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Sezione II civile; sentenza 21 novembre 1983, n. 6939; Pres. G. Caleca, Est. Albanese, P. M. Antoci...

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Page 1: Sezione II civile; sentenza 21 novembre 1983, n. 6939; Pres. G. Caleca, Est. Albanese, P. M. Antoci (concl. conf.); Leo (Avv. Ambrosi, Pagano) c. Min. marina mercantile (Avv. dello

Sezione II civile; sentenza 21 novembre 1983, n. 6939; Pres. G. Caleca, Est. Albanese, P. M.Antoci (concl. conf.); Leo (Avv. Ambrosi, Pagano) c. Min. marina mercantile (Avv. dello StatoCorti). Conferma Trib. Messina 3 settembre 1980Source: Il Foro Italiano, Vol. 107, No. 4 (APRILE 1984), pp. 999/1000-1003/1004Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23175984 .

Accessed: 24/06/2014 21:11

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PARTE PRIMA 1000

del parco e l'esercizio di poteri inerenti, qualunque ne sia o

possa esserne la natura e la portata, sono limitati soltanto ad alcune zone determinate del parco stesso, per le quali sia intervenuta apposita dichiarazione di notevole interesse singolar mente notificata ai proprietari e possessori interessati e formal mente pubblicata mediante affissione negli albi pretori dei comuni

compresi nel perimetro del parco (art. 4 1. del 1923 e art. 2 e 3 del regolamento del 1935, ovvero, se si ritengano ritornati in

vigore per effetto della ricostituzione dell'ente autonomo del

parco, art. 2 e 4 del regolamento del 1923). E certamente deve escludersi che, a qualunque effetto, dall'anzidetta dichiarazione formale possa prescindersi, cosi' come è dato prescindere per la tutela dei beni ambientali e delle altre cose cui hanno riguardo le menzionate 1. nn. 1089 e 1497 del 1939, le cui disposizioni in tale

senso, per il loro evidente carattere di eccezionalità e specialità, non sono suscettibili di interpretazione estensiva, e tanto meno

analogica. E simile limite del divieto considerato, e della speciale discipli

na in relazione ad esso posta, particolarmente interessano per il

giudizio, perché pacificamente il suolo sul quale la società ricor rente ha intrapreso le opere alle quali hanno riferimento le domande in suo confronto proposte dall'ente gestore del parco davanti al Tribunale civile di Sulmona non ricade in zona per la

quale sia intervenuta dichiarazione di notevole interesse: sf che in ordine a tali opere all'ente non competono poteri finalizzati alla osservanza di quel divieto.

Né infine poteri di diretta interferenza, mediante ordini di

sospensione o eliminazione di opere edilizie eseguite nel parco, possono, in difetto di specifica attribuzione, riconoscersi all'ente

gestore del parco stesso per considerazione della competenza che, immediatamente in proprio o anche soltanto in via mediata, quale organo dell'amministrazione statale dell'agricoltura e delle foreste, esso ha in ordine alla formazione di strumenti urbanistici relativi al territorio del parco, secondo i criteri di cui alla sent. Corte cost. 14 luglio 1976, n. 175 (Foro it., 1976, I, 2760).

Per tutte le ragioni esposte è evidente che, nella rilevata

carenza, nell'ordinamento oggettivo, di potestà e competenza al

riguardo, o nella equivalente carenza degli imprescindibili pre supposti di relativa spettanza, l'ente autonomo del parco naziona le d'Abruzzo, con le domande proposte davanti al Tribunale di Sulmona per l'accertamento delle illegittimità e illiceità delle

opere eseguite dalla società ricorrente e per la loro eliminazione, non chiede al giudice un controllo della compatibilità delle opere stesse con le finalità del parco riservato a sue discrezionali

valutazioni, né mira a conseguire per opera del giudice adito risultati autonomamente realizzabili mediante esercizio di propri poteri istituzionali.

