sezione II civile; sentenza 23 luglio 1998, n. 7245; Pres. Garofalo, Est. Cioffi, P.M. Golia (concl.conf.); Soc. Suditalia (Avv. Ludini, Gagliardi) c. Comune di Avellino (Avv. Ruggiero) e D'Albora(Avv. Acone). Conferma App. Napoli 31 maggio 1996Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 3 (MARZO 1999), pp. 947/948-951/952Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23194205 .
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PARTE PRIMA
l'immediata ed incondizionata disponibilità degli spazi vincolati
(cfr. sentenze 7994/91, id., Rep. 1992, voce cit., n. 252; 4691/93,
id., 1993, I, 2489; 6104/93, id., Rep. 1994, voce cit., n. 253;
11188/94, ibid., nn. 246, 247). Questa finalità, quindi, non può ritenersi rispettata — nel caso di specie — dalla clausola del
contratto di vendita dei singoli appartamenti con la quale la
proprietaria costruttrice dell'edificio si è riservata la proprietà
degli spazi destinati a parcheggio, mettendoli a disposizione de
gli acquirenti delle singole unità immobiliari a titolo di locazio ne, verso il corrispettivo di canoni periodici. In tal modo, infat
ti, viene meno la relazione necessaria e permanente — insita
nella normativa vincolistica — tra la cosa principale e quella accessoria e la possibilità di utilizzazione degli spazi destinati
a parcheggio da parte dei detti proprietari viene a dipendere da fattori soggettivi e variabili (stante la natura obbligatoria e personale del diritto, attribuito ai proprietari delle unità abi
tative, con la concessione in locazione dell'area di parcheggio) mentre la suddetta finalità si realizza soltanto con il vincolo
reale di destinazione, con l'attribuzione, cioè, agli acquirenti delle singole unità immobiliari della proprietà od altro diritto
reale idoneo ad assicurare il godimento degli spazi destinati a
parcheggio senza limiti temporali e personali, ma secondo il col
legamento necessario — reale e permanente — tra area di par
cheggio e costruzione (v. sentenze 3717/94, ibid., nn. 251, 252;
244/95, id., Rep. 1995, voce cit., nn. 351, 352).
Consegue che doveva dichiararsi la nullità delle clausole in
discorso, con integrazione, ope legis (art. 1419, cpv., c.c.), dei
singoli contratti mediante l'attribuzione, a favore degli acqui renti delle unità immobiliari, del diritto reale d'uso dell'area
destinata a parcheggio ed il riconoscimento, anche d'ufficio, del diritto del venditore ad un proporzionale aumento del prez
zo, nel rispetto dell'equilibrio delle reciproche prestazioni. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata
con rinvio della causa, per nuovo esame, ad altra sezione della
Corte d'appello de L'Aquila.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 23 luglio 1998, n. 7245; Pres. Garofalo, Est. Cioffi, P.M. Golia (conci,
conf.); Soc. Suditalia (Aw. Ludini, Gagliardi) c. Comune
di Avellino (Aw. Ruggiero) e D'Albora (Avv. Agone). Con
ferma App. Napoli 31 maggio 1996.
Opere pubbliche — Appalto — Direttore dei lavori collaborato
re dell'impresa aggiudicatrice — Compenso — Parte obbliga ta (R.d. 8 febbraio 1923 n. 422, norme per l'esecuzione delle
opere pubbliche, art. 1; 1. reg. Campania 31 ottobre 1978
n. 51, normativa regionale per la programmazione, il finan
ziamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pub blico interesse, snellimento delle procedure amministrative, de
leghe e attribuzioni agli enti locali, art. 27; 1. 11 febbraio
1994 n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici).
L'impresa aggiudicatrice dell'appalto, e non l'amministrazione committente dell'opera pubblica, è tenuta a compensare il di
rettore dei lavori nominato dall'impresa aggiudicatrice. (1)
(1) Sulla distinzione tra direttore dei lavori per conto dell'appaltatore e direttore dei lavori per conto del committente, v. Cass. 9 maggio 1980, n. 3051, Foro it., Rep. 1980, voce Appalto, n. 50, ove si afferma che quest'ultimo risponde dell'adempimento dei propri obblighi solo verso il committente.
In ordine all'affidamento della direzione dei lavori a dipendenti della
pubblica amministrazione, v. Coli. arb. 28 settembre 1987, id., Rep. 1990, voce Opere pubbliche, n. 251, secondo cui il direttore dei lavori,
Il Foro Italiano — 1999.
