sezione I; sentenza 28 settembre 2006, cause riunite C-282/04 e C-283/04; Pres. Jann, Avv.gen. Poiares Maduro (concl. conf.); Commissione delle Comunità europee c. Regno dei PaesiBassiSource: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 12 (DICEMBRE 2006), pp. 611/612-617/618Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201841 .
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PARTE QUARTA
Fase precontenziosa
6. - Con lettera del 24 aprile 2003, gli uffici della commissio
ne hanno inviato alle autorità italiane una richiesta di informa
zioni relativamente al recepimento degli art. 1 e 5 della direttiva
92/100. 7. - Tali autorità non hanno dato seguito alla domanda della
commissione nel termine previsto, ma hanno richiesto, con let
tera del 15 ottobre 2003, un termine supplementare di un mese
per rispondere. 8. - La commissione ha accolto tale richiesta con lettera del
13 novembre 2003. Non ha tuttavia ricevuto alcuna risposta. 9. - La commissione ha pertanto inviato alla Repubblica ita
liana, in data 19 dicembre 2003, una lettera di diffida.
10. - Il 24 marzo 2004 la commissione ha ricevuto per posta elettronica una richiesta di informazioni supplementari da parte delle autorità italiane relativamente all'applicazione del diritto
di prestito pubblico nelle normative di altri Stati membri. La
commissione ha risposto in data 21 aprile 2004.
11. - Non avendo tuttavia ottenuto nessun'altra informazione
da parte delle autorità italiane, la commissione ha emanato, in
data 9 luglio 2004, un parere motivato con cui ha invitato tali
autorità a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi
allo stesso entro un termine di due mesi dal suo ricevimento.
12. - Nella loro risposta del 4 ottobre 2004 le autorità italiane
hanno affermato che il ministro per i beni e le attività culturali
avrebbe in futuro proposto l'adozione di un provvedimento normativo conforme alla direttiva 92/100.
13. - Non avendo ricevuto alcun altro elemento informativo
che le permettesse di concludere che i provvedimenti necessari
per recepire la citata direttiva erano stati definitivamente assun
ti, la commissione ha deciso di introdurre il presente ricorso.
Sul ricorso
14. - La commissione rimprovera alla Repubblica italiana di
avere esentato dall'obbligo di remunerazione previsto dall'art.
5, nn. 1 e 2, della direttiva 92/100, in base all'art. 69, 1° com
ma, 1. 633/41, tutte le istituzioni per il prestito pubblico, sebbe
ne l'art. 5, n. 3, della direttiva limiti la possibilità di prevedere tale esenzione soltanto per alcune categorie di istituzioni.
15. - Nel loro controricorso le autorità italiane, che non con
testano l'argomento della commissione, si limitano a sostenere
che, in seguito alle contestazioni della commissione, si è aperto un ampio dibattito dinanzi al comitato consultivo permanente
per il diritto d'autore, al termine del quale il governo italiano ha
deciso di presentare prossimamente in parlamento un disegno di
legge per modificare l'art. 69 1. 633/41. 16. - Si deve in proposito ricordare che, secondo una costante
giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento deve essere
valutata sulla base della situazione dello Stato membro allo sca dere del termine fissato nel parere motivato (v., in particolare, sentenze 30 gennaio 2002, causa C-103/00, Commissione/
Grecia, Racc. pag. 1-1147, punto 23; Foro it.. Rep. 2003, voce Unione europea, n. 1790, e 30 maggio 2002, causa C-323/01, Commissione/Italia, Racc. pag. 1-4711, punto 8; Foro it.. Rep. 2003, voce cit., n. 1822).
17. - Ai sensi del suo art. 5, n. 3, la direttiva 92/100 per mette agli Stati membri di derogare, per il prestito pubblico,
all'obbligo generale di remunerazione degli autori previsto nei
nn. 1 e 2 dello stesso articolo. Orbene, le disposizioni di una
direttiva che derogano ad un principio generale sancito dalla
direttiva stessa devono essere interpretate restrittivamente (v., in particolare, sentenza 6 luglio 2006, causa C-53/05, Com
missione/Portogallo, non ancora pubblicata nella Raccolta,
punto 22, e giurisprudenza ivi citata). Non è dunque possibile esentare tutte le categorie di istituzioni per il prestito pubblico: possono essere esentate soltanto alcune di esse.
18. - La normativa italiana esenta però dal citato obbligo di
remunerazione tutte le biblioteche e discoteche dello Stato e de
gli enti pubblici. Come ha affermato la commissione, senza es sere contestata dalla Repubblica italiana, la normativa italiana
esenta di fatto tutte le categorie di istituzioni per il prestito pub blico.
