sezione II civile; sentenza 12 giugno 1987, n. 5147; Pres. Parisi, Est. Di Ciò, P.M. Fedeli (concl.conf.); Soc. edile Borrelli (Avv. Ricciardelli) c. Cozzolini. Conferma App. Napoli 14 maggio 1983Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 12 (DICEMBRE 1987), pp. 3273/3274-3275/3276Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179485 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Svolgimento del processo. — Il 2 gennaio 1985 la s.r.l. Aedes
convenne dinanzi al giudice conciliatore di Milano William Mo
sca, del quale chiese la condanna al pagamento di 703.885 lire,
pretese quale corrispettivo di occupazione e spese accessorie rela
tive al periodo 1° aprile - 10 luglio 1985 per i locali di via Rossi
83 di quella città, locati da detta società al Mosca che ne era
stato sfrattato per morosità in esecuzione di convalida del pretore. Con provvedimento del 20 febbraio 1985 il giudice conciliatore
declinò la propria competenza a favore di quella del pretore stes
so che però si ritenne anch'egli incompetente e richiese il regola mento ai sensi dell'art. 45 c.p.c.
Il p.m. ha concluso per la dichiarazione della competenza del
pretore. Motivi della decisione. — Sostiene il pretore che nella fattispe
cie non si ravvisa alcuna delle controversie a lui riservate ratione
materiae in via esclusiva, sicché la competenza va determinata
secondo le ordinarie regole (pagamento di somme di denaro); sic
ché competente a risolvere la controversia sarebbe il giudice con
ciliatore.
Il regolamento è ammissibile: esso investe la ripartizione secon
do la materia, ed il riferimento al valore si pone come meramente
formale. Già questa corte ha ritenuto che il regolamento di com
petenza di ufficio è ammissibile quando il primo giudice l'abbia
declinato per ragione di valore, implicando però necessariamente
questione di materia o funzione (per tutte: Cass. 6118/80 Foro
it., Rep. 1980, voce Competenza civile, n. 270; 4793/81, id., Rep.
1981, voce cit., n. 275; 2719/83, id., Rep. 1983, voce cit., n. 237).
La domanda di pagamento proposta dalla s.r.l. Aedes è poste
riore all'entrata in vigore della 1. 399 del 1984, per l'art. 6 della
quale è abrogato il 2° comma dell'art. 45 1. 27 luglio 1978 n.
392; ed essa va ricollegata ad una vera e propria responsabilità
contrattuale del conduttore che, in esecuzione degli obblighi a
lui incombenti, avrebbe dovuto rilasciare l'immobile locatogli o
al termine convenzionale o legale o comunque, come nella fatti
specie, non avrebbe potuto continuare a goderne allorché non
avesse più corrisposto il canone pattuito (salvi, beninteso, i cosi
detti «termini di grazia» di cui alle leggi sopra ricordate).
Si verte dunque in tema di risarcimento del danno attinente
alla risoluzione per morosità di quel particolare contratto che è
il contratto di locazione-conduzione, privo di efficacia a seguito
della pronunzia (convalida di sfratto) del pretore; risarcimento
che trova correlazione, quanto alla sua determinazione, a vari
fattori, compreso in essi, e con rilevanza preminente rispetto agli
altri, l'ammontare del canone locativo, in relazione ad un rap
porto giuridico che aveva comunque ad oggetto un bene immobile.
di vigenza de iure del rapporto locatizio — riguarda soltanto le contro
versie concernenti il canone di locazione strettamente inteso e non anche
quelle sugli oneri accessori (v., da ultimo, Cass. 19 dicembre 1986, n.
