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sezione I; sentenza 28 settembre 2006, cause riunite C-282/04 e C-283/04; Pres. Jann, Avv. gen....

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sezione I; sentenza 28 settembre 2006, cause riunite C-282/04 e C-283/04; Pres. Jann, Avv. gen. Poiares Maduro (concl. conf.); Commissione delle Comunità europee c. Regno dei Paesi Bassi Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 12 (DICEMBRE 2006), pp. 611/612-617/618 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23201841 . Accessed: 25/06/2014 02:17 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.77.82 on Wed, 25 Jun 2014 02:17:44 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I; sentenza 28 settembre 2006, cause riunite C-282/04 e C-283/04; Pres. Jann, Avv.gen. Poiares Maduro (concl. conf.); Commissione delle Comunità europee c. Regno dei PaesiBassiSource: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 12 (DICEMBRE 2006), pp. 611/612-617/618Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201841 .

Accessed: 25/06/2014 02:17

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PARTE QUARTA

Fase precontenziosa

6. - Con lettera del 24 aprile 2003, gli uffici della commissio

ne hanno inviato alle autorità italiane una richiesta di informa

zioni relativamente al recepimento degli art. 1 e 5 della direttiva

92/100. 7. - Tali autorità non hanno dato seguito alla domanda della

commissione nel termine previsto, ma hanno richiesto, con let

tera del 15 ottobre 2003, un termine supplementare di un mese

per rispondere. 8. - La commissione ha accolto tale richiesta con lettera del

13 novembre 2003. Non ha tuttavia ricevuto alcuna risposta. 9. - La commissione ha pertanto inviato alla Repubblica ita

liana, in data 19 dicembre 2003, una lettera di diffida.

10. - Il 24 marzo 2004 la commissione ha ricevuto per posta elettronica una richiesta di informazioni supplementari da parte delle autorità italiane relativamente all'applicazione del diritto

di prestito pubblico nelle normative di altri Stati membri. La

commissione ha risposto in data 21 aprile 2004.

11. - Non avendo tuttavia ottenuto nessun'altra informazione

da parte delle autorità italiane, la commissione ha emanato, in

data 9 luglio 2004, un parere motivato con cui ha invitato tali

autorità a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi

allo stesso entro un termine di due mesi dal suo ricevimento.

12. - Nella loro risposta del 4 ottobre 2004 le autorità italiane

hanno affermato che il ministro per i beni e le attività culturali

avrebbe in futuro proposto l'adozione di un provvedimento normativo conforme alla direttiva 92/100.

13. - Non avendo ricevuto alcun altro elemento informativo

che le permettesse di concludere che i provvedimenti necessari

per recepire la citata direttiva erano stati definitivamente assun

ti, la commissione ha deciso di introdurre il presente ricorso.

Sul ricorso

14. - La commissione rimprovera alla Repubblica italiana di

avere esentato dall'obbligo di remunerazione previsto dall'art.

5, nn. 1 e 2, della direttiva 92/100, in base all'art. 69, 1° com

ma, 1. 633/41, tutte le istituzioni per il prestito pubblico, sebbe

ne l'art. 5, n. 3, della direttiva limiti la possibilità di prevedere tale esenzione soltanto per alcune categorie di istituzioni.

15. - Nel loro controricorso le autorità italiane, che non con

testano l'argomento della commissione, si limitano a sostenere

che, in seguito alle contestazioni della commissione, si è aperto un ampio dibattito dinanzi al comitato consultivo permanente

per il diritto d'autore, al termine del quale il governo italiano ha

deciso di presentare prossimamente in parlamento un disegno di

legge per modificare l'art. 69 1. 633/41. 16. - Si deve in proposito ricordare che, secondo una costante

giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento deve essere

valutata sulla base della situazione dello Stato membro allo sca dere del termine fissato nel parere motivato (v., in particolare, sentenze 30 gennaio 2002, causa C-103/00, Commissione/

Grecia, Racc. pag. 1-1147, punto 23; Foro it.. Rep. 2003, voce Unione europea, n. 1790, e 30 maggio 2002, causa C-323/01, Commissione/Italia, Racc. pag. 1-4711, punto 8; Foro it.. Rep. 2003, voce cit., n. 1822).

17. - Ai sensi del suo art. 5, n. 3, la direttiva 92/100 per mette agli Stati membri di derogare, per il prestito pubblico,

all'obbligo generale di remunerazione degli autori previsto nei

nn. 1 e 2 dello stesso articolo. Orbene, le disposizioni di una

direttiva che derogano ad un principio generale sancito dalla

direttiva stessa devono essere interpretate restrittivamente (v., in particolare, sentenza 6 luglio 2006, causa C-53/05, Com

missione/Portogallo, non ancora pubblicata nella Raccolta,

punto 22, e giurisprudenza ivi citata). Non è dunque possibile esentare tutte le categorie di istituzioni per il prestito pubblico: possono essere esentate soltanto alcune di esse.

