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sezione II civile; sentenza 20 marzo 1995, n. 3225; Pres. Maestripieri, Est. Santilli, P.M. Lugaro...

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sezione II civile; sentenza 20 marzo 1995, n. 3225; Pres. Maestripieri, Est. Santilli, P.M. Lugaro (concl. conf.); Soc. coop. edilizia Orsa Maggiore (Avv. Riccardi) c. Rossano (Avv. Di Modugno). Cassa App. Bari 28 settembre 1990 Source: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 1 (GENNAIO 1996), pp. 203/204-207/208 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23190599 . Accessed: 28/06/2014 17:50 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.73 on Sat, 28 Jun 2014 17:50:47 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione II civile; sentenza 20 marzo 1995, n. 3225; Pres. Maestripieri, Est. Santilli, P.M. Lugaro(concl. conf.); Soc. coop. edilizia Orsa Maggiore (Avv. Riccardi) c. Rossano (Avv. Di Modugno).Cassa App. Bari 28 settembre 1990Source: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 1 (GENNAIO 1996), pp. 203/204-207/208Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23190599 .

Accessed: 28/06/2014 17:50

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PARTE PRIMA

pratore domiciliato in un paese aderente tanto alla convenzione

di Bruxelles del/27 settembre 1968 (resa esecutiva con 1. 21 giu

gno 1971 n. 894) quanto alla convenzione dell'Aja del 1° luglio 1964 (resa esecutiva con 1. 21 giugno 1971 n. 816), il domicilio (o la residenza abituale) del venditore è il luogo dell'adempi

mento dell'obbligazione dedotta in giudizio, ai sensi dell'art. 59 della convenzione dell'Aja, e, pertanto, ove si trovi in Italia,

determina la giurisdizione del giudice italiano, in applicazione del criterio di collegamento di cui all'art. 5, n. 1, della conven

zione di Bruxelles» (vedi anche Cass., sez. un. 7625/87, id.,

Rep. 1987, voce cit., n. 60; e 5339/88, id., Rep. 1988, voce

cit., n. 214). In conformità con tale costante indirizzo giurisprudenziale,

che, rispecchia, peraltro, quello dell'Alta corte di giustizia della

Comunità europea (sentenze n. 12 e n. 14 del 1976, id., 1977,

IV, 50), può, dunque affermarsi che, nelle vendite mobiliari

internazionali, a meno che non vi sia tra le parti uno specifico

accordo derogatorio, la presenza in Italia del domicilio, ovvero

della residenza abituale, del venditore è di per sé sufficiente

a determinare ivi il locus destinatae solutionis, e, quindi, la con

seguente giurisdizione del giudice italiano.

Nella specie, essendo il domicilio della ditta venditrice in Ve

rona, la giurisdizione è del giudice italiano. Va, dunque, in accoglimento del ricorso, dichiarata la giuris

dizione del giudice italiano.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 20 mar

zo 1995, n. 3225; Pres. Maestripieri, Est. Santilli, P.M.

Lugaro (conci, conf.); Soc. coop, edilizia Orsa Maggiore (Aw.

Riccardi) c. Rossano (Avv. Di Modugno). Cassa App. Bari

28 settembre 1990.

Gestione di affari — Oggetto — Atti richiedenti la forma scrit

ta «ad substantiam» — Ammissibilità (Cod. civ., art. 2028). Gestione di affari — Atti dispositivi di diritti reali immobiliari

— Ratifica — Forma (Cod. civ., art. 1350, 2028, 2032). Gestione di affari — Difetto di taluno dei requisiti — Ratifica

— Effetti (Cod. civ., art. 2028, 2032).

