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Sezione II civile; sentenza 24 luglio 1964, n. 2012; Pres. Gionfrida P., Est. Iannelli, P. M....

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Sezione II civile; sentenza 24 luglio 1964, n. 2012; Pres. Gionfrida P., Est. Iannelli, P. M. Gentile (concl. conf.); Magnarapa (Avv. Bellisari, Ughi) c. Marchioli (Avv. Costa, Visconti) Source: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 11 (1964), pp. 2139/2140-2143/2144 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23155144 . Accessed: 28/06/2014 14:10 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.0.146.7 on Sat, 28 Jun 2014 14:10:51 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione II civile; sentenza 24 luglio 1964, n. 2012; Pres. Gionfrida P., Est. Iannelli, P. M. Gentile(concl. conf.); Magnarapa (Avv. Bellisari, Ughi) c. Marchioli (Avv. Costa, Visconti)Source: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 11 (1964), pp. 2139/2140-2143/2144Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23155144 .

Accessed: 28/06/2014 14:10

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2139 PARTE PRIMA 2140

risprudenza più recente di questa Corte suprema (sen tenze 30 maggio 1962, n. 1324, Foro it., 1962, I, 1695 ; 23

aprile 1953, n. 1116, id., 1953, I, 361) hanno interpretato l'espressione della norma « mantiene i suoi diritti » siccome

concernente soltanto i diritti derivanti dall'azione di re

gresso ed hanno giustificato l'eccezione, in rapporto alle finalità della legge di salvaguardare al debitore escusso la

possibilità dell'azione cartolare verso i precedenti obbli

gati, col rilievo che le formalità della presentazione e del

protesto non sono necessarie, in relazione a detta finalità,

perchè il traente non ha azione di regresso alcuno ; contro il primo girante perchè l'azione di regresso verso il traente, unica persona che sia tenuta a rispondere cartolarmente nei suoi confronti, gli è fatta salva dalla legge indipendente mente dall'attuazione delle formalità in questione.

Nè diversa può essere la disciplina dell'azione causale, dal momento che a suo riguardo l'art. 58 della legge citata statuisce che il possessore può esercitarla contro il debitore « purché abbia adempiuto le formalità necessarie per con servare al debitore stesso le azioni di regresso che possono

competergli » ; che la norma anzidetta va pertanto posta in relazione con l'art. 45 ; che il divieto di esercitare l'azione causale in conseguenza della mancata levata del protesto si richiama al dovere del possessore di offrire al debitore la restituzione dell'assegno ed alla conseguente necessità che la restituzione concerna un assegno impregiudicato.

Alla Banca toscana non può, infine, giovare neppure l'azione speciale di arricchimento ex art. 59 legge citata ; alla quale, in ultima analisi, sovrattutto nella discussione

orale, hanno le ricorrenti fatto richiamo.

Premesso che, per quanto si è detto, in dipendenza del l'omessa levata, la Banca toscana ha perduto la possibilità di esercitare, oltre che l'azione cartolare contro tutti gli obbligati, anche quella causale nei confronti del proprio girante, il problema interpretativo che si pone consiste nell'accertare se la proponibilità dell'azione di arricchi mento prevista dall'art. 59 a favore del protatore che abbia

perduto l'azione cambiaria sia condizionata alla mancanza

originaria dell'azione causale nei confronti di tutti gli ob

bligati cambiari ovvero se essa possa essere esercitata anche nel caso in cui l'azione causale originariamente esercitabile sia venuta meno per qualsiasi causa o non possa essere utilmente proposta. Si tratta, peraltro, di un problema già risolto da questo Supremo collegio (sentenze 26 ottobre

1957, n. 4139, Foro it., Bep. 1957, voce Titoli di credito, n. 147 ; 8 luglio 1954, n. 2409, id., Bep. 1954, voce cit., nn. 185, 186) nel primo e più restrittivo senso alla stregua della dottrina prevalente e dei principi generali sull'azione

generale di arricchimento (art. 2041 cod. civ.) della quale in definitiva quella in esame costituisce una particolare applicazione con riferimento anche al corrispondente art. 67 della legge sulla cambiale.

In ordine all'azione generale questa Corte ha affermato il concetto (sentenze 21 aprile 1955, n. 1125, Foro it., Bep. 1955, voce Locupletazione, n. 3 ; 4 agosto 1954, n. 2853, id., Bep. 1954, voce cit., n. 5) ohe l'azione stessa non può essere

promossa quando in favore di colui che afferma di aver su bito l'impoverimento sia prevista una specifica azione di so stituzione o indennizzo, discendente direttamente dalla legge ovvero fondata sul rapporto contrattuale, successivamente

perduta per decadenza o prescrizione. Ciò perchè la ratio

legis della norma favorevole, avendo il suo fondamento nella opportunità di supplire, con un rimedio eccezionale, a deficienze di disciplina normativa che non consentano di soddisfare altrimenti quella superiore esigenza di giu stizia che mal tollera la sopravvivenza di una situazione di fatto nella quale, pur mancando titoli specifici di respon sabilità contrattuale o di colpa legale, un soggetto giuridico debba ingiustamente subire una perdita patrimoniale a favore di altro soggetto, non ha motivo di corretta applica zione quando l'ordinamento giuridico abbia previsto, a favore del soggetto danneggiato, una qualsiasi azione per la reintegrazione del suo patrimonio o per il recupero della

perduta utilità economica. D'altra parte, ciò posto, non vi è motivo per considerare diversamente disciplinabile la specifica materia.

