sezione II civile; sentenza 2 febbraio 1994, n. 1023; Pres. Carnevale, Est. Cristarella Orestano,P.M. Palmieri (concl. conf.); Novelli (Avv. Amico) c. Lo Russo e altri (Avv. Appella). ConfermaApp. Roma 24 gennaio 1989Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1995), pp. 2241/2242-2243/2244Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193361 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 2 feb
braio 1994, n. 1023; Pres. Carnevale, Est. Cristarella Ore
stano, P.M. Palmieri (conci, conf.); Novelli (Avv. Amico) c. Lo Russo e altri (Avv. Appella). Conferma App. Roma
24 gennaio 1989.
Contratto in genere, atto e negozio giuridico — Contratto per persona da nominare — Dichiarazione di nomina effettuata
con altro contratto — Inammissibilità (Cod. civ., art. 1401,
1404). Contratto in genere, atto e negozio giuridico — Contratto per
persona da nominare — Dichiarazione di nomina — Man
canza — Contratto diretto con il terzo — Inammissibilità (Cod. civ., art. 1402, 1403).
In materia dì contratto per persona da nominare, la dichiara
zione di nomina ha la sola funzione di far acquistare al terzo
gli stessi diritti e di fargli assumere gli stessi obblighi derivan ti dal contratto concluso dal designante, e ciò con effetto dal
la conclusione di quest'ultimo contratto; pertanto, tale dichia
razione non può consistere in un altro contratto, fonte di di
ritti ed obblighi autonomi, che intervenga tra l'originario
promissario acquirente ed il terzo. (1) La scrittura privata con cui l'originario promittente venditore
si dichiara disponibile a stipulare il contratto definitivo diret tamente con il terzo non può in alcun modo sopperire alla
mancanza di una formale e corretta electio amici da parte
dell'originario promissario acquirente. (2)
Svolgimento del processo. — Nel gennaio 1981 Armando No
velli convenne in giudizio, avanti il Tribunale di Roma, Giam
piero Silvi, Riccardo Lo Russo, Carmela Tesse, Giovanna Di Bari e la s.r.l. Nadia, esponendo quanto segue. Nel marzo 1978
il Lo Russo e la Tesse avevano promesso in vendita a Laurette
Renault o a persona che costei si riservava di nominare (per il prezzo di lire 5.100.000) un loro appartamento sito in Roma, via del Melograno n. 21; poi, con scrittura privata del 23 otto
bre 1978, senza che fosse seguita la stipula del contratto defini
tivo, prevista per il giugno dello stesso anno, la Renault, a mez
zo del Silvi, suo rappresentante, aveva promesso di vendere lo
stesso appartamento (per il prezzo di lire 6.000.000) ad esso
Novelli che aveva promesso di acquistare per sé o per persona da nominare e che aveva versato parte del prezzo concordato, lire 3.400.000, direttamente nelle mani dei primi promittenti Lo
Russo-Tesse.
Tanto premesso, il Novelli, facendo presente che non si era
addivenuti ancora al rogito definitivo di compravendita, nono
(1-2) Non risultano precedenti in termini. Pare tuttavia opportuno ricordare Cass. 14 febbraio 1992, n. 1823
(Foro it., Rep. 1992, voce Contratto in genere, n. 325), che, in fattispe cie per certi tratti analoga, ha stabilito che l'invalidità o l'intempestività della dichiarazione di nomina del terzo comportano unicamente un re
stringimento dell'efficacia del contratto nei rapporti tra i contraenti ori
ginari, si che le questioni relative alla validità o alla tempestività della dichiarazione in parola non possono mai essere dedotte da un terzo
estraneo, neanche nell'ipotesi in cui quest'ultimo vanti a sua volta in base ad un autonomo rapporto intercorso col medesimo promittente e concernente il medesimo bene, la qualità di promissario.
