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sezione II civile; sentenza 12 giugno 1987, n. 5147; Pres. Parisi, Est. Di Ciò, P.M. Fedeli (concl....

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sezione II civile; sentenza 12 giugno 1987, n. 5147; Pres. Parisi, Est. Di Ciò, P.M. Fedeli (concl. conf.); Soc. edile Borrelli (Avv. Ricciardelli) c. Cozzolini. Conferma App. Napoli 14 maggio 1983 Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 12 (DICEMBRE 1987), pp. 3273/3274-3275/3276 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23179485 . Accessed: 28/06/2014 09:24 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.167 on Sat, 28 Jun 2014 09:24:58 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione II civile; sentenza 12 giugno 1987, n. 5147; Pres. Parisi, Est. Di Ciò, P.M. Fedeli (concl.conf.); Soc. edile Borrelli (Avv. Ricciardelli) c. Cozzolini. Conferma App. Napoli 14 maggio 1983Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 12 (DICEMBRE 1987), pp. 3273/3274-3275/3276Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179485 .

Accessed: 28/06/2014 09:24

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Svolgimento del processo. — Il 2 gennaio 1985 la s.r.l. Aedes

convenne dinanzi al giudice conciliatore di Milano William Mo

sca, del quale chiese la condanna al pagamento di 703.885 lire,

pretese quale corrispettivo di occupazione e spese accessorie rela

tive al periodo 1° aprile - 10 luglio 1985 per i locali di via Rossi

83 di quella città, locati da detta società al Mosca che ne era

stato sfrattato per morosità in esecuzione di convalida del pretore. Con provvedimento del 20 febbraio 1985 il giudice conciliatore

declinò la propria competenza a favore di quella del pretore stes

so che però si ritenne anch'egli incompetente e richiese il regola mento ai sensi dell'art. 45 c.p.c.

Il p.m. ha concluso per la dichiarazione della competenza del

pretore. Motivi della decisione. — Sostiene il pretore che nella fattispe

cie non si ravvisa alcuna delle controversie a lui riservate ratione

materiae in via esclusiva, sicché la competenza va determinata

secondo le ordinarie regole (pagamento di somme di denaro); sic

ché competente a risolvere la controversia sarebbe il giudice con

ciliatore.

Il regolamento è ammissibile: esso investe la ripartizione secon

do la materia, ed il riferimento al valore si pone come meramente

formale. Già questa corte ha ritenuto che il regolamento di com

petenza di ufficio è ammissibile quando il primo giudice l'abbia

declinato per ragione di valore, implicando però necessariamente

questione di materia o funzione (per tutte: Cass. 6118/80 Foro

it., Rep. 1980, voce Competenza civile, n. 270; 4793/81, id., Rep.

1981, voce cit., n. 275; 2719/83, id., Rep. 1983, voce cit., n. 237).

La domanda di pagamento proposta dalla s.r.l. Aedes è poste

riore all'entrata in vigore della 1. 399 del 1984, per l'art. 6 della

quale è abrogato il 2° comma dell'art. 45 1. 27 luglio 1978 n.

392; ed essa va ricollegata ad una vera e propria responsabilità

contrattuale del conduttore che, in esecuzione degli obblighi a

lui incombenti, avrebbe dovuto rilasciare l'immobile locatogli o

al termine convenzionale o legale o comunque, come nella fatti

specie, non avrebbe potuto continuare a goderne allorché non

avesse più corrisposto il canone pattuito (salvi, beninteso, i cosi

detti «termini di grazia» di cui alle leggi sopra ricordate).

Si verte dunque in tema di risarcimento del danno attinente

alla risoluzione per morosità di quel particolare contratto che è

il contratto di locazione-conduzione, privo di efficacia a seguito

della pronunzia (convalida di sfratto) del pretore; risarcimento

che trova correlazione, quanto alla sua determinazione, a vari

fattori, compreso in essi, e con rilevanza preminente rispetto agli

altri, l'ammontare del canone locativo, in relazione ad un rap

porto giuridico che aveva comunque ad oggetto un bene immobile.

di vigenza de iure del rapporto locatizio — riguarda soltanto le contro

versie concernenti il canone di locazione strettamente inteso e non anche

quelle sugli oneri accessori (v., da ultimo, Cass. 19 dicembre 1986, n.

