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sezione I; sentenza 3 aprile 2006, n. 118; Pres. Sammarco, Est. Manzi; Ferracuti e altri (Avv. Alb....

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sezione I; sentenza 3 aprile 2006, n. 118; Pres. Sammarco, Est. Manzi; Ferracuti e altri (Avv. Alb. e Aless. Lucchetti) c. Comune di Montelparo (Avv. Recchioni) e altri; Opera pia ente servizi sociali assistenziali (Avv. Aless. Lucchetti) c. Comune di Montelparo e altri; Scendoni (Avv. Aless. Lucchetti) c. Comune di Montelparo e altri Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 10 (OTTOBRE 2006), pp. 547/548-551/552 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23202072 . Accessed: 25/06/2014 02:50 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.78.76 on Wed, 25 Jun 2014 02:50:45 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I; sentenza 3 aprile 2006, n. 118; Pres. Sammarco, Est. Manzi; Ferracuti e altri (Avv.Alb. e Aless. Lucchetti) c. Comune di Montelparo (Avv. Recchioni) e altri; Opera pia enteservizi sociali assistenziali (Avv. Aless. Lucchetti) c. Comune di Montelparo e altri; Scendoni(Avv. Aless. Lucchetti) c. Comune di Montelparo e altriSource: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 10 (OTTOBRE 2006), pp. 547/548-551/552Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23202072 .

Accessed: 25/06/2014 02:50

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547 PARTE TERZA 548

prima di dubitare della legittimità costituzionale della norma

stessa occorre verificare la possibilità di darne un'interpretazio ne secondo Costituzione (Corte cost. 22 ottobre 1996, n. 356, Foro it., 1997,1, 1306);

ritenuto che nella vicenda in esame il sig. Moggi impugna la sanzione disciplinare dell'inibizione per cinque anni e dell'am menda di euro 50.000 per la commissione di illecito sportivo ex

art. 1 e 6 c.g.s.; ritenuto che detta sanzione, per la sua natura, assume rilevan

za anche al di fuori dell'ordinamento sportivo ove solo si consi

deri, da un lato che il sig. Moggi potrebbe essere chiamato a ri

spondere, a titolo risarcitorio, sia alla soc. F.C. Juventus (società

quotata in borsa) che ai singoli azionisti e, dall'altro e più in ge nerale, il giudizio di disvalore che da detta sanzione discende sulla personalità del soggetto in questione in tutti i rapporti so

ciali; ritenuto di poter prescindere dall'esame dell'ulteriore ecce

zione d'improcedibilità del gravame sollevata, anch'essa sia dalla Figc che dal Coni, sul rilievo che il sig. Moggi ha adito questo tribunale senza attendere l'esito del tentativo di concilia

zione presso la camera di conciliazione e di arbitrato per lo

sport (fissato per il 7 settembre 2006), non sussistendo un danno

attuale ed irreparabile; considerato, infatti, sotto il profilo del periculum in mora che

il danno paventato dal dimissionario sig. Moggi per quanto at tiene ai paventati profili patrimoniali (id est, «possibili» azioni risarcitorie nei suoi confronti da parte degli azionisti della soc. F.C. Juventus) non presenta i connotati dell'attualità, laddove

quello morale (id est, la lesione della reputazione e dell'onora

bilità), parimenti rappresentato, potrà trovare piena tutela nella

successiva fase del merito ove quest'ultima si concluda in senso a lui favorevole;

ritenuto, per tutto quanto sopra, che non sussistono i presup posti per l'accoglimento dell'istanza cautelare.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE; sezione I; sentenza 3 aprile 2006, n. 118; Pres.

Sammarco, Est. Manzi; Ferracuti e altri (Avv. Alb. e Aless.

Lucchetti) c. Comune di Montelparo (Avv. Recchioni) e al

tri; Opera pia ente servizi sociali assistenziali (Avv. Aless.

Lucchetti) c. Comune di Montelparo e altri; Scendoni (Avv. Aless. Lucchetti) c. Comune di Montelparo e altri.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE; sezione I; sentenza 3 aprile 2006, n. 118; Pres.

Comune e provincia — Elezione del nuovo sindaco — Rin novo dei rappresentanti del comune in enti, aziende e isti tuzioni (D.leg. 18 agosto 2000 n. 267, t.u. delle leggi sull'or dinamento degli enti locali, art. 50).

