+ All Categories
Home > Documents > Sezione II civile; sentenza 22 aprile 1963, n. 1017; Pres. Marletta P., Est. Ferrati, P. M....

Sezione II civile; sentenza 22 aprile 1963, n. 1017; Pres. Marletta P., Est. Ferrati, P. M....

Date post: 27-Jan-2017
Category:
Upload: hadien
View: 220 times
Download: 5 times
Share this document with a friend
4
Sezione II civile; sentenza 22 aprile 1963, n. 1017; Pres. Marletta P., Est. Ferrati, P. M. Caldarera (concl. conf.); I.n.a.m. (Avv. Jemolo, Agosta, Foà) c. Costa (Avv. Assennato) Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 9 (1963), pp. 1965/1966-1969/1970 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23152871 . Accessed: 28/06/2014 14:04 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.55 on Sat, 28 Jun 2014 14:04:51 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: Sezione II civile; sentenza 22 aprile 1963, n. 1017; Pres. Marletta P., Est. Ferrati, P. M. Caldarera (concl. conf.); I.n.a.m. (Avv. Jemolo, Agosta, Foà) c. Costa (Avv. Assennato)

Sezione II civile; sentenza 22 aprile 1963, n. 1017; Pres. Marletta P., Est. Ferrati, P. M.Caldarera (concl. conf.); I.n.a.m. (Avv. Jemolo, Agosta, Foà) c. Costa (Avv. Assennato)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 9 (1963), pp. 1965/1966-1969/1970Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152871 .

Accessed: 28/06/2014 14:04

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 193.142.30.55 on Sat, 28 Jun 2014 14:04:51 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: Sezione II civile; sentenza 22 aprile 1963, n. 1017; Pres. Marletta P., Est. Ferrati, P. M. Caldarera (concl. conf.); I.n.a.m. (Avv. Jemolo, Agosta, Foà) c. Costa (Avv. Assennato)

1965 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1966

tipici dei due negozi usati, sta di fatto che tra quegli effetti

non è traccia della clausola compromissoria che il Tupone vorrebbe utilizzare. D'altra parte, il carattere vincolante

della clausola compromissoria deriva pur sempre dalla na

tura contrattuale, sia pur con effetti processuali, della

clausola stessa ed è quindi condizionato alla esistenza di

una valida manifestaz;one di volontà delle parti interessate

(e quindi, nella specie, anche della volontà del Testa Al

fonso). La quale manifestazione di volontà deve essere

esplicita e rivestire ad substantiam la forma scritta, attese

le già illustrate conseguenze della clausola compromissoria sulla potestas decidendi. Donde la conseguenza, decisiva per il caso in esame, che, comunque, la esistenza di una clau

sola compromissoria vincolante il Testa Alfonso non po trebbe essere ricavata per via indiretta dal non dichiarato

scopo di assicurare al Testa Alfonso le stesse conseguenze economiche della non potuta effettuata cessione della quota sociale. Fermo, per quanto detto fin qui, che la stessa tesi

dell'odierno resistente esclude il trasferimento dello status

di socio in capo al Testa Alfonso, resta assorbito, ai fini

della economia della presente decisione, l'esame del più

ampio problema, accennato per tuziorismo dagli odierni

ricorrenti, circa la necessità o meno dell'approvazione spe cifica ex art. 1341 e 1342 cod. civ., da parte del successore

di un socio per atto tra vivi, della clausola compromissoria contenuta nell'atto costitutivo di una società.

L'accertata inesistenza della clausola compromissoria nei confronti del Testa Alfonso e, quindi, nei confronti

degli odierni ricorrenti, importa, come si è già detto, una

usurpazione della potestas decidendi da parte degli arbitri,

con la conseguenza della giuridica inesistenza del procedi mento arbitrale e del lodo nei confronti dei ricorrenti me

desimi.

Tale inesistenza importa, a sua volta, la preclusione, per il giudice dell'impugnativa del lodo, di pronunciare sul

merito della controversia in quanto il giudizio arbitrale

resta travolto in apicibus, laddove il potere di pronunciare nel merito ai sensi dell'art. 830 cod. proc. civ. ha per pre

supposto lo svolgimento, sia pure non regolare, di un pro cedimento dinanzi ad arbitri, che non difettino della neces

saria investitura della concorde volontà della parti (sent,

n. 4408 del 1956, di questa stessa Sezione, Foro it., Rep.

