sezione II civile; sentenza 14 febbraio 2002, n. 2149; Pres. Corona, Est. Del Core, P.M. Schirò(concl. conf.); Risa (Avv. Pucci) c. Marini. Conferma App. Salerno 22 marzo 1999Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2002), pp. 2083/2084-2085/2086Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23196549 .
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2083 PARTE PRIMA 2084
della somma di lire 3.961.029 a titolo di oneri condominiali non
corrisposti; che il Tribunale di Sondrio (succeduto, in composizione mo
nocratica, al pretore, ai sensi del d.leg. 19 febbraio 1998 n. 51) ha declinato la propria competenza ratione valoris in favore del
giudice di pace; che la Zenith ha proposto ricorso per regolamento della com
petenza; che il Della Patrona ha prodotto scrittura difensiva.
Considerato in diritto: che l'art. 8, 2° comma, n. 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 3 1. 26 novembre 1990 n. 353, ha attri
buito al pretore ratione materiae e, quindi, senza considerazioni
di valore, la competenza su tutte le cause «relative a rapporti di
locazione» e, quindi, anche sulle cause concernenti gli oneri
condominiali che — come quelli di specie — si riferiscano a
rapporti di locazione; che il d.leg. 19 febbraio 1998 n. 51 ha soppresso l'ufficio del
pretore, trasferendo le relative competenze al tribunale;
che, pertanto, la competenza a provvedere sulla causa di che
trattasi appartiene al Tribunale di Sondrio.
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; ordinanza 19
febbraio 2002, n. 2420; Pres. Marvulli, Rei. A. Finocchiaro, P.M. Martone (conci, conf.); Giannuzzi e altri (Avv. Spa
gnolo) c. Lofano (Avv. Cipriani) e altri. Regolamento di giu risdizione.
Giurisdizione civile — Regolamento preventivo manifesta
mente inammissibile — Responsabilità processuale aggra
vata (Cod. proc. civ., art. 41, 96, 367).
La domanda di condanna per responsabilità aggravata deve es
sere accolta nei confronti di chi abbia proposto il ricorso per
regolamento di giurisdizione con la consapevolezza o con I '/
. gnoranza, gravemente colpevole, della sua infondatezza o
inammissibilità (nella specie, il regolamento era stato chiesto
per far dichiarare il difetto di giurisdizione dell'autorità giu diziaria ordinaria su una domanda di condanna ad arretrare
una costruzione). ( 1 )
Considerato che Pietro Giannuzzi ed altri litisconsorti in epi
grafe indicati hanno proposto ricorso per regolamento preventi vo di giurisdizione con il quale chiedono — in relazione alla
controversia pendente innanzi al Tribunale di Bari e proposta da
Vitantonio Lofano con la quale si richiede la condanna del
Giannuzzi ad arretrare la costruzione realizzata — la declarato
ria di difetto di giurisdizione del giudice adito; — considerato che il Lofano, nel resistere con controricorso,
insiste per l'inammissibilità del ricorso e, comunque, per la sua
infondatezza, con condanna dei ricorrenti ai sensi dell'art. 96
c.p.c.; — considerato che la più recente, ma ormai costante giuris
prudenza di queste sezioni unite — dopo la fondamentale Cass.
15 giugno 1987, n. 5256 (Foro it., 1987, I, 2015) — è nel senso
dell'inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione in una controversia fra privati nella quale non sia coinvolta la
pubblica amministrazione, sulla base del rilievo che il regola mento preventivo è previsto dall'art. 41 c.p.c. con limitato rife
ci) Questa ordinanza sta a dimostrare che la riforma dell'art. 367
c.p.c. non è stata sufficiente ad eliminare i regolamenti «senza capo né coda» di cui parlava Virgilio Andrioli trent'anni fa, ossia i regolamenti chiesti al solo scopo di lucrare la sospensione del processo: in tema, cfr., per tutte, Cass. 3 novembre 1986, n. 6420, e ord. 3 novembre
1986, n. 628, Foro it., 1987, 1, 57, con requisitoria del procuratore ge nerale M. Carisio e nota di C.M. Barone-F. Cipriani-A. Pizzorusso-A. Proto Pisani, Regolamento di giurisdizione, deontologia forense e cre dibilità delle sezioni unite.
Il Foro Italiano — 2002.
rimento alle «questioni di giurisdizione di cui all'art. 37», cioè
alle questioni attinenti alla giurisdizione del giudice ordinario
nei confronti della pubblica amministrazione o del giudice spe
ciale, ed alla giurisdizione del giudice italiano nei confronti
dello straniero; e che tale previsione, attesa la natura straordina
ria ed eccezionale dell'istituto, è tassativa e non può essere este
sa ad ipotesi non contemplate dalla norma dell'art. 37 c.p.c.