Fatto. — Il bando di concorso per la costruzione del palazzo
municipale di Avellino, adottato con delibera della giunta co
munale n. 305 del 1987, stabilì, in conformità di quanto previ sto dalla 1. reg. campana 31 ottobre 1978 n. 51, che l'impresa
aggiudicatrice dell'appalto avrebbe dovuto indicare, nella pro
posta avanzata in risposta all'appalto concorso, «il nominativo
e i titoli del direttore dei lavori».
La società Suditalia, vinta la gara, indicò come direttore dei
lavori l'ing. Domenico D'Albora. E questi, espletato l'incarico, convenne innanzi al Tribunale di Avellino sia il committente
sia l'appaltatrice, per ottenere il pagamento del suo compenso, da chi di ragione.
I convenuti si costituirono ed entrambi chiesero il rigetto del
la domanda, ciascuno indicando l'altro come controparte del
rapporto d'opera professionale dedotto in causa dall'ing. Do
menico D'Albora, e quindi come suo debitore.
II tribunale adito affermò il difetto di legittimazione passiva del comune, e condannò la Suditalia a pagare all'ing. D'Albora
il compenso a lui spettante. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza n. 1538 del
31 maggio 1998, ha confermato tale decisione.
La corte territoriale ha in particolare affermato e considerato
che: — in base alla normativa e ai principi vigenti in materia di
appalto di opere pubbliche, direttore dei lavori in senso proprio
(ossia colui che svolge, a tutela degli interessi della pubblica amministrazione committente, attività di ingerenza e di coope razione nell'esecuzione dell'appalto) è o un funzionario tecnico
della pubblica amministrazione committente, o un privato da
essa, e soltanto da essa, espressamente incaricato (cosiddetta direzione lavori esterna);
— l'ing. D'Albora è stato invece scelto dall'impresa appalta
trice, e da essa ha dunque ricevuto la proposta di svolgere l'atti
vità di direzione dei lavori, e a tale proposta va riferita la sua
accettazione, comunicata al comune; — «non v'è dubbio, alla stregua della documentazione pro
dotta (verbali, consegna e ultimazione dei lavori, stati di avan
come ausiliario del committente, assume la figura di suo rappresentante relativamente alle manifestazioni di volontà contenute in ambito stret tamente tecnico. Nel senso che il direttore dei lavori concessi in appalto dall'ente pubblico sarebbe organo di questo, v. Trib. Vallo della Luca nia 21 gennaio 1978, id., Rep. 1983, voce cit., n. 137. Secondo Cass. 11 maggio 1983, n. 3251, ibid., n. 135, i rapporti correnti tra il commit tente ed il direttore dei lavori sono del tutto estranei all'appaltatore, il quale non ha nessuna legittimazione a far valere la mancanza dei
requisiti necessari per la relativa nomina. Sulla legittimità dell'attribuzione della direzione dei lavori a soggetto
esterno, individuato e nominato tale dall'impresa aggiudicatrice, sotto il controllo diretto dell'amministrazione appaltante, v. Coli. arb. 8 giu gno 1991, id., Rep. 1993, voce cit., n. 296. Secondo Cass. 27 maggio 1987, n. 4742, id., Rep. 1987, voce Contratti della p.a., n. 44, il con tratto d'opera professionale per l'affidamento della c.d. «direzione dei lavori esterna» richiede ad substantiam la forma scritta. Nel senso che la deliberazione con cui un ente si determina ad affidare la direzione dei lavori ad un libero professionista costituisce una mera deliberazione
preliminare di affidamento o, secondo lo schema civilistico, un'offerta o una promessa del fatto del terzo, senza che essa vincoli l'ente stesso, v. Tar Lazio, sez. Ili, 1° settembre 1983, n. 598, id., Rep. 1984, voce
Opere pubbliche, n. 109. Per l'affermazione secondo cui la controver sia concernente la revoca, da parte dell'amministrazione, dell'incarico di direzione dei lavori per opere d'appalto a libero professionista ap partiene alla giurisdizione del giudice ordinario, v. Tar Puglia 16 set tembre 1986, n. 623, id., Rep. 1987, voce cit., n. 150.
