sezione II civile; sentenza 21 maggio 2003, n. 7962; Pres. Pontorieri, Est. Settimj, P.M.Marinelli (concl. conf.); Comune di Marigliano (Avv. Ausiello) c. Napolitano; Napolitano (Avv.Cattaneo) c. Comune di Marigliano. Cassa App. Napoli 9 settembre 1999Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 6 (GIUGNO 2004), pp. 1889/1890-1893/1894Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199249 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Avverso tale decisione V. R. ed i T.-Z. proponevano distinti
gravami ai quali resisteva G. R.
Decidendo sulle cause riunite, la Corte d'appello di Catanza
ro — ritenuto che le risultanze istruttorie dimostrassero ade
guatamente il possesso animo domini ultraventennale pieno ed
indisturbato sull'immobile in discussione da parte di V. R. —
accoglieva il gravame e, in riforma dell'impugnata sentenza, ri
gettava le originarie domande di G. R. compensando integral mente le spese di entrambi i gradi.
Avverso tale decisione G. R. proponeva ricorso per cassazio
ne con tre motivi.
Resistevano con controricorso V. R. nonché I. T. e C. Z., co
storo proponendo anche ricorso incidentale con un unico motivo
al quale G. R. resisteva, a sua volta, con controricorso.
Motivi della decisione. — Con il primo motivo, il ricorrente — denunziando violazione degli art. 714, 1102, 2697 c.c. e vi
zio di motivazione — si duole che la corte territoriale abbia de
sunto da elementi di giudizio che la prevalente giurisprudenza considera inidonei a tale scopo la prova dell'ex adverso pretesa
usucapione e di avere mal interpretato le dichiarazioni che ella
aveva rese in sede di interrogatorio libero.
Con il secondo motivo, la ricorrente — denunziando viola
zione dell'art. 1158 c.c. e vizio di motivazione — si duole che
la corte territoriale abbia erroneamente interpretato la dichiara
zione scritta e con firma autenticata resa nel 1971 dall'altra co
erede M. R., comunque non considerando che da tale epoca a
quella della vendita non erano trascorsi vent'anni.
Con il terzo motivo la ricorrente — denunziando violazione
degli art. 1165 e 2944 c.c. e vizio di motivazione — si duole che
la corte territoriale non abbia adeguatamente valutato la scrittu
ra 1° febbraio 1971 come prova della permanenza sin'allora del
possesso pro quota in capo a ciascuna coerede e come valido
atto interruttivo altresì dell'ex adverso vantata usucapione. I riportati motivi — che, per connessione, possono essere
trattati congiuntamente, meritano accoglimento per le ragioni che seguono. (Omissis)
II riconoscimento, poi, da parte di V. R., del diritto delle co
eredi di disporre delle quote di pertinenza di ciascuno in sede di
divisione secondo il progetto concordato, rappresentava, per il
combinato disposto degli art. 1165 e 2944 c.c., un fatto interrut
tivo della prescrizione acquisitiva che il giudice avrebbe dovuto
rilevare d'ufficio riconsiderando, quindi, tutta la vicenda a parti re solo dal 1971.
L'art. 1158 c.c. pone, infatti, tra gli elementi costitutivi del
l'usucapione, il protrarsi continuativo del possesso per il previ sto periodo, onde l'attore od il convenuto che intendano farsela
riconoscere sono onerati della prova di tale continuità ed il giu dice, a sua volta, tale continuità deve accertare in quanto condi
zione per l'accoglimento della domanda o dell'eccezione.