È ammissibile la negotiorum gestio anche in rapporto ad atti

che richiedano la forma scritta ad substantiam, atteso che

l'immediata imputazione degli effetti dell'attività gestoria nella

sfera del dominus trova il suo fondamento nella legge e non

in un atto negoziale. (1) Ove concorra a determinare trasferimenti, costituzioni o modi

ficazioni di diritti reali immobiliari, la ratifica deve rivestire, a pena di nullità, la forma scritta. (2)

La gestione di affari priva del carattere rappresentativo, per

mancanza di taluno degli elementi necessari, esaurisce i suoi

effetti tra gestore e dominus. (3)

(1-3) L'enunciazione del principio di diritto secondo il quale la nego tiorum gestio può avere ad oggetto anche atti che devono rivestire la forma scritta a pena di nullità costituisce il chiaro sintomo di un'inver sione di tendenza, ormai consolidatasi, rispetto all'orientamento restrit tivo della Suprema corte, in passato dominante in subiecta materia (cfr. sent. 13 marzo 1964, n. 550, Foro it., 1965, I, 866, con nota di P.

Sanduili; 16 febbraio 1949, n. 255, id., 1949, I, 329; l'indirizzo restrit tivo ora riferito trovava conforto, altresì, in diverse pronunce dei giudi ci di merito; v. Trib. Forlì 12 dicembre 1957, id., Rep. 1958, voce Ge stione d'affari, n. 7; App. Caltanissetta 26 febbraio 1953, id., 1954,

I, 98, con nota di B. Biondi). La ricostruzione esegetica — disattesa con la decisione in epigrafe — che limitava l'ambito operativo della

gestione di affari al compimento di atti in cui la forma solenne non costituisse imprescindibile elemento della formazione della fattispecie negoziale, si fondava, in buona sostanza, sull'assunto teorico per il quale

Il Foro Italiano — 1996.

Svolgimento del processo. — Con atto di citazione notificato

il 9 gennaio 1985 la cooperativa edilizia Orsa Maggiore s.r.l.

— premesso che il sig. Antonio Rossano, cui era stata conse

gnato il 2 luglio 1976, quale socio accomandatario della società

Arcoedile, un appartamento del complesso immobiliare realiz

zato in Bari da essa cooperativa, non aveva voluto regolare la

sua posizione accollandosi la quota proporzionale del mutuo

ipotecario concesso dal Credito fondiario, pari a lire 26.000.000

— convenne davanti al Tribunale di Bari il Rossano chiedendo,

in via principale, che fosse condannato al rilascio dell'immobile

detenuto senza titolo e al risarcimento del danno da liquidarsi

in separata sede, o, in subordine, qualora si fosse ritenuto che

fosse intervenuta la ratifica dell'operato dell'Arcoedile da parte

della cooperativa, che il medesimo fosse dichiarato tenuto ob

bligato all'accollo della quota del mutuo e condannato al paga

mento delle rate già versate e agli interessi di mora per comples

sive lire 80.200.576.

rimarrebbero esclusi dall'applicazione dell'istituto in questione non sol

tanto gli atti insuscettibili di compimento per tramite di un rappresen tante (rectius, atti ed attività che chiamino in gioco interessi e ragioni di carattere personale), ma anche gli «atti rispetto ai quali la rappresen tanza deve, per espressa disposizione di legge, risultare necessariamen

te, per la esistenza giuridica dell'atto, attraverso una data forma (atto

scritto), come per [. . .] le vendite di immobili» (Cass. 31 maggio 1947,

n. 851, id., 1948, I, 20, con nota critica di G. Stolfi). In altre parole, si ravvedeva in simili ipotesi, con confusione di con

cetti ed istituti — da più parti lamentata in dottrina (v. S. Ferrari,

Gestione di affari altrui, voce dell 'Enciclopedia del diritto, Milano, 1969,

XVIII, 675, il quale riscontrava nell'atteggiamento restrittivo della giu

risprudenza una vera e propria petizione di principio, che avrebbe con

dotto ad «immiserire [. . .] l'idea di solidarietà, riducendola in limiti

e termini cosi angusti»; cfr. altresì G. Stolfi, nota a Cass. 9 maggio

1952, n. 1316, Foro it., 1952, I, 1361) — un rapporto di necessaria

connessione tra rappresentanza e procura. La prospettiva adombrata (che peraltro aveva conosciuto, già in epo