(cfr., fra le tante, Cass. 20 giugno 1987, n. 5449, id., Rep. 1987,
voce Giurisdizione civile, n. 103; 18 aprile 1988, n. 3036, id., Rep. 1988, voce cit., n. 125; 22 aprile 1988, n. 3131, ibid., n. 124; 7 luglio 1988, n. 4476, id., 1989,1, 131; 12 dicembre 1988, n. 6752, id.. Rep. 1988, voce Lavoro (rapporto), n. 610; 17 mar
zo 1989, n. 1353, id., Rep. 1989, voce Giurisdizione civile, n.
149; ord. 22 giugno 1989, n. 404, ibid., n. 158; ord. 22 giugno
1989, n. 405, ibid., n. 162; ord. 23 agosto 1989, n. 484, ibid., n. 160; 22 dicembre 1989, n. 5769, ibid., n. 152; ord. 19 febbraio 1990, n. 112, id.. Rep. 1990, voce cit., n. 214; 19 aprile 1990, n. 3269, ibid., n. 215, e successive conformi);
— considerato che la domanda di condanna per responsabilità
aggravata proposta dalla parte controricorrente deve essere ac
colta nei confronti di chi abbia proposto il ricorso con la consa
pevolezza o con l'ignoranza, gravemente colpevole, della sua
infondatezza o inammissibilità; — considerato che tale responsabilità va affermata anche
quando, come nella specie, il ricorso sia stato proposto in una
controversia fra privati prospettando questioni che la più recente
ma costante giurisprudenza esclude che possano essere dedotte
con il regolamento preventivo di giurisdizione; — considerato che ai fini della quantificazione del danno è
sufficiente il richiamo al principio giurisprudenziale secondo il
quale la condanna per responsabilità aggravata non postula che
la controparte deduca e dimostri uno specifico danno per il ri
tardo provocato dal ricorso sulla decisione della causa, tenendo
presente che questa corte, la quale ha facoltà di desumere detto
danno da nozioni di comune esperienza, può fare riferimento
anche al pregiudizio che detta controparte abbia subito di per sé
per essere stata costretta a contrastare una ingiustificata iniziati
va dell'avversario neppure compensata, sul piano strettamente
economico, dal rimborso delle spese e degli onorari del proce dimento stesso, liquidabili secondo tariffe che non concernono
il rapporto fra parte e cliente (Cass., ord. 15 dicembre 1989, n.
712, id., Rep. 1989, voce Spese giudiziali civili, n. 42, e succes
sive conformi); — considerato che, pertanto, il ricorso va dichiarato inam
missibile ed i ricorrenti, in solido, vanno condannati a risarcire
il danno ex art. 96 c.p.c. a favore della parte controricorrente,
liquidato, equitativamente, in lire 10.000.000, pari ad euro
5.164,56; nonché a rimborsare alla stessa le spese di questa fase
di giudizio.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 14 feb
braio 2002, n. 2149; Pres. Corona, Est. Del Core, P.M.
Schirò (conci, conf.); Risa (Avv. Pucci) c. Marini. Conferma
App. Salerno 22 marzo 1999.
Procedimento civile — Sostituzione di precedente difensore — Processo contumaciale — Memoria di replica
— Rila
scio di procura alle liti — Validità — Estremi (Cod. proc. civ., art. 83, 159, 190).
E valida la nomina in corso di causa di un nuovo difensore in
luogo di un altro, deceduto o sostituito per rinuncia o per al
tra causa, effettuata mediante conferimento della procura
speciale nella memoria di replica predisposta in processo contumaciale. ( 1 )
(1 ) L'affermazione riassunta nella massima è stata giustificata, prin cipalmente, con il richiamo alla tendenza giurisprudenziale che, repu
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2085 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 2086
Motivi della decisione. — Nell'ordine logico-giuridico è prio ritario l'esame del terzo motivo del ricorso col quale il Risa de nunzia la violazione e l'errata applicazione degli art. 83, 190 e 302 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.
Dall'epigrafe della decisione impugnata — rileva il ricorrente
— emerge che al momento della spedizione della causa a sen
tenza l'attore era rappresentato e difeso, in sostituzione del pre cedente difensore, dall'avv. Daria Russo De Luca «in virtù di
mandato a margine della memoria di replica con costituzione ex
art. 302 c.p.c.». Il mandato così conferito — soggiunge
— è
nullo, dacché, stante la contumacia del convenuto, la memoria
di replica (presentata cinque giorni prima dell'udienza di di
scussione) era atto processuale abnorme ed inammissibile, su
cui non poteva essere apposta la procura neanche in via d'inter
pretazione estensiva dell'art. 83 c.p.c. Tale nullità si sarebbe ri
versata su tutti gli atti processuali successivi.