L'argomento testuale (contrapposizione evidente nelle

espressioni « perduto » e ohe « non abbia », usate dal legisla tore rispettivamente con riferimento all'azione cambiaria

ed a quella causale) idoneo ad identificare l'azione di ar

ricchimento siccome concessa esclusivamente come ri

medio alla perdita dell'azione cambiaria, che deve essere

esercitata in termini singolarmente brevi e particolarmente

rigorosi, al portatore che, per l'inesistenza di un rapporto causale sottostante, non abbia la possibilità di proporre un'azione diversa, è, invero, rafforzata, sotto un profilo

giustificativo, dal rilievo che la esistenza, anche soltanto

originaria, di un rapporto sottostante che abbia fatto sor

gere a favore del portatore un diritto di credito autonomo tale da autorizzare l'esercizio di una distinta azione per ottenere il pagamento, rappresenta nella materia in esame

precisamente il parallelo specifico di quella situazione di

fatto generatrice di una autonoma tutela prevista per l'azione generale quale ragione di esclusione, indipendente mente dalla valutazione jlella perduta possibilità di un con creto esercizio.

Le osservazioni precedenti, in quanto si risolvono nel riconoscimento che la Banca toscana non aveva comunque, in conseguenza della omessa levata del protesto, alcuna ef fettiva possibilità di agire giudizialmente contro il Cerrini

per essere dallo stesso rimborsata e nella constatazione che il rimborso in parola costituiva l'unico sostanziale petitum del rapporto Banca toscana-Cerrini, rendono, a loro volta,

superfluo l'esame delle censure d'ordine processuale. Abbia o non abbia, infatti, la Corte di Firenze errato nella iden tificazione della natura dell'azione, sia o meno la censura in argomento denunciabile in questa sede in rapporto alla

giurisprudenza di questa Corte in tema di qualificazione dell'azione da parte del giudice di merito, sia o meno, in

fine, possibile, nel corso del giudizio di primo grado o anche in grado di appello, sostituire all'azione cambiaria origi nariamente proposta l'azione causale ovvero quella di in debito arricchimento, è evidente, invero, che ogni eventuale risultato dell'indagine favorevole ad uno qualsiasi dei pro fili giuridici sollevati dalla Banca del lavoro non potrebbe comunque determinare l'annullamento di una sentenza che,

per quanto riguarda gli effetti della omessa levata del pro testo, appare motivata sotto due diversi ed indipendenti ordini di considerazioni, dei quali uno, quello di carattere

sostanziale, è senza dubbio fondato. Questa Corte non ha, invero, al riguardo che da richiamare la propria costante

giurisprudenza, che ha, per l'appunto, precisato (sentenze 19 ottobre 1963, n. 2796, Foro it., Rep. 1963, voce Cassa zione civ., n. 19 ; 26 giugno 1963, n. 1735, ibid., n. 21) che,

allorquando la sentenza di merito poggia la propria deci sione su più ragioni, tra loro distinte ed indipendenti, lo eventuale errore del giudice di merito in ordine ad uno degli argomenti enunciati in sentenza a sostegno della pronuncia non può giustificare l'annullamento se anche uno solo degli altri argomenti concorrenti sia esatto e sufficiente a sor

reggere la decisione. (Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione II civile ; sentenza 24 luglio 1964, n. 2012 ; Pres. Gionfrida P., Est. Iannelli, P. M. Gentile (conci, conf.) ; Magnarapa (Avv. Bellisari, Ughi) c. Mar chioli (Avv. Costa, Visconti).

(Conferma App. L'Aquila 14 dicembre 1961)

Professioni intellettuali — Geometra dipendente da ente pubblico ed iscritto all'albo professionale —

Diritto al compenso (Cod. civ., art. 2231 ; r. d. 11 febbraio 1929 n. 274, regolamento per la professione di

geometra, art. 16 ; r. d. 3 marzo 1934 n. 383, t. u. legge com. e prov., art. 241).

Professioni intellettuali — Geometri — Progetti di

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2141 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 2142

opere idrauliche e di bonifica — Competenza —

Limiti — Fattispecie (E. d. 11 febbraio 1929 n. 274 ;

legge 3 marzo 1949 n. 144, tariffa degli onorari per le

prestazioni professionali dei geometri, art. 57).