Per quanto riguarda il tema della tempestività della dichiarazione di
nomina, vanno ricordate App. Napoli 10 maggio 1984, id., Rep. 1985, voce cit., n. 215; Cass. 18 gennaio 1984, n. 422, id., Rep. 1984, voce
cit., n. 215; 24 febbraio 1982, n. 1135, id., Rep. 1983, voce cit., n.
260, e 17 febbraio 1983, n. 1219, ibid., n. 261, secondo le quali è tem
pestiva la dichiarazione comunicata alla controparte con la citazione
per l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto. In ordine, poi, al potere delle parti di stabilire un termine diverso
da quello legale di tre giorni previsto dall'art. 1402 c.c., v. Cass. 28
luglio 1990, n. 7626, id., Rep. 1990, voce cit., n. 325; App. Milano
29 aprile 1983, id., Rep. 1983, voce cit., n. 281, e Cass. 23 marzo
1982, n. 1847, id., Rep. 1982, voce cit., n. 212. A proposito della comunicazione della dichiarazione di nomina, Cass.
25 agosto 1986, n. 5164, id., Rep. 1986, voce cit., n. 306, ha precisato che a tale fine è sufficiente che l'altro contraente sia posto a conoscen
za dell'accordo. Va anche ricordato Trib. Napoli 9 marzo 1988, id., Rep. 1990, voce
cit., n. 314, e Vita not., 1989, 417, con nota di Catanese, il quale ha affermato che, affinché si possa ottenere in giudizio una pronuncia di trasferimento ai sensi dell'art. 2932 c.c. direttamente a favore del
terzo, è necessaria la forma scritta ad substantiam sia dell 'electio, sia
dell'eventuale procura anteriore.
Il Foro Italiano — 1995.
stante egli avesse adempiuto le obbligazioni a suo carico, e che
non gli era stato corrisposto alcunché per l'uso dell'apparta mento da parte della Di Bari, congiunta dei primi promittenti
venditori, ragion per cui egli non aveva onorato le due ultime
cambiali di lire 800.000 ciascuna rilasciate per il residuo prezzo, chiese la pronuncia di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che tenesse luogo del contratto non concluso e trasferisse diretta
mente la proprietà dell'appartamento in questione dai coniugi Lo Russo-Tesse alla s.r.l. Nadia (quale persona da lui nominata
ex art. 1402 c.c.), in subordine, a lui stesso, nonché la condan
na di tutti i convenuti al risarcimento del danno da lui subito.
Giampiero Silvi, Riccardo Lo Ru .> e Carmela Tesse, costi
tuitisi, chiesero respingersi le pretest .wersarie, il primo dedu
cendo che aveva contrattato col Novelli solo in qualità di rap
presentante di Laurette Renault e gli altri due che non avevano
stipulato nessun contratto con lo stesso.
Con sentenza del 2 aprile 1985 l'adito tribunale, nella contu
macia degli altri convenuti Giovanna Di Bari e s.r.l. Nadia,
rigettò tutte le domande attoree e tale decisione, impugnata dal
Novelli, ha trovato integrale conferma in quella 24 gennaio 1989
della Corte d'appello di Roma, la quale, nella resistenza dei
soli Lo Russo-Tesse, dopo aver puntualizzato che a nessuno
dei due contratti preliminari era seguito il definitivo, che con
scrittura privata 8 gennaio 1979 il Silvi e il Novelli avevano
modificato le modalità di versamento del prezzo pattuite nel
contratto 23 ottobre 1978 e che con ulteriore scrittura privata del 3 febbraio 1981 i Lo Russo-Tesse avevano dichiarato la pro
pria disponibilità ad adempiere la loro promessa di vendita di
rettamente in favore del Novelli, ha osservato in primo luogo che non era ravvisabile in quest'ultima scrittura una cessione del contratto ex art. 1406 c.c., dato che ad essa non aveva par
tecipato, personalmente o anche a mezzo del proprio rappresen
tante, Laurette Renault, né costei aveva espresso in seguito il