Per ciò anzitutto non ricorre, al riguardo di tali domande, la

prospettata situazione di difetto assoluto di giurisdizione (da rilevare ai sensi dell'art. 382, ult. comma, c.p.c.) espressa median te la icastica formula secondo cui dove è funzione non è diritto azionabile o posizione di cui il titolare della funzione possa chiedere tutela giurisdizionale di qualsiasi natura, davanti a

qualunque giudice. Certamente deve poi escludersi che mediante quelle domande

l'ente gestore del parco agisca contro la società nella situazione di titolare di interessi legittimi, per la relativa tutela, simile situazione di un ente pubblico in confronto di un soggetto privato non essendo nell'ordinamento configurabile; e con pari certezza deve riconoscersi che, nel rilevato difetto di poteri dell'ente, rispetto alle domande da esso proposte il diritto di

proprietà della società viene in rilievo, per sé e per l'esercizio delle facoltà ad esso inerenti nei rapporti con l'ente medesimo, come diritto soggettivo perfetto, e non come diritto affievolito; e che alla tutela di un diritto perfetto, e non di un diritto

affievolito, mirano le difese opposte in giudizio dalla società all'en te. Difetta quindi ogni presupposto della prospettata appartenenza dell'insorta controversia alla competenza giurisdizionale del giudi ce (amministrativo) degli interessi e dei diritti affievoliti, per cui è data pari tutela.

Ciò detto, va considerato che l'ente autonomo del parco nazio nale d'Abruzzo, in quanto è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che si esplica nei compiti della cura e della

gestione del parco mediante attività adeguata alla realizzazione delle specifiche finalità per le quali il parco è stato costituito, nell'ambito di una sfera istituzionale materiata di poteri, diritti, interessi, rapporti, beni che ad esso appartengono o sono strumenti della sua azione, ha nell'ordinamento una posizione funzionale, cui quei compiti e quella sfera essenzialmente ineriscono, configu rabile in termini di diritto soggettivo pubblico, che nel suo unitario complesso è tutelabile nei modi in cui è data tutela a ogni diritto contro le dedotte altrui interferenze, che costituiscono ostacolo alla attività funzionale dell'ente e in definitiva si risolvo

no in attentato alla sua stessa personalità (giusta principi indivi duati e illustrati nelle sentenze delle sezioni unite penali di

questa corte in data 21 aprile 1979, ricorrenti Pelosi e Armellini e ricorrente Gugliemini, id., 1979, II, 356, e per cui sostanzial mente è stata ritenuta ammissibile, con sentenza 26 febbraio 1979 della VI sezione penale di questa stessa corte, ricorrente D'Ami

co, ibid., 504, la costituzione di parte civile dell'ente del parco in

procedimento penale promosso per trasgressione alle norme di tutela del suo territorio).

In tale posizione appunto l'azione dell'ente davanti al Tribuna le di Sulmona, secondo l'oggettiva comprensione che le spetta, appare proposta, per la tutela dell'anzidetto diritto, con pertinen ti domande di accertamento e riparazione, anche in forma spe cifica, della dedotta lesione fatta dipendere dal fatto della società ricorrente: e certamente tale azione, per i presupposti e le

finalità, rientra nella competenza giurisdizionale della adita autori tà giudiziaria ordinaria, cui è riservato, in sede di merito, verificare sotto ogni profilo la fondatezza e accoglibilità, dopo la verifica della concreta estensione del diritto e delle facoltà della società ricorrente, dell'azione stessa.

Nella dichiarazione della anzidetta competenza giurisdizionale si esaurisce il giudizio sulla proposta istanza di regolamento preventivo. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; Sezione II civile; sentenza 21 no vembre 1983, n. 6939; Pres. G. Caleca, Est. Albanese, P. M. Antoci (conci, conf.); Leo (Avv. Ambrosi, Pagano) c. Min. marina mercantile (Avv. dello Stato Corti). Conferma Trib. Messina 3 settembre 1980.

Proprietà (azioni a difesa della) — Azione di regolamento di confini — Regime probatorio (Cod. civ., art. 950).

Non è censurabile in Cassazione la sentenza di merito che, in una controversia di regolamento di confini tra un fondo privato ed un arenile appartenente al demanio marittimo, abbia ritenuto

prevalenti le indicazioni emerse dai titoli prodotti e dalla natura dei luoghi rispetto alle risultanze della prova testimonia le circa l'utilizzazione della striscia di terreno controversa. (1)

(1) L'azione di regolamento di confini è una vindicatio duplex incertae partis. Non trova, cioè, applicazione il principio generale per cui actore non probante reus absolvitur: il giudice deve stabilire il giusto confine, anche se la parte attrice non fornisce alcuna prova a sostegno della propria domanda; il convenuto, da parte sua, non può fare affidamento sull'incapacità dell'attore di esibire una prova valida (« infatti il giudice, seguendo il proprio convincimento, potrebbe tracciare il confine lungo una linea [al primo] sfavorevole »: cosi Bigiavi, Il regolamento di confini (vent'anni dopo), in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1951, 105).