A seguito del rinnovo del consiglio comunale e dell 'elezione del nuovo sindaco, quest'ultimo ha il potere, sulla base degli in

dirizzi stabiliti dal consiglio, di rinnovare le designazioni e le nomine dei rappresentanti del comune in enti, aziende e isti

tuzioni, al fine di garantire una gestione di tali organismi coerente con gli indirizzi di politica amministrativa del co mune. (1)

(1) Sul carattere fiduciario delle designazioni e delle nomine negli enti, aziende e istituzioni in cui gli enti locali hanno propri rappresen tanti e sul potere del sindaco o del presidente della provincia di rinno vare (ovvero di confermare, nei quarantacinque giorni successivi all'in sediamento del consiglio comunale o provinciale) i rappresentanti desi

gnati o nominati dal precedente sindaco o presidente della provincia, v., cit. in motivazione, Cons. Stato, sez. V, 28 gennaio 2005, n. 178, Foro it., Rep. 2005, voce Comune, n. 459; 12 agosto 2004, n. 5552, id., Rep. 2004, voce cit., n. 393; Cons, giust. amm. sic., sez. riun., 2 maggio 2001, n. 290/01, id., Rep. 2001, voce Sicilia, n. 28; Tar Sardegna 19 marzo 2003, n. 311, id., Rep. 2003, voce Comune, n. 387; Tar Puglia, sez. II, 26 aprile 2001, n. 1314, id., Rep. 2001, voce cit., n. 309; adde, Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, 21 febbraio 2005, n. 132, id.. Rep. 2005, voce cit., n. 460.

Sul diverso, ma contiguo, tema relativo alla fiduciarietà delle nomine

Il Foro Italiano — 2006.

Diritto. — 1. - Ai sensi dell'art. 52 r.d. 17 agosto 1907 n. 642

richiamato dall'art. 19 1. 6 dicembre 1971 n. 1034, i tre ricorsi

in epigrafe vanno riuniti ai fini della loro decisione con unica sentenza, attesa l'evidente connessione esistente tra gli stessi.

2. - Dal momento che con le tre distinte iniziative giudiziarie cui si è fatto cenno le diverse parti ricorrenti si propongono in

definitiva la invalidazione degli stessi atti, ritiene il collegio potersi esaminare congiuntamente i tre ricorsi attraverso la

contestuale delibazione delle dedotte censure di identico conte

nuto.

2.A. - In punto di fatto, giova precisare che sono in primo

luogo oggetto di sindacato giurisdizionale la delibera del consi

glio comunale di Montelparo n. 23 del 2005 con la quale, in se

de di definizione degli indirizzi per la designazione di rappre sentanti dell'amministrazione comunale presso enti, aziende ed

istituzioni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 d.leg. 18 ago sto 2000 n. 267, è stato precisato che tutte le nomine del tipo suddetto formalizzate prima dell'insediamento di un nuovo con

siglio comunale, decadono automaticamente a seguito di rinno

vo degli organi elettivi del comune, facendo dunque carico al

nuovo sindaco di procedere a nuove designazioni. Unitamente a tale atto deliberativo consiliare, con tutti i ricor

si sono stati fatti oggetto di sindacato giurisdizionale anche i di

stinti provvedimenti con i quali il sindaco di Montelparo, nel

l'osservanza degli indirizzi impartiti dall'organo, consiliare ha

provveduto alla revoca delle precedenti designazioni dei rappre sentanti del comune in seno al consiglio di amministrazione

dell'opera pia G. Mancinelli ed alla contestuale nuova designa zione di diversi consiglieri di amministrazione di nomina comu nale.

Secondo i ricorrenti, tale operato degli organi comunali si po ne in contrasto con il quadro normativo di riferimento che non

consentirebbe la rimozione dei rappresentanti dell'amministra zione in seno ad organismi estranei all'ente locale, prima della scadenza naturale del loro mandato, al di fuori delle ipotesi di revoca sanzionatoria appositamente individuate nella stessa de

libera comunale cui si è fatto cenno.