18. - La normativa italiana esenta però dal citato obbligo di

remunerazione tutte le biblioteche e discoteche dello Stato e de

gli enti pubblici. Come ha affermato la commissione, senza es sere contestata dalla Repubblica italiana, la normativa italiana

esenta di fatto tutte le categorie di istituzioni per il prestito pub blico.

19. - Tale esenzione per tutte le categorie di istituzioni per il

prestito pubblico eccede dunque i limiti previsti dall'art. 5, n. 3,

Il Foro Italiano — 2006.

della direttiva. La Repubblica italiana è pertanto venuta meno

agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli art. 1 e 5 della citata direttiva.

20. - Si deve dunque dichiarare fondato il ricorso proposto dalla commissione.

21. - Alla luce delle considerazioni svolte si deve dichiarare

che, avendo esentato dal diritto di prestito pubblico tutte le ca

tegorie di istituzioni per il prestito pubblico ai sensi della diret

tiva 92/100, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli art. 1 e 5 di tale direttiva.

Per questi motivi, la corte (sesta sezione) dichiara e statuisce:

Avendo esentato dal diritto dì prestito pubblico tutte le cate

gorie di istituzioni per il prestito pubblico ai sensi della direttiva

del consiglio 19 novembre 1992 n. 92/100/Cee, concernente il

diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al

diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, la Repub blica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai

sensi degli art. 1 e 5 di tale direttiva.

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sezione I; sentenza 28 settembre 2006, cause riunite C-282/04

e C-283/04; Pres. Jann, Avv. gen. Poìares Maduro (conci,

conf.); Commissione delle Comunità europee c. Regno dei

Paesi Bassi.

Unione europea — Libera circolazione di persone, servizi e

capitali — Privatizzazioni — «golden share» — Illegitti

mità (Trattato Ce, art. 56, 58). Unione europea — Libera circolazione di persone, servizi e

capitali — Restrizioni — Illegittimità — Diritto di stabi limento — Violazione (Trattato Ce, art. 43, 56).

E incompatibile con il principio della libera circolazione dei

capitali la golden share che conferisca ad uno Stato membro

speciali diritti di approvazione di decisioni gestionali degli

organi della società, in assenza di ragioni di interesse gene rale rispetto alle quali la misura sia proporzionata. (1)

Le illegittime restrizioni alla libera circolazione dei capitali.

(1) Nel senso dell'incompatibilità della golden share con il principio della libera circolazione dei capitali, v. Corte giust. 13 maggio 2003, causa C-98/01, e 13 maggio 2003, causa C-463/00, Foro it., 2003, IV, 405, con note di Colangelo e Boscolo (la prima anche in Foro amm. Cons. Stato, 2003, 2751, con nota di Valaguzza; la seconda in Guida al dir., 2003, fase. 25, 91, con nota di Castellaneta); 4 giugno 2002, causa C-483/99, Foro it., 2002, IV, 479, con nota di Boscolo (nonché Giornale dir. amm., 2002, 1045, con nota di Freni; Foro amm.-Cons. Stato, 2002, 1607, con nota di Lazzara, e id., 2003, 2750, con nota di Valaguzza, cit.); 4 giugno 2002, causa C-367/98, Foro it.. Rep. 2002, voce Unione europea, n. 1306, e, per esteso, Foro amm.-Cons. Stato, 2003, 2751, con nota di Valaguzza, cit., e European Legal Forum, 2002, 277, con nota di Weil e Lustig; nonché, nei confronti dell'Italia, 23 maggio 2000, causa C-58/99, Foro it., Rep. 2000, voce cit., n. 923

(per esteso, Guida al dir., 2000, fase. 21, 87, con nota di Adotti, e Giornale dir. amm., 2001, 1145, con nota di Freni). In senso contrario, v. Corte giust. 4 giugno 2002, causa C-503/99, Foro it., 2002, IV. 479. con nota di Boscolo, cit. (e Giornale dir. amm., 2002, 1047, con nota di Freni, cit., e Foro amm.-Cons. Stato, 2003, 2751, con nota di Vala

guzza, cit., e id., 2002, 1607, con nota di Lazzara, cit.). Sulle sentenze citate, ad eccezione del caso italiano, v., anche per

indicazioni, Ballarino-Bellodi, La «golden share» nel diritto comu nitario - A proposito delle recenti sentenze della Corte comunitaria, in Riv. società, 2004, 2. In dottrina, v., altresì, San Mauro, «Golden sha res», poteri speciali e tutela di interessi nazionali essenziali, Roma, 2004; Gobbato, «Golden share» ed approccio uniforme in materia di ca

pitali nella recente giurisprudenza comunitaria, in Dir. Unione euro

pea, 2004, 427; Marin, La «golden share» italiana nell'ordinamento comunitario, in Notiziario, 2004, 277; Pericu, Il diritto comunitario

favorisce davvero le privatizzazioni dei servizi pubblici?, in Privatiz zazioni e regioni a cura di Buonocore e Racugno, Milano, 2003; L.