suo consenso alla cessione nelle forme prescritte dall'art. 1350
c.c. neppure erano ravvisabili in quella scrittura o nelle altre
gli estremi di una dichiarazione di nomina del Novelli, ex art. 1402 c.c., in relazione al preliminare intercorso tra i coniugi Lo Russo-Tesse e la Renault, poiché quest'ultima, anche a pre scindere dalla tardività della designazione, non aveva manife
stato la propria volontà nelle forme di cui all'art. 1403 c.c.;
infine, nessuna responsabilità poteva configurarsi a carico del
Silvi come rappresentante o come mediatore — qualità, que st'ultima, del resto indimostrata — dal momento che il Novelli, nel contratto preliminare stipulato con lui dal Silvi in rappre sentanza della Renault, aveva denunciato di essere consapevole
Sulla posizione giuridica del contraente che si è riservato la facoltà di nomina — posizione consistente nel rappresentare il terzo nell'arco di tempo che corre dalla conclusione del contratto alla dichiarazione di nomina, con la conseguenza che il contratto si perfeziona in tutti
i suoi elementi ancor prima della nomina dell'eligendo —, v. Cass. 15
dicembre 1987, n. 9301, Foro it., Rep. 1987, voce cit., n. 358; 4 ottobre
1983, n. 5777, id., Rep. 1983, voce cit., n. 280, e 8 aprile 1981, n.
1998, id., 1981, 1, 2213 nella motivazione. Si innesta naturalmente nel complesso dei principi esposti l'ulteriore
regola secondo la quale l'unico soggetto legittimato ad effettuare l'elec tio amici è quello che nel contratto tale facoltà si sia riservata, e di
converso che l'altro contraente non ha invece alcun tipo di rapporto col nominato: cfr. Cass. 14 giugno 1985, n. 3575, id., Rep. 1985, voce
cit., n. 214. Va infine segnalato che la giurisprudenza ha negato l'esistenza di un
contratto per persona da nominare nelle ipotesi in cui la riserva di no mina sia riferita non allo stesso contratto preliminare, ma a quello defi
nitivo: v. Trib. Latina 7 luglio 1988, id., Rep. 1989, voce cit., n. 324, e Nuovo dir., 1989, 1135, con nota di Caianiello, e Cass. 8 novembre
1983, n. 6587, Foro it., 1984, 1, 465). In dottrina, si vedano: Caravaglios, Contratto per persona da no
minare, in Nuova giur. civ., 1992, II, 236; Palazzo, Contratto a favore di terzo e per persona da nominare, in Riv. dir. civ., 1991, II, 177; Gazzoni, Contratto per persona da nominare (diritto civile), voce del
l'Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1988, IX; Graziadei, Con
tratto per persona da nominare in diritto comparato, voce del Digesto
civ., Torino, 1989, IV, 266; Di Cesare, Contratto per persona da no
minare: sintesi ed un'ipotesi di costruzione, in Vita not., 1983, 735;
Palazzo, Contratto a favore di terzo e per persona da nominare (sinte si di informazione), in Riv. dir. civ., 1984, II, 390; Cuffaro, Prelimi nare di contratto a favore di terzi e riserva di «electio amici», in Giur.
it., 1982, I, 1, 1461; Gazzoni, Profili della riserva di nomina del con
traente, in Giur. comm., 1982, I, 229.
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2243 PARTE PRIMA 2244
che costei, quale semplice promissaria acquirente dai Lo Russo
Tesse, non era proprietaria dell'immobile promessogli in vendita.
Ricorre per cassazione il Novelli sulla base di tre motivi ai
quali replicano con controricorso i coniugi Lo Russo-Tesse. En
trambe le parti costituite hanno depositato memoria illustrati
va. Nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede dal
Silvi, dalla s.r.l. Nadia e dagli intimati eredi di Giovanna Di Bari, frattanto deceduta.