19. - Tale esenzione per tutte le categorie di istituzioni per il
prestito pubblico eccede dunque i limiti previsti dall'art. 5, n. 3,
Il Foro Italiano — 2006.
della direttiva. La Repubblica italiana è pertanto venuta meno
agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli art. 1 e 5 della citata direttiva.
20. - Si deve dunque dichiarare fondato il ricorso proposto dalla commissione.
21. - Alla luce delle considerazioni svolte si deve dichiarare
che, avendo esentato dal diritto di prestito pubblico tutte le ca
tegorie di istituzioni per il prestito pubblico ai sensi della diret
tiva 92/100, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli art. 1 e 5 di tale direttiva.
Per questi motivi, la corte (sesta sezione) dichiara e statuisce:
Avendo esentato dal diritto dì prestito pubblico tutte le cate
gorie di istituzioni per il prestito pubblico ai sensi della direttiva
del consiglio 19 novembre 1992 n. 92/100/Cee, concernente il
diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al
diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, la Repub blica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai
sensi degli art. 1 e 5 di tale direttiva.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sezione I; sentenza 28 settembre 2006, cause riunite C-282/04
e C-283/04; Pres. Jann, Avv. gen. Poìares Maduro (conci,
conf.); Commissione delle Comunità europee c. Regno dei
Paesi Bassi.
Unione europea — Libera circolazione di persone, servizi e
capitali — Privatizzazioni — «golden share» — Illegitti
mità (Trattato Ce, art. 56, 58). Unione europea — Libera circolazione di persone, servizi e
capitali — Restrizioni — Illegittimità — Diritto di stabi limento — Violazione (Trattato Ce, art. 43, 56).
E incompatibile con il principio della libera circolazione dei
capitali la golden share che conferisca ad uno Stato membro
speciali diritti di approvazione di decisioni gestionali degli
organi della società, in assenza di ragioni di interesse gene rale rispetto alle quali la misura sia proporzionata. (1)
Le illegittime restrizioni alla libera circolazione dei capitali.
(1) Nel senso dell'incompatibilità della golden share con il principio della libera circolazione dei capitali, v. Corte giust. 13 maggio 2003, causa C-98/01, e 13 maggio 2003, causa C-463/00, Foro it., 2003, IV, 405, con note di Colangelo e Boscolo (la prima anche in Foro amm. Cons. Stato, 2003, 2751, con nota di Valaguzza; la seconda in Guida al dir., 2003, fase. 25, 91, con nota di Castellaneta); 4 giugno 2002, causa C-483/99, Foro it., 2002, IV, 479, con nota di Boscolo (nonché Giornale dir. amm., 2002, 1045, con nota di Freni; Foro amm.-Cons. Stato, 2002, 1607, con nota di Lazzara, e id., 2003, 2750, con nota di Valaguzza, cit.); 4 giugno 2002, causa C-367/98, Foro it.. Rep. 2002, voce Unione europea, n. 1306, e, per esteso, Foro amm.-Cons. Stato, 2003, 2751, con nota di Valaguzza, cit., e European Legal Forum, 2002, 277, con nota di Weil e Lustig; nonché, nei confronti dell'Italia, 23 maggio 2000, causa C-58/99, Foro it., Rep. 2000, voce cit., n. 923
(per esteso, Guida al dir., 2000, fase. 21, 87, con nota di Adotti, e Giornale dir. amm., 2001, 1145, con nota di Freni). In senso contrario, v. Corte giust. 4 giugno 2002, causa C-503/99, Foro it., 2002, IV. 479. con nota di Boscolo, cit. (e Giornale dir. amm., 2002, 1047, con nota di Freni, cit., e Foro amm.-Cons. Stato, 2003, 2751, con nota di Vala
guzza, cit., e id., 2002, 1607, con nota di Lazzara, cit.). Sulle sentenze citate, ad eccezione del caso italiano, v., anche per
indicazioni, Ballarino-Bellodi, La «golden share» nel diritto comu nitario - A proposito delle recenti sentenze della Corte comunitaria, in Riv. società, 2004, 2. In dottrina, v., altresì, San Mauro, «Golden sha res», poteri speciali e tutela di interessi nazionali essenziali, Roma, 2004; Gobbato, «Golden share» ed approccio uniforme in materia di ca
pitali nella recente giurisprudenza comunitaria, in Dir. Unione euro
pea, 2004, 427; Marin, La «golden share» italiana nell'ordinamento comunitario, in Notiziario, 2004, 277; Pericu, Il diritto comunitario
favorisce davvero le privatizzazioni dei servizi pubblici?, in Privatiz zazioni e regioni a cura di Buonocore e Racugno, Milano, 2003; L.
