Sezione II civile; sentenza 14 marzo 1962, n. 532; Pres. Varallo P., Est. Iannitti Piromallo, P. M.Colonnese (concl. parz. diff.); Giannotti (Avv. Borghi) c. Rissone (Avv. Borda, Malchiodi) eProc. gen. Corte app. di TorinoSource: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 6 (1962), pp. 1107/1108-1109/1110Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150748 .
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1107 PARTE PRIMA 1108
inadempienza, non abbia ottenuto, in tutto od in parte, le prestazioni spettantegli. Ma tale ipotesi non ricorre
nella specie, poichö, come questo Supremo collegio lia giä avuto occasione di precisare, in materia di assegni fami
liari vige il principio delTautomaticitä della costituzione
del rapporto assicurativo, per cui il diritto del lavoratore
a conseguire la prestazione sorge ipso iure col verificarsi
della situazione legislativamente prevista, a nulla rilevando
che il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi
posti a suo carico (sent. n. 1045 del 27 marzo 1958, Foro
it., Rep. 1958, voce Previdenza sociale, nn. 905-907). L'enunciato principio, accolto come regola generale
nel vigente sistema, rispeccMa la concezione pubblicistica della materia, permeata dalla esigenza sociale che le prov videnze assistenziali e previdenziali predisposte a favore
del lavoratore siano sottratte ad ogni negativa incidenza
del comportamento del datore di lavoro e della situazione
economica dell'impresa. Xe Ixa importanza che il r. decreto 21 luglio 1937
n. 1239 (t. u. 30 maggio 1955 n. 797) imponga al datore di
lavoro taluni specifici adempimenti (denuncia, trasmis
sione documenti e comunicazioni varie all'Istituto assicu
ratore) con comminatoria di sanzioni penali (art. 85 t. u.
cit.), poiche essi hanno il solo scopo di rendere noti all'as
sicuratore i fatti giuridicamente rilevanti ai fini della costi
tuzione, dello svolgimento e dell'estinzione del rapporto assicurativo e, pertanto, 11011 influiscono sull'esistenza e
sulle vicende di esso, che, ripetesi, restano unicamente
legate alia situazione obiettiva.
In particolare, la denuncia cui e tenuto il datore di
lavoro non costituisce espressione negoziale di volontä, ma manifestazione di scienza, intesa a porre l'lstituto a
conoscenza degli elementi di fatto, dai quali la legge fa
derivare la nascita del rapporto assicurativo.
Ciõ spiega perche l'obbligo del datore di lavoro di cor
rispondere i contributi e quello dell'Istituto di erogare le
prestazioni assicurative non sono conseguenziali alia pre sentazione della denuncia. Per effetto della costituzione
del rapporto assicurativo il datore di lavoro e esonerato da
responsabilitä verso il lavoratore per il caso in cui non gli
venga corrisposta la prestazione dovutagli. Ne puõ trarsi contrario argomento dal disposto dell'art.
37 del citato t. u., il quale prescrive che detta correspon sione abbia luogo « a cura del datore di lavoro », poiche, come questo Supremo collegio lia giä precisato in numerose
decisioni, la posizione del datore di lavoro e quella di adiectus
solutionis causa, mentre soggetto passivo dell'obbligo del
pagamento rimane sempre ed unicamente l'lstituto di
previdenza sociale, che e, pertanto, il solo legittimato
passivo di fronte alia domanda di pagamento degli assegni non corrisposti.
La responsabilitä del datore di lavoro, sancita dall'art.
2116, 2° comma, cod. civ., deve, perci6, ritenersi ristretta
alia sola ipotesi in cui, non vigendo il principio dell'auto
maticitä, la costituzione del rapporto assicurativo abbia
per necessario presupposto l'ottemperanza da parte del
datore di lavoro agli obblighi della denuncia e del paga mento dei prescritti contributi (come nelle assicurazioni
di invaliditä, vecchiaia e superstiti). In ordine al secondo motivo di ricorso, con cui il Di
Francescantonio lamenta che la Corte di merito ha omesso
di esaminare la domanda al lume dei principi sulla respon sabilitä extracontrattuale, deve, innanzi tutto, prendersi in considerazione l'eccezione con la quale il controricorrente
ha contestato la ded'iiibilita dell'esposta censura, soste
nendo che con essa si vuole, in sostanza, introdurre una
nuova domanda nel giudizio. L'eccezione e infondata,
poiche, come questo Supremo collegio ha giä precisato con
sentenza n. 4425 del 14 dicembre 1956 (Foro it., 1957, I,
384), riferendosi anche essa ad assicurazione automatica
(infortuni sul lavoro), comportante l'esonero da responsa bilitä del datore di lavoro inadempiente agli obblighi im
postigli dalla particolare disciplina della materia, nella
tesi diretta a sostenere la responsabilitä extracontrattuale
ex art. 2043 cod. civ. deve ravvisarsi, pi ü che un muta
mento della domanda giä basata sul disposto dell'art.
