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sezione II civile; sentenza 2 febbraio 1994, n. 1023; Pres. Carnevale, Est. Cristarella Orestano,...

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sezione II civile; sentenza 2 febbraio 1994, n. 1023; Pres. Carnevale, Est. Cristarella Orestano, P.M. Palmieri (concl. conf.); Novelli (Avv. Amico) c. Lo Russo e altri (Avv. Appella). Conferma App. Roma 24 gennaio 1989 Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1995), pp. 2241/2242-2243/2244 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23193361 . Accessed: 28/06/2014 17:11 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 92.63.101.107 on Sat, 28 Jun 2014 17:11:49 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione II civile; sentenza 2 febbraio 1994, n. 1023; Pres. Carnevale, Est. Cristarella Orestano,P.M. Palmieri (concl. conf.); Novelli (Avv. Amico) c. Lo Russo e altri (Avv. Appella). ConfermaApp. Roma 24 gennaio 1989Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1995), pp. 2241/2242-2243/2244Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193361 .

Accessed: 28/06/2014 17:11

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 2 feb

braio 1994, n. 1023; Pres. Carnevale, Est. Cristarella Ore

stano, P.M. Palmieri (conci, conf.); Novelli (Avv. Amico) c. Lo Russo e altri (Avv. Appella). Conferma App. Roma

24 gennaio 1989.

Contratto in genere, atto e negozio giuridico — Contratto per persona da nominare — Dichiarazione di nomina effettuata

con altro contratto — Inammissibilità (Cod. civ., art. 1401,

1404). Contratto in genere, atto e negozio giuridico — Contratto per

persona da nominare — Dichiarazione di nomina — Man

canza — Contratto diretto con il terzo — Inammissibilità (Cod. civ., art. 1402, 1403).

In materia dì contratto per persona da nominare, la dichiara

zione di nomina ha la sola funzione di far acquistare al terzo

gli stessi diritti e di fargli assumere gli stessi obblighi derivan ti dal contratto concluso dal designante, e ciò con effetto dal

la conclusione di quest'ultimo contratto; pertanto, tale dichia

razione non può consistere in un altro contratto, fonte di di

ritti ed obblighi autonomi, che intervenga tra l'originario

promissario acquirente ed il terzo. (1) La scrittura privata con cui l'originario promittente venditore

si dichiara disponibile a stipulare il contratto definitivo diret tamente con il terzo non può in alcun modo sopperire alla

mancanza di una formale e corretta electio amici da parte

dell'originario promissario acquirente. (2)

Svolgimento del processo. — Nel gennaio 1981 Armando No

velli convenne in giudizio, avanti il Tribunale di Roma, Giam

piero Silvi, Riccardo Lo Russo, Carmela Tesse, Giovanna Di Bari e la s.r.l. Nadia, esponendo quanto segue. Nel marzo 1978

il Lo Russo e la Tesse avevano promesso in vendita a Laurette

Renault o a persona che costei si riservava di nominare (per il prezzo di lire 5.100.000) un loro appartamento sito in Roma, via del Melograno n. 21; poi, con scrittura privata del 23 otto

bre 1978, senza che fosse seguita la stipula del contratto defini

tivo, prevista per il giugno dello stesso anno, la Renault, a mez

zo del Silvi, suo rappresentante, aveva promesso di vendere lo

stesso appartamento (per il prezzo di lire 6.000.000) ad esso

Novelli che aveva promesso di acquistare per sé o per persona da nominare e che aveva versato parte del prezzo concordato, lire 3.400.000, direttamente nelle mani dei primi promittenti Lo

Russo-Tesse.

Tanto premesso, il Novelli, facendo presente che non si era

addivenuti ancora al rogito definitivo di compravendita, nono

(1-2) Non risultano precedenti in termini. Pare tuttavia opportuno ricordare Cass. 14 febbraio 1992, n. 1823

(Foro it., Rep. 1992, voce Contratto in genere, n. 325), che, in fattispe cie per certi tratti analoga, ha stabilito che l'invalidità o l'intempestività della dichiarazione di nomina del terzo comportano unicamente un re

stringimento dell'efficacia del contratto nei rapporti tra i contraenti ori

ginari, si che le questioni relative alla validità o alla tempestività della dichiarazione in parola non possono mai essere dedotte da un terzo

estraneo, neanche nell'ipotesi in cui quest'ultimo vanti a sua volta in base ad un autonomo rapporto intercorso col medesimo promittente e concernente il medesimo bene, la qualità di promissario.

