Date post: | 27-Jan-2017 |
Category: |
Documents |
Upload: | truongmien |
View: | 216 times |
Download: | 4 times |
sezione II civile; sentenza 1° marzo 1994, n. 2031; Pres. Anglani, Est. Spadone, P.M. Lupi (concl.conf.); Gallo e altro (Avv. Menghini, Giordano) c. Porporato e altri (Avv. Romagnoli, Sertorio).Conferma App. Torino 30 ottobre 1989Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 4 (APRILE 1995), pp. 1307/1308-1309/1310Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23188756 .
Accessed: 28/06/2014 09:47
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 193.142.30.167 on Sat, 28 Jun 2014 09:47:03 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
1307 PARTE PRIMA 1308
con funzione di finanziamento a scopo di godimento, ma di
un leasing c.d. di trasferimento). Se a ciò si aggiunge che, sempre secondo gli accertamenti
del giudice di merito, si trattava (come ammesso dalla stessa
ricorrente) di beni strumentali necessari per lo svolgimento del
l'attività sociale ma di notevole costo iniziale, si giustifica la
conclusione secondo cui il contratto stipulato, senza la firma
congiunta dell'altro amministratore, dall'Oropallo nel concreto
era sicuramente un atto rientrante nell'oggetto sociale, perché
appunto diretto a permettere il funzionamento del gabinetto odontoiatrico e, in tal modo, l'acquisizione di profitti che avreb
bero consentito di far fronte, dietro pagamento rateale e con
facoltà di uso immediato dei beni, all'onere finanziario, altri
menti insostenibile, connesso all'acquisto di beni strumentali di
notevole costo.
La sentenza impugnata si sottrae perciò alle censure proposte e merita conferma.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 1° mar
zo 1994, n. 2031; Pres. Anglani, Est. Spadone, P.M. Lupi
(conci, conf.); Gallo e altro (Aw. Menghini, Giordano) c.
Porporato e altri (Aw. Romagnoli, Sertorio). Conferma
App. Torino 30 ottobre 1989.
Donazione — Revocazione — Cause — Norme applicabili (Cod.
civ., art. 803, 804). Donazione — Revocazione per sopravvenienza di figlio — Suc
cessiva sopravvenienza di nipote — Nuova revocazione —
Esclusione (Cod. civ., art. 803, 804).
Le cause di revocazione della donazione sono regolate dalle nor
me vigenti al tempo del loro verificarsi, e non al tempo della
donazione. (1) In tema di revocazione della donazione, la sopravvenienza di
un nipote, che intervenga dopo che si sia già verificata la
sopravvenienza del genitore dello stesso, non opera come nuova
causa di revocazione. (2)
Svolgimento del processo. — Con atto del 15 luglio 1980 Gallo
Renata in Marino e Gallo Giuseppe convenivano dinanzi al Tri
bunale di Torino Ballario Luigi, Poma Clelia ved. Vallario, Bal
larlo Maria Carla in Casabassa, Ballario Luciana e Porporato Adriana ved. Ballario, quest'ultima in proprio e in qualità di
rappresentante legale dei figli minori Ballario Clelia e Ballario Andrea esponendo di essere figli di Ballario Maria Giacinta co
niugata Gallo, nata a Torino il 9 settembre 1901 e deceduta in Cosenza il 23 settembre del 1975; che la stessa a seguito della
morte del padre Ballario Ferdinando avvenuta in Torino il 18
marzo 1923 aveva partecipato con i fratelli e la madre Quenda Petronilla alla divisione del patrimonio ereditario ricevendo la metà della cascina detta «Buffa» in territorio di Nichelino, com
presa la casa di campagna; con rogito Borgna del 19 febbraio
1926 essa aveva donato alla madre tali beni.