ca alquanto risalente, più d'un dissenso: cfr. App. Napoli 27 febbraio

1956, id., Rep. 1956, voce cit., n. 17; App. Firenze 16 agosto 1955,

id., 1956, I, 92; Cass. 3 marzo 1954, n. 607, id., Rep. 1954, voce cit.,

n. 4) viene sconfessata dalla sentenza in epigrafe mediante l'individua

zione e l'applicazione di alcuni stringenti passaggi di logica giuridica. In particolare, il collegio muove dalla distinzione preliminare intercor

rente fra fattispecie in cui il potere rappresentativo trae origine da un

atto negoziale e fattispecie nelle quali la rappresentanza trova la sua

fonte non nella volontà delle parti, bensì' nella legge. Una volta indivi

duato nella legge, dunque, e non nella volontà delle parti, il fondamen

to dell'immediata imputazione degli effetti dell'attività gestoria nella

sfera del dominus, risulta conseguenziale ammettere validi atti di ge stione, nonostante tali atti richiedano la forma solenne. Non può quin di trovare applicazione il disposto dell'art. 1392 c.c., che soltanto nei

confronti di un atto negoziale potrebbe rivestire un significato, nel ri

chiedere, appunto, che la procura stessa venga conferita con le forme

prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere (cfr., in dottrina, L. Carraro, in Giur. it., 1948, I, 1, 28; V. Simoncelli

Scialoja, in Foro it., 1949, I, 329; v. altresì' P. Gallo, Gestione d'affa ri altrui, voce del Digesto priv., Torino, 1992, Vili, 705, il quale segna la la tesi che esclude dall'ambito di applicazione dell'istituto della nego tiorum gestio gli atti di straordinaria amministrazione, in forza della

norma di cui all'art. 1708, 2° comma, c.c., per poi confutarla tramite

il rilievo per cui la stessa funzione della gestione d'affari mal si conci

lierebbe con l'assoluta impossibilità di compiere atti che, nelle medesi

me circostanze, il dominus nell'agire come buon padre di famiglia avrebbe

posto in essere). La Cassazione fornisce, inoltre, un criterio direttivo in ordine alla

forma della ratifica della gestione con riferimento a negozi solenni. Punto

di partenza del ragionamento della corte è l'ammissione che la ratifica

costituisce efficace elemento suppletivo non soltanto dell' animus aliena

negotia gerendi, ma di qualsiasi requisito di cui potrebbe essere carente

l'attività gestoria (cfr. Cass. 30 ottobre 1991, n. 11637, Foro it., 1992, I, 1819, con nota di A. Mastrorilli; 11 luglio 1978, n. 3479, id., Rep.

1979, voce cit., n. 2; 13 giugno 1978, n. 2932, id., Rep. 1978, voce

cit., nn. 2, 3; 25 gennaio 1974, n. 199, Foro it., Rep. 1974, voce cit., n. 1). Il Supremo collegio prescinde poi dal valutare se comunque sussi

sta, nel caso in esame, quel «minimum indispensabile perché si sia in

presenza di una fattispecie a formazione progressiva idonea a perfezio narsi con la ratifica del dominus» (sul punto, v. Cass. 18 marzo 1989, n. 1365, id., Rep. 1989, voce cit., n. 2, per cui non si può prescindere,

per configurare una gestione d'affari, dall'absentia domini-, ma v. altre

sì Cass. 23 luglio 1960, n. 2122, id., Rep. 1960, voce cit., n. 3, che

attesta la possibilità per l'interessato, di ratificare in ogni caso gli atti

del gestor, atteso che i requisiti sono posti dalla legge nel suo esclusivo

interesse; in dottrina, v. M. Casella, Gestione di affari, voce dell'onci

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Costituitosi, il convenuto resistette alla domanda e, in via

riconvenzionale, chiese l'emanazione di sentenza costitutiva ex

art. 2932 c.c. che trasferisse a lui la proprietà dell'appartamen to al prezzo di lire 25.382.800 e di quant'altro dovuto. Assunse

di aver concluso con la società Arcoedile un preliminare di com

pravendita dell'appartamento de quo che non prevedeva l'ac collo di alcun mutuo e di avere già versato la somma di lire

21.740.000, nonché di aver ottenuto dall'Inpgi la concessione

di un mutuo per il pagamento del residuo, non perfezionato

per la mancanza del certificato di abitabilità e per la presenza di iscrizioni ipotecarie sull'immobile.