Pertanto, se è vero che al possessore il quale deduca, così in
agendo come in excipiendo, l'intervenuta usucapione giova la
presunzione di possesso intermedio posta dall'art. 1142 c.c. —
per la quale si determina un'inversione dell'onere della prova, non essendo l'attore od il convenuto tenuti a dimostrare la con
tinuità del possesso ma la controparte, che neghi essersi verifi
cata l'usucapione, tenuta a dimostrarne l'intervenuta interruzio
ne — è pur vero che, ove il difetto della continuità del possesso risulti ex actis dalla produzione stessa della parte che quella continuità invoca, il giudice, pur ove l'interruzione non sia stata
dedotta dalla controparte ed anche nella contumacia di questa, non può esimersi dal rilevare il difetto d'una condizione d'ac
coglibilità dell'azione risultante appunto ex actis, giacché, in tal
caso, non esorbita dall'ambito della potestas iudicandi in viola
zione dell'art. 112 c.p.c. rilevando un fatto che avrebbe dovuto
formare oggetto d'eccezione ad iniziativa della controparte inte
ressata, bensì si limita a constatare il difetto, risultante appunto
dagli stessi elementi di giudizio fornitigli dalla parte interessata,
di una delle condizioni necessarie all'accoglimento della do
manda o dell'eccezione: in altri termini, non pone a fondamento
della decisione reiettiva della domanda o dell'eccezione d'usu
capione la prova di un fatto interruttivo della continuità del pos sesso ma l'originario difetto di una valida allegazione di tale
continuità. (Omissis)
Il Foro Italiano — 2004.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 21
maggio 2003, n. 7962; Pres. Pontorieri, Est. Settimj, P.M.
Marinelli (conci, conf.); Comune di Marigliano (Avv. Au
Siello) c. Napolitano; Napolitano (Avv. Cattaneo) c. Comu
ne di Marigliano. Cassa App. Napoli 9 settembre 1999.
Contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione —
Contratto d'opera professionale — Forma scritta — Fat
tispecie (Cod. civ., art. 1325, 1326, 1350, 1418; r.d. 18 no vembre 1923 n. 2440, nuove disposizioni sull'amministrazio
ne del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, art.
16, 17; r.d. 23 maggio 1924 n. 827, regolamento per l'ammi
nistrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello
Stato, art. 93).
Il contratto d'opera professionale con il comune deve constare
da distinto ed autonomo documento sottoscritto dal rappre sentante esterno dell'ente e dal professionista, irrilevante es
sendo una lettera con cui il ridetto rappresentante porti a co
noscenza del professionista l'intervenuta delibera dell'orga no collegiale dell'ente di affidargli l'incarico, così come è ir
rilevante la risposta, qualificabile come accettazione, del
professionista. (1)
(1) La decisione in epigrafe è conforme ad un orientamento che, dati i numerosi precedenti, può dirsi consolidato. Nel senso che tutti i con tratti stipulati dalla pubblica amministrazione (e non solo il contratto
d'opera professionale) — anche quando essa agisca iure privatorum —
richiedono la forma scritta ad substantiam, conseguendo alla mancanza di tale requisito l'inesistenza di un'obbligazione contrattuale a carico dell'amministrazione medesima, v. Cons. Stato, sez. V, 24 settembre
2003, n. 5444, <www.giustizia-amministrativa.it>; Tar Sardegna 29
agosto 2003, n. 1046, ibid. Per quanto attiene alla giurisprudenza della
Suprema corte, v. Cass. 3 febbraio 2004, n. 1929, Foro it., Mass., 119; 12 novembre 2003, n. 17028, id., 2004, I, 770, e 18 luglio 2002, n.
10440, id., 2003,1, 822, con nota di richiami e osservazioni di Cresta, nonché 12 settembre 2003, n. 13431, id., Mass., 1304; 11 ottobre 2002, n. 14524, id., Rep. 2002, voce Contratti della p.a., n. 173; 30 maggio 2002, n. 7913, ibid., n. 172; 21 maggio 2002, n. 7422, ibid., n. 171; 27 febbraio 2002, n. 2885, ibid., n. 722; Trib. Roma 11 giugno 2001, ibid., n. 675, e Corriere giur., 2002, 383, con nota di Lamorgese, La forma dei contratti della pubblica amministrazione a trattativa privata.
La pronuncia in rassegna rinviene la sua ratio nel principio, chiara mente espresso dalla giurisprudenza citata, per cui la forma scritta è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività ammini
strativa, agevolando l'espletamento della funzione di controllo da parte delle autorità tutorie ed è quindi espressione dei principi di buon anda mento ed imparzialità della pubblica amministrazione posti dall'art. 97 Cost. Invero tale principio appare oggi meno pregnante in ragione del drastico ridimensionamento dei controlli preventivi di legittimità, seb bene la forma scritta mantiene pur sempre la sua importanza anche nel
quadro del complessivo ripensamento della funzione di controllo. Per un'analisi ad ampio raggio delle problematiche relative alla disciplina dei controlli nel sistema amministrativo, cfr., in dottrina, R. Lombardi, Contributo allo studio della funzione di controllo. Controlli interni e attività amministrativa, Milano, 2003.