1956, voce Arbitrato, nn. 133, 134).

Concludendo, il ricorso deve essere accolto e la impu

gnata sentenza della Corte d'appello deve essere cassata.

Poiché al procedimento arbitrale de quo nonché al giu dizio di impugnazione del lodo parteciparono altri soggetti

(Battistella Giuseppe, Di Campii Sebastiano, Di Campii

Giovanni, Di Lallo Tommaso e Bellarmino Sofia), nei cui

confronti la clausola compromissoria non è mai stata posta in discussione e, comunque, era valida, attesa la loro qua

lità di soci della Hoffman Lancianese, la causa deve essere

rinviata ad altra corte d'appello, per una nuova pronunzia

sull'impugnativa del lodo nei confronti di tutte le parti

e che tenga conto della presente decisione di questa Corte

suprema. Il giudice di rinvio terrà conto, da un lato, dell'accertata

inesistenza giuridica del lodo nei confronti degli odierni

ricorrenti eredi Testa, e, dall'altro, del principio della indi

visibilità del lodo arbitrale (sentenza n. 2453 del 1954,

Foro it., 1954, I, 1396 ; sent. n. 2638 del 1957, id., Rep.

1957, voce Arbitrato, nn. 108, 112), sensibilizzato, nella

specie, dalla unitarietà ed inscindibilità della controversia

di merito in ogni suo punto ; nonché dell'altro principio, più

sopra affermato, circa la preclusione, per il giudice della

impugnativa del lodo, di procedere al giudizio di merito

previsto dall'art. 830 cod. proc. civ. qualora risulti accer

tata, come nella specie, la mancanza dei presupposti essen

ziali per una pronunzia arbitrale.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di questo

giudizio di cassazione.

Deve essere ordinata la restituzione del deposito ai

ricorrenti.

Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione ii civile; sentenza 22 aprile 1963, n. 1017; Prts.

Marletta P., Est. Ferrati, P. M. Caldarera (conci,

conf.) ; I.n.a.m. (Avv. Jemolo, Agosta, Foà) c. Costa

(Avv. Assennato).

(Conferma App. Genova 30 gennaio 1961)

Previdenza sociale — Assicurazione contro le ma

lattie — Apprendista licenziato o sospeso — Pre

stazioni sanitarie — Periodo di copertura (Legge 11 gennaio 1943 n. 138, istituzione dell'I.n.a.m., art. 6 ;

legge 18 gennaio 1952 n. 35, estensione dell'assicura

zione assistenza malattie ai lavoratori addetti ai servizi

domestici familiari, art. 18 ; legge 4 agosto 1955 n. 692,

estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di

invalidità e vecchiaia, art. 13 ; legge 19 gennaio 1955

n. 25, disciplina dell'apprendistato, art. 1, 2. 7, S, 10,

11, 21, 22; legge 8 luglio 1956 n. 706, modifiche alla

legge 19 gennaio 1955 n. 25, art. 3, 4 ; d. pres. 30

dicembre 1956 n. 1668, regolamento per l'esecuzione

della disciplina legislativa sull'apprendistato, art. 26.

27, 28).

L'apprendista lia diritto alle prestazioni sanitarie previste nell'as,icurazione obbligatoria contro le malattie per i due

mesi successivi al licenziamento o alla sospensione del

rapporto di lavoro, al pari di qua/tito dispone, per i lavo

ratori dell'industria, il contratto collettivo corporativo 3

gennaio 1939. (1)

La Corte, ecc. — Nel denunciare violazione ed errata

applicazione dei principi generali sulla interpretazione dei

contratti e, in particolare, quello dell'autonomia contrat

tuale e degli art. 2071, 2° comma, cod. civ., 8 r. decreto

6 maggio 1928 n. 1251, 7 e 30 contratto collettivo 3 gennaio

1939, 6 legge 11 gennaio 1943 n. 138, 2, 21 e 22 legge 19

gennaio 1955 n. 25 modificati dagli art. 3 e 4 legge 8

luglio 1956 n. 706, 27 regolamento 30 dicembre 1956 n.

