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sezione II civile; sentenza 11 ottobre 1986, n. 5947; Pres. Lo Coco, Est. Anglani, P. M. Fabi...

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sezione II civile; sentenza 11 ottobre 1986, n. 5947; Pres. Lo Coco, Est. Anglani, P. M. Fabi (concl. conf.); Disca (Avv. Aiello) c. Giarrizzo e Disca (Avv. Rossi). Cassa Trib. Caltanissetta 4 agosto 1981 Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 4 (APRILE 1987), pp. 1175/1176-1177/1178 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23179901 . Accessed: 28/06/2014 09:06 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 82.146.41.84 on Sat, 28 Jun 2014 09:06:14 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione II civile; sentenza 11 ottobre 1986, n. 5947; Pres. Lo Coco, Est. Anglani, P. M. Fabi(concl. conf.); Disca (Avv. Aiello) c. Giarrizzo e Disca (Avv. Rossi). Cassa Trib. Caltanissetta 4agosto 1981Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 4 (APRILE 1987), pp. 1175/1176-1177/1178Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179901 .

Accessed: 28/06/2014 09:06

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1175 PARTE PRIMA 1176

e solipsistico, ed a cadere quindi in atteggiamenti di fatto autistici. Tutela e protezione ad oltranza possono quindi di fatto — al di là e magari al contrario delle intenzioni soggettive di chi le attua — accentuare il disturbo psichico. Ciò non vuol naturalmente dire che le persone contrat tualmente svantaggiate debbano essere inserite in maniera bruta in una

dinamica sociale fortemente competitiva, come poi sono tutte le dinami che sociali dell'odierna civiltà industriale complessa, e come sono in par ticolare le dinamiche della intrapresa privata. Tralasciando qui volutamente

ogni aspetto economico giuridico, e rimanendo nel solo ambito psicologi co e psico-sociale, la soluzione meno dannosa appare quella di conferire al soggetto svantaggiato una quota extra di contrattualità sul mercato

del lavoro. Ciò può forse corrispondere ad una intelligente, articolata e flessibile politica di incentivi sostanziali per le imprese che rendano con cretamente disponibili posti di lavoro per i soggetti con invalidità psichi ca. Si tratta quindi di far in modo che chi offre un posto di lavoro ad una persona con questi problemi, sobbarcandosi di fatto quote di inter vento promotivo e riabilitativo che spettano alla comunità tutta, e che sono in genere assolte in maniera fortemente carente, ricavi da ciò un sostanziale vantaggio, e non soltanto il mancato svantaggio che deriva dall'aver ottemperato ad una norma di legge.

Alberto Manacorda

CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 11 ottobre

1986, n. 5947; Pres. Lo Coco, Est. Anglani, P. M. Fabi (conci,

conf.); Disca (Avv. Aiello) c. Giarrizzo e Disca (Avv. Rossi). Cassa Trib. Caltanissetta 4 agosto 1981.

Successione ereditaria — Atto dispositivo simulato del «de cuius» — Impugnazione proposta dal legittimario — Prova — Qualità di terzo — Ammissibilità — Limiti (Cod. civ., art. 555, 1415, 1417).

Ai fini della domanda diretta a far valere la simulazione di atti

compiuti dal de cuius, il legittimario ha veste di terzo soltanto

quando chieda nel medesimo giudizio la reintegrazione della

quota di riserva; di conseguenza, non potrà valersi delle facili tazioni probatorie concesse ai terzi dalla legge, qualora non

esperisca l'azione di riduzione contestualmente a quella di di

chiarazione della simulazione. (1)