Alla medesima logica ispiratrice appare, altresì, informata Cass. 12
febbraio 2003, n. 2067, Foro it., Mass., 197, la quale dispone, inoltre, che all'atto del conferimento di un incarico professionale ad un privato da parte della pubblica amministrazione deve rispettarsi il principio di contestualità delle dichiarazioni di volontà, in forza del quale è escluso che la conclusione del contratto possa avvenire per corrispondenza ed
assumere, per l'effetto, la forma di due dichiarazioni separate. Nel vi
gore dell'attuale disciplina, nella quale, nonostante il fondamento nor mativo di tale principio — ovverosia l'art. 17 r.d. 2440/23, richiamato dall'art. 87 r.d. 383/34, a mente del quale il contratto poteva concluder si per corrispondenza solo quando interveniva con ditte commerciali —
sia oggi venuto meno per effetto dell'abrogazione del citato t.u. 383/34, l'orientamento giurisprudenziale più recente ritiene ancora necessaria
la contestualità delle manifestazioni della volontà negoziale, perché
maggiormente funzionale al controllo — sia della collettività che istitu
zionale — sull'operato della pubblica amministrazione. In tal senso, v., oltre alla pronuncia in epigrafe, Cass. 26 febbraio 2002, n. 2832, id.,
2002,1, 2063, con nota di richiami e osservazioni di Cresta.
Peraltro, su quest'ultimo specifico profilo, si segnala un corposo fi
lone di segno contrario: v. Cass. 3 febbraio 2004, n. 1929, cit. ; 13 giu
gno 2000, n. 8023, id., Rep. 2000, voce Professioni intellettuali, n. 131; 18 luglio 1997, n. 6629, id., Rep. 1997, voce Contratto in genere, n.
380; 13 maggio 1997, n. 4185, id., Rep. 1998, voce Comune, n. 420.
In particolare, nel senso che l'atto contrattuale, debitamente sotto
scritto dal rappresentante esterno dell'ente e dal professionista, costi
tuisce il documento da cui deve potersi desumere la concreta instaura
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PARTE PRIMA 1892
Svolgimento del processo. —
L'ing. Sergio Napolitano, che
per delibera di giunta del 12 ottobre 1989 aveva ricevuto dal
comune di Marigliano l'incarico di provvedere alla progettazio ne esecutiva dell'ammodernamento ed ampliamento dell'im
pianto d'illuminazione pubblica, avendo presentato in data 15
febbraio 1990 il progetto, poi approvato dalla regione in data 24
ottobre 1995, e non avendo ricevuto il compenso pattuito, con
citazione notificata il 20 febbraio 1996 conveniva il commit
tente innanzi al Tribunale di Nola onde sentirlo condannare al
pagamento in proprio favore della somma di lire 310.823.285, secondo parcella vistata dal competente consiglio dell'ordine, oltre accessori ed indennizzo per ingiustificato arricchimento.
Costituendosi, il comune eccepiva che l'impianto progettato dall'attore non era stato ancora collaudato né finanziato per fatti
addebitabili all'attore stesso, onde non s'era verificata la condi
zione cui era sottoposto il pagamento del compenso. Con sentenza 11 novembre 1997, l'adito tribunale rigettava la
domanda sia sotto il profilo della corresponsione del compenso,
per l'insussistenza d'un valido contratto in difetto di sua forma
lizzazione per iscritto quale imposta dall'art. 17 r.d. 827/24, sia
sotto quello dell'indennizzo da indebito, per l'insussistenza
d'un riconoscimento dell'utilità dell'opera e, comunque, del
presupposto della sussidiaria responsabilità di funzionari od
amministratori ex art. 23 d.l. 66/89, convertito in 1. 144/89.
Avverso tale decisione il Napolitano proponeva gravame cui
resisteva il comune.
Decidendone con sentenza 9 settembre 1999, la Corte d'ap
pello di Napoli l'accoglieva, ritenendo che la produzione di
zione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle
prestazioni da svolgersi e al compenso da corrispondersi, v. Cass. 23
luglio 1998, n. 7245, id., 1999,1, 947.