11 regime probatorio è libero: « ogni mezzo di prova è ammesso » (art. 950, 2° comma, c.c.). Sono consentite, quindi, tutte le prove idonee a dimostrare l'esatta posizione del confine, senza che sussista al riguardo una gerarchia di mezzi. Tuttavia la giurisprudenza, e con essa la decisione in epigrafe, attribuiscono importanza primaria alle indica zioni emergenti dal titolo di proprietà: quando la corretta demarcazio ne può essere stabilita in base ai titoli, il giudice che ometta di esaminarli, confidando in altri elementi non ugualmente idonei, si lascia cogliere in vizio di motivazione (cfr. Cass. 12 gennaio 1977, n. 129, Foro it., Rep. 1979, voce Proprietà (azioni a difesa della), n. 46). Ribadiscono la centralità degli elementi contenuti nell'atto di vendita Cass. 16 maggio 1981, n. 3222, id., Rep. 1981, voce cit., n. 22; 4 agosto 1979, n. 4544, id.. Rep. 1979, voce cit., n. 40; 25 maggio 1979, n. 3040, ibid., n. 43.

Altri mezzi istruttori utilizzati, in concreto, dai giudici sono gli estremi della lottizzazione (Cass. 8 agosto 1977, n. 617, id., Rep. 1977, voce cit., n. 41); elementi presuntivi o tecnici (Cass. 25 maggio 1983, n. 3614, id., Mass., 749; nonché Bigiavi, op. cit., 97); le dichiarazioni testimoniali (Cass. 18 maggio 1981, n. 3284, Foro it., Rep. 1981, voce cit., n. 22; e, in dottrina, Tabet, Ottolenghi, Scaliti, La proprietà in Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da Bigiavi, Torino, 1981, 1091; De Martino, Della proprietà, in Commentario, a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1976, 450); gli interrogatori formali (da considerarsi meri elementi indiziari) (Cass. 28 gennaio 1983, n. 801, Foro it., Mass., 154); la confessione (Pret. Cropalati 10 giugno 1954, id., Rep. 1955, voce Confini, n. 18).

Le mappe catastali (art. 950, 3° comma, c.c.) hanno, invece, solo carattere sussidiario rispetto agli altri mezzi istruttori, come extrema ratio quando tutti gli altri elementi di prova si dimostrino inadeguati per la determinazione certa del confine: Cass. 3614/83, cit.; 13 gennaio 1983, n. 251, id., Mass., 57; 15 aprile 1982, n. 2265, id., Rèp. 1982, voce cit., n. 15; 9 marzo 1982, n. 1516, ibid., n. 16; 18 maggio 1981, n. 3284, id., Rep. 1981, voce cit., n. 22; 3222/81, cit.; 11 maggio 1981, n. 3101, ibid., n. 24; 25 giugno 1980, n. 3997, id.,

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Page 3: Sezione II civile; sentenza 21 novembre 1983, n. 6939; Pres. G. Caleca, Est. Albanese, P. M. Antoci (concl. conf.); Leo (Avv. Ambrosi, Pagano) c. Min. marina mercantile (Avv. dello

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Svolgimento del processo. — Con atto notificato il 6 marzo 1973 Maria Nunziata Leo citò davanti al Pretore di Taormina l'amministrazione statale della marina mercantile chiedendo che,

previa verificazione dell'inesistenza sull'effettiva linea di confine tra un proprio fondo in contrada Milianò del comune di Le

tojanni e la spiaggia del mare, nonostante le diverse risultanze

catastali, di un preesistente muro distrutto da recenti mareggiate, fosse disposta l'apposizione di nuovi termini e autorizzata la

ricostruzione, da parte sua, del muro anzidetto. La domanda, contrastata dall'amministrazione convenuta anche

con pregiudiziale eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità

giudiziaria ordinaria, fu dall'adito pretore dichiarata proponibile con sentenza non definitiva in data 4 novembre 1975, e poi accolta con sentenza definitiva in data 10 luglio (1978.