Per quanto riguarda il tema della tempestività della dichiarazione di

nomina, vanno ricordate App. Napoli 10 maggio 1984, id., Rep. 1985, voce cit., n. 215; Cass. 18 gennaio 1984, n. 422, id., Rep. 1984, voce

cit., n. 215; 24 febbraio 1982, n. 1135, id., Rep. 1983, voce cit., n.

260, e 17 febbraio 1983, n. 1219, ibid., n. 261, secondo le quali è tem

pestiva la dichiarazione comunicata alla controparte con la citazione

per l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto. In ordine, poi, al potere delle parti di stabilire un termine diverso

da quello legale di tre giorni previsto dall'art. 1402 c.c., v. Cass. 28

luglio 1990, n. 7626, id., Rep. 1990, voce cit., n. 325; App. Milano

29 aprile 1983, id., Rep. 1983, voce cit., n. 281, e Cass. 23 marzo

1982, n. 1847, id., Rep. 1982, voce cit., n. 212. A proposito della comunicazione della dichiarazione di nomina, Cass.

25 agosto 1986, n. 5164, id., Rep. 1986, voce cit., n. 306, ha precisato che a tale fine è sufficiente che l'altro contraente sia posto a conoscen

za dell'accordo. Va anche ricordato Trib. Napoli 9 marzo 1988, id., Rep. 1990, voce

cit., n. 314, e Vita not., 1989, 417, con nota di Catanese, il quale ha affermato che, affinché si possa ottenere in giudizio una pronuncia di trasferimento ai sensi dell'art. 2932 c.c. direttamente a favore del

terzo, è necessaria la forma scritta ad substantiam sia dell 'electio, sia

dell'eventuale procura anteriore.

Il Foro Italiano — 1995.

stante egli avesse adempiuto le obbligazioni a suo carico, e che

non gli era stato corrisposto alcunché per l'uso dell'apparta mento da parte della Di Bari, congiunta dei primi promittenti

venditori, ragion per cui egli non aveva onorato le due ultime

cambiali di lire 800.000 ciascuna rilasciate per il residuo prezzo, chiese la pronuncia di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che tenesse luogo del contratto non concluso e trasferisse diretta

mente la proprietà dell'appartamento in questione dai coniugi Lo Russo-Tesse alla s.r.l. Nadia (quale persona da lui nominata

ex art. 1402 c.c.), in subordine, a lui stesso, nonché la condan

na di tutti i convenuti al risarcimento del danno da lui subito.

Giampiero Silvi, Riccardo Lo Ru .> e Carmela Tesse, costi

tuitisi, chiesero respingersi le pretest .wersarie, il primo dedu

cendo che aveva contrattato col Novelli solo in qualità di rap

presentante di Laurette Renault e gli altri due che non avevano

stipulato nessun contratto con lo stesso.

Con sentenza del 2 aprile 1985 l'adito tribunale, nella contu

macia degli altri convenuti Giovanna Di Bari e s.r.l. Nadia,

rigettò tutte le domande attoree e tale decisione, impugnata dal

Novelli, ha trovato integrale conferma in quella 24 gennaio 1989

della Corte d'appello di Roma, la quale, nella resistenza dei

soli Lo Russo-Tesse, dopo aver puntualizzato che a nessuno

dei due contratti preliminari era seguito il definitivo, che con

scrittura privata 8 gennaio 1979 il Silvi e il Novelli avevano

modificato le modalità di versamento del prezzo pattuite nel

contratto 23 ottobre 1978 e che con ulteriore scrittura privata del 3 febbraio 1981 i Lo Russo-Tesse avevano dichiarato la pro

