sezione I ter; sentenza 10 aprile 2006, n. 2553; Pres. Tosti, Est. Mezzacapo; Soc. Securpol MatVigilantes e altro (Avv. Viti, Lioi) c. Min. interno e altro (Avv. dello Stato), Soc. Interportotoscano A. Vespucci (Avv. Merusi), Soc. Fedelpol (Avv. Benelli, Vedova)Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 12 (DICEMBRE 2006), pp. 669/670-675/676Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201839 .
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
nuta a perseguire l'interesse pubblico alla tutela oggettiva del
diritto di iniziativa economica e/o della libera autodetermina
zione dei consumatori non è in grado di escludere che anche
soggetti terzi rispetto a quelli immediatamente lesi dai provve dimenti finali possano vantare interessi, pretensivi e oppositivi, suscettibili di ricevere protezione giuridica. La legittimazione attiva, in tal caso, deriva cioè non dalla qualità di denunciarne
ma da quella di controinteressato, e tale posizione di controinte
resse, in linea con la giurisprudenza comunitaria, è stata perciò ravvisata ad esempio, nell'interesse dei consumatori, e delle lo
ro associazioni, a non essere «ingannati» dai messaggi pubbli citari (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2005, n. 280, Foro
it., 2005, III, 403, e la giurisprudenza ivi citata). In tale ottica, il consiglio ha valorizzato quanto disposto dal
l'art. 3 1. n. 281 del 1998 (oggi trasfuso nell'art. 139 d.leg. 6
settembre 2005 n. 206), alla stregua del quale «Le associazioni
dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'art.
5 sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi».
Il percorso argomentativo così sintetizzato trova un significa tivo punto di contatto anche con la più recente giurisprudenza della sezione, la quale ha pur essa valorizzato il dato positivo
rappresentato dalla legittimazione ad agire «a tutela degli inte
ressi collettivi», riconosciuta dall'art. 3 citata 1. 281/98, e oggi dall'art. 139 cod. consumo (d.leg. 206/05, cit.), alle «associa
zioni dei consumatori e degli utenti», purché inserite nell'elenco
di cui al precedente art. 5 (oggi art. 137 ripetuto decreto
206/05). Siffatta legittimazione ex lege rappresenta infatti l'approdo
del tentativo di individuare una «soddisfacente tecnica di prote zione degli interessi diffusi in un contesto processuale tuttora
retto dal principio personalistico», nel quale l'azione popolare è
ammessa solo in particolari ipotesi (così, da ultimo, Tar Lazio, sez. I, 6 dicembre 2005, n. 13160).
Ciò posto in generale, nella fattispecie è però pacifico che
l'associazione ricorrente non è iscritta nell'elenco istituito pres so il ministero dello sviluppo economico.
L'associazione stessa, inoltre, non ha in alcun modo dimo
strato (sulla base del proprio statuto e della propria organizza zione) il possesso di un minimum di rappresentatività, corri
spondente o comunque paragonabile al modello recepito dal le
gislatore. assumendo, in definitiva, che la propria legittimazione
processuale derivi, semplicemente, dalla pregressa segnalazione inviata ad Agcm nonché dalle finalità perseguite, di tutela degli interessi di «utenti e operatori nel campo dell'informatica».
Come si è innanzi rilevato però, non può essere riconosciuta
la legittimazione ad agire al «denunziarne» in quanto tale, bensì
soltanto a colui che dimostri di essere «portatore di un interesse
particolare e differenziato, che assume essere stato leso dalla
mancata adozione del provvedimento repressivo» (così, ancora, Cons. Stato 280/05, cit.).
Ne consegue pertanto che, in mancanza di una legittimazione ex lege, ovvero di sicuri indici di rappresentatività che consen
tano di individuare nell'associazione ricorrente un ente espo nenziale portatore di un interesse differenziato da quello gene rale alla legittimità dell'attività amministrativa, il gravame deve
essere dichiarato inammissibile.
Il Foro Italiano — 2006.
I
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO; sezione I ter; sentenza 10 aprile 2006, n. 2553; Pres.