A seguito di contrapposte impugnazioni il Tribunale di Messina con sentenza depositata il 3 settembre 1980 dichiarò inammissibi

Rep. 1980, voce cit., n. 23; 12 novembre 1979, n. 5840, id., Rep. 1979, voce cit., n. 39; 8 maggio 1979, n. 2615, ibid., n. 44; 3 aprile 1979, n. 1906, ibid., n. 45 (in senso adesivo, Bigiavi, op. cit., 72 nota 99, ed Albano, Della proprietà, in Commentario Utet, Torino, 1968, I, 546). Spiegano Tabet, Ottolenghi, Scaliti, op. cit., 1092, che le mappe non possono costituire un consistente elemento probatorio, « essendo redatte a fini tributari e non sostanziali ». Se però i titoli si riferiscono alle mappe catastali, queste rivestiranno valore primario: Cass. 12 gennaio 1977, n. 129, Foro it., Rep. 1979, voce cit., n. 48.

L'iter argomentativo porta il collegio a fare il punto circa i rapporti tra azione di regolamento di confini ed apposizione di termini, nonché, sia pur di sfuggita, tra la prima e la rivendica. L'affermazione secondo cui l'azione di apposizione di termini « presuppone la concreta certezza del confine tra due fondi contigui » — diversamente dall'azione di regolamento di confini, che « presuppone una situazione di incertez za, soggettiva [quando si sostiene che il confine non corrisponde alla realtà] o oggettiva [se v'è promiscuità di possesso] » — trova pieno riscontro in giurisprudenza ed in dottrina. V., infatti, quanto al primo punto, Cass. 23 novembre 1982, n. 6341, id., Rep. 1982, voce cit., n. 11; e 26 ottobre 1981, n. 5597, id., Rep. 1981, voce cit., n. 29; nonché, in dottrina, Salaris, Le azioni a difesa della proprietà, in Trattato di diritto privato, diretto da Rescigno, 7, Torino, 1982, 693; Tabet, Ottolenghi, Scaliti, op. cit., 1105; De Martino, op. cit., 452. Quanto all 'actio finium regundorum, Cass. 25 maggio 1983 n. 3600, Foro it., Mass., 746; 13 gennaio 1983 n. 251, ibid., 57; 6341/82 cit.; 25 maggio 1981, n. 3427, id., Rep. 1981, voce cit., n. 21; 10 ottobre 1979, n. 5258, id., Rep. 1979, voce cit., n. 34; 28 maggio 1979, n. 3091, ibid., n. 42; 24 gennaio 1979, n. 524, ibid., n. 36; e, in dottrina Salaris, op. cit., 688; Tabet, Ottolenghi, Scaliti, op. cit., 1067; De Martino, op. cit., 451. L'azione di apposizione di termini

può quindi dar adito ad un giudizio di regolamento di confini sol che il convenuto contesti la delimitazione del confine fatta dall'attore nella sua domanda; Cass. 3600/83, cit.; 20 luglio 1979, n. 4330, Foro it., Rep. 1979, voce cit., n. 51; 25 luglio 1975, n. 3315, id., Rep. 1977, voce cit., n. 46; in dottrina Salaris, op. cit., 693.

La distinzione tra l'azione di rivendica e l'azione di regolamento di

confini, fonte di antiche dispute (cfr. Tabet, Ottolenghi, Scaliti, op. cit., 1071), ha oggi trovato il suo « punto di equilibrio » nella tesi di

Bigiavi, Regolamento di confini e rivendica, in Riv. dir. proc. civ., 1929, I 244 ss., ripresa nel più recente studio citato sopra. L'azione di rivendica ha ad oggetto un « conflitto di titoli », nel senso che « si

disputa intorno alla validità o alla rilevanza di un titolo di acquisto »; il regolamento di confini, invece, importa un « conflitto di fondi »

poiché suo oggetto è « precisare uno stato di fatto, e cioè .. . quale sia l'estensione tra due fondi a confine». Tra le ultime testimonianze di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato da trent'anni, v. Cass. 3600/83, cit.; 801/83, cit.; 13 ottobre 1982, n. 5286, Foro it., Rep. 1982, voce cit., n. 12; 24 agosto 1981, n. 4982, id., Rep. 1981, voce cit., n. 20; 23 aprile 1981, n. 2412, ibid., n. 3; in dottrina, in tal senso, Tabet, Ottolenghi, Scaliti, op. cit., 1072; Albano, op. cit., 542; Arienzo, Presupposti dell'azione di regolamento di confini, in Foro pad., 1956, I, 809; in senso solo parzialmente adesivo, invece, Carlotti, La teoria del doppio conflitto vale ancora a distinguere tra rivendicazione e regolamento di confini?, in Giur. agr. it., 1971, II, 80; e Scognamiglio, Regolamento di confini e rivendica, in Foro civ., 1951, 16.

