Sezione II civile; sentenza 12 gennaio 1965, n. 47; Pres. Favara P., Est. Pratillo, P. M. Pedote(concl. conf.); I.n.p.s. (Avv. Aureli, Camagna, Pittoni, Pizzicannella) c. Nulli (Avv. D'Amato)Source: Il Foro Italiano, Vol. 88, No. 5 (1965), pp. 821/822-823/824Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23155213 .
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821 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
t. u. finanza looale. Questi, nella loro pratica applicazione, lasciano bensì un margine all'apprezzamento tecnico del l'ente impositore, ma ciò è privo di rilievo costituzionale,
perchè l'accertamento concreto dell'imponibile è sempre necessariamente rimesso, per qualsiasi tributo, alla valu tazione dell'ente impositore. Il metodo induttivo, seppure consente una maggiore elasticità di valutazione, impone
sempre all'ente impositore di dedurre i redditi da una serie di indici rivelatori, indicati dalla legge (valore loca
tivo dell'abitazione, tenore di vita, posizione sociale, ecc.) e di motivare specificamente i fatti dai quali risulti l'impo nibile accertato.
Per questi motivi, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione II civile ; sentenza 12 gennaio 1965, n. 47 ; Pres. favara P., Est. Pratillo, P. M. Pedote (conci, conf.) ; i.n ps. (Avv. Aureli, Camagna, Pittoni, Pizzican
nella) c. Nulli (Avv. D'Amato).
(Conferma App. Napoli 16 aprile 1962)
Previdenza sociale — Controversie in grado di al
pello — Consulenza tecnica —- Itinnovazione —
Libertà di apprezzamento — Fattispecie (Cod. proo. civ., art. 453, 465).
Previdenza sociale — Asscurazione contro l'invalidità — Infermità preesistenti al rapporto assicurativo — Aggravamento — Diritto alla pensione — Estre mi (Cod. civ., art. 1895).
Anche quando nelle controversie previdenziali (nella specie, in tema di pensione di invalidità) è obbligatoria, in ap pello la rinnovazione della consulenza tecnica, il giudice non è tenuto a conformarsi al parere espresso dal nuovo
consulente, ma ben può accogliere quello difforme espresso dal tecnico interpellato in primo grado, purché motiii
adeguatamente il proprio convincimento. (1) Mentre il diritto alla pensione di invalidità va escluso se lo
stato invalidante preesisteva al rapporto assicurativo nella misura prevista dalla legge, a diversa conclusione deve
giungersi nell'ipotesi in cui le infermità preesistenti solo a rapporto assicurativo iniziato abbiano determinato con il loro aggravamento il grado d'invalidità richiesto per il
conseguimento della prestazione. (2)
(1) La giurisprudenza è consolidata nel senso che il giudice non è vincolato dalle conclusioni espresse dal consulente tecnico, potendo rifiutarle a condizione di adeguatamente motivare in ordine al suo convincimento : v., da ultimo, Cass. 12 giugno 1963, n. 1580 e n. 1597, Foro it., Rep. 1963, voce Consulente tecnico, nn. 27-29. Specificatamente nel senso che il giudice può far proprio il parere espresso dal consulente tecnico di primo grado e difforme da quello espresso dal consulente nominato in appello, v. Cass. 5 dicembre 1963, n. 3085, id., Rep. 1963, voce Previdenza sociale, n. 608.
(2) La giurisprudenza di gran lunga prevalente è nel senso che solo la presenza nel lavoratore, obbligatoriamente assicurato, dello stato invalidante nella misura richiesta per legge, in epoca anteriore al costituirsi del rapporto assicurativo, comporta l'inesi stenza del rischio giusta il principio fondamentale posto in ma teria assicurativa ex art. 1895 cod. civ. e pertanto la negazione del diritto alla pensione di invalidità. Invece, le infermità
preesistenti non comportano la negazione del diritto se esse non hanno determinato, prima dell'inizio del rapporto, l'esistenza del grado invalidante, dovendosi distinguere tra infermità e invalidità ai sensi della legge speciale ; ne consegue che l'aggra vamento delle infermità preesistenti determina l'insorgere del diritto. In questo senso v. da ultimo : Cass. 23 novembre 1963, n. 3010, Foro it., Rep. 1963, voce Previdenza sociale, nn. 278, 279 ; 28 giugno 1963, n. 1784, ibid., n. 277 ; 10 maggio 1963, n. 1155, ibid., n. 269 ; 22 aprile 1963, n. 1015, ibid., nn. 270-272 ; 13 ottobre 1962, n. 2979, ibid., nn. 273-276.
