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sezione II civile; sentenza 1° marzo 1994, n. 2031; Pres. Anglani, Est. Spadone, P.M. Lupi (concl....

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sezione II civile; sentenza 1° marzo 1994, n. 2031; Pres. Anglani, Est. Spadone, P.M. Lupi (concl. conf.); Gallo e altro (Avv. Menghini, Giordano) c. Porporato e altri (Avv. Romagnoli, Sertorio). Conferma App. Torino 30 ottobre 1989 Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 4 (APRILE 1995), pp. 1307/1308-1309/1310 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23188756 . Accessed: 28/06/2014 09:47 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.167 on Sat, 28 Jun 2014 09:47:03 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione II civile; sentenza 1° marzo 1994, n. 2031; Pres. Anglani, Est. Spadone, P.M. Lupi (concl.conf.); Gallo e altro (Avv. Menghini, Giordano) c. Porporato e altri (Avv. Romagnoli, Sertorio).Conferma App. Torino 30 ottobre 1989Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 4 (APRILE 1995), pp. 1307/1308-1309/1310Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23188756 .

Accessed: 28/06/2014 09:47

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1307 PARTE PRIMA 1308

con funzione di finanziamento a scopo di godimento, ma di

un leasing c.d. di trasferimento). Se a ciò si aggiunge che, sempre secondo gli accertamenti

del giudice di merito, si trattava (come ammesso dalla stessa

ricorrente) di beni strumentali necessari per lo svolgimento del

l'attività sociale ma di notevole costo iniziale, si giustifica la

conclusione secondo cui il contratto stipulato, senza la firma

congiunta dell'altro amministratore, dall'Oropallo nel concreto

era sicuramente un atto rientrante nell'oggetto sociale, perché

appunto diretto a permettere il funzionamento del gabinetto odontoiatrico e, in tal modo, l'acquisizione di profitti che avreb

bero consentito di far fronte, dietro pagamento rateale e con

facoltà di uso immediato dei beni, all'onere finanziario, altri

menti insostenibile, connesso all'acquisto di beni strumentali di

notevole costo.

La sentenza impugnata si sottrae perciò alle censure proposte e merita conferma.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 1° mar

zo 1994, n. 2031; Pres. Anglani, Est. Spadone, P.M. Lupi

(conci, conf.); Gallo e altro (Aw. Menghini, Giordano) c.

Porporato e altri (Aw. Romagnoli, Sertorio). Conferma

App. Torino 30 ottobre 1989.

Donazione — Revocazione — Cause — Norme applicabili (Cod.

civ., art. 803, 804). Donazione — Revocazione per sopravvenienza di figlio — Suc

cessiva sopravvenienza di nipote — Nuova revocazione —

Esclusione (Cod. civ., art. 803, 804).

Le cause di revocazione della donazione sono regolate dalle nor

me vigenti al tempo del loro verificarsi, e non al tempo della

donazione. (1) In tema di revocazione della donazione, la sopravvenienza di

un nipote, che intervenga dopo che si sia già verificata la

sopravvenienza del genitore dello stesso, non opera come nuova

causa di revocazione. (2)

Svolgimento del processo. — Con atto del 15 luglio 1980 Gallo

Renata in Marino e Gallo Giuseppe convenivano dinanzi al Tri

bunale di Torino Ballario Luigi, Poma Clelia ved. Vallario, Bal

larlo Maria Carla in Casabassa, Ballario Luciana e Porporato Adriana ved. Ballario, quest'ultima in proprio e in qualità di

rappresentante legale dei figli minori Ballario Clelia e Ballario Andrea esponendo di essere figli di Ballario Maria Giacinta co

niugata Gallo, nata a Torino il 9 settembre 1901 e deceduta in Cosenza il 23 settembre del 1975; che la stessa a seguito della

morte del padre Ballario Ferdinando avvenuta in Torino il 18

marzo 1923 aveva partecipato con i fratelli e la madre Quenda Petronilla alla divisione del patrimonio ereditario ricevendo la metà della cascina detta «Buffa» in territorio di Nichelino, com

presa la casa di campagna; con rogito Borgna del 19 febbraio

1926 essa aveva donato alla madre tali beni.