Motivi della decisione. — Con i primi due motivi, da esami narsi congiuntamente perché intimamente connessi, si denunzia
violazione degli art. 1402, 1404 e 1405 c.c., omessa, insufficien
te e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della
controversia, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. Premes
so, cioè, che nel contratto preliminare dei marzo 1978 tra i Lo
Russo-Tesse e la Renault quest'ultima si era riservata di nomi
nare successivamente la persona che avrebbe acquistato l'immo
bile promesso in vendita, si lamenta che i giudici del merito abbiano disconosciuto, con motivazione viziata da errori di lo
gica e di diritto, l'inquadrabilità di detto contratto nella previ sione dell'art. 1401 c.c., sostenendosi che esso, invece, non solo
vi rientrava ma anche con connotati particolarmente elastici in
ordine al termine e alle modalità della dichiarazione di nomina.
Andava esclusa, infatti, la necessità che la nomina avvenisse
nel termine di tre giorni dalla stipulazione poiché tale termine
è previsto «naturalmente» solo per i contratti definitivi e nel
caso di specie si era in presenza di una volontà tacita ma univo
ca delle parti di stabilire un termine diverso, individuabile, quanto al dies ad quem, nella data pattuita per la stipula del rogito di compravendita, sicché la nomina e la relativa accettazione
da parte del Novelli dovevano ritenersi regolarmente e tempesti vamente avvenute con la sottoscrizione della scrittura privata 23 ottobre 1978 tra lui ed il Silvi, in rappresentanza della Re
nault, del che erano stati immediatamente informati i promit tenti venditori, e con le successive vicende, tra cui il pagamento di parte del prezzo fatto dal Novelli direttamente ai Lo Russo
Tesse e l'impegno assunto da costoro con la scrittura 3 febbraio
1981, posteriore all'instaurazione del giudizio, di stipulare il con
tratto definitivo con il Novelli. D'altra parte — si aggiunge —
la decadenza dal termine per la nomina non era rilevabile d'uf
ficio né era stata mai eccepita, per cui il Novelli non poteva non considerarsi destinatario degli effetti giuridici della prima negoziazione quale «persona nominata» dalla promissaria ac
quirente Renault a scioglimento della riserva contenuta in quel la negoziazione.
Le censure — limitate, come si vede, alla tematica del con
tratto per persona da nominare, senza nessun accenno alla di
versa questione, anch'essa risolta negativamente dai giudici di
merito, della cessione del contratto — sono prive di qualsiasi fondamento.
Deve ricordarsi in proposito che la corte d'appello, sorvolan
do sul problema della tempestività della dichiarazione di nomi na, ha correttamente considerato decisivo ed assorbente il fatto
che una dichiarazione del genere, nelle forme di cui all'art. 1403
c.c., non vi era mai stata da parte di Laurette Renault a sciogli mento della riserva da lei formulata nel preliminare del marzo
1978 con i promittenti venditori Lo Russo-Tesse, non essendo
essa ravvisabile in nessuno dei documenti esistenti agli atti.
Contro questa precisa affermazione, basata sull'evidenza del
le risultanze documentali descritte in sentenza e non abbisogne
vole, perciò, di ulteriori chiarimenti esplicativi, insorge il No
velli, contrapponendovi la propria opinione che quella dichiara
zione, invece, era individuabile nella scrittura privata 23 ottobre
1978 intervenuta tra lui ed il Silvi quale rappresentante della
Renault, nel fatto che di tale stipula erano stati immediatamen
te informati i Lo Russo-Tesse e che egli aveva anche corrisposto a costoro il residuo prezzo ancora dovuto dalla Renault, non ché nella scrittura 3 febbraio 1981 (posteriore all'instaurazione
del giudizio) con cui gli stessi Lo Russo-Tesse si erano dichiara ti disponibili a stipulare il contratto definitivo direttamente con
esso Novelli.
Una tesi siffatta, però, è giuridicamente inconsistente perché smentita dalla natura e dalla portata dei documenti e dei fatti
allegati a suo sostegno.