Con sentenza 5 aprile 1988 l'adito giudice rigettò la domanda

principale e, nel presupposto che l'Arcoedile avesse stipulato il preliminare con il Rossano in base a mandato conferitole dal

la coop. Orsa Maggiore, accolse, per quanto di ragione, la ri

convenzionale, disponendo il trasferimento dell'appartamento al Rossano per il residuo prezzo di lire 26.000.000 con gli inte

ressi dal 31 luglio 1976. Proposta impugnazione, la corte d'appello con sentenza 28

clopedia giuridica Treccani, Roma, 1989, XV, 8), per passare immedia tamente all'individuazione del principio di diritto in virtù del quale la ratifica rimane ontologicamente un atto negoziale, pur essendo elemen to di una ipotesi normativa in cui il particolare meccanismo di imputa zione degli effetti nella sfera giuridica dell'interessato deriva dalla leg ge. Ne discende che i «requisiti di esistenza [. . .] propri della [. . .] categoria» negoziale in cui si inquadra volta a volta la ratifica ricom

prendono, senz'altro, la veste formale che questa deve rivestire; di gui sa che, appare chiaro, la forma scritta risulta richiesta a pena di nullità, ai sensi dell'art. 1350 c.c., tutte le volte in cui la ratifica concorra a determinare trasferimenti, costituzioni o modificazioni di diritti reali immobiliari (cfr. Cass. 11 ottobre 1991, n. 10709, Foro it., 1992, I, 1833, con nota di richiami).

Nel caso di specie, peraltro, la Cassazione chiarisce che la gestione è priva del carattere rappresentativo, si che i suoi effetti si esauriscono tra gestore e dominus. In altri termini, la corte constata l'assenza della contemplano domini — pur intesa estensivamente come esternazione del gestore, anche attraverso comportamenti concludenti, di agire non in proprio, bensì', anche se privo di incarico, in modo da far ricadere

gli effetti nella sfera dell'interessato (sulla possibilità di una contempla no domini implicita o per fatti concludenti, v. Cass. 6 dicembre 1988, n. 6631, id., Rep. 1988, voce Rappresentanza nei contratti, n. 2; 8 feb braio 1985, n. 987, id., Rep. 1985, voce cit., n. 7; per una disamina della dottrina e dei principi operanti in materia con riguardo anche ai paesi di common law, cfr. P. M. Vecchi, La spendita tacita del no me del rappresentato, in Giur. it., 1985, I, 1, 1482; Gallo, Gestione

d'affari altrui in diritto comparato, voce del Digesto priv., Torino, 1992, Vili, 707) —, finendo cosi per ricondurre alla ratifica gli effetti e la funzione di un mandato senza rappresentanza: con la conseguenza che i terzi non possono rivolgersi al titolare sostanziale dell'affare onde far valere diritti nascenti dall'attività del gestore (cfr. Cass. 7 gennaio 1993, n. 78, Foro it., Rep. 1993, voce cit., n. 14; 30 ottobre 1991, n. 11637, cit.). Ma ciò comporta, sotto una diversa e comunque più ampia pro spettiva, che la questione risolta dalla pronuncia in epigrafe finisca per ricomprendere la tematica concernente la forma del mandato senza rap presentanza avente ad oggetto la conclusione di negozi solenni. Sul punto, la giurisprudenza è consolidata nel richiedere che il mandato debba es sere rilasciato per iscritto a pena di nullità (v. Cass. 3 maggio 1993, n. 5113, id., Rep. 1993, voce Contratto in genere, n. 206; 17 giugno 1992, n. 7453, id., Rep. 1992, voce Mandato, n. 10; 3 aprile 1991, n. 3468, id., Rep. 1991, voce cit., n. 12, e Corriere giur., 1991, 772, con nota di V. Mariconda; Trib. Latina 29 gennaio 1991, Foro it., Rep. 1991, voce cit., n. 7; Cass. 13 gennaio 1990, n. 92, id., Rep. 1990, voce cit., n. 14; Trib. Roma 4 marzo 1986, id., Rep. 1987, voce cit., n. 7; Cass. 23 ottobre 1954, n. 4020 e sez. un. 10 ottobre 1954, n. 3861, id., 1955, I, 9, che sopiscono i precedenti contrasti giurispru denziali, affermando che il 2° comma dell'art. 1706 c.c. conferisce al