Quale corollario della necessaria formalizzazione per iscritto della manifestazione di volontà della pubblica amministrazione di conferire incarichi professionali, si è consolidato in giurisprudenza l'orienta mento per cui la valida costituzione del rapporto contrattuale non sia
surrogabile per facta concludendo (quali l'esecuzione dell'incarico e la ricezione ed utilizzazione dell'opera da parte dell'ente: Cass. 18 luglio 2002, n. 10440, cit.), né che la sussistenza del requisito formale possa essere ricavata aliunde, ad esempio attraverso la produzione di altri do cumenti che non costituiscono il contratto, ma lo presuppongono (quale la delibera con la quale l'organo collegiale dell'ente abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, atto avente mera valenza preparatoria del futuro contratto ed improduttivo, in quanto tale, di effetti nei confronti dei terzi: v. Cass. 3 febbraio 2004, n. 1929, cit.; 12 settembre 2003, n. 13431, cit.; 18 luglio 2002, n. 10440, cit.; nonché 2 novembre 1998, n. 10956, id., Rep. 2000, voce Contratti della p.a., n. 108).
In linea di continuità con la parabola argomentativa della nullità del contratto si pone la considerazione dell'insuscettibilità di sanatoria del vizio di forma anche attraverso successivi comportamenti concludenti della pubblica amministrazione, quali la concessione di proroghe, che non possono implicare il perfezionarsi con effetto retroattivo di un va lido rapporto contrattuale. L'eventuale ratifica da parte dell'ente pub blico presuppone, infatti, che la stipulazione del contratto abbia avuto
luogo nelle dovute forme e, per altro verso, implica in ogni caso l'ado zione di una specifica manifestazione di volontà da parte dell'organo competente in forma scritta: v. Cass. 21 maggio 2002, n. 7422, cit.
Allo stesso modo Cass. 7962/03 esclude che, a suffragio della tesi della valida costituzione del rapporto contrattuale, possa utilmente in vocarsi l'affidamento che il privato avrebbe potuto riporre nelle pur inidonee attività poste in essere dalla pubblica amministrazione, consi derato che l'invalidità del negozio deriva dalla violazione di disposi zioni generali regolatrici della materia da presumersi note ai consociati e, a fortiori, ad un soggetto specificamente operante nel settore. In tal senso, v. Cass. 26 agosto 1997, n. 7997, id., Rep. 1998, voce cit., n. 125; 23 aprile 1996, n. 3843, id., Rep. 1996, voce cit., n. 99; 12 maggio 1995, n. 5179, id., Rep. 1995, voce cit., n. 86.
In particolare, circa la non invocabilità di eventuali difformi prassi della pubblica amministrazione sotto il profilo dell'errore incolpevole, v. Cass. 19 giugno 1995, n. 6919, ibid., voce Sanità pubblica, n. 247.
Sulla tematica in oggetto, in dottrina, cfr. Bravo, Contratti stipulati «iure privatorum» dalla pubblica amministrazione, in Contratti, 2002, 466 ss.; Mucio, Nullo il contratto della pubblica amministrazione non redatto in forma scritta, id., 2000, 225 ss.; Siconolfi, Contratto d'ope ra, in Studium iuris, 2002, 522 ss.; Tenca, Brevi note sul perfeziona mento del contratto con la pubblica amministrazione nella gara pub blica e nella trattativa privata, in Foro amm.-Cons. Stato, 2002, 589 ss.
Con riferimento al diverso profilo dei requisiti per l'ammissibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti della pubblica am ministrazione, v., ancora, Cass. 12 novembre 2003, n. 17028, cit. [A. Gandino]
Il Foro Italiano — 2004.
nuova documentazione da parte dell'appellante fosse consentita, trattandosi di prove precostituite e, comunque, superflue data la
decisività della documentazione già allegata in primo grado; che
la forma scritta richiesta per i contratti delle pubbliche ammini
strazioni dall'art. 17 r.d. 2440/23 fosse stata osservata, essendo
ravvisabili, nella lettera del sindaco 16 novembre 1989, una
proposta contrattuale e, nella richiesta di proroga avanzata dal
professionista ed accolta dal sindaco, la relativa accettazione, nulla ostando ad una manifestazione implicita della volontà in
dichiarazioni aventi finalità diverse delle quali costituisca, tut
tavia, il presupposto; che la parcella, vistata dal consiglio del
l'ordine, costituisse prova idonea dell'attività svolta dal profes sionista, il committente avendo solo eccepito la non liquidabilità del compenso sino a collaudo e finanziamento avvenuti, con ciò
ammettendo le circostanze desumibili dalla parcella ed esone
rando il professionista stesso dal fornire ulteriori prove; che ir
rilevante fosse l'essere stata, nella delibera della giunta, prevista la corresponsione del compenso come subordinata all'erogazio ne del finanziamento, tale atto essendo di formazione unilaterale
e mancando un'accettazione scritta della controparte. Avverso tale decisione il comune proponeva ricorso per cas
sazione con quattro motivi.