Scarse le voci discordi ; v. ad es. Trib. Savona 25 marzo
La Corte, ecc. — Con l'unico mezzo si denuncia, in rela
zione agli art. 360, nn. 3 e 5, 115, 116 cod. proc. civ. la vio lazione dell'art. 10 decreto n. 636 del 14 aprile 1939, 62
decreto n. 1827 del 4 ottobre 1935 nonché omessa motiva zione su punti decisivi della controversia, e premesso che
il consulente tecnico d'appello, in difformità del parere espresso da quello di primo grado, aveva manifestato l'av
viso che non ricorressero gli estremi richiesti dalla legisla zione speciale assicurativa per il riconoscimento della inva
lidità denunziata dalla Nulli, dato che questa non accu
sava sintomi di distonia neuro-vegetativa, nè aveva crisi
isteriche, come, invece aveva asserito il consulente tecnico del tribunale, nè risultava affetta da notevole artrosi, e
considerato, altresì, che il giudice d'appello, nel contrasto tra la consulenza di primo e di secondo grado, dovrebbe
dare adeguata giustificazione della propria scelta, si censura
la sentenza impugnata perchè non sarebbero state affatto
esposte le ragioni per le quali non è stato seguito il parere del consulente d'appello, anche in relazione alle deduzioni
difensive che l'istituto ricorrente aveva, al riguardo, svolto. Il ricorso è infondato. I consulenti tecnici, sia di primo
sia di secondo grado, hanno concordemente affermato che
la Nulli, oltre ad essere in condizioni fisiche generali assai
scadute, è affetta da rachitismo e da scoliosi della colonna
vertebrale, con notevole deficit funzionale per limitazione
dei movimenti di torsione bilaterale e di flessione antero
posterior del busto.
Inoltre entrambi i consulenti tecnici hanno riscontrato
nell'assicurata alcuni vizi respiratori, motori, nervosi, che
il consulente tecnico d'ufficio del tribunale ha ritenuto
causati da distonia neurovegetativa con crisi isteriche, con
cludendo per l'invalidità dell'assicurata ; mentre il consu
lente tecnico d'appello li ha interpretati come manifesta
zioni morbose dovute al rachitismo, e non ad una infer
mità a sè stante, da aggiungere alle altre sopra specificate,
opinando per la non invalidità della stessa assicurata, anche
perchè il rachitismo era anteriore all'inizio del rapporto assicurativo.
Nel contrasto tra i due consulenti tecnici d'ufficio la
corte del merito ha ritenuto di aderire al parere ed alle
conclusioni di quello di primo grado, non alle altre del con
sulente di secondo grado, e di ciò si duole l'I.n.p.s. Ma è noto che il giudice del merito non è vincolato al
parere e alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio ;
soltanto, ove se ne discosti, è tenuto a dare adeguata moti
vazione per spiegare il proprio dissenso, indicando le no
zioni, i dati, gli elementi in base ai quali è giunto alla solu
1955, id., Hep. 1955, voce cit., nn. 283-286, nella quale si afferma che il principio di cui all'art. 1895 cod. civ. non può essere appli cato in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, ove il rischio
preso in considerazione dalla legge è dalla medesima configurato in rapporto alla sussistenza di una complessività di requisiti che tutti debbono ricorrere ; in conclusione il rischio dovrebbe essere ritenuto in materia di previdenza obbligatoria in termini assai diversi rispetto alle comuni assicurazioni.
Si è pure rilevato che l'ente previdenziale non può eccepire il rischio precostituito nel caso, poiché se tanto fosse possibile, data l'obbligatorietà dell'assicurazione, l'istituto beneficierebbe dei contributi sine causa : Trib. Arezzo 24 aprile 1962, id., Rep. 1963, voce cit., n. 302.
Secondo App. Caltanissetta 4 giugno 1959, id., Rep. 1960, voce cit., n. 516, il dubbio circa la preesistenza dello stato inva lidante va risolto in senso favorevole per il lavoratore assicurato. La sentenza venne annotata da Richard, in Riv. dir. lav., 1960,
II, 120. Sulla questione dell'onere della prova v. anche Cass. 5
luglio 1960, n. 2315, Foro it., Rep. 1960, voce cit., nn. 369, 370.