Svolgimento del processo. — Con atto di citazione notificato

il 29 ottobre 1971, Disca Giovanna — premesso che aveva acqui

(1) La sentenza si inserisce in una ormai lunga e copiosa giurisprudenza che considera, in materia di prova della simulazione, il legittimario equi parato al terzo purché l'azione di simulazione sia strumentale all'azione di riduzione, precisando inoltre che tale strumentalità deve evincersi dalla

proposizione delle due azioni nel medesimo giudizio: Cass. 21 febbraio

1986, n. 1049, Foro it., Mass., 197; 12 febbraio 1986, n. 853, ibid., 161; App. Milano 19 ottobre 1984, id., Rep. 1985, voce Simulazione civile, n. 24; Cass. 27 ottobre 1984, n. 5515, id.. Rep. 1984, voce cit., n. 20; 21 luglio 1984, n. 4275, ibid., n. 16; 29 giugno 1984, n. 3861, ibid., n. 21; 12 novembre 1983, n. 6744, ibid., n. 22; 25 maggio 1983, n. 3599, id., Rep. 1983, voce cit., n. 6; Trib. Roma 4 dicembre 1981, ibid., n.

7; Cass. 21 luglio 1981, n. 4704, id., Rep. 1981, voce cit., n. 12, e in Giur. it., 1983, I, 1, 172, con nota di Conserva; 12 febbraio 1981, n.

866, Foro it., Rep. 1981, voce cit., n. 14; 18 luglio 1980, n. 4719, id.. Rep. 1980, voce Successione ereditaria, n. 93; 16 luglio 1980, n. 4612, ibid., voce Simulazione civile, n. 16; 8 luglio 1980, n. 4352, ibid., n.

17; 18 aprile 1980, n. 2559, ibid., n. 18; 23 gennaio 1980, n. 567, ibid., n. 19; 5 gennaio 1980, n. 66, id., 1980, I, 2241, con nota di Cuffaro, ove peraltro si afferma che il legittimario è equiparato al terzo non solo con effetti vantaggiosi sulla legittima, ma anche sulla disponibile.

In dottrina si è più volte occupato dell'argomento Azzariti, (Se il le

gittimario erede che agisca in simulazione sia da ritenersi parte o terzo ai fini della prova, in Giust. civ., 1970, IV, 109; Testamento che conten

ga attribuzione di un cespite di proprietà aliena, simulazione, collabora

zione, in Giur. it., 1975, I, 1, 953; Atto simulato, lesione di legittima ed efficacia dell'azione del legittimario, in Riv. dir. civ., 1978, II, 20), a cui dire è da considerarsi terzo solo il legittimario, che, essendo anche

erede, abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario ex art. 564 c.c.

V., inoltre, Figurelli Notarbartalo, Osservazioni in tema di prova te stimoniale nel giudizio di simulazione proposto dal legittimario, in Giur.

merito, 1971, I, 545; Uccella, Ancora sul legittimario come terzo in

simulazione, in Dir. e giur., 1971, 602; nonché, più di recente, Ferri, Legittimari, in Commentario, a cura di Scialoja e Branca, Bologna Roma, 1981, 178 ss.

Il Foro Italiano — 1987.

stato da Disca Giovanni, con atto per notar Seca del 6 novembre

1964 la nuda proprietà di un fabbricato sito in Gela, del quale il venditore si era riservato l'usufrutto; che l'usufruttuario era

deceduto il 6 gennaio 1971 e l'immobile era deternuto senza il

titolo da Giarrizzo Gaetana — convenne la Giarrizzo dinanzi al

Pretore di Gela, affinché fosse condannata al rilascio dell'immo

bile. La convenuta costituitasi in giudizio chiese il rigetto della

domanda. Successivamente quest'ultima, unitamente al figlio Di

sca Salvatore, con atto di citazione notificato il 28 aprile 1982

convenne la Disca Giovanna dinanzi allo stesso pretore per sentir

dichiarare «la nullità per simulazione del suindicato atto di com

pravendita». I due procedimenti furono riuniti.

Con atto di citazione notificato il 29 ottobre 1971 Disca Lucia

e Disca Ermelinda — premesso di aver acquistato con atto per notar Seca del 7 novembre 1964 dal nominato Disca Giovanni

la nuda proprietà di un immobile urbano sito in Gela — conven

nero la nominata Giarrizzo dinanzi allo stesso pretore per sentirla

condannare al rilascio dell'immobile detenuto senza titolo dopo la morte dell'usufruttuario.