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
ostacolando l'assunzione di partecipazioni di controllo, de
terminano altresì la violazione del principio della libertà di
stabilimento, senza che sia necessario l'accertamento della
relativa infrazione. (2)
!. - Con i propri ricorsi, la commissione delle Comunità eu
ropee chiede alla corte di dichiarare che, conservando negli statuti della Koninklijke KPN NV e della TPG NV talune dispo sizioni che prevedono che il capitale di tali società comprenda una golden share detenuta dallo Stato olandese, la quale confe
risce a quest'ultimo diritti speciali di approvazione di talune de
Marini, «Golden share» e diritto comunitario nelle recenti sentenze della Corte di giustizia, in Dir. comm. internai-, 2002, 489; Carreau, Privatisations et droit communautaire: la validation conditionnelle
des actions spécifiques (ou golden shares), in Contratto e impr.
Europa, 2002, 1191; Salerno, «Golden shares», interessi pubblici e
modelli societari tra diritto interno e disciplina comunitaria, in Dir.
comm. internai2002, 671; cfr. altresì Grundmann e Mòslein, Golden
shares - State Control in Privatised Companies: Comparative Law,
European Law and Policy Aspects, in European Banking & Financial
Law Journal (EUREDIA), vol. 1, 2004, nonché' sulla pagina Internet
<http://ssrn.com/abstract=410580>. Sulla golden share italiana nella 1. 30 luglio 1994 n. 474, in materia
di privatizzazioni, v. Amiconi, La «golden share» come tecnica di con
trollo delle «public utilities»: luci e ombre, in Giust. civ., 1999, li, 463;
Garofoli, «Golden shares» e «Authorities» nella transizione dalla ge stione pubblica alla regolazione dei servizi pubblici, in Riv. it. dir.
pubbl. comunitario, 1998, 186; Sodi, Poteri speciali, «golden share» e
false privatizzazioni, in Riv. società, 1996, 368. Sul tema delle privatizzazioni, in aggiunta alle indicazioni contenute
in Sodi, Poteri speciali, «golden share» e false privatizzazioni, cit., v., ex multis, P. Piras, Le privatizzazioni - Tra aspirazioni all'efficienza e
costi sociali. Torino, 2005; Zanetti-Alzona, Capire le privatizzazioni,
Bologna, 2004; AA.VV., Privatizzazioni e regioni, cit.; Colangelo, «Golden shares» e privatizzazioni incompiute - La lunga vecchiaia del
lo Stato-imprenditore, in Enti pubblici, 2003, 328; Ibba, La tipologia delle privatizzazioni, in Giur. comm., 2001,1, 464; Bonelli, Il codice di
privatizzazioni nazionali e locali, Milano, 2001; Irti, Economia di
mercato e interesse pubblico, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2000, 435;
Bonf.lli-Rico, Privatizzazioni, voce dell' Enciclopedia del diritto, Mi
lano, 2000, aggiornamento IV, 994; Clarich-Pisaneschi, Privatizza
zioni, voce del Digesto pubbl., Torino, 2000, 432; AA.VV., Profili giu ridici delle privatizzazioni a cura di Marasà, Torino, 1997.
Sulle modifiche apportate alla 1. 474/94 dall'art. 4, commi 227-231, 1. 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria 2004), v., per tutti, anche
per ulteriori indicazioni di dottrina. Sacco Ginevri, La nuova «golden share»: l'amministratore senza diritto di voto e gli altri poteri speciali, in Giur. comm., 2005, II, 707. Tali modifiche, effettuate anche sulla ba
se della valutazione positiva della golden share belga (Corte giust. 4
giugno 2002, causa C-503/99, cit.), non sembra abbiano soddisfatto la
commissione europea; quest'ultima ha infatti deferito l'Italia alla Corte
di giustizia poiché «alcune disposizioni della normativa italiana riguar danti gli investimenti nelle società privatizzate costituiscono restrizioni
ingiustificate alla libera circolazione dei capitali e al diritto di stabili
mento»; v. EC press release, del 28 giugno 2006, Ref. IP/06/859, repe ribile sul sito Internet <http://europa.eu/rapid/>.
Ancora in tema di violazione della libera circolazione di capitali, ma
con riferimento alla normativa sugli investimenti nelle imprese italiane
del settore energetico, la commissione ha invece deciso di archiviare la
procedura d'infrazione aperta contro l'Italia relativamente al d.l. 25
maggio 2001 n. 192, convertito in 1. 20 luglio 2001 n. 301, e al d.l. 14
maggio 2005 n. 81, poi abrogati con la 1. 1° agosto 2006 n. 242 (v. EC
press release, 12 ottobre 2006, Ref. IP/06/1366, reperibile sul sito Inter
net citato): contro il primo dei provvedimenti citati si era già espressa
negativamente la Corte di giustizia; v. sent. 2 giugno 2005, causa C
174/04, Foro it.. Rep. 2005, voce cit., n. 1350, e, per esteso, Guida al
dir.-Dir. comunitario e internaz., 2005, fase. 4, 53, con nota di Orlandi.