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

ostacolando l'assunzione di partecipazioni di controllo, de

terminano altresì la violazione del principio della libertà di

stabilimento, senza che sia necessario l'accertamento della

relativa infrazione. (2)

!. - Con i propri ricorsi, la commissione delle Comunità eu

ropee chiede alla corte di dichiarare che, conservando negli statuti della Koninklijke KPN NV e della TPG NV talune dispo sizioni che prevedono che il capitale di tali società comprenda una golden share detenuta dallo Stato olandese, la quale confe

risce a quest'ultimo diritti speciali di approvazione di talune de

Marini, «Golden share» e diritto comunitario nelle recenti sentenze della Corte di giustizia, in Dir. comm. internai-, 2002, 489; Carreau, Privatisations et droit communautaire: la validation conditionnelle

des actions spécifiques (ou golden shares), in Contratto e impr.

Europa, 2002, 1191; Salerno, «Golden shares», interessi pubblici e

modelli societari tra diritto interno e disciplina comunitaria, in Dir.

comm. internai2002, 671; cfr. altresì Grundmann e Mòslein, Golden

shares - State Control in Privatised Companies: Comparative Law,

European Law and Policy Aspects, in European Banking & Financial

Law Journal (EUREDIA), vol. 1, 2004, nonché' sulla pagina Internet

<http://ssrn.com/abstract=410580>. Sulla golden share italiana nella 1. 30 luglio 1994 n. 474, in materia

di privatizzazioni, v. Amiconi, La «golden share» come tecnica di con

trollo delle «public utilities»: luci e ombre, in Giust. civ., 1999, li, 463;

Garofoli, «Golden shares» e «Authorities» nella transizione dalla ge stione pubblica alla regolazione dei servizi pubblici, in Riv. it. dir.

pubbl. comunitario, 1998, 186; Sodi, Poteri speciali, «golden share» e

false privatizzazioni, in Riv. società, 1996, 368. Sul tema delle privatizzazioni, in aggiunta alle indicazioni contenute

in Sodi, Poteri speciali, «golden share» e false privatizzazioni, cit., v., ex multis, P. Piras, Le privatizzazioni - Tra aspirazioni all'efficienza e

costi sociali. Torino, 2005; Zanetti-Alzona, Capire le privatizzazioni,

Bologna, 2004; AA.VV., Privatizzazioni e regioni, cit.; Colangelo, «Golden shares» e privatizzazioni incompiute - La lunga vecchiaia del

lo Stato-imprenditore, in Enti pubblici, 2003, 328; Ibba, La tipologia delle privatizzazioni, in Giur. comm., 2001,1, 464; Bonelli, Il codice di

privatizzazioni nazionali e locali, Milano, 2001; Irti, Economia di

mercato e interesse pubblico, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2000, 435;

Bonf.lli-Rico, Privatizzazioni, voce dell' Enciclopedia del diritto, Mi

lano, 2000, aggiornamento IV, 994; Clarich-Pisaneschi, Privatizza

zioni, voce del Digesto pubbl., Torino, 2000, 432; AA.VV., Profili giu ridici delle privatizzazioni a cura di Marasà, Torino, 1997.

Sulle modifiche apportate alla 1. 474/94 dall'art. 4, commi 227-231, 1. 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria 2004), v., per tutti, anche

per ulteriori indicazioni di dottrina. Sacco Ginevri, La nuova «golden share»: l'amministratore senza diritto di voto e gli altri poteri speciali, in Giur. comm., 2005, II, 707. Tali modifiche, effettuate anche sulla ba

se della valutazione positiva della golden share belga (Corte giust. 4

giugno 2002, causa C-503/99, cit.), non sembra abbiano soddisfatto la

commissione europea; quest'ultima ha infatti deferito l'Italia alla Corte

di giustizia poiché «alcune disposizioni della normativa italiana riguar danti gli investimenti nelle società privatizzate costituiscono restrizioni

ingiustificate alla libera circolazione dei capitali e al diritto di stabili

mento»; v. EC press release, del 28 giugno 2006, Ref. IP/06/859, repe ribile sul sito Internet <http://europa.eu/rapid/>.

Ancora in tema di violazione della libera circolazione di capitali, ma

con riferimento alla normativa sugli investimenti nelle imprese italiane

del settore energetico, la commissione ha invece deciso di archiviare la

procedura d'infrazione aperta contro l'Italia relativamente al d.l. 25

maggio 2001 n. 192, convertito in 1. 20 luglio 2001 n. 301, e al d.l. 14

maggio 2005 n. 81, poi abrogati con la 1. 1° agosto 2006 n. 242 (v. EC

press release, 12 ottobre 2006, Ref. IP/06/1366, reperibile sul sito Inter

net citato): contro il primo dei provvedimenti citati si era già espressa

negativamente la Corte di giustizia; v. sent. 2 giugno 2005, causa C

174/04, Foro it.. Rep. 2005, voce cit., n. 1350, e, per esteso, Guida al

dir.-Dir. comunitario e internaz., 2005, fase. 4, 53, con nota di Orlandi.

