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Sezione II civile; sentenza 11 ottobre 1961, n. 2074; Pres. Varallo P., Est. Serra, P. M. Gentile...

Date post: 31-Jan-2017
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Sezione II civile; sentenza 11 ottobre 1961, n. 2074; Pres. Varallo P., Est. Serra, P. M. Gentile (concl. conf.); Rancilio (Avv. Barbero, Russo) c. Da Re (Avv. Da Re) Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 4 (1962), pp. 727/728-731/732 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23150435 . Accessed: 25/06/2014 01:45 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.78.115 on Wed, 25 Jun 2014 01:45:22 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione II civile; sentenza 11 ottobre 1961, n. 2074; Pres. Varallo P., Est. Serra, P. M. Gentile(concl. conf.); Rancilio (Avv. Barbero, Russo) c. Da Re (Avv. Da Re)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 4 (1962), pp. 727/728-731/732Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150435 .

Accessed: 25/06/2014 01:45

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727 PARTE PRIMA 728

I La Corte, ecc. — Premesso clie, come osserva il P. m.,

la censura mossa dal ricorrente alia sentenza impugnata,

per aver deciso circa la legittimazione attiva dell'istante

prima ehe sulla competenza, non rileva ai fini della deci

sione sulla competenza, va affermato, in contrasto col

ricorrente stesso, che non doveva il Pretore in sede di

regolamento esaminare ed eventualmente dichiarare im

proponibile la domanda giudiziale a vanti a lui proposta

per essere applicabile, a dire del ricorrente, la clausola

del contratto normativo tra le Associazioni dei noleggiatori di films e degli esercenti sale cinematografiche, che pre vede la competenza dei comitati arbitrali.

Giova precisare clie i comitati arbitrali, previsti dal

contratto collettivo di noleggio stipulato tra l'Associazione

nazionale industrie cinematografiche e l'Associazione ge nerate dello spettacolo, comitati al cui esame vanno de

ferite, secondo tale contratto, le controversie circa l'inter

pretazione e l'esecuzione delle commissioni di noleggio e

in genere le controversie tra singoli esercenti e noleggiatori relative al noleggio e alia proiezione dei films, decidono

senza formality di procedura e inappellabilmente, e le loro

decisioni, cosi testualmente il contratto collettivo, «do

vranno essere immediatamente eseguite dalle parti le quali

rimangono obbligate ad accettarle come espressione della

loro stessa volontä, contrattuale ».

Ciõ posto, 6 evidente che gli arbitrate previsti nel con

tratto collettivo in discorso sono liberi o irrituali e che

l'atto, che essi pongono in essere, non puõ essere riguardato come una vera e propria sentenza, non essendo gli arbitri

investiti di una funzione giurisdizionale, ma solo quale atto vincolante per le parti, come una transazione.

Questa situazione porta a richiamare e a ritenere appli cable il principio, altra volta enunciato, secondo cui il

compromesso concernente un arbitrato irrituale non in

volge una questione di competenza, non dovendo l'ar

bitro irrituale emettere una decisione in sostituzione del

1'autoritä giudiziaria, ma solo escludere la proponibilitä della domanda giudiziale, questione, peraltro, questa, da

sottoporsi e risolversi dal giudice competente e quindi non in sede di regolamento di competenza.

£ in questo senso che sopra si e affermato che non

doveva il Pretore esaminare, in sede di giudizio di regola mento di competenza, l'eccezione d'improponibilita della

domanda sollevata dal D'Antonio, e decidere sulla stessa,

come secondo il ricorrente avrebbe dovuto fare, la eventuale

decisione in proposito spettando al giudice di merito com

petente. (Omissis) Per questi motivi, dichiara competente a pronunciare

sulla domanda proposta dalla Soc. Libertas Film in liqui dazione il Pretore di Roma, ecc.

tori ed esercenti sale cinematografiche, £ limitata alia risoluzione delle controversie, di carattere tecnico, relative all'interpreta zione e alia esecuzione delle commissioni di noleggio e non in veste pure la definizione delle questioni concernenti il pagamento del corrispettivo del noleggio medesimo.