7743, id., Rep. 1986, voce Competenza civile, n. 27), ed hanno, per altro
verso, escluso l'attrazione della domanda sugli oneri accessori nell'ambi
to della competenza propria della domanda concernente quote di canone
sotto il profilo dell'accessorietà (ex art. 31 c.p.c.) della prima rispetto
alla seconda. La proposizione di cui sub c si pone, poi, in contrasto con l'elaborazio
ne giurisprudenziale (v. Cappabianca, Il giudice conciliatore, cit., § II, nota 10) e dottrinale (ibid., nota 11) sviluppatasi in relazione al vecchio
testo dell'art. 7 c.p.c., e di recente riaffermata in relazione al testo novel
lato dalla 1. n. 399/84 (v., nella motivazione, Cass. 20 febbraio 1987,
n. 1841, cit.), secondo cui nell'accezione «cause relative a beni mobili»
(e nella competenza del conciliatore, se rientranti negli spettanti limiti
di valore) vanno ricomprese anche le controversie aventi ad oggetto credi
ti di denaro collegati ad un diritto reale o personale su bene immobile
(e, conseguentemente, anche le pretese meramente pecuniarie fondate su
contratti di locazione immobiliare), purché non coinvolgano questioni sul
rapporto giuridico di fatto o di diritto con i medesimi.
A ben considerare, dunque, la pronunzia — invertendo la tendenza,
rispetto a precedenti orientamenti, in relazione a ben tre diversi aspetti
(e di non poco momento) della problematica relativa ai criteri di compe
tenza in materia locatizia — opera, in proposito, un triplice revirement.
Ciò che sconcerta, naturalmente, non è il fatto in sé, ma la circostanza
che, impiegando allo scopo poche righe di apodittiche argomentazioni, si vengano a destabilizzare (per analogo risultato su profili connessi, v.
Cass. 4 febbraio 1987, n. 1066, id., 1987, I, 2443, con osservazioni di
D. Piombo, Cassazione, oneri accessori e sfratto per morosità: ovvero
come si crea (quando sarebbe evitabile) l'incertezza del diritto) «certezze»
acquisite pur tra le incongruenze della normativa, senza sostituirvi criteri
di orientamento affidabili. [A. Cappabianca]
Il Foro Italiano — 1987.
Pertanto, l'oggetto della lite è quel particolare risarcimento e
le spese accessorie, ossia gli oneri aggiuntivi sopportati dall'istan
te per ottenere la soddisfazione del suo particolare credito; e la
pretesa trova cosi titolo nel rapporto di locazione-conduzione del
l'immobile prima ricordato (per tutte: Cass. 5854/82, Foro it.,
1983, I, 337). Consegue che, in conformità alle richieste del p.m., si deve
dichiarare ratione materiae la competenza del Pretore di Milano.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 12 giugno
1987, n. 5147; Pres. Parisi, Est. Di Ciò, P.M. Fedeli (conci,
conf.); Soc. edile Borrelli (Avv. Ricciardelli) c. Cozzolini. Con
ferma App. Napoli 14 maggio 1983.
Istruzione preventiva — Procedimento — Competenza (Cod. proc.
civ., art. 693).
Allorché per il giudizio di merito sia prevista la competenza dì
più fori concorrenti, l'accertamento tecnico preventivo richie
sto dinanzi ad uno di tali fori conserva efficacia anche quando la causa di merito venga poi promossa dinanzi ad altro giudice
egualmente competente. (1)
Motivi della decisione. — (Omissis). Con il terzo motivo viene
denunciata la violazione degli art. 693 e 698 c.p.c., perché mentre
l'accertamento tecnico preventivo è stato richiesto al presidente del Tribunale di Salerno e dallo stesso disposto, la causa di meri
to è stata poi promossa dinanzi ad un giudice diverso, e cioè
il Tribunale di Napoli. La società Borrelli e Mario Borrelli dedu
cono che poiché dal collegamento tra istruzione preventiva e cau
sa di merito scaturisce, per il procedimento cautelare, l'inderoga
bilità della competenza territoriale ex art. 28 c.p.c., l'accertamen
to tecnico preventivo dovrebbe essere sempre devoluto allo stesso
giudice che, nella ipotesi di foro facoltativo, l'attore sceglie per
la causa di merito. Ne deriverebbe l'inefficacia della consulenza
tecnica preventiva, acquisita agli atti e presa in considerazione
per la contestata pronuncia. L'assunto va disatteso sia per la ragione esposta, sia per la
conclusione trattane. Va premesso, ed è del resto pacifico, che
rispetto all'azione promossa dai Cozzolini concorrevano i fori di
Salerno (luogo della conclusione e della esecuzione del contratto
dedotto: art. 20 c.p.c.) e di Napoli (luogo ove la società convenu
ta aveva la propria sede: art. 19 c.p.c.). Orbene innanzi tutto va rilevato che la inderogabilità della com
petenza non riguarda il problema prospettato: ossia se sussiste
o meno l'esigenza che, svolto il procedimento di istruzione pre
ventiva dinanzi ad un determinato giudice territorialmente com
petente, la successiva causa di merito venga promossa dinanzi
al medesimo, con esclusione di altro foro, alternativamente com
petente. L'inderogabilità della competenza territoriale ricorre al
lorché questa, contrariamente alla regola generale, non possa es
sere elusa mediante accordo esplicito o implicito delle parti; e
detta inderogabilità ricorre, ai sensi del citato art. 28 c.p.c., tra
l'altro per i provvedimenti cautelari, tra i quali va annoverato
quello di istruzione preventiva, compreso nel capo terzo del libro
quarto del codice di rito, che tratta appunto dei suddetti procedi
menti.