In ogni caso, secondo il difensore dei ricorrenti, le rimozioni

degli incaricati suddetti, operate dal sindaco, sarebbero comun

que immotivate in ordine alle ragioni che le hanno giustificate le

quali non possono essere ricondotte alla generica constatata mancanza di un rapporto fiduciario tra il nuovo sindaco ed i

consiglieri designati dal precedente sindaco.

Tali assunti invalidatori sono tuttavia da valutare privi di fon damento.

Giova al riguardo considerare che l'art. 50, 8° comma, d.leg. 18 agosto 2000 n. 267 recante il t.u. delle leggi sull'ordina mento degli enti locali, assegna al sindaco il potere di procedere alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, precisando in

proposito che le nomine e le designazioni debbono essere for

malizzate entro quarantacinque giorni dall'insediamento del sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comu nale.

Pertanto, ritiene il collegio che, alla luce delle riferite formu lazioni letterali della norma suddetta, il sindaco è tenuto, all'atto del suo insediamento, a procedere ad un'autonoma designazione e nomina di tutti i rappresentanti dell'ente locale in seno ad or

ganismi esterni allo stesso che prevedono, per legge, per dispo sizione statutaria o a vario titolo, la presenza di rappresentanti del comune.

Per cui, non vi è dubbio che, per effetto di quanto stabilito dalla norma suddetta, il sindaco è tenuto obbligatoriamente a

procedere ad un'autonoma ed espressa designazione di nuovi

rappresentanti dell'amministrazione in seno gli enti suddetti, tanto è vero che se non vi provvede nel termine stabilito dal le

gislatore di quarantacinque giorni dal suo insediamento, è previ sto l'intervento sostitutivo dell'autorità di controllo.

dei dirigenti nelle amministrazioni locali, v. Cass. 22 dicembre 2004, n. 23760, 27 agosto 2004, n. 17095, e App. Napoli 3 maggio 2005, id., 2005, I, 3120, con nota di richiami e nota di D'Auria, Aggiornamenti sulle dirigenze pubbliche: le dirigenze degli enti locali.

Sullo spoils system nelle amministrazioni regionali e negli enti e so cietà controllate o partecipate dalle regioni, v. Corte cost. 16 giugno 2006, n. 233, e Trib. Pescara, decr. 22 marzo 2006, in questo fascicolo, I, 2599 e 2603.

Sullo spoils system nelle amministrazioni statali, v. Corte cost., ord. 25 ottobre 2005, n. 398, ibid., 2602.

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Ciò premesso, ritiene dunque il collegio, in adesione al pre valente orientamento della giurisprudenza, che tali nomine e de

signazioni debbono considerarsi sicuramente di carattere fidu

ciario, nel senso che riflettono il giudizio di affidabilità espres so, attraverso la nomina, sulle qualità e le capacità del nominato

di rappresentare gli indirizzi di chi l'ha designato, orientando

l'azione dell'organismo nel quale si trova ad operare in senso

quanto più possibile conforme agli interessi di chi gli ha confe rito l'incarico (Cons. Stato, sez. V, 12 agosto 2004, n. 5552, Fo

ro it., Rep. 2004, voce Comune, n. 393; Tar Puglia 26 aprile 2001, n. 1314, id., Rep. 2001, voce cit., n. 309; Tar Sardegna 19 marzo 2003, n. 311, id., Rep. 2003, voce cit., n. 387).

Pertanto, trovando giustificazione la nomina e la designazio ne cui si è fatto cenno in un rapporto fiduciario basato non sol

tanto sull'affidamento delle capacità tecniche e professionali del

nominato, ma anche sulla sua riposta fiducia politica e, quindi, ritenuta idoneità del nominato a garantire, nell'esercizio dell'in

carico amministrativo presso l'ente di destinazione, una gestio ne coerente con gli indirizzi di politica amministrativa del co

mune di cui il designato costituisce espressione, ne consegue che la cessazione del mandato del sindaco e lo scioglimento del

consiglio comunale finiscono inevitabilmente con il travolgere tutte le nomine effettuate durante il mandato elettivo (Cons,

giust. amm. sic., sez. riun., 2 maggio 2001, n. 290/01, id., Rep. 2001, voce cit., n. 345, e voce Sicilia, n. 28; Cons. Stato, sez. V, 28 gennaio 2005, n. 178, id., Rep. 2005, voce Comune, n. 459).