Il motivo manca dì pregio. Come ricorda lo stesso ricorrente, da tempo questa corte, in
accordo con l'unanime dottrina, esclude la tassatività dell'elen
cazione fatta dall'art. 83 c.p.c. degli atti su cui può apporsi la
procura ad litem (cfr., e plurimis, Cass. 3571/77, Foro it., 1977,
I, 2139; 10877/92, id., Rep. 1992, voce Procedimento civile, n.
62; 747/92, id., 1992, I, 1411). Si è osservato a riguardo che scopo del rilascio della procura
è quello di fornire alla controparte la giuridica certezza della ri
feribilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posi
tando non tassativa l'elencazione (contenuta nell'art. 83, 3° comma,
c.p.c.) degli atti sui quali è apponibile la procura ad litem, ne ritiene valido ed efficace il rilascio operato mediante stesura su atti diversi da
quelli normativamente indicati. In realtà, l'anzidetto orientamento (sul quale cons, in dottrina, fra gli
altri, Mandrioli, Corso dì diritto processuale civile, Torino, 1995, 1, 194 s., testo e note) non è poi così consolidato, se è vero che altro indi
rizzo, formatosi proprio con riferimento ad ipotesi, come quella di spe cie, di nomina di nuovo difensore in luogo di altro, deceduto o comun
que sostituito, pur riconoscendo la possibilità del rilascio della relativa
procura su atti diversi da quelli previsti dal citato 3° comma del ridetto art. 83 (Cass. 2 giugno 1999, n. 5393, Foro it., Rep. 1999, voce Proce dimento civile, n. 125), ritiene, tuttavia tassativa l'elencazione degli at ti menzionati da tale norma in relazione all'introduzione del processo ovvero alla nomina del primo difensore (Cass. 20 marzo 1999, n. 2618, id., 2000, I, 1277; 16 novembre 1996, n. 10065, id.. Rep. 1996, voce
cit., n. 92; Cons. Stato, sez. VI, 8 marzo 1996, n. 371, id., 1997, III, 96, con nota redazionale).
In tale situazione, più che il richiamo al meno recente indirizzo evo cato dalla corte ne sarebbe stato forse maggiormente pertinente il rife rimento alle or ricordate successive enunciazioni, anche perché formu late con specifico riguardo a situazioni coincidenti con quella venuta in rilievo nella specie. E, nella prospettiva testé delineata, alla {li sezione civile della) corte si sarebbe posto anche il problema di una più esau stiva valutazione dell'idoneità dell'atto (utilizzato nella specie per il ri lascio della procura alle liti al nuovo difensore), a recepirla valida mente.
Nell'indicata prospettiva, invero, non sarebbe stato del tutto inop portuno approfondire ulteriormente come un atto irrituale (come la re
plica predisposta per un processo contumaciale), dalla stessa riportata sentenza definito «inconseguente» e, in ipotesi, «abnorme» e «inam
missibile», potesse poi ritenersi pienamente valido ed efficace ai fini considerati.
E noto infatti che per la Corte di cassazione (sent. 8 agosto 1997, n.
7397, id.. Rep. 1997, voce cit., n. 121), nel caso di rilascio della procura ad litem su atti diversi da quelli elencati dal ripetuto art. 83 c.p.c., è pur sempre necessario verificare che si tratti di atti determinanti (il rituale)
ingresso della parte in giudizio, ossia di atti lato sensu processuali, at teso che la natura processuale degli stessi ne rileva l'inerenza allo spe cifico processo per il quale la procura è rilasciata, divenendo compo nente essenziale di essa.