La rilevanza della giurisprudenza della Corte di giustizia in tema

di golden share può apprezzarsi anche in relazione alla direttiva

2004/25/Ce del 21 aprile 2004. in tema di offerte pubbliche di acqui sto. Ai sensi dell'art. 11,7° comma, della direttiva, le golden shares

che siano compatibili con il trattato Ce sopravvivono alla c.d.

«break-through rule» o «regola di neutralizzazione» (art. 11), che ha

l'effetto di paralizzare, nel periodo in cui l'offerta è pendente, le di

sposizioni che possono impedire ovvero disincentivare un'offerta

pubblica: con riferimento a queste tematiche, v., da ultimo, Ferrari

ni. One Share - One Vote: A European Rule? (January 2006), ECGI - Law Working Paper No. 58/2006, disponibile su Internet alla pagi na <http://ssrn.com/abstract=875620>.

(2) Il principio è assolutamente pacifico nella giurisprudenza della Cor

te di giustizia: v. sent. 13 maggio 2003, causa C-98/01, cit., punto 52; 13

maggio 2003, causa C-463/00, cit., punto 86; 4 giugno 2002, causa C

483/99, cit., punto 56; 4 giugno 2002, causa C-367/98, cit., punto 56.

Il Foro Italiano — 2006.

cisioni degli organi di amministrazione di tali società, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti

ai sensi degli art. 56 Ce e 43 Ce.

Contesto normativo

2. - Ai sensi dell'art. 2:8 c.c. olandese (Burgerlijk Wetboek;

in prosieguo: il «Burgerlijk Wetboek»), l'esercizio dei diritti conferiti al possessore di una golden share è disciplinato dai

principi di ragionevolezza e di equità. Tale disposizione così

prevede: «1. Una persona giuridica e tutti coloro che partecipano alla

sua organizzazione, ai sensi della legge o dello statuto, devono

comportarsi, nei rapporti reciproci, rispettando i principi di ra

gionevolezza e di equità. 2. Una norma applicabile ai loro rapporti ai sensi della legge,

degli usi, dello statuto, dei regolamenti o di un decreto non è

applicabile qualora, tenuto conto delle circostanze, essa produca risultati inaccettabili alla luce dei criteri della ragionevolezza e

dell'equità». 3. - L'art. 2:92 del Burgerlijk Wetboek così dispone: «1. Salvo contraria disposizione dello statuto, tutte le azioni

conferiscono i medesimi diritti e i medesimi obblighi, in pro

porzione al loro valore nominale.

(...). 3. Lo statuto può prevedere che talune azioni conferiscano i

diritti speciali in esso descritti relativi al controllo della socie

tà».

Fatti e fase precontenziosa

4. - Nel 1989 l'azienda di Stato olandese responsabile per la

posta, i telegrafi e la telefonia è stata trasformata in una società

per azioni, denominata Koninklijke PTT Nederland NV (in pro

sieguo: la «PTT»), 5. - In occasione della privatizzazione parziale della PTT, con

la vendita, nel 1994, di una prima tranche di azioni pari al trenta

per cento del capitale, e quindi, nel 1995, di una seconda tran

che di azioni pari al venti per cento dello stesso, lo statuto di

tale società è stato modificato per introdurre un'azione che con

ferisce poteri speciali, c.d. golden share, a favore dello Stato

olandese.

6. - Nel 1998 la PTT è stata divisa in due società autonome, la

Koninklijke KPN NV (in prosieguo: la «KPN») per i servizi di telecomunicazione, e la TNT Post Groep NV, divenuta in se

guito TPG NV (in prosieguo: la «TPG»), per i servizi postali. 7. - In occasione di tale divisione, la golden share detenuta

dallo Stato olandese nella PTT è stata modificata in modo da

concedere a tale Stato una golden share in ciascuna delle due

nuove società (in prosieguo: le «golden shares in esame»).

8. - In linea di principio, lo Stato olandese potrebbe cedere le

golden shares in suo possesso alla società interessata o ad un

altro acquirente. In tale ultimo caso il trasferimento dovrebbe

essere approvato, ai sensi dell'art. 17 degli statuti della KPN e

della TPG, dal comitato di gestione e dal consiglio di sorve

glianza della società.