Invero, la scrittura privata 23 ottobre 1978, poi integrata da
quella 8 gennaio 1979, altro non era che un contratto prelimi nare con il quale Laurette Renault, e per essa il Silvi, promette va di vendere al Novelli (o a chi per lui) il medesimo apparta
li Foro Italiano — 1995.
mento che ella, a sua volta, aveva promesso di acquistare, per sé o per persona da nominare, dai coniugi Lo Russo-Tesse, per
giunta pattuendo un prezzo che, come si riconosce candidamen
te nel ricorso, superava di lire 900.000 quello pattuito con co
storo, il che basta ad escludere in radice che si trattasse di una
dichiarazione di nomina del terzo a scioglimento della riserva
contenuta nel precedente preliminare, giacché tale nomina, co
me si desume dall'art. 1404 c.c., ha la sola funzione di far ac
quistare al terzo gli stessi diritti e di fargli assumere gli stessi
obblighi derivanti dal contratto concluso dal designante, e ciò
con effetto dal momento di tale conclusione, per cui non può consistere in un altro contratto, fonte di autonomi diritti ed
obblighi, tra l'originario contraente ed il terzo. Da ciò consegue l'irrilevanza e la non inquadrabilità nel pa
radigma dell'art. 1402 c.c. della immediata comunicazione ai
Lo Russo-Tesse dell'avvenuta stipulazione del secondo prelimi nare per informali che il Novelli si era impegnato con esso a
corrispondere loro il residuo prezzo ancora dovuto dalla Re
nault in base al preliminare precedente, come pure l'insignifi canza della effettuazione di tale pagamento da parte del predetto.
Del pari insignificante si appalesa la scrittura privata 3 feb braio 1981, seguita a distanza di tre anni e addirittura posterio re alla notifica dell'atto di citazione in primo grado, giacché la accondiscendenza con essa dimostrata dai primi promittenti venditori a stipulare il contratto definitivo direttamente con il
Novelli non poteva in nessun modo sopperire alla mancanza
di una formale e corretta electio amici da parte della originaria
promissaria acquirente Renault.
L'accertata mancanza di una valida dichiarazione di nomina
rende superfluo, ovviamente, l'esame delle diffuse censure affe
renti alla tempestività della stessa.
Con il terzo motivo — denunziandosi violazione del combi
nato disposto degli art. 1388 e 1391 c.c. in relazione all'art.
360, n. 3, c.p.c. — si deplora che la corte di merito si sia limita
ta a vedere nel convenuto Giampiero Silvi il mandatario di Lau
rette Renault, mentre erano addebitabili a costui sia le respon sabilità proprie del rappresentante, sia quelle del mediatore, ve
ste, quest'ultima, nella quale egli era stato inizialmente interessato
dal Novelli e che aveva guidato tutto il suo operato finalizzato
a lucrare sulla differenza di prezzo tra le due negoziazioni, quella del marzo 1978 e quella del 23 ottobre 1978, sicché a lui erano
addebitabili tutte le omissioni che avevano impedito il rogito notarile.
Anche questa doglianza è del tutto priva di fondamento e,
anzi, è difficilmente inquadrabile tra quelle consentite dall'art.
360 c.p.c., risolvendosi in semplici proposizioni assertive miran
ti a contrastare, senza alcuna specificazione in ordine alla de
nunziata violazione di legge, la precisa affermazione della corte
territoriale secondo cui nessuna responsabilità, né come rappre
sentante, né come mediatore — qualità, quest'ultima, per altro
indimostrata — poteva essere addebitata al Silvi, dal momento
che il Novelli aveva denunciato, nel contratto preliminare 23
ottobre 1978, di essere consapevole che la Renault, quale pro missaria acquirente dai coniugi Lo Russo-Tesse, non era pro
prietaria del bene a lui promesso in vendita.
Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso deve
essere rigettato.
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