Resisteva il Napolitano con controricorso contestualmente
proponendo, a sua volta, ricorso incidentale con due motivi.
Motivi della decisione. — I due ricorsi, proposti avverso la
medesima sentenza e tra loro connessi, vanno riuniti ex art. 335
c.p.c. Con il primo motivo, il ricorrente principale
— denunziando
violazione dell'art. 345 c.p.c., si duole che la corte territoriale
abbia deciso sulla base di documenti irritualmente prodotti per la prima volta nel giudizio di secondo grado.
Il motivo non merita accoglimento. Come correttamente evidenziato dalla corte territoriale, i do
cumenti in questione costituiscono prove documentali precosti tuite delle quali, per costante interpretazione giurisprudenziale dell'art. 345 c.p.c., non è preclusa la produzione, nel giudizio di
secondo grado, neppure ove trattisi di giudizi introdotti succes
sivamente al 29 aprile 1995.
La facoltà di produrre nuovi documenti in appello è, infatti, ammessa dall'art. 345, 3° comma, c.p.c., nella formulazione di
cui all'art. 52 1. 26 novembre 1990 n. 353, atteso che il divieto di produzione di nuovi «mezzi di prova» va riferito alle prove c.d. costituende e non anche a quelle c.d. precostituite; tale fa
coltà, in armonia con lo spirito della richiamata legge, rivolta a
concentrare le attività assertive e probatorie nella fase iniziale
del procedimento, deve essere esercitata, a pena di decadenza, con la costituzione in giudizio ed entro il termine all'uopo fis sato dagli art. 165 e 166 c.p.c., espressamente richiamati, anche
con riferimento ai termini, dall'art. 347 stesso codice (Cass. 8
gennaio 2003, n. 60, Foro it., Mass., 8; 16 aprile 2002, n. 5463, id., Rep. 2002, voce Appello civile, n. 70; 13 ottobre 2000, n.
13670, id., Rep. 2000, voce cit., n. 82). D'altra parte, la stessa corte ha tenuto a sottolineare come
l'adottanda pronunzia non fosse basata su tali documenti ma su
altri, ritenuti essenziali, già acquisiti agli atti nel giudizio di
primo grado, onde il ricorrente difetta, comunque, d'interesse a dedurre la pretesa irrituale acquisizione di documenti dimostra tisi non decisivi.
Con il secondo motivo, lo stesso ricorrente — denunziando
violazione e falsa applicazione degli art. 1325, n. 4, 1326, 1350, 1418 c.c., 17 r.d. 2440/23, 93 ss. r.d. 827/24, 87 e 294 r.d. 383/34, nonché vizi di motivazione — si duole che la corte ter
ritoriale abbia erroneamente ritenuto provata la conclusione del
contratto per facta concludentia anziché a mezzo di quella for ma scritta, imposta dalla normativa in materia, la cui mancanza
doveva far ritenere nullo il contratto.
La censura è fondata.
Per il contratto d'opera professionale, quando ne sia parte una
pubblica amministrazione e pur ove questa agisca iure privato rum, è, infatti, richiesta, in ottemperanza al disposto degli art. 16 e 17 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, come per ogni altro contratto stipulato dalla pubblica amministrazione stessa, la forma scritta ad substantiam, che è strumento di garanzia del
regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitrii, sia della collet
tività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, ed
è, quindi, espressione dei principi d'imparzialità e buon anda
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
mento della pubblica amministrazione posti dall'art. 97 Cost.;
pertanto, il contratto deve tradursi, a pena di nullità, nella reda
zione d'un apposito documento, recante la sottoscrizione del
professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di
rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale
possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le
indispensabili specifiche e puntuali determinazioni in ordine sia
alla prestazione da rendere sia al compenso da corrispondere (e
pluribus, da ultimo, Cass. 5 novembre 2001, n. 13628, id., 2002, I, 762; 13 dicembre 2000, n. 15720, id., Rep. 2000, voce Con tratti della p.a., n. 110; 13 giugno 2000, n. 8023, id., Rep. 2001, voce cit., n. 117; 8 marzo 2000, n. 2619, ibid., n. 116; 15 giu gno 1999, n. 5922, id., Rep. 1999, voce cit., n. 125; 18 dicembre 1998, n. 12712, id., 1999,1, 1487; 23 luglio 1998, n. 7245, ibid., 947).