9. - Le golden shares in questione conferiscono allo Stato

olandese speciali diritti di approvazione preventiva delle deci

sioni degli organi di tali due società relative ai seguenti aspetti: — l'emissione di azioni della società (art. 12, nn. 1, 2 e 4,

degli statuti della KPN e della TPG); — la limitazione o la soppressione del diritto di opzione dei

possessori di azioni ordinarie (art. 13, n. 3, degli statuti della

KPN e della TPG); —

l'acquisto o la cessione, da parte della società, di azioni

proprie pari a oltre l'uno per cento del capitale sottoscritto in

azioni ordinarie (art. 15, n. 3, degli statuti della KPN e della

TPG); — il riscatto della golden share (art. 16, n. 3, degli statuti

della KPN e della TPG); — l'esercizio del diritto di voto connesso alle azioni posse

dute nella KPN Telecom BV e nella PTT Post Holdings BV (o

in un'altra persona giuridica ai sensi dell'art. 4, n. 1, della legge

sulla posta [Postwet]) relativamente a proposte di scioglimento, fusione o scissione, di acquisto di azioni proprie e di modifica

dello statuto relativamente ai poteri dell'assemblea generale di

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PARTE QUARTA

tali società negli ambiti sopra indicati (art. 25, n. 3, lett. a, degli statuti della KPN e della TPG);

— gli investimenti comportanti una riduzione del patrimonio

della società, in base al suo bilancio consolidato, al di sotto del

trenta per cento del capitale della KPN (art. 25, n. 3, lett. b, dello statuto della KPN) o del quindici per cento del capitale della TPG (art. 25, n. 3, lett. b, dello statuto della TPG);

-— la distribuzione di dividendi mediante azioni della società

e/o utilizzando le riserve (art. 36 degli statuti della KPN e della

TPG); — la fusione e la scissione (art. 47, n. 2, lett. a, degli statuti

della KPN e della TPG); — lo scioglimento della società (art. 47, n. 2, lett. b, degli

statuti della KPN e della TPG); — le modifiche dello statuto sociale (art. 47, n. 2, lett. c, de

gli statuti della KPN e della TPG) relative in particolare a: —

l'oggetto sociale, relativamente all'esercizio di conces

sioni o di autorizzazioni; — il capitale sociale e i tipi di azioni della società, qualora si

tratti di creare un nuovo tipo di azioni, cedole o altri diritti so

ciali sui risultati e/o il patrimonio della società, oppure di elimi

nare la golden share o le azioni privilegiate di tipo B; — la cessione della golden share, e — la modifica dei diritti connessi alla golden share ai sensi

degli art. 12, 13, 15, n. 3, 25, n. 3, 36 e 47, n. 2, degli statuti

della KPN e della TPG, nonché — in generale, ogni modifica che leda, minacci o sia contra

stante con i diritti connessi alla golden share.

10. - Mediante gli «Afspraken op Hoofdlijnen KPN en TPG»

(accordo con la KPN e la TPG), lo Stato olandese si è impe

gnato, da un lato, a utilizzare la golden share detenuta nella

KPN soltanto qualora ciò sia reso necessario dei suoi interessi di

azionista rilevante e, dall'altro, a utilizzare quella detenuta nella

TPG soltanto nella medesima ipotesi o qualora ciò sia necessa

rio per tutelare l'interesse generale legato alla garanzia del ser

vizio postale universale. Tale Stato si è altresì impegnato a non

utilizzare i diritti derivanti dalle golden shares per proteggere le

società in questione da un cambiamento di controllo indeside

rato.

11.- Tra il 1998 e il termine fissato nel parere motivato, vale

a dire il 6 aprile 2003, la partecipazione ordinaria dello Stato

olandese è stata progressivamente ridotta a circa il venti per cento nella KPN e a circa il trentacinque per cento nella TPG.

12. - Dopo aver posto il Regno dei Paesi Bassi in condizione

di presentare le sue osservazioni, la commissione ha inviato a

tale Stato membro, il 6 febbraio 2003, due pareri motivati nei

quali ha osservato che le golden shares detenute dallo Stato

olandese nelle società KPN e TPG le apparivano incompatibili con gli art. 56, n. 1, Ce e 43 Ce. La commissione ha concesso a

tale Stato membro un termine di due mesi per adottare i provve dimenti necessari per conformarsi ai pareri motivati. Non soddi

sfatta delle risposte fornite dal governo olandese nelle sue lette

re del 28 aprile 2003, la commissione ha proposto i presenti ri

corsi.

13. - Con ordinanza del presidente della prima sezione 23 no

vembre 2005, le cause C-282/04 e C-283/04 sono state riunite ai

fini della fase orale e della sentenza.

Sui ricorsi

14. - A sostegno di ciascuno dei due ricorsi, la commissione

fa valere due motivi, che lamentano, in sostanza, una violazione

degli art. 56, n. 1, Ce e 43 Ce, poiché il Regno dei Paesi Bassi

possiede, nelle società KPN e TPG, le due golden shares in

esame, le quali gli conferiscono taluni diritti speciali di appro vazione preventiva di alcune decisioni gestionali degli organi delle due società.

Sui motivi che lamentano una violazione dell'art. 56. n. 1, Ce

Argomenti delle parti

15. - La commissione sostiene che le golden shares in esame

ostacolano la libera circolazione dei capitali ai sensi dell'art. 56, n. 1, Ce e che i diritti speciali connessi a tali azioni, anche nella

parte in cui mirano alla tutela dell'interesse generale, sono in

ogni caso sproporzionati.

