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sezione II civile; sentenza 14 aprile 1999, n. 3670; Pres. Garofalo, Est. Corona, P.M. Nardi(concl. conf.); Di Paola (Avv. Stella) c. Nicotra (Avv. Geraci). Conferma App. Catania 3 aprile1996Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 9 (SETTEMBRE 1999), pp. 2561/2562-2563/2564Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193625 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
continenza operano nel solo caso di giudizi contemporaneamen te pendenti avanti a giudici diversi, non già — come nella fatti
specie astratta che si esamina — in caso di un incidente a cogni zione sommaria che si verifichi nell'ambito dell'unico processo.
Quanto poi al teorico pericolo di esporre il debitore ad una
ingiusta duplicazione dell'esecuzione derivante dalla duplicazio ne del medesimo titolo (ma quante volte è mai accaduto di assi
stere a simile ipotesi?), si è giustamente osservato — diversa
mente da quanto opinato da taluno — che ad ovviarvi bastereb
be proprio l'opposizione ex art. 615 c.p.c., tenuto conto che
laddove vi fosse stato un pagamento in forza dell'ordinanza
ingiunzionale, seguito poi da una esecuzione fondata sul decre
to ingiuntivo divenuto definitivo per estinzione del giudizio, l'e
secutato potrebbe legittimamente eccepire — in via impediti va/estintiva — quel pagamento poiché tecnicamente «successi
vo» alla formazione del titolo giudiziale, qui da individuarsi
senza alcun dubbio nella data di «emissione» del decreto moni
torio (in questo senso v., ad es., Giud. istr. Trib. Milano 30
giugno 1994, id., Rep. 1995, voce Procedimento civile, nn. 269,
270). Infine, a fugare ogni ulteriore perplessità giunge nella fatti
specie la preventiva rinuncia dell'opposto al decreto ingiuntivo
(sulla quale questo pretore dovrà congruamente pronunciare con
sentenza), a cui consegue logicamente l'esclusione a priori del
paventato rischio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 14 aprile
1999, n. 3670; Pres. Garofalo, Est. Corona, P.M. Nardi
(conci, conf.); Di Paola (Avv. Stella) c. Nicotra (Avv. Ge
raci). Conferma App. Catania 3 aprile 1996.
Agricoltura — Riforma fondiaria — Assegnazione di fondo ru
stico — Preliminare di vendita stipulato prima del riscatto
con immissione in possesso del promittente acquirente — Nul
lità (Cod. civ., art. 1418; 1. 12 maggio 1950 n. 230, provvedi menti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei ter
ritori jonici contermini, art. 18; 1. 21 ottobre 1950 n. 841,
norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed as
segnazione dei terreni ai contadini, art. 21; 1. reg. Sicilia 27
dicembre 1950 n. 104, riforma agraria in Sicilia, art. 37).
Il preliminare di vendita di un fondo rustico assegnato dall'ente
di sviluppo fondiario siciliano, anche quando ne sono differi ti gli effetti alla data del riscatto, è nullo se comporti il tra
sferimento del possesso in data anteriore, in quanto l'art. 18
l. 230/50, richiamato dall'art. 21 l. 841/50, nonché dall'art.
371. reg. Sicilia 104/50, dispone che sino al pagamento inte
grale del prezzo, qualsiasi atto tra vivi di disposizione o di
affitto o comunque di cessione totale o parziale, avente ad
oggetto il terreno assegnato, è nullo di pieno diritto. (1)
(1) Nel caso all'esame della sentenza riportata, l'assegnatario di un
fondo rustico concesso dall'ente di sviluppo siciliano, aveva alienato
il fondo prima del riscatto, cedendo il possesso immediato e stabilendo
che la stipula dell'atto pubblico sarebbe avvenuta dopo il riscatto.
A seguito della richiesta di trasferimento del fondo da parte del pro mittente acquirente, la corte del merito aveva dichiarato la nullità del
preliminare di vendita.