La direzione dei lavori, prevista dagli art. 346 e 364 1. 20 marzo 1865 n. 2248, all. F e dal r.d. 25 maggio 1895 n. 350, era disciplinata, per quanto attiene al problema del suo affidamento a soggetti esterni
rispetto all'amministrazione, dall'art. 1 r.d. n. 422 del 1923, il quale dispone che la direzione dei lavori può essere affidata ai professionisti privati che siano stati incaricati della compilazione dei progetti, specifi cando altresì i casi in cui è legittimo il ricorso alla progettazione esterna
(«se la speciale natura delle opere lo consente o motivi di urgenza lo
richiedano»). Oggi, ai sensi dell'art. 17 1. n. 109 del 1994, così come modificato
dalla 1. 18 novembre 1998 n. 415, le prestazioni relative non solo alla
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, ma pure alla direzio ne dei lavori possono essere espletate — oltre che da uffici tecnici delle stazioni appaltanti, da uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori, da organismi di altre amministrazioni di cui i soggetti aggiu
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
zamento, ecc.), che il direttore dei lavori per conto del comune
si sia identificato nel dirigente del relativo ufficio tecnico».
La corte territoriale ha dunque concluso che il comune, nel
richiedere con il bando di gara all'impresa aggiudicatrice l'indi
cazione di un direttore dei lavori, non ha affatto inteso deman
dare a quest'ultima la scelta del proprio, ovviamente esterno, ma ha soltanto preteso che l'impresa appaltatrice si dotasse di
un suo direttore dei lavori, particolarmente qualificato, a ga ranzia della sua efficienza organizzativa.
La corte territoriale ha infine rigettato la domanda di arric
chimento senza causa proposta in appello da Domenico D'Al
bora contro il comune di Avellino, osservando che l'esperibilità della sua azione di adempimento nei confronti della Suditalia
esclude la sussidiarietà prevista dall'art. 2042 c.c., e per altro
verso che la condanna della Suditalia al pagamento del suo com
penso esclude il suo depauperamento. Contro tale sentenza ha proposto ricorso principale la società
Suditalia, per tre motivi, e ricorso incidentale Domenico D'Al
bora, per due motivi.
Il comune di Avellino resiste con controricorso ad entrambi.
Domenico D'Albora ha inoltre proposto ricorso incidentale
condizionato per un solo motivo, per l'ipotesi di accoglimento di quello della società Suditalia.
La Suditalia resiste con controricorso al ricorso incidentale
di Domenico D'Albora.
Il comune di Avellino e la società Suditalia hanno depositato memorie.
Motivi della decisione. — La società Suditalia, con i tre moti
vi del suo ricorso, e Domenico D'Albora, con i due motivi del
suo ricorso incidentale, che vanno congiuntamente esaminati per ché connessi, censurano l'impugnata sentenza nella parte in cui
ha negato che quest'ultimo ha instaurato, nella circostanza, un
rapporto d'opera professionale con il comune di Avellino; e
denunziano violazione e falsa applicazione del r.d. 8 febbraio
1923 n. 422, della 1. 11 febbraio 1994 n. 109 e della 1. reg.
Campania 31 ottobre 1978 n. 51, nonché errata interpretazione del bando di gara cui innanzi si è fatto cenno, e degli atti nego
dicatori possono avvalersi per legge — anche da «liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla 1. 23 novembre 1939 n. 1815», dalle «società di professionisti» e dalle «società di ingegneria» di cui al 6° comma del medesimo art. 17 1. n. 109 del 1994 e successive modi
ficazioni, nonché, infine, da raggruppamenti temporanei costituiti da liberi professionisti, società di professionisti e società di ingegneria. Il 4° comma indica i casi in cui è possibile procedere all'affidamento del l'attività di progettazione a soggetti esterni all'amministrazione (profes sionisti, società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei costituiti dai medesimi soggetti): sussistenza di una situazio ne di carenza in organico di personale tecnico delle stazioni appaltanti; difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di
svolgere le funzioni di istituto; «lavori di speciale complessità. . .»; «ne cessità di predisporre progetti integrati». Secondo quanto dispone il 14°
comma, «nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi
del 4° comma, l'attività di direzione dei lavori è affidata, con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato».
La lettura della disposizione da ultimo citata parrebbe lasciar inten dere una preferenza della legge — che così confermerebbe la già ricor data scelta operata dal r.d. n. 422 del 1923 — per l'affidamento della direzione dei lavori al progettista incaricato. Invero, in altro articolo, la normativa in esame, che forse avrebbe dovuto preoccuparsi di opera re un miglior coordinamento con l'art. 17, mostra di voler introdurre una disciplina differente, caratterizzata dalla preferenza per l'affida mento della direzione dei lavori ad altre amministrazioni pubbliche. L'art.
27, dopo aver affermato che le amministrazioni «sono obbligate ad isti tuire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei
lavori ed eventualmente da assistenti», prevede che, ove ricorra uno
dei casi di cui al 4° comma dell'art. 17 e le amministrazioni aggiudica toci non possano espletare l'attività di direzione dei lavori, l'attività
stessa sia «affidata nell'ordine ai seguenti soggetti: a) altre amministra
zioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all'art. 24
1. 8 giugno 1990 n. 142; b) il progettista incaricato ai sensi dell'art.
17, 4° comma; c) altri soggetti scelti con le procedure previste dalla
normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in
materia». L'art. 18, comma 2 quater, 1. n. 109 del 1994 e successive modifica
zioni, infine, vieta «l'affidamento di attività di progettazione, direzione
lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti
a tempo determinato od altre procedure diverse da quelle previste dalla
presente legge». [F. Fracchia]
Il Foro Italiano — 1999.
ziali in virtù dei quali Domenico D'Albora ha instaurato il suo
rapporto d'opera professionale per il quale compete a lui il com
penso richiesto.
I ricorrenti sostengono in particolare che, diversamente da
quanto ritenuto dalla corte territoriale, il bando di gara, nel
richiedere (in ossequio a quanto disposto dall'art. 27 1. reg. Cam
pania 31 ottobre 1978 n. 51) all'impresa appaltatrice l'indica
zione di un direttore dei lavori particolarmente qualificato, ha
inteso riferirsi al direttore dei lavori in senso proprio, ossia a
quello che, in nome e conto del committente, svolge attività
d'ingerenza e cooperazione con l'appaltatrice nella esecuzione
dell'appalto. A conforto di tale tesi, affermano che nel caso di specie il
comune non ha istituito una sua direzione tecnica dei lavori, e che al dirigente del suo ufficio tecnico, più volte chiamato
ad intervenire nell'esecuzione dell'appalto, non ha mai attribui
to la qualifica di direttore dei lavori; sostengono poi che Dome
nico D'Albora ha espletato in concreto le mansioni tipiche del
direttore dei lavori in senso proprio (tutelando nell'esecuzione
dell'appalto gli interessi del committente); rilevano ancora che
il comune, con la delibera di giunta con cui ha approvato il
bando di gara, non ha elencato tra le spese a carico dell'appal tatrice quelle per la direzione dei lavori (come sarebbe stata ne
cessaria se davvero il direttore indicato da quest'ultima era da
intendersi un suo collaboratore), ed ha previsto invece tra le
spese a proprio carico quelle per la direzione dei lavori (previ sione fuor di luogo, se il direttore dei lavori avrebbe dovuto
essere il dirigente del suo ufficio tecnico, già retribuito come
dipendente); ed infine censurano l'interpretazione che la corte
territoriale ha dato della accettazione dell'incarico conferita a
Domenico D'Albora.
Di tale complessa ed articolata censura vanno trattati disgiun tamente i due profili di cui si compone, e che nella prospetta zione dei ricorrenti spesso sono frammisti, quello con cui si de
nunziano violazioni di legge, e quello con cui si contesta la rico
struzione del fatto della corte territoriale e le sue valutazioni
ed apprezzamenti dei fatti di causa.
La censura, per quanto attiene alle violazioni di legge denun
ziate, è infondata.
Nell'appalto pubblico l'attività di ingerenza e cooperazione della pubblica amministrazione è demandata all'ufficio che co
stituisce la direzione dei lavori, ossia ai funzionari tecnici che, secondo l'ordinamento di ciascuna amministrazione, sono inca
ricati di esplicare direttamente, nei confronti dell'appaltatore, il compito dell'ingerenza e della cooperazione.
Infatti in via di principio la direzione tecnica dei lavori, nel
senso appena detto, è affidata ai funzionari tecnici della stessa
amministrazione, e nel caso di ente locale, al suo ufficio tecnico.
Tuttavia l'art. 1, 2° comma, r.d. 8 febbraio 1923 n. 422 pre vede la possibilità di conferire ad un professionista privato, al
quale nelle ipotesi contemplate nel medesimo articolo sia stata
affidata la compilazione del progetto dell'opera, anche la dire
zione dei lavori (direzione dei lavori esterna). Ed il ricorso a
professionisti privati è particolarmente frequente per l'appunto nel caso di appalti di enti locali, che non sempre sono dotati
di un efficiente servizio tecnico.
Mette conto sottolineare che l'incarico di direttore esterno dei
lavori può essere conferito, ai termini dell'art. 1, 2° comma, r.d. n. 422 del 1923, soltanto al professionista che abbia redatto
il progetto dell'opera.
Proprio perché la direzione tecnica dei lavori, in caso di ap
palto pubblico, compete in via di principio ai funzionari tecnici
della stessa amministrazione, e in caso di ente pubblico, all'uf
ficio tecnico dell'ente, e per esso al suo dirigente, quando la
pubblica amministrazione si determina in tal senso non è neces
sario un suo specifico atto che consacri tale scelta; atto che
invece è necessario quando decida di avvalersi, per la direzione
dei lavori, di un collaboratore che non sia suo dipendente. In questa seconda ipotesi, infatti, la pubblica amministrazio
ne deve stipulare un contratto d'opera professionale, per la con
figurabilità del quale non è sufficiente l'esistenza di una delibe
razione del competente organo, per solito collegiale, ma è ne
cessario che tale deliberazione si traduca, nelle forme di legge, in un formale atto sottoscritto dal rappresentante esterno del
l'ente stesso e dal professionista, da cui possa desumersi la con
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PARTE PRIMA
creta instaurazione del rapporto, con le indispensabili specifica zioni in ordine alle prestazioni da svolgersi e al compenso da
corrispondersi (v. sentenza 27 maggio 1987, n. 4742 di questa
corte, Foro it., Rep. 1987, voce Contratti della p.a., n. 44). La presenza della direzione dei lavori dell'ente pubblico non
esclude (ed è con essa compatibile) la presenza di un direttore
tecnico che per conto dell'appaltatore abbia il compito di diri
gere i lavori. Ed anzi non è infrequente che la legge condizioni
il conferimento dell'appalto alla presenza, nella struttura azien
dale dell'appaltatore, di suo direttore dei lavori particolarmente
qualificato, a garanzia della sua efficienza tecnica, e che sia
valido interlocutore del direttore dei lavori dell'ente pubblico. Le due figure di direttore dei lavori si differenziano dunque
nettamente: una cosa è il direttore dei lavori collaboratore pro fessionale dell'appaltatore, che ha il dovere di provvedere, dal
punto di vista tecnico, all'esecuzione dell'opera, organizzando e vigilando in modo che essa si svolga senza pericolo per gli addetti ai lavori e per i terzi; altra cosa è il direttore dei lavori
collaboratore del committente, che ha il compito di controllare
la corrispondenza dell'opera al progetto, e risponde dell'adem
pimento di tale obbligo solo verso il committente, a norma del
l'art. 2236 c.c. (v. sentenza 9 maggio 1980, n. 3051 di questa
corte, id., Rep. 1980, voce Appalto, n. 50). Le due figure di direttore dei lavori innanzi delineate si ritro
vano puntualmente nella 1. reg. Campania 31 ottobre 1978 n.
51, che contiene «la normativa regionale per la programmazio
ne, il finanziamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse.
Tale legge stabilisce (art. 17-24) che direttore dei lavori in
senso proprio, ossia il collaboratore dell'ente pubblico commit
tente sia il dirigente dell'ufficio tecnico dell'ente, ovvero profes sionisti privati espressamente incaricati, con modalità e proce dure nel dettaglio specificate.
Stabilisce poi (art. 27) che le imprese che partecipano alla
gara per l'aggiudicazione dell'appalto devono indicare, nella lo
ro proposta, il progetto esecutivo dell'opera, il corrispettivo, il programma dettagliato di svolgimento dei lavori, i metodi
esecutivi, le attrezzature da impiegare, ed «il nominativo ed i
titoli del direttore dei lavori».
È ben evidente che quest'ultimo è un direttore dei lavori di
verso da quello che nomina l'ente pubblico ai termini del richia
mato art. 24; ed è per l'appunto il collaboratore dell'appaltato re di cui innanzi si è detto, che egli deve assumere, e che egli deve quindi compensare.
Queste sono le norme e i principi che vengono in considera
zione nella presente fattispecie. La corte territoriale, nell'esaminare i fatti che la caratterizza
no, e nell'interpretare gli atti e i negozi sottoposti al suo esame, si è puntualmente attenuta a tali norme e principi, e ha dato
ragione delle conclusioni cui è pervenuta con motivazione com
pleta ed esaustiva, immune da vizi logici e giuridici. Le censure al riguardo proposte dai ricorrenti sono dunque
inammissibili. Il ricorso incidentale condizionato di Domenico D'Albora re
sta assorbito.
Il Foro Italiano — 1999.
I
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 21 lu
glio 1998, n. 7129; Pres. V. Sgroi, Est. A. Finocchiajro, P.M.