Tosti, Est. Mezzacapo; Soc. Securpol Mat Vigilantes e altro
(Avv. Viti, Lioi) c. Min. interno e altro (Avv. dello Stato), Soc. Interporto toscano A. Vespucci (Avv. Merusi), Soc. Fe
delpol (Avv. Benelli, Vedova).
Atto amministrativo — Provvedimento di diniego — Preav
viso di rigetto — Corrispondenza — Necessità — Esclu
sione (L. 7 agosto 1990 n. 241, nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu
menti amministrativi, art. 10 bis; 1. 11 febbraio 2005 n. 15, modifiche ed integrazioni alla 1. 7 agosto 1990 n. 241, con
cernenti norme generali sull'azione amministrativa, art. 6). Atto amministrativo — Preavviso di rigetto
— Omissione —
Annullamento dell'atto — Esclusione (L. 7 agosto 1990 n.
241, art. 21 octies; 1. 11 febbraio 2005 n. 15, art. 14). Contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione —
Appalto — Aggiudicazione — Annullamento — Conse
guenze — Domanda di risarcimento danni — Inammissi
bilità.
L'art. 10 bis /. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla l. 11 feb braio 2005 n. 15, non richiede una corrispondenza puntuale tra il contenuto del preavviso di rigetto e il provvedimento fi nale di diniego, ben potendo l'amministrazione, autonoma
mente o sulla base delle osservazioni del privato, precisare
meglio le proprie posizioni giurìdiche nell'atto conclusivo del
procedimento. (1) L'art. 21 octies, 2° comma, seconda parte, l. 7 agosto 1990 n.
241, introdotto dalla I. 11 febbraio 2005 n. 15, nel precludere l'annullamento dell'atto amministrativo non preceduto dalla
comunicazione di avvio del procedimento, trova applicazione anche nell'ipotesi di omessa comunicazione del preavviso di
rigetto. (2) L'annullamento dell'aggiudicazione di un appalto comporta la
(1) Cfr. Tar Lazio, sez. 11 bis, 18 maggio 2005, n. 3921, Foro it., 2005, III. 437, che aveva già posto, in termini dubitativi, la questione.
In precedenza, nel senso che l'amministrazione non potrebbe fondare la decisione finale negativa su motivi diversi da quelli comunicati nel
preavviso, Di Mario, Il preavviso di esito negativo del procedimento nella l. 15/05, in Corriere merito, 2005, 949, e Giurdanella, Guida alla riforma dei procedimento amministrativo, Napoli, 2005, 46 s. (se condo cui, in presenza di nuovi motivi, l'amministrazione dovrebbe
sempre rinnovare la comunicazione prevista dall'art. 10 bis 1. 241/90). La necessità di reiterare la comunicazione prevista dall'art. 10 bis, in
presenza di motivi nuovi comporterebbe però un allungamento dei
tempi del procedimento, giacché la comunicazione del preavviso di ri
getto «interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere . . .». Secondo il Tar Lazio, pertanto, nel pre avviso di diniego l'amministrazione avrebbe solo l'onere di evidenziare
gli elementi salienti del proprio diniego. Decisivo diventa così il fatto che il provvedimento finale dia conto delle eventuali osservazioni pre sentate dal privato.
In argomento, Tar Lombardia, sez. II, 21 marzo 2006, n. 642,
<www.giustizia-amministrativa.it>, sostiene che il preavviso di rigetto, se seguito dalla produzione di nuovi scritti o nuovi documenti da parte dell'interessato, impone un'ulteriore istruttoria procedimentale, di cui il
provvedimento finale deve tenere conto.
(2) In senso conforme, Tar Valle d'Aosta, 18 gennaio 2006, n. 1, e Tar Veneto, sez. II, 13 settembre 2005, n. 3421, <www.giustizia amministrativa.it>.
