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Sezione II civile; sentenza 19 giugno 1962, n. 1550; Pres. Vela P., Est. Albano, P. M. Pisano...

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Sezione II civile; sentenza 19 giugno 1962, n. 1550; Pres. Vela P., Est. Albano, P. M. Pisano (concl. conf.); Carrieri (Avv. Lorè) c. Marsan (Avv. Battista) Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 10 (1962), pp. 1945/1946-1949/1950 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23150828 . Accessed: 28/06/2014 08:27 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.223.28.76 on Sat, 28 Jun 2014 08:27:36 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione II civile; sentenza 19 giugno 1962, n. 1550; Pres. Vela P., Est. Albano, P. M. Pisano(concl. conf.); Carrieri (Avv. Lorè) c. Marsan (Avv. Battista)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 10 (1962), pp. 1945/1946-1949/1950Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150828 .

Accessed: 28/06/2014 08:27

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIViLE

stato compiuto in buoria fede ed in conformity delle norme

ehe disciplinano la eireolazione, fosse tale, a norma del

ricordato art. 1994 cod. civ., da attribuire all'acquirentc 1'inattaecabilitä, dell'acquisto.

Ciõ si desume dall'art. 93 legge cambiaria, dall'art. 74

della legge sull'assegno e dall'art. 2027, ult. comma, cod. civ., ehe concordemente affermano il principio, secondo il quale l'ammortamento del titolo lascia salve e non pregiudica le ragioni del detentore del titolo ammortato verso chi ha

ottenuto l'ammortamento, ragioni che, in favore del deten

tore del titolo, possono sorgere dalla propriety del titolo

medesimo legittimamente acquistata e dalla correlativa

titolaritä del credito incorporato ne' titolo. Nel conflitto

tra chi ha acquistato legittimamente la propriety del titolo

ammortato e, come tale, deve considerarsi il vero ed unico

titolare del diritto di credito, e colui che puõ vantare sol

tanto la legittimazione conferitagli dal decreto di ammor

tamento, la preferenza deve essere riconosciuta necessaria

mente al primo. La legge, in sostanza, ha ritenuto che il decreto di am

mortamento, semplice strumento di legittimazione in so

stituzione del titolo di cui si e perduto il possesso, non

põssa piü giustificare il pagamento del titolo ottenuto in

forza di quel decreto, se viene a risultare che altri sia ti

tolare del credito, per avere acquistato legittimamente la

proprieta del titolo durante la eireolazione di esso e prima che l'ammortamento lo avesse reso inefficace. Anche in

mancanza di opposizione al decreto di ammortamento da

parte del detentore del titolo, la legge considera l'eventuale

pagamento fatto dal debitore all'ammortante, come pa

gamento indebito quando si accerti che questi, avendo per

duto, oltre che il possesso, anche la proprieta del titolo, non poteva piü pretendere la titolaritä del credito ; reci

procamente, quando il pagamento sia stato eseguito, come

vuole la legge, a chi, con l'acquisto della proprieta del ti

tolo nel modo indicato dall'art. 1994 cod. civ., puõ vantare

una titolaritä del credito non separata dalla legittimazione, la validity di questo pagamento non puõ farsi dipendere dall'osservanza di un onere di opposizione al decreto di am

mortamento da parte del debitore che tale pagamento abbia eseguito. In tali sensi questo Supremo collegio, dopo la pronuncia delle Sezioni unite, si e ripetutamente pronun ciato (Cass. 3 maggio 1957, n. 1493, Foro it., Rep. 1957, voce Ammortamento, n. 25 ; 4 ottobre 1957, n. 3603, ibid., nn. 20-22) e tale indirizzo non e contrastato da una sen

tenza, che e stata invocata dal ricorrente (Cass. 23 marzo

1957, n. 1059, id., 1957, I, 982) che riguarda altra specie, e cioe il risareimento del danno. A tale esatto criterio si e

ispirata la sentenza denunciata, dando ampia giustifica zione del proprio assunto, onde priva di fondamento õ anche

la censura di difetto di motivazione su punto decisivo.

Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza

per violazione dell'art. 93 r. decreto 21 dicembre 1933

n. 1736 e per difetto di motivazione. Premesso che, a norma

della seconda parte del quarto comma dell'art. 93 legge

assegni l'istituto emittente b responsabile verso l'ammor

tante se il pagamento del titolo viene effettuato da uno

qualsiasi dei suoi stabilimenti o recapiti dopo la notifica

del decreto di ammortamento, e che la Corte di merito ha

ritenuto superata la questione della effettiva titolaritä del

credito nel detentore e quindi del carattere estintivo del

pagamento, il ricorrente sostiene che la Corte di merito

abbia dato una erronea interpretazione alia espressione «rende responsabile », che invece implica un secondo paga

mento, se il primo non fu effettuato in conformitä della

legge e in ogni caso il pagamento effettuato dal Banco al

Lo Casto non sarebbe ripetibile per il Banco che vi era

tenuto per violazione dell'art. 93.

Anche tale censura non ha fondamento ed anche essa

b resistita da ripetute pronunce di questa Corte regolatrice

(Cass. 29 marzo 1958, n. 1080, Foro it., Rep. 1958, voce

Ammortamento, nn. 22-24; 31 marzo 1950, n. 1361, id.,

1951, I, 1382). La ripetizione di quanto indebitamente pagato al pre

sentatore del titolo non 6 preclusa dall'art. 93 legge assegni

perche trattasi di indebito soggettivo ex persona creditoris,

ohe abilita il solvens alla ripetizioue, senza clie põssa avere rilevanza il suo errore o la sua negligenza. Essendo, infatti,

l'ipotesi regolata dall'art. 2033 cod. civ. e non dal succes sivo art. 2036, ehe riguarda la sola ipotesi di pagamento indebito ex persona debitoris, la banca, per ottenere la ri

petizione di quanto indebitamente pagato, noil e tenuta a dimostrare di essere incorsa in errore scusabile nell'ef

fettuare il pagamento. La responsabilitä del debitore cambiario ex art. 93 va considerata in relazione alla natura e agli scopi della procedura di ammortamento e puõ sor

gere solo se, in seguito alla notifica del decreto di ammorta

mento, paghi ad una persona di cui sia accertata la maia fede o la colpa grave. £ chiaro ehe se la banca paghi a ehi non sia legittimato da una serie continua di girate, b esposta ad un secondo pagamento, ma, ove abbia accertato la con

tinuitä delle girate, il suo pagamento ha carattere libera torio. (Omissis)

Per questi motivi, rigetta, eec.

GORTE SÜPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione II civile; sentenza 19 giugno 1962, n. 1550; Pres.

Vela P., Est. Albano, P. M. Pisano (conel. conf.); Carrieri (Aw. Lokž) c. Marsan (Aw. Battista).

(Oonferma Trib. Bari 9 giugno 1961)

Locazionc — Immobili urbani — Esclusione dalla

proroga per oambio di alloggio — Legittima zionc dcll'usuiruttuario (Cod. civ., art. 981 ; 1. 23

maggio 1950 n. 253, disciplina delle locazioni, art. 4). Locazionc Immobili urbani — Locazioni conclu

sc dall'usulruttuario — Proroga legale (Cod. civ., art. 999).

L'usufruttuario di piil immobili urbani locati in regime di

proroga legale e legittimato a eonseguire la disponibilitä di uno di essi offrendo in cambio ai eonduttore altro alloggio resosi libero per la morte del precedente loeatario. (1)

L'assoggettamento alla proroga legale del rapporto di loca

zione relativo all'immobile offerto in oambio dalVusu

fruttuario ai eonduttore di altro alloggio bloeeato e oppo nibile ai nudo proprietario ehe abbia in se eonsolidato

1'usufrutto. (2)

