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Sezione II civile; sentenza 16 novembre 1962, n. 3117; Pres. Di Pilato P., Est. Modigliani, P. M....

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Sezione II civile; sentenza 16 novembre 1962, n. 3117; Pres. Di Pilato P., Est. Modigliani, P. M. Gentile (concl. conf.); Hofer (Avv. Andreotti, Massari) c. Hofer (Avv. Daina, Politzer) Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 6 (1963), pp. 1225/1226-1227/1228 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23152691 . Accessed: 28/06/2014 17:50 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.91 on Sat, 28 Jun 2014 17:50:40 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: Sezione II civile; sentenza 16 novembre 1962, n. 3117; Pres. Di Pilato P., Est. Modigliani, P. M. Gentile (concl. conf.); Hofer (Avv. Andreotti, Massari) c. Hofer (Avv. Daina, Politzer)

Sezione II civile; sentenza 16 novembre 1962, n. 3117; Pres. Di Pilato P., Est. Modigliani, P. M.Gentile (concl. conf.); Hofer (Avv. Andreotti, Massari) c. Hofer (Avv. Daina, Politzer)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 6 (1963), pp. 1225/1226-1227/1228Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152691 .

Accessed: 28/06/2014 17:50

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1225 G1URISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1226

congiuntamente, il rioorrente denunoia la violažione del I'art. 2697 cod. civ., in relazione agli art. 1292 e 1294 cod. civ., la violazione e falsa applicazione degli art. 2727, 2728 e 2729 cod. civ., in relazione all'art. 115 cod. proc. civ., nonchfc agli art. 2560 e 2112 cod. civ. In proposito lamenta che la impugnata sentenza abbia invertito l'onere della prova, per avere affermato che non l'attrice doveva

dimostrare che dai libri dell'azienda ceduta risultava il

debito verso il prestatore di lavoro, bensi il convenuto doveva dimostrare di avere esplicato, con esito negativo,

ogni diligente indagine, per accertare se l'azienda ceduta

fosse gravata da debiti di lavoro. Indi si duole che la Corte

d'appello abbia ritenuto- che, nel caso di trasferimento di

azienda, si debba presumere, fino a prova contraria, che i libri siano stati tenuti dall'alienante con esattezza di

annotazioni, sicche l'acquirente debba provare il contrario

per esimersi dall'obbligo solidale di pagare i debiti di lavoro.

Le doglianze sono fondate.

Infatti non puõ essere condivisa l'opinione della Corte

d'appello, secondo la quale l'acquirente, per liberarsi dal

l'obbligo solidale, in ordine ai crediti che il prestatore di

lavoro aveva al tempo del trasferimento in dipendenza del lavoro prestato, debba dimostrare di avere esplicato infruttuosamente ogni diligente indagine per accertare

se l'azienda ceduta fosse gravata da debiti di lavoro. In

vero, essendo elemento costitutivo della responsabilitä solidale dell'acquirente la conoscenza dei crediti da parte

dell'acquirente stesso o la loro risultanza dai libri del

l'azienda trasferita o da libretto di lavoro, l'onere della

prova di tali elementi, come e stato giustamente osservato

da un'autorevole dottrina, incombe al lavoratore, in base

al principio generate, per il quale chi vuol far valere un

diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costitui

scono il fondamento (art. 2697). N6 vale a sorreggere il contrario giudizio espresso dalla