Sulla natura del contratto di noleggio dei films, cons. Trib. Milano 28 marzo 1960, id., 1961, I, 372, con ampia nota di richiami.

Al principio, ribadito in motivazione, secondo il quale, nel

caso di arbitrato libero o irrituale, non dovendo l'arbitro emet tere una decisione in sostituzione del giudice, viene meno ogni

questione di competenza (Cass. 14 gennaio 1959, n. 80, id., Rep. 1959, voce Arbitrato, n. 34 ; 21 novembre 1955, n. 3767, id.,

Rep. 1955, voce cit., n. 15), si ricollega Cass. 21 aprile 1958, n. 1308, id., Rep. 1958, voce Competenza civ., n. 454, che subordina l'ammissibilita del regolamento di competenza nel procedimento 'arbitrate al fatto che si tratti di arbitrato rituale e non di arbi

trato libero ; contra, nel senso che il regolamento di competenza ha riguardo a tutti i criteri di competenza previsti dal codice di

procedura civile, cosi assoluti come relativi e si estende anche alia competenza o meno del giudice arbitrate, si tratti di arbi

trato regolare o irregolare, App. Roma 27 marzo 1957, id., Rep. 1957, voce cit., n. 339.

V., da ultimo, a proposito d^irirritualitä. dell'arbitrato pre visto dal regolamento della F.i.g.c., Cass. 21 marzo 1962, n.

578, retro, 631, con nota di richiami.

CORTE SÜPHEMA Dl CASSAZIüNE.

Sezione II civile ; sentenza 11 ottobre 1961, n. 2074 ; Pres.

Vakali.o P., Est. Sebra, P. M. Gentile (concl. conf.) ; Raneilio (Avv. Barbero, Rtjsso) c. Da Re (Aw. Da Re).

(Gonjerma A pp. Milano 13 ottobre 1959)

Prescrizione in materia civile — Azioiie di anmilla—

meiito di contratto — Atti interruttivi (Cod. civ., art. 1219, 1441, 2943).

Arbitrato — Arbitrato irrituale — Azione di impu—

«jnazione — Prescrizione quinquennale — Fatti—

specie (Cod. civ., art. 1442).

La prescrizione estintiva delVazione di annullamento di con

tratto I interrotta dalla sola domanda giudiziale e non anche

da altri atti idonei a costituire il debitore in mora. (1)

L'impugnazione della delerminazione delVarbitro irrituale

e soggetta alia prescrizione quinquennale prevista dal

I'art. 1442 cod. civ. (nella specie trattavasi di impugnazione, per eccesso di mandato ed errore di fatto delVarbitro, della

decisione resa mediante riempimento di fogli in bianco

preventivamente sottoscritti dalle parti). (2)

La Corte, eoc. — Svolgimento del processo.

— II 30 aprile 1947 l'ing. Rancilio e l'avv. Andrea Da Re stipulavano un

contratto con cui il Rancilio si impegnava a costruire su

un terreno di proprieta del Da Re, sito in Via F. Filzi, n. 41

a Milano, previa demolizione dell'edificio ivi esistente,

danneggiato da eventi bellici, un nuovo edificio di sette

piani, dei quali il sesto e il settimo arretrati con due appar tamenti su ciascuno dei primi cinque piani e con quattro

botteghe, oltre i sottostanti magazzini e cantine. Lo stesso

Rancilio si obbligava a consegnare al Da Re l'intero primo e secondo piano, un appartamento di nove locali al secondo

e terzo piano, due bottegbe, una con retro e l'altra senza,

quattro cantine. Al Da Re sarebbe, inoltre, spettato il 20% dei locali che fossero eventualmente costruiti in piü ri

spetto a quelli previsti nella convenzione, e gli venivano

anche riconosciuti il 10% del prezzo che l'lmpresa Rancilio

avesse realizzato in piu rispetto al prezzo di lire 1.200.000

previsto per ciascun locale, il diritto di prelazione per lo

acquisto di un appartamento all'ultimo piano, al prezzo di lire 1.100.000 per locale, alcune servitu di passaggio a

favore di una sua proprieta. II Da Re, da parte sua, si

impegnava a sottoscrivere, a richiesta del Rancilio, tutti

gli atti di trapasso inerenti al terreno edificando, a devol

vergli i contributi e premi di ricostruzione e a firmare quindi le domande relative.