La Giarrizzo si costituì anche in tale giudizio chiedendo il ri

getto della domanda. Con successivo atto di citazione notificato

il 28 aprile 1972 convenne Disca Lucia ed Ermelinda dinanzi allo

stesso pretore per sentir dichiarare la nullità per simulazione del

l'atto di compravendita. Anche tali due procedimenti furono

riuniti. Con altro atto di citazione notificato il 29 aprile 1972 Disca

Giovanna e Salvatore convennero Disca Maria dinanzi allo stesso

pretore per sentir dichiarare la nullità per simulazione della com

pravendita di un immobile sito in Butera concluso tra il Disca

Giovanni e la convenuta con atto per notar Seca del 25 settembre

1964. La convenuta costituita chiese il rigetto della domanda.

II pretore adito defini i tre procedimenti di cui sopra con sen

tenze del 15 maggio 1978, rigettando le domande della Giarrizzo

e del Disca e condannando la prima al rilascio dei tre immobili

a favore delle attrici.

La Giarrizzo ed il Disca proposero appello avverso ciascuna

delle sentenze, dolendosi per avere il pretore rigettato le domande

di simulazione sull'erroneo rilievo che gli attori — «avendo agito

puramente e semplicemente quali eredi del Disca Giovanni e non

già quali legittimari per la reintegrazione della quota di riserva

ed essendo perciò soggetti alle medesime limitazioni probatorie del de cuius» — non potessero avvalersi delle presunzioni stante

il divieto di cui all'art. 1417 in relazione all'art. 2729, ultimo

comma, c.c.

Costituitisi gli appellati, che resistettero al gravame e disposta la riunione dei tre procedimenti, il Tribunale di Caltanissetta con

sentenza del 4 agosto 1981, ora denunziata, dichiarò, in accogli mento degli appelli che «gli atti di compravendita di cui alle do

mande erano simulati in quanto dissimulavano una donazione».

Osservò, per quanto interessa in questa sede, che gli appellanti «con i tre atti di citazione avevano manifestato, sia nel contesto

che nelle conclusioni, di avere preordinato l'azione di simulazio

ne al fine della riduzione delle asserite donazioni del de cuius

e cioè in funzione strumentale rispetto all'azione di riduzione».

Gli attori «avevano ribadito la finalità dell'azione proposta an

che nel verbale di precisazione delle conclusioni». Invero nell'e

spressione «accoglimento di tutte le richieste» era evidente «il

riferimento a tutto quanto dedotto nel corso del giudizio e, quin di, anche alla loro qualità di legittimari lesi nella quota di riserva».

Posto dunque che «costoro dovevano essere considerati terzi

rispetto ai contratti in questione», era indubbio che la prova del

la simulazione potesse essere fornita con qualunque mezzo, ivi

comprese le presunzioni gravi e concordanti».

Esaminati quindi alcuni elementi presuntivi aventi, a suo pare

re, gli estremi della gravità e concordanza, il tribunale osservò

«essere provate che gli atti di compravendita dissimulavano delle

donazioni» e che «spettava agli appellanti dimostrare che era sta

ta lesa la loro quota di legittima al fine di ottenere la riduzione

delle donazioni stesse». L'accertamento della lesione «doveva pe rò essere fatto in separato giudizio», in quanto «nessuna doman

da in tal senso era stata formulata dagli appellanti nel giudizio in corso».

Avverso questa sentenza Disca Giovanna, Lucia, Ermelinda e

Maria hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due

motivi. Gli intimati resistono con controricorso.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Motivi della decisione. — Con il primo motivo le ricorrenti

denunziano «violazione e falsa applicazione degli art. 1415 e 1417

c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.» e deducono che il tribu

nale ha ritenuto — sull'erroneo rilievo che gli appellanti (attuali

intimati) dovessero essere considerati terzi ai fini della esclusione

delle limitazioni probatorie previste dall'art. 1417 — che la prova della simulazione relativa potesse essere desunta da presunzioni, senza considerare che gli stessi appellanti «non avevano mai chie