Si è discusso circa l'applicabilità o no in materia della c. d.
formula Gabrielli accolta nella legislazione infortunistica. Per
la negativa v. Cass. 20 aprile 1962, n. 809, id., Rep. 1962, voce cit., nn. 465-468 ; per l'affermativa App. Trento 22 mag
gio 1958, id., Rep. 1958, voce cit., n. 361. In dottrina la questione è notevolmente controversa ; v.
gli studi di Agostini, in Riv. giur. lav., 1956, I, 125 ; id.,
1953, I, 305 ; Formaggio, in Sicurezza soc., 1964, 281 ; Zanolm, in Riv. it. prev. soc., 1953, 608. Da ultimo v. Donati, Il rischio
nelle assicurazioni sociali, in Riv. giibr. lav., 1964, I, 307, specifi catamente n. 13 con numerosi riferimenti.
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823 PARTE PRIMA 824
zione adottata (ofr. sent. n. 2739 del 14 ottobre 1963, Foro
it., Rep. 1963, voce Consulente tecnico, n. 39). Nella specie la corte napoletana ha spiegato le ragioni
del suo dissenso dal consulente tecnico d'appello e della
sua adesione al parere espresso dal consulente tecnico del
tribunale, con una motivazione, se pure concisa, tuttavia
sufficiente, contrariamente a quanto afferma l'I.n.p.s. a
sorreggere la decisione.
Innanzi tutto perchè, se è esatto (cfr. Cass. n. 3026
del 25 novembre 1963, Foro it., Rep. 1963, voce Consulente
tecnico, n. 42 ; n. 43 del 10 gennaio 1964, id., Rep. 1964, voce cit., n. 50) che nelle cause, come quella di specie, per le quali è necessaria in grado di appello (art. 453 cod. proc.
civ.) la rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio,
quando il giudice del merito ritenga di uniformare la pro
pria decisione al parere del consulente tecnico d'appello difforme da quello di primo grado, non è tenuto a compiere una previa confutazione degli argomenti e delle conclusioni
di questo ultimo, implicita nell'accettazione dei risultati
della nuova consulenza, allorquando il giudice di appello, invece, sui punti in cui v'è contrasto tra i due consulenti
tecnici d'ufficio accoglie quello, con le relative conclusioni, del consulente di primo grado, dimostra, con ciò, di condi
viderne e preferire anche le ragioni addotte a sostegno e
di non accettare quelle dell'altro consulente ; così che, trat
tandosi sempre di opinioni espresse da un consulente tecnico
d'ufficio, il giudice del merito anche in questo caso non è
tenuto a espone specificatamente le ragioni del proprio
convincimento, in quanto implicitamente od esplicitamente si richiami a quelle esposte dal consulente tecnico d'ufficio
alla cui opinione aderisce, ma è sufficiente che indichi, anche succintamente, la ragione del proprio dissenso dal
consulente di appello. Ora, nel caso concreto, la corte napoletana, dopo di
avere individuato in motivazione le cause dell'invalidità
pensionabile della Nulli nell'accentuato rachitismo, nella
scoliosi della colonna vertebrale (se pure genericamente indicata come artrosi), nel deperimento organico e, come il
consulente tecnico di primo grado, nelle crisi isteriche, ha
anche espressamente contrastato l'altra particolare e nuova
ragione addotta dal consulente tecnico d'appello per negare l'invalidità dell'assicurata, cioè che il rachitismo di cui
questa è affetta è anteriore alla costituzione del rapporto
assicurativo, dimostrando che tale infermità, da sola, non
era invalidante se, prima del sopravvenire delle altre in
fermità, la Nulli esplicava la sua attività lavorativa di
operaia « mattoniera » con normale capacità di guadagno. In tal modo i giudièi di appello si sono uniformati a un
principio altra volta affermato da questa Suprema corte
(v. sent. n. 678 del 2 aprile 1962, Foro it., Rep. 1962, voce
Previdenza sociale, nn. 463, 464 ; n. 3010 del 23 novembre
1963, id., Rep. 1963, voce cit., n. 278), secondo il quale l'assicurato, già invalido nel termine di legge (riduzione a meno di un terzo della sua normale capacità di guadagno)
prima dell'inizio del rapporto assicurativo, non può con
seguire successivamente la pensione d'invalidità per l'ag
gravamento dell'invalidità anteriore, in quanto, in tal caso, il rischio, in virtù del quale si costituisce l'assicurazione, si
è già verificato. Invece, nel caso in cui l'invalidità, all'in
sorgenza del rapporto assicurativo, era inferiore al limite
legale, permanendo il rischio dell'aggravamento ben può l'assicurato chiedere successivamente la pensione di inva
lidità ove, a rapporto assicurativo iniziato, si sia verificato
un aggravamento tale delle sue infermità da raggiungere o superare il limite legale di diminuzione della capacità di guadagno a meno di un terzo di quella normale.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato con le conse
guenze di legge. Per questi motivi, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione I civile ; sentenza 21 dicembre 1964, n. 2948 ; Pres. Rossano P., Est. Gambogi, P. M. Pedote (conci,
diff.) ; Impresa Cidonio (Avv. Mascigli) c. Finanze.