(1-2) Non constano precedenti giurisprudenziali, se non nei due gradi del giudizio di merito che hanno preceduto l'odierno decisum. Si tratta di App. Torino 30 ottobre 1989 (Foro it., Rep. 1991, voce Donazione, nn. 17, 18, e Riv. not., 1991, 154, con nota di Metitieri), e Trib. Torino 28 giugno 1986 (id., 1988, 140, con commento di Baralis e

Metitieri, Spunti in tema di simulazione e revocazione di donazione per sopravvenienza di figli, cui rinviamo anche ai fini di un più comple to esame dei fatti di causa).

Come mero obiter dictum, la Suprema corte ha precisato che nel procedimento di interpretazione di una legge non si può dare alcun rilievo alle opinioni di coloro che parteciparono alla sua formulazione se contrastanti con il testo legislativo: sul punto, cfr. Cass. 21 maggio 1988, n. 3550, Foro it., Rep. 1988, voce Legge, n. 39 e 8 giugno 1979, n. 3276, id., Rep. 1979, voce cit., n. 40, ed in motivazione id., 1979, I, 1998.

Il Foro Italiano — 1995.

Chiedevano quindi Gallo Renata e Giuseppe la revocazione

ex art. 803 c.c. della donazione per sopravvenienza di discen

dente legittima della donante essendo nata il 29 settembre del

1975 sei giorni dopo la morte della stessa, Marino Raffella fi

glia di Gallo Renata e nipote di Ballano Maria Giacinta; in

subordine, la riduzione della donazione ex art. 555 c.c. perché lesiva della quota di legittima loro spettante.

Costituendosi in giudizio i convenuti deducevano che il con

traddittorio doveva essere integrato nei confronti di Gallo Fer

dinanda figlia di Ballano Maria Giacinta e di Ballario Ferdi nando figlio ed erede di Ballario Giorgio deceduto; eccepivano la decadenza e prescrizione dell'azione di revocazione che sa

rebbe spettata soltanto a Ballario Maria Giacinta, la quale avreb

be potuto esercitarla nei cinque anni successivi alla nascita del

l'ultimo dei suoi figli avvenuta il 16 giugno 1937; che la dona

zione di cui al rogito Borgna del 19 febbraio 1926 era simulata

in quanto la madre degli attori aveva ricevuto denaro in corri

spettivo della quota ereditaria trasferita; proponevano quindi domanda riconvenzionale per l'accertamento della simulazione;

eccepivano ancora l'improponibilità dell'azione di riduzione non

avendo gli attori accettato l'eredità con beneficio di inventario

nei termini di legge. Con ordinanza 29 maggio 1982 il tribunale disponeva l'inte

grazione del contraddittorio nei confronti di Gallo Ferdinanda

e Ballario Ferdinando; la prima rimaneva contumace, il secon

do si costituiva e svolgeva difese analoghe a quelle degli altri

convenuti, eccependo la simulazione del rogito 19 febbraio 1926.

Con sentenza 28 giugno 1986 il tribunale rigettava tutte le

domande attrici e la riconvenzionale dei convenuti di simulazio

ne relativa dell'atto di donazione condannando Gallo Renata

e Giuseppe al pagamento delle spese del giudizio.

Proponevano essi impugnazione lamentando che erroneamente

si era ritenuto intrasmissibile agli eredi il diritto di chiedere la

revocazione della donazione ed escluso che Gallo Renata avesse

tempestivamente accettato l'eredità con beneficio di inventario; ribadivano l'eccezione di prescrizione dell'azione di simulazione

ex adverso proposta. Si costituivano gli appellati, eccetto Gallo Ferdinanda, e pro

ponevano impugnazione incidentale condizionata dolendosi del

mancato accoglimento della domanda od eccezione di simula

zione della donazione.