(1-2) Non constano precedenti giurisprudenziali, se non nei due gradi del giudizio di merito che hanno preceduto l'odierno decisum. Si tratta di App. Torino 30 ottobre 1989 (Foro it., Rep. 1991, voce Donazione, nn. 17, 18, e Riv. not., 1991, 154, con nota di Metitieri), e Trib. Torino 28 giugno 1986 (id., 1988, 140, con commento di Baralis e
Metitieri, Spunti in tema di simulazione e revocazione di donazione per sopravvenienza di figli, cui rinviamo anche ai fini di un più comple to esame dei fatti di causa).
Come mero obiter dictum, la Suprema corte ha precisato che nel procedimento di interpretazione di una legge non si può dare alcun rilievo alle opinioni di coloro che parteciparono alla sua formulazione se contrastanti con il testo legislativo: sul punto, cfr. Cass. 21 maggio 1988, n. 3550, Foro it., Rep. 1988, voce Legge, n. 39 e 8 giugno 1979, n. 3276, id., Rep. 1979, voce cit., n. 40, ed in motivazione id., 1979, I, 1998.
Il Foro Italiano — 1995.
Chiedevano quindi Gallo Renata e Giuseppe la revocazione
ex art. 803 c.c. della donazione per sopravvenienza di discen
dente legittima della donante essendo nata il 29 settembre del
1975 sei giorni dopo la morte della stessa, Marino Raffella fi
glia di Gallo Renata e nipote di Ballano Maria Giacinta; in
subordine, la riduzione della donazione ex art. 555 c.c. perché lesiva della quota di legittima loro spettante.
Costituendosi in giudizio i convenuti deducevano che il con
traddittorio doveva essere integrato nei confronti di Gallo Fer
dinanda figlia di Ballano Maria Giacinta e di Ballario Ferdi nando figlio ed erede di Ballario Giorgio deceduto; eccepivano la decadenza e prescrizione dell'azione di revocazione che sa
rebbe spettata soltanto a Ballario Maria Giacinta, la quale avreb
be potuto esercitarla nei cinque anni successivi alla nascita del
l'ultimo dei suoi figli avvenuta il 16 giugno 1937; che la dona
zione di cui al rogito Borgna del 19 febbraio 1926 era simulata
in quanto la madre degli attori aveva ricevuto denaro in corri
spettivo della quota ereditaria trasferita; proponevano quindi domanda riconvenzionale per l'accertamento della simulazione;
eccepivano ancora l'improponibilità dell'azione di riduzione non
avendo gli attori accettato l'eredità con beneficio di inventario
nei termini di legge. Con ordinanza 29 maggio 1982 il tribunale disponeva l'inte
grazione del contraddittorio nei confronti di Gallo Ferdinanda
e Ballario Ferdinando; la prima rimaneva contumace, il secon
do si costituiva e svolgeva difese analoghe a quelle degli altri
convenuti, eccependo la simulazione del rogito 19 febbraio 1926.
Con sentenza 28 giugno 1986 il tribunale rigettava tutte le
domande attrici e la riconvenzionale dei convenuti di simulazio
ne relativa dell'atto di donazione condannando Gallo Renata
e Giuseppe al pagamento delle spese del giudizio.
Proponevano essi impugnazione lamentando che erroneamente
si era ritenuto intrasmissibile agli eredi il diritto di chiedere la
revocazione della donazione ed escluso che Gallo Renata avesse
tempestivamente accettato l'eredità con beneficio di inventario; ribadivano l'eccezione di prescrizione dell'azione di simulazione
ex adverso proposta. Si costituivano gli appellati, eccetto Gallo Ferdinanda, e pro
ponevano impugnazione incidentale condizionata dolendosi del
mancato accoglimento della domanda od eccezione di simula
zione della donazione.
Deceduta Poma Clelia si costituiva quale erede Ballario Ma
ria Carla già presente in giudizio in proprio. Con sentenza 30 ottobre 1989 la Corte di appello di Torino
rigettava l'impugnazione principale; dichiarava assorbite quelle
incidentali; condannava Gallo Renata e Giuseppe al pagamento della metà delle spese del giudizio compensando la parte residua.