(1-2) La giurisprudenza ha sempre riconosciuto ehe l'usu fruttuario ha sull'immobile uu diritto proprio idoneo a legittimare 1'esercizio delle azioni dirette a far valere le cause di decadenza o di cessazioue della proroga previste dalla legislazione vincoli stica ; cosi in una fattispecie consimile a quella decisa 6 stato, ritenuto (Trib. Venezia 20 maggio 1955, Foro it., Rep. 1955, voce Locazione, n. 702) ehe il locatore possa far cessare la pro roga, ai sensi dell'art. 4, n. 2,legge 23 maggio 1950 n. 253, offrendo ai eonduttore altro immobile idoneo di cui sia usufruttuario, senza che sia necessario l'intervento in giudizio del nudo proprie tario dell'appartamento offerto in cambio. Con piü frequenza risulta affermata la legittimazione dell'usufruttuario dell'immo bile locato in regime di blocco, ad opporsi alia proroga per la ne cessity propria o dei propri congiunti : App. Roma 5 luglio 1956, id., Rep. 1957, voce cit., n. 512 ; Cass. 27 aprile 1956, n. 1287, id., Rep. 1956, voce cit., n. 381 ; Trib. Bari 27 maggio 1953, id., Rep. 1954, voce cit., n. 73 ; Cass. 7 agosto 1952, n. 2572, id., Rep. 1952, voce cit., n. 497 ; Trib. Roma 12 dicembre 1951, ibid., n. 498.

Circa l'incidenza dell'art. 999 cod. civ. sulle locazioni concluse dall'usufruttuario in regime vincolistico, la giurisprudenza ritiene

opponibile la proroga legale ai nudo propriätario purclio ricorrano i presupposti che, secondo l'art. cit., condizionano la sopravvi venza del rapporto all'estinzione dell'usufrutto e cioõ che il con tratto risulti da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore ; v. Trib. Roma 22 giugno 1957, id., Rep. 1958, voce cit., n. 295 ; Cass. 20 luglio 1956, n. 2808, id., Rep. 1956, voce cit., n. 321 (richiamata in motivazione) ; Cass. 20 giugno 1953, n. 1870, id., 1953, I, 1430, con nota di richiami.

In dottrina, su entrambe le mässime, cons., in senso con forme all'indirizzo accolto dalla giurisprudenza nelle question!

Il Foro Italiano — Volume LXXXV — Parte /-124.

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1947 PARTE PRIMA 1048

La Corte, ecc. —- Con il primo mezzo il ricorrente

denuncia la violazione dell'art. 4, n. 2, della legge 23 maggio 1950 n. 253, in relazione all'art. 981 cod. civ., sostenendo

ehe, poichõ l'appartamento offerto dalla usufruttuaria in

cambio di quello ocoupato dalla Marsan si era liberato

dal regime vincolistico della proroga, detto cambio si

risolveva in nnovo assoggettamento dell'alloggio liberato

al regime della proroga legale, con la conseguenza di modifica

della sua destinazione economica : il etie non era consen

tito all'usufruttuaria.

La censura non lia fondamento.

L'art. 981, 1° comma, cod. civ. riconosce all'usufrut

tuario il diritto di godere della cosa in usufrutto, ma gli

impone tuttavia di rispettarne la destinazione economica.

Peraltro, il rispetto della destinazione economica della

cosa non costituisce tanto il contenuto di un obbligo parti colare dell'usufruttuario verso il nudo proprietario, quanto,

invece, il limite alla facoltä di utilizzazione e di godimento. II fine pratico ultimo di questo limite b quello di preser vare per il nudo proprietario l'attitudine della cosa a pro curare le utility di cui essa era per sua natura inizialmente

capace. A tal proposito, anzi, e da osservare clie si discute,

in ordine alia delimitazione del concetto di « destinazione

economica», se si debba aver riguardo alia funzione a

cui la cosa sarebbe oggettivamente idonea, secondo i criteri

della comune vita sociale, o invece alia funzione a cui la

cosa era adibita in concreto in precedenza dal primo pro

prietario. E, tenuto conto del fine ultimo di cui s'e detto, e da considerare preferibile, in conformity della prevalente

dottrina, questo secondo criterio di carattere subiettivo, in conseguenza del quale, l'usufruttuario deve rispettare la destinazione economica cbe la cosa aveva prima del

sorgere delPusufrutto o che il costituente ha stabilito all'atto

della costituzione del diritto reale.