2116 cod. civ., una diversa enunciazione di essa, restando
invariato sia il fatto dedotto a suo fondamento (mancata osservanza dell'obbligo della denuncia), sia lo scopo pra tico perseguito (conseguimento del non percepito importo della prestazione assicurativa).
A confutare l'esposto motivo di gravame basta il rilievo
che, quando, come nella specie, il rapporto assicurativo
sorga indipendentemente dalla denuncia e daH'adempimento di altri obblighi posti dalla legge a carico del datore di
lavoro, l'inadempienza del medesimo si rivela priva di ef
ficienza causale in ordine al danno subito dal lavoratore,
legittimato, in virtu dell'avvenuta costituzione autcma
tica del rapporto stesso, ad agire direttamente contro
l'lstituto per ottenere la prestazione dovutagli. Tale inefficienza causale del comportamento del datore
di lavoro nella produzione del danno risentito dal lavoratore
per la mancata percezione della prestazione assicurativa
porta ad escludere che a carico del primo possa configu rarsi, non solo la responsabilita contrattuale di cui al
2° comma dell'art. 2116 cod. civ., ma anclie quell a extra
contrattuale di cui all'art. 2043 cod. civile.
In esito alle esposte considerazioni deve respingersi il ricorso e condannarsi il Di Francescantonio alle spese di
questo grado del giudizio. Per questi motivi, ecc.
CORTE SÜPREMA DI CASSATIONS.
Sezione II civile ; sentenza 14 marzo 1962, n. 532 ; Pres.
Varallo P., Est. Iannitti Pieomallo, P. M. Colon nese (concl. parz. diff.); Giannotti (Aw. Borghi) c.
Rissone (Aw. Borda, Malchiodi) e Proc. gen. Corte
app. di Torino.
(Oonferma App. Torino 11 novembre 1959)
Appello in materia civile — Cause inscindibili —
Nullita delta citazione di primo grado ad uno dei
eonvenuti — IVullita della notiiica ad altro oonve
nuto — Rimessione al primo giudice — IVecessita
(Cod. proc. civ., art. 101, 106, 354).
In una causa inscindibile, il giudice d'appello, dichiarata la
nullita delVatto di citazione nei conjronti di uno dei eon
venuti, per essere questo premorto, e la nullita della notifi cazione della citazione alValtro convenuto, deve rimettere la causa al primo giudice. (1)
(1) Noil constano precedenti in termini. Afferma la necessity della rimessione per l'ipotesi di nul
litä, della notifica della citazione di primo grado, App. Milano 13 dicembre 1960, Foro it., Rep. 1961, voce Appello civ., n. 192.
Conformi alla sentenza annotata sulla inammissibilitä della rimessione ove, fuori dell'ipotesi di causa inscindibile, sia accer tata dal giudice di secondo grado la nullitä della citazione in
troduttiva, dovendosi in tal caso il giudice limitare alia decla ratoria di nullitä del giudizio : Cass. 21 febbraio 1956, n. 490, id., Rep. 1956, voce cit., n. 512 ; 9 ottobre 1954, n. 3494, id., 1955, I, 1026, annotata ivi adesivamente da Andrioli, Sui rap porti tra Vart. 354 cod. proc. civ. e la nullitä delVatto di citazione di primo grado, e in Riv. dir. proc., 1955, II, 249, da Balzano, Dei poteri del giudice d'appello ; Cass. 29 maggio 1954, n. 1785, Foro it., Rep. 1954, voce cit., n. 399 ; 9 marzo 1950, id., Rep. 1950, voce Citazione civ., n. 46 ; App. Palermo 11 ottobre 1951, id., Rep. 1952, voce Appelllo civ., n. 318, annotata adesivamente da Balzano, Nullita della citazione e poteri del giudice d'appello, in jRiv. dir. proc., 1952, II, 93.
In dottrina, cousulta, in senso conforme, Redenti, Dir.
proc. civ., II2, n. 165 bis : Giudiceandrea, Le impugnazioni civili, Milano, 1942, II, 220. Afferma al contrario, il dovere del giudice d'appello, ehe riconosca la nullitä delFatto introdut tivo del giudizio di primo grado, di decidere nel merito, Cass. 8
luglio 1952, n. 2067, Foro it., Rep. 1952, voce cit., n. 52, annotata criticamcnte da Giudiceandrea, Nullitä della sentenza impugnata e poteri del giudice d'appello e della Cassazione,m Giur. it., 1953, I, 1, 353, e da Bianchi d'Espinosa, Correzionc dei motivi di
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1109 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1110
La Corte, eec. — (Omissis). Escluso ohe il giudizio di
appello sia inficiato da cause di nullita rilevabili di ufficio,
puõ proeedersi all'esame del ricorso ritualmente proposto da Giannotti Marcello.