Qualche problema sorge quando il convenuto in azione di regola mento di confini opponga l'avvenuta usucapione di parte del fondo dell'attore. Si è in dubbio se, in tal caso, la controversia non si trasformi in conflitto di titoli: cfr. Potenza Mastrocola, Considera zioni sull'azione di regolamento di confini, in Giur. agr. it., 1976, II, 684.

È invece giurisprudenza consolidata l'affermazione che la natura dell'acro finium regundorum non muta se l'attore, indicato l'esatto

confine, chieda il rilascio della zona relativa, in possesso esclusivo del convenuto: Cass. 30 giugno 1982, n. 3935, Foro it., Rep. 1982, voce

cit., n. 14; 26 ottobre 1981, n. 5597, id., Rep. 1981, voce cit., n. 25; 8 agosto 1978, n. 4631, id., Rep. 1979, voce cit., n. 32; 6 giugno 1979, n. 3211, ibid., n. 33; 9 novembre 1978, n. 5132, id., Rep. 1978, voce

cit., n. 28 (accertamento di confine in via accidentale); 9 maggio 1978, n. 2241, ibid., n. 21; 10 luglio 1975, n. 2722, id., Rep. 1977, voce cit., n. 30; in dottrina Bigiavi, Il regolamento di confini (vent'anni dopo), cit., 109; e Potenza Mastrocola, op. cit., 686.

le l'appello contro la sentenza non definitiva e in accoglimento di

quello contro la sentenza definitiva proposto dall'amministrazione

statale rigettò le domande della Leo, condannando costei al

pagamento di tre quarti delle spese dei due gradi del giudizio, e

coerentemente rigettando l'appello da lei proposto per conseguire

integrale rifusione delle spese del giudizio pretorile. La Leo ha impugnato la sentenza del tribunale con ricorso

notificato all'amministrazione della marina mercantile presso l'av

vocatura distrettuale dello Stato di Messina, e poi, in adempimen to di ordinanza di questa corte, presso l'avvocatura generale dello Stato.

A seguito della rinnovata notificazione l'amministrazione statale si è costituita mediante controricorso, chiedendo il rigetto del

l'impugnazione. La Leo ha presentato memoria.

Motivi della decisione. — (Omissis). La ricorrente, deducendo di essere proprietaria di un fondo confinante con la spiaggia del mare costituito secondo le annotazioni catastali da due sole particelle, ma in realtà di superficie maggiore di quella risultante da tale descrizione perché esteso verso la spiaggia sino a una linea, ricadente in diversa particella intestata al demanio marittimo, segnata da preesistente muro continuo di recente distrutto nella

parte fuori terra da violente mareggiate, ha chiesto in giudizio, in confronto dell'amministrazione statale controricorrente, statuizioni

per l'apposizione di nuovo termine e per il riconoscimento del suo diritto di ricostruire quel muro e cosi' ripristinare l'anteriore situazione di apparenza del confine.

La domanda, accolta dal pretore adito in primo grado, è stata

respinta in appello dal tribunale, che, in accoglimento del motivo di impugnazione dell'amministrazione statale, ha giudicato che effettivamente il fondo della ricorrente era costituito dalle sole

particelle catastali a lei intestate e delimitate da confine con la

spiaggia corrente lungo una linea arretrata rispetto al muro, e che mediante la costruzione di questo era stata annessa al fondo una striscia di terreno avente caratteristiche di spiaggia di cui la ricorrente non aveva provato o non poteva pretendere di essere

proprietaria, e per tali ragioni ha negato l'accoglibilità della domanda da lei proposta al fine di potere ricostruire il muro nel sito di anteriore ubicazione, rilevando che tale domanda integrava in realtà una infondata azione di rivendicazione o di accertamen to di proprietà riferita alla anzidetta striscia di terreno demaniale.

Tale giudizio, con i primi due motivi della sua impugnazione, connessi e da esaminare quindi congiuntamente, la ricorrente censura sotto diversi profili, in relazione denunciando violazione

degli art. 948, 950 e 951 c.c. e 116 e 346 c.p.c. in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 di quest'ultimo codice.