Sennonché nella specie l'accertamento tecnico preventivo richie
sto dai Cozzolini è stato ammesso e diretto da un giudice territo
rialmente competente e nessuna deroga le parti hanno concorda
(1) Sulla questione non constano precedenti nella giurisprudenza della
Cassazione. Per quel che concerne, invece, la giurisprudenza di merito,
cfr. le ormai remote App. Trento 10 febbraio 1958, Foro it., Rep. 1958,
voce Istruzione preventiva, n. 10, che, con riguardo ad un'ipotesi in cui
il giudizio di merito era stato instaurato dal convenuto in istruzione pre
ventiva, propugna la tesi cui oggi aderisce la sentenza in epigrafe; e, in
senso contrario (ma con conseguenze palesemente assurde proprio nel ca
so, considerato nella decisione or ora menzionata, in cui l'attore della
causa di merito non coincida con la persona del ricorrente in sede caute
lare), App. Catanzaro 6 luglio 1966, id., Rep. 1967, voce cit., n. 8.
Sull'ipotesi in cui la competenza per il giudizio di merito sia stata con
venzionalmente derogata, cfr. Cass. 13 gennaio 1982, n. 185, id., 1982,
I, 1987.
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3275 PARTE PRIMA 3276
to ed attuato rispetto a tale competenza. Neppure un'analoga que stione si profila rispetto al Tribunale di Napoli, giudice del meri
to in primo grado, posto che anche tale organo giudiziario era
territorialmente competente. In ordine al vero quesito prospettato, del tutto avulso dall'in
derogabilità della competenza, e cioè quello sul preteso nesso fun
zionale tra il giudice dell'accertamento tecnico preventivo e il giu dice della connessa causa di merito, questa Corte suprema condi
vide la soluzione negativa adottata dalla corte napoletana. Nei procedimenti di istruzione preventiva l'art. 693 c.p.c. di
spone che l'istanza si propone con ricorso al giudice che sarebbe
competente per la causa di merito. La norma, che risponde alla
preliminare esigenza di stabilire a quale giudice debba rivolgersi il soggetto che si trovi nelle condizioni di avvalersi di tale proce dimento cautelare, riguarda soltanto ciò e non pone alcun neces
sario collegamento con il conseguente giudizio di merito: di rego la questo si svolge dinanzi allo stesso giudice del procedimento di istruzione preventiva, stante la coincidenza delle rispettive com
petenze; ma allorché si abbia il concorso di più fori, come avvie
ne nelle cause relative a diritti di obbligazione, nulla vieta che
l'attore adisca per la causa di merito un giudice diverso da quello che ha ammesso l'attività di preventiva istruzione; sempreché egual mente competente, per territorio e valore.