La rilevanza della giurisprudenza della Corte di giustizia in tema
di golden share può apprezzarsi anche in relazione alla direttiva
2004/25/Ce del 21 aprile 2004. in tema di offerte pubbliche di acqui sto. Ai sensi dell'art. 11,7° comma, della direttiva, le golden shares
che siano compatibili con il trattato Ce sopravvivono alla c.d.
«break-through rule» o «regola di neutralizzazione» (art. 11), che ha
l'effetto di paralizzare, nel periodo in cui l'offerta è pendente, le di
sposizioni che possono impedire ovvero disincentivare un'offerta
pubblica: con riferimento a queste tematiche, v., da ultimo, Ferrari
ni. One Share - One Vote: A European Rule? (January 2006), ECGI - Law Working Paper No. 58/2006, disponibile su Internet alla pagi na <http://ssrn.com/abstract=875620>.
(2) Il principio è assolutamente pacifico nella giurisprudenza della Cor
te di giustizia: v. sent. 13 maggio 2003, causa C-98/01, cit., punto 52; 13
maggio 2003, causa C-463/00, cit., punto 86; 4 giugno 2002, causa C
483/99, cit., punto 56; 4 giugno 2002, causa C-367/98, cit., punto 56.
Il Foro Italiano — 2006.
cisioni degli organi di amministrazione di tali società, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti
ai sensi degli art. 56 Ce e 43 Ce.
Contesto normativo
2. - Ai sensi dell'art. 2:8 c.c. olandese (Burgerlijk Wetboek;
in prosieguo: il «Burgerlijk Wetboek»), l'esercizio dei diritti conferiti al possessore di una golden share è disciplinato dai
principi di ragionevolezza e di equità. Tale disposizione così
prevede: «1. Una persona giuridica e tutti coloro che partecipano alla
sua organizzazione, ai sensi della legge o dello statuto, devono
comportarsi, nei rapporti reciproci, rispettando i principi di ra
gionevolezza e di equità. 2. Una norma applicabile ai loro rapporti ai sensi della legge,
degli usi, dello statuto, dei regolamenti o di un decreto non è
applicabile qualora, tenuto conto delle circostanze, essa produca risultati inaccettabili alla luce dei criteri della ragionevolezza e
dell'equità». 3. - L'art. 2:92 del Burgerlijk Wetboek così dispone: «1. Salvo contraria disposizione dello statuto, tutte le azioni
conferiscono i medesimi diritti e i medesimi obblighi, in pro
porzione al loro valore nominale.
(...). 3. Lo statuto può prevedere che talune azioni conferiscano i
diritti speciali in esso descritti relativi al controllo della socie
tà».
Fatti e fase precontenziosa
4. - Nel 1989 l'azienda di Stato olandese responsabile per la
posta, i telegrafi e la telefonia è stata trasformata in una società
per azioni, denominata Koninklijke PTT Nederland NV (in pro
sieguo: la «PTT»), 5. - In occasione della privatizzazione parziale della PTT, con
la vendita, nel 1994, di una prima tranche di azioni pari al trenta
per cento del capitale, e quindi, nel 1995, di una seconda tran
che di azioni pari al venti per cento dello stesso, lo statuto di
tale società è stato modificato per introdurre un'azione che con
ferisce poteri speciali, c.d. golden share, a favore dello Stato
olandese.
6. - Nel 1998 la PTT è stata divisa in due società autonome, la
Koninklijke KPN NV (in prosieguo: la «KPN») per i servizi di telecomunicazione, e la TNT Post Groep NV, divenuta in se
guito TPG NV (in prosieguo: la «TPG»), per i servizi postali. 7. - In occasione di tale divisione, la golden share detenuta
dallo Stato olandese nella PTT è stata modificata in modo da
concedere a tale Stato una golden share in ciascuna delle due
nuove società (in prosieguo: le «golden shares in esame»).
8. - In linea di principio, lo Stato olandese potrebbe cedere le
golden shares in suo possesso alla società interessata o ad un
altro acquirente. In tale ultimo caso il trasferimento dovrebbe
essere approvato, ai sensi dell'art. 17 degli statuti della KPN e
della TPG, dal comitato di gestione e dal consiglio di sorve
glianza della società.