Da ciò la necessità che, a seguito del rinnovo del consiglio comunale e della elezione del nuovo sindaco, quest'ultimo

provveda a rinnovare le designazioni e le nomine decadute, co

me peraltro previsto dallo stesso legislatore (art. 50, 8° comma,

d.leg. n. 267 del 2000). La circostanza che la norma suddetta ricollega la nuova desi

gnazione contemporaneamente all'insediamento del nuovo sin

daco ed alla scadenza del precedente incarico dei designati, ad

avviso del collegio non inficia minimamente quanto si è avuto

modo di precisare, poiché è evidente che la necessità di proce dere alla nomina dei nuovi rappresentanti del comune entro qua

rantacinque giorni dalla scadenza del precedente incarico degli stessi, si può verificare nel solo caso in cui la durata del man

dato amministrativo in seno all'ente di destinazione risulta infe

riore a quella del mandato del sindaco; per cui, in presenza della

naturale scadenza dell'incarico per disposizione di legge o sta

tutaria dell'ente di destinazione ed in vigenza del mandato del

sindaco che aveva proceduto alla relativa designazione, è ine

vitabile che lo stesso sindaco provveda ad una nuova nomina

che può risolversi nella conferma del soggetto designato in pre cedenza, oppure nella scelta di un nuovo rappresentante.

Ma, indipendentemente da una simile ipotesi, non vi è dubbio

che, comunque, alla scadenza del mandato elettivo del sindaco

che ha provveduto alla nomina, anche se l'incarico non è ancora

scaduto alla stregua delle norme che regolano il funzionamento

amministrativo dell'ente di destinazione, esso viene comunque a cessare, dovendo necessariamente essere oggetto di rinnovo da

parte del nuovo sindaco.

Per cui, tenuto quindi conto di quanto si è avuto modo di

puntualizzare, destituiti di fondamento si presentano i profili di

doglianza dedotti dalle parti ricorrenti preordinate a contestare

la legittimità della delibera consiliare oggetto di impugnativa

(c.c. n. 23 del 25 aprile 2005), per quanto riguarda la prevista decadenza di tutte le nomine dei rappresentanti dell'ente locale

in enti ed istituzioni, alla cessazione del mandato del sindaco

che le aveva disposte, in quanto con tali norme di indirizzo il

consiglio comunale non ha fatto altro che esplicitare con chia

rezza un precetto normativo contenuto nell'art. 50, 9° comma,

d.leg. n. 267 del 2000. Da ciò l'infondatezza anche delle censure di violazione di

legge dedotte avverso gli impugnati provvedimenti sindacali di

revoca delle designazioni dei ricorrenti in qualità di rappresen tanti del comune di Montelparo in seno al consiglio di ammini

strazione dell'opera pia G. Mancinelli, poiché tali atti, oltre ad essere stati preceduti da regolari avvisi di avvio del procedi mento, indipendentemente dalla loro denominazione, secondo il

collegio, più che costituire espressione di un potere di revoca di

un precedente incarico, a ben vedere, se si tiene conto del loro

effettivo contenuto provvedimentale e delle ragioni che hanno

giustificato la loro adozione, si qualificano più propriamente come atti notiziali della decadenza dei relativi incarichi interve

nuta ope legis, con riferimento a quanto previsto dalla norma di

Il Foro Italiano — 2006.

legge richiamata (art. 50, 9° comma, d.leg. n. 267 del 2000) e ribadito anche dal consiglio comunale in sede di definizione dei relativi indirizzi imposti al sindaco per le nuove nòmine dei

rappresentanti dell'ente locale, dal momento che, come si è

avuto modo di evidenziare, il nuovo sindaco è tenuto per legge a

procedere alla rinnovazione delle nomine e delle designazioni. 2.B. - Alla luce di quanto si è avuto modo ulteriormente di

precisare, destituita di fondamento è da valutare anche la de

dotta censura di difetto di motivazione, poiché, attesa la natura

non sanzionatoria della revoca dellà precedente designazione dei ricorrenti a componenti del consiglio di amministrazione

dell'opera pia G. Mancinelli, ma meramente notiziale di una de

cadenza imposta dalla legge, ne deriva l'insussistenza di obbli

ghi motivazionali specifici, dal momento che con gli impugnati provvedimenti di revoca delle designazioni, il sindaco non ha

inteso in alcun modo disapprovare e, quindi, censurare il com

portamento dei loro destinatari in qualità di consiglieri della suddetta istituzione benefica, preponendosi soltanto di infor

marli della sopravvenuta decadenza del loro incarico per effetto

dell'insediamento del nuovo consiglio comunale, come peraltro

previsto dalla norma di legge cui si è fatto cenno.