Nel senso che la «sanatoria» prevista dall'art. 21 octies, 2° comma,
parte prima, I. 241/90 si applichi anche alla violazione dell'art. 10 bis, cfr. Tar Veneto, sez. II, 29 giugno 2006, n. 2221, Tar Piemonte, sez. I, 14 giugno 2006, n. 2487, Tar Puglia, sede Lecce, sez. II, 6 marzo 2006, n. 1385, Tar Lombardia, sez. IV. 16 febbraio 2006, n. 415, Tar Campa nia. sede Salerno, sez. II, 15 febbraio 2006, n. 92, e Tar Puglia, sede
Lecce, sez. II, 5 dicembre 2005, n. 5633, ibid.
Nel senso che la preclusione dell'annullamento prevista dall'art. 21
octies, 2° comma (prima e seconda parte) non si applichi alla violazio
ne dell'art. 10 bis, cfr. Tar Puglia, sez. II, 28 maggio 2006, n. 2125, ibid, (in caso di diniego di licenza per lo svolgimento di attività di vi
gilanza privata); Tar Piemonte, sez. I, 24 maggio 2006, n. 2190, ibid.
(in caso di diniego di un'istanza di condono edilizio); Tar Liguria, sez.
II, 6 febbraio 2006, n. 93, ibid.', Tar Piemonte, sez. II, 26 ottobre 2005, n. 3296, ibid. ; Tar Campania, sez. VII, 4 luglio 2005, n. 9368. ibid, (in caso di diniego di concessione demaniale marittima).
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PARTE TERZA 672
nullità del contratto, con la conseguenza che l'amministra
zione appaltante è tenuta a rinnovare la gara fino all'esito
della rinnovazione; è pertanto inammissibile la domanda di
risarcimento per equivalente. (3)
II
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA; sezione di Parma; sentenza 10
novembre 2005, n. 507; Pres. Ciccio, Est. Caso; Cerrito
(Avv. Bertoncini, Manfredi) c. Min. interno e Questura di
Piacenza (Avv. dello Stato Lumetti).
Atto amministrativo — Preavviso di rigetto — Omissione —
Annullamento dell'atto (L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 10 bis;
1. 11 febbraio 2005 n. 15, art. 6). Atto amministrativo — Divieto di annullamento — Atti am
piamente discrezionali — Applicabilità — Esclusione (L. 7
agosto 1990 n. 241, art. 10 bis, 21 octies\ 1. 11 febbraio 2005
n. 15, art. 6, 14).
L'omissione del preavviso di rigetto previsto dall'art. 10 bis /.
7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla l. 11 febbraio 2005 n.
15, è assorbente rispetto ad ogni altra censura e determina di
per sé l'annullamento dell'atto impugnato. (4) L'art. 21 octies, 2° comma, l. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto
Sul rapporto tra gli art. 10 bis e 21 octies, 2° comma, 1. 241/90, cfr.
Corso, Manuale di diritto amministrativo, Torino, 2006, 296, che ritie ne applicabile l'art. 21 octies, 2° comma, seconda parte, solo nel caso di violazione dell'art. 7 1. 7 agosto 1990 n. 241; cfr. anche Fanti, La «nuova» comunicazione nel procedimento amministrativo, in Urbani stica e appalti, 2005, 1252 ss., secondo cui l'art. 10 bis sarebbe vanifi cato se l'art. 21 octies 1. 241/90 trovasse applicazione anche nell'ipote si di omissione del preavviso di provvedimento negativo.
(3) 11 Tar Lazio aderisce all'orientamento secondo cui l'annulla mento giurisdizionale dell'aggiudicazione di un appalto pubblico com
porterebbe la nullità del contratto. In argomento, sull'incidenza dell'annullamento dell'aggiudica
zione rispetto al contratto già stipulato, cfr. Tar Lazio, sez. Latina, 14 febbraio 2006, n. 146, <www.giustizia-amministrativa.it>. e Tar
Liguria, sez. II, 23 giugno 2005, n. 940, Foro it., Rep. 2005, voce Contratti della p.a., n. 687 (accolgono la tesi della caducazione au tomatica del contratto): Tar Campania, sez. I. 19 gennaio 2006, n. 720. <www.giustizia-amministrativa.it> (accoglie la tesi della nul lità del contratto); Cons. Stato, sez. V, 28 settembre 2005, n. 5194, Foro it.. Rep. 2005, voce Opere pubbliche, n. 463 (accoglie la tesi dell'inefficacia relativa del contratto medio tempore stipulato), e, in
generale. Cons. Stato, sez. IV. ord. 21 maggio 2004, n. 3355. id., 2005, III. 549. e dec. 27 ottobre 2003, n. 6666. id., 2004, III, 1, con note redazionali.