Deceduta Poma Clelia si costituiva quale erede Ballario Ma

ria Carla già presente in giudizio in proprio. Con sentenza 30 ottobre 1989 la Corte di appello di Torino

rigettava l'impugnazione principale; dichiarava assorbite quelle

incidentali; condannava Gallo Renata e Giuseppe al pagamento della metà delle spese del giudizio compensando la parte residua.

Riteneva la corte, per quanto ancora interessa, che nell'art.

803 c.c. non vi è un'equiparazione della sopravvenienza del fi

glio legittimo a quella del discendente legittimo e che quest'ulti ma può essere causa di revocazione solo se la prima ipotesi non si è verificata; che la domanda subordinata di riduzione della

donazione non poteva essere accolta mancando la prova del

l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte degli interessati.

Avverso la sentenza, notificata il 16 gennaio 1990, hanno pro

posto ricorso con atto del 7 dicembre e 15 marzo 1990 e con

due motivi di censura Gallo Renata in Marino e Gallo Giusep

pe; resistono con controricorso e propongono ricorso incidenta

le condizionato in base a due motivi Ballario Luigi, Ballario

Maria Carla in Casabassa, Porporato Adriana ved. Ballario, Ballario Clelia, Ballario Andrea, Ballario Luciana e Ballario Fer

dinando. Le parti hanno depositato memorie; i ricorrenti, inol

tre, osservazioni per iscritto sulle conclusioni del p.m. Motivi della decisione. — I ricorsi, relativi alla stessa senten

za, devono, in applicaizone dell'art. 335 c.p.c. essere riuniti. Con il primo motivo denunciando violazione e falsa applica

zione degli art. 803 e 804 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3,

c.p.c. i ricorrenti principali lamentano che la sentenza impugna ta ritenendo non equiparabile per la revocazione della donazio

ne la sopravvenienza del discendente legittimo a quella del fi

glio legittimo in quanto la ratio dell'art. 803 c.c. sarebbe sol tanto quella di consentire la revocazione per la sopravvenienza di un ramo di discendenza diretta del donante di primo grado

(figlio legittimo) o, nel caso che essa manchi, del ramo di grado ulteriore in un ruolo simile a quello della rappresentazione suc

cessoria, con la conseguenza che la seconda alternativa causa

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

di revocatoria avrebbe un ruolo del tutto subalterno rispetto alla prima e che verificatasi quest'ultima con la nascita il 16

marzo 1937 di Gallo Renata, non opererebbe l'altra, non ha

considerato che già sotto il vigore del codice civile del 1865 la

dottrina ponendo in correlazione l'art. 1083 che prevedeva la

revoca della donazione per sopravvenienza di un figlio legittimo della donante, benché postumo, con l'art. 1090 dello stesso co

dice secondo cui il donante non poteva proporre l'azione di

revocazione dopo la morte dei figli e loro discendenti, era per venuta all'affermazione che il richiamo alla morte di un discen

dente del figlio era comprensibile solo estendendo la revocazio

ne all'ipotesi di sopravvenienza di un nipote e che l'azione in

tal caso doveva essere esercitata entro cinque anni dal giorno della sua nascita.

La sentenza non ha tenuto conto della nuova e più ampia formulazione dei casi di revocazione nel codice del 1942 e ri

chiamandosi anche ai lavori preparatori nei quali la stessa revo

cazione per sopravvenienza di figli era stata soppressa non ha

considerato che l'istituto era stato ampliato con equiparazione fra sopravvenienza del figlio e del discendente.

Si oppone dai Ballario con argomentazione estranea al ricor

so incidentale condizionato che la revocazione dovrebbe ritener

si disciplinata dal codice civile del 1865. Questo rilievo va disatteso.