Riteneva la corte, per quanto ancora interessa, che nell'art.
803 c.c. non vi è un'equiparazione della sopravvenienza del fi
glio legittimo a quella del discendente legittimo e che quest'ulti ma può essere causa di revocazione solo se la prima ipotesi non si è verificata; che la domanda subordinata di riduzione della
donazione non poteva essere accolta mancando la prova del
l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte degli interessati.
Avverso la sentenza, notificata il 16 gennaio 1990, hanno pro
posto ricorso con atto del 7 dicembre e 15 marzo 1990 e con
due motivi di censura Gallo Renata in Marino e Gallo Giusep
pe; resistono con controricorso e propongono ricorso incidenta
le condizionato in base a due motivi Ballario Luigi, Ballario
Maria Carla in Casabassa, Porporato Adriana ved. Ballario, Ballario Clelia, Ballario Andrea, Ballario Luciana e Ballario Fer
dinando. Le parti hanno depositato memorie; i ricorrenti, inol
tre, osservazioni per iscritto sulle conclusioni del p.m. Motivi della decisione. — I ricorsi, relativi alla stessa senten
za, devono, in applicaizone dell'art. 335 c.p.c. essere riuniti. Con il primo motivo denunciando violazione e falsa applica
zione degli art. 803 e 804 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3,
c.p.c. i ricorrenti principali lamentano che la sentenza impugna ta ritenendo non equiparabile per la revocazione della donazio
ne la sopravvenienza del discendente legittimo a quella del fi
glio legittimo in quanto la ratio dell'art. 803 c.c. sarebbe sol tanto quella di consentire la revocazione per la sopravvenienza di un ramo di discendenza diretta del donante di primo grado
(figlio legittimo) o, nel caso che essa manchi, del ramo di grado ulteriore in un ruolo simile a quello della rappresentazione suc
cessoria, con la conseguenza che la seconda alternativa causa
This content downloaded from 193.142.30.167 on Sat, 28 Jun 2014 09:47:03 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
di revocatoria avrebbe un ruolo del tutto subalterno rispetto alla prima e che verificatasi quest'ultima con la nascita il 16
marzo 1937 di Gallo Renata, non opererebbe l'altra, non ha
considerato che già sotto il vigore del codice civile del 1865 la
dottrina ponendo in correlazione l'art. 1083 che prevedeva la
revoca della donazione per sopravvenienza di un figlio legittimo della donante, benché postumo, con l'art. 1090 dello stesso co
dice secondo cui il donante non poteva proporre l'azione di
revocazione dopo la morte dei figli e loro discendenti, era per venuta all'affermazione che il richiamo alla morte di un discen
dente del figlio era comprensibile solo estendendo la revocazio
ne all'ipotesi di sopravvenienza di un nipote e che l'azione in
tal caso doveva essere esercitata entro cinque anni dal giorno della sua nascita.
La sentenza non ha tenuto conto della nuova e più ampia formulazione dei casi di revocazione nel codice del 1942 e ri
chiamandosi anche ai lavori preparatori nei quali la stessa revo
cazione per sopravvenienza di figli era stata soppressa non ha
considerato che l'istituto era stato ampliato con equiparazione fra sopravvenienza del figlio e del discendente.
Si oppone dai Ballario con argomentazione estranea al ricor
so incidentale condizionato che la revocazione dovrebbe ritener
si disciplinata dal codice civile del 1865. Questo rilievo va disatteso.