Il ricorrente in Cassazione ha dedotto che l'art. 18 1. 230/50 non
era applicabile, perché limitato all'Altopiano della Sila, ma la sentenza
riportata ha opposto che la norma era richiamata dall'art. 21 1. 841/50
per tutti i terreni della riforma fondiaria, nonché dal 2° comma del
l'art. 37 1. reg. Sicilia 104/50, secondo cui per il periodo di venti anni
qualsiasi atto tra vivi di disposizione o suddivisione o di affitto o co
munque di cessione in uso totale o parziale, avente ad oggetto il terreno
assegnato, è nullo di pieno diritto.
È stata confermata la nullità del preliminare di vendita, ritenuta dalla
corte del merito, richiamando la giurisprudenza secondo cui la nullità
ha carattere assoluto, e può essere fatta valere da chiunque vi abbia
interesse o essere rilevata d'ufficio dal giudice, posto che lo scopo della
Il Foro Italiano — 1999.
Svolgimento del processo. — Con citazione 4 aprile 1981,
Salvatore Di Paola convenne, davanti al Tribunale di Catania,
Giuseppe Nicotra. Espose quanto segue. Con contratto 17 novembre 1977, aveva acquistato un podere
ed i relativi fabbricati dal convenuto, il quale il 19 aprile 1974
aveva comprato l'immobile con patto di riservato dominio dal
l'ente di sviluppo agricolo per la Sicilia, con il pagamento dila
zionato del prezzo in trenta rate annuali da lire 2.132.300. Con
il venditore, avevano pattuito il corrispettivo, pari alle suddette
legge è assicurare che il fondo assegnato non sia, in alcun modo, sot tratto alla sua destinazione, consistente nella coltivazione e nel miglio ramento produttivo, mediante lo svolgimento dell'attività lavorativa per sonale e diretta dell'assegnatario scelto dall'ente assegnante, in seguito allo svolgimento di un procedimento amministrativo, tra soggetti in pos sesso di determinati requisiti (Cass. 5 marzo 1990, n. 1739, Foro it., Rep. 1990, voce Agricoltura, n. 102. Giurisprudenza pacifica, per cui, v., richiamate in motivazione, Cass. 11 novembre 1992, n. 12122, id., Rep. 1992, voce cit., n. 92; 25 febbraio 1986, n. 1177, id., Rep. 1986, voce cit., n. 81; 2 aprile 1984, n. 2157, id., Rep. 1984, voce cit., n.
62; 11 ottobre 1980, n. 5452, id., Rep. 1980, voce cit., n. 166). La sentenza riportata ha ancora osservato che la modifica delle nor
me sulla riforma fondiaria di cui alle 1. 29 maggio 1967 n. 379 e 30
aprile 1976 n. 387 non avevano sostanzialmente immutato la disciplina dettata dalla 1. 230/50, per quanto concerne la nullità degli atti di di
sposizione posti in essere dall'assegnatario prima che sia intervenuto il riscatto.
La nuova normativa infatti aveva consentito il riscatto anticipato del le annualità di prezzo, prima vietato, sempre che siano trascorsi sei anni dall'immissione in possesso da parte dell'ente e che l'assegnatario o avente causa avesse adempiuto agli obblighi essenziali derivanti dal
rapporto di assegnazione. Era stata stabilita l'inalienabilità del fondo sino al trentesimo anno dalla data della prima assegnazione, tranne che all'ente che aveva disposto l'assegnazione o a coltivatori diretti o altri manuali coltivatori della terra il cui nucleo familiare avesse forza lavo rativa non inferiore ad un terzo di quella occorrente. Erano anche state stabilite le modalità del prezzo in caso di vendita, con il diritto di prela zione da parte dell'ente, a parità di condizioni, per utilizzare il terreno in conformità ai propri fini istituzionali, nonché il diritto di prelazione dei coltivatori diretti proprietari dei terreni confinanti.
Era stata ribadita la nullità degli atti di affitto o comunque di cessio ne in uso totale o parziale del fondo assegnato, tranne di quelli autoriz zati dall'ente, in favore di coltivatori diretti.
La sentenza riportata ha anche disatteso l'adombrata eccezione di
incostituzionalità, posto che le norme in questione miravano a dare at
tuazione agli art. 44 e 47 Cost., statuendo per i terreni assegnati ai
lavoratori agricoli divenuti essi proprietari coltivatori diretti il vincolo dell'inalienabilità ed indivisibilità per conseguire i fini della riforma.