Corte d'appello il rilievo della sentenza denunciata che

la norma dell'art. 2112 e stata dettata precisamente per tutelare i terzi, creditori, prestatori d'opera, e per appre stare una piu efficace tutela dei loro crediti. Per vero,

indubbiamente, la norma accorda ai crediti del lavora

tore una speciale tutela, giacche, mentre per tutti gli altri

debiti dell'azienda la respotisabilita degli acquirenti e

subordinata alia sola ipotesi della risultanza dei debiti

dai libri obbligatori (art. 2560), tale responsabilitä, quando si tratta di debiti verso prestatori di lavoro, viene estesa

anche alia ipotesi in cui l'acquirente ne abbia avuto sem

plice conoscenza all'atto del trasferimento, o quando

risultino, oltre che dai libri obbligatori, da quelli facolta

tivi dell'azienda trasferita o dai libretto di lavoro. Tuttavia

la circostanza che si sia accordata la su indicata maggiore tutela ai crediti del lavoratore non e affatto un elemento

idoneo a far ritenere che si sia inteso dispensare il lavo

ratore medesimo dall'onere della prova. Ond'e che le con

dizioni. cui & subordinata l'obbligazione solidale del ces

sionario, debbono essere dimostrate dall'mteressato, in

conformitä ai principi generali che regolano l'onere della

prova. Per quanto riguarda, poi, in particolare, i libri

dell'azienda, sebbene non sia necessario dimostrare che

l'acquirente abbia preso conoscenza di essi e dei crediti

che ne risultano, bastando l'elemento obiettivo dell'anno

tazione dei crediti nei predetti libri a fare presumere ope

legis la conoscenza dell'acquirente medesimo, <\ pero senza

dubbio necessario, in conformitä ai principi su esposti, fornire la prova che i libri esistono e che da essi risultino

i crediti.

Dalle svolte considerazioni discende che la sentenza

denunciata non si sottrae aH'annullamento, per avere

erroneamente posto a carico del cessionario di una azienda,

il quale voglia esimersi dall'obbligo solidale di pagare i

debiti di lavoro, l'onere di dimostrare che egli non era a

conoscenza dei predetti debiti e che i libri contabili non

erano stati tenuti dall'alienante o che da essi non risul

tavano i debiti in contestazione.

In conseguenza il secondo e il terzo mezzo di annul

lamento devono essere accolti, la denunciata sentenza

deve essere cassata e la causa va rinviata, per nuovo esa

me, ad altra corte d'appello, oui & opportuno rimettere

anclie la pronuncia sulle spese di questo grado del giu dizio.

Per questi motivi, causa, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione II civile; senteiiza 16 uovembre 1962, n. 3117; Pres. Di Pilato P., Est. Modigliani, P. M. Gentile

(concl. conf.) ; Hofer (Aw. Andbeotti, Massaki) c.

Hofer (Aw. Daina, Politzee).

(Oassa App. Trento 31 dicembre 1960)

Divisione — Alienazione di quota ereditaria al coerede — Gorrispettivo dl somma estranea ali as**' —

IVatura del eontratto (Cod. civ., art. 764). Vendita — Vendita dl cosa comune — Contralto

predisposto per tutti i condomini — Stipulazione avvcnuta solo da parte di alcuni Inefiicacia

eecepibile dal solo compratore.

Non e divisione, ma vendita di quote, il eontratto col quale alcuni coeredi cedono a un altro coerede la propria quota ereditaria in cambio di somme non facenti parte delVasse. (1)

Se alia vendita di cosa comune, predisposta perche vi parte

cipino come venditori tutti i condomini ma non condi

zionata alia loro partecipazione, alcuni di costoro poi non partecipano, la vendita ha effetto relativamente alle

quote dei condomini partecipi, ammenochfi il compratore non ne faccia valere Vinefficacia.(2)

La Corte, eco. — Con i due dedotti mezzi di annul

lamento, che eonviene esaminare congiuntamente, in

quanto appaiono strettamente collegati, il ricorrente

lamenta, anche sotto l'aspetto della insufficienza della

motivazione, che la Corte di appello abbia rayvisato nella

convenzione del 4 maggio 1941. anziche un eontratto di

cessione o vendita di quote ereditarie, un eontratto di

divisione. Indi deduce che, attesa la natura giuridica, dello

stesso eontratto, esso non poteva essere considerato nullo.

per il fatto che era mancato il consenso di alcuni dei com

proprietari. La doglianza e fondata.

£ noto che per divisione si intende quelPatto, mediante

(1) La giurisprudenza del Supremo collegio e giunta a

questa affermazione, risolvendo il diverso problema della re scissione per lesione oltre il quarto (art. 763 cod. civ.). Com'e noto, a norma dell'art. 764, tale particolare azione di rescissione e ammessa anche per gli atti che, pur essendo « diversi dalla divisione », fanno cessare la comunione ; da ciõ la necessity, di volta in volta, d'individuare gli atti che rientrano neH'ambito del cit. art. 764 ; appunto fra essi si colloca la vendita di quota ereditaria da coerede a coerede (una volta escluso che si tratti di vendita aleatoria, ex art. 765, per la quale non e ammessa la rescissione) ; perciõ k esplicitamente conf. alla mässima an

notata, Cass. 10 febbraio 1962, n. 287, Foro it., 1962, I, 430, con osservazioni di G. Stolpi, cui adde Cass. 21 dicembre 1953, n. 3806, id., Rep. 1953, voce Divisione, n. 66, e in Giwr. Cass,

civ., 1954, 5° bim., 137, con nota di Valliixo. Sulla vendita aleatoria di quota, cfr. Cass. 18 ottobre 1956,

n. 3730, Foro it., Rep. 1956, voce Vendita, n. 325 ; 30 settembre

1952, n. 2924, id., Rep. 1952, voce cit., n. 90.

(2) Conf. Cass. 29 settembre 1955, n. 2678, Foro it., Rep. 1955, voce Vendita, n. 43 ; 23 gennaio 1949, n. 1565, id., Rep. 1949, voce cit,, nn. 86, 87 ; Rubino, Compravendita, 1962, n. 129, lett. e, con citazioni.

Casi diversi, benche risolti anch'essi nel senso dell'efficacia

parziale, quelli decisi da Cass. 3 marzo 1954, n. 610, Foro it.,

Rep. 1954, voce Obbligazioni e contratti, nn. 64-67 (vendita fatta da tutti i condomini, risultata poi nulla per alcuni) ; 17

aprile 1942, n. 1022, id., 1942, I, 519 (vendita della cosa da

parte di chi ne e proprietario solo per meta ; cfr. anche Cass. 12 febbraio 1958, n. 431, id., Rep. 1958, voce Vendita, n. 88 : nonche Rubino, op. cit., n. 129 ; Branca, in Commerttario, a cura di A. Scialoja e Branca, nn. 2-3, sub art. 1103).

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1227 PARTE PRIMA 1228

il quale, ai fine di far eessare la comunione, la cosa comune

viene frazionata in piu parti e viene attribuita a ciascun

condividente in propriety esclusiva un bene determinato.

Tuttavia vi sono numerosi altri atti, i quali lianno anch'essi

per fine principale di far eessare tra i ooeredi la comu

nione dei beni ereditari e ebe (sebbene rientrino nella

nozione, elaborata dalla dottrina, di negozio divisorio in

senso ampio) hanno una natura giuridiea diversa dalla

divisione in senso proprio e sono soggetti a una differente

disciplina. Tali sono gli «atti diversi dalla divisione», di eui parla 1'art. 764 ood. civ., ebe li equipara alla divi

sione per un particolare effetto, e ciob ai fini della rescis

sione per lesione. Taie articolo ba omesso qualsiasi elen

cazione degli stessi atti, perche, come e chiarito nella

Relazione ai progetto definitivo (n. 223), «era impossibile farne una enumerazione completa ». Peraltro nell'art. 1039

cod. civ. 1865 erano enumerati alcuni di questi atti e, fra essi, veniva menzionata la vendita. E, in effetti, non

puõ disconoscersi ebe si abbia una effettiva alienazione,

qualora l'atto, intervenuto tra coeredi alio scopo di far

eessare tra loro la comunione dei beni, faccia conseguire a taluni di essi beni o somme di denaro, non provenienti dall'asse ereditario, ebe surroghino le quote.

Nel caso concreto, come e stato accertato, in punto di fatto, dalla sentenza denunziatä, alcuni comparteeipi della comunione ereditaria creatasi, con la morte di Seba

stiano Hofer, tra i di lui figli, alio scopo di addivenire alio scioglimento della stessa comunione, con la conven zione in diseussione, avevano assegnato ai fratello Giu

seppe il complesso dell'asse ereditario (passivitä comprese), in corrispettivo del percepimento, da parte loro, di deter minate somme di denaro, non provenienti dall'asse eredi

tario.

Orbene, taie essendo il contenuto del contratto de quo, si deve riconoscere, alla stregua delle svolte considerazioni, ebe esso, pur avendo per fine di far eessare tra i coeredi la comunione, ha la natura di una alienazione di quote, e non di una divisione in senso proprio.

Accertata la natura giuridiea della convenzione in

controversia, va rilevato ebe la eessione di quote eredi tarie ai coerede deve riternersi valida anebe se ad essa non abbiano partecipato tutti i coeredi: per vero la con venzione in parola produce 1'effetto di far eessare la comu nione ereditaria limitatamente ai partecipanti all'atto;

quanto poi ai eoeredi ebe rimangono in comunione, essi hanno la possibility di mettere in essere un altro negozio (o eventualmente altri negozi) per pervenire alio sciogli mento definitivo e totale della comunione stessa.

La nui lita della convenzione del 4 maggio 1941, per la mancata partecipazione a essa di tutti i coeredi, pertanto, non sussiste.

Ne puõ essere ravvisata la inefficacia della stessa convenzione per il fatto ehe il contratto di alienazione era rimasto incompleto, nel senso ohe, sebbene fosse stato

predisposto perche vi partecipassero tutti i comproprietari del maso in controversia, era stato poi stipulate solo da alcuni di essi, per non avere gli altri voluto o potuto parte -

ciparvi. Infatti un contratto di vendita rimasto, per la

ragione dianzi precisata, incompleto, õ bensi, come õ stato esattamente osservato da un'autorevole dottrina, inefficace. Tuttavia trattasi di inefficacia relativa, nel senso ehe puõ essere fatta valere soltanto dal compratore, perche solo di quest'ultimo e l'interesse .ad acquistare la cosa per intero ; se quindi il compratore lo preferisce, puõ anche dare esecuzione ai contratto per le quote dei comproprietari ebe vi sono validamente intervenuti; nõ costoro possono opporvisi (salvo ebe la vendita del tutto non sia dedotta in una condizione espressa in favore di tutti i comproprie tari), perche non hanno un apprezzabile interesse a ehe la cosa sia venduta per intero, ciofe änebe per le quote degli altri comproprietari.

Per sottrarsi alPannullamento della sentenza, i resi stenti hanno dedotto, nella memoria difensiva, ehe, quan d'anche si ravvisasse una vendita di quote nella conven zione in diseussione, questa non potrebbe avere effetto,

giacche dovrebbe trovare applicazione la legge 3 giugno

1935 n. 1095, la quale prescrive l'approvazione prefet tizia per gli atti di alienazione relativi a immobili situati

nelle province di confine. Senonche tale tesi (non prospet tata con ricorso incindentale) non puõ avere ingresso in

questa sede, giacche postula non una mera correzione della motivazione, ma una modificazione degli effetti

sostanziali della decisione. A conferma, e da notare che, nel mentre la sentenza denunziata ha ritenuto la nullita

del contratto, la mancata richiesta dell'approvazione prefettizia di cui alla eitata legge n. 1095 del 1935 detei -

mina non giä la nullita del contratto, ma (beninteso per

gli atti, in ordine ai quali l'approvazione in argomento sia richiesta) la pendenza di una condicio iuris, fino a ehe

l'approvazione medesima venga- concessa o negata con

provvedimento definitivo (cfr., in tal senso, le sentenze n. 1805 del 1952, Foro it., Rep. 1952, voce Vendita, nn. 112

114, e n. 3409 del 1956, id.. Rep. 1956, voce cit., n. 54). Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione II civile; sentenza 16 novombre 1962, n. 3113; Pres. La Via P., Est. Ferrati, P. M. Toro (concl.

conf.) ; Soo. it. atrade ferrate sovvenzionate (An. Arcamone, Facchiano) c. D'Aronzo (Aw. P. Lener,

Zarrelli).

(Oassa App. Napoli 2 luglio 1960)

Ferrovie e trainvie — Controversie <li lavoro — Re

clamo tjerarohico — IVorraativa abrogata e vi

gente (K. d. 8 gennaio 1931 n. 148, trattamento del per sonale delle ferrovie, tramvie, ecc., art. 10 ; legge 24

luglio 1957 n. 633, modificlie all'art. 10 r. d. 8 gennaio 1931 n. 148, art. un.).

II dipendente di azienda ferrotramviaria, che non propose re

elamo, net termini fissati nel r. deereto 8 gennaio 1931 n.

148, avverso il provvedimento d'inquadramento produttivo di effetti sulla retribuzione, non pud giovarsi della so

pravvenuta legge 24 luglio 1957 n. 633, ehe non pone aleun

termine per I'interposizione del reelamo e assoggetta i re

lativi diritti alia sola preserizione, per im,pugnare quel

provvedimento ; pud inveee proporre reelamo avverso ogni

periodieo pagamento della retribuzione, per il quale non

sia aneora intervenuta decadenza, e, poi, adire il giudiee ordinario. (1)

(1) Oonf. Trib. Sassari 15 aprile 1960, Foro it., Bep. 1960 voce Ferrovie, n. 72.

Sulla disciplina, introdotta con la legge 24 luglio 1957 n. 633, v. lo studio di S. Bubino, in Foro nap., 1957, III, 97, nonchõ M. Massari, in Circolaz. e trasp., 1956, 396.

La giurisprudenza e pacifica nell'affermare che, ai fini del

previo reelamo gerarchico, in ogni manifestazione di volontä, espressa o tacita, dell'azienda, deve identificarsi un provvedi mento reelamabile : v. App. Napoli 9 gennaio 1960, Foro it., Bep. 1960, voce eit., nn. 73, 74 ; Cass. 5 dicembre 1959, n. 3499, id., Bep. 1959, voce cit., n. 73 ; 8 aprile 1959, n. 1044, ibid., nn. 70, 71 ; 30 giugno 1958, n. 2340, id., Bep. 1958, voce cit., nn. 107-111, trattandosi nel caso della corresponsione della retribuzione in misura ritenuta inadeguata; 21 aprile 1956, n. 1230, id., Bep. 1956, voce cit., n. 83 ; 13 ottobre 1955, n. 3088, id., Bep. 1955, voce cit., n. 84 ; 6 aprile 1955, n. 1002, ibid., n. 88 ; 21 marzo 1955, n. 826, ibid., n. 85 ; 21 febbraio 1953, n. 430, id., Bep. 1953, voce cit., n. 19 ; 13 agosto 1952, n. 2691, id., Bep. 1952, voce cit., n. 82. Sempre nel senso che un prov vedimento reelamabile e identificabile nella corresponsione di una retribuzione ritenuta inadeguata siccome fatto implicita mente negativo dei pretesi maggiori diritti, v. Cass. 12 luglio 1960, n. 1887, id., Bep. 1960, voce cit., n. 43 ; 23 maggio 1960, n. 1313, ibid., n. 41 : ambedue le sentenze sono richiamate nella

pronuncia riportata. Specificatamente, nel senso che puõ impugnarsi un suc

cessivo provvedimento conseguente ad un primo, supposto le sivo dei diritti dell'agente e non impugnato, anche se il secondo

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