La revocazione dell'art. 803 c.c. ha il suo fondamento all'e

sigenza di consentire al donante una rivalutazione dell'opportu nità della donazione di fronte al fatto sopravvenuto della nasci

ta o conoscenza dell'esisenza di figli o discendenti legittimi e

cioè di eventi che essendo successivi alla perfezione ed efficacia

del negozio di donazione non possono sullo stesso influire se

non nel momento in cui si siano verificati; con la conseguenza che a regolare il rapporto sono le norme in quel tempo vigenti, mancando nella materia disposizioni transitorie come quella del

l'art. 141 per la revocazione per ingratitudine. Tutto questo per il divieto di retroattività della legge posto

nell'art. 11 disp. prel. c.c. come principio generale del nostro

ordinamento giuridico. Il motivo di ricorso è poi infondato. Nell'art. 803 c.c. non

è ravvisabile un'equiparazione tra figli e discendenti legittimi

per un rilievo di ordine letterale: la disgiuntiva «o» posta fra

le due categorie di soggetti sta a significare che si è inteso consi

derarli in via alternativa e di esclusione; la sopravvenienza o

conoscenza dell'esistenza di figli non consentono la revocazione

per gli stessi eventi con riguardo ai discendenti.

La norma risponde ad un principio logico: gli ulteriori di

scendenti non possono ricevere lo stesso trattamento dei figli essendo meno stretto il loro rapporto di parentela col donante

come si induce anche da un parallelismo con le norme successo

rie, ricomprese nel libro II del codice civile che tale distinzione

presuppongono: art. 467-468 c.c.: diritto di rappresentazione a favore dei di

scendenti quando il loro ascendente non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato;

art. 536 c.c.: diritti dei discendenti dei figli legittimi che ven

gono alla successione necessaria in luogo di questi; art. 572 c.c.: possibilità di succedere quali eredi legittimi dei

parenti entro il sesto grado solo in mancanza di prole, genitori, altri ascendenti, fratelli o sorelle, «o» loro discendenti;

art. 687 c.c.: revocazione delle disposizioni a titolo universale

o particolare per sopravvenienza o conoscenza di figli «o» di

scendenti.

La circostanza, infine, che nei lavori preparatori del nuovo

codice civile i discendenti legittimi fossero stati esclusi dal nove

ro dei soggetti la cui sopravvenienza o conoscenza consentiva

la revocazione, per esservi invece inclusi nel testo definitivo del

la legge, non è decisiva dal momento che la diversa soluzione

adottata con l'art. 803 c.c. riguarda anche l'ordine secondo cui

gli eventi considerati devono verificarsi per le due categorie dei

figli e discendenti legittimi; non si può infatti attribuire nel pro

cedimento di interpretazione della legge rilievo alle opinioni di

coloro che parteciparono alla sua elaborazione se queste non

corrispondono al testo legislativo (v. Cass. 21 maggio 1988, n.

3550, Foro it., Rep. 1988, voce Legge, n. 39). (Omissis)

Il Foro Italiano — 1995.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 9 feb

braio 1994, n. 1345; Pres. Anglani, Est. Mansitieri, P.M.

Palmieri (conci, conf.); Bogatti (Aw. Lorenzoni, Campisi) c. Soc. Nord Plastica (Aw. Liuzzi, Andriollo); Pontini c.

Soc. Nord Plastica. Dichiara inammissibile ricorso avverso

App. Venezia 30 marzo 1989.

Cassazione civile — Successione nel processo — Decesso della

parte originaria — Asserita qualità di erede — Prova docu

mentale — Inammissibilità del ricorso (Cod. proc. civ., art.

372).

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da colui che

si dichiara erede della persona che partecipò al precedente

giudizio di merito, ove, contestata ex adverso l'asserita quali tà di erede, non sia data prova, mediante idonea documenta

zione, del decesso della parte originaria e della sussistenza dei presupposti che legittimano la successione nel processo e, quindi, la proposizione della impugnazione in proprio nome. (1)

Svolgimento del processo. — Con atto del 23 agosto 1984

Bruno Pontini, già titolare della ditta «Mexal», corrente in Spi nea (VE), premesso che con sentenza del 20 dicembre 1979 del