sto espressamente l'apertura della successione, la riduzione delle

asserite donazioni e l'attribuzione delle quote di legittima loro

spettante, ma si erano limitati a un vago accenno decisamente

insufficiente a qualificare la pretesa» né avevano «comunque di

mostrato (o tentato di dimostrare) che gli atti di disposizione com

piuti dal de cuius eccedessero la quota disponibile». Il motivo è fondato. Deve anzitutto precisarsi che gli odierni

resistenti — i quali, come è pacifico, sono eredi legittimari di

Disca Giovanni, contraente venditore nei contratti di vendita, di

cui la sentenza impugnata ha dichiarato «la simulazione relativa

in quanto dissimulano una donazione», — pur avendo dedotto

in vari scritti difensivi, che le asserite donazioni avevano leso la

quota di riserva, e che l'azione proposta era preordinata alla ri

chiesta reintegrazione della quota stessa mediante riduzione delle

donazioni, non hanno in realtà formulato (come espressamente rilevato dal tribunale nella motivazione) alcuna domanda di ridu

zione (il petitum infatti sia nelle conclusioni dell'atto introduttivo

che in quello di udienza è costituito esclusivamente dalla richiesta

di dichiarazione della simulazione). Come prima accennato il tri

bunale ha ritenuto sufficienti le suesposte deduzioni ai fini della

qualifica di terzo con conseguente utilizzabilità delle presunzioni, in base alla cui efficacia probatoria ha poi accolto la domanda.

Ciò posto si osserva che la risoluzione della questione controver

sa — e cioè se l'erede legittimario di una parte contraente, il

quale agisce per far dichiarare la simulazione del contratto, deb

ba o no essere in ogni caso considerato terzo ai sensi dell'art.

1417 c.c. — non può prescindere dalla indagine sulla ratio di

tale norma, desumibile non solo dal chiaro testo della stessa ma

dal suo collegamento con le altre norme sulla simulazione e, con

quelle disciplinanti la prova per testi e, per presunzioni (art.

2721-2729). L'esame del testo «la prova della simulazione è ammissibile

senza limiti se la domanda è proposta da creditori o da terzi e,

qualora sia diretta a far valere la illiceità del contratto anche dal

le parti» consente anzitutto di rilevare che la norma disciplina non già le limitazioni della prova e per testi e per presunzioni in materia di simulazioni (come si è, talvolta, superficialmente

sostenuto) bensì l'esonero delle limitazioni stesse, a favore di ta

luni soggetti in determinate situazioni. In sostanza la norma co

stituisce una lex specialis rispetto a quelle di carattere generale

(2721-2729) riguardante tutti i contratti e deve pertanto (ex art.

14 preleggi) essere applicata esclusivamente nei casi (situazioni

soggettive) in essa previsti. Dalla natura di norma regolante il

regime probatorio deriva che i soggetti che possono fruire delle

agevolazioni probatorie debbono essere identificate in relazione,

non solo alla posizione assunta rispetto al contratto asserito si

mulato, ma anche, e soprattutto, all'azione in concreto esercitata.

In ordine al primo criterio è agevole la individuazione dei cre

ditori, che si identificano, giusta il collegamento con l'ultimo com

ma dell'art. 1416, con i creditori del simulato alienante, «i quali

possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti»

(trattasi, come ritenuto anche da autorevole dottrina, di un'azio

ne autonoma, diversa cioè sia dalla surrogatoria che dalla revo

catoria). Per quanto riguarda invece la nozione di «terzo», rispetto a

quella di «parti», il criterio della estraneità alla stipulazione del

l'atto asserito simulato non è da solo sufficiente a caratterizzare

la contrapposizione tra le due categorie.

Invero, nella nozione di «parti» vanno compresi, come è paci

fico, gli eredi, i quali, in forza del meccanismo giuridico della

successione, subentrano nel patrimonio del de cuius (universum

ius), ivi comprese le azioni che questi era legittimato ad esperire,

sicché (pur essendo stati estranei alla stipulazione dell'atto) ove

intendano esercitare l'azione nella cui titolarità sono succedute,

soggiacciono alle medesime limitazioni probatorie del de cuius

(cioè quelle previste delle norme generali: art. 2721-2729) salvo

che la domanda sia diretta a far valere l'illiceità del contratto.