Di conseguenza, ai fini d'una valida conclusione del contratto
rimane del tutto irrilevante l'esistenza di una deliberazione con
la quale l'organo collegiale dell'ente abbia autorizzato il confe
rimento dell'incarico al professionista, ove tale deliberazione
non risulti essersi tradotta nel necessario distinto ed autonomo
documento sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente stes
so e dal professionista, giacché detta deliberazione non costitui
sce una proposta contrattuale nei confronti di quest'ultimo, ma
un atto con efficacia interna all'ente che, almeno ai fini che ne
occupano, ha solo natura autorizzatoria e quale unico destinata
rio il diverso organo legittimato ad esprimerne la volontà all'e
sterno (Cass. 5 novembre 2001, n. 13628, 13 dicembre 2000, n.
15720, 8 marzo 2000, n. 2619, citate; 2 novembre 1998, n.
10956, id., Rep. 2000, voce cit., n. 108; 27 giugno 1994, n. 6182, id., Rep. 1994, voce Professioni intellettuali, n. 61; 27
maggio 1987, n. 4742, id., Rep. 1987, voce Contratti della p.a., n. 44).
Del pari irrilevante a tal fine è anche la lettera con la quale il
detto rappresentante esterno dell'ente porti a conoscenza del
professionista l'intervenuta deliberazione, con la quale l'organo
collegiale dell'ente medesimo abbia manifestato la volontà d'af
fidare l'incarico, quand'anche possa ravvisarvisi una proposta, così come irrilevante è che il destinatario a sua volta irivii altro
atto suscettibile d'essere interpretato quale accettazione, trat
tandosi di procedimento del tutto inidoneo alla costituzione
d'un valido rapporto contrattuale, in quanto ne continua, non di
meno, a difettare la necessaria formalizzazione nei modi nor
mativamente prescritti. Se pure, infatti, la legge sulla contabilità generale dello Stato,
alla quale fa espresso richiamo la disciplina dei contratti degli enti locali, consente, ferma restando la forma scritta, la conclu
sione a distanza del contratto a mezzo corrispondenza, tuttavia
tale modalità di costituzione può essere utilizzata per i soli rap
porti con le imprese commerciali — i quali, per intuibili esigen ze di praticità, possono anche essere definiti nel loro contenuto
con riferimento agli «usi del commercio» per quanto concerne
sia il prezzo sia le modalità d'esecuzione — ma non per la co
stituzione di rapporti complessi, quali quelli aventi ad oggetto il
conferimento d'un incarico professionale, la cui costituzione
non può aver luogo, e la cui sussistenza non può essere desunta, se non mediante la formazione del suindicato imprescindibile documento dal quale soltanto, e non aliunde, tutti i necessari e
puntualmente indicativi elementi identificativi della prestazione e del relativo compenso possono esser legittimamente desunti
(Cass. 18 luglio 2002, n. 10440, id., 2003, I, 822; 13 giugno 2000, n. 8023, 15 giugno 1999, n. 5922, citate; 14 marzo 1998,
n. 2772, id., 1998,1, 715; 27 giugno 1994, n. 6182, citata). Né potrebbe, in ipotesi, utilmente invocarsi, ai fini della pro
spettata tesi della valida costituzione del rapporto, l'affidamento
che il professionista avrebbe potuto riporre nelle pur inidonee
attività poste in essere dall'ente, dacché, nel tipo di rapporto in
discussione, l'invalidità del negozio deriva da disposizioni ge nerali da presumersi note ai consociati — e, particolarmente, al
professionista, soggetto che, per sua specifica competenza in
materia, non può essere considerato ignaro della normativa re
golatrice della materia stessa — onde è da escludere un affida
mento incolpevole della parte adempiente (Cass. 26 agosto
1997, n. 7997, id., Rep. 1998 , voce cit., n. 125; 23 aprile 1996, n. 3843, id., Rep. 1996, voce cit., n. 99; 12 maggio 1995, n. 5179, id., Rep. 1995, voce cit., n. 86; 20 agosto 1992, n. 9682,
id., Rep. 1993, voce cit., n. 44); affidamento che, in presenza
delle richiamate specifiche norme imperative regolatrici della
Il Foro Italiano — 2004.