Iniziatasi la costruzione di cui sopra e completati i la

vori relativi al rustico, sorgevano contestazioni tra le parti in ordine ai locali spettanti al Da Re sulla costruzione ec

cedente quella prevista in contratto. II Rancilio pretendeva, infatti, la riduzione della misura originariamente stabilita

nella percentuale del 20% per il rincaro del materiale e

della mano d'opera frattanto verificatesi, e si doleva dei

danni conseguenti al rifiuto opposto dal Da Re ad effet

tuare il trapasso di propriety delle quote parti del terreno.

II Da Re, dal canto suo, rilevava che l'edificio era venuto

a realizzare, per effetto della maggiore altezza (a seguito di variazioni al progetto originario), circa 60 locali e 10

negozi in piü: che il medesimo era stato liberato della

servitu di passaggio e l'intera costruzione era aumentata

di valore per l'apertura di una nuova strada attuata dal

Comune, congiungendo la Via Filzi con la Via Copernico. Sosteneva che, in ogni caso, la percentuale del 20% era stata

pattuita per i locali che sarebbero stati costruiti in piü

(1) Conf. Cass. 3 novembre 1959, n. 3249, Foro it., 1959, I, 795, con nota di richiami.

(2) Non risultano precedent! giurisprudenziali editi. Sulla natura contrattuale dell'arbitrato irrituale, v. da

ultimo, Cass. 23 marzo 1961, n. 652, e 10 novembre 1961, n . 2623, retro, 244, con nota di richiami; nonchü 14 ottobre 1961, n. 2141, che precede.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

rispetto al numero previsto nel contratto indipendentemente da un eventuale rialzo dei prezzi e da un eventuale aumento

di spese. Per risolvare tali divergenze le parti, con lettera 14

dioembre 1948 e in applioazione dell'art. 43 del contratto

suddetto, eonferivano airing. Carlo Chierichetti, quale arbitro amichevole, l'incarico di definire tutte le contesta

zioni tra loro insorte ; contemporaneamente gli consegna vano venti fogli di carta bollata da essi firmati in bianco

e gli chiedevano che sotto forma di convenzione diretta

tra l'ing. Rancilio e l'avv. Da Re redigesse la sua decisione

arbitrate in ordine ai quesiti all'uopo formulati.

Successivamente, il 4 aprile 1949, le parti stipulavano un atto con cui restavano assegnati al Rancilio i negozi contraddistinti nella planimetria con le lettere E e G, i

sottostanti magazzini e retrobotteghe, tre autorimesse e

tutti gli appartamenti posti ai piani terzo, quarto, quinto,

sesto, settimo, ottavo, nono, undecimo e dodicesimo ; all'avv. Da Re venivano assegnati il negozio D, un'autori

messa, l'intero primo piano, due appartamenti del secondo

piano, sette vani nello scantinato. Rimanevano in conte

stazione i negozi A, B, Bl, G, F, due appartamenti del se

condo piano, il decimo piano. Tali unitä venivano fiducia

riamente assegnate pro quota, in attesa della decisione

Chierichetti, ad alcune socielä appositamente costituite

delle quali veniva nominato amministratore unico il prof.

Ambrogio Martinazzi.