rapporto di mandato, in parte qua, il contenuto di un contratto preli minare per il trasferimento di immobili; con il che la fattispecie viene

ricondotta, quanto ai requisiti formali, sotto la regola dell'art. 1351

c.c. Come dire che il mandato si inserisce in una fattispecie a formazio ne progressiva e, concorrendo a determinare l'effetto del trasferimento

di un diritto reale immobiliare, deve rivestire la forma propria degli atti che producono l'effetto in parola).

Nello stesso senso dell'uniforme indirizzo giurisprudenziale, v., in dot

trina, F. Galgano, Diritto civile e commerciale, Padova, 1990, II, 91

(cfr. altresì' M. Graziadei, Mandato, voce del Digesto priv., Torino,

1994, XI, 161, che individua i requisiti solenni di forma del conferimen to del mandato con riguardo all'atto tramite il quale il mandatario do

vrà ritrasferire al mandante i diritti acquisiti nell'adempimento dell'in

carico, dovendo operare il requisito formale proprio sul piano dell'ese

cuzione e degli effetti). [F. Loria]

Il Foro Italiano — 1996.

settembre 1990 rigettò il gravame, osservando che, sebbene fos

se fondato il rilievo sull'impossibilità di ravvisare nella fattispe cie l'operatività di un mandato a vendere da parte dell'Orsa

Maggiore nei confronti dell'Arcoedile e quindi di una successi

va ratifica dell'operato di questa, non essendo stato conferito

il mandato nella necessaria forma scritta, tuttavia si doveva ri tenere che la stessa Arcoedile avesse posto in essere una gestio ne d'affari altrui, ratificata dall'Orsa Maggiore per avere incas

sato la somma di lire 10.000.000 versata dalla seconda per con

to del Rossano, accettato la domanda di questi d'iscrizione a

socio, consentito, all'Arcoedile, di consegnare al predetto l'ap

partamento e, a lui, di restare per molti anni nell'immobile. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'Orsa Maggiore con

atto notificato il 6 settembre 1991, formulando due motivi; re

siste con controricorso l'intimato. Entrambi hanno depositato memoria.

Motivi della decisione. — Con un primo mezzo si denunzia

la violazione e falsa applicazione degli art. 1372/2 e 1478 c.c., nonché il difetto e l'insufficienza di motivazione in ordine a

circostanze decisive della controversia. La corte avrebbe omesso

di considerare la tesi prospettata in via principale dall'appellan

te, che avrebbe dovuto condurre a qualificare il contratto stipu lato dal Rossano con l'Arcoedile come un preliminare di vendi

ta di cosa altrui e ad escludere pertanto che ne sortissero effetti

obbligatori a carico dell'Orsa Maggiore, onde, se anche si fosse

voluto ravvisare nella decisione un implicito rigetto della tesi

principale, sussisteva il difetto di motivazione, non avendo la

corte preso in considerazione circostanze decisive, e cioè né il

fatto che il Rossano avesse convenuto tutte le condizioni per il trasferimento dell'immobile, nonostante la sua dichiarata alie

nità, con l'Arcoedile ed avesse poi rifiutato ogni rapporto con

la cooperativa, né la circostanza che l'efficacia del preliminare non fosse stato subordinato all'adesione dell'Orsa Maggiore, né

il fatto che il previsto atto di assegnazione dell'immobile fosse

stato predisposto quale mezzo per superare la necessità del du

plice trasferimento. Con un secondo motivo si deduce la violazione e falsa appli

cazione degli art. 2028-2032 c.c., nonché il difetto e l'insuffi cienza di motivazione in ordine a circostanze decisive della con