Sugli effetti della sentenza di annullamento dell'aggiudicazione ri
spetto alla domanda di risarcimento dei danni, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 5 ottobre 2005, n. 5367, id.. Rep. 2005, voce Contratti della p.a., n. 704. e. con riferimento agli effetti dell'annullamento dell'aggiudica zione intervenuta dopo la completa esecuzione della fornitura. Cons.
Stato, sez. II, 30 aprile 2003, n. 1036/02, id., 2004. Ili, 223.
(4) In termini analoghi. Tar Campania, sez. II. 15 febbraio 2006. n. 2116, e Tar Emilia-Romagna, sez. II. 13 luglio 2005, n. 1381, entrambe
<www.giustizia-amministrativa.it>; Tar Campania, sez. VII, 4 luglio 2005, n. 9369, Foro it.. Rep. 2005, voce Atto amministrativo, n. 261 ; 4
luglio 2005. n. 9368, <www.giustizia-amministrativa.it>; Tar Veneto, sez. II, 1° giugno 2005, n. 2358, Foro it.. Rep. 2005, voce Edilizia e urbanistica, n. 434; Tar Lazio, sez. II bis. 18 maggio 2005. n. 3921, id.. 2005, III. 437; in generale, Bottino. La comunicazione dei motivi osta tivi all'accoglimento dell'istanza di parte: considerazioni sii di una
applicazione giurisprudenziale del nuovo art. 10 bis l. n. 241 del 1990, in Foro amm.-Tar, 2005, 1554 ss.
Nel senso che l'art. 10 bis si applichi anche ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della I. 15/05. Tar Sicilia, sez. III, 13 settembre 2005, n. 1528, <www.giustizia-amministrativa.it>; Tar La zio, sez. Ili, 8 settembre 2005, n. 6618, ibid.; Tar Veneto, sez. Il, 27
giugno 2005. n. 2760, ibid. Nel senso che l'art. 10 bis trovi invece ap plicazione solo per i provvedimenti successivi, Tar Liguria, sez. II. 6 febbraio 2006, n. 93, ibid.
Nel senso che l'elencazione dei casi di esclusione dell'avviso di ri
getto previsto dall'art. 10 bis avrebbe carattere non tassativo, ma
esemplificativo, Tar Campania, sede Salerno, sez. II, 30 marzo 2006, n. 346, ibid, (ritiene inapplicabile l'art. 10 bis al procedimento statale di verifica della legittimità dell'autorizzazione paesaggistica comuna
le); Tar Lombardia, sez. II, 6 marzo 2006, n. 587, ibid, (ritiene inap plicabile l'art. 10 bis alla denuncia di inizio di attività in materia edili
II Foro Italiano — 2006.
dalla I. II febbraio 2005 n. 15, nel precludere l'annulla
mento dell'atto amministrativo per vizi del procedimento ove
sia palese che il contenuto dell'atto non poteva essere diver
so, non opera quando l'amministrazione disponga di un si
gnificativo margine di discrezionalità. (5)
I
Diritto. — Il ricorso è, nei limiti di seguito meglio indicati, fondato e va pertanto in parte accolto.
Risulta in particolare fondata, ad avviso del collegio, la de
dotta censura di violazione dell'art. 10 bis 1. n. 241 del 1990.
Stabilisce la norma invocata dalla società ricorrente che «nei
procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedi mento o l'autorità competente, prima della formale adozione di
un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. En
tro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazio
ne, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro os
servazioni. eventualmente corredate da documenti. La comuni
cazione di cui al primo periodo interrompe i termini per conclu
dere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla
data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla
scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale
mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella
motivazione del provvedimento finale ...».