Tribunale di Venezia, ritualmente opposta, era stato dichiarato

fallito; che con decreto 19 aprile 1984 passato ormai in cosa

giudicata, il fallimento era stato dichiarato chiuso ai sensi del

l'art. 118, n. 2, 1. fall.; che tra le attività del fallimento alla

curatela era emerso un credito di lire 27.000.000, oltre a lire

3.780.000 per Iva, versate dallo stesso a titolo di caparra per una fornitura di tubi successivamente ineseguita, a carico della

s.n.c. Nordplastica, già con sede in Campodarsego (PD); che

la curatela, debitamente autorizzata dal giudice delegato inutil

mente il 23 novembre 1981 aveva convenuto innanzi al Tribu

nale di Venezia la predetta società; che, infatti, il procedimento non era stato coltivato, essendo intervenuta, nelle more, la pro cedura per la chiusura del fallimento; che esso attore, tornato

in bonis intendeva provvedere al recupero del credito; tutto ciò

premesso, conveniva, innanzi al Tribunale di Padova la men

zionata ditta Nordplastica, in liquidazione, chiedendo, in prin

cipalità che, accertato che la ditta Mexal era creditrice nei suoi

confronti, in forza di un acconto ricevuto quale caparra peni

tenziale, a fronte ordinazione tubi, fosse condannata al paga mento di lire 30.780.000, Iva compresa, oltre a lire 27.000.000

quale doppio della caparra dovuta per legge, con interessi corri

spettivi moratori e legali dal 6 maggio 1978 e danno da svaluta

zione monetaria.

La convenuta contestava qualsiasi efficacia probatoria della

fattura posta dall'attore a fondamento della domanda e chiede

va il rigetto della stessa.

Con sentenza 10 dicembre 1985 - 5 febbraio 1986 il tribunale

respingeva la domanda dell'attore, condannandolo alla rifusio

ne in favore della controparte delle spese di lite.

(1) Nel senso della inammissibilità del ricorso proposto da colui che, dichiarandosi erede della persona che partecipò al precedente giudizio di merito, non fornisca prova documentale (ammessa dall'art. 372 c.p.c.) del decesso della parte originaria e della asserita qualità di erede, si

pronunciano — oltre a Cass. 7 aprile 1964, n. 757, Foro it., Rep. 1964, voce Cassazione civile, n. 13 e 26 febbraio 1993, n. 2424, id., Rep. 1993, voce cit., n. 16 — tutte le decisioni richiamate nella motivazione della sentenza che si riporta (Cass. 29 luglio 1967, n. 2024, id., Rep. 1967, voce cit., n. 175; 19 dicembre 1978, n. 6096, id., Rep. 1978, voce cit., n. 11; 12 gennaio 1979, n. 259, id., Rep. 1979, voce cit., n. 7; 28 aprile 1979, n. 2484, ibid., n. 8; 27 novembre 1979, n. 6238,

ibid., n. 9; 6 giugno 1980, n. 3649, id., Rep. 1980, voce cit., n. 12; 22 luglio 1981, n. 4713, id., Rep. 1981, voce cit., n. 22; 9 settembre

1981, n. 5062, ibid., n. 21; 5 giugno 1984, n. 3366, id., Rep. 1984, voce Tributi in genere, n. 655 (che dichiara la inammissibilità, per difet

to di legittimazione, del ricorso alla Commissione tributaria centrale

proposto dagli eredi del contribuente che abbiano rinunciato alla eredi

tà); 2 aprile 1986, n. 2235, id., Rep. 1986, voce Cassazione civile, n.

17; 27 maggio 1987, n. 4740, id., Rep. 1987, voce cit., n. 14). Nello stesso senso, in dottrina, Carpi-Colesanti-Taruffo, Commen

tario breve al codice di procedura civile, Padova, 1987, sub art. 372.

In argomento, si veda anche Cass. 7 gennaio 1975, n. 25, Foro it.,

1975, I, 845, concernente la prova della legittimazione a ricorrere per cassazione mediante esibizione, ex art. 372 c.p.c., del testamento dal

quale risulti la qualità di erede.

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