troversia. La corte di merito non avrebbe considerato che della

ritenuta gestione d'affari facevano difetto i suoi elementi costi

tutivi, e cioè sia l'impossibilità (nemmeno dedotta), anche se

relativa, dell'interessato di curare personalmente la gestione del

l'affare, sia l'intenzione del terzo di curare un affare altrui; e non aveva tenuto conto che il preteso gestore aveva stipulato un contratto preliminare in proprio, nonché nel proprio interes

se, e che comunque la negotiorum gestio non era ammessa per

gli affari che richiedevano la forma scritta ad substantiam. Inol

tre, l'affermazione circa la sussistenza degli elementi della nego tiorum gestio non era stata supportata da motivazione adeguata e logica.

Infine, se poi la corte avesse opinato che nella specie si fosse

trattato di gestione non rappresentativa, i cui effetti cioè deri

vavano dalla ratifica dell'operato del gestore da parte del domi

nus, l'errore consisteva, per il ricorrente, nel ritenere che gli effetti della ratifica si sarebbero estesi al terzo, mentre essi si

limitavano ai rapporti tra ratificante e il gestore, onde la do

manda del Rossano sarebbe stata proposta da un soggetto non

legittimato e comunque senza la necessaria partecipazione del

gestore. Con un terzo motivo si deduce il difetto e l'insufficienza di

motivazione in ordine a circostanze decisive della controversia.

La corte territoriale non avrebbe considerato che, anche ad am

mettere che si fosse realizzato una negotiorum gestio di tipo

obbligatorio, il rilascio al Rossano della ricevuta della quota di iscrizione e la ricezione della somma di lire 10 milioni in conto prezzo avrebbero potuto costituire ratifica dell'operato dell'Arcoedile fino ad allora posto in essere, ma non degli atti

successivi, mai autorizzati, e men che mai introdurre una modi

fica delle originarie condizioni contrattuali; tra qui c'era il pre visto accollo di quota del mutuo ipotecario contratto dalla coo

perativa, al quale si sarebbe potuto derogare solo con il paga mento dell'intero prezzo in contanti, onde la corte avrebbe

dovuto ritenere l'inadempimento da parte del Rossano con le

conseguenze risarcitone che erano state prospettate in via gradata. Le prime due censure vanno congiuntamente esaminate per

la stretta connessione che le caratterizza.

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PARTE PRIMA

Deve in primo luogo affrontarsi il problema, che appare pre

giudiziale in linea logica, dell'ammissibilità della gestione di af fari relativamente a negozi che richiedano la forma scritta ad

substantiam. La tesi negativa fa leva soprattutto sull'argomento

che, comportando la gestione d'affari l'immediata imputabilità al dominus degli effetti del negozio, essa sarebbe incompatibile con gli atti per i quali il conferimento della rappresentanza deve

avvenire con forma scritta. La tesi, peraltro maggioritaria nella

giurisprudenza di questa corte (v. Cass. 13 marzo 1964, n. 550,

Foro it., 1965, I, 866; 16 febbraio 1949, n. 255, id., 1949, I, 329; 31 maggio 1947, n. 851, id., 1948, I, 20; contra, Cass. 3 marzo 1954, n. 607, id., Rep. 1954, voce Gestione d'affari, n. 4), offre peraltro il fianco a penetranti critiche. Essa pone, come non si è mancato di rilevare in dottrina, un rapporto di

necessaria connessione e consequenzialità tra procura e rappre

sentanza, cioè tra due categorie giuridiche che sono invece ben

distinte, dato che laddove la rappresentanza trova la sua fonte

in un atto negoziale, il legislatore ha posto l'esigenza che la

procura rivestisse la stessa forma dell'atto per il cui compimen to era stata conferita, mentre la stessa esigenza non è ontologi camente configurabile nella fattispecie in cui la rappresentanza trova la sua fonte non nella volontà delle parti, ma nella legge,

