Sezione II civile; sentenza 23 marzo 1963, n. 737; Pres. Vela P., Est. Flore, P. M. Gentile (concl.conf.); Brunori (Avv. Salvati, Formiggini) c. Andalò (Avv. Provinciali, Redenti, Masè Dari)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 7 (1963), pp. 1435/1436-1437/1438Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152344 .
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1435 PARTE PRIMA 1436
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione II civil©; sentenza 23 marzo 1963, n. 737 ; Pres.
Vela P., Est. Flore, P. M. Gentile (concl. conf.);
Brunori (Aw. Salvati, Fokmiggini) c. AncLalo (Aw.
Peovinciali, Eedenti, Masž Dari).
(Gonjerma App. Bologna 28 aprile 1960)
Successione ■— Lascito di belli determinati — Natura
giuridica — Apprezzamento incensurabile del
giudice di merito (Cod. civ., art. 588).
Per distinguere, in caso di attribuzione di beni determinati,
Z'heredis institutio ex certa re dal legato, bisogna aver
riguardo alla rappresentazione ehe il testatore ha avuto
di questi beni come quota-parte del patrimonio o come
entitä a s& ; 1'apprezzamento del giudice di merito, se
scevro di errori logiei o di diritto, e insindacabile in
Oassazione. (1)
La Corte, ecc. — Con il seoondo mezzo si deduce la
violazione dell'art. 588, 624 cod. civ. : la Corte del merito
non avrebbe tenuto presente che con le due scliede testa
mentarie era stato lasciato alia Brunori praticamente tutto
il patrimonio dell'Andalo sicchõ questa doveva esserne
considerata erede universale. Infatti, egli le aveva lasciato
la metä indivisa della casa di via don Minzoni, il mobilio
in questa esistente, il credito (2° testamento) di due milioni
del residuo prezzo del fondo Ruello, le aveva giä trasferito
la segheria escludendo i parenti dalla successione. La Corte
del merito, pur considerando cbe alia Brunori era stato
attribuito l'intero patrimonio immobiliare, aveva poi cre
duto di ritenere la Brunori legataria, perchö nel patrimonio del de cuius esisteva ancora un certo numero di crediti
e delle somme riscosse dal de cius poco prima della morte.
La Corte avrebbe dovuto ritenere cbe sarebbe bastata
la semplice attribuzione di tutti gli immobili per ricono
scere alia Brunori la qualitä. di erede universale. Secondo
la ricorrente, nella concezione del lagislatore, cbe sta
rebbe a base dell'art. 588 cod. civ., si considererebbe che
egli tenne presente nel testare i beni dominanti del suo
patrimonio, le case e i fondi, e con l'attribuire questi avrebbe
iiiteso di attribuire la veste di erede al beneficiato, molto
piü che nel caso alia Brunori venne lasciato tutto il mobilio
e il credito principale di due milioni. Ciõ sarebbe segno che il testatore non voile distribute il suo patrimonio fra piü persone, ma lasciarlo soltanto alia Brunori. L'art. 588
(1) In senso conforme sulla prima parte della massima, App. Firenze 15 maggio 1901, Foro it., Rep. 1961, voce Testamento, n. 48 ; Cass. 4 ottobre 1960, n. 2548, id., Rep. 1960, voce Succes sione, n. 106; Trib. Genova 13 gennaio 1959, ibid., voce Te
stamento, n. 44 ; Trib. Cagliari 9 dicembre 1958, id., Eep. 1959, voce cit., n. 39 ; Pret. Messina 23 maggio 1958, id., Rep. 1958, voce Successione, n. 81 ; Cass. 25 maggio n. 1936 e 22 febbraio n. 655 del 1957, id., Rep. 1957, voce cit., nn. 184, 185 ; Trib. Na
poli 12 gennaio 1956, id., Rep. 1956, voce cit., n. 159 ; App. Ge nova 26 ottobre 1954, id., Rep. 1955, voce cit., n. 136 ; App. Torino 27 aprile 1953, id., Rep. 1954, voce cit., n. 143 ; Cass. 27 dicembre 1951, n. 2890, id., 1952, I, 1011, con nota di richiami.
In dottrina cfr. : L. Coviello jr., Diritto successorio, 1962, pag. 58 ; Barbero, Sistema del dir. priv. ital., 1962, II, pag. 867; Trabucchi, Istituzioni di dir. civ., 1960, pag. 809 ; Torrente, Manuale di dir. priv., 1958, pag. 706 ; Gangi, La successione testamentaria, 1952, I, pag. 377 ; Mengoni, L'istituzione ex certa re secondo l'art. 588, 2° comma, cod. civ., in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1948, 740 segg.