Cosi la ricorrente muove al tribunale i coordinati addebiti di avere, per inesatta comprensione della sua domanda, erroneamen te giudicato alla stregua di criteri adeguati non già all'azione per apposizione di termini e per regolamento di confini da lei effettivamente proposta, ma a una rivendicazione o a un'azione per dichiarazione di proprietà da lei non proposte, e di essere inoltre, tali azioni e non quelle respingendo, incorso in ultrapeti zione; di essere incorso in analogo vizio procedendo, in difetto di motivo di impugnazione, di specifica istanza o di contestazione al

riguardo, al riesame e al rinnovato apprezzamento delle risultanze dell'istruzione tecnica della causa disposta dal giudice di primo grado; ed infine di avere errato nel fondare il proprio giudizio essenzialmente sulle indicazioni delle mappe catastali, in contrasto con le non discusse risultanze della prova testimoniale raccolta in primo grado e con l'accertata, e del pari non discussa, condizione di totale utilizzazione, o parziale sfruttamento mediante coltiva zione, della striscia di terreno già delimitata verso la spiaggia del mare dal muro preesistente.

Simili censure sono tutte ugualmente destituite di fondamento.

Anzitutto, invero, la portata del proposto appello, tale da

riproporre in secondo grado tutta la lite nei termini originari, imponeva al tribunale il riesame e la rivalutazione degli elementi di prova acquisiti alla causa, peraltro dall'amministrazione statale

appellante espressamente sollecitati: si che non sussiste il vizio di ultrapetizione denunciato sotto profili inerenti al governo della

prova. Nella evidente non pertinenza dell'operato riferimento all'azione

per apposizioni di termini (che presuppone la concreta certezza del confine tra i due fondi contigui, nella specie inesistente, e

comporta l'imposizione di concorrenti oneri ai rispettivi proprie tari, di cui nella causa non si è fatta questione), con la sentenza

impugnata, poi, è stato escluso che — come in sostanza aveva ritenuto il primo giudice — l'accertata utilizzazione da parte della ricorrente della striscia di terreno, in ordine alla cui

appartenenza, per effetto della controversia sul confine, era insor ta contestazione, e la verificata preesistenza del muro di sua delimitazione verso la spiaggia costituissero per sé elementi validi

Il Foro Italiano — 1984 — Parte I-65.

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1003 PARTE PRIMA 1004

e sufficienti a far riconoscere la corrispondenza a diritto della

situazione di fatto rappresentata e a fare affermare che quella striscia di terreno facesse parte del fondo di proprietà della

ricorrente, e che pertanto il muro sorgesse sul confine tra questo fondo e il demanio marittimo, precisamente tale confine segnan do: perché simile riconoscimento e simile affermazione, per i

fondamentali principi che regolano per un verso l'acquisto alla

tutela di diritti reali e per altro verso l'onere della prova nei

giudizi, abbisognano di ben diverso supporto, afferente ai modi e

ai titoli di costituzione della considerata situazione di fatto,

agli effetti, del pari, dell'azione per regolamento di confini e di

quelle per rivendicazione o per dichiarazione della proprietà,

egualmente miranti, seppure in base a diversi presupposti e a

diversi fini, alla difesa della proprietà. Coerentemente, quindi, e in piena conformità alla posta disci

plina dell'azione per regolamento di confini (indiscriminatamente

operante anche quando venga in considerazione un bene dema

niale), con la sentenza impugnata è stato giudicato che per la

decisione della controversia doveva identificarsi, fondamentalmen

te in base a comparato controllo dei titoli di appartenenza dei

contigui terreni (fonte primaria di convincimento pur in difetto

delle rigide regole probatorie stabilite per la rivendicazione),

quale fosse l'effettivo oggetto dei diritti in senso opposto dedotti

e fatti valere, e del pari correttamente, in base alla indagine al

fine esperita, è stato negato alla ricorrente di ricostruire il muro

preesistente, e cosi annettere al proprio fondo la contestata

striscia di terreno da esso delimitata verso la spiaggia, in base a

diniego di suoi diritti su tale terreno e a riconoscimento di

relativa appartenenza, invece, al demanio marittimo.