Il criterio decisivo per l'attribuzione della qualità di terzo si

ricava invece dall'ultimo comma dell'art. 1415 (collegata logica

li Foro Italiano — 1987 — Parte 1-11.

mente con il 1417) il quale dispone che «i terzi possono far valere

la simulazione nei confronti delle parti, quando essa pregiudica

i loro diritti». Ora, posto che l'espressione «loro diritti» va inter

pretata come «diritti propri dei terzi» nel senso che non derivano

dal contratto asserito simulato, ma sono pregiudicati dall'assetto

d'interessi, apparentemente da questo regolato, deve concludersi

che la qualifica di terzo, ai fini dell'applicabilità dell'art. 1417, spetta a colui che esercita un'azione concretamente e direttamen

te volta ad eliminare il pregiudizio derivato ad «un diritto pro

prio» dal contratto asserito simulato.

Esaminata ora, alla stregua dei suesposti rilievi, la posizione

dell'erede legittimario, è agevole ritenere che questi possa essere

considerato terzo, non per l'estraneità all'atto (posizione comune

anche agli eredi non legittimari) ma solo quando, contestualmen

te all'azione di dichiarazione della simulazione, proponga — sul

la premessa che l'uscita apparente del bene dal patrimonio del

de cuius (ipotesi di simulazione assoluta) o l'attribuzione a titolo

gratuito fatta dal de cuius ad altro soggetto (ipotesi di donazione

dissimulata da un atto a titolo oneroso) ha comportato una dimi

nuzione della quota riservatagli dalla legge sul patrimonio del de

cuius — una domanda diretta a far dichiarare che il bene fa parte

dell'asse ereditario o che la quota spettantegli va calcolata tenen

dosi conto del bene stesso con eventuale riduzione della donazio

ne dissimulata.

In sostanza, proprio perché l'agevolazione probatoria nella di

mostrazione della simulazione è concessa al terzo al fine della

eliminazione del pregiudizio al suo diritto il legittimario può esse

re considerato terzo solo quando l'azione di simulazione sia stru

mentale, rispetto all'azione di cui è titolare per la tutela di un

diritto proprio, effettivamente proposta nello stesso giudizio. A

rafforzare l'esattezza della opinione sopra esposta, vale altresì' il

rilievo che l'azione di riduzione spettante al legittimario — anche

nelle ipotesi normali riguardanti donazioni non dissimulate — ha

sempre natura costitutiva (nel senso che fa venir meno l'efficacia

della donazione nella misura occorrente per la reintegrazione) e

non già di accertamento. In sostanza il legittimario non è titolare

di un'azione astratta ma di una azione nascente da una effettiva

lesione (il cui accertamento costituisce un prius logico) della quo

ta di riserva.

Deve perciò concludersi che il giudice può ammettere il legitti

mario a provare senza limiti la dedotta simulazione di un contrat

to solo se il predetto abbia in concreto chiesto la riduzione della

donazione dissimulata o l'inclusione del bene nel patrimonio ere

ditario, al fine del calcolo della quota spettantegli nell'ipotesi di

simulazione. Non può pertanto ritenersi sufficiente, al fine del

l'applicabilità delle agevolazioni probatorie, la mera deduzione

della lesione della quota di riserva e la dichiarazione che l'azione

di simulazione è preordinata a proporre la domanda di riduzione

in un futuro giudizio. Ritenuto quindi che, nella specie, la corte di merito non avreb

be potuto — stante la mancata proposizione dell'azione di ridu

zione — utilizzare le presunzioni ai fini dell'accoglimento

dell'azione di simulazione, va accolto il motivo di ricorso testé

esaminato, e dichiarato l'assorbimento del secondo concernente

la mancanza nelle presunzioni utilizzate degli estremi della gravi

tà e concordanza.

Il giudice di rinvio, che si reputa di designare nel Tribunale

di Siracusa, uniformerà la decisione ai suesposti principi di dirit

to. (Omissis)

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