E dunque il citato art. 10 bis introduce nel nostro sistema un
nuovo elemento procedurale, nei procedimenti su istanza di
parte, affatto diverso per funzioni e finalità rispetto all'avviso di
avvio del procedimento ex art. 7 medesima legge. Si tratta in
fatti di un atto privo di contenuto provvedimentale, con cui
l'amministrazione rende noto all'interessato il suo intendimen
to, del tutto provvisorio, di procedere a un diniego della sua
domanda. Si tratta di un atto quindi endoprocedimentale, una
specie di preavviso di diniego al fine di consentire all'interes
sato, nei tempi certi scanditi direttamente dalla medesima nor
ma, di presentare le proprie osservazioni o integrazioni docu
mentali, al fine di far mutare avviso all'amministrazione mede
sima. La stessa finalità della norma comporta che non vi debba
essere necessariamente una corrispondenza puntuale in ogni
dettaglio tra il contenuto del preavviso di diniego e il diniego medesimo, ben potendo l'amministrazione, sulla base delle os
servazioni del privato ma anche autonomamente, precisare me
glio le proprie posizioni giuridiche nell'atto di diniego, l'unico
veramente lesivo della sfera del cittadino. In altri termini, la
natura endoprocedimentale del preavviso di diniego, la sua non
autonoma impugnabilità e la sua evidente ratio collaborativa e
partecipativa rispetto al privato comporta la possibilità che tale
preavviso non corrisponda in ogni suo dettagliato elemento a
quanto contenuto nel diniego, ma ne costituisca per così dire
uno schema, evidenziandone i punti salienti. Risulta evidente altresì la finalità di deflazione del contenzioso giurisdizionale
perseguita dalla norma, attraverso l'introduzione nel procedi mento amministrativo di uno specifico contraddittorio fra am
ministrazione e amministrato circa le ragioni che ostano all'ac
coglimento della domanda, affinché nel procedimento stesso tali
ragioni possano essere superate o composte, ovvero affinché il
provvedimento finale, pur negativo, tenga conto anche delle os
servazioni formulate al riguardo dall'istante.
Nel caso di specie, la ricorrente ha fatto istanza al prefetto di
zia); Tar Calabria, sez. Il, 7 febbraio 2006, n. 127, ibid, (ritiene inap plicabile l'art. 10 bis alle gare d'appalto); Tar Veneto, sez. III. 14 di cembre 2005. n. 4231, ibid, (ritiene inapplicabile l'art. 10 bis ai prov vedimenti meramente confermativi emessi in seguito alla presentazio ne di un'istanza di riesame da parte di un privato); Tar Puglia, sede Lecce, sez. II, 7 novembre 2005. n. 4775, ibid, (ritiene inapplicabile l'art. 10 bis a tutti gli atti endoprocedimentali).
(5) Conforme. Tar Veneto, sez. I, 5 settembre 2005, n. 685. <www.
giustizia-amministrativa.it>, e, con riferimento agli atti discrezionali in
generale. Tar Liguria, sez. II, 6 febbraio 2006, n. 93, ibid. Il tribunale sottolinea che la conclusione adottata è determinata dal
«significativo» margine di discrezionalità riconosciuto all'amministra zione nel procedimento esaminato: in questo caso, infatti, il giudice non
potrebbe accertare ti contenuto che avrebbe dovuto essere adottato nel caso concreto. Rimane pertanto aperta la questione dell'applicazione dell'art. 21 octies agli atti con «basso tasso discrezionale», quali i per messi di costruire, ecc.
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Livorno di approvazione della tariffa (inferiore alla tariffa di le
galità) quale da essa presentata alla Interporto toscano in sede di
partecipazione alla gara ufficiosa per l'affidamento del servizio di che trattasi e dalla medesima società istante ritenuta congrua e perfettamente sostenibile in ragione, in particolare, della va
lutazione degli impianti e delle attrezzature già da essa installati
nell"Interporto toscano in quanto titolare di contratto in essere
fin dal gennaio del 2000. Il prefetto di Livorno, non ritenendo
dimostrata dalla ricorrente in maniera inequivoca la compatibi lità della tariffa proposta con l'attività di impresa senza che ne risulti compromessa l'esigenza di tutela della sicurezza pubbli ca, non ha accolto la proposta di approvazione della tariffa di
15,50 euro.