A tale conclusione inducono: a) la mancanza di una norma
che disponga il contrario, restringendo il normale campo di scelta
riconosciuto all'attore; norma che certamente non mancherebbe, ove ricorresse la competenza funzionale assunta con il motivo
in esame; b) l'autonomia dei due procedimenti, confermata dal
l'esigenza che il giudice del merito, prima di acquisire agli atti
i verbali relativi all'istruzione preventiva, per tenere adeguato conto
del mezzo istruttorio ai fini della pronuncia richiestagli, deve va
lutare l'ammissibilità della prova che ne forma l'oggetto e decide
re su di essa. Egli, inoltre, ha facoltà di disporne la rinnovazione
(art. 698 c.p.c.); c) la possibilità — sia pure in caso di eccezionale
urgenza — che l'istruzione preventiva si svolga dinanzi al pretore del luogo in cui la prova deve essere assunta; con eventuale dero
ga, quindi, anche della competenza per valore; d) la mancanza
di qualsiasi convincente ragione per ritenere il contrario. In parti colare va considerato che l'istruzione preventiva è eseguita da un
organo giudiziario, normalmente di pari livello rispetto a quello
competente per il merito, con le garanzie del contraddittorio e
secondo le forme all'uopo stabilite. E nessun principio induce
ad escludere che un giudice possa avvalersi, nella decisione da
adottare, dell'attività istruttoria svolta, tra le stesse parti, dinanzi
ad un altro giudice della repubblica; tanto che, secondo il costan
te orientamento giurisprudenziale di questa corte regolatrice, tale
possibilità è esplicitamente ammessa.
Deve quindi concludersi che agli effetti previsti dagli art. 693
e 698 c.p.c., qualora per la causa di merito concorrono fori terri
toriali alternativi in base agli art. 18, 19 e 20 c.p.c., il procedi mento d'istruzione preventiva espletato dinanzi ad uno dei giudi ci che sarebbe competente per la causa di merito, conserva la sua efficacia anche se il successivo giudizio di merito venga in
staurato davanti a un giudice diverso, che sia del pari competente a conoscere della causa. Né osta a tale affermazione il disposto dell'art. 693, 1° comma, c.p.c., mediante il quale il legislatore ha inteso soltanto indicare a quale organo giurisdizionale vada rivolto il ricorso tendente ad atti di istruzione preventiva. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 5 giugno 1987, n. 4927; Pres. Zappulli, Est. Mollica, P.M. Di Renzo
(conci, diff.); Soc. costruzioni edili Acilia (Avv. C.M. Barone) c. I.n.a.i.l. (Aw. Mancini, Napolitano, Lai). Cassa Trib. Roma 4 luglio 1984.
Notificazione e comunicazione di atti civili — Notifica a persone
giuridiche — Rito degli irreperibili — Validità — Esclusione — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 140, 145).
Notificazione e comunicazione di atti civili — Notifica a persone
giuridiche — Impossibilità di effettuare la notifica nella sede — Attestazione — Rilevanza di altre notifiche negative — Esclu sione (Cod. proc. civ., art. 140, 145).
Il Foro Italiano — 1987.
È nulla la notificazione degli atti alle persone giuridiche col rito
degli irreperibili effettuata presso un recapito della società de
stinataria diverso dalla sede legale o effettiva (nella specie, si
è escluso che la notifica potesse essere effettuata col rito degli
irreperibili presso la residenza di una persona fisica indicata
nell'atto al solo scopo di individuare il recapito della società). (1)
L'impossibilità di consegnare l'atto nella sede legale o in quella
effettiva deve essere attestata dall'ufficiale giudiziario che ef
fettua la notifica stessa, a nulla rilevando le relate negative ri
guardanti la notifica di atti diversi al medesimo destinatario. (2)
Svolgimento del processo. — Con decreto 10 novembre 1976
il Pretore di Roma ingiungeva alla s.r.l. costruzioni edili Acilia
in persona del rappresentante con sede in Acilia c/o Poggiani A. via Angelo Zottoli n. 20 di pagare all'I.n.a.i.l. la somma di
lire 11.433.890 risultanti da scritture contabili.
Il decreto veniva notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data
14 dicembre 1976, e contro lo stesso, con atto 4 luglio 1980, la
costruzioni edili Acilia proponeva opposizione tardiva ex art. 650
c.p.c. In data 12 dicembre 1980 l'I.n.a.i.l. notificava a detta società
altro decreto ingiuntivo per l'importo di lire 15.176.350 per con
tributi evasi dal gennaio 1971 al 30 giugno 1978 contro il quale veniva proposta opposizione, con atto depositato nella cancelle
ria della Pretura di Roma in data 20 novembre 1981.