La revocazione dell'art. 803 c.c. ha il suo fondamento all'e
sigenza di consentire al donante una rivalutazione dell'opportu nità della donazione di fronte al fatto sopravvenuto della nasci
ta o conoscenza dell'esisenza di figli o discendenti legittimi e
cioè di eventi che essendo successivi alla perfezione ed efficacia
del negozio di donazione non possono sullo stesso influire se
non nel momento in cui si siano verificati; con la conseguenza che a regolare il rapporto sono le norme in quel tempo vigenti, mancando nella materia disposizioni transitorie come quella del
l'art. 141 per la revocazione per ingratitudine. Tutto questo per il divieto di retroattività della legge posto
nell'art. 11 disp. prel. c.c. come principio generale del nostro
ordinamento giuridico. Il motivo di ricorso è poi infondato. Nell'art. 803 c.c. non
è ravvisabile un'equiparazione tra figli e discendenti legittimi
per un rilievo di ordine letterale: la disgiuntiva «o» posta fra
le due categorie di soggetti sta a significare che si è inteso consi
derarli in via alternativa e di esclusione; la sopravvenienza o
conoscenza dell'esistenza di figli non consentono la revocazione
per gli stessi eventi con riguardo ai discendenti.
La norma risponde ad un principio logico: gli ulteriori di
scendenti non possono ricevere lo stesso trattamento dei figli essendo meno stretto il loro rapporto di parentela col donante
come si induce anche da un parallelismo con le norme successo
rie, ricomprese nel libro II del codice civile che tale distinzione
presuppongono: art. 467-468 c.c.: diritto di rappresentazione a favore dei di
scendenti quando il loro ascendente non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato;
art. 536 c.c.: diritti dei discendenti dei figli legittimi che ven
gono alla successione necessaria in luogo di questi; art. 572 c.c.: possibilità di succedere quali eredi legittimi dei
parenti entro il sesto grado solo in mancanza di prole, genitori, altri ascendenti, fratelli o sorelle, «o» loro discendenti;
art. 687 c.c.: revocazione delle disposizioni a titolo universale
o particolare per sopravvenienza o conoscenza di figli «o» di
scendenti.
La circostanza, infine, che nei lavori preparatori del nuovo
codice civile i discendenti legittimi fossero stati esclusi dal nove
ro dei soggetti la cui sopravvenienza o conoscenza consentiva
la revocazione, per esservi invece inclusi nel testo definitivo del
la legge, non è decisiva dal momento che la diversa soluzione
adottata con l'art. 803 c.c. riguarda anche l'ordine secondo cui
gli eventi considerati devono verificarsi per le due categorie dei
figli e discendenti legittimi; non si può infatti attribuire nel pro
cedimento di interpretazione della legge rilievo alle opinioni di
coloro che parteciparono alla sua elaborazione se queste non
corrispondono al testo legislativo (v. Cass. 21 maggio 1988, n.
3550, Foro it., Rep. 1988, voce Legge, n. 39). (Omissis)
Il Foro Italiano — 1995.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 9 feb
braio 1994, n. 1345; Pres. Anglani, Est. Mansitieri, P.M.
Palmieri (conci, conf.); Bogatti (Aw. Lorenzoni, Campisi) c. Soc. Nord Plastica (Aw. Liuzzi, Andriollo); Pontini c.
Soc. Nord Plastica. Dichiara inammissibile ricorso avverso
App. Venezia 30 marzo 1989.
Cassazione civile — Successione nel processo — Decesso della
parte originaria — Asserita qualità di erede — Prova docu
mentale — Inammissibilità del ricorso (Cod. proc. civ., art.
372).