1668, l'Istituto ricorrente prospetta a questo Supremo col

legio il quesito giuridico, che i Giudici del merito hanno

concordemente risolto in senso a lui contrario. Si tratta

infatti di stabilire i limiti dell'assistenza di malattia che

compete all'apprendista di un'azienda industriale, di sta

bilire, cioè, se detti limiti debbano rinvenirsi esclusivamente

nelle apposite norme che disciplinano il rapporto di appren

distato ovvero se, per la parte non espressamente regolata dalla legge, all'assistenza di malattia dovuta all'apprendista

possano applicarsi le norme comuni vigenti per i lavoratori

del medesimo ramo, cosicché anche all'apprendista spetti

per i due mesi successivi alla cessazione o sospensione del

rapporto l'assistenza ospedaliera, di cui, a norma degli

art. 7 e 30 del contratto collettivo nazionale per il tratta

mento di malattia degli operai dell'industria stipulato il

3 gennaio 1939, gode quella categoria di lavoratori.

Con corretta argomentazione la Corte del merito ha

fatto proprio l'assunto dell'apprendista e, quindi, le ha

riconosciuto il diritto all'assistenza ospedaliera da parte

dell'I.n.a.m. in dipendenza del ricovero d'urgenza disposto

nell'ospedale di Genova Sampierdarena il 21 aprile 1958,

(1) La Cassazione si pronuncia per la prima volta, perve nendo alla stessa conclusione accolta dai giudici di merito. La

sentenza di primo grado del Trib. Genova 15 gennaio 1960 è

massimata in Foro it., Rep. 1960, voce Previdenza sociale, nn.

621-623 ; v. la sentenza d'appello della Corte di Genova 30 gen

naio 1961, id., Rep. 1961, voce cit., n. 504. Nello stesso senso,

v. App. Bologna 13 luglio 1961, ibid., n. 509 ; Trib. Ancona 9

marzo 1961, ibid., n. 510 ; Trib. Sassari 17 gennaio 1961, ibid.,

nn. 505-508. Sulla posizione previdenziale degli apprendisti, v. generi

camente, in dottrina, P. Coitso, Disposizioni particolari per alcune

categorie di lav., in Trattato di dir. lav., di Bobsi e Pergolesi,

1959, IV, 2, pag. 540; Benvenuti, in Riv. it. prev. soc., 1955,

201 ; Benvenuto, id., 1962, 374.

This content downloaded from 193.142.30.55 on Sat, 28 Jun 2014 14:04:51 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: Sezione II civile; sentenza 22 aprile 1963, n. 1017; Pres. Marletta P., Est. Ferrati, P. M. Caldarera (concl. conf.); I.n.a.m. (Avv. Jemolo, Agosta, Foà) c. Costa (Avv. Assennato)

1967 PARTE PRIMA 1968

quando il rapporto di apprendistato era cessato da appena diciassette giorni.

Siffatta decisione resiste a tutte le criticlie clie le ven

gono mosse dall'abile difesa del ricorrente. Per risolvere il quesito è necessario prendere in esame,

anzitutto, le disposizioni legislative clie disciplinano la

previdenza e l'assistenza sociale in favore degli apprendisti. La legge 19 gennaio 1955 n. 25, che detta le norme

generali in tema di apprendistato, stabilisce all'art. 21 che

l'apprendista sia obbligatoriamente assicurato per alcune forme di previdenza ed assistenza sociale e, tra queste, contempla espressamente l'assicurazione contro le malattie

(lett. b) ; lo stesso art. 21 precisa poi che detta assicura zione è quella «prevista dalla legge 11 gennaio 1943 n. 138 e successive modificazioni ed integrazioni », limitatamente tuttavia a cinque, tra cui l'assistenza ospedaliera, delle otto prestazioni elencate nell'art. 6 della legge suddetta.