Martone (conci, conf.); Soc. Hempel Coatings Italia (Avv.
Bonavera, Ruggieri) c. Soc. Armamento Enos (Avv. Cari
ni, Lombardo). Dichiara inammissibile regolamento di com
petenza avverso Trib. Marsala 3 maggio 1994.
Istruzione preventiva — Regolamento di competenza — Inam
missibilità (Cod. proc. civ., art. 42, 43, 695, 696).
A seguito della riforma del procedimento cautelare, il regola mento di competenza non può essere proposto avverso i prov vedimenti d'istruzione preventiva. (1)
II
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 11 no
vembre 1997, n. 11133; Pres. V. Sgroi, Est. Vittoria, P.M.
Morozzo Della Rocca (conci, conf.); Interpacific Shipping Ltd. (Avv. Menghini, Mazier, Sol veni) c. Soc. Segem (Avv.
Sperati, Alessandri, Crovato). Regolamento di giurisdizione.
Istruzione preventiva — Regolamento di giurisdizione — Inam
missibilità (Cod. proc. civ., art. 41, 695, 696).
A seguito della riforma del procedimento cautelare, il regola mento di giurisdizione non può essere proposto nel procedi mento d'istruzione preventiva. (2)
(1-2) Le sezioni unite cambiano giurisprudenza sull'ammissibilità del
regolamento di giurisdizione nel procedimento per l'istruzione preventi va e, su sollecitazione del primo presidente, al quale la questione era stata segnalata dalla sezione seconda (ord. 2 giugno 1995, n. 383, inedi
ta), risolvono il contrasto sussistente tra le sezioni semplici sull'ammis sibilità del regolamento di competenza avverso i provvedimenti d'istru zione preventiva. In precedenza, sul primo problema, v., da ultimo, Cass. 12 febbraio 1988, n. 1491, Foro it., Rep. 1988, voce Giurisdizio ne civile, n. 114; 3 maggio 1986, n. 2994, id., 1986, I, 2152, con nota di Cipriani; sul secondo, da ultimo, Cass. 28 maggio 1996, n. 4940, id., 1996, I, 2766, con nota di richiami e nota di Cipriani, L'impugna zione dei provvedimenti d'istruzione preventiva.
* * *
Ancora sull'impugnazione dei provvedimenti d'istruzione preventiva.
1. - Con queste sentenze le sezioni unite hanno affrancato l'istruzione
preventiva dai regolamenti di giurisdizione e di competenza, due istituti
che, in effetti, sia pure per diversi motivi, hanno entrambi ben poco a che vedere con quel procedimento e col relativo provvedimento. Le due decisioni, quindi, vanno senz'altro apprezzate e condivise (dello stesso avviso, con riferimento all'esclusione del regolamento di compe tenza, Giacalone, Accertamento tecnico preventivo e regolamento di
competenza, in Giust. civ., 1998, I, 2132). Le sentenze in epigrafe, però, sono importanti non solo per il deci
sum, ma anche e forse soprattutto perché si sono entrambe occupate, la meno recente in via incidentale, l'altra principaliter, dell'impugnazio ne dei provvedimenti di cui agli art. 695 e 696 c.p.c., che è il problema sul quale in questi ultimi tempi, a proposito dell'istruzione preventiva, si è più discusso. Esse, purtroppo, se ne sono occupate senza pronun ciar verbo sul se e sul come si impugnano i provvedimenti de quibus e senza mai menzionare il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., ma ciò non toglie che le loro motivazioni siano più che utili al fine di stabilire se oggi quei provvedimenti siano reclamabili o no. Di qui l'opportunità di commentarle pensando essenzialmente alle conseguenze in ordine al l'ammissibilità del reclamo.
2. - A voler cominciare dalla sentenza meno recente, quella che ha escluso l'ammissibilità del regolamento di giurisdizione, converrà ricor dare che i provvedimenti d'istruzione preventiva hanno natura cautelare e che ciò nonostante le sezioni unite, fino a ieri, facendo leva sulla natura giurisdizionale di quei provvedimenti, non dubitavano dell'am missibilità del regolamento di giurisdizione nel relativo procedimento.
L'orientamento, a parer mio, era insostenibile, ma è noto che per lunghi anni non c'è stato verso di convincere le sezioni unite, né tanto meno la Corte costituzionale, dell'incompatibilità del regolamento di
giurisdizione e della sospensione ex art. 367 c.p.c. con la tutela urgente in genere e con quella cautelare in particolare.
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