7743, id., Rep. 1986, voce Competenza civile, n. 27), ed hanno, per altro

verso, escluso l'attrazione della domanda sugli oneri accessori nell'ambi

to della competenza propria della domanda concernente quote di canone

sotto il profilo dell'accessorietà (ex art. 31 c.p.c.) della prima rispetto

alla seconda. La proposizione di cui sub c si pone, poi, in contrasto con l'elaborazio

ne giurisprudenziale (v. Cappabianca, Il giudice conciliatore, cit., § II, nota 10) e dottrinale (ibid., nota 11) sviluppatasi in relazione al vecchio

testo dell'art. 7 c.p.c., e di recente riaffermata in relazione al testo novel

lato dalla 1. n. 399/84 (v., nella motivazione, Cass. 20 febbraio 1987,

n. 1841, cit.), secondo cui nell'accezione «cause relative a beni mobili»

(e nella competenza del conciliatore, se rientranti negli spettanti limiti

di valore) vanno ricomprese anche le controversie aventi ad oggetto credi

ti di denaro collegati ad un diritto reale o personale su bene immobile

(e, conseguentemente, anche le pretese meramente pecuniarie fondate su

contratti di locazione immobiliare), purché non coinvolgano questioni sul

rapporto giuridico di fatto o di diritto con i medesimi.

A ben considerare, dunque, la pronunzia — invertendo la tendenza,

rispetto a precedenti orientamenti, in relazione a ben tre diversi aspetti

(e di non poco momento) della problematica relativa ai criteri di compe

tenza in materia locatizia — opera, in proposito, un triplice revirement.

Ciò che sconcerta, naturalmente, non è il fatto in sé, ma la circostanza

che, impiegando allo scopo poche righe di apodittiche argomentazioni, si vengano a destabilizzare (per analogo risultato su profili connessi, v.

Cass. 4 febbraio 1987, n. 1066, id., 1987, I, 2443, con osservazioni di

D. Piombo, Cassazione, oneri accessori e sfratto per morosità: ovvero

come si crea (quando sarebbe evitabile) l'incertezza del diritto) «certezze»

acquisite pur tra le incongruenze della normativa, senza sostituirvi criteri

di orientamento affidabili. [A. Cappabianca]

Il Foro Italiano — 1987.

Pertanto, l'oggetto della lite è quel particolare risarcimento e

le spese accessorie, ossia gli oneri aggiuntivi sopportati dall'istan

te per ottenere la soddisfazione del suo particolare credito; e la

pretesa trova cosi titolo nel rapporto di locazione-conduzione del

l'immobile prima ricordato (per tutte: Cass. 5854/82, Foro it.,

1983, I, 337). Consegue che, in conformità alle richieste del p.m., si deve

dichiarare ratione materiae la competenza del Pretore di Milano.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 12 giugno

1987, n. 5147; Pres. Parisi, Est. Di Ciò, P.M. Fedeli (conci,

conf.); Soc. edile Borrelli (Avv. Ricciardelli) c. Cozzolini. Con

ferma App. Napoli 14 maggio 1983.

Istruzione preventiva — Procedimento — Competenza (Cod. proc.

civ., art. 693).

Allorché per il giudizio di merito sia prevista la competenza dì

più fori concorrenti, l'accertamento tecnico preventivo richie

sto dinanzi ad uno di tali fori conserva efficacia anche quando la causa di merito venga poi promossa dinanzi ad altro giudice

egualmente competente. (1)

Motivi della decisione. — (Omissis). Con il terzo motivo viene

denunciata la violazione degli art. 693 e 698 c.p.c., perché mentre

l'accertamento tecnico preventivo è stato richiesto al presidente del Tribunale di Salerno e dallo stesso disposto, la causa di meri

to è stata poi promossa dinanzi ad un giudice diverso, e cioè

il Tribunale di Napoli. La società Borrelli e Mario Borrelli dedu

cono che poiché dal collegamento tra istruzione preventiva e cau

sa di merito scaturisce, per il procedimento cautelare, l'inderoga

bilità della competenza territoriale ex art. 28 c.p.c., l'accertamen

to tecnico preventivo dovrebbe essere sempre devoluto allo stesso

giudice che, nella ipotesi di foro facoltativo, l'attore sceglie per

la causa di merito. Ne deriverebbe l'inefficacia della consulenza

tecnica preventiva, acquisita agli atti e presa in considerazione

per la contestata pronuncia. L'assunto va disatteso sia per la ragione esposta, sia per la