* * *
Fermo restando il divieto di cessione prima del riscatto, non può non ricordarsi che le leggi di attuazione della riforma fondiaria sono
state portate all'esame della Corte costituzionale. Una prima volta, Corte cost. 17 aprile 1985, n. 103, Foro it., 1986, I, 888, con osservazioni di D. Bellantuono, ha disatteso i dubbi di costituzionalità sulla disci
plina sostanziale e processuale della successione mortis causa all'asse
gnatario di un podere della riforma fondiaria, chiarendo che il partico lare statuto proprietario delineato per i terreni della riforma fondiaria
rappresentava una corretta attuazione degli obiettivi fissati dagli art.
41, 42, 44 e 47 Cost. Una seconda volta, Corte cost. 30 maggio 1991, n. 233, id., 1992, I, 2345, con osservazioni di G. Bellantuono, ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità di cui all'art. 10, 2°
comma, 1. 386/76, nella parte in cui non prevedeva la perpetuità del vincolo dell'indivisibilità per tutti i terreni della riforma fondiaria, in
riferimento all'art. 3 Cost. Le decisioni richiamate della Corte costituzionale hanno evidenziato
la tendenza assai diffusa alla «liberalizzazione» dei terreni della riforma
fondiaria, ed in buona sostanza al suo affossamento, come se fossero
stati risolti i problemi di politica agraria emersi nel primo dopoguerra, in particolare la formazione di imprese coltivatrici efficienti di coltiva
tori diretti a cui non hanno saputo dare adeguata risposta le disposizio ni sulla prelazione agraria (1. 590/65 e 817/71).
A riprova della tendenza anzidetta, e dopo che Corte cost. 233/91,
cit., aveva esaminato i problemi dei vincoli, l'art, unico 1. 19 febbraio
1992 n. 191 ha stabilito che «il divieto di frazionamento delle unità
poderali di cui all'art. 1 1. 3 giugno 1940 n. 1078 ha durata trentennale
dalla prima assegnazione». Tra gli effetti più immediati di questa legge, v'è la modifica del regi
me successorio: mentre la perpetuità del vincolo, affermato dalla Corte
costituzionale, faceva obbligo di adottare il criterio dell'erede unico,
designato dal testatore o dall'autorità giudiziaria nel caso di disaccordo
tra i coeredi, con la 1. 191/92 alla scadenza del trentennio è applicabile il diritto successorio comune. [D. Bellantuono]
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2563 PARTE PRIMA 2564
annualità, compresa quella scaduta il 31 agosto 1977, ed aveva
no stabilito la stipula dell'atto pubblico allo scadere dei dieci
anni a far tempo dal 19 aprile 1974, mentre il passaggio del
possesso era immediato; avevano previsto una penale di lire cento
milioni a carico dell'acquirente e di lire duecento milioni a cari
co del venditore, nonché il rilascio di una procura irrevocabile
in favore di esso Di Paola per i rapporti con l'ente di sviluppo. Tre anni dopo che si era immesso in possesso, Nicotra lo aveva
spogliato del possesso dei fabbricati, lo aveva molestato nel pos sesso dei terreni, aveva revocato la procura e aveva manifestato
l'intenzione di vendere l'immobile a terzi.
Domandò al tribunale di pronunziare l'avvenuto trasferimen
to in forza della scrittura privata di compravendita e, in subor
dine, di pronunziare sentenza costitutiva avente gli effetti del
contratto di trasferimento; in ogni caso, la condanna al risarci
mento dei danni.
Giuseppe Nicotra chiese il rigetto della domanda. Rispose di
essere il solo assegnatario del fondo e che l'unico titolare della
proprietà prima del pagamento rateizzato in trent'anni era l'en
te di sviluppo; dedusse la nullità del contratto e, in via ricon
venzionale, domandò la dichiarazione della nullità del contratto
e la condanna del Di Paola a rilasciare il bene ed a rendere
conto della gestione. Il tribunale, con sentenza 21 luglio 1992, respinse le domande
proposte dalle parti e compensò le spese. Pronunziando sull'appello principale proposto da Di Paola
e sull'impugnazione incidentale proposta da Nicotra, la Corte
d'appello di Catania, con sentenza 21 febbraio-3 aprile 1996,
dichiarò la nullità del contratto di cui alla scrittura 17 novem
bre 1977 e compensò le spese tra le parti. Ricorre per cassazione Salvatore Di Paola; resiste con contro
ricorso Giuseppe Nicotra.