2.C. - Ad identiche conclusioni di infondatezza conduce an

che l'esame della censura di incompetenza dedotta nei confronti

degli atti indicati in epigrafe con cui il sindaco di Montelparo si è fatto carico di sollecitare i competenti organi dell'opera pia G.

Mancinelli a disporre la rinnovazione delle nomine degli altri

componenti del consiglio di amministrazione della suddetta

istituzione di beneficenza, mediante nuova designazione da

parte degli enti competenti, nella specie la comunità montana

dei Sibillini e la zona territoriale n. 13 dell' Asur delle Marche. La ritenuta inconsistenza di tale assunto invalidatorio trova

giustificazione nelle circostanze che l'art. 7 1. reg. Marche 18

maggio 2004 n. 13 affida al comune il potere di vigilanza sulla

Ipab, quale risulta l'opera pia di cui si controverte, il che im

porta una sorta di controllo sull'attività amministrativa di tali

enti assistenziali preordinato a verificare che gli stessi operino nel rispetto degli atti statutari e delle norme di legge che ne di

sciplinano il funzionamento, potere che consente di richiamare i

loro organi amministrativi all'adozione di atti obbligatori per

legge e, in caso di elusione del relativo dovere, di procedere eventualmente alla nomina di un commissario ad acta per l'adozione degli atti suddetti.

Ciò premesso, se si tiene conto che il vigente statuto dell'ope ra pia G. Mancinelli, prevedeva che «qualora per dimissioni o

per decadenza o per altre cause viene a mancare contempora neamente la maggioranza degli amministratori, si intende deca

duto l'intero consiglio di amministrazione, con obbligo per il

presidente o il segretario dell'ente di richiedere agli enti desi gnatari di procedere alla nomina di nuovi rappresentanti anche

mediante l'eventuale conferma di quelli designati in precedenza e dichiarati poi decaduti ai sensi della suddetta disposizione statutaria», non vi è dubbio che per effetto della disposta revoca

della designazione dei tre consiglieri di amministrazione dell'o

pera pia di cui è causa, di nomina comunale disposta dal sindaco

di Montelparo, che rappresentavano la maggioranza consiliare

(tre su cinque consiglieri), si era sicuramente realizzata la con

dizione per la decadenza dell'intero consiglio e, quindi, a fronte

di tale circostanza, si imponeva, nel rispetto dello statuto del

l'ente, di far luogo alla rinnovazione anche della designazione dei rappresentanti dallq comunità montana dei Sibillini e della

zona 13 dell'Asur delle Marche.

Pertanto, con riferimento a quanto precisato, l'iniziativa as

sunta dal sindaco di Montelparo, in qualità di autorità preposta alla vigilanza sull'opera pia, di richiamare l'attenzione degli or

gani amministrativi di quest'ultima al rispetto dell'accennata

norma statutaria, mediante l'avvio dei procedimenti finalizzati

al rinnovo anche delle nomine dei consiglieri designati in rap presentanza di enti diversi dal comune, l'operato del sindaco

non può essere ritenuto viziato sotto il profilo dell'incompeten za, in quanto tale potestà di sollecitazione e di diffida rientra

chiaramente tra le funzioni che normalmente caratterizzano il

suo potere di vigilanza amministrativa, nell'esercizio delle quali una simile iniziativa si rivela prodromica in vista della successi va eventuale nomina di un commissario ad acta, destinata a por re rimedio alle inadempienze degli enti vigilati, come peraltro è avvenuto nella vicenda di cui è causa.

2.D. - In conclusione, sulla base di quanto argomentato, il

primo ricorso (501/05) va respinto, attesa la dimostrata irrile

vanza nelle censure con il medesimo prospettate.