Nessun'altra disposizione si rinviene nella legge del 1955, poiché il successivo art. 22, tanto nel testo originario, quanto in quello modificato con la legge 8 luglio 1956 n. 706, si limita a dettare una apposita disciplina per la misura ed il versamento dei contributi e la loro ripartizione tra le varie forme assicurative.

Per stabilire quindi il contenuto effettivo dell'assistenza dovuta all'apprendista occorre far capo, per quanto ri

guarda l'assicurazione malattia, alla legge del 1943 : di fatti l'art. 26 del regolamento approvato con decreto pres. 30 dicembre 1956 n. 1668 stabilisce che « le forme di previ denza e assistenza sociale, applicabili agli apprendisti ed elencate nell'art. 21 della legge, sono quelle gestite con carattere di generalità . . . dall'Istituto nazionale per l'as sicurazione contro le malattie », e cioè l'ente creato con la

legge 11 gennaio 1943 n. 138 ; ed il successivo art. 29 ribadisce che « per quanto non disposto dal presente rego lamento si applicano per le assicurazioni sociali agli appren disti le norme regolamentari previste per le diverse forme di previdenza ed assistenza sociale, alle quali gli stessi sono

soggetti ai sensi dell'art. 21 della legge ». Ora per quanto riguarda talune assistenze tra le quali precisamente l'as sistenza ospedaliera, la legge del 1943 non detta precise norme, poiché per i limiti, la misura e le modalità di tali assistenze rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi

(art. 6, 4° comma) : è proprio in forza di tale rinvio che per l'assistenza di malattia dei lavoratori dell'industria, conti nuano ancor oggi ad avere applicazione le norme del con tratto collettivo 3 gennaio 1939, che era già in vigore al momento dell'emanazions della legge n. 138, di modo che il lavoratore della industria, licenziato o sospeso, continua a godere dell'assistenza ospedaliera per i due mesi succes sivi alla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro.

Di fronte a tale normativa la conclusione, cui sono

pervenuti i Giudici del merito in ordine agli apprendisti, si

presenta di per sè piana e lineare, frutto del necessario, logico coordinamento di disposizioni di legge, che si con catenano tra di loro. Né valgono ad infirmarla le critiche del ricorrente, volte a dimostrare come la stessa non armo nizzi con la disciplina che il legislatore ha ritenuto di im

primere all'apprendistato. Si obietta anzitutto che l'apprendista ha una sua figura

giuridica propria, che lo differenzia dal comune lavoratore

subordinato, poiché il rapporto di apprendistato si diver sifica, rispetto al lavoro subordinato, sotto il profilo della sua causa tipica, consistente nello scambio tra lavoro ed addestramento professionale. Dalla non assimilabilità del

l'apprendista al comune lavoratore dovrebbe discendere senz'altro l'inapplicabilità al primo di norme dettate speci ficamente per il secondo.

Ora non v'è dubbio che l'apprendistato sia uno speciale rapporto di lavoro : così testualmente lo definisce l'art. 2 della legge del 1955. Ma è altrettanto certo che il rapporto di apprendistato deve essere inquadrato tra i rapporti di lavoro subordinato, perchè elemento fondamentale di esso è l'utilizzazione, nell'ambito dell'azienda produttiva, del

l'opera prestata dall'apprendista secondo una relazione di subordinazione e con la corrispettiva obbligazione di una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del la

voro prestato ; la esistenza di un'ulteriore obbligazione del

l'imprenditore, quella, cioè, di impartire all'apprendista

l'instgnamento necessario affinchè possa conseguire la ca

pacità tecnica per diventare operaio qualificato vale sem

plicemente a caratterizzare il rapporto stesso, rappresen tandone la specialità.

In questo senso è la costante giurisprudenza di questa

Suprema corte, la quale, appunto perchè l'apprendista è

un lavoratore, ha ritenuto che il principio costituzionale

della minima retribuzione sufficiente debba trovare appli cazione anche nei suoi confronti (sent. 21 febbraio 1961, n. 398, Foro it., Eep. 1961, voce Lavoro (rapporto), n.