(Liassa App. noma zz dicembre lVbl)
Hegistro — Agevolazioni tributarie — Cessioni «li
eredito a garanzia —- Finanziamenti —• Aliquota dello 0,50% — Condizioni formali (R. d. 30 dicembre
1923 n. 3369, legge del registro, ali. A, art. 4 ; legge 4 aprile 1953 n. 261, modificazioni all'imposta di re
gistro, relativamente al regime fiscale delle cessioni di
credito dei mutui e degli appalti, art. 1).
L'aliquota dello 0,50%, prevista per Vimposta di registro dalla
lett. b) dell'art. 1 della legge 4 aprile 1953 n. 261, si
applica alle cessioni di credito pro solvendo e pro soluto
a garanzia di finanziamenti, a qualsiasi scopo destinati,
purché intervenuti tra aziende di credito e istituti indicati
nella legge bancaria e ditte commerciali e industriali. (1) La menzione di altre operazioni in atto, che abbiano per og
getto le cessioni di credito previste nella lett. b) dell'art. 1
della legge 4 aprile 1953 n. 261, non determina l'inappli cabilità dell'aliquota dello 0,50% anche a dette cessioni, essendo sufficiente che almeno una delle operazioni pre viste nell'atto risponda ai requisiti di cui alla lett. b),
perchè tutta la cessione di credito, anche se di importo
superiore a quello della operazione specifica, si giovi dellà
aliquota ridotta. (2)
La Corte, ecc. — Svolgimento del processo.
— Con atto
Cavallaro del 16 maggio 1953, registrato a Roma il 18
successivo al n. 14199 voi. 8/3, il Banco di Roma accor
dava alla soc. in nome collettivo « Impresa Pietro Cidonio », in persona di Cidonio Ageo, un finanziamento di lire 50
milioni mediante lo sconto di una cambiale rilasciata da
tale società per pari importo, a scadenza nei quattro mesi.
A garanzia del finanziamento la impresa Cidonio cedeva
■pro solvendo al banco, sempre con lo stesso rogito, tutti
i crediti maturati o maturandi da essa vantati verso i
Consorzi riuniti per la bonifica del Campidano di Oristano, Consorzio destra Tirso in relazione all'appalto di costru
zione di strade affidatole con lettera di aggiudicazione 30 aprile 1953, per un importo complessivo di oltre 143
milioni di lire. Tra le parti si conveniva altresì che detta
cessione di credito potesse garantire, oltre che eventuali
rinnovi della cambiale, anche eventuali ulteriori finanzia
menti che potessero esser concessi con atto aggiuntivo e
per i quali, però, il Banco di Roma non assumeva alcun
obbligo. Mentre per la registrazione della operazione di finan
ziamento, fiscalmente coperta, in surrogazione della im
posta di registro, dal bollo della cambiale, non sorgevano
questioni, controversia nasceva invece per la registrazione relativa alla cessione del credito, perchè, mentre originaria mente tale cessione era stata registrata con l'aliquota di
favore dello 0,50% prevista dalla lettera b) dell'art. 1
iella legge 4 aprile 1953 n. 261 portante modifiche alla
legge organica di registro, con successivo rilievo ispettivo
(1-2) A differenza della sentenza 6 giugno 1964, n. 1397 delle sezioni unite, cui han fato seguito le due sentenze 5 ottobre 1964, ti. 2519 delle sezioni unite (entrambe riportate con ampia nota di richiami in Foro it., 1964,1, 1919) e 15 ottobre 1964, n. 2587 della prima sezione (id., Rep. 1964, voce Registro, n. 261), la
presente pronuncia si riferisce non alle cessioni, previste nella lettera c) dall'art. 1 della legge 4 aprile 1953 n. 261, di cessioni di annualità, o contributi governativi e di enti pubblici, nonché di crediti verso pubbliche amministrazioni, ma alle cessioni, previste nella lettera b) dello stesso articolo e descritte nella
prima massima. La interpretazione della «nota» all'art. 1, ora prospettata
dalla Corte regolatrice, sembra accolta da C. centrale 23 aprile 1964, n. 8823, id., Rep. 1964, voce cit., n. 284.
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