Egli assume, col primo motivo, ehe la Corte di appello,
dopo aver rilevato che la citazione introduttiva del giu dizio non aveva potuto dar luogo alia costituzioue del con
traddittorio perche notificata a persona defunta, avrebbe
dovuto limitarsi a dichiarare l'inesistenza dell'intero rap
porto processuale, senza disporre la rimessione della causa
al primo Giudice. Essa, nell'adottare, invece, tale ultimo
provvedimento, sarebbe incorsa sia nel vizio di contra
dittorietä ed insufficienza di motivazione (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.), in quanto la disposta rimessione contraste
rebbe con l'esatto rilievo, contenuto nella parte motiva
dell'impugnata decisione, che, a causa della nullita sostan
ziale, radicale ed insanabile dell'atto introduttivo del giu dizio, non era stato osservato il principio del contradit
torio (art. 101 cod. proc. civ.), e non risulterebbe, inoltre, sorretta da alcun valido argomento giustificativo, sia nel
vizio di violazione di norme di legge (art. 360, n. 3, cod.
proc. civ.), in quanto il disposto degli art. 353 e 354 cod.
proc. civ. non consente la detta rimessione fuori dei casi
da essi specificamente contemplati, tra i quali non rien
trerebbe quello in esame.
Le esposte argomentazioni, pur non conducendo alia
soluzione voluta dalla difesa del Giannotti, sono giuridica mente fondate. Invero, il giä avvenuto decesso della persona contro la quale Rissone Maria ebbe a rivolgere la propria
pretesa rende inconfigurabile l'instaurazione del contrad
dittorio tra tali soggetti, nonche la costituzione del rap
porto processuale tra essi ed il giudice, chiamato a dare
concreta attuazione alla volontä. di legge nell'ambito degli asseriti contrastanti interessi delle parti stesse. Nella detta
ipotosi, diversamente che in quella in cui la nullita investa
la notifica e non la sostanza dell'atto introduttivo del giu dizio, l'art. 354 cod. proc. civ. non consente al giudice di
appello di rimettere la causa a quello di primo grado. La ragione giustificativa di questa diversa disciplina
va ravvisata nella differente incidenza delle due menzio
nate cause di nullitä, sulla costituzione del contraddittorio
e del rapporto processuale. Invero, mentre la nullitä sostanziale dell'atto introdut
tivo del giudizio & insuscettibile di sanatoria, la nullita
di notifica dell'atto stesso 6 sanabile, anche per iniziativa
del giudice di primo grado e con effetto ex tunc, mediante
il rimedio della rinnovazione (art. 291 cod. proc. civ.) ;
sicche, in questa seconda ipotesi di nullity, la rimessione
funziona come ulteriore rimedio, rivolto a sopperire, sempre con effetto ex tunc e senza ledere il principio del doppio
grado di giurisdizione, al mancato esercizio della predetta iniziativa da parte del giudice di primo grado.
Va, peraltro, considerato che la Corte di appello ha
dichiarato la nullitä delle citazioni di Teresa e Maddalena
Rissone per differenti ragioni e precisamente, nel primo
caso, per inesistenza del soggetto contro il quale la vocatio
in ius era rivolta, mentre, nel secondo caso, per irritualita
della notificazione eseguita presso il P. m., pur conoscen
nullita in motivi di gravame, in Giur. Cass, civ., 1952, 2° quadr., 1293. Secondo App. Roma 25 giugno 1953, Foro it., 1954, I, 84, il giudice d'appello dovrebbe invece rimettere la causa al
giudice di primo grado. Contrastanti decisioni sono state date circa l'ammissibilita
della rimessione nell'ipotesi di nullita della notificazione di atti
successivi alia citazione, ma rivolti comunque a provocare nel
corso del procedimento la costituzione della parte. Consults,
per l'affermativa, Cass. 20 marzo 1958, n. 913, id., 1959, I, 271, con nota di richiami. Sulla necessity della. rimessione solo in quei casi in cui si accerti non integrato il contraddittorio nei con
fronti dei litisconsorti necessari, irrilevante ritenc ndosi la mancata
integrazione nei confronti dei litisconsorti facoltativi, consulta
Cass. 29 m?rzo 1960, n. 683, id., Rep, I960, voce cit., n. 272.