199) : il che evidentemente non toglie che, rispetto alla

retribuzione dovuta all'operaio normale, quella spettante

all'apprendista possa essere minore in considerazione sia

della sua inesperienza, che gli consente un minor rendi

mento, sia del fatto che il lavoro svolto non rappresenta solo il mezzo per percepire un deteiminato guadagno, ma

anche il mezzo per consentire una qualifica professionale

(sent. 27 maggio 1961, n. 1260, ibid., n. 198). Posto adunque che l'apprendista deve inquadrarsi tra

i lavoratori subordinati, viene meno ogni difficoltà ad

estendere a lui una norma di carattere assistenziale dettata

per il lavoratore subordinato ; nè si può ritenere che l'ap

prendista costituisca (quanto meno sia stato considerato

dal legislatore) una categoria autonoma ed unica, comple tamente avulsa dalle categorie nelle quali i lavoratori si

ripartiscono a seconda dell'attività produttiva svolta, cosic

ché egli non debba fruire di una disposizione che, è pacifico, riflette soltanto una particolare categoria di lavoratori.

L'esistenza di un'unica legge per la disciplina dell'ap

prendistato non depone certo nel senso sostenuto dal ricor

rente, chiaro essendo che il legislatore si è preoccupato soltanto di dettare una serie di norme generali valevoli

per qualsiasi genere di apprendistato, senza peraltro esclu dere che, per determinati tipi, possano esistere norme

speciali. Basta riflettere che, in tema di durata dell'apprendi

stato, l'art. 7 della legge ne stabilisce il massimo in cinque anni, consentendo tuttavia che essa possa essere minore a

seconda delle categorie professionali : la legge stessa fa

dunque esplicito riferimento a quelle categorie professionali in cui l'apprendista dovrà essere inquadrato al teimine del

tirocinio e, se si considera la finalità stessa dell'apprendi distato, che è di formare un lavoratore qualificato, appare evidente come quella degli apprendisti non sia stata con

cepita come una categoria amorfa ed indifferenziata e come ciascuno di essi debba, invece, essere aggancialo alla cate

goria lavorativa verso la quale è indirizzato il suo tirocinio.

Una ulteriore riprova la fornisce l'art. 8 della medesima

legge, il quale dispone il cumulo dei periodi di servizio pre stato presso più datori di lavoro ai fini del computo della durata massima dell'apprendistato purché si riferiscano alla medesima attività » ; il che esclude proprio la esistenza di un apprendista generico.

Del tutto inconferenti appaiono quindi i rilievi del ri corrente in ordine alle attività che, una volta compiuto il

periodo di apprendistato, potranno essere svolte dall'ap prendista : ai fini di che trattasi non interessa quel che diverrà l'apprendista, basta considerare quel che egli è durante il periodo di tirocinio ; e, se questo è riconducibile ad una determinata categoria professionale, nulla vieta

che, ove ciò non sia escluso dalla specialità del rapporto, la disciplina di quella categoria si estenda anche agli appren disti della categoria medesima.

Ancor più infondate sono le obbligazioni sollevate dal ricorrente circa l'applicabilità dei contratti collettivi agli apprendisti.

La perentoria negazione della possibilità di contratti collettivi che riguardino anche gli apprendisti è sicura mente errata : non ha nessuna importanza il fatto che non esistano e non possano esistere associazioni sindacali costi tuite da soli apprendisti, giacché non si è mai posta la necessità di contratti collettivi che concernano esclusiva mente gli apprendisti. È certo invece, e nella discussione orale ne sono stati forniti esempi, che numerosi contratti

This content downloaded from 193.142.30.55 on Sat, 28 Jun 2014 14:04:51 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 4: Sezione II civile; sentenza 22 aprile 1963, n. 1017; Pres. Marletta P., Est. Ferrati, P. M. Caldarera (concl. conf.); I.n.a.m. (Avv. Jemolo, Agosta, Foà) c. Costa (Avv. Assennato)

1069 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1970

collettivi stipulati dalle normali associazioni di datori di lavoro e di lavoratori contengono norme apposite relative

agli apprendisti e questo, mentre ribadisce quel necessario, naturale collegamento tra lavoratori ed apprendisti del medesimo ramo, è perfettamente conforme alla legge, giac ché anche questa si riferisce espressamente ai contratti

collettivi per disciplinare particolari aspetti del rapporto di

apprendistato. Il già menzionato art. 7 richiama appunto, quanto alla

durata dell'apprendistato, le disposizioni dei contratti col lettivi ; l'art. 10 rinvia ai contratti collettivi per la deter

minazione delle ore destinate all'insegnamento comple mentare ; l'art. 11, nell'elencare gli obblighi del datore di

lavoro, gli impone « di osservare le norme dei contratti collettivi di lavoro e di retribuire l'apprendista in base ai

contratti stessi » ; altri richiami ai contratti collettivi di

lavoro si rinvengono poi nel regolamento approvato con decreto pres. 30 dicembre 1956 n. 1668, particolarmente in punto limitazioni di età (è significativo a questo proposito che le limitazioni siano previste per l'assunzione degli ap prendisti in determinate categorie professionali), esonero o riduzione del periodo di prova, limitazioni di orario.

Si deve quindi senz'altro escludere che, soltanto perchè tale, una norma di contratto collettivo non debba riflettere

anche gli apprendisti della categoria professionale per la

quale quel contratto è stato stipulato. Erroneamente il ricorrente si richiama poi ai principi

dell'autonomia del contratto collettivo e del rispetto della

volontà contrattuale per negare che in via di interpretazione la portata di una norma collettiva possa essere estesa ad

un'ipotesi non prevista dalle parti stipulanti. É certo che il contratto collettivo 3 gennaio 1939 non

menziona espressamente gli apprendisti, ma l'applicazione di quel contratto viene fatta dal giudice non a seguito di

una interpretazione della volontà che ha presieduto alla

stipulazione, perchè cioè il giudice si sia convinto che le

associazioni contraenti abbiano avuto presente, nello stipu larlo, anche la categoria degli apprendisti della industria, ma in ossequio ad un comando del legislatore, il quale,

quando ha disposto che anche gli apprendisti debbano

godere dell'assistenza di malattia secondo la disciplina della

legge n. 138 del 1943, ha necessariamente richiamato quelle norme di contratto collettivo che concorrono a formare la

disciplina medesima.

Giustamente si è osservato in proposito che, di fronte

al tenore del 4° comma dell'art. 6 della legge suddetta, non

è possibile scindere le norme della legge da quelle del con

tratto collettivo, poiché esse si compenetrano tra di loro,

integrandosi a vicenda ; il fenomeno della recezione in una

legge di norme originariamente contenute in un contratto

collettivo è tutt'altro che ignoto ; anzi la legge 14 luglio 1959 n. 741, con la quale il Governo è stato delegato a

dettare minimi di trattamento economico e normativo in

favore dei lavoratori, consente appunto di conferire effi

cacia normativa erga omnes a pattuizioni che in origine erano vincolanti solo per le parti che le avevano stipulate.

Obietta ancora il ricorrente che, mentre nelle leggi del 1955 e del 1956, relative agli apprendisti, non esiste

alcun richiamo all'assistenza di malattia dovuta ai lavora

tori dell'industria, simile richiamo si legge sia nell'art. 18

della legge 18 gennaio 1952 n. 35 sia nell'art. 3 della legge 4 agosto 1955 n. 692, che hanno esteso l'assicurazione di

malattia rispettivamente agli addetti ai servizi domestici

e ai pensionati d'invalidità e vecchiaia.

Tale diversa formulazione della norma non suffraga tuttavia l'assunto del ricorrente. Nelle due leggi sovramen

zionate la specificazione era necessaria in quanto occorreva

inquadrare le nuove categorie di beneficiari dell'assicura

zione in quelle che già ne fruivano e la loro posizione,

rispettivamente di addetti ai servizi domestici e di pensio

nati, non apprestava un criterio sicuro per tale inquadra mento : esigenza che, invece, non si presentava per gli

apprendisti, potendo questi, per le considerazioni in prece denza fatte, essere assimilati ai lavoratori del medesimo

ramo, anzi, proprio per questo motivo, non si sarebbe giusti ficato un richiamo espresso alle norme sull'assistenza di

Il Foro Italiano — Volume LXXXYI — Parte 1-128,

malattia dei lavoratori dell'industria in una norma di ca

rattere generale riguardante tutti gli apprendisti. Piuttosto

quella precisazione contenuta nelle due leggi speciali for

nisce un'ulteriore riprova della incompletezza della legge del 1943, la quale, isolatamente considerata, non appresta un completo sistema assistenziale e necessita di essere in

tegrata con le norme collettive.