pria disponibilità ad adempiere la loro promessa di vendita di

rettamente in favore del Novelli, ha osservato in primo luogo che non era ravvisabile in quest'ultima scrittura una cessione del contratto ex art. 1406 c.c., dato che ad essa non aveva par

tecipato, personalmente o anche a mezzo del proprio rappresen

tante, Laurette Renault, né costei aveva espresso in seguito il

suo consenso alla cessione nelle forme prescritte dall'art. 1350

c.c. neppure erano ravvisabili in quella scrittura o nelle altre

gli estremi di una dichiarazione di nomina del Novelli, ex art. 1402 c.c., in relazione al preliminare intercorso tra i coniugi Lo Russo-Tesse e la Renault, poiché quest'ultima, anche a pre scindere dalla tardività della designazione, non aveva manife

stato la propria volontà nelle forme di cui all'art. 1403 c.c.;

infine, nessuna responsabilità poteva configurarsi a carico del

Silvi come rappresentante o come mediatore — qualità, que st'ultima, del resto indimostrata — dal momento che il Novelli, nel contratto preliminare stipulato con lui dal Silvi in rappre sentanza della Renault, aveva denunciato di essere consapevole

Sulla posizione giuridica del contraente che si è riservato la facoltà di nomina — posizione consistente nel rappresentare il terzo nell'arco di tempo che corre dalla conclusione del contratto alla dichiarazione di nomina, con la conseguenza che il contratto si perfeziona in tutti

i suoi elementi ancor prima della nomina dell'eligendo —, v. Cass. 15

dicembre 1987, n. 9301, Foro it., Rep. 1987, voce cit., n. 358; 4 ottobre

1983, n. 5777, id., Rep. 1983, voce cit., n. 280, e 8 aprile 1981, n.

1998, id., 1981, 1, 2213 nella motivazione. Si innesta naturalmente nel complesso dei principi esposti l'ulteriore

regola secondo la quale l'unico soggetto legittimato ad effettuare l'elec tio amici è quello che nel contratto tale facoltà si sia riservata, e di

converso che l'altro contraente non ha invece alcun tipo di rapporto col nominato: cfr. Cass. 14 giugno 1985, n. 3575, id., Rep. 1985, voce

cit., n. 214. Va infine segnalato che la giurisprudenza ha negato l'esistenza di un

contratto per persona da nominare nelle ipotesi in cui la riserva di no mina sia riferita non allo stesso contratto preliminare, ma a quello defi

nitivo: v. Trib. Latina 7 luglio 1988, id., Rep. 1989, voce cit., n. 324, e Nuovo dir., 1989, 1135, con nota di Caianiello, e Cass. 8 novembre

1983, n. 6587, Foro it., 1984, 1, 465). In dottrina, si vedano: Caravaglios, Contratto per persona da no

minare, in Nuova giur. civ., 1992, II, 236; Palazzo, Contratto a favore di terzo e per persona da nominare, in Riv. dir. civ., 1991, II, 177; Gazzoni, Contratto per persona da nominare (diritto civile), voce del

l'Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1988, IX; Graziadei, Con

tratto per persona da nominare in diritto comparato, voce del Digesto

civ., Torino, 1989, IV, 266; Di Cesare, Contratto per persona da no

minare: sintesi ed un'ipotesi di costruzione, in Vita not., 1983, 735;

Palazzo, Contratto a favore di terzo e per persona da nominare (sinte si di informazione), in Riv. dir. civ., 1984, II, 390; Cuffaro, Prelimi nare di contratto a favore di terzi e riserva di «electio amici», in Giur.

it., 1982, I, 1, 1461; Gazzoni, Profili della riserva di nomina del con

traente, in Giur. comm., 1982, I, 229.

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Page 3: sezione II civile; sentenza 2 febbraio 1994, n. 1023; Pres. Carnevale, Est. Cristarella Orestano, P.M. Palmieri (concl. conf.); Novelli (Avv. Amico) c. Lo Russo e altri (Avv. Appella).

2243 PARTE PRIMA 2244

che costei, quale semplice promissaria acquirente dai Lo Russo

Tesse, non era proprietaria dell'immobile promessogli in vendita.