L'azione per regolamento di confini infatti, come si è detto, è

strumento di difesa della proprietà terriera (e, per quanto qui

interessa, della demanialità); presuppone e ha lo scopo di elimi

nare una situazione di incertezza soggettiva o oggettiva al riguar do della inerenza all'uno o all'altro dei fondi contigui, e quindi al riguardo dell'appartenenza all'uno o all'altro dei rispettivi

proprietari, di un tratto di suolo sito nella zona in cui i due

fondi sono a contatto, e in cui l'uno finisce e l'altro ha inizio; e

si risolve mediante la definitiva attribuzione all'uno o all'altro dei

contendenti, in base appunto a riconoscimento di suo diritto su

di esso, del tratto di suolo anzidetto, che concretamente è oggetto di controversia, sia pure mediato, perché oggetto diretto della

insorta contestazione è il confine.

La sentenza impugnata, pertanto, è ispirata a criteri adeguati alla disciplina dell'azione per regolamento di confini e con essa

sono state emanate statuizioni che dall'ambito di tale azione, e

dalla domanda proposta in giudizio dall'attuale ricorrente, non

esulano: si che le mosse censure di non pertinenza del giudizio e di extrapetizione si appalesano prive di concreta giustificazione

(conseguentemente risultando affatto irrilevante, quand'anche in

realtà sussistesse, il denunciato errore di comprensione della

natura e portata della domanda). Del pari ingiustificata, ancora, è l'ulteriore censura della ricor

rente secondo cui il tribunale avrebbe giudicato essenzialmente in

base alle annotazioni catastali in contrasto con l'accertata e non

discussa situazione di fatto: perché invece di tale situazione il tribunale (pure svalutando le fonti di relativo accertamento) ha

avuto esplicita considerazione, giustamente negandovi rilevanza

decisiva, per sé, e confrontandola con gli elementi di giudizio

emergenti dai titoli prodotti e fatti valere dalla ricorrente e dalla

verificazione della natura dei luoghi, e in particolare della conte

sa striscia di terreno — e in base a tali elementi — appunto, rilevando la loro conformità alle risultanze catastali e quindi anche queste utilizzando, ha formato ed espresso il proprio convincimento.

E certamente, infine, le statuizioni della sentenza impugnata non sono suscettibili di controllo, in questa sede di mera legitti mità, sotto i profili di merito per cui soltanto le censura la

ricorrente, che non fa questione di vizi di motivazione (peraltro non riconoscibili).

I due primi motivi del ricorso, pertanto, debbono essere sotto

ogni profilo respinti. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; Sezioni unite civili; sentenza 21 no

vembre 1983, n. 6917; Pres. Moscone, Est. Lo Surdo, P. M. Co

rasaniti (conci, conf.); Vitale (Aw. M. Nigro, M. Spinelli,

Brattelli) c. Comune di Bari (Avv. L. Montesano, Loiacono,

Paparella). Regolamento preventivo di giurisdizione.

Concessioni amministrative — Beni patrimoniali indisponibili —

Teatro Piccinni di Bari — Revoca della concessione per utilizza

zione diretta del bene — Giurisdizione amministrativa (L. 6

dicembre 1971 n. 1034, istituzione dei tribunali amministrativi

regionali, art. 5).

L'atto con cui il comune affida a privato la gestione di un teatro

(nella specie, il Piccinni di Bari), del quale si accerti l'appar tenenza al patrimonio indisponibile comunale, va qualificato come concessione amministrativa, con conseguente devoluzione

della controversia concernente la revoca dei relativi atti di

proroga alla cognizione del giudice amministrativo. (1)

Fatto. — Con contratto in data 16 giugno 1965 il comune di

Bari concesse l'esercizio del teatro comunale Piccinni all'impresa Carlo Vitale fino al 30 giugno 1968.

Dopo alcune proroghe della « concessione » e mentre era in

corso il procedimento dell'appalto-concorso per il riaffìdamento

della gestione, intervennero le deliberazioni consiliari nn. 963 del

12 novembre 1973 e 966 del 15 novembre 1973 con le quali il

comune decise di gestire direttamente il teatro, di revocare le

precedenti delibere del 30 giugno 1972 con cui era stato indetto

l'appalto-concorso, e di delegare alla giunta la predisposizione

degli atti per la concreta attuazione dell'assunzione diretta nonché

per il conseguimento dell'immediata disponibilità del teatro.