9. - Le golden shares in questione conferiscono allo Stato
olandese speciali diritti di approvazione preventiva delle deci
sioni degli organi di tali due società relative ai seguenti aspetti: — l'emissione di azioni della società (art. 12, nn. 1, 2 e 4,
degli statuti della KPN e della TPG); — la limitazione o la soppressione del diritto di opzione dei
possessori di azioni ordinarie (art. 13, n. 3, degli statuti della
KPN e della TPG); —
l'acquisto o la cessione, da parte della società, di azioni
proprie pari a oltre l'uno per cento del capitale sottoscritto in
azioni ordinarie (art. 15, n. 3, degli statuti della KPN e della
TPG); — il riscatto della golden share (art. 16, n. 3, degli statuti
della KPN e della TPG); — l'esercizio del diritto di voto connesso alle azioni posse
dute nella KPN Telecom BV e nella PTT Post Holdings BV (o
in un'altra persona giuridica ai sensi dell'art. 4, n. 1, della legge
sulla posta [Postwet]) relativamente a proposte di scioglimento, fusione o scissione, di acquisto di azioni proprie e di modifica
dello statuto relativamente ai poteri dell'assemblea generale di
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PARTE QUARTA
tali società negli ambiti sopra indicati (art. 25, n. 3, lett. a, degli statuti della KPN e della TPG);
— gli investimenti comportanti una riduzione del patrimonio
della società, in base al suo bilancio consolidato, al di sotto del
trenta per cento del capitale della KPN (art. 25, n. 3, lett. b, dello statuto della KPN) o del quindici per cento del capitale della TPG (art. 25, n. 3, lett. b, dello statuto della TPG);
-— la distribuzione di dividendi mediante azioni della società
e/o utilizzando le riserve (art. 36 degli statuti della KPN e della
TPG); — la fusione e la scissione (art. 47, n. 2, lett. a, degli statuti
della KPN e della TPG); — lo scioglimento della società (art. 47, n. 2, lett. b, degli
statuti della KPN e della TPG); — le modifiche dello statuto sociale (art. 47, n. 2, lett. c, de
gli statuti della KPN e della TPG) relative in particolare a: —
l'oggetto sociale, relativamente all'esercizio di conces
sioni o di autorizzazioni; — il capitale sociale e i tipi di azioni della società, qualora si
tratti di creare un nuovo tipo di azioni, cedole o altri diritti so
ciali sui risultati e/o il patrimonio della società, oppure di elimi
nare la golden share o le azioni privilegiate di tipo B; — la cessione della golden share, e — la modifica dei diritti connessi alla golden share ai sensi
degli art. 12, 13, 15, n. 3, 25, n. 3, 36 e 47, n. 2, degli statuti
della KPN e della TPG, nonché — in generale, ogni modifica che leda, minacci o sia contra
stante con i diritti connessi alla golden share.
10. - Mediante gli «Afspraken op Hoofdlijnen KPN en TPG»
(accordo con la KPN e la TPG), lo Stato olandese si è impe
gnato, da un lato, a utilizzare la golden share detenuta nella
KPN soltanto qualora ciò sia reso necessario dei suoi interessi di
azionista rilevante e, dall'altro, a utilizzare quella detenuta nella
TPG soltanto nella medesima ipotesi o qualora ciò sia necessa
rio per tutelare l'interesse generale legato alla garanzia del ser
vizio postale universale. Tale Stato si è altresì impegnato a non
utilizzare i diritti derivanti dalle golden shares per proteggere le
società in questione da un cambiamento di controllo indeside
rato.
11.- Tra il 1998 e il termine fissato nel parere motivato, vale
a dire il 6 aprile 2003, la partecipazione ordinaria dello Stato
olandese è stata progressivamente ridotta a circa il venti per cento nella KPN e a circa il trentacinque per cento nella TPG.
12. - Dopo aver posto il Regno dei Paesi Bassi in condizione
di presentare le sue osservazioni, la commissione ha inviato a
tale Stato membro, il 6 febbraio 2003, due pareri motivati nei
quali ha osservato che le golden shares detenute dallo Stato
olandese nelle società KPN e TPG le apparivano incompatibili con gli art. 56, n. 1, Ce e 43 Ce. La commissione ha concesso a
tale Stato membro un termine di due mesi per adottare i provve dimenti necessari per conformarsi ai pareri motivati. Non soddi
sfatta delle risposte fornite dal governo olandese nelle sue lette
re del 28 aprile 2003, la commissione ha proposto i presenti ri
corsi.
13. - Con ordinanza del presidente della prima sezione 23 no
vembre 2005, le cause C-282/04 e C-283/04 sono state riunite ai
fini della fase orale e della sentenza.
Sui ricorsi
14. - A sostegno di ciascuno dei due ricorsi, la commissione
fa valere due motivi, che lamentano, in sostanza, una violazione
degli art. 56, n. 1, Ce e 43 Ce, poiché il Regno dei Paesi Bassi
possiede, nelle società KPN e TPG, le due golden shares in
esame, le quali gli conferiscono taluni diritti speciali di appro vazione preventiva di alcune decisioni gestionali degli organi delle due società.
Sui motivi che lamentano una violazione dell'art. 56. n. 1, Ce
Argomenti delle parti
15. - La commissione sostiene che le golden shares in esame
ostacolano la libera circolazione dei capitali ai sensi dell'art. 56, n. 1, Ce e che i diritti speciali connessi a tali azioni, anche nella
parte in cui mirano alla tutela dell'interesse generale, sono in
ogni caso sproporzionati.