Questi ed un altro fiduciario, il dr. Gaotano Barbieri, si impegnavano ad effettuare il trapasso di dette quote al

Da Re o al Rancilio, o parte all'uno o parte all'altro, giusta

quanto avrebbe stabilito il Chierichetti, il quale successi

vamente emetteva la propria decisione assegnando al Da

Re, sulle quote in contestazione, gli appartamenti 3 e 4 del

secondo piano e relativi scantinati, i negozi contraddistinti

con le lettere A e F e relativi magazzini, e al Rancilio i

negozi di cui alle lettere B e Bl ; emetteva, inoltre, le sue

determinazioni sugli altri quesiti propostigli dalle parti. Con atto 14 giugno 1955 il Rancilio conveniva in giu

dizio, davanti al Tribunale di Milano, il Da Re chiedendo

fosse dichiarata nulla l'assegnazione fatta a favore del Da

Re dall'ing. Chierichetti, nonche determinata, in base ai

quesiti sottoposti all'arbitro, la giusta percentuale spet tante al Da Re ; chiedeva, inoltre, che questo ultimo venisse

condannato alia retrocessione della parte assegnata oltre

il dovuto e al rimborso dei canoni di locazione correlativa

mente percepiti dal 1° ottobre 1949.

II convenuto eccepiva preliminarmente la prescrizione e la decadenza dell'azione ponendo in rilievo che a seguito della determinazione arbitrale le parti si erano immesse nelle

quote ad esse assegnate ; deduceva, poi, nel merito, che la

convenzione 15 novembre 1949, in quanto stesa dall'ing. Chierichetti su fogli dalle parti sottoscritti in bianco, do

veva considerarsi conclusa direttamente dalle parti stesse e

quindi non suscettibile di impugnazione ? e non per le cause

che consentono rannullamento dei contratti, cioe per errore,

violenza e dolo, ipotesi che nella specie non ricorrevano.

Il Tribunale adito, con sentenza 29 aprile 1957, disattese

le eccezioni preliminari del convenuto, rigettava, nel me

rito, la domanda attrice.

Tale sentenza veniva impugnata dal Rancilio, ma la,

Corte d'appello di Milano, respingeva il gravame.

Ricorre, ora, per cassazione lo stesso Rancilio con cinque mezzi di annullamento, cui resiste con controricorso l'av

vocato Da Re.

Entrambe le parti hanno presentato memoria illustra

tiva.

Motivi della decisione. — Con il primo mezzo, il ricorrente

denunciala violazione degli art. 2934 e 1442 cod. civ. e so

stiene che la Corte di merito ha errato nel ritenere che, in

tema di azione di annullamento, non vi sia altra possibility

per interrompere il termine di prescrizione, che quello di pro

porre domanda giudiziale, quando invece basta a costi

tuire il fatt-o interruttivo della prescrizione, la manifesta

zione della volontä, da parte del creditore, di ottenere il

soddisfacimento del diritto di realizzare la propria pretesa,

portata a conoscenza mediante atto scritto.

La censura non ha fondamento. Com'e noto, la legge

(art. 2943 cod. civ.) oontempla, quali atti interruttivi della

prescrizione, posti in essere dal titolare del diritto, anzi

tutto, la domanda giudiziale anche se proposta davanti

a giudice incompetente, e poi la costituzione in mora.

Si tratta di indicazione tassativa e pertanto non possono

all'uopo giovare atti diversi da quelli ipotizzati. Codesta

rigorosa disciplina si spiega considerando che l'ordina

mento giuridico, in tanto appresta detti mezzi a tutela

del titolare del diritto in confronto del prescrivente, in

quanto ritenuti come i soli che valgano a manifestare in

modo certo la volontä di conservare il diritto. In altri

termini, il legislatore, nel conflitto fra stato di fatto, pur meritevole di tutela siccome vale, col decorso di determinato

tempo, a conferire certezza ai rapporti giuridici (donde la ragione giustificativa della prescrizione) e stato di diritto, da modo al titolare del diritto stesso, che ha omesso di eser

citarlo, di mantenere in vita il diritto medesimo, ma non

con qualsiasi manifestazione di volontä, sibbene con quella

espressa attraverso atti tipici, oggettivamente rivelatori

della seria determinazione di renderlo tuttora operante,

quali appunto quelli sopra indicati. Dunque, fra prescri vente e titolare del diritto, prevale questo ultimo solo ed