In senso conforme sulla seconda parte della massima: Cass. 9 febbraio n. 271 e 3 novembre n. 2554 del 1961, Foro it., Rep. 1961, voce Testamento, nn. 52, 55 ; 7 maggio 1955, n. 1307, id., Rep. 1955, voce cit., n. 48 ; 25 agosto 1952, n. 2744, id., Rep. 1952, voce Successione, n. 127 ; 11 luglio 1949, n. 1704, id., Rep. 1949, voce Testamento, n. 64 ; 17 maggio 1949, n. 726, id., 1949, I, 376, con nota di richiami.
In dottrina, in senso conforme : Gangi, La successione, cit., II, pag. 507 ; sull'argomento cfr. anche Rescigno, Interpreta zione del testamento, 1952, pag. 19 segg. e 28.
avrebbe lo scopo di superare le difficoltä ehe nagcessero
dalla menzione, nei testamenti, dei principali beni. Se
condo la ricorrente, anche se il testatore avesse lasciato
gli altri eventuali beni, con il testamento, ad altri, erede
sarebbe stata la Brunori e non la sorella. A fortiori, la
sentenza sarebbe errata pcrchš per quei beni il testatore
non dispose nulla, anzi escluse la sorella dalla successione.
II ritorno in questo mezzo del ricbiamo alia exhaere
datio, non ba valore alcuno, dopo il rigetto del primo mo
tivo. La Corte suprema quindi non deve tenerne conto.
Quanto alle altre censure, ya rilevato cbe la maggior
parte di esse, coperta sotto la citazione piil yolte ripetuta dell'art. 588 cod. ciy., 0 di mero fatto. Spiega con esse
piii volte per quali ragioni il testatore ayrebbe nominato
erede universale la Brunori, non giä quali errori logici o giuridici sussistano nella pronuncia della Corte cbe ravvisõ
invece nelle disposizioni dei due testamenti dei legati in
favore della ricorrente.
Ora l'art. 588, ult. parte, cod. civ. non riposa giä sulla
base di fatto che cosi agevolmente la ricorrente prospetta :
cbe cioe unico rilievo abbia l'entitä delle res certae delle
quali il testatore dispose. Vi puõ essere institutio ex re
certa ancbe se queste non costituiscano una quota rile
vante del patrimonio ; alio stesso modo come succede a
titolo universale l'istituto in una quota ancbe piccola del
patrimonio (un decimo, un ventesimo) : l'importante õ,
per decidere se si sia in presenza di istituzione di erede nei
casi del genere, la rappresentazione cbe nella mente e nello
intento del testatore sia esistita dei beni lasciati, come di
quota del patrimonio : una relazione con il tutto, quale sarebbe stata se di una quota astrattamente egli avesse
disposto. Non vi sono i criteri interpretativi legali ed
aprioristici cbe la ricorrente prospetta. Si tratta di un'inda
gine di fatto cbe il giudice deve condurre, e cbe puõ essere
criticata nei suo svolgimento logico, ma non nei conseguito convincimento.
Ora la Corte del merito ba innanzi tutto rilevato cbe non vi era stata comunque qualificazione di erede della
Brunori; cbe in nessun modo era risultato cbe beni attri buiti fossero stati considerati come quota del patrimonio, invece cbe nella loro individua autonomia. Si noti poi cbe l'attribuzione della segberia con l'annessa casa non poteva essere affatto considerata come indice dell'intendimento
di assegnare l'intero patrimonio immobiliare percke essa era avvenuta fuori del testamento e, come si vedrä, valida
mente; sicchõ nei patrimonio rimaneva l'importante cespite dell'azione di simulazione. Se ne deduce cbe ancbe
se, per avventura, una soluzione diversa da quella data dalla Corte del merito, sarebbe stata giustificabile, ciõ
porta a confermare cbe si tratta di convincimento di fatto nei quale prevale la sovrana potestä dei giudici del merito.