Il Foro Italiano — 2006.
16. - Il governo olandese ribatte che tali azioni non ostacola
no la libera circolazione dei capitali. Esse non potrebbero essere
considerate «provvedimenti statali» rientranti nell'ambito di ap
plicazione dell'art. 56, n. 1, Ce. Esse, inoltre, non avrebbero un
effetto sull'acquisto di azioni delle società in questione, ma
soltanto su talune decisioni gestionali delle stesse. Esse non sa
rebbero in grado di dissuadere gli investitori dall'acquistare
quote di tali società, e non avrebbero in effetti scoraggiato in al
cun modo gli investimenti. D'altra parte, se anche fosse deter
minata l'esistenza di un legame tra le golden shares in esame e
la decisione di investimento, un tale legame sarebbe così aleato
rio ed indiretto da non poter essere considerato un ostacolo alla
libera circolazione dei capitali. 17. - In via subordinata tale governo sostiene che la golden
share detenuta nella TPG è, in ogni caso, giustificata da una ra
gione imperativa di interesse generale, cioè la garanzia del ser
vizio postale universale.
Giudizio della corte
Sull'esistenza di ostacoli
18. - Occorre ricordare che, secondo una costante giurispru denza, l'art. 56, n. 1, Ce vieta in maniera generale le restrizioni
ai movimenti di capitali tra gli Stati membri (v., in particolare, in tal senso, sentenze 4 giugno 2002, causa C-483/99, Commis
sione/Francia, Racc. pag. 1-4781, punti 35 e 40; Foro it., 2002,
IV, 479, e 13 maggio 2003, causa C-98/01, Commissione/Regno unito, Racc. pag. 1-4641, punti 38 e 43; Foro it., 2003, IV, 405).
19. - In mancanza, nel trattato Ce, di una definizione del con
cetto di «movimenti di capitali» ai sensi dell'art. 56, n. 1, Ce, la
corte ha già riconosciuto un valore indicativo alla nomenclatura
allegata alla direttiva del consiglio 24 giugno 1988 n.
88/361/Cee, per l'attuazione dell'art. 67 del trattato (articolo
abrogato dal trattato di Amsterdam) (G.U. L 178, pag. 5). Co
stituiscono dunque movimenti di capitali ai sensi dell'art. 56, n.
1, Ce, in particolare, gli investimenti diretti sotto forma di par
tecipazione ad un'impresa attraverso un possesso dì azioni che
consenta di partecipare effettivamente alla sua gestione e al suo
controllo (investimenti c.d. «diretti»), nonché l'acquisto dei ti
toli sul mercato dei capitali effettuato soltanto per realizzare un
investimento finanziario, senza intenzione di influenzare la ge stione dell'impresa (investimenti c.d. «di portafoglio») (v., in
tal senso, sentenza 16 marzo 1999, causa C-222/97, Trummer e
Mayer, Racc. pag. 1-1661, punto 21; Foro it., Rep. 1999, voce
Unione europea, n. 991, e le citate sentenze Commissio
ne/Francia. punti 36 e 37, e Commissione/Regno unito, punti 39
e 40). 20. - Per quanto riguarda tali due forme di investimento, la
corte ha precisato che devono ritenersi «restrizioni», ai sensi
dell'art. 56, n. 1, Ce, i provvedimenti nazionali che possono im
pedire o limitare l'acquisto di azioni nelle imprese interessate o
che possono dissuadere gli investitori di altri Stati membri dal
l'investire nel capitale delle stesse (v., in tal senso, in particola re, sentenze Commissione/Francia, cit., punto 41; 2 giugno 2005, causa C-174/04, Commissione/Italia, Racc. pag. 1-4933,
punti 30 e 31; Foro it., Rep. 2005, voce cit., n. 1350, e 19 gen naio 2006, causa C-265/04, Bouanich, Racc. pag. 1-923, punti 34 e 35).
21. - In questo caso, si deve osservare che le golden shares in
questione rappresentano restrizioni alla libera circolazione dei
capitali prevista dall'art. 56, n. 1, Ce.
22. - Si deve infatti innanzitutto constatare che l'introduzione
delle golden shares in questione negli statuti della KPN e della
TPG deriva da decisioni assunte dallo Stato olandese al mo
mento della privatizzazione di queste due società, al fine di as
sicurarsi il mantenimento di un certo numero di speciali diritti
statutari. In tale situazione, contrariamente a quanto sostiene il
governo olandese, dette azioni devono essere considerate misure
statali rientranti nel campo di applicazione dell'art. 56, n. 1, Ce.
23. - Occorre inoltre osservare che le golden shares in que stione possono dissuadere gli investitori di altri Stati membri
dall'effettuare investimenti nella KPN e nella TPG.