Il Foro Italiano — 2006.

16. - Il governo olandese ribatte che tali azioni non ostacola

no la libera circolazione dei capitali. Esse non potrebbero essere

considerate «provvedimenti statali» rientranti nell'ambito di ap

plicazione dell'art. 56, n. 1, Ce. Esse, inoltre, non avrebbero un

effetto sull'acquisto di azioni delle società in questione, ma

soltanto su talune decisioni gestionali delle stesse. Esse non sa

rebbero in grado di dissuadere gli investitori dall'acquistare

quote di tali società, e non avrebbero in effetti scoraggiato in al

cun modo gli investimenti. D'altra parte, se anche fosse deter

minata l'esistenza di un legame tra le golden shares in esame e

la decisione di investimento, un tale legame sarebbe così aleato

rio ed indiretto da non poter essere considerato un ostacolo alla

libera circolazione dei capitali. 17. - In via subordinata tale governo sostiene che la golden

share detenuta nella TPG è, in ogni caso, giustificata da una ra

gione imperativa di interesse generale, cioè la garanzia del ser

vizio postale universale.

Giudizio della corte

Sull'esistenza di ostacoli

18. - Occorre ricordare che, secondo una costante giurispru denza, l'art. 56, n. 1, Ce vieta in maniera generale le restrizioni

ai movimenti di capitali tra gli Stati membri (v., in particolare, in tal senso, sentenze 4 giugno 2002, causa C-483/99, Commis

sione/Francia, Racc. pag. 1-4781, punti 35 e 40; Foro it., 2002,

IV, 479, e 13 maggio 2003, causa C-98/01, Commissione/Regno unito, Racc. pag. 1-4641, punti 38 e 43; Foro it., 2003, IV, 405).

19. - In mancanza, nel trattato Ce, di una definizione del con

cetto di «movimenti di capitali» ai sensi dell'art. 56, n. 1, Ce, la

corte ha già riconosciuto un valore indicativo alla nomenclatura

allegata alla direttiva del consiglio 24 giugno 1988 n.

88/361/Cee, per l'attuazione dell'art. 67 del trattato (articolo

abrogato dal trattato di Amsterdam) (G.U. L 178, pag. 5). Co

stituiscono dunque movimenti di capitali ai sensi dell'art. 56, n.

1, Ce, in particolare, gli investimenti diretti sotto forma di par

tecipazione ad un'impresa attraverso un possesso dì azioni che

consenta di partecipare effettivamente alla sua gestione e al suo

controllo (investimenti c.d. «diretti»), nonché l'acquisto dei ti

toli sul mercato dei capitali effettuato soltanto per realizzare un

investimento finanziario, senza intenzione di influenzare la ge stione dell'impresa (investimenti c.d. «di portafoglio») (v., in

tal senso, sentenza 16 marzo 1999, causa C-222/97, Trummer e

Mayer, Racc. pag. 1-1661, punto 21; Foro it., Rep. 1999, voce

Unione europea, n. 991, e le citate sentenze Commissio

ne/Francia. punti 36 e 37, e Commissione/Regno unito, punti 39

e 40). 20. - Per quanto riguarda tali due forme di investimento, la

corte ha precisato che devono ritenersi «restrizioni», ai sensi

dell'art. 56, n. 1, Ce, i provvedimenti nazionali che possono im

pedire o limitare l'acquisto di azioni nelle imprese interessate o

che possono dissuadere gli investitori di altri Stati membri dal

l'investire nel capitale delle stesse (v., in tal senso, in particola re, sentenze Commissione/Francia, cit., punto 41; 2 giugno 2005, causa C-174/04, Commissione/Italia, Racc. pag. 1-4933,

punti 30 e 31; Foro it., Rep. 2005, voce cit., n. 1350, e 19 gen naio 2006, causa C-265/04, Bouanich, Racc. pag. 1-923, punti 34 e 35).

21. - In questo caso, si deve osservare che le golden shares in

questione rappresentano restrizioni alla libera circolazione dei

capitali prevista dall'art. 56, n. 1, Ce.

22. - Si deve infatti innanzitutto constatare che l'introduzione

delle golden shares in questione negli statuti della KPN e della

TPG deriva da decisioni assunte dallo Stato olandese al mo

mento della privatizzazione di queste due società, al fine di as

sicurarsi il mantenimento di un certo numero di speciali diritti

statutari. In tale situazione, contrariamente a quanto sostiene il

governo olandese, dette azioni devono essere considerate misure

statali rientranti nel campo di applicazione dell'art. 56, n. 1, Ce.

23. - Occorre inoltre osservare che le golden shares in que stione possono dissuadere gli investitori di altri Stati membri

dall'effettuare investimenti nella KPN e nella TPG.