In ogni caso, com'6 stato messo in evidenza anclie

dalla dottrina, quello di cui occorre tener conto non b il

regime giuridico della cosa, cbe puõ essere anche variato

(cosl, ad es., l'usufruttuario puõ dare inlocazione l'immobile

cbe l'originario pieno proprietario abitava personalmente), bensl lo sfruttamento utilitario assegnato alia cosa cbe

non puõ essere di regola mutato.

Ciõ posto, salvo il caso di particolari divieti contenuti

nell'atto costitutivo dell'usufrutto ed idonei essi stessi

a determinare una particolare destinazione economica

della cosa e salvo cbe specificbe limitazioni non siano

imposte dalla particolare natura di essa, b da ritenere, cosl come esattamente ha rilevato pure la sentenza impu

gnata, che, come non e dato al nudo proprietario di inter

ferire negli accordi tra l'usufruttuario ed il terzo circa

l'uso o il godimento della cosa, trattandosi di rapporti che

si svolgono in una sfera giuridica tutt'affatto diversa ed

indipendente da quella concernente i rapporti tra nudo

proprietario ed usufruttuario, alio stesso modo non e

richiesto il consenso del nudo proprietario per rendere a

lui opponibile quegli accordi, a tanto provvedendo diret

tamente la legge, con un'apposita norma, l'art. 999, i cui

limiti peraltro saranno in seguito precisati. Dalle considerazioni che precedono discende quindi la

conseguenza che la locazione della cosa data in usufrutto

non b atto suscettibile di modificare la destinazione econo

mica della cosa stessa, mentre la proroga legale della loca

zione, inerente soltanto al vincolo obbligatorio, non tocca

l'essenza della cosa e quindi la sua destinazione economica.

Eiconoscendosi al solo usufruttuario la posizione di loca

tore, consegue altresl che egli solo come titolare del con

tratto, soggetto al blocco dei fitti e alia proroga legale, deve ritenersi legittimato ad esercitare l'azione di cambio

di cui all'art. 4, n. 2, della legge n. 253 del 1950, senza

necessity di alcun consenso da parte del nudo proprietario.

indicate, Pugliese, Usufrutto, Torino, 1954, pag. 382 e seg.; Tabet, Le locazioni urbane nellct legislazione vincolistica, Roma, 1955, pag. 72, e, per qualche riferimento, dello stesso A., Le locazioni dell'usufruttuario in frode del proprietario, in Foro it., 1950, I, 1370.

Nel caso ehe ne occupa, pertanto, deve ritenersi in

priino luogo che legittimamente l'usufruttuaria Botta ebbe

ad esercitare l'azione di cui all'art. 4 offrendo in cambio

alia conduttrice Marsan altro alloggio di cui pure aveva

la disponibilitä oome usufruttuaria, e precisamente l'alloggio

precedentemente oecupato dall'altra inquilina Carpentieri e resosi libero con la morte di costei, e, in secondo luogo, che, cosi agendo, essa usufruttuaria non mutõ affatto

10 sfruttamento utilitario di quest'ultimo alloggio (il quale, tra l'altro, allorclie sorse l'usufrutto era giä sottoposto a

locazione in regime di proroga legale), mentre l'assoggetta mento del contratto di locazione di questo nuovo alloggio al vincolo della proroga non fu che un effetto necessario

collegato all'operazione di cambio : effetto, peraltro, espres samente previsto e sancito dalla legge (art. 4, n. 2, cit.).

Con gli altri due motivi, secondo e terzo, che vanno

esaminati insieme, il ricorrente, denunciando la violazione

degli art. 1965 e 1966 cod. civ. e 999 stesso codice, in rela

zione agli art. 1 e 4 della legge n. 253 del 1950, si duole :

a) che il Tribunale abbia escluso nel verbale di concilia

zione del 6 marzo 1954 gli estremi di una transazione, laddove l'aliquid datum e Valiquid retentum sarebbero

consistiti in ciõ che la Marsan avrebbe avuto un apparta mento migliore dietro accettazione di una limitazione della

proroga al quinquennio oltre la morte dell'usufruttuaria

e b) che, se i limiti previsti dall'art. 999 cod. civ. non devono essere rispettati per le locazioni giä soggette alia proroga legale, tali limiti dovrebbero perõ essere validi almeno

per le locazioni che sono state « assoggettate » alia proroga mediante il cambio di un alloggio a regime vincolistico

con un alloggio libero.

Neppure queste censure, che si appuntano contro la

seconda parte della sentenza di appello, meritano acco

glimento. Invero õ da premettere che il sistema prestabilito

dall'art. 999 cod. civ. circa l'efficacia limitata nel tempo delle locazioni poste in essere dall'usufruttuario, deve ritenersi modificato in conseguenza del regime vincolistico delle locazioni, tuttora in vigore, nel senso che ove il con tratto risulti prorogabile di diritto nei confronti dell'usu

fruttuario, la proroga deve ritenersi opponibile alio stesso nuovo proprietario che abbia in se consolidato l'usufrutto

(Cass. 20 luglio 1956, n. 2808 Foro it., Rep. 1956, voce

Locazione, n. 321). Ciõ posto, avendo il Giudice di merito con apprezza

mento di fatto, incensurabile in questa sede, ritenuto che la convenzione contenuta nel verbale di conciliazione

giudiziale in data 6 marzo 1954, con cui fu posto termine al giudizio per il cambio di alloggio tra l'usufruttuario Botta e la sua inquilina Marsan non fece che regolare in stretta conformitä della legge (art. 4 legge n. 253) il cambio

dell'alloggio originario con altro idoneo, senza che vi fossero

reciproche concessioni tra le parti e che quindi essa non ebbe natura di transazione, õ evidente che, essendosi il nuovo rapporto locativo, conseguente al cambio, rigoro samente conformato all'ipotesi di legge, esso e stato ipso iure assoggettato al vincolo della proroga legale, giusta la

giä ricordata specifica disposizione contenuta nella legge speciale, con l'ulteriore conseguenza che alia proroga stessa e rimasto successivamente soggetto anche il nuovo pro prietario al momento cioe della estinzione dell'usufrutto.

Nõ puõ meritare successo l'insistenza con la quale il Carrieri conclama che l'accordo raggiunto dalla Botta e dalla Marsan dinanzi al Pretore con il verbale di concilia zione avrebbe rivestito gli estremi di una vera e propria transazione, la quale avrebbe cosl determinato una frat tura nel rapporto locativo con esclusione definitiva della

proroga e che gli estremi della transazione, e cioe Valiquid datum e l'aliquid retentum, sarebbero convertiti in ciõ che la Marsan avrebbe avuto un appartamento migliore dietro accettazione di una limitazione della proroga al quinquennio oltre la morte dell'usufruttuaria.

Invero il giudizio del Tribunale, che ha escluso nella convenzione in parola gli estremi della transazione, sotto 11 profilo che non potesse considerarsi «concessione» ai sensi dell'art. 1965 cod. civ. l'accettazione da parte della

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1949 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1950

locatrioe della richiesta dell'inquilina a clie fossero compiute aloune modeste riparazioni neH'alloggio offerto in cambio, in quanto tale richiesta, non avendo altro scopo ohe quello di assicurare la condizione dell'idoneita dell'iminobile of

ferto —- condizione questa speoificamente pre vista dalla

stessa norma di legge — non determinava alcuna posizione

di favore per la conduttrice e costituiva soltanto una fa

colta legittimamente spettante alia stessa conduttrice

nell'esercizio del suo diritto, essendo stato ispirato ad esatti

e precisi criteri giuridici, non puõ, come si e giä detto, essere

sindacato in questa sede, in quanto involge un apprezza mento di mero fatto. Quanto poi alla pretesa accettazione, da parte della Marsan, di una limitazione della proroga al

quinquennio oltre la morte dell'usufruttuaria, tale circo

stanza non risulta affatto ne dal testo del verbale di con

ciliazione ne da altro documento e pertanto deve ritenersi

del tutto inesistente.

In ordine, infine, all'ultimo rilievo svolto dal ricorrente

nel terzo motivo secondo cui cioe l'art. 999 cod. civ. relativo

alia limitazione nel tempo delle locazioni concluse dall'usu

fruttuario riprenderebbe il suo pieno vigore allorche si

tratterebbe di locazioni volontariamente «assoggettate» al regime della proroga, in conseguenza del cambio di un

alloggio soggetto a regime vincolistico con un alloggio libero, non v'6 che da ripetere quanto gia detto prima e cioe che, una volta che il cambio sia avvenuto in confor mity dell'ipotesi espressamente prevista nella legge spe ciale nell'art. 4, n. 2, il nuovo contratto rimane automati

camente, e cioe ipso iure, soggetto anch'esso alia disciplina vincolistica e diventa opponibile anche al nuovo proprie tary al momento della consolidazione dell'usufrutto, senza che possa trovare applicazione la disciplina normale predi sposta dall'art. 999 cod. civile.

In definitiva il ricorso del Carrieri va rigettato con le

conseguenze di legge. Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SDPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione I civile; sentenza 23 maggio 1962, n. 1193 ; Pres. Lonardo P., Est. Del Conte, P. M. Gentile (concl. conf.); Frassinetti (Aw. Romanelli, De Paz) c.

Segalerba (Aw. Cerqua, Ferrari).

{Oassa App. Genova 1 giugno 1960)

Vendita — Immobile eostruito senza autorizzazione amministrativa — Ordine di dcmolizione — Iti sareimento del daiino all'aequirente (Cod. civ., art. 1489).

L'acquirente d'un immobile eostruito senza le prescritte auto rizzazioni delta pubbliea Amministrazione, che ne abbia ordinato la demolizione, pud chiedere al venditore il risar cimento del danno anche se non domanda la risoluzione del contratto. (1)

(1) La sentenza cassata, App. Genova 1 giugno 1960, cl.e si legge in questa rivista, 1961, X, 690, aveva riformato la sen tenza di primo grado per aver ritenuto che il caso di specie integrasse gli estremi della consegna di aliud pro alio e che il venditore potesse essere condannato all'esecuzione specifica: su questi due punti 6 confermata dalla Corte suprema che, peraltro, nega si possa invocare garanzia per l'evizione (come affermato dalla Corte genovese) ed identifica la specie nel caso della vendita di cosa gravata da oneri o da diritti di godi mento di terzi.

Si vedano, da ultimo, Bbanca, in questa rivista, 1961,1, 1427

(n. 3, in fine), che vede risoluzione per mancanza di qualitä della

compravendita d'immobile privo della licenza d'abitabilita; Cass. 2 novembre 1961, n. 2537, id., Rep. 1961, voce Vendita, n. 52, per vincoli e limitazione di piano regolatore, gravanti sull'immobile e non denunciati dal venditore.

II resoconto stenografico della conforme requisitoria pro nunciata dal P. M. Gentile nella discussionc del ricorso deciso con l'annotata sentenza, leggesi in Giust. civ., 1962, I, 997.

La Corte, ecc. — Con il primo ed il secondo motivo del

ricorso, si deduce ohe erroneamente la Corte di appello lia negato la possibility di esperire l'azione per ottenere

Fadempimento, consistence nella regolarizzazione della si

tuazione illegittima e nella conseguente concessione del decreto di abitabilitä, giacche : a) nella ipotesi de qua doveva ravvisarsi la consegna di aliud pro alio, e, quindi, la pre detta azione era pienamente proponibile ; b) anche se si fosse trattato di evizione, l'azione generale per ottenere

l'adempimento era esperibile in via alternativa con quella di risoluzione.

La doglianza e infondata, in quanto, quale che sia la esatta qualificazione dei presupposti dell'azione in que stione, la prestazione ricliiesta non poteva comunque essere

ordinata per un duplice ordine di ragioni di carattere as

sorbente e preliminare. Invero, poiche la possibilitä di eliminare la situazione

illegittima non dipendeva dalla volontä del privato, ma da un provvedimento dell'autorita amministrativa, la pre stazione non poteva formare oggetto di condanna a carico del Segalerba. Inoltre, legittimato a chiedere il suddetto

provvedimento era evidentemente soltanto il proprietario dell'immobile, e tale invece non era piu da tempo il Sega lerba in seguito alia vendita.

Quanto al terzo motivo, con il quale si lamenta la ri tenuta improponibilitä, della domanda di risarcimento dei danni per la mancata proposizione di quella di risoluzione, si

osserva che la prima domanda, indubbiamente proponibile

indipendentemente dalla seconda nella ipotesi in cui il suo

presupposto fosse la consegna di aliud pro alio, lo sarebbe del pari, qualora concorresse il carattere colposo dell'ina

dempimento, anche se si versasse in una ipotesi di evizione vera e propria ovvero in quella analoga prevista dall'art.

1489 cod. civ., ma dovrebbe invece respingersi se si trat

tasse di mancanza di qualita, in considerazione dell'in

tervenuto decorso degli speciali termini di decadenza e di

prescrizione richiamati dall'ultimo comma dell'art. 1497

cod. civ. ed applicabili anche quando l'azione sia fondata sulla colpa del venditore (vedi le sentenze Cass. n. 1078 del 13 marzo 1959, Foro it., Eep. 1959, voce Vendita, nn.

133, 134, e n. 2518 del 14 agosto 1959, ibid., nn. 116, 117).

Orbene, va innanzitutto osservato che non si tratta di

consegna di aliud pro alio, in quanto la cosa consegnata e

proprio quella certa e determinata che ha formato oggetto del contratto.

N6 si versa in un'ipotesi di evizione vera e propria,

perche la privazione totale o parziale della cosa non si e

verificata, ne e certo che si verifichi, in considerazione che

l'ordine di demolizione non & stato eseguito a distanza di

tanti anni dalla sua emanazione, che rimonta al 9 giugno 1948.

Ne, infine, si tratta di mancanza di qualita, giacche la

mancanza di qualita economiche della cosa si atteggia nella

specie come mancanza di qualita giuridiehe, essendo l'im

pedimento all'uso cui essa e destinata dovuto ad uno stato di irregolaritä giuridica.

La ipotesi in questione potrebbe, invece, rientrare nella

previsione dell'art. 1489 cod. civ., che fondatamente si ri

tiene comprenda anche sia quelle limitazioni derivanti da

provvedimenti amministrativi di carattere particolare e

concreto, che non risulti che il compratore abbia conosciuto, sia quelle limitazioni regolamentari, che potevano essere

rimosse mediante autorizzazioni o deroghe, che non risulti

che il compratore conoscesse essere state negate. Inoltre, si osserva che sia nel caso di cui alla eitata

norma dell'art. 1489, sia in quella di evizione vera e propria, come anche in quella di vizi, qualora sussista 1a. colpa pro vata o presunta del venditore, alla responsabilitä per ga ranzia si sostituisce quella generale propria dell'inadempi mento in genere onde non e dubbio che in tal caso al com

pratore compete l'azione per ottenere il risarcimento dei

danni, anche se, come nella specie, non sia stata chiesta la

risoluzione (vedi, per le ipotesi di evizione e di vizi, la sen

tenza Cass. n. 810 del 14 aprile 1961, Foro it., Rep. 1961.

voce Vendita, nn. 147, 148 e per quella di vizi la sentenza

Cass. n. 2349 del 9 agosto 1960, ibid., n. 89).

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