non essendovi in questo caso nessun negozio con il quale i pote ri rappresentativi vengono conferiti. Non può quindi neppure

porsi al di fuori delle ipotesi in cui la rappresentanza trovi la

sua fonte nella procura o comunque in un atto di natura nego ziale. Infatti, il fondamento della c.d. rappresentanza legale de

gl'incapaci sta nel fatto che costoro, in quanto privi di capacità di agire, sono impossibilitati a porre in essere validi negozi, on

de l'ordinamento deve designare altri soggetti per poter supplire a tale deficienza, conferendo ad essi la legittimazione a stipula re atti i cui effetti siano immediatamente imputati nella sfera

giuridica dell'incapace. Pur nella diversità delle categorie giuri

diche cui appartengono gli istituti della rappresentanza legale

degli incapaci e della gestione d'affari, non può rilevarsi che

il loro fondamento presenta non lieve analogie — ritenute anzi

da taluno cosi forti da far considerare la seconda una specie del più ampio genus cui appartiene la prima, in quanto ad am

bedue soggiace l'esigenza di consentire l'immediata imputazio ne nella sfera giuridica — di chi si trovi nella impossibilità — nell'una assoluta per l'incapacità di agire del soggetto, e nell'al

tra anche solo relativa e di fatto, di gestire i propri affari —

dell'attività giuridica ad essi inerente, posta in essere per loro

conto, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge.

Pertanto, in linea di principio deve ammettersi l'ammissibili tà della negotiorum gestio anche nel'ambito degli atti in cui

la forma solenne costituisca elemento concorrente della forma

zione della fattispecie negoziale, posto che l'immediata imputa zione degli effetti dell'attività gestoria nella sfera del dominus

trova il suo fondamento nella legge e non in un atto negoziale, solo rispetto al quale può trovare applicazione la norma di cui

all'art. 1392 c.c.

Ne consegue che l'indagine che si poneva al giudice di merito

era quella di accertare se, nella specie, esistessero in concreto i presupposti richiesti dalla legge per la gestione d'affari; il che

è contestato, come si è avuto modo sopra di rilevare, dal ricor

rente, secondo cui la Arcoedile si sarebbe limitata a porre in

essere con il Rossano un contratto di vendita di cosa altrui per

proprio conto e nel proprio interesse.

L'indagine compiuta dal giudice di secondo grado appare, per il vero, ben poco appagante, essendosi la corte limitata ad

osservare che l'esistenza della gestione di affari da parte della

Arcoedile doveva desumersi dal fatto che l'Orsa Maggiore aves

se ricevuto dalla Arcoedile la somma di lire 10 milioni pagata dal Rossano in conto prezzo, iscritto il medesimo tra i soci e

riscosso la relativa quota con conseguente rilascio della ricevuta ed infine consentito alla Arcoedile di consegnare l'appartamen to dello stesso Rossano ed al medesimo di rimanervi per molto

tempo. Ha esaminato quindi il comportamento del dominus più che quello del gestore, senza quindi analizzare se sussistessero

gli elementi previsti dalla legge per la venuta in essere della ne

gotiorum gestio e in primo luogo se il preteso gestore avesse

agito, absente et inscio domino, con l'intento di gestire l'affare

alieno spendendo il nome dello stesso dominus, elemento que st'ultimo di particolare rilievo per la venuta in essere della fatti

specie alla gestione rappresentativa della fattispecie. La contem

plano domini, sia pure intesa, diversamente dal senso di cui

Il Foro Italiano — 1996.

all'art. 1388 c.c., come esternazione del gestore, anche per fac ta concludentia, di agire, non in proprio, ma, sebbene senza

incarico, in modo da far ricadere gli effetti nella sfera del domi

nus, come indicazione cioè del medesimo quale destinatario de

gli effetti dell'attività da esso gestore posta in essere, è infatti

il requisito che lo distingue dal falsus procurator (v. Cass. 7

ottobre 1965, n. 2081, id., Rep. 1965, voce cit., n. 3). Vero è che la sentenza impugnata ha ritenuto che gli elementi

di fatto in essa considerati fossero dimostrativi anche dell'avve

nuta ratifica da parte della cooperativa dell'operato della Ar

coedile, oltre che dell'esistenza della gestione d'affari, nell'im

plicito presupposto che ne mancassero taluni degli elementi e

che quindi essa potesse spiegare effetti solo se avesse concorso

anche la ratifica stessa, secondo l'orientamento che ne estende

l'efficacia a tali ipotesi e non solo a quella in cui sia mancato

Vanimus aliena negotia gerendi, espressamente prevista dall'art.

2032 c.c. (v. Cass. 3 marzo 1954, n. 607, cit.; 25 gennaio 1974,

n. 199, id., Rep. 1974, voce cit., n. 1). Orbene, pur prescinden dosi dal considerare se comunque la sentenza abbia dato conto

dell'esistenza di quel minimum indispensabile perché si sia in

presenza di una fattispecie a formazione progressiva idonea a

perfezionarsi con la ratifica del dominus, assumono decisivo ri

lievo due punti. In primo luogo la ratifica della gestione d'affa

ri, sebbene si connoti, come si è sopra osservato, quale elemen

to di una fattispecie in cui l'imputazione degli effetti dell'attivi

tà del gestore direttamente nella sfera del dominus deriva dalla

legge e non dalla volontà del medesimo, è e rimane ontologica mente un atto negoziale, i cui requisiti di esistenza sono quelli

propri della sua categoria, ne consegue che essa deve rivestire,

a pena di nullità rilevabile d'ufficio, la forma scritta, ai sensi

dell'art. 1350 c.c., se concorre a determinare trasferimenti, co

stituzioni o modificazioni di diritti reali immobiliari. E poiché la sentenza riconosce a comportamenti della cooperativa Orsa

Maggiore la valenza di ratifica dell'attività del preteso gestore, essa riconosce che si sia trattato, nella specie, di ratifica tacita

per facta concludentia e non di ratifica scritta, onde essa è col

pita da nullità e non produce alcun effetto.

Inoltre, il difetto di taluno degli elementi necessari per la ve

nuta in essere della gestione di affari, se può essere sanato dalla

ratifica ai sensi dell'art. 2032 c.c., come si è sopra rilevato,

impedisce comunque che essa abbia carattere rappresentativo, onde essa esaurisce i suoi effetti tra gestore e dominus. Pertan

to, il terzo che faccia valere diritti nascenti dall'attività del ge store (v. Cass. 25 gennaio 1974, n. 199, cit., ed anche Cass.

30 ottobre 1991, n. 11637, id., 1992, I, 1819) non può rivolgersi al dominus, producendo la ratifica dell'interessato gli effetti che

sarebbero derivati dal mandato, cioè dal mandato senza rappre sentanza (art. 1705/2 c.c.).

Il terzo motivo resta assorbito dall'accoglimento, per quanto di ragione, dei primi due, il cui contenuto appare logicamente

pregiudiziale. La sentenza deve essere cassata con rinvio ad altra sezione

della Corte d'appello di Bari che si atterrà al seguente principio di diritto:

«È ammissibile la negotiorum gestio anche nell'ambito degli atti in cui la forma solenne costituisca elemento concorrente

della formazione della fattispecie negoziale, posto che l'imme

diata imputazione degli effetti dell'attività gestoria nella sfera

del dominus trova il suo fondamento nella legge e non in un

atto negoziale, solo rispetto al quale può trovare applicazione la norma di cui all'art. 1392 c.c.; peraltro, quando manchi talu

ni dei requisiti della gestione d'affari, gli effetti di questa sono subordinati alla ratifica dell'interessato, che deve rivestire, a pe na di nullità, la forma scritta, ai sensi dell'art. 1350 c.c., se

concorre a determinare trasferimenti, costituzioni o modifica

zioni di diritti reali immobiliari; in tal caso, non avendo la ge stione carattere rappresentativo, essa esaurisce i suoi effetti tra

gestore e dominus, onde il terzo che faccia valere diritti nascen

ti dall'attività del gestore non può rivolgersi al dominus».

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