Sulla notificazione della citazione di primo grado al con
venuto premorto, cons. Cass. 21 dicembre 1946, id., Rep. 1946, voce Sentenza civ., n. 9, annotata da Coniglio e Pavanini, in
Biv. dir. proc., 1947, II, 219.
dosi od essendo agevolmente conoscibili sia il luogo di
nascita sia quello dell'ultima residenza della destinataria,
ipotesi nella quale la notificazione deve effettuarsi mediante
deposito di copia dell'atto nella casa comunale e mediante
affissione di altra copia nell'ufficio giudiziario. Poiche il
giä richiamato art. 354 cod. proc. civ. dispone che il giu dice di appello non puõ rimettere la causa al primo giudice tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione
introduttiva, la censurata rimessione trova, nella specie,
piena giustificazione nel motivo per il quale 6 stata dichia
rata nulla la citazione di Eissone Maddalena, motivo, come
giä detto, riguardante la notifica e non i requisiti sostan
ziali della vocatio in ius. Dal che l'ulteriore conseguenza
che, dovendo il processo restare in vita nei confronti di
Eissone Maddalena e non potendo la causa, per la rilevata
inscindibilita, essere decisa senza la partecipazione di Eis
sone Teresa, la citazione di questa dehba aver luogo nella
medesima sede processuale con funzione integrativa d< 1
contraddittorio. Ciõhasta a dimostrare l'esattezza della de
cisione adottata dalla Corte torinese di rimettere l'intera
causa al primo Giudice. (Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SüPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione III civile ; sentenza 14 marzo 1962, n. 499 ; Pres.
Vistoso P., Est. Lenti, P. M. Caldarera (concl.
diff.); Ruffolo (Aw. Buriani, Miceli, Eizzacasa)
c. Soo. Coop. Aeronautica (Aw. Cartasegna, Romano).
(Gassa App. Roma 28 luglio 1959)
Termini proeessuali in materia civile — Sentenza
notifieata alia parte personalmente — Impu
gnazione — Computo del termine (Cod. proc.
civ., art. 155, 327).
Spese giudiziali — Sentenza provvisoriamente eseeu
tiva rilormata in appello — Responsabilitä aggra
vata — Azione risarcitoria (Cod. proc. civ., art. 96).
Spese giudiziali — Riforma in appello (Iella sentenza
provvisoriamente esecutiva— Danni derivanti dal
l'esecuzione — Azione risareitoria — Competenza del gindice d'appello — Condizioni (Cod. proc. civ.,
art. 96).
II termine annuale per V impugnazione della sentenza noti
fieata alia parte personalmente, anziche al procuratore
costituito, seade nelVultimo istante del giorno, del mese,
delVanno corrispondente a quello del giorno, mese ed
anno in eui la sentenza stessa e stata pubblicata. (1)
(1) Conformi, nel senso ehe i termini ad anno scadono nel
l'ultimo istante del giorno del mese dell'anno corrispondente a
quello del giorno, mese ed anno in cui si 6 verificato il fatto
iniziale, App. Lecce 20 marzo 1958, Foro it., Rep. 1958, voce
Termini proeessuali civ., n. 5 ; Cass. 7 marzo 1957, n. 780, id.,
Rep. 1957, voce eit., n. 1 ; cui adde, a proposito della scadenza
del termine annuale per impugnare le sentenze non notificate, Cass. 15 febbraio 1955, n. 440, id., 1955, I, 1329, con nota di ri
chiami. II principio, cui si ricollega la presente, secondo il quale la
notificazione della sentenza fatta alia parte, sia pure mediant e
consegna di copia a mani proprie, quando questa risulti costi
tuita a mezzo di procuratore, e idonea a far decorrere il termine
breve di impugnazione, e ormai pacificamente accolto dalla giu
risprudenza (Cass. 18 maggio 1960, n. 1245, id., Rep. 1960, voce
Impugnazioni civ., n. 43 ; 5 febbraio 1959, n. 359, id., Rep. 1959,
voce cit., n. 28 ; 17 gennaio n. 47 e 8 giugno n. 2124 del 1957, id.,
Rep. 1957, voce cit., nn. 38, 40 ; 28 marzo n. 922, 3 giugno n. 1703
e 23 settembre n. 2604 del 1955, id., Rep. 1955, voce cit., nn. 33,
35, 37 ; 21 luglio n. 2058, 7 dicembre n. 2759 ell dicembre
n. 2781 del 1951, id., Rep. 1951, voce cit., nn. 36, 45, 46 ; 2 marzo
n. 512, 7 agosto n. 2439 e 18 novembre n. 2616 del 1950, id.,
Rep. 1950, voce Sentenza civ., nn. 161, 162, 165-167 ; 14 giu
gno n. 1465 e 28 febbraio n. 374 del 1949, id., Rep. 1949, voce
Impugnazioni civ., nn. 70-72 ; Trib. Verona 25 settembre 1948,
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