Il geometra iscritto nell'albo professionale ha diritto al com

penso per l'opera prestata anche se, per il rapporto di

dipendenza da un ente pubblico, versa in una situazione

d'incompatibilità che legittima la cancellazione dall'albo. (1) Non tutti i progetti di opere idrauliche e di bonifica agraria

esulano dalla competenza professionale dei geometri, ma

solo quelli relativi ai piani generali di bonifica di un

comprensorio (nella specie il professionista aveva redatto

il progetto di bonifica di una singola unità poderale). (2)

La Corte, eco. — Col primo mezzo i ricorrenti, denun

ciando la violazione e falsa applicazione degli art. 7 r.

decreto 11 febbraio 1929 il. 274 e 241, 3° comma, della

legge comunale e provinciale in relazione all'art. 360, n. 3

cod. proc. civ., lamentano che la corte di appello abbia

risolto negativamente la questione da essi sollevata circa

l'incapacità del Marcinoli ad effettuare prestazioni profes sionali, stante la sua condizione di impiegato dell'ammini

strazione provinciale di Chieti e la inesistenza, quindi, del

preteso diritto fatto valere dal medesimo nei loro confronti

per avere corrisposto il compenso per il progetto di cbe

trattasi. Sostengono cbe la incompatibilità tra la qualifica di impiegato dell'ente suddetto e l'esercizio di qualunque

professione, quale nel caso concreto quella di geometra, essendo sostanziale e non meramente formale in quanto dichiarata espressamente dalla legge (art. 241 legge comu

nale e provinciale) è di per sè idonea ad invalidare il rap

porto di prestazione di opera professionale e ad escludere il

diritto ad ogni remunerazione di guisa che avrebbe errato

la corte di appello nel ritenere invece che il professionista fino a quando non sia cancellato dall'albo della propria

categoria mantenga integra, nonostante una situazione di

incompatibilità in atto, la capacità all'esercizio professio nale con diritto a compenso per l'opera richiestagli e dallo

stesso prestata. La doglianza è infondata.

Come è noto, l'esercizio di determinate libere profes

sioni, compresa quella di geometra, richiede in base a quanto

disposto dalle stesse leggi che contengono la disciplina la

i-crizione nei rispettivi albi professionali. L'art. 2231, 1°

comma, cod. civ. stabilisce a sua volta che, in mancanza del

l'iscrizione all'albo, quando ad essa sia condizionato l'eser

cizio di un'attività professionale, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione. Con questo è implicitamente disposto che l'iscrizione all'albo del libero professionista, ove sia

richiesta, rappresenta un elemento essenziale dei contratti

di lavoro autonomo senza la quale la prestazione del pro

fessionista, per non essere collegata con la contropresta zione di un compenso da un valido vincolo contrattuale,

non fa sorgere in lui alcun diritto.

La norma, quindi, col prendere in considerazione sol

tanto la mancanza della iscrizione e col determinarne gli

effetti, esclude, senz'altro, che, ove non sia stata accertata

(1) Sulla incompatibilità tra l'iscrizione all'albo dei geo metri ed il pubblico impiego, in genere, v. Cass. 17 aprile 1963, n. 946, Foro it., 1963, I, 1730, nonché 2 gennaio 1961, n. 2, id., 1962, I, 347 con note di richiami.

(2) Non constano precedenti specifici. Sui limiti della com

petenza dei geometri in materia di costruzioni edilizie, v. Cass. 7 maggio 1963, n. 1116, Foro it., 1963, I, 1817 ; App. Napoli 31 gennaio 1963, ibid., 1308 ; la seconda sentenza è stata anno

tata da Lega, in Giur. it., 1963, I, 2, 635.

Circa i progetti di lottizzazione urbanistica, v. Cons. Stato, Sez. V, 3 marzo 1962, n. 184, Foro it., Rep. 1962, voce Pro

fessioni intellettuali, n. 107. Per un caso di specie affine a quello esaminato dalla Cassa

zione nella sentenza che qui si pubblica, v. App. Bari 24 giugno

1952, id., Rep. 1953, voce cit., n. 31.

In dottrina sul problema in generale, v. Guarino, in Riv.

amm., 1962, 153 ; Romano, in Corriere amm., 1959, 245.

e dichiarata con le sue conseguenze indefettibili della si tuazione di incompatibilità del professionista iscritto, de rivante da qualsiasi causa, si debba tener conto. Che essa,

perciò sussista di fatto non ha rilevanza alcuna sulla vali

dità ed efficacia del contratto di opera professionale. Invero solo la cancellazione dall'albo a seguito dell'ac

certamento della causa di incompatibilità, l'una e l'altro

riservati ai competenti organi professionali, impedisce per la sopravvenuta incapacità del professionista l'esercizio del

l'ulteriore attività professionale e ne determina la illegit timità nel caso che l'attività medesima non sia nondimeno

cessata. Per l'art. 2231, 2° comma, cod. civ. la cancellazione

dall'albo risolve i contratti in corso salvo il diritto del pro fessionista al rimborso delle spese incontrate e ad un com

penso adeguato all