Motivi della decisione. — 1. - A fondamento del ricorso, il
ricorrente deduce falsa applicazione dell'art. 1418, 1° comma,
c.c., con conseguente violazione dello stesso e degli art. 1325
ss. c.c.: ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. La corte d'appello ha ricollegato la nullità dell'alienazione
alla previsione dell'art. 18 1. 12 maggio 1950 n. 230, il cui con
tenuto è riprodotto dall'art. 37 1. reg. 27 dicembre 1950 n. 104
sulla riforma agraria in Sicilia. Ma la 1. 12 maggio 1950 n. 230
non è applicabile, perché è limitata all'Altopiano della Sila, co
me non è applicabile l'art. 37 1. 27 dicembre 1950 n. 104 (che
prevede «la nullità di pieno diritto» degli atti tra vivi di disposi zione o di suddivisione o di affitto e comunque di cessione in
uso totale o parziale, avente per oggetto il terreno assegnato), in quanto nel contratto stipulato tra l'ente e il Nicotra detta
legge non viene menzionata, ma viene richiamata soltanto la
1. n. 560 del 1965.
D'altra parte, Nicotra non era assegnatario, ma acquirente con riserva di proprietà e, perciò, la vendita obbligatoria realiz
zata nel 1977 non era affetta da nullità, perché non produceva l'immediato trasferimento del diritto e, quindi, non realizzava
10 scopo vietato dalla legge. In ogni caso, l'automaticità del
l'art. 37 era irragionevole, perché esistono casi, i quali meritano
considerazione speciale: donde l'incostituzionalità della norma.
2. - Il ricorso non può essere accolto.
2.1. - Le fondamentali norme regolatrici dei contratti di asse
gnazione dei terreni soggetti alla riforma fondiaria, e dei rap
porti che ne scaturiscono, si rinvengono anzitutto nella 1. 12
maggio 1950 n. 230, contenente i provvedimenti per la coloniz
zazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini — le quali sono applicabili ai terreni espropriati con la riforma
agraria in forza dell'art. 21 della cosiddetta legge stralcio 21
ottobre 1950 n. 841 — nonché nella 1. reg. Sicilia 27 dicembre
1950 n. 104.
Ai sensi dell'art. 18, 3° comma, 1. n. 230 del 1950, «fino
al pagamento integrale del prezzo, qualsiasi atto tra vivi di di
sposizione o di affitto o comunque di cessione in uso totale
o parziale, avente per oggetto il terreno assegnato, è nullo di
pieno diritto». Precetto del tutto consimile è contenuto nell'art.
37, 2° comma, 1. reg. siciliana n. 104 del 1950, secondo cui
«per il periodo di vent'anni qualsiasi atto tra vivi di disposizio ne o suddivisioni o di affitto o comunque di cessione in uso
totale o parziale avente per oggetto il terreno assegnato, è nullo
di pieno diritto». La nullità — secondo la giurisprudenza — ha carattere asso
luto, può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse o
11 Foro Italiano — 1999.
essere rilevata d'ufficio dal giudice, posto che lo scopo della
legge è assicurare che il fondo assegnato non sia, in alcun mo
do, sottratto alla sua destinazione, consistente nella coltivazio
ne e nel miglioramento produttivo, mediante lo svolgimento del
l'attività lavorativa personale e diretta dell'assegnatario scelto
dall'ente assegnante, in seguito allo svolgimento di un procedi mento amministrativo, tra soggetti in possesso di determinati
requisiti (Cass. 5 marzo 1990, n. 1739, Foro it., Rep. 1990,
voce Agricoltura, n. 102). 2.2. - Ulteriori e importanti norme regolatrici dei contratti
di assegnazione dei terreni soggetti alla riforma fondiaria, e dei
susseguenti rapporti, si rinvengono nella 1. 29 maggio 1967 n. 379.
Ma le modifiche alle norme sulla riforma fondiaria introdotte
dalla 1. n. 379 del 1967 (e dalla 1. 30 aprile 1976 n. 386), non im mutano sostanzialmente la disciplina dettata dalla 1. n. 230 del
1950 per ciò che concerne la nullità degli atti di disposizione po sti in essere dall'assegnatario prima che sia intervenuto il riscatto.