ed in quanto si adegui alia particolare disciplina legale alio

uopo stabilita. Tuttavia e da notare che, mentre la domanda

giudiziale e atto che vale a spiegare efficacia interruttiva

rispetto a qualsiasi diritto soggetto a prescrizione, la costi

tuzione in mora una tale efficacia puõ avere limitatamente

ai diritti di obbligazione, come ha bene osservato la Corte

di merito con richiamo all'art. 1219 cod. civ., il quale,

infatti, prevede e regola << la messa in mora » in riguardo al debitore, ossia di colui che e tenuto ad una determinata

prestazione. Ora, nella specie, non poteva venire in considerazione

questa causa interruttiva, riflettendo l'azione in oggetto, non l'adempimento di un'obbligazione in dipendenza della

nota determinazione arbitrale, previamente assunta dalle

parti come espressione della loro volontä contrattuale, ma

rannullamento di questa convenzione, cioe il diritto po testativo di uno dei contraenti (nel caso dell'attuale ricor

rente) a tale annullamento (attraverso la sentenza costi

tutiva del giudice), rispetto al quale diritto, l'altro contraente

(il Da Be), come egualmente bene ha osservato la stessa

Corte di merito, non aveva attivamente l'obbligo di alcuna

prestazione, ma era soltaDto soggetto all'iniziativa del

primo, cui quindi incombava l'onere, per interrompere la prescrizione in corso di detta azione, di promuovere tem

pestivamente l'azione stessa in conformitä della cennata

regola, e non limitarsi, come fece, a minacciare tale azione

con le predette lettere.

Obiettõ, perõ, il ricorrente che, pur essendo prescritta

l'azione, era a lui dato il potere di eccepire il diritto al

l'annullamento di fronte alla persistente volontä del con

venuto Da Re di tener ferma la suddetta convenzione

e richiama all'uomo la massima quae temporalia ad agendum,

perpetua sunt ad excipendum, accolta dall'art. 1442, ult.

comma, cod. civ. e secondo il quale 1'annullabilitä puö essere apposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del

contratto, anche se e prescritta l'azione per farlo valere.

L'obiezione non regge. Detta norma (come quella corrispondente dell'art. 1302

cod. civ. abrogato) presuppone che il contratto non sia

stato eseguito, mentre, nel caso, come si rileva dalla sen

tenza impugnata, esso ha avuto piena esecuzione in quanto le parti si ebbero assegnate le quote, ancora in controversia

secondo la determinazione aibitrale. E poiche il Da Ee

convenuto nulla, nell'attuale giudizio, ha chiesto in ese

cuzione del contratto de quo (ne aveva ragione di chiedere

alcunche avendo appunto giä conseguito la quota dovuta) non si puõ nemmeno dire che il ricorrente, fattosi attore

per l'annullamento dello stesso contratto, possa anche

assumere la veste di convenuto legittimato ad opporre tale

annullamento in via di eccezione.

Con il secondo mezzo del ricorso, si deduce la violazione

dell'art. 2946 cod. civ., nonche omesso esame della tesi

difensiva ulteriore con la quale si impugnava l'atto con

Il Foro Italiano — Volume LXXXV — Parte 1-4:1.

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PARTE PRIMA

trattuale in oggetto anche per eccesso di mandato e per errore dell'arbitro, rispetto ai quali casi la prescrizione non

puõ essere ehe quella ordinaria di dieci anni.

A tale censura si collega l'altra, svolta con il quinto ed ultimo mezzo, ove si deduce la violazione dell'art. 112

cod. proc. civ., in quanto la Corte di merito non avrebbe

oonsiderato detta tesi difensiva sotto l'aspetto del vizio

di consenso dei mandanti, dell'eccesso di mandato, e del

l'errore di fatto dell'arbitro.

Neppure tali censure sono fondate.

La Corte di merito invero, pur non parlando espressa mente di codesti particolari aspetti della controversia, ha

mostrato di averli tenuti presenti con la considerazione

assorbente sulla natura dell'arbitrato irrituale, quale era

da ritenere nella specie la determinazione Chierichetti,

in quanto appunto esso e espressione di volontä promanante dalle parti (auto composizione della lite) donde la sua im

pugnabilit;\ per i vizi che ne inficiano il consenso nel termine

di cinque anni previsti dall'art. 1442 cod. civ. citato e,

in conseguenza, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata all'uopo dal convenuto Da Be per essere stata

1'azione promossa dopo detto termine.