materia, neppure può trovare giustificazione in una eventuale
difforme «prassi» degli enti, giacché precedenti di comporta menti invalidi della pubblica amministrazione né legittimano af
fidamento siffatto né possono essere invocati sotto il profilo dell'errore incolpevole (Cass. 19 giugno 1995, n. 6919, id., Rep. 1995, voce Sanità pubblica, n. 247).
Né, ancora, l'evidenziata nullità dell'incarico potrebbe essere
sanata sotto il profilo che il conferimento sarebbe stato ratificato
dal comune, come sembra intendere il resistente, con il succes
sivo suo comportamento costituito da ulteriori attività, quali la
concessione di proroghe e l'invio della delibera all'organo di
controllo per l'approvazione, giacché, per un verso, la ratifica
presuppone che la stipulazione del contratto abbia avuto luogo nelle dovute forme, mentre nel caso di specie nessuna stipula zione aveva avuto luogo essendo mancata completamente la
sottoscrizione comune d'un documento idoneo, e, per altro ver
so, il contratto della pubblica amministrazione viziato per di
fetto di forma non può essere ratificato se non mediante un atto
valido sotto entrambi i detti profili, id est mediante specifica manifestazione della volontà da parte dell'organo competente in
forma scritta, e non mediante comportamenti concludenti, rile
vanti, se del caso, ad altri titoli peraltro non presi in considera
zione nella fase di merito del presente giudizio (cfr. Cass. 8
marzo 2000, n. 2619, citata; 11 settembre 1999, n. 9682, id.,
Rep. 1999, voce Contratti della p.a., n. 126; 5 marzo 1993, n.
2681, id., 1993,1, 2082). Con il terzo motivo, lo stesso ricorrente — denunziando vio
lazione delle medesime norme già indicate con il precedente motivo — si duole che la corte territoriale abbia, inoltre, igno rato la questione, pur non prospettatale ma rilevabile d'ufficio,
della nullità della delibera di conferimento dell'incarico per non
esservi stati previsti i mezzi necessari al finanziamento della
spesa, questione che, in quanto rilevabile d'ufficio, ritiene di
poter proporre anche per la prima volta in sede di legittimità. Con il quarto motivo, lo stesso ricorrente — denunziando
violazione degli art. 1326 e 1353 c.c. nonché vizio di motiva
zione — si duole che la corte territoriale abbia erroneamente
dubitato della validità della clausola, inserita nella delibera di
conferimento dell'incarico, con la quale la corresponsione del
compenso era subordinata all'approvazione ed al finanziamento
dell'opera, trattandosi, per contro, di condizione sospensiva del
tutto legittima, ed illogicamente ritenuto non accettata per iscritto la relativa clausola pur contenuta nella medesima lettera
di conferimento dell'incarico in ordine al quale, viceversa, ha
ritenuto si fosse verificata appunto un'accettazione scritta.
Entrambi i motivi rimangono, all'evidenza, assorbiti per l'ac
coglimento del motivo inerente l'inesistenza del contratto d'o
pera intellettuale.
Analogo effetto si verifica in ordine ai motivi del ricorso in
cidentale, concernenti l'uno l'entità del compenso riconosciuto
al professionista e l'altro gli interessi sullo stesso dovuti, dac
ché, ove la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, di
sposta in accoglimento del ricorso principale, ponga in dubbio
l'esistenza d'un diritto, si determina l'assorbimento dell'impu
gnazione incidentale relativa alla misura ed agli accessori del
diritto stesso.
L'impugnata sentenza va, dunque, annullata in relazione al
motivo accolto e la causa, di conseguenza, rimessa per nuovo
esame ad altro giudice del merito di secondo grado, che s'indica
in diversa sezione della stessa Corte d'appello di Napoli.
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