Ma l'assunto del ricorso e veramente insostenibile dove si pretende cbe 1'institutio ex re certa, cbe non comprenda la totalita di beni, importi attribuzione ancbe dei beni cbe non formarono oggetto di disposizione. Ora, o l'istituito e ancbe erede legittimo, e a lui questi beni spettano in virtü della vocazione legittima ; o, oltre l'istituito, vi sono eredi legittimi, e i beni residui spettano a questo in tale
qualitä. L'institutio ex re certa vale allora soltanto a sta bilire la quota rispettiva di partecipazione ai pesi e debiti
ereditari, o, eventualmente, della communio incidens su beni sopravvenuti alia morte del de cuius, e dopo questa entrati nei suo patrimonio. D'altra parte, non õ dalla entitä dei beni nei quali egli e cbiamato, che dipende la qualitä di erede del legittimario : ma e tale qualitä cbe costituisce il titolo per acquistare i beni dei quali il de cuius non dispose. £ pertanto del tutto irrilevante fondarsi sulla entitä e sulla natura dei beni non contemplati dai due testamenti, per negare alla dottoressa Andalõ la qualitä di erede (legit tima) e per pretendere che la institutio ex re certa com
prenda anche il resto del patrimonio, non compreso nella
quota che si pretende costituita dalle res certae. L'unica censura, che tecnicamente b esatta, 6 quella
diretta contro l'affermazione della Corte del merito, che il capov. dell'art. 588 contenga un""principio di carattere eccezionale. Esso ha invece soltanto un valore confermativo
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1437 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1438
della prima parte dell'articolo e contiene un criterio inter
pretative che serve da guida al giudice. Pertanto non lia carattere eccezionale. Ma eiõ non porta nessuna conse
guenza utile alia rioorrente, perche la decisione si fonda
tutta sulla interpretazione della natura delle disposizioni contenute nelle due schede e sulla indisconoscibile qualitä di erede legittima spettante alia sorella del testatore.
(Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione II civile ; sentenza 21 marzo 1963, n. 679 ; Pres. Civiletti P., Est. Coetesani E., P. M. Pedace (concl.
conf.); Di Donato e Putignano (Avy. Nicolõ) c. Ta ranto (Aw. Fazzalaei, Laeato).
(Oassa App. Bari 28 giugno 1960)
Scrittura — Scrittura privata — Querela di (also — Condizioni d'ammissibilita — Necessity -—
Fattlspecie (Cod. civ., art. 2702). Falso in materia civile — Querela di falso — Fase
preliminare -— Iiitervento del P. m. — Necessitä — Insussistenza (Cod. proc. civ., art. 70).
La scrittura privata riconosciuta pud essere impugnata con querela di falso, anche se non se ne contesti il conte
nuto. (1) Non b necessario I'intervento del P. m. nella fase preliminare
di giudizio in cui si decide dell'ammissibilitä della querela di falso e della rilevanza del doeumento impugnato. (2)
La Corte, ecc. — Svolgimento del processo. — (Omissis).
Osserva ai riguardo il Collegio che, ai sensi dell'art. 2702
cod. civ., la scrittura privata riconosciuta o considerata
tale dalla legge puõ essere impugnata con querela di falso,
sempre quando venga contestata la non veridicitä del
contenuto consacrato nel doeumento e non pure nella
ipotesi di semplice disconoscimento della autentieitä della
(1) Secondo Cass. 15 dicembre 1958, n. 3901, Foro it., Rep. 1958, voce Scrittura, nn. 60, 61, e 3 luglio 1957, n. 2582, id.,
Rep. 1957, voce Falso civ., n. 6, solo la querela di falso puõ scio
gliere il collegamento tra dichiarazione e sottoscrizione d'una scrittura privata riconosciuta. Cosi la querela deve necessaria mente proporsi quando la parte interessata intenda dimostrare che la dichiarazione attribuita dallo scritto non fu fatta (Cass. 28 luglio 1956, n. 2924, id., Rep. 1956, voce ult. cit., n. 11) e
quando, pur riconoscendosi la sottoscrizione, si voglia provare l'abuso di biancosegno.
Per I'ammissibilitA della querela di falso contro una scrittura
riconosciuta, Cass. 24 aprile 1954, n. 1259, id., Rep. 1954, voce
cit., nn. 7, 8, e App. Palermo 5 marzo 1954, id., 1954, I, 1386, con nota di richiami.
Sugli effetti del riconoscimento, reale o tacito, di una scrit tura privata (fa prova soltanto della provenienza delle dichia
razioni, ma non della verit a intrinseca di esse): Cass. 21 feb braio 1961, n. 393 e 18 gennaio 1961, n. 67, id., Rep. 1961, voce
Scrittura, nn. 36, 37 ; e sulla possibility, per la parte, di infirmarne il contenuto, Cass. 13 giugno 1961, n. 1374, ibid., n. 38 ; 26 lu
glio 1960, n. 2164, id., Rep. 1960, voce Falso civ., n. 5 ; 11
maggio 1959, n. 1367, id., Rep. 1959, voce Scrittura, n. 7. Per la possibility ed i limiti della conversione d'una querela
di falso in disconoscimento di sottoscrizione, la sentenza, richia
mata da quella che si annota, Cass. 4 agosto 1951, n. 2369, id.,
Rep. 1951, voce Falso civ., n. 30. Nel senso che la disciplina del disconoscimento non si ap
plica alia scrittura privata esibita per provare l'esistenza di un
fatto storico, Cass. 14 giugno 1961, n. 1382, id., 1962, I, 2147, con nota di richiami.
In dottrina, cons. Andriolt, Commento, IIs, pag. 154 ; Satta, Commentario, IX, 1, pag. 175.