24. - Grazie a tali golden shares, infatti, una serie di decisioni

gestionali molto importanti degli organi della KPN e della TPG, relative sia alle attività di queste due società che alla loro stessa

struttura (in particolare nei casi di fusione, scissione o sciogli

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Page 5: sezione I; sentenza 28 settembre 2006, cause riunite C-282/04 e C-283/04; Pres. Jann, Avv. gen. Poiares Maduro (concl. conf.); Commissione delle Comunità europee c. Regno dei Paesi

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

mento) richiedono un'approvazione preventiva da parte dello

Stato olandese. In tal modo, come ha giustamente rilevato la

commissione, tali golden shares conferiscono da un lato allo

Stato olandese un'influenza sulla gestione della KPN e della

TPG che non è giustificata dall'importanza del suo investimento e che è notevolmente più importante di quella che la sua parte cipazione ordinaria in tali società gli consentirebbe normal

mente di ottenere. Dall'altro, tali azioni limitano l'influenza de

gli altri azionisti in rapporto all'importanza della loro partecipa zione nella KPN e nella TPG.

25. - Inoltre, tali golden shares non possono essere riscattate senza il consenso dello Stato olandese.

26. - Subordinando decisioni di tale importanza all'approva zione preliminare dello Stato olandese, e limitando in tal modo la possibilità per gli altri azionisti di partecipare effettivamente alla gestione delle società interessate, l'esistenza di tali azioni

può avere un'influenza negativa sugli investimenti diretti.

27. - Le golden shares in questione possono inoltre avere un

effetto dissuasivo per gli investimenti di portafoglio nella KPN

e nella TPG. Un eventuale rifiuto dello Stato olandese di appro vare una decisione importante indicata dagli organi della società interessata come rispondente all'interesse della stessa può in

fatti avere un'influenza sul valore (in borsa) delle azioni di tale

società, e quindi sull'appetibilità di un investimento in tali azio

ni.

28. - In tal modo, il rischio che lo Stato olandese utilizzi i

suoi diritti speciali per perseguire interessi non coincidenti con

quelli economici della società interessata potrebbe scoraggiare investimenti diretti o di portafoglio nella società stessa.

29. - Si deve infine osservare che, contrariamente a quanto sostiene il governo olandese, tali effetti restrittivi non sono né

eccessivamente aleatori né eccessivamente indiretti per poter costituire un ostacolo alla libera circolazione dei capitali.

30. - Non si può infatti escludere che, in particolari circostan

ze, lo Stato olandese utilizzi i suoi diritti speciali per difendere

interessi generali che potrebbero contrastare con gli interessi

economici della società interessata. Le golden shares in esame

comportano altresì il rischio reale che talune decisioni, ritenute

dagli organi di tali società utili per gli interessi economici delle

stesse, siano bloccate dallo Stato. 31. - Alla luce di quanto osservato, le golden shares in que

stione costituiscono restrizioni ai sensi dell'art. 56, n. 1, Ce.

Su un 'eventuale giustificazione degli ostacoli

32. - La libera circolazione dei capitali può tuttavia essere

limitata da provvedimenti nazionali che si giustifichino per le

ragioni di cui all'art. 58 Ce, o per ragioni imperative d'interes

se generale (v., in tal senso, sentenza 7 settembre 2004, causa

C-319/02, Manninen, Racc. pag. 1-7477, punto 29; Foro it..

Rep. 2004, voce cit., n. 1236), purché non esistano misure co munitarie di armonizzazione che indichino i provvedimenti ne

cessari a garantire la tutela di tali interessi (v., in tal senso, nel

l'ambito della libera prestazione dei servizi, sentenza 15 giu

gno 2006, causa C-255/04, Commissione/Francia, 5 ottobre

1994, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 43 e giuris

prudenza ivi citata). 33. - In mancanza di tale armonizzazione comunitaria, spetta

in linea di principio agli Stati membri decidere il livello al quale intendono garantire la tutela di tali legittimi interessi, nonché il

modo in cui questo livello deve essere raggiunto. Essi non pos sono tuttavia farlo se non nei limiti indicati dal trattato e, in

particolare, nel rispetto del principio di proporzionalità, che ri

chiede che le misure adottate siano idonee a garantire il conse

guimento dello scopo perseguito e non vadano oltre quanto ne

cessario per il suo raggiungimento (v., in tal senso, sentenza 4

giugno 2002, causa C-503/99, Commissione/Belgio, Racc. pag. 1-4809. punto 45; Foro it., 2002, IV, 479).

34. - E dunque qui necessario, per valutare il fondamento

delle censure proposte dalla commissione, verificare se le gol den shares in questione, che comportano diritti speciali di ap

provazione preventiva di talune decisioni gestionali degli organi

competenti della KPN e della TPG, possano essere giustificate sulla base di una delle ragioni indicate al punto 32 della pre sente sentenza, e se tali misure siano proporzionate agli obiettivi

perseguiti. 35. - Per quanto riguarda la golden share detenuta nella KPN,

il governo olandese non fa valere alcun obiettivo di interesse

generale che possa servire da giustificazione.