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da colui che
si dichiara erede della persona che partecipò al precedente
giudizio di merito, ove, contestata ex adverso l'asserita quali tà di erede, non sia data prova, mediante idonea documenta
zione, del decesso della parte originaria e della sussistenza dei presupposti che legittimano la successione nel processo e, quindi, la proposizione della impugnazione in proprio nome. (1)
Svolgimento del processo. — Con atto del 23 agosto 1984
Bruno Pontini, già titolare della ditta «Mexal», corrente in Spi nea (VE), premesso che con sentenza del 20 dicembre 1979 del
Tribunale di Venezia, ritualmente opposta, era stato dichiarato
fallito; che con decreto 19 aprile 1984 passato ormai in cosa
giudicata, il fallimento era stato dichiarato chiuso ai sensi del
l'art. 118, n. 2, 1. fall.; che tra le attività del fallimento alla
curatela era emerso un credito di lire 27.000.000, oltre a lire
3.780.000 per Iva, versate dallo stesso a titolo di caparra per una fornitura di tubi successivamente ineseguita, a carico della
s.n.c. Nordplastica, già con sede in Campodarsego (PD); che
la curatela, debitamente autorizzata dal giudice delegato inutil
mente il 23 novembre 1981 aveva convenuto innanzi al Tribu
nale di Venezia la predetta società; che, infatti, il procedimento non era stato coltivato, essendo intervenuta, nelle more, la pro cedura per la chiusura del fallimento; che esso attore, tornato
in bonis intendeva provvedere al recupero del credito; tutto ciò
premesso, conveniva, innanzi al Tribunale di Padova la men
zionata ditta Nordplastica, in liquidazione, chiedendo, in prin
cipalità che, accertato che la ditta Mexal era creditrice nei suoi
confronti, in forza di un acconto ricevuto quale caparra peni
tenziale, a fronte ordinazione tubi, fosse condannata al paga mento di lire 30.780.000, Iva compresa, oltre a lire 27.000.000
quale doppio della caparra dovuta per legge, con interessi corri
spettivi moratori e legali dal 6 maggio 1978 e danno da svaluta
zione monetaria.
La convenuta contestava qualsiasi efficacia probatoria della
fattura posta dall'attore a fondamento della domanda e chiede
va il rigetto della stessa.
Con sentenza 10 dicembre 1985 - 5 febbraio 1986 il tribunale
respingeva la domanda dell'attore, condannandolo alla rifusio
ne in favore della controparte delle spese di lite.
(1) Nel senso della inammissibilità del ricorso proposto da colui che, dichiarandosi erede della persona che partecipò al precedente giudizio di merito, non fornisca prova documentale (ammessa dall'art. 372 c.p.c.) del decesso della parte originaria e della asserita qualità di erede, si
pronunciano — oltre a Cass. 7 aprile 1964, n. 757, Foro it., Rep. 1964, voce Cassazione civile, n. 13 e 26 febbraio 1993, n. 2424, id., Rep. 1993, voce cit., n. 16 — tutte le decisioni richiamate nella motivazione della sentenza che si riporta (Cass. 29 luglio 1967, n. 2024, id., Rep. 1967, voce cit., n. 175; 19 dicembre 1978, n. 6096, id., Rep. 1978, voce cit., n. 11; 12 gennaio 1979, n. 259, id., Rep. 1979, voce cit., n. 7; 28 aprile 1979, n. 2484, ibid., n. 8; 27 novembre 1979, n. 6238,
ibid., n. 9; 6 giugno 1980, n. 3649, id., Rep. 1980, voce cit., n. 12; 22 luglio 1981, n. 4713, id., Rep. 1981, voce cit., n. 22; 9 settembre
1981, n. 5062, ibid., n. 21; 5 giugno 1984, n. 3366, id., Rep. 1984, voce Tributi in genere, n. 655 (che dichiara la inammissibilità, per difet
to di legittimazione, del ricorso alla Commissione tributaria centrale
proposto dagli eredi del contribuente che abbiano rinunciato alla eredi
tà); 2 aprile 1986, n. 2235, id., Rep. 1986, voce Cassazione civile, n.
17; 27 maggio 1987, n. 4740, id., Rep. 1987, voce cit., n. 14). Nello stesso senso, in dottrina, Carpi-Colesanti-Taruffo, Commen
tario breve al codice di procedura civile, Padova, 1987, sub art. 372.
In argomento, si veda anche Cass. 7 gennaio 1975, n. 25, Foro it.,
1975, I, 845, concernente la prova della legittimazione a ricorrere per cassazione mediante esibizione, ex art. 372 c.p.c., del testamento dal
quale risulti la qualità di erede.
This content downloaded from 193.142.30.167 on Sat, 28 Jun 2014 09:47:03 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions