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Sezione II civile; sentenza 12 gennaio 1965, n. 47; Pres. Favara P., Est. Pratillo, P. M. Pedote...

Date post: 27-Jan-2017
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Sezione II civile; sentenza 12 gennaio 1965, n. 47; Pres. Favara P., Est. Pratillo, P. M. Pedote (concl. conf.); I.n.p.s. (Avv. Aureli, Camagna, Pittoni, Pizzicannella) c. Nulli (Avv. D'Amato) Source: Il Foro Italiano, Vol. 88, No. 5 (1965), pp. 821/822-823/824 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23155213 . Accessed: 25/06/2014 10:09 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.134 on Wed, 25 Jun 2014 10:09:35 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione II civile; sentenza 12 gennaio 1965, n. 47; Pres. Favara P., Est. Pratillo, P. M. Pedote(concl. conf.); I.n.p.s. (Avv. Aureli, Camagna, Pittoni, Pizzicannella) c. Nulli (Avv. D'Amato)Source: Il Foro Italiano, Vol. 88, No. 5 (1965), pp. 821/822-823/824Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23155213 .

Accessed: 25/06/2014 10:09

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821 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

t. u. finanza looale. Questi, nella loro pratica applicazione, lasciano bensì un margine all'apprezzamento tecnico del l'ente impositore, ma ciò è privo di rilievo costituzionale,

perchè l'accertamento concreto dell'imponibile è sempre necessariamente rimesso, per qualsiasi tributo, alla valu tazione dell'ente impositore. Il metodo induttivo, seppure consente una maggiore elasticità di valutazione, impone

sempre all'ente impositore di dedurre i redditi da una serie di indici rivelatori, indicati dalla legge (valore loca

tivo dell'abitazione, tenore di vita, posizione sociale, ecc.) e di motivare specificamente i fatti dai quali risulti l'impo nibile accertato.

Per questi motivi, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione II civile ; sentenza 12 gennaio 1965, n. 47 ; Pres. favara P., Est. Pratillo, P. M. Pedote (conci, conf.) ; i.n ps. (Avv. Aureli, Camagna, Pittoni, Pizzican

nella) c. Nulli (Avv. D'Amato).

(Conferma App. Napoli 16 aprile 1962)

Previdenza sociale — Controversie in grado di al

pello — Consulenza tecnica —- Itinnovazione —

Libertà di apprezzamento — Fattispecie (Cod. proo. civ., art. 453, 465).

Previdenza sociale — Asscurazione contro l'invalidità — Infermità preesistenti al rapporto assicurativo — Aggravamento — Diritto alla pensione — Estre mi (Cod. civ., art. 1895).

Anche quando nelle controversie previdenziali (nella specie, in tema di pensione di invalidità) è obbligatoria, in ap pello la rinnovazione della consulenza tecnica, il giudice non è tenuto a conformarsi al parere espresso dal nuovo

consulente, ma ben può accogliere quello difforme espresso dal tecnico interpellato in primo grado, purché motiii

adeguatamente il proprio convincimento. (1) Mentre il diritto alla pensione di invalidità va escluso se lo

stato invalidante preesisteva al rapporto assicurativo nella misura prevista dalla legge, a diversa conclusione deve

giungersi nell'ipotesi in cui le infermità preesistenti solo a rapporto assicurativo iniziato abbiano determinato con il loro aggravamento il grado d'invalidità richiesto per il

conseguimento della prestazione. (2)

(1) La giurisprudenza è consolidata nel senso che il giudice non è vincolato dalle conclusioni espresse dal consulente tecnico, potendo rifiutarle a condizione di adeguatamente motivare in ordine al suo convincimento : v., da ultimo, Cass. 12 giugno 1963, n. 1580 e n. 1597, Foro it., Rep. 1963, voce Consulente tecnico, nn. 27-29. Specificatamente nel senso che il giudice può far proprio il parere espresso dal consulente tecnico di primo grado e difforme da quello espresso dal consulente nominato in appello, v. Cass. 5 dicembre 1963, n. 3085, id., Rep. 1963, voce Previdenza sociale, n. 608.

(2) La giurisprudenza di gran lunga prevalente è nel senso che solo la presenza nel lavoratore, obbligatoriamente assicurato, dello stato invalidante nella misura richiesta per legge, in epoca anteriore al costituirsi del rapporto assicurativo, comporta l'inesi stenza del rischio giusta il principio fondamentale posto in ma teria assicurativa ex art. 1895 cod. civ. e pertanto la negazione del diritto alla pensione di invalidità. Invece, le infermità

preesistenti non comportano la negazione del diritto se esse non hanno determinato, prima dell'inizio del rapporto, l'esistenza del grado invalidante, dovendosi distinguere tra infermità e invalidità ai sensi della legge speciale ; ne consegue che l'aggra vamento delle infermità preesistenti determina l'insorgere del diritto. In questo senso v. da ultimo : Cass. 23 novembre 1963, n. 3010, Foro it., Rep. 1963, voce Previdenza sociale, nn. 278, 279 ; 28 giugno 1963, n. 1784, ibid., n. 277 ; 10 maggio 1963, n. 1155, ibid., n. 269 ; 22 aprile 1963, n. 1015, ibid., nn. 270-272 ; 13 ottobre 1962, n. 2979, ibid., nn. 273-276.

Scarse le voci discordi ; v. ad es. Trib. Savona 25 marzo

La Corte, ecc. — Con l'unico mezzo si denuncia, in rela

zione agli art. 360, nn. 3 e 5, 115, 116 cod. proc. civ. la vio lazione dell'art. 10 decreto n. 636 del 14 aprile 1939, 62

decreto n. 1827 del 4 ottobre 1935 nonché omessa motiva zione su punti decisivi della controversia, e premesso che

il consulente tecnico d'appello, in difformità del parere espresso da quello di primo grado, aveva manifestato l'av

viso che non ricorressero gli estremi richiesti dalla legisla zione speciale assicurativa per il riconoscimento della inva

lidità denunziata dalla Nulli, dato che questa non accu

sava sintomi di distonia neuro-vegetativa, nè aveva crisi

isteriche, come, invece aveva asserito il consulente tecnico del tribunale, nè risultava affetta da notevole artrosi, e

considerato, altresì, che il giudice d'appello, nel contrasto tra la consulenza di primo e di secondo grado, dovrebbe

dare adeguata giustificazione della propria scelta, si censura

la sentenza impugnata perchè non sarebbero state affatto

esposte le ragioni per le quali non è stato seguito il parere del consulente d'appello, anche in relazione alle deduzioni

difensive che l'istituto ricorrente aveva, al riguardo, svolto. Il ricorso è infondato. I consulenti tecnici, sia di primo

sia di secondo grado, hanno concordemente affermato che

la Nulli, oltre ad essere in condizioni fisiche generali assai

scadute, è affetta da rachitismo e da scoliosi della colonna

vertebrale, con notevole deficit funzionale per limitazione

dei movimenti di torsione bilaterale e di flessione antero

posterior del busto.

Inoltre entrambi i consulenti tecnici hanno riscontrato

nell'assicurata alcuni vizi respiratori, motori, nervosi, che

il consulente tecnico d'ufficio del tribunale ha ritenuto

causati da distonia neurovegetativa con crisi isteriche, con

cludendo per l'invalidità dell'assicurata ; mentre il consu

lente tecnico d'appello li ha interpretati come manifesta

zioni morbose dovute al rachitismo, e non ad una infer

mità a sè stante, da aggiungere alle altre sopra specificate,

opinando per la non invalidità della stessa assicurata, anche

perchè il rachitismo era anteriore all'inizio del rapporto assicurativo.

Nel contrasto tra i due consulenti tecnici d'ufficio la

corte del merito ha ritenuto di aderire al parere ed alle

conclusioni di quello di primo grado, non alle altre del con

sulente di secondo grado, e di ciò si duole l'I.n.p.s. Ma è noto che il giudice del merito non è vincolato al

parere e alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio ;

soltanto, ove se ne discosti, è tenuto a dare adeguata moti

vazione per spiegare il proprio dissenso, indicando le no

zioni, i dati, gli elementi in base ai quali è giunto alla solu

1955, id., Hep. 1955, voce cit., nn. 283-286, nella quale si afferma che il principio di cui all'art. 1895 cod. civ. non può essere appli cato in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, ove il rischio

preso in considerazione dalla legge è dalla medesima configurato in rapporto alla sussistenza di una complessività di requisiti che tutti debbono ricorrere ; in conclusione il rischio dovrebbe essere ritenuto in materia di previdenza obbligatoria in termini assai diversi rispetto alle comuni assicurazioni.

Si è pure rilevato che l'ente previdenziale non può eccepire il rischio precostituito nel caso, poiché se tanto fosse possibile, data l'obbligatorietà dell'assicurazione, l'istituto beneficierebbe dei contributi sine causa : Trib. Arezzo 24 aprile 1962, id., Rep. 1963, voce cit., n. 302.

Secondo App. Caltanissetta 4 giugno 1959, id., Rep. 1960, voce cit., n. 516, il dubbio circa la preesistenza dello stato inva lidante va risolto in senso favorevole per il lavoratore assicurato. La sentenza venne annotata da Richard, in Riv. dir. lav., 1960,

II, 120. Sulla questione dell'onere della prova v. anche Cass. 5

luglio 1960, n. 2315, Foro it., Rep. 1960, voce cit., nn. 369, 370.

Si è discusso circa l'applicabilità o no in materia della c. d.

formula Gabrielli accolta nella legislazione infortunistica. Per

la negativa v. Cass. 20 aprile 1962, n. 809, id., Rep. 1962, voce cit., nn. 465-468 ; per l'affermativa App. Trento 22 mag

gio 1958, id., Rep. 1958, voce cit., n. 361. In dottrina la questione è notevolmente controversa ; v.

gli studi di Agostini, in Riv. giur. lav., 1956, I, 125 ; id.,

1953, I, 305 ; Formaggio, in Sicurezza soc., 1964, 281 ; Zanolm, in Riv. it. prev. soc., 1953, 608. Da ultimo v. Donati, Il rischio

nelle assicurazioni sociali, in Riv. giibr. lav., 1964, I, 307, specifi catamente n. 13 con numerosi riferimenti.

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823 PARTE PRIMA 824

zione adottata (ofr. sent. n. 2739 del 14 ottobre 1963, Foro

it., Rep. 1963, voce Consulente tecnico, n. 39). Nella specie la corte napoletana ha spiegato le ragioni

del suo dissenso dal consulente tecnico d'appello e della

sua adesione al parere espresso dal consulente tecnico del

tribunale, con una motivazione, se pure concisa, tuttavia

sufficiente, contrariamente a quanto afferma l'I.n.p.s. a

sorreggere la decisione.

Innanzi tutto perchè, se è esatto (cfr. Cass. n. 3026

del 25 novembre 1963, Foro it., Rep. 1963, voce Consulente

tecnico, n. 42 ; n. 43 del 10 gennaio 1964, id., Rep. 1964, voce cit., n. 50) che nelle cause, come quella di specie, per le quali è necessaria in grado di appello (art. 453 cod. proc.

civ.) la rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio,

quando il giudice del merito ritenga di uniformare la pro

pria decisione al parere del consulente tecnico d'appello difforme da quello di primo grado, non è tenuto a compiere una previa confutazione degli argomenti e delle conclusioni

di questo ultimo, implicita nell'accettazione dei risultati

della nuova consulenza, allorquando il giudice di appello, invece, sui punti in cui v'è contrasto tra i due consulenti

tecnici d'ufficio accoglie quello, con le relative conclusioni, del consulente di primo grado, dimostra, con ciò, di condi

viderne e preferire anche le ragioni addotte a sostegno e

di non accettare quelle dell'altro consulente ; così che, trat

tandosi sempre di opinioni espresse da un consulente tecnico

d'ufficio, il giudice del merito anche in questo caso non è

tenuto a espone specificatamente le ragioni del proprio

convincimento, in quanto implicitamente od esplicitamente si richiami a quelle esposte dal consulente tecnico d'ufficio

alla cui opinione aderisce, ma è sufficiente che indichi, anche succintamente, la ragione del proprio dissenso dal

consulente di appello. Ora, nel caso concreto, la corte napoletana, dopo di

avere individuato in motivazione le cause dell'invalidità

pensionabile della Nulli nell'accentuato rachitismo, nella

scoliosi della colonna vertebrale (se pure genericamente indicata come artrosi), nel deperimento organico e, come il

consulente tecnico di primo grado, nelle crisi isteriche, ha

anche espressamente contrastato l'altra particolare e nuova

ragione addotta dal consulente tecnico d'appello per negare l'invalidità dell'assicurata, cioè che il rachitismo di cui

questa è affetta è anteriore alla costituzione del rapporto

assicurativo, dimostrando che tale infermità, da sola, non

era invalidante se, prima del sopravvenire delle altre in

fermità, la Nulli esplicava la sua attività lavorativa di

operaia « mattoniera » con normale capacità di guadagno. In tal modo i giudièi di appello si sono uniformati a un

principio altra volta affermato da questa Suprema corte

(v. sent. n. 678 del 2 aprile 1962, Foro it., Rep. 1962, voce

Previdenza sociale, nn. 463, 464 ; n. 3010 del 23 novembre

1963, id., Rep. 1963, voce cit., n. 278), secondo il quale l'assicurato, già invalido nel termine di legge (riduzione a meno di un terzo della sua normale capacità di guadagno)

prima dell'inizio del rapporto assicurativo, non può con

seguire successivamente la pensione d'invalidità per l'ag

gravamento dell'invalidità anteriore, in quanto, in tal caso, il rischio, in virtù del quale si costituisce l'assicurazione, si

è già verificato. Invece, nel caso in cui l'invalidità, all'in

sorgenza del rapporto assicurativo, era inferiore al limite

legale, permanendo il rischio dell'aggravamento ben può l'assicurato chiedere successivamente la pensione di inva

lidità ove, a rapporto assicurativo iniziato, si sia verificato

un aggravamento tale delle sue infermità da raggiungere o superare il limite legale di diminuzione della capacità di guadagno a meno di un terzo di quella normale.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato con le conse

guenze di legge. Per questi motivi, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione I civile ; sentenza 21 dicembre 1964, n. 2948 ; Pres. Rossano P., Est. Gambogi, P. M. Pedote (conci,

diff.) ; Impresa Cidonio (Avv. Mascigli) c. Finanze.