24. - Grazie a tali golden shares, infatti, una serie di decisioni
gestionali molto importanti degli organi della KPN e della TPG, relative sia alle attività di queste due società che alla loro stessa
struttura (in particolare nei casi di fusione, scissione o sciogli
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
mento) richiedono un'approvazione preventiva da parte dello
Stato olandese. In tal modo, come ha giustamente rilevato la
commissione, tali golden shares conferiscono da un lato allo
Stato olandese un'influenza sulla gestione della KPN e della
TPG che non è giustificata dall'importanza del suo investimento e che è notevolmente più importante di quella che la sua parte cipazione ordinaria in tali società gli consentirebbe normal
mente di ottenere. Dall'altro, tali azioni limitano l'influenza de
gli altri azionisti in rapporto all'importanza della loro partecipa zione nella KPN e nella TPG.
25. - Inoltre, tali golden shares non possono essere riscattate senza il consenso dello Stato olandese.
26. - Subordinando decisioni di tale importanza all'approva zione preliminare dello Stato olandese, e limitando in tal modo la possibilità per gli altri azionisti di partecipare effettivamente alla gestione delle società interessate, l'esistenza di tali azioni
può avere un'influenza negativa sugli investimenti diretti.
27. - Le golden shares in questione possono inoltre avere un
effetto dissuasivo per gli investimenti di portafoglio nella KPN
e nella TPG. Un eventuale rifiuto dello Stato olandese di appro vare una decisione importante indicata dagli organi della società interessata come rispondente all'interesse della stessa può in
fatti avere un'influenza sul valore (in borsa) delle azioni di tale
società, e quindi sull'appetibilità di un investimento in tali azio
ni.
28. - In tal modo, il rischio che lo Stato olandese utilizzi i
suoi diritti speciali per perseguire interessi non coincidenti con
quelli economici della società interessata potrebbe scoraggiare investimenti diretti o di portafoglio nella società stessa.
29. - Si deve infine osservare che, contrariamente a quanto sostiene il governo olandese, tali effetti restrittivi non sono né
eccessivamente aleatori né eccessivamente indiretti per poter costituire un ostacolo alla libera circolazione dei capitali.
30. - Non si può infatti escludere che, in particolari circostan
ze, lo Stato olandese utilizzi i suoi diritti speciali per difendere
interessi generali che potrebbero contrastare con gli interessi
economici della società interessata. Le golden shares in esame
comportano altresì il rischio reale che talune decisioni, ritenute
dagli organi di tali società utili per gli interessi economici delle
stesse, siano bloccate dallo Stato. 31. - Alla luce di quanto osservato, le golden shares in que
stione costituiscono restrizioni ai sensi dell'art. 56, n. 1, Ce.
Su un 'eventuale giustificazione degli ostacoli
32. - La libera circolazione dei capitali può tuttavia essere
limitata da provvedimenti nazionali che si giustifichino per le
ragioni di cui all'art. 58 Ce, o per ragioni imperative d'interes
se generale (v., in tal senso, sentenza 7 settembre 2004, causa
C-319/02, Manninen, Racc. pag. 1-7477, punto 29; Foro it..
Rep. 2004, voce cit., n. 1236), purché non esistano misure co munitarie di armonizzazione che indichino i provvedimenti ne
cessari a garantire la tutela di tali interessi (v., in tal senso, nel
l'ambito della libera prestazione dei servizi, sentenza 15 giu
gno 2006, causa C-255/04, Commissione/Francia, 5 ottobre
1994, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 43 e giuris
prudenza ivi citata). 33. - In mancanza di tale armonizzazione comunitaria, spetta
in linea di principio agli Stati membri decidere il livello al quale intendono garantire la tutela di tali legittimi interessi, nonché il
modo in cui questo livello deve essere raggiunto. Essi non pos sono tuttavia farlo se non nei limiti indicati dal trattato e, in
particolare, nel rispetto del principio di proporzionalità, che ri
chiede che le misure adottate siano idonee a garantire il conse
guimento dello scopo perseguito e non vadano oltre quanto ne
cessario per il suo raggiungimento (v., in tal senso, sentenza 4
giugno 2002, causa C-503/99, Commissione/Belgio, Racc. pag. 1-4809. punto 45; Foro it., 2002, IV, 479).
34. - E dunque qui necessario, per valutare il fondamento
delle censure proposte dalla commissione, verificare se le gol den shares in questione, che comportano diritti speciali di ap
provazione preventiva di talune decisioni gestionali degli organi
competenti della KPN e della TPG, possano essere giustificate sulla base di una delle ragioni indicate al punto 32 della pre sente sentenza, e se tali misure siano proporzionate agli obiettivi
perseguiti. 35. - Per quanto riguarda la golden share detenuta nella KPN,
il governo olandese non fa valere alcun obiettivo di interesse
generale che possa servire da giustificazione.