E di tutta evidenza — nel caso di specie — l'intervenuta
violazione del citato art. 10 bis in ragione della mancata previa comunicazione alla società istante delle ragioni che ad avviso
dell'amministrazione procedente ostavano all'accoglimento del
l'istanza medesima. Giova rilevare che proprio la ragione del
poi affermato diniego, e cioè la circostanza della ritenuta non
dimostrata congruità della tariffa, conferma come ben avrebbe
potuto essere utile, per la stessa completezza istruttoria della
procedura, la partecipazione dell'impresa istante, partecipazione
ragionata poiché conseguente alla comunicazione delle ragioni contrarie all'accoglimento fino a quel punto maturate presso l'amministrazione.
La difesa dell'amministrazione dell'interno ritiene l'infon
datezza della censura in esame all'uopo richiamando il disposto del 2° comma dell'art. 21 octies medesima 1. n. 241 del 1990, anch'esso come l'art. 10 bis frutto della novella di cui alla 1. n.
15 del 2005. Ritiene il collegio che la censura dedotta sia comunque fon
data, non potendosi condividere la prospettazione della resi
stente amministrazione.
Il citato art. 21 octies dispone, al 2° comma, seconda parte —
e sempre per quanto qui segnatamente interessa — che «il prov vedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del
provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in
concreto adottato». Ragionevolmente, tale disciplina va appli cata non soltanto nell'ipotesi di omessa comunicazione dell'av
vio del procedimento di cui all'art. 7 ss. medesima 1. n. 24 del
1990, ma anche nell'ambito dell'omessa comunicazione del
l'avvio di quella particolare sequenza procedimentale che
avrebbe dovuto trarre origine dalla non ancora formalizzata de
terminazione dell'amministrazione di non accogliere la doman
da presentata dall'interessato: e ciò in quanto anche nell'eve
nienza dell'anzidetto art. 10 bis l'amministrazione procedente è
tenuta ad iniziare, come si è detto, un contraddittorio con il de
stinatario dell'emanando provvedimento, al fine di raccoglierne il contributo istruttorio indispensabile per addivenire ad una
compiuta disamina di quegli elementi di fatto e di diritto che ri
sulteranno decisivi per la determinazione da assumere.
Il collegio reputa, pertanto, che anche per l'evenienza della
mancata costituzione di tale particolare contraddittorio proce dimentale va ammessa la prova
— liberamente valutabile dal
giudice, che la trae dall'insieme degli atti di causa posti a sua
disposizione per impulso della stessa amministrazione conve
nuta — dell'irrilevanza del contributo dell'interessato rispetto ad un esito del procedimento medesimo che, comunque, non
avrebbe potuto essere diverso.
Oggettivamente non può dirsi nel caso di specie prodotto dalla resistente amministrazione un articolato complesso di
elementi tale da far ritenere con sufficiente sicurezza la irrile
vanza del (mancato) contributo della società istante, avuto ri
guardo ai profili anche di carattere tecnico ed aziendalistici ca
ratterizzanti la fattispecie de quo.
Neppure può soccorrere la prima parte del 2° comma del ci
tato art. 21 octies, secondo cui «non è annullabile il provvedi mento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla
forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedi mento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe
potuto essere diverso da quello adottato», trattandosi di disposi zione, per espresso disposto di legge, con operatività ristretta ai
soli casi di esercizio di un potere «vincolato»: con riveniente
esclusione, quindi, delle ipotesi in cui l'adozione di una deter
minazione — in tutto o in parte —
consegua, come nel caso di
Il Foro Italiano — 2006.
specie, allo svolgimento di apprezzamenti connotati da discre
zionalità.