(Liassa App. noma zz dicembre lVbl)

Hegistro — Agevolazioni tributarie — Cessioni «li

eredito a garanzia —- Finanziamenti —• Aliquota dello 0,50% — Condizioni formali (R. d. 30 dicembre

1923 n. 3369, legge del registro, ali. A, art. 4 ; legge 4 aprile 1953 n. 261, modificazioni all'imposta di re

gistro, relativamente al regime fiscale delle cessioni di

credito dei mutui e degli appalti, art. 1).

L'aliquota dello 0,50%, prevista per Vimposta di registro dalla

lett. b) dell'art. 1 della legge 4 aprile 1953 n. 261, si

applica alle cessioni di credito pro solvendo e pro soluto

a garanzia di finanziamenti, a qualsiasi scopo destinati,

purché intervenuti tra aziende di credito e istituti indicati

nella legge bancaria e ditte commerciali e industriali. (1) La menzione di altre operazioni in atto, che abbiano per og

getto le cessioni di credito previste nella lett. b) dell'art. 1

della legge 4 aprile 1953 n. 261, non determina l'inappli cabilità dell'aliquota dello 0,50% anche a dette cessioni, essendo sufficiente che almeno una delle operazioni pre viste nell'atto risponda ai requisiti di cui alla lett. b),

perchè tutta la cessione di credito, anche se di importo

superiore a quello della operazione specifica, si giovi dellà

aliquota ridotta. (2)

La Corte, ecc. — Svolgimento del processo.

— Con atto

Cavallaro del 16 maggio 1953, registrato a Roma il 18

successivo al n. 14199 voi. 8/3, il Banco di Roma accor

dava alla soc. in nome collettivo « Impresa Pietro Cidonio », in persona di Cidonio Ageo, un finanziamento di lire 50

milioni mediante lo sconto di una cambiale rilasciata da

tale società per pari importo, a scadenza nei quattro mesi.

A garanzia del finanziamento la impresa Cidonio cedeva

■pro solvendo al banco, sempre con lo stesso rogito, tutti

i crediti maturati o maturandi da essa vantati verso i

Consorzi riuniti per la bonifica del Campidano di Oristano, Consorzio destra Tirso in relazione all'appalto di costru

zione di strade affidatole con lettera di aggiudicazione 30 aprile 1953, per un importo complessivo di oltre 143

milioni di lire. Tra le parti si conveniva altresì che detta

cessione di credito potesse garantire, oltre che eventuali

rinnovi della cambiale, anche eventuali ulteriori finanzia

menti che potessero esser concessi con atto aggiuntivo e

per i quali, però, il Banco di Roma non assumeva alcun

obbligo. Mentre per la registrazione della operazione di finan

ziamento, fiscalmente coperta, in surrogazione della im

posta di registro, dal bollo della cambiale, non sorgevano

questioni, controversia nasceva invece per la registrazione relativa alla cessione del credito, perchè, mentre originaria mente tale cessione era stata registrata con l'aliquota di

favore dello 0,50% prevista dalla lettera b) dell'art. 1

iella legge 4 aprile 1953 n. 261 portante modifiche alla

legge organica di registro, con successivo rilievo ispettivo

(1-2) A differenza della sentenza 6 giugno 1964, n. 1397 delle sezioni unite, cui han fato seguito le due sentenze 5 ottobre 1964, ti. 2519 delle sezioni unite (entrambe riportate con ampia nota di richiami in Foro it., 1964,1, 1919) e 15 ottobre 1964, n. 2587 della prima sezione (id., Rep. 1964, voce Registro, n. 261), la

presente pronuncia si riferisce non alle cessioni, previste nella lettera c) dall'art. 1 della legge 4 aprile 1953 n. 261, di cessioni di annualità, o contributi governativi e di enti pubblici, nonché di crediti verso pubbliche amministrazioni, ma alle cessioni, previste nella lettera b) dello stesso articolo e descritte nella

prima massima. La interpretazione della «nota» all'art. 1, ora prospettata

dalla Corte regolatrice, sembra accolta da C. centrale 23 aprile 1964, n. 8823, id., Rep. 1964, voce cit., n. 284.

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