conclusione trattane. Va premesso, ed è del resto pacifico, che

rispetto all'azione promossa dai Cozzolini concorrevano i fori di

Salerno (luogo della conclusione e della esecuzione del contratto

dedotto: art. 20 c.p.c.) e di Napoli (luogo ove la società convenu

ta aveva la propria sede: art. 19 c.p.c.). Orbene innanzi tutto va rilevato che la inderogabilità della com

petenza non riguarda il problema prospettato: ossia se sussiste

o meno l'esigenza che, svolto il procedimento di istruzione pre

ventiva dinanzi ad un determinato giudice territorialmente com

petente, la successiva causa di merito venga promossa dinanzi

al medesimo, con esclusione di altro foro, alternativamente com

petente. L'inderogabilità della competenza territoriale ricorre al

lorché questa, contrariamente alla regola generale, non possa es

sere elusa mediante accordo esplicito o implicito delle parti; e

detta inderogabilità ricorre, ai sensi del citato art. 28 c.p.c., tra

l'altro per i provvedimenti cautelari, tra i quali va annoverato

quello di istruzione preventiva, compreso nel capo terzo del libro

quarto del codice di rito, che tratta appunto dei suddetti procedi

menti.

Sennonché nella specie l'accertamento tecnico preventivo richie

sto dai Cozzolini è stato ammesso e diretto da un giudice territo

rialmente competente e nessuna deroga le parti hanno concorda

(1) Sulla questione non constano precedenti nella giurisprudenza della

Cassazione. Per quel che concerne, invece, la giurisprudenza di merito,

cfr. le ormai remote App. Trento 10 febbraio 1958, Foro it., Rep. 1958,

voce Istruzione preventiva, n. 10, che, con riguardo ad un'ipotesi in cui

il giudizio di merito era stato instaurato dal convenuto in istruzione pre

ventiva, propugna la tesi cui oggi aderisce la sentenza in epigrafe; e, in

senso contrario (ma con conseguenze palesemente assurde proprio nel ca

so, considerato nella decisione or ora menzionata, in cui l'attore della

causa di merito non coincida con la persona del ricorrente in sede caute

lare), App. Catanzaro 6 luglio 1966, id., Rep. 1967, voce cit., n. 8.

Sull'ipotesi in cui la competenza per il giudizio di merito sia stata con

venzionalmente derogata, cfr. Cass. 13 gennaio 1982, n. 185, id., 1982,

I, 1987.

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3275 PARTE PRIMA 3276

to ed attuato rispetto a tale competenza. Neppure un'analoga que stione si profila rispetto al Tribunale di Napoli, giudice del meri

to in primo grado, posto che anche tale organo giudiziario era

territorialmente competente. In ordine al vero quesito prospettato, del tutto avulso dall'in

derogabilità della competenza, e cioè quello sul preteso nesso fun

zionale tra il giudice dell'accertamento tecnico preventivo e il giu dice della connessa causa di merito, questa Corte suprema condi

vide la soluzione negativa adottata dalla corte napoletana. Nei procedimenti di istruzione preventiva l'art. 693 c.p.c. di

spone che l'istanza si propone con ricorso al giudice che sarebbe

competente per la causa di merito. La norma, che risponde alla

preliminare esigenza di stabilire a quale giudice debba rivolgersi il soggetto che si trovi nelle condizioni di avvalersi di tale proce dimento cautelare, riguarda soltanto ciò e non pone alcun neces

sario collegamento con il conseguente giudizio di merito: di rego la questo si svolge dinanzi allo stesso giudice del procedimento di istruzione preventiva, stante la coincidenza delle rispettive com

petenze; ma allorché si abbia il concorso di più fori, come avvie

ne nelle cause relative a diritti di obbligazione, nulla vieta che

l'attore adisca per la causa di merito un giudice diverso da quello che ha ammesso l'attività di preventiva istruzione; sempreché egual mente competente, per territorio e valore.