Si obietta, infine, che la protrazione del periodo di

copertura, disposta in favore degli operai dell'industria

dagli art. 7 e 30 del contratto collettivo, mal si concilia con le caratteristiche proprie dell'apprendistato, giacché sarebbe una contraddizione in termini configurare un ap prendista disoccupato.

Correttamente è stato rilevato che anche l'espressione « lavoratore disoccupato » contiene pur essa una vera e

propria contraddizione in termini, eppure essa è abitual mente usata non solo nel linguaggio comune, ma anche dallo stesso legislatore. A parte ciò, è fuor di dubbio che il lavoratore disoccupato, il quale beneficia del periodo di

comporto, trae il suo diritto all'assistenza dal precorso

rapporto di lavoro : non v'è quindi nessuna logica impos sibilità a che identico fenomeno si verifichi nei riguardi

dell'apprendista e questo abbia, di conseguenza, diritto all'assistenza anche per quel periodo di comporto in virtù del rapporto di apprendistato in precedenza svoltosi ; tanto

più che egli può aver cessato l'apprendistato presso un determinato imprenditore senza aver per questo compiuto il periodo di apprendistato previsto dalla legge e senza

avere, quindi, perduto quella qualifica che gli dà diritto

all'assistenza.

Nè miglior argomento può desumersi dall'art. 27 del

regolamento, a mente del quale le forme di previdenza ed

assistenza sociale obbligatorie, estese agli apprendisti, si

applicano per tutta la durata dell'apprendistato. A prescindere che, trattandosi di norma regolamentare,

questa va interpretata nel sistema della legge e quindi deve armonizzarsi con essa (poiché non può avere una por tata correttiva o limitativa dei diritti che discendono dalla norma primaria posta dal legislatore), l'esatto significato dell'art. 27 è stato ben individuato dai Giudici del merito

quando hanno rilevato che coincidenza tra durata dell'ap. prendistato e periodo di applicazione delle forme di assi

stenza e previdenza obbligatorie non importa necessaria mente che gli effetti di tale applicazione cessino non appena cessi l'apprendistato ; e dalla distinzione tra applicazione della forma previdenziale e assistenziale ed i diritti che da tale applicazione derivano hanno dedotto che limita

zione della durata di quella non implica di per sè alcuna

limitazione del contenuto e della estensione di questi. Giustamente quindi si è negato che l'art. 27 contenga

una norma particolare, specificamente diretta a limitare nel tempo i benefici derivanti agli apprendisti dall'assi stenza sociale obbligatoria, riducendo la portata concreta

di essi rispetto a quelli spettanti agli altri lavoratori. È

questo proprio il risultato cui porterebbe la soluzione patro cinata dal ricorrente, quella, cioè, di creare per gli appren disti una situazione deteriore in confronto a quella in cui si trovano i comuni lavoratori del medesimo ramo ; il che, oltre tutto, appare in netto ed insanabile contrasto con le

finalità stesse perseguite dal legislatore, il quale ha avver

tito la necessità di una particolare tutela degli apprendisti anche nello specifico campo che qui interessa.

Dimostrata in tal modo l'infondatezza di tutte le argo mentazioni abilmente addotte dal ricorrente, non rimane che far applicazione pura e semplice della norma di legge, la quale, attraverso i successivi richiami, riconduce la di

sciplina dell'assistenza di malattia degli apprendisti della

industria, per le prestazioni che sono loro dovute in forza

dell'assicurazione obbligatoria, alle norme del contratto

collettivo più volte menzionato, e riconoscere quindi anche

all'apprendista dell'industria il diritto dell'assistenza ospe daliera per i due mesi successivi alla cessazione del rapporto,

Per questi motivi, rigetta, ecc.

This content downloaded from 193.142.30.55 on Sat, 28 Jun 2014 14:04:51 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended