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sezione II civile; sentenza 14 febbraio 2002, n. 2149; Pres. Corona, Est. Del Core, P.M. Schirò...

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sezione II civile; sentenza 14 febbraio 2002, n. 2149; Pres. Corona, Est. Del Core, P.M. Schirò (concl. conf.); Risa (Avv. Pucci) c. Marini. Conferma App. Salerno 22 marzo 1999 Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2002), pp. 2083/2084-2085/2086 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23196549 . Accessed: 28/06/2014 18:41 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.88 on Sat, 28 Jun 2014 18:41:06 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione II civile; sentenza 14 febbraio 2002, n. 2149; Pres. Corona, Est. Del Core, P.M. Schirò(concl. conf.); Risa (Avv. Pucci) c. Marini. Conferma App. Salerno 22 marzo 1999Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2002), pp. 2083/2084-2085/2086Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23196549 .

Accessed: 28/06/2014 18:41

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2083 PARTE PRIMA 2084

della somma di lire 3.961.029 a titolo di oneri condominiali non

corrisposti; che il Tribunale di Sondrio (succeduto, in composizione mo

nocratica, al pretore, ai sensi del d.leg. 19 febbraio 1998 n. 51) ha declinato la propria competenza ratione valoris in favore del

giudice di pace; che la Zenith ha proposto ricorso per regolamento della com

petenza; che il Della Patrona ha prodotto scrittura difensiva.

Considerato in diritto: che l'art. 8, 2° comma, n. 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 3 1. 26 novembre 1990 n. 353, ha attri

buito al pretore ratione materiae e, quindi, senza considerazioni

di valore, la competenza su tutte le cause «relative a rapporti di

locazione» e, quindi, anche sulle cause concernenti gli oneri

condominiali che — come quelli di specie — si riferiscano a

rapporti di locazione; che il d.leg. 19 febbraio 1998 n. 51 ha soppresso l'ufficio del

pretore, trasferendo le relative competenze al tribunale;

che, pertanto, la competenza a provvedere sulla causa di che

trattasi appartiene al Tribunale di Sondrio.

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; ordinanza 19

febbraio 2002, n. 2420; Pres. Marvulli, Rei. A. Finocchiaro, P.M. Martone (conci, conf.); Giannuzzi e altri (Avv. Spa

gnolo) c. Lofano (Avv. Cipriani) e altri. Regolamento di giu risdizione.

Giurisdizione civile — Regolamento preventivo manifesta

mente inammissibile — Responsabilità processuale aggra

vata (Cod. proc. civ., art. 41, 96, 367).

La domanda di condanna per responsabilità aggravata deve es

sere accolta nei confronti di chi abbia proposto il ricorso per

regolamento di giurisdizione con la consapevolezza o con I '/

. gnoranza, gravemente colpevole, della sua infondatezza o

inammissibilità (nella specie, il regolamento era stato chiesto

per far dichiarare il difetto di giurisdizione dell'autorità giu diziaria ordinaria su una domanda di condanna ad arretrare

una costruzione). ( 1 )

Considerato che Pietro Giannuzzi ed altri litisconsorti in epi

grafe indicati hanno proposto ricorso per regolamento preventi vo di giurisdizione con il quale chiedono — in relazione alla

controversia pendente innanzi al Tribunale di Bari e proposta da

Vitantonio Lofano con la quale si richiede la condanna del

Giannuzzi ad arretrare la costruzione realizzata — la declarato

ria di difetto di giurisdizione del giudice adito; — considerato che il Lofano, nel resistere con controricorso,

insiste per l'inammissibilità del ricorso e, comunque, per la sua

infondatezza, con condanna dei ricorrenti ai sensi dell'art. 96

c.p.c.; — considerato che la più recente, ma ormai costante giuris

prudenza di queste sezioni unite — dopo la fondamentale Cass.

15 giugno 1987, n. 5256 (Foro it., 1987, I, 2015) — è nel senso

dell'inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione in una controversia fra privati nella quale non sia coinvolta la

pubblica amministrazione, sulla base del rilievo che il regola mento preventivo è previsto dall'art. 41 c.p.c. con limitato rife

ci) Questa ordinanza sta a dimostrare che la riforma dell'art. 367

c.p.c. non è stata sufficiente ad eliminare i regolamenti «senza capo né coda» di cui parlava Virgilio Andrioli trent'anni fa, ossia i regolamenti chiesti al solo scopo di lucrare la sospensione del processo: in tema, cfr., per tutte, Cass. 3 novembre 1986, n. 6420, e ord. 3 novembre

1986, n. 628, Foro it., 1987, 1, 57, con requisitoria del procuratore ge nerale M. Carisio e nota di C.M. Barone-F. Cipriani-A. Pizzorusso-A. Proto Pisani, Regolamento di giurisdizione, deontologia forense e cre dibilità delle sezioni unite.

Il Foro Italiano — 2002.

rimento alle «questioni di giurisdizione di cui all'art. 37», cioè

alle questioni attinenti alla giurisdizione del giudice ordinario

nei confronti della pubblica amministrazione o del giudice spe

ciale, ed alla giurisdizione del giudice italiano nei confronti

dello straniero; e che tale previsione, attesa la natura straordina

ria ed eccezionale dell'istituto, è tassativa e non può essere este

sa ad ipotesi non contemplate dalla norma dell'art. 37 c.p.c.

(cfr., fra le tante, Cass. 20 giugno 1987, n. 5449, id., Rep. 1987,

voce Giurisdizione civile, n. 103; 18 aprile 1988, n. 3036, id., Rep. 1988, voce cit., n. 125; 22 aprile 1988, n. 3131, ibid., n. 124; 7 luglio 1988, n. 4476, id., 1989,1, 131; 12 dicembre 1988, n. 6752, id.. Rep. 1988, voce Lavoro (rapporto), n. 610; 17 mar

zo 1989, n. 1353, id., Rep. 1989, voce Giurisdizione civile, n.

149; ord. 22 giugno 1989, n. 404, ibid., n. 158; ord. 22 giugno

1989, n. 405, ibid., n. 162; ord. 23 agosto 1989, n. 484, ibid., n. 160; 22 dicembre 1989, n. 5769, ibid., n. 152; ord. 19 febbraio 1990, n. 112, id.. Rep. 1990, voce cit., n. 214; 19 aprile 1990, n. 3269, ibid., n. 215, e successive conformi);

— considerato che la domanda di condanna per responsabilità

aggravata proposta dalla parte controricorrente deve essere ac

colta nei confronti di chi abbia proposto il ricorso con la consa

pevolezza o con l'ignoranza, gravemente colpevole, della sua

infondatezza o inammissibilità; — considerato che tale responsabilità va affermata anche

quando, come nella specie, il ricorso sia stato proposto in una

controversia fra privati prospettando questioni che la più recente

ma costante giurisprudenza esclude che possano essere dedotte

con il regolamento preventivo di giurisdizione; — considerato che ai fini della quantificazione del danno è

sufficiente il richiamo al principio giurisprudenziale secondo il

quale la condanna per responsabilità aggravata non postula che

la controparte deduca e dimostri uno specifico danno per il ri

tardo provocato dal ricorso sulla decisione della causa, tenendo

presente che questa corte, la quale ha facoltà di desumere detto

danno da nozioni di comune esperienza, può fare riferimento

anche al pregiudizio che detta controparte abbia subito di per sé

per essere stata costretta a contrastare una ingiustificata iniziati

va dell'avversario neppure compensata, sul piano strettamente

economico, dal rimborso delle spese e degli onorari del proce dimento stesso, liquidabili secondo tariffe che non concernono

il rapporto fra parte e cliente (Cass., ord. 15 dicembre 1989, n.

712, id., Rep. 1989, voce Spese giudiziali civili, n. 42, e succes

sive conformi); — considerato che, pertanto, il ricorso va dichiarato inam

missibile ed i ricorrenti, in solido, vanno condannati a risarcire

il danno ex art. 96 c.p.c. a favore della parte controricorrente,

liquidato, equitativamente, in lire 10.000.000, pari ad euro

5.164,56; nonché a rimborsare alla stessa le spese di questa fase

di giudizio.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 14 feb

braio 2002, n. 2149; Pres. Corona, Est. Del Core, P.M.

Schirò (conci, conf.); Risa (Avv. Pucci) c. Marini. Conferma

App. Salerno 22 marzo 1999.

Procedimento civile — Sostituzione di precedente difensore — Processo contumaciale — Memoria di replica

— Rila

scio di procura alle liti — Validità — Estremi (Cod. proc. civ., art. 83, 159, 190).

E valida la nomina in corso di causa di un nuovo difensore in

luogo di un altro, deceduto o sostituito per rinuncia o per al

tra causa, effettuata mediante conferimento della procura

speciale nella memoria di replica predisposta in processo contumaciale. ( 1 )

(1 ) L'affermazione riassunta nella massima è stata giustificata, prin cipalmente, con il richiamo alla tendenza giurisprudenziale che, repu

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2085 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 2086

Motivi della decisione. — Nell'ordine logico-giuridico è prio ritario l'esame del terzo motivo del ricorso col quale il Risa de nunzia la violazione e l'errata applicazione degli art. 83, 190 e 302 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.

Dall'epigrafe della decisione impugnata — rileva il ricorrente

— emerge che al momento della spedizione della causa a sen

tenza l'attore era rappresentato e difeso, in sostituzione del pre cedente difensore, dall'avv. Daria Russo De Luca «in virtù di

mandato a margine della memoria di replica con costituzione ex

art. 302 c.p.c.». Il mandato così conferito — soggiunge

— è

nullo, dacché, stante la contumacia del convenuto, la memoria

di replica (presentata cinque giorni prima dell'udienza di di

scussione) era atto processuale abnorme ed inammissibile, su

cui non poteva essere apposta la procura neanche in via d'inter

pretazione estensiva dell'art. 83 c.p.c. Tale nullità si sarebbe ri

versata su tutti gli atti processuali successivi.

Il motivo manca dì pregio. Come ricorda lo stesso ricorrente, da tempo questa corte, in

accordo con l'unanime dottrina, esclude la tassatività dell'elen

cazione fatta dall'art. 83 c.p.c. degli atti su cui può apporsi la

procura ad litem (cfr., e plurimis, Cass. 3571/77, Foro it., 1977,

I, 2139; 10877/92, id., Rep. 1992, voce Procedimento civile, n.

62; 747/92, id., 1992, I, 1411). Si è osservato a riguardo che scopo del rilascio della procura

è quello di fornire alla controparte la giuridica certezza della ri

feribilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posi

tando non tassativa l'elencazione (contenuta nell'art. 83, 3° comma,

c.p.c.) degli atti sui quali è apponibile la procura ad litem, ne ritiene valido ed efficace il rilascio operato mediante stesura su atti diversi da

quelli normativamente indicati. In realtà, l'anzidetto orientamento (sul quale cons, in dottrina, fra gli

altri, Mandrioli, Corso dì diritto processuale civile, Torino, 1995, 1, 194 s., testo e note) non è poi così consolidato, se è vero che altro indi

rizzo, formatosi proprio con riferimento ad ipotesi, come quella di spe cie, di nomina di nuovo difensore in luogo di altro, deceduto o comun

que sostituito, pur riconoscendo la possibilità del rilascio della relativa

procura su atti diversi da quelli previsti dal citato 3° comma del ridetto art. 83 (Cass. 2 giugno 1999, n. 5393, Foro it., Rep. 1999, voce Proce dimento civile, n. 125), ritiene, tuttavia tassativa l'elencazione degli at ti menzionati da tale norma in relazione all'introduzione del processo ovvero alla nomina del primo difensore (Cass. 20 marzo 1999, n. 2618, id., 2000, I, 1277; 16 novembre 1996, n. 10065, id.. Rep. 1996, voce

cit., n. 92; Cons. Stato, sez. VI, 8 marzo 1996, n. 371, id., 1997, III, 96, con nota redazionale).

In tale situazione, più che il richiamo al meno recente indirizzo evo cato dalla corte ne sarebbe stato forse maggiormente pertinente il rife rimento alle or ricordate successive enunciazioni, anche perché formu late con specifico riguardo a situazioni coincidenti con quella venuta in rilievo nella specie. E, nella prospettiva testé delineata, alla {li sezione civile della) corte si sarebbe posto anche il problema di una più esau stiva valutazione dell'idoneità dell'atto (utilizzato nella specie per il ri lascio della procura alle liti al nuovo difensore), a recepirla valida mente.

Nell'indicata prospettiva, invero, non sarebbe stato del tutto inop portuno approfondire ulteriormente come un atto irrituale (come la re

plica predisposta per un processo contumaciale), dalla stessa riportata sentenza definito «inconseguente» e, in ipotesi, «abnorme» e «inam

missibile», potesse poi ritenersi pienamente valido ed efficace ai fini considerati.

E noto infatti che per la Corte di cassazione (sent. 8 agosto 1997, n.

7397, id.. Rep. 1997, voce cit., n. 121), nel caso di rilascio della procura ad litem su atti diversi da quelli elencati dal ripetuto art. 83 c.p.c., è pur sempre necessario verificare che si tratti di atti determinanti (il rituale)

ingresso della parte in giudizio, ossia di atti lato sensu processuali, at teso che la natura processuale degli stessi ne rileva l'inerenza allo spe cifico processo per il quale la procura è rilasciata, divenendo compo nente essenziale di essa.

Non può, d'altra parte, dimenticarsi, per un verso, che le forme pre viste dall'art. 83 c.p.c. per il conferimento della procura alle liti tendono

ad assicurare la certezza dell'esistenza e della tempestività della procu ra stessa e, quindi, della riferibilità alla parte dell'attività del procurato re (Cass. 7 aprile 2000, n. 4384, id., Rep. 2000, voce cit., n. 107); né

può obliterarsi, per altro verso, che le forme di conferimento della pro cura indicate nell'art. 83 c.p.c. non sono surrogabili da presunzioni semplici né sostituibili dall'interpretazione del contenuto di un qualsia si atto difensivo, nel quale sia indicato come procuratore della parte un

determinato legale, essendo tale indicazione idonea a produrre effetti

giuridici solo se avvalorata da un atto pubblico o da una scrittura pri vata autenticata, comportanti l'attribuzione del potere di rappresentanza processuale (Cass. 9 agosto 2001, n. 10967, id., 2002, 1, 101, con nota di richiami). [C.M. Barone]

Il Foro Italiano — 2002.

zione sostanziale controversa; tale certezza può essere fornita

soltanto da documenti facenti piena prova fino a querela di fal

so, come appunto l'atto pubblico e la scrittura privata autenti

cata, ai quali deve aggiungersi anche la procura rilasciata su

qualunque atto processuale diverso da quelli indicati dall'art. 83

c.p.c. ma ugualmente dotato della forma scritta la cui sottoscri

zione sia certificata autentica dal difensore e depositato al mo

mento della costituzione in giudizio della parte della cui rappre sentanza si tratta. Si è anche sottolineata l'inesistenza di una

qualunque sanzione per la violazione del 3° comma dell'art. 83

c.p.c. In ogni caso, osserva questo collegio, non può ignorarsi il

disposto dell'art. 159, 2° comma, c.p.c., che disciplina espres samente la fattispecie dell'atto con pluralità di oggetti o conte

nuti, stabilendo che la nullità (ma lo stesso può dirsi per l'i

nammissibilità per qualunque causa) di una parte non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti. Alla stregua di tali po stulati, può affermarsi il principio secondo cui «la nomina, nel

corso del giudizio, di un nuovo difensore in luogo di un altro, deceduto o sostituito per rinuncia o per altra causa, può essere

effettuata anche in un atto diverso da quelli indicati dal 3° com

ma dell'art. 83 c.p.c. —

quale, nella specie, la memoria di repli ca ex art. 190 c.p.c.

— senza che valga ad escludere la validità

del conferimento della procura la circostanza che l'atto in que stione sia nella specie inconseguente poiché versato in processo contumaciale, essendo l'atto medesimo perfettamente idoneo a

realizzare lo scopo voluto dalla norma e non comunicandosi

l'eventuale sua abnormità o inammissibilità come scritto defen

sionale al negozio (mandato ad litem) che contiene». (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 12 feb

braio 2002, n. 1986; Pres. Sciarelli, Est. Prestipino, P.M.

Martone (conci, conf.); Camilli (Avv. Andreozzi) c. Asso

ciazione Anni verdi. Dichiara inammissibile ricorso avverso

Trib. Roma 31 dicembre 1997.

Cassazione civile — Ricorso — Notifica — Cancelleria della

corte — Inammissibilità — Estremi (Cod. proc. civ., art.

330, 360).

E inammissibile il ricorso per cassazione notificato al procu ratore (della controparte) costituito in appello presso la can

celleria della stessa corte, dopo la mancata effettuazione del

la notifica nello studio del medesimo procuratore, per il suo

avvenuto trasferimento in altro luogo, risultato sconosciuto

al! 'ufficiale giudiziario. ( 1 )

(1) L'affermazione riassunta nella massima, per un verso, ribadisce l'orientamento (ormai costante nella giurisprudenza della corte; in ag giunta ai precedenti citati in motivazione, cfr. Cass. 13 novembre 2000, n. 14698, Foro it.. Rep. 2000, voce Procedimento civile, n. 138; 22

giugno 1998, n. 6180, id, 1998, I, 3579, con osservazioni di R. Caponi), secondo cui, in caso di trasferimento dello studio del procuratore co

stituito, l'impugnazione va notificata, a pena d'inammissibilità, presso il suo nuovo domicilio, che l'impugnante è tenuto ad individuare attra

verso l'esperimento di apposite ricerche, non sussistendo a carico del

professionista, che cambia studio, l'onere di comunicare il cambia mento di indirizzo; e, per altro verso, nega ogni rilevanza alla notifica

del ricorso per cassazione eseguita presso la cancelleria della corte.

Per quanto attiene poi in particolare alla or riprodotta enunciazione,

occorre, tuttavia, aggiungere che della notifica presso la cancelleria del

la Corte di cassazione, ai fini rilevanti nell'occasione considerata, si è

diffusamente occupata sez. un., ord. 14 giugno 1999, n. 92/SU, id.,

1999, I, 2865, con osservazioni di R. Frasca, nella cui motivazione si è

dato ampio conto del significato e della ratio del principio, evocato pu re dalla riportata sentenza, secondo cui, anche in caso di elezione di

domicilio, l'elemento personale prevale su quello topografico.

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