Non può, d'altra parte, dimenticarsi, per un verso, che le forme pre viste dall'art. 83 c.p.c. per il conferimento della procura alle liti tendono
ad assicurare la certezza dell'esistenza e della tempestività della procu ra stessa e, quindi, della riferibilità alla parte dell'attività del procurato re (Cass. 7 aprile 2000, n. 4384, id., Rep. 2000, voce cit., n. 107); né
può obliterarsi, per altro verso, che le forme di conferimento della pro cura indicate nell'art. 83 c.p.c. non sono surrogabili da presunzioni semplici né sostituibili dall'interpretazione del contenuto di un qualsia si atto difensivo, nel quale sia indicato come procuratore della parte un
determinato legale, essendo tale indicazione idonea a produrre effetti
giuridici solo se avvalorata da un atto pubblico o da una scrittura pri vata autenticata, comportanti l'attribuzione del potere di rappresentanza processuale (Cass. 9 agosto 2001, n. 10967, id., 2002, 1, 101, con nota di richiami). [C.M. Barone]
Il Foro Italiano — 2002.
zione sostanziale controversa; tale certezza può essere fornita
soltanto da documenti facenti piena prova fino a querela di fal
so, come appunto l'atto pubblico e la scrittura privata autenti
cata, ai quali deve aggiungersi anche la procura rilasciata su
qualunque atto processuale diverso da quelli indicati dall'art. 83
c.p.c. ma ugualmente dotato della forma scritta la cui sottoscri
zione sia certificata autentica dal difensore e depositato al mo
mento della costituzione in giudizio della parte della cui rappre sentanza si tratta. Si è anche sottolineata l'inesistenza di una
qualunque sanzione per la violazione del 3° comma dell'art. 83
c.p.c. In ogni caso, osserva questo collegio, non può ignorarsi il
disposto dell'art. 159, 2° comma, c.p.c., che disciplina espres samente la fattispecie dell'atto con pluralità di oggetti o conte
nuti, stabilendo che la nullità (ma lo stesso può dirsi per l'i
nammissibilità per qualunque causa) di una parte non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti. Alla stregua di tali po stulati, può affermarsi il principio secondo cui «la nomina, nel
corso del giudizio, di un nuovo difensore in luogo di un altro, deceduto o sostituito per rinuncia o per altra causa, può essere
effettuata anche in un atto diverso da quelli indicati dal 3° com
ma dell'art. 83 c.p.c. —
quale, nella specie, la memoria di repli ca ex art. 190 c.p.c.
— senza che valga ad escludere la validità
del conferimento della procura la circostanza che l'atto in que stione sia nella specie inconseguente poiché versato in processo contumaciale, essendo l'atto medesimo perfettamente idoneo a
realizzare lo scopo voluto dalla norma e non comunicandosi
l'eventuale sua abnormità o inammissibilità come scritto defen
sionale al negozio (mandato ad litem) che contiene». (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 12 feb
braio 2002, n. 1986; Pres. Sciarelli, Est. Prestipino, P.M.
Martone (conci, conf.); Camilli (Avv. Andreozzi) c. Asso
ciazione Anni verdi. Dichiara inammissibile ricorso avverso
Trib. Roma 31 dicembre 1997.
Cassazione civile — Ricorso — Notifica — Cancelleria della
corte — Inammissibilità — Estremi (Cod. proc. civ., art.
330, 360).
E inammissibile il ricorso per cassazione notificato al procu ratore (della controparte) costituito in appello presso la can
celleria della stessa corte, dopo la mancata effettuazione del
la notifica nello studio del medesimo procuratore, per il suo
avvenuto trasferimento in altro luogo, risultato sconosciuto
al! 'ufficiale giudiziario. ( 1 )
(1) L'affermazione riassunta nella massima, per un verso, ribadisce l'orientamento (ormai costante nella giurisprudenza della corte; in ag giunta ai precedenti citati in motivazione, cfr. Cass. 13 novembre 2000, n. 14698, Foro it.. Rep. 2000, voce Procedimento civile, n. 138; 22
giugno 1998, n. 6180, id, 1998, I, 3579, con osservazioni di R. Caponi), secondo cui, in caso di trasferimento dello studio del procuratore co
stituito, l'impugnazione va notificata, a pena d'inammissibilità, presso il suo nuovo domicilio, che l'impugnante è tenuto ad individuare attra
verso l'esperimento di apposite ricerche, non sussistendo a carico del
professionista, che cambia studio, l'onere di comunicare il cambia mento di indirizzo; e, per altro verso, nega ogni rilevanza alla notifica
del ricorso per cassazione eseguita presso la cancelleria della corte.
Per quanto attiene poi in particolare alla or riprodotta enunciazione,
occorre, tuttavia, aggiungere che della notifica presso la cancelleria del
la Corte di cassazione, ai fini rilevanti nell'occasione considerata, si è
diffusamente occupata sez. un., ord. 14 giugno 1999, n. 92/SU, id.,
1999, I, 2865, con osservazioni di R. Frasca, nella cui motivazione si è
dato ampio conto del significato e della ratio del principio, evocato pu re dalla riportata sentenza, secondo cui, anche in caso di elezione di
domicilio, l'elemento personale prevale su quello topografico.
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