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PARTE TERZA 552

3. - La riconosciuta infondatezza del primo ricorso esaminato

costituisce motivo per la reiezione anche degli altri due ricorsi

(ric. 502/05 e 666/05 r.g.) oggetto di delibazione in questa sede, dal momento che .con tali ulteriori iniziative giudiziarie le parti ricorrenti si propongono l'impugnazione degli stessi provvedi menti fatti oggetto di gravame con il primo ricorso a fonda

mento delle quali vengono dedotte censure sostanzialmente

identiche a quelle prospettate con il gravame già esaminato e

ritenuto privo di fondamento.

4. - In conclusione, per tutte le ragioni sopra illustrate i tre ri

corsi esaminati debbono essere respinti.

I

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICA ZIONI; delibera 4 maggio 2006, n. 16/06/CIR; Pres. Cala bro, Rei. D'Angelo, Mannoni; Soc. FastWeb c. Soc. Tele

com Italia.

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICA ZIONI; delibera 4 maggio 2006, n. 16/06/CIR; Pres. Cala

Telefono e comunicazioni — Terminazione su rete fissa —

Operatore non soggetto a vincoli regolamentari — Condi

zioni economiche — Differenziazione (L. 31 luglio 1997 n. 249, istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunica

zioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotele

visivo, art. 1; d.p.r. 19 settembre 1997 n. 318, regolamento

per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle tele

comunicazioni, art. 4; d.leg. 1° agosto 2003 n. 259, codice

delle comunicazioni elettroniche, art. 23, 42). Telefono e comunicazioni — Terminazione su rete fissa —

Operatore non soggetto a vincoli regolamentari — Prezzo — Determinazione — Consulenza tecnica d'ufficio (L. 31

luglio 1997 n. 249, art. 1; d.leg. 1° agosto 2003 n. 259, art.

23, 42).

Un'impresa che fornisce servizi di comunicazioni elettroniche, ove non sia assoggettata a vincoli di natura regolamentare ha

il diritto di differenziare le condizioni economiche per il ser

vizio di terminazione sulla propria rete fissa rispetto a quelle

praticate dall'operatore su cui tali vincoli incombono. (1) Ai fini della determinazione dei possibili valori, minimo e mas

simo, del prezzo di terminazione sulla rete fissa di un opera tore non assoggettato a vincoli regolamentari, va disposta consulenza tecnica d'ufficio, nel cui espletamento occorre considerare la documentazione prodotta dalle parti, anche

con riferimento alla rendicontazione contabile prodotta dal

l'operatore in questione sui propri costi di terminazione. (2)

II

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICA ZIONI; delibera 15 marzo 2006, n. 14/06/CIR; Pres. Cala

bro, Rei. D'Angelo, Savarese; Soc. Wind telecomunicazioni

c. Vodafone Omnitel N.V.

Telefono e comunicazioni — Terminazione su rete mobile —

Operatore notificato — Prezzo — Determinazione (L. 31

luglio 1997 n. 249, art. 1; d.p.r. 19 settembre 1997 n. 318, art.

4; d.leg. 1° agosto 2003 n. 259, art. 23, 42, 44).

(1-4) I. - L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) è intervenuta per dirimere due dispute tra operatori in materia di inter

connessione, in virtù delle attribuzioni conferite dagli art. 23 e 42 cod. comunicazioni elettroniche (sulla competenza dell'Agcom in punto di risoluzione delle controversie, v. G. Pesce, Tutela giurisdizionale av verso i provvedimenti amministrativi e sanzionatori, e soluzioni non

giurisdizionali per la definizione delle controversie tra imprese, in II codice delle comunicazioni elettroniche a cura di M. Clarich-G.F.

Cartei, Milano, 2004, 439 ss.).

Il Foro Italiano — 2006.

Telefono e comunicazioni — Terminazione su rete mobile —

Operatore non soggetto a vincoli regolamentari — Prezzo

— Determinazione — Criteri (L. 31 luglio 1997 n. 249, art. 1; d.p.r. 19 settembre 1997 n. 318, art. 4; d.leg. 1° agosto 2003 n. 259, art. 23, 42).