Infatti gli asseriti errori dell'arbitro, come l'allegato eccesso di mandato, si risolvono in errori delle parti (che

assumono la pronunzia dell'arbitro come atto della loro

volontä) e quindi in vizi di consenso delle parti stesse, di

guisache la prescrizione applicabile resta sempre quella

speciale di cinque anni stabilita dalla suddetta norma e non

l'ordinaria decennale di cui all'art. 2946 stesso codice.

Con il terzo mezzo il ricorrente denuncia altro difetto

di motivazione in ordine al punto in cui la Corte di appello affermõ che la tesi dell'attuale ricorrente, anche ancorata

all'art. 1349 cod. civ. (arbitraggio), nonriusciva ad evitare

nemmeno l'opponibilitä dell'eccezione di convalidazione

dell'atto impugnato, pure sollevata dal Da Ee. La censura

non ha perõ concreta rilevanza. una volta accolta l'ecce

zione di prescrizione per i motivi dianzi considerati.

Con il quarto mezzo, il Eancilio lamenta violazione, falsa

interpretazione, errata applicazione della disciplina giu

ridica del cosiddetto arbitrate irrituale, nonche vizio di

omessa motivazione. Sostiene che la Corte milanese ha

errato nel distinguere l'arbitrato irrituale dall'arbitraggio e nel ritenere quindi inapplicabile al primo la norma del

l'art. 1349 cod. civ., poiche, come ha riconosciuto la stessa

Corte, nell'ipotesi di arbitrato irrituale v'e il regolamento

transattivo di una controversia insorta fra le parti e poiche tra i contratti vi e anche la transazione, non puõ negarsi che il rimettere ad un terzo la determinazione dell'oggetto di questo, si inquadri perfettamente con l'ipotesi di deter

minazione dell'oggetto prevista dall'art. 1349 cod. civ.,

le cui disposizioni devono perciõ ritenersi applicabili non

solo in caso di arbitraggio vero e proprio, ma anche in caso

di arbitrato irrituale, quanto meno per analogia sotto il

quale profilo la Corte stessa avrebbe omesso di motivare.

La Corte medesima ha, inoltre, errato (aggiunge il ricor

rente) nel ritenere, con riferimento alia predetta norma

dell'art. 1349, che l'impugnazione per manifesta iniquity

andasse, in ogni caso, esclusa per essersi le parti affidate

al mero arbitrio del terzo, poiche, contrariamente a quanto la Corte stessa ha affermato, il solo fatto del rilascio del

bianco segno (come avvenuto nella specie) non 6, di per

sõ, idoneo a costituire affidamento al mero arbitrio, mentre

dalle lettere d'incarico era dato rilevare che la determina

zione non fu rimessa al mero arbitrio del terzo.

In sintesi, il ricorrente continua a sostenere, come giä

in fase di merito, che la fattispecie andava inquadrata

propriamente, quanto meno per analogia, nella figura

dell'arbitraggio come contemplata dall'art. 1349 cod. civ.

soprattutto per giustificare l'impugnazione della determi

nazione arbitrale in oggetto sotto il profilo « della mani

festa iniquity e dell'erroneita ». Ora la Corte di merito, dopo

aver dissentito dall'equiparazione sostanziale prospettata dall'odierno ricorrente fra arbitrato irrituale ed arbitraggio

e ravvisato ricorrere, nella specie, piuttosto il primo che il

secondo, ha posto tuttavia in rilievo che, anche accedendo

alia tesi dell'applicazione diretta dell'art. 1349 (cioe dell'ar

bitraggio), non poteva il ricorrente stesso «evitare le oppo nibilitä dell© eccezioni preliminary sollevate dalla contro

parte, di prescrizione e di convalidazione, die, anzi, se la

prescrizione quinquennale dell'azione di annullamento e

riconosciuta applicabile all'arbitrato irrituale. . . tanto piu e immediatamente (continua detta Corte) la stessa pre scrizione e da ammettersi nei riguardi dell'arbitraggio, cbe

non solo riguarda il procedimento formativo del contratto

e subisce pertanto le sanzioni di una eventuale invaliditä

parimenti riferibile al rapporto consensuale delle parti, ma

e ancbe testualmente compreso (come l'ipotesi della con

valida) nel titolo delle disposizioni regolanti il contratto

in generale, i suoi requisiti, la interpretazione, gli effetti, la nullita,, l'annullabilita e, in ordine a quest'ultima, lo

art. 1442 cod. civ. citato e relativo appunto alia prescri zione in esame».