Alla luce dei presupposti normativamente configurati per l'o
peratività della riportata disposizione di legge, va quindi osser
vato, relativamente alla presente fattispecie, come non sia dato
rinvenire elementi — né l'amministrazione costituita ne ha in
alcun modo dimostrato la concreta atteggiabilità —
per configu rare l'atto impugnato come avente natura vincolata; e, soprat tutto, tale che non avrebbe potuto essere diverso da quello in
concreto adottato.
La ritenuta fondatezza della censura con cui è dedotta viola
zione dell'art. 10 bis 1. n. 241 del 1990 comporta dunque l'an
nullamento, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministra
zione, del decreto del prefetto di Livorno che ha denegato la ri
chiesta approvazione di tariffa oggetto dell'istanza avanzata
dalla società ricorrente, con assorbimento di ogni altra questione sul punto, trattandosi di vizio che segna lo stesso procedimento conducente all'adozione dell'atto avversato.
Vanno pure annullati, conformemente alla richiesta di parte ricorrente, gli atti della procedura di gara ufficiosa conseguenti alla determinazione prefettizia illegittima, e cioè in particolare l'esclusione della ricorrente dalla gara stessa e l'aggiudicazio ne di questa alla controinteressata Fedelpol s.a.s. La richiamata
consequenzialità, che dunque impone di annullare gli atti di ga ra sostanzialmente per illegittimità derivata, è affermata dallo
stesso Interporto toscano, laddove questi — con nota del 22
novembre 2005, prot. n. 894 — comunica alle imprese concor
renti che «preso atto della determinazione della prefettura di
Livorno del 3 novembre ultimo scorso con cui è stata respinta l'istanza presentata dalla società Securpol ... ha deliberato di
procedere per l'affidamento del servizio al sorteggio tra le im
prese che hanno presentato l'offerta oraria di minor costo tra
quelle rientranti nei limiti di legalità ...». Sorteggio poi effet
tuato ed in esito al quale il servizio è stato affidato alla soc. Fe
delpol di Cantini Mario & C. Va di contro respinta la domanda di risarcimento del danno
avanzata dalla società ricorrente e formulata innanzitutto in
forma specifica e quindi per equivalente monetario. Quanto al
richiesto risarcimento in forma specifica, e cioè con aggiudica zione della gara direttamente in favore della società ricorrente, va osservato che la illegittimità conducente all'accoglimento del
ricorso è quella che ha segnato per vizio di partecipazione pro cedurale il decreto del prefetto di Livorno, assunto poi a pre
supposto dei propri atti di gara dall'Interporto toscano, per cui
occorre che preliminarmente l'amministrazione dell'interno si
ridetermini sulla domanda di approvazione di tariffa inferiore a
quella di legalità a suo tempo presentata dalla ricorrente. L'an
nullamento del diniego per mancata comunicazione delle ragio ni ostative dell'accoglimento non può certo implicare l'appro vazione automatica della tariffa stessa, che dovrà di contro esse
re appunto rivalutata nel rispetto delle garanzie partecipative as
sicurate dall'art. 10 bis. Ciò esclude la stessa prospettabilità lo
gica, prima ancora che giuridica, di un risarcimento in forma
specifica e così pure di un risarcimento per equivalente. Vale al
riguardo anche rammentare il pacifico orientamento del giudice amministrativo secondo cui l'annullamento giurisdizionale del
l'illegittima aggiudicazione di un appalto comporta la nullità del
contratto di durata stipulato dall'amministrazione, con la conse
guenza che l'amministrazione appaltante è tenuta a disporre la
rinnovazione integrale della gara con conseguente inammissibi
lità della domanda risarcitoria per equivalente, non sussistendo, sino all'esito della detta rinnovazione, alcun danno risarcibile.
In conclusione, ribadite le svolte considerazioni, il collegio
accoglie poiché fondato il proposto ricorso nella parte in cui è
volto avverso il decreto del prefetto di Livorno del 3 novembre
2005 ed i conseguenti atti di gara ufficiosa posti in essere dal
l'Interporto toscano, ivi compreso l'affidamento del servizio al
concorrente controinteressato, atti questi che vanno dunque an
nullati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione
mentre lo respinge per la parte in cui è volto a chiedere il risar
cimento del danno.