(2) In senso conforme : Cass. 18 marzo 1961, n. 615, Foro
it., Rep. 1961, voce Falso civ., n. 11 ; 28 maggio 1958, jn. 1782,
id., Rep. 1958, voce cit., n. 11 ; 7 febbraio 1953, n. 316, id.,
Rep. 1953, voce cit., n. 5.
sottoscrizione, e cioe della provenienza dell'atto dall'ap
parente firmatario ; che nella specie il Di Donato e il Puti
gnano non hanno proposto una querela di falso, in difetto
di una specifica impugnativa della esistenza e della con
formity al vero del contratto di mezzadria, ma una azione
di disconoscimento della sottoscrizione, soggetta alia parti colare disciplina prevista dal codice di rito in tema di verifi
cazione di scrittura privata; ebe pertanto la scrittura
privata in oggetto doveva ritenersi riconosciuta dal firma
tario Giuseppe Di Donato, il quale, oltre ad essere rimasto
contumace nel giudizio di primo grado, non aveva neppure
proposto l'impugnativa di falso insieme agli altri due mez
zadri; che nei confronti di questi ultimi l'azione di disco
noscimento era tuttavia preclusa, essendo stata la detta
scrittura da essi riconosciuta in altri giudizi, svoltisi tra
le stesse parti e definiti con sentenze passate in cosa giu
dicata, quanto all'esistenza del contratto di mezzadria
tra Francesco Taranto e i tre sottoscrittori dell'impugnata scrittura ; che infine non poteva dubitarsi che il tacito
riconoscimento, a differenza del disconoscimento, ha una
efficacia sostanziale e non soltanto processuale, e quindi
spiega la sua influenza anche in altri giudizi. (Omissis) Motivi della decisione. — Con il primo mezzo di annul
lamento si denunzia la violazione degli art. 112, 214 e
segg., 221 e segg. cod. proc. civ., 99 disp. att., nonche
il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, in
riferimento all'art. 360, nn. 4 e 5, dello stesso codice, per a vere la Corte di merito erroneamente ritenuto che i ricor
renti avessero proposto non gi& una querela di falso, ma
una azione di disconoscimento di scritura privata. Al
riguardo si censura la esattezza dei criteri giuridici affer
mati in sentenza, secondo cui la semplice contestazione
della veridicitä della sottoscrizione si sostanzia nel discono
scimento della scrittura, mentre per la proposizione della
querela di falso e necessario che la impugnativa abbia
ad oggetto non solo la provenienza della scrittura da chi
figura di averla sottoscritta, ma, anche e soprattutto, la
rispondenza a verity del oontenuto del documento. E ciõ, a prescindere dalla circostanza, del tutto disattesa dai
G-iudici di merito, che con la citazione del 10 luglio 1954
i ricorrenti avevano in effetti affermato che le dichiara
zioni riportate nella impugnata scrittura erano false e, come tali, ad essi non riferibili, mentre d'altro lato, atteso
il rigoroso regime formale della querela di falso, neppure rientrava nei poteri del giudice la possibility di attribuire
alia proposta azione una diversa qualificazione giuridica.
(Omissis) Fondata e la censura, oggetto del mezzo di annulla
mento in esame.
Al riguardo va innanzi tutto precisato che in tesi gene rale una querela di falso, eventualmente priva di taluni
elementi essenziali, ben puõ spiegare gli effetti giuridici di una domanda di verificazione del documento, in appli cazione del generale principio della oonversione o utilizza
zione degli atti processuali, gia ribadito in subiecta materia
da questa Suprema corte (sent. 4 agosto 1951, n. 2369, Foro it., Rep. 1951, voce Falso civ., n. 30). Nella specie
peraltro la diversa qualificazione adottata dalla Corte di
merito e viziata in radice per la mancata considerazione
del regime di concorso in cui ab origine si trovano querela di falso e procedimento di verificazione.
Com'e noto, l'esigenza processuale dell'attendibilita del
documento, costituente prova di un rapporto, involge una
duplice indagine, rivolta ad accertare l'autenticita dell'ele
mento estrinseco della provenienza e la verita intrinseca
del contenuto. II problema della autenticita delle scritture,
che tanta decisiva rilevanza spiega sul terreno della effi
cacia della prova documentale, si identifiea con quello della certezza della sottoscrizione e in proposito va ricor
dato che, mentre l'atto pubblico fa piena prova della
paternita del documento (art. 2700 cod. civ.), la scrittura
privata, non riconosciuta o legalmente considerata tale,
si presenta, di per se, priva di ogni attendibilitä quanto al suo autore (arg. art. 2702 cod. civ.). L'indagine circa
la verity del contenuto riguarda piu propriamente la corri
spondenza delle dichiarazioni risultanti dal documento ed
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