Se, pertanto, la denunciata sentenza si e dato carico

altresi della tesi massima sostenuta dal ricorrente, rite

nendo clie, pur in siffatte ipotesi, la eccezione preliminare di prescrizione de qua era insuperabile, e il ricorrente non

muove sul punto specifico censura, c cbiaro cbe lo stesso

ricorrente non utilmente insiste nella suddetta tesi di me

rito, onde anche il mezzo in esame dev'essere disatteso,

restando, cosi, il ricorso in oggetto totalmente respinto con le conseguenze di legge.

Per questi motivi, ecc.

CORTE SÜPREMA DI CASSAZIONE.

Sezioni unite civili; sentenza 10 ottobre 1961, ri. 2059 ; Pres.

Torrente P., Est. GtIannattasio, P. M. Pepe (concl.

conf.); Saibene (Aw. Bonayentura, Parravicini) c.

Pagani ed altri (Avv. De Feo, Eosa).

(Oonferma App. Milano 13 maggio 1958)

Consorzi per il eoordinaraent© della pruduzione e

de;|li soambi — Consorzi ohltlijjatori — Obbliga ziuni consortili — • llesponsabilitä personale dei con

sorziati—Insussistenza— Fattispecie (L. 16 giugno 1932 n. 834, costituzione di consorzi fra esercenti uno

stesso ramo di attivitä economica, art. 5 ; d. m. 29

ottobre 1942, disciplina dell'approvviggionamento del

bestiame bovino, ecc., art. 8).

A norma delVart. 5 della legge 16 giugno 1932 n. 834, ehe

tuttora regola i consorzi obbligatori, le persone ehe Tianno

asswnto responsabilitä per conto delVente non hanno

rivalsa nei confronti dei singoli consorziati, ma solo sul

fondo comune (nella specie, trattavasi di raggruppamento di allevatori di bestiame bovino promosso dalVufficio

provinciate delVEnte economico della zootecnia). (1)

La Corte, ecc. — (Omissis). Con 1'unico motivo d'an

nullamento il ricorrente principale denuncia violazione e

falsa applicazione dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. e so

stiene ebe, poicbe egli aveva assunto l'obbligazione per conto dei singoli consorziati, acquistando il bestiame,

poteva rivalersi sul fondo consortile ed anebe sui singoli

consorziati, ai sensi deH'ultimo comma dell'art. 2615. La

Corte del merito, soggiunge il ricorrente, ba errato quindi

(1) Nel senso, contrario a quello ora seguito dalle Sezioni

unite, ehe la legge del 1932 non sia mai entrata in vigore, cons,

la sentenza 12 ottobre 1960, n. 2684 (Foro it., 1961, I, 639, con

nota di richiami), pure pronunciata a Sezioni unite ; nel senso,

invece, conforme a quello ora seguito dalla Cassazione, ehe le

disposizioni del eodice civile sui consorzi obbligatori non siano

mai entrate in vigore, Cass. 9 novembre 1960, n. 2986, ibid.

Devesi inoltre rilevare ehe il « consorzio », di cui si diseuteva

nella presente specie, non era stato costituito con il decreto

reale previsto nella legge del 1932, ma ne era stata promossa la costituzione tra aziende produttrici di bestiame bovino per iniziativa dell'ufficio provinciale dell'Ente econcmico della zoo

tecnia (art. 8 decreto min. agr. 29 ottobre 1942 ; art. 8 decreto

intermin. della repubblica sociale italiana 10 maggio 1944 n. 292).

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