Il Foro Italiano — 2006.
36. - Alla luce di quanto sopra, deve essere accolto il primo motivo fatto valere nella causa C-282/04, in cui si lamenta una
violazione dell'art. 56, n. 1, Ce.
37. - Per quanto riguarda la golden share nella TPG, il gover no olandese sostiene che essa è necessaria per garantire servizio
postale universale, e più in particolare per tutelare la solvibilità e la continuità della TPG, che è la sola impresa attualmente in
grado, nei Paesi Bassi, di garantire tale servizio universale al li
vello richiesto dalla legge. 38. - Occorre constatare, in proposito, che la garanzia di un
servizio di interesse generale, come il servizio postale univer
sale, può rappresentare una ragione imperativa di interesse ge nerale in grado di giustificare una limitazione alla libera circo
lazione dei capitali (v., per analogia, sentenza 20 giugno 2002, cause riunite C-388/00 e C-429/00, Radiosistemi, Racc. pag. I
5845, punto 44; Foro it., Rep. 2002, voce cit., n. 1239). 39. - La golden share in esame, tuttavia, va al di là di ciò che
è necessario per garantire la solvibilità e la continuità del forni
tore del servizio postale universale.
40. - Come infatti ha giustamente osservato l'avvocato gene rale ai par. 38 e 39 delle sue conclusioni, si deve osservare, da un lato, che i diritti speciali posseduti dallo Stato olandese nella TPG non si limitano alle attività svolte da quest'ultima come
prestatrice di un servizio postale universale. Dall'altro, l'utiliz zo di tali diritti speciali non si basa su alcun criterio specifico e non richiede motivazione, cosicché è impossibile un effettivo
controllo giurisdizionale. 41. - Alla luce di tutto quanto precede, deve essere accolto il
primo motivo fatto valere nella causa C-283/04, in cui si la
menta una violazione dell'art. 56, n. 1, Ce.
Sui motivi che lamentano una violazione dell'art. 43 Ce
42. - La commissione chiede altresì che sia constatata la vio
lazione degli obblighi che incombono al Regno dei Paesi Bassi
ai sensi dell'art. 43 Ce, relativo alla libertà di stabilimento, poi ché le golden shares in esame non limitano soltanto gli investi
menti diretti e quelli di portafoglio nella KPN e nella TPG, ma
possono altresì ostacolare l'assunzione di partecipazioni di
controllo in tali due società, quindi investimenti che conferisco no un'influenza sicura sulla gestione e il controllo delle stesse
(v., sul punto, in tal senso, sentenza 5 novembre 2002, causa C
208/00, Uberseering, Racc. pag. 1-9919, punto 77; Foro it.,
Rep. 2002, voce cit., n. 1275, e giurisprudenza ivi citata). 43. - Come ha osservato l'avv. gen. al par. 41 delle sue con
clusioni, laddove le golden shares in esame comportano restri
zioni alla libertà di stabilimento, tali restrizioni sono la conse
guenza diretta degli ostacoli alla libera circolazione dei capitali esaminati in precedenza, da cui risultano inscindibili. Pertanto, essendo stata riscontrata una violazione dell'art. 56, n. 1, Ce, non è necessario esaminare in separata sede le misure contro
verse alla luce delle norme del trattato relative alla libertà di
stabilimento (v., in particolare, sentenza 13 maggio 2003, causa
C-463/00, Commissione/Spagna, Racc. pag. 1-4581, punto 86; Foro it., 2003, IV, 405).
44. - Alla luce di quanto sopra, si deve dichiarare che, con
servando negli statuti della KPN e della TPG talune disposizioni che prevedono che il capitale di tali società comprenda una gol den share nominativa detenuta dallo Stato olandese, la quale conferisce a quest'ultimo diritti speciali di approvazione di ta
lune decisioni gestionali degli organi di tali società, non limitati
ai casi in cui l'intervento di tale Stato è necessario per ragioni
imperative d'interesse generale riconosciute dalla corte e, nel
caso della TPG, in particolare per garantire il servizio postale universale, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 56, n. 1, Ce.
Per questi motivi, la corte (prima sezione) dichiara e statui
sce:
Conservando negli statuti della Koninklijke KPN NV e della
TPG NV talune disposizioni che prevedono che il capitale di tali
società comprenda una golden share detenuta dallo Stato olan
dese, la quale conferisce a quest'ultimo diritti speciali di appro vazione di talune decisioni gestionali degli organi di tali società, non limitati ai casi in cui l'intervento di tale Stato è necessario
per ragioni imperative d'interesse generale riconosciute dalla
corte e, nel caso della TPG NV, in particolare per garantire il
mantenimento del servizio postale universale, il Regno dei Paesi
Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi
dell'art. 56, n. 1, Ce.
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