In attuazione di tali delibere, il sindaco con atto 18 marzo

1974 invitò l'impresa Vitale a rilasciare al comune l'immobile, gli arredamenti e le attrezzature entro le ore 12 del 16 aprile 1974.

Il titolare dell'impresa, maestro Vitale, impugnò dette delibere

e l'atto di intimazione davanti al T.A.R. della Puglia il quale

sospese l'esecuzione dei provvedimenti impugnati. Nonostante ciò, il comune emise altre delibere sempre finaliz

zate all'estromissione dell'impresa dalla gestione del teatro no

tificandole il 20 maggio 1976 un nuovo invito a consegnare l'immobile entro tre giorni.

Anche questi provvedimenti vennero impugnati dal Vitale di

nanzi al T.A.R. con un secondo ricorso.

Nel frattempo, il Vitale con atto di citazione 12 aprile 1974

aveva convenuto il comune di Bari dinanzi al tribunale della

stessa città chiedendo dichiararsi che il rapporto de quo aveva

natura di locazione e, comunque, di diritto privato, e, in ogni caso, disapplicarsi nei suoi confronti i provvedimenti amministra

tivi col divieto che fossero posti in esecuzione.

Chiedeva inoltre dichiararsi che esso istante aveva diritto alla

continuazione del rapporto con condanna del comune ad assicu

rargli il pacifico godimento del teatro e a non esperire alcuna

azione per estrometterlo, oltre al risarcimento dei danni.

(1) Cfr., per una fattispecie analoga, Cass. 14 ottobre 1972, n. 3062, Foro it., Rep. 1972, voce Concessioni amministrative, n. 8, la quale ricondusse al regime della concessione il rapporto fra la p.a. ed il priva to per la gestione di un teatro (il Bellini di Catania) con argomentazio ni largamente riprese dall'odierna decisione. Nel caso di specie veniva peraltro riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della controversia relativa alla legittimità degli atti che avevano posto termine al rapporto di concessione in quanto il concessionario è pur sempre titolare di una posizione di diritto soggettivo.

Con un'indubbia affinità sostanziale al caso ora deciso v., più di recente, Cass. 6 febbraio 1978, n. 525, id., 1978, I, 1715, con nota di richiami. Nella specie le sezioni unite qualificavano concessione amministrativa e non contratto privatistico (di locazione) la con cessione in uso, per l'allevamento del pesce e per l'esercizio della pesca, di vasche evaporanti di riflusso o scarico delle acque di salina {ritenendo trattarsi, secondo i comuni criteri adottati dalla giurisprudenza e dalla dottrina, e basati sulla destinazione ad un pubblico servizio, di beni patrimoniali indisponibili); di conseguenza, la controversia introdotta da concessionario per far accertare la continuazione del rapporto e per ottenere la sospenzione ex art. 700 c.p.c. del provvedimento di rilascio veniva sottratta alla cognizione del giudice ordinario. Sempre in tema di qualificazione del rapporto insorto fra privato e p.a. per l'utilizzazione di un bene qualificato come patrimoniale indisponibile, v. ancora Cass. 11 ottobre 1979, n. 5265 e 1° ottobre 1979, n. 5023, id., 1979, I, 2507, con nota di richiami. Fra le più recenti, sul riparto di giurisdizione in occasione di controversie aventi ad oggetto concessioni in uso di beni patrimoniali indisponibili, v. Cass. 14 luglio 1983, n. 4813, id., Mass., 996, e 6 aprile 1983, n. 2440, ibid., 505.

Da ultimo, sull'ambito di applicabilità dell'art. 5 1. n. 1034/71, istitutivo della giurisdizione del giudice amministrativo in materia di concessioni, v. Caianiello, Concessioni (diritto amministrativo), voce del Novissimo digesto, appendice, 1981, II, 241, nonché D'Alberti, Le concessioni amministrative, Napoli 1981, 247 ss.; per ulteriori riferimen ti cfr. pure la nota di C. M. Barone a Cass. 5 ottobre 1979, n. 5146, Foro it., 1979, I, 2580.

In generale sui criteri di individuazione dei beni patrimoniali indisponibili cfr. per tutti A.M. Sandulli, Manuale di diritto ammi nistrativo'3, 1981, 690 ss.; più specificatamente sui beni culturali come beni pubblici v. M. S. Giannini, I beni culturali, in Riv. trim. dir. pubbl., 1976, 1, 31 s.

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