A tale conclusione inducono: a) la mancanza di una norma

che disponga il contrario, restringendo il normale campo di scelta

riconosciuto all'attore; norma che certamente non mancherebbe, ove ricorresse la competenza funzionale assunta con il motivo

in esame; b) l'autonomia dei due procedimenti, confermata dal

l'esigenza che il giudice del merito, prima di acquisire agli atti

i verbali relativi all'istruzione preventiva, per tenere adeguato conto

del mezzo istruttorio ai fini della pronuncia richiestagli, deve va

lutare l'ammissibilità della prova che ne forma l'oggetto e decide

re su di essa. Egli, inoltre, ha facoltà di disporne la rinnovazione

(art. 698 c.p.c.); c) la possibilità — sia pure in caso di eccezionale

urgenza — che l'istruzione preventiva si svolga dinanzi al pretore del luogo in cui la prova deve essere assunta; con eventuale dero

ga, quindi, anche della competenza per valore; d) la mancanza

di qualsiasi convincente ragione per ritenere il contrario. In parti colare va considerato che l'istruzione preventiva è eseguita da un

organo giudiziario, normalmente di pari livello rispetto a quello

competente per il merito, con le garanzie del contraddittorio e

secondo le forme all'uopo stabilite. E nessun principio induce

ad escludere che un giudice possa avvalersi, nella decisione da

adottare, dell'attività istruttoria svolta, tra le stesse parti, dinanzi

ad un altro giudice della repubblica; tanto che, secondo il costan

te orientamento giurisprudenziale di questa corte regolatrice, tale

possibilità è esplicitamente ammessa.

Deve quindi concludersi che agli effetti previsti dagli art. 693

e 698 c.p.c., qualora per la causa di merito concorrono fori terri

toriali alternativi in base agli art. 18, 19 e 20 c.p.c., il procedi mento d'istruzione preventiva espletato dinanzi ad uno dei giudi ci che sarebbe competente per la causa di merito, conserva la sua efficacia anche se il successivo giudizio di merito venga in

staurato davanti a un giudice diverso, che sia del pari competente a conoscere della causa. Né osta a tale affermazione il disposto dell'art. 693, 1° comma, c.p.c., mediante il quale il legislatore ha inteso soltanto indicare a quale organo giurisdizionale vada rivolto il ricorso tendente ad atti di istruzione preventiva. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 5 giugno 1987, n. 4927; Pres. Zappulli, Est. Mollica, P.M. Di Renzo

(conci, diff.); Soc. costruzioni edili Acilia (Avv. C.M. Barone) c. I.n.a.i.l. (Aw. Mancini, Napolitano, Lai). Cassa Trib. Roma 4 luglio 1984.

Notificazione e comunicazione di atti civili — Notifica a persone

giuridiche — Rito degli irreperibili — Validità — Esclusione — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 140, 145).

Notificazione e comunicazione di atti civili — Notifica a persone

giuridiche — Impossibilità di effettuare la notifica nella sede — Attestazione — Rilevanza di altre notifiche negative — Esclu sione (Cod. proc. civ., art. 140, 145).

Il Foro Italiano — 1987.

È nulla la notificazione degli atti alle persone giuridiche col rito

degli irreperibili effettuata presso un recapito della società de

stinataria diverso dalla sede legale o effettiva (nella specie, si

è escluso che la notifica potesse essere effettuata col rito degli

irreperibili presso la residenza di una persona fisica indicata

nell'atto al solo scopo di individuare il recapito della società). (1)

L'impossibilità di consegnare l'atto nella sede legale o in quella

effettiva deve essere attestata dall'ufficiale giudiziario che ef

fettua la notifica stessa, a nulla rilevando le relate negative ri

guardanti la notifica di atti diversi al medesimo destinatario. (2)

Svolgimento del processo. — Con decreto 10 novembre 1976

il Pretore di Roma ingiungeva alla s.r.l. costruzioni edili Acilia

in persona del rappresentante con sede in Acilia c/o Poggiani A. via Angelo Zottoli n. 20 di pagare all'I.n.a.i.l. la somma di

lire 11.433.890 risultanti da scritture contabili.