Ricorre per cassazione il Novelli sulla base di tre motivi ai

quali replicano con controricorso i coniugi Lo Russo-Tesse. En

trambe le parti costituite hanno depositato memoria illustrati

va. Nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede dal

Silvi, dalla s.r.l. Nadia e dagli intimati eredi di Giovanna Di Bari, frattanto deceduta.

Motivi della decisione. — Con i primi due motivi, da esami narsi congiuntamente perché intimamente connessi, si denunzia

violazione degli art. 1402, 1404 e 1405 c.c., omessa, insufficien

te e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della

controversia, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. Premes

so, cioè, che nel contratto preliminare dei marzo 1978 tra i Lo

Russo-Tesse e la Renault quest'ultima si era riservata di nomi

nare successivamente la persona che avrebbe acquistato l'immo

bile promesso in vendita, si lamenta che i giudici del merito abbiano disconosciuto, con motivazione viziata da errori di lo

gica e di diritto, l'inquadrabilità di detto contratto nella previ sione dell'art. 1401 c.c., sostenendosi che esso, invece, non solo

vi rientrava ma anche con connotati particolarmente elastici in

ordine al termine e alle modalità della dichiarazione di nomina.

Andava esclusa, infatti, la necessità che la nomina avvenisse

nel termine di tre giorni dalla stipulazione poiché tale termine

è previsto «naturalmente» solo per i contratti definitivi e nel

caso di specie si era in presenza di una volontà tacita ma univo

ca delle parti di stabilire un termine diverso, individuabile, quanto al dies ad quem, nella data pattuita per la stipula del rogito di compravendita, sicché la nomina e la relativa accettazione

da parte del Novelli dovevano ritenersi regolarmente e tempesti vamente avvenute con la sottoscrizione della scrittura privata 23 ottobre 1978 tra lui ed il Silvi, in rappresentanza della Re

nault, del che erano stati immediatamente informati i promit tenti venditori, e con le successive vicende, tra cui il pagamento di parte del prezzo fatto dal Novelli direttamente ai Lo Russo

Tesse e l'impegno assunto da costoro con la scrittura 3 febbraio

1981, posteriore all'instaurazione del giudizio, di stipulare il con

tratto definitivo con il Novelli. D'altra parte — si aggiunge —

la decadenza dal termine per la nomina non era rilevabile d'uf

ficio né era stata mai eccepita, per cui il Novelli non poteva non considerarsi destinatario degli effetti giuridici della prima negoziazione quale «persona nominata» dalla promissaria ac

quirente Renault a scioglimento della riserva contenuta in quel la negoziazione.

Le censure — limitate, come si vede, alla tematica del con

tratto per persona da nominare, senza nessun accenno alla di

versa questione, anch'essa risolta negativamente dai giudici di

merito, della cessione del contratto — sono prive di qualsiasi fondamento.

Deve ricordarsi in proposito che la corte d'appello, sorvolan

do sul problema della tempestività della dichiarazione di nomi na, ha correttamente considerato decisivo ed assorbente il fatto

che una dichiarazione del genere, nelle forme di cui all'art. 1403

c.c., non vi era mai stata da parte di Laurette Renault a sciogli mento della riserva da lei formulata nel preliminare del marzo

1978 con i promittenti venditori Lo Russo-Tesse, non essendo

essa ravvisabile in nessuno dei documenti esistenti agli atti.

Contro questa precisa affermazione, basata sull'evidenza del

le risultanze documentali descritte in sentenza e non abbisogne

vole, perciò, di ulteriori chiarimenti esplicativi, insorge il No

velli, contrapponendovi la propria opinione che quella dichiara

zione, invece, era individuabile nella scrittura privata 23 ottobre

1978 intervenuta tra lui ed il Silvi quale rappresentante della

Renault, nel fatto che di tale stipula erano stati immediatamen

te informati i Lo Russo-Tesse e che egli aveva anche corrisposto a costoro il residuo prezzo ancora dovuto dalla Renault, non ché nella scrittura 3 febbraio 1981 (posteriore all'instaurazione

del giudizio) con cui gli stessi Lo Russo-Tesse si erano dichiara ti disponibili a stipulare il contratto definitivo direttamente con

esso Novelli.

Una tesi siffatta, però, è giuridicamente inconsistente perché smentita dalla natura e dalla portata dei documenti e dei fatti

allegati a suo sostegno.

Invero, la scrittura privata 23 ottobre 1978, poi integrata da

quella 8 gennaio 1979, altro non era che un contratto prelimi nare con il quale Laurette Renault, e per essa il Silvi, promette va di vendere al Novelli (o a chi per lui) il medesimo apparta

li Foro Italiano — 1995.

mento che ella, a sua volta, aveva promesso di acquistare, per sé o per persona da nominare, dai coniugi Lo Russo-Tesse, per

giunta pattuendo un prezzo che, come si riconosce candidamen

te nel ricorso, superava di lire 900.000 quello pattuito con co

storo, il che basta ad escludere in radice che si trattasse di una

dichiarazione di nomina del terzo a scioglimento della riserva

contenuta nel precedente preliminare, giacché tale nomina, co

me si desume dall'art. 1404 c.c., ha la sola funzione di far ac

quistare al terzo gli stessi diritti e di fargli assumere gli stessi

obblighi derivanti dal contratto concluso dal designante, e ciò

con effetto dal momento di tale conclusione, per cui non può consistere in un altro contratto, fonte di autonomi diritti ed

obblighi, tra l'originario contraente ed il terzo. Da ciò consegue l'irrilevanza e la non inquadrabilità nel pa

radigma dell'art. 1402 c.c. della immediata comunicazione ai

Lo Russo-Tesse dell'avvenuta stipulazione del secondo prelimi nare per informali che il Novelli si era impegnato con esso a

corrispondere loro il residuo prezzo ancora dovuto dalla Re

nault in base al preliminare precedente, come pure l'insignifi canza della effettuazione di tale pagamento da parte del predetto.

Del pari insignificante si appalesa la scrittura privata 3 feb braio 1981, seguita a distanza di tre anni e addirittura posterio re alla notifica dell'atto di citazione in primo grado, giacché la accondiscendenza con essa dimostrata dai primi promittenti venditori a stipulare il contratto definitivo direttamente con il

Novelli non poteva in nessun modo sopperire alla mancanza

di una formale e corretta electio amici da parte della originaria

promissaria acquirente Renault.

L'accertata mancanza di una valida dichiarazione di nomina

rende superfluo, ovviamente, l'esame delle diffuse censure affe

renti alla tempestività della stessa.

Con il terzo motivo — denunziandosi violazione del combi

nato disposto degli art. 1388 e 1391 c.c. in relazione all'art.

360, n. 3, c.p.c. — si deplora che la corte di merito si sia limita

ta a vedere nel convenuto Giampiero Silvi il mandatario di Lau

rette Renault, mentre erano addebitabili a costui sia le respon sabilità proprie del rappresentante, sia quelle del mediatore, ve

ste, quest'ultima, nella quale egli era stato inizialmente interessato

dal Novelli e che aveva guidato tutto il suo operato finalizzato

a lucrare sulla differenza di prezzo tra le due negoziazioni, quella del marzo 1978 e quella del 23 ottobre 1978, sicché a lui erano

addebitabili tutte le omissioni che avevano impedito il rogito notarile.

Anche questa doglianza è del tutto priva di fondamento e,

anzi, è difficilmente inquadrabile tra quelle consentite dall'art.

360 c.p.c., risolvendosi in semplici proposizioni assertive miran

ti a contrastare, senza alcuna specificazione in ordine alla de

nunziata violazione di legge, la precisa affermazione della corte

territoriale secondo cui nessuna responsabilità, né come rappre

sentante, né come mediatore — qualità, quest'ultima, per altro

indimostrata — poteva essere addebitata al Silvi, dal momento

che il Novelli aveva denunciato, nel contratto preliminare 23

ottobre 1978, di essere consapevole che la Renault, quale pro missaria acquirente dai coniugi Lo Russo-Tesse, non era pro

prietaria del bene a lui promesso in vendita.

Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso deve

essere rigettato.

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