La 1. n. 379 del 1967, all'art. 1 consente il riscatto anticipato delle annualità del prezzo, prima vietato, sempre che siano tra
scorsi sei anni dall'immissione in possesso da parte dell'ente
e che l'assegnatario o l'avente causa abbia adempiuto agli ob
blighi essenziali derivanti dal rapporto di assegnazione. L'art. 4 al 2° comma stabilisce, fino al termine del trentesi
mo anno dalla data della prima assegnazione, l'inalienabilità
del fondo «tranne che all'ente che ha disposto l'assegnazione od a coltivatori diretti o ad altri manuali coltivatori della terra
il cui nucleo familiare abbia una forza lavorativa non inferiore
ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità di col
tivazione del fondo medesimo e degli altri eventuali posseduti». Lo stesso art. 4 al 3° comma fissa il prezzo di vendita e rego
la le modalità di determinazione; al 4° comma, stabilisce il di
ritto di prelazione dell'ente, a parità di condizioni, per utilizza
re il terreno in conformità ai propri fini istituzionali, nonché
il diritto di prelazione dei coltivatori diretti proprietari dei ter
reni confinanti; al 5° e 6° comma regola il procedimento di
esercizio della prelazione ed attribuisce all'ente il potere di deci
dere nel caso in cui più coltivatori diretti, proprietari di terreni
confinanti, intendano esercitare il diritto.
L'art. 4, 7° comma, ultima parte, infine, dispone la nullità
degli atti di affitto o comunque di cessione in uso totale o par ziale del fondo, tranne di quelli, autorizzati dall'ente, in favore
di coltivatori diretti.
In definitiva, quando non intervengono i procedimenti riguar danti la determinazione del prezzo, l'esercizio della prelazione e la susseguente scelta da parte dell'ente (procedimenti, dei qua
li, nella specie in esame non si parla affatto), l'art. 4, 7° com
ma, cit. conferma il divieto di alienazione dei terreni e la so
stanziale nullità di questi atti (Cass. 2 aprile 1984, n. 2157, id.,
Rep. 1984, voce cit., n. 62; 11 ottobre 1980, n. 5452, id., Rep.
1980, voce cit., n. 166). Ciò significa che, fino a quando il
riscatto anticipato non sia avvenuto, continua ad operare la ri
serva di dominio in favore dell'ente, ed a trovare applicazione il divieto sancito dall'art. 18, 3° comma, 1. n. 230 del 1950, la cui inosservanza per gli atti non autorizzati e comunque non
consentiti comporta la sanzione della nullità (Cass. 11 novem
bre 1992, n. 12122, id., Rep. 1992, voce cit., n. 92; 25 febbraio
1986, n. 1177, id., Rep. 1986, voce cit., n. 81). Per quanto riguarda, poi, il problema della validità del preli
minare di vendita — secondo la giurisprudenza — premesso che il preliminare, pur non avendo efficacia reale, rientra tra
gli atti tra vivi di disposizione, espressamente vietati dall'art.
18 1. n. 230 del 1950 — è nullo il contratto preliminare di vendi
ta di un terreno, assegnato ad un ente di sviluppo fondiario,
allorquando il possesso del fondo, in forza di specifica clausola
contrattuale, sia stato trasferito al promissario acquirente pri ma che l'assegnatario abbia provveduto al riscatto del fondo,
giacché l'art. 18 1. 12 maggio 1950 n. 230 vieta, prima di quel
momento, qualsiasi atto di cessione in uso totale o parziale del
terreno (Cass. 11 novembre 1992, n. 12122, cit.; 5 marzo 1990, n. 1739, cit.).
Chiarito ciò, manifestamente infondata appare l'adombrata
eccezione di incostituzionalità, posto che le norme richiamate
sopra mirano a dare attuazione agli art. 44 e 47 Cost., statuen
do per i terreni assegnati ai lavoratori agricoli, diventati essi
stessi proprietari coltivatori diretti, il vincolo dell'inalienabilità ed indivisibilità per conseguire i fini della riforma.
3. - Il ricorso deve essere rigettato.
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