Il Foro Italiano — 2006.

36. - Alla luce di quanto sopra, deve essere accolto il primo motivo fatto valere nella causa C-282/04, in cui si lamenta una

violazione dell'art. 56, n. 1, Ce.

37. - Per quanto riguarda la golden share nella TPG, il gover no olandese sostiene che essa è necessaria per garantire servizio

postale universale, e più in particolare per tutelare la solvibilità e la continuità della TPG, che è la sola impresa attualmente in

grado, nei Paesi Bassi, di garantire tale servizio universale al li

vello richiesto dalla legge. 38. - Occorre constatare, in proposito, che la garanzia di un

servizio di interesse generale, come il servizio postale univer

sale, può rappresentare una ragione imperativa di interesse ge nerale in grado di giustificare una limitazione alla libera circo

lazione dei capitali (v., per analogia, sentenza 20 giugno 2002, cause riunite C-388/00 e C-429/00, Radiosistemi, Racc. pag. I

5845, punto 44; Foro it., Rep. 2002, voce cit., n. 1239). 39. - La golden share in esame, tuttavia, va al di là di ciò che

è necessario per garantire la solvibilità e la continuità del forni

tore del servizio postale universale.

40. - Come infatti ha giustamente osservato l'avvocato gene rale ai par. 38 e 39 delle sue conclusioni, si deve osservare, da un lato, che i diritti speciali posseduti dallo Stato olandese nella TPG non si limitano alle attività svolte da quest'ultima come

prestatrice di un servizio postale universale. Dall'altro, l'utiliz zo di tali diritti speciali non si basa su alcun criterio specifico e non richiede motivazione, cosicché è impossibile un effettivo

controllo giurisdizionale. 41. - Alla luce di tutto quanto precede, deve essere accolto il

primo motivo fatto valere nella causa C-283/04, in cui si la

menta una violazione dell'art. 56, n. 1, Ce.

Sui motivi che lamentano una violazione dell'art. 43 Ce

42. - La commissione chiede altresì che sia constatata la vio

lazione degli obblighi che incombono al Regno dei Paesi Bassi

ai sensi dell'art. 43 Ce, relativo alla libertà di stabilimento, poi ché le golden shares in esame non limitano soltanto gli investi

menti diretti e quelli di portafoglio nella KPN e nella TPG, ma

possono altresì ostacolare l'assunzione di partecipazioni di

controllo in tali due società, quindi investimenti che conferisco no un'influenza sicura sulla gestione e il controllo delle stesse

(v., sul punto, in tal senso, sentenza 5 novembre 2002, causa C

208/00, Uberseering, Racc. pag. 1-9919, punto 77; Foro it.,

Rep. 2002, voce cit., n. 1275, e giurisprudenza ivi citata). 43. - Come ha osservato l'avv. gen. al par. 41 delle sue con

clusioni, laddove le golden shares in esame comportano restri

zioni alla libertà di stabilimento, tali restrizioni sono la conse

guenza diretta degli ostacoli alla libera circolazione dei capitali esaminati in precedenza, da cui risultano inscindibili. Pertanto, essendo stata riscontrata una violazione dell'art. 56, n. 1, Ce, non è necessario esaminare in separata sede le misure contro

verse alla luce delle norme del trattato relative alla libertà di

stabilimento (v., in particolare, sentenza 13 maggio 2003, causa

C-463/00, Commissione/Spagna, Racc. pag. 1-4581, punto 86; Foro it., 2003, IV, 405).

44. - Alla luce di quanto sopra, si deve dichiarare che, con

servando negli statuti della KPN e della TPG talune disposizioni che prevedono che il capitale di tali società comprenda una gol den share nominativa detenuta dallo Stato olandese, la quale conferisce a quest'ultimo diritti speciali di approvazione di ta

lune decisioni gestionali degli organi di tali società, non limitati

ai casi in cui l'intervento di tale Stato è necessario per ragioni

imperative d'interesse generale riconosciute dalla corte e, nel

caso della TPG, in particolare per garantire il servizio postale universale, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 56, n. 1, Ce.

Per questi motivi, la corte (prima sezione) dichiara e statui

sce:

Conservando negli statuti della Koninklijke KPN NV e della

TPG NV talune disposizioni che prevedono che il capitale di tali

società comprenda una golden share detenuta dallo Stato olan

dese, la quale conferisce a quest'ultimo diritti speciali di appro vazione di talune decisioni gestionali degli organi di tali società, non limitati ai casi in cui l'intervento di tale Stato è necessario

per ragioni imperative d'interesse generale riconosciute dalla

corte e, nel caso della TPG NV, in particolare per garantire il

mantenimento del servizio postale universale, il Regno dei Paesi

Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi

dell'art. 56, n. 1, Ce.

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