Posto che, con riferimento alle tariffe relative alla terminazione

mobile-mobile, l'obbligo di orientamento ai costi sussiste an

che a seguito dell'entrata in vigore del codice delle comuni

cazioni elettroniche e che lo stesso ha un'incidenza imme

diata sulle vicende contrattuali, per il periodo intercorrente

tra il momento in cui è venuto meno l'accordo tra gli opera tori e l'inizio di efficacia della delibera 286/05/CONS che ha fissato in via d'urgenza i prezzi massimi di terminazione, il

corrispettivo a detto titolo spettante ad un operatore notifi cato come avente notevole forza di mercato va determinato in

misura corrispondente al prezzo limite precedentemente fis sato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel

l'esercizio della sua potestà regolatoria. (3) Per il periodo intercorrente tra il momento in cui è venuto meno

l'accordo tra gli operatori e l'inizio di efficacia della delibe

ra 286/05/CONS che ha fissato in via d'urgenza i prezzi mas

simi di terminazione delle chiamate sulle reti mobili, il corri

spettivo a detto titolo spettante ad un operatore non assog

gettato a vincoli regolamentari va determinato prèndendo come riferimento la media dei valori di terminazione praticati dai due operatori che versavano in una posizione similare nel

periodo antecedente all'intervento regolatorio riguardante

gli operatori mobili notificati. (4)

I

A) Oggetto della controversia. — Con istanza del 12 dicem

bre 2005 FastWeb s.p.a. (di seguito FastWeb) ha chiesto al

l'autorità, ai sensi dell'art. 23, 1° comma, cod. comunicazioni

elettroniche, di definire la controversia insorta con Telecom Ita

lia s.p.a. (di seguito anche Telecom Italia), in ordine all'inter pretazione ed all'applicazione di quanto disposto dall'art. 4, 3°

comma, della delibera n. 11/03/CIR relativamente alle tariffe di

terminazione su reti di operatori alternativi, ed in particolare di

accertare e dichiarare:

a) il diritto di essa FastWeb, ai sensi della delibera n. 11/03/CIR, di prevedere condizioni economiche per la termina

zione reverse diverse da quelle della Telecom Italia;

b) l'obbligo in capo alla Telecom Italia di modificare l'ac

cordo di interconnessione a seguito della richiesta della contro

parte di variare i propri valori-di terminazione.

(Omissis) C) Conclusioni delle parti.

— Con le memorie depositate in

data 11 aprile e 18 aprile 2006 FastWeb s.p.a. ha insistito nelle

conclusioni già rassegnate nelle precedenti memorie prodotte nel corso del procedimento.

Telecom Italia s.p.a., invece, con la memoria depositata in

II. - Sulle problematiche relative alle tariffe di terminazione su rete

fissa, v., all'esito di una vertenza tra le medesime parti nei cui confronti è stata resa la delibera sub I, App. Milano, ord. 16 maggio 2006, Foro

it., 2006,1, 2492, cui si rinvia per ulteriori riferimenti. III. - Per quanto riguarda la terminazione delle chiamate vocali su

rete mobile, le vicende esaminate nella delibera sub II si riferiscono al

quadro regolamentare previgente, che è stato superato per effetto della delibera 12 gennaio 2006, n. 3/06/CONS, pubblicata in Gazzetta uffi ciale n. 32 dell'8 febbraio 2006, suppl. ord. n. 35, con cui l'Agcom (in

ossequio alle indicazioni del legislatore comunitario e nazionale) ha

provveduto ad identificare ed analizzare il mercato in questione, valu tando l'esistenza di imprese con notevole forza di mercato e indivi duando gli obblighi regolamentari.

Per ciascuna rete mobile è stato definito un mercato rilevante, di di mensione nazionale, comprendente il servizio di terminazione delle chiamate vocali originate sia dalle reti fisse, sia da quelle mobili; e si è riscontrato che su nessuno di tali mercati sussistono condizioni di con correnza effettiva. In particolare, per tre dei quattro operatori notificati

quali detentori di significativo potere di mercato, sono stati imposti vincoli di prezzo.

IV. - Sulle problematiche relative all'interconnessione tra reti di co

municazione, v. B. Ferrando-G. Nava, Il nuovo ordinamento delle co

municazioni, Milano, 2005, 331 ss.; M. Carpantini, La disciplina del l'accesso e dell'interconnessione, in II codice delle comunicazioni elettroniche, cit., 199 ss.

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