II
Visto l'art. 26 1. n. 1034 del 1971 (come modificato dall'art.
9 1. n. 205 del 2000), che consente l'immediata assunzione di
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PARTE TERZA 676
una decisione di merito, con «sentenza succintamente motiva
ta», ove — nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'i
stanza cautelare — il giudice ravvisi la manifesta fondatezza
ovvero la manifesta irricevibilità. inammissibilità, improcedibi lità o infondatezza del ricorso.
Considerato che con decreto in data 4 aprile 2005 il questore di Piacenza disponeva la sospensione della procedura di rinnovo
della licenza di «porto di fucile per uso caccia» del ricorrente, motivando la decisione con la carenza del «requisito di massima
affidabilità cui nell'interesse pubblico sono subordinate le auto
rizzazioni di polizia ed in particolare quelle relative al porto d'armi», e ciò in ragione della pendenza di un procedimento pe nale per violazione dell'art. 582 c.p., nonché per la sussistenza
di taluni precedenti, anche penali; che, sopraggiunta una «sentenza di non doversi procedere»
per remissione della querela, l'interessato invocava il riesame
della sua istanza; che la questura di Piacenza, tuttavia, respingeva la richiesta,
nell'assunto che «l'episodio delittuoso per ingiurie e lesioni
personali ... evidenzia, in ogni caso, una condotta che è sinto
matica della possibilità di abuso della licenza» e che «persistono tuttora gli effetti negativi derivanti dalle sentenze di condanna
richiamate nel decreto di quest'ufficio del 4 aprile 2005» (v.
provvedimento in data 18 agosto 2005); che avverso il nuovo diniego ha proposto impugnativa il ri
corrente, lamentandone l'illegittimità sotto molteplici profili. Ritenuto che, ai sensi dell'art. 10 bis 1. n. 241 del 1990 (in
trodotto dall'art. 6 1. 11 febbraio 2005 n. 15), nei «procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità
competente, prima della formale adozione di un provvedimento
negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che
ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci
giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il
diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventual
mente corredate da documenti. La comunicazione di cui al pri mo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento
che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di
cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di
tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedi mento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in mate
ria previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di
parte e gestiti dagli enti previdenziali»; che, risolvendosi nel definitivo rigetto della domanda di rin
novo della licenza di «porto di fucile per uso caccia», il diniego nella circostanza opposto al ricorrente avrebbe dovuto quindi essere preceduto dall'avviso delle ragioni della non spettanza del titolo abilitativo invocato, al fine di consentire al privato il
contraddittorio con l'amministrazione prima delle sue conclusi
ve determinazioni e l'eventuale rappresentazione alla stessa di
elementi di valutazione utili alla decisione finale; che la fondatezza della censura incentrata sulla violazione
dell'art. 10 bis 1. n. 241 del 1990 riveste carattere assorbente
degli altri motivi di doglianza e determina di per sé l'annulla
mento dell'atto impugnato (v., tra le altre, Tar Emilia-Romagna, sez. II, 13 luglio 2005, n. 1381);
che nella fattispecie, del resto, non opera la preclusione di cui
all'art. 21 octies, 2° comma, 1. n. 241 del 1990 (introdotto dal
l'art. 14 1. 15/05), residuando in capo alla questura di Piacenza
margini di discrezionalità così significativi da impedire al colle
gio, pur a fronte degli elementi introdotti in giudizio dall'ammi
nistrazione, l'accertamento ex ante del contenuto del provvedi mento che sarebbe adottato in esito al contraddittorio in prece denza mancato.
Considerato, in definitiva, che — stante la manifesta fonda
tezza del ricorso — il tribunale può assumere una decisione in
forma semplificata, ai sensi dell'art. 26, 4° e 5° comma, 1. n.
1034 del 1971; che nel corso della camera di consiglio il collegio ha avvertito
i presenti dell'eventualità che il giudizio fosse definito nel me
rito.
Il Foro Italiano — 2006.
FINE DELLA PARTE TERZA
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