Il decreto veniva notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data

14 dicembre 1976, e contro lo stesso, con atto 4 luglio 1980, la

costruzioni edili Acilia proponeva opposizione tardiva ex art. 650

c.p.c. In data 12 dicembre 1980 l'I.n.a.i.l. notificava a detta società

altro decreto ingiuntivo per l'importo di lire 15.176.350 per con

tributi evasi dal gennaio 1971 al 30 giugno 1978 contro il quale veniva proposta opposizione, con atto depositato nella cancelle

ria della Pretura di Roma in data 20 novembre 1981.

Il pretore, disposta la riunione dei due giudizi, con sentenza

16 dicembre 1981, dichiarava inammissibile la opposizione tardi

va e nulla la ingiunzione notificata dall'I.n.a.i.l. il 12 dicembre

1980. Contro la decisione proponevano appello principale la so

cietà soccombente ed appello incidentale l'I.n.a.i.l.

Con sentenza 4 luglio 1984 l'adito Tribunale di Roma riteneva

regolare la notifica del decreto ingiuntivo effettuata il 14 dicem

bre 1976 perché eseguita alla effettiva residenza della persona in

dicata nell'atto come legale rappresentante della società, ai sensi

dell'ultima parte dell'art. 145 c.p.c. La prova che la notificazione

non si era potuta eseguire alla sede dichiarata della società risul

(1-2) Con la sentenza in epigrafe la Cassazione consolida l'orientamen to secondo cui è ammissibile la notificazione col rito degli irreperibili anche nei confronti delle persone giuridiche, quando nell'atto da notifica re manchi l'indicazione della persona fisica del rappresentante legale: v. sent. 9 dicembre 1985, n. 6218, Foro it., 1986, I, 1591, con nota di ri chiami e osservazioni di Orsenigo.

La sentenza che si riporta precisa che, oltre alla mancanza della indica zione della persona fisica del rappresentante legale, la notifica deve avve nire nella sede legale o effettiva dell'ente destinatario.

Nella fattispecie in esame invece è accaduto che la notifica alla società destinataria avvenisse, anziché nella sede legale o effettiva, presso il reca

pito di una persona fisica, peraltro non rappresentante legale, né incari cata di ricevere gli atti (v. peraltro Cass. 22 giugno 1985, n. 3757, id., Rep. 1985, voce Notificazione civile, n. 34, secondo cui la notifica a per sona giuridica con sede presso studio professionale è valida se fatta a

persona addetta allo studio, perché si deve ritenere addetta anche alla sede della società stessa). Da qui l'inapplicabilità sia del rito per gli irre

peribili, sia dell'art. 145, 3° comma, c.p.c. Si ricorda che secondo la giurisprudenza la notifica presso la persona

fisica del rappresentante legale ha carattere residuale, e quindi affetta da nullità se non preceduta da una ricerca da parte dell'ufficiale giudizia rio presso la sede: v. Cass. 17 marzo 1984, n. 1856, id., Rep. 1984, voce

cit., n. 24; 28 aprile 1976, n. 1520, id., Rep. 1976, voce cit., n. 36; in senso critico, v. Andrioli, Diritto processuale civile, Jovene, Napoli, 1979, I, 515.

Sulla seconda massima non constano precedenti. La corte ha escluso che all'attestazione di irreperibilità contenuta nella

relata di notifica, da effettuarsi solo dopo diligenti ricerche, possono am mettersi equipollenti.

Tuttavia secondo Cass. 18 febbraio 1963, n. 370, Foro it., Rep. 1963, voce cit., n. 24, e 1° luglio 1960, n. 1736, id., Rep. 1960, voce cit., n. 14, l'omessa menzione nella relata di notifica delle ricerche esperite dall'ufficiale giudiziario per accertare la irreperibilità del destinatario non dà luogo a nullità, a meno che appaia certo dagli atti di causa ed offerti dalle parti che l'adozione di criteri di comune diligenza nelle ricerche avrebbe indotto l'ufficiale giudiziario a conclusione diversa sulla reperibilità.

Nel senso che per l'applicazione dell'art. 140 c.p.c. alle persone giuridi che sia necessario effettuare tutte le ricerche suggerite dalla comune dili

genza, v. Cass. 12 maggio 1979, n. 2758, id., Rep. 1979, voce cit., n.

47; 11 novembre 1986, n. 6574, id., Rep. 1986, voce cit., n. 31, sia pure in tema di notifica ex art. 143 c.p.c.

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