Il pretore, disposta la riunione dei due giudizi, con sentenza
16 dicembre 1981, dichiarava inammissibile la opposizione tardi
va e nulla la ingiunzione notificata dall'I.n.a.i.l. il 12 dicembre
1980. Contro la decisione proponevano appello principale la so
cietà soccombente ed appello incidentale l'I.n.a.i.l.
Con sentenza 4 luglio 1984 l'adito Tribunale di Roma riteneva
regolare la notifica del decreto ingiuntivo effettuata il 14 dicem
bre 1976 perché eseguita alla effettiva residenza della persona in
dicata nell'atto come legale rappresentante della società, ai sensi
dell'ultima parte dell'art. 145 c.p.c. La prova che la notificazione
non si era potuta eseguire alla sede dichiarata della società risul
(1-2) Con la sentenza in epigrafe la Cassazione consolida l'orientamen to secondo cui è ammissibile la notificazione col rito degli irreperibili anche nei confronti delle persone giuridiche, quando nell'atto da notifica re manchi l'indicazione della persona fisica del rappresentante legale: v. sent. 9 dicembre 1985, n. 6218, Foro it., 1986, I, 1591, con nota di ri chiami e osservazioni di Orsenigo.
La sentenza che si riporta precisa che, oltre alla mancanza della indica zione della persona fisica del rappresentante legale, la notifica deve avve nire nella sede legale o effettiva dell'ente destinatario.
Nella fattispecie in esame invece è accaduto che la notifica alla società destinataria avvenisse, anziché nella sede legale o effettiva, presso il reca
pito di una persona fisica, peraltro non rappresentante legale, né incari cata di ricevere gli atti (v. peraltro Cass. 22 giugno 1985, n. 3757, id., Rep. 1985, voce Notificazione civile, n. 34, secondo cui la notifica a per sona giuridica con sede presso studio professionale è valida se fatta a
persona addetta allo studio, perché si deve ritenere addetta anche alla sede della società stessa). Da qui l'inapplicabilità sia del rito per gli irre
peribili, sia dell'art. 145, 3° comma, c.p.c. Si ricorda che secondo la giurisprudenza la notifica presso la persona
fisica del rappresentante legale ha carattere residuale, e quindi affetta da nullità se non preceduta da una ricerca da parte dell'ufficiale giudizia rio presso la sede: v. Cass. 17 marzo 1984, n. 1856, id., Rep. 1984, voce
cit., n. 24; 28 aprile 1976, n. 1520, id., Rep. 1976, voce cit., n. 36; in senso critico, v. Andrioli, Diritto processuale civile, Jovene, Napoli, 1979, I, 515.
Sulla seconda massima non constano precedenti. La corte ha escluso che all'attestazione di irreperibilità contenuta nella
relata di notifica, da effettuarsi solo dopo diligenti ricerche, possono am mettersi equipollenti.
Tuttavia secondo Cass. 18 febbraio 1963, n. 370, Foro it., Rep. 1963, voce cit., n. 24, e 1° luglio 1960, n. 1736, id., Rep. 1960, voce cit., n. 14, l'omessa menzione nella relata di notifica delle ricerche esperite dall'ufficiale giudiziario per accertare la irreperibilità del destinatario non dà luogo a nullità, a meno che appaia certo dagli atti di causa ed offerti dalle parti che l'adozione di criteri di comune diligenza nelle ricerche avrebbe indotto l'ufficiale giudiziario a conclusione diversa sulla reperibilità.
Nel senso che per l'applicazione dell'art. 140 c.p.c. alle persone giuridi che sia necessario effettuare tutte le ricerche suggerite dalla comune dili
genza, v. Cass. 12 maggio 1979, n. 2758, id., Rep. 1979, voce cit., n.
47; 11 novembre 1986, n. 6574, id., Rep. 1986, voce cit., n. 31, sia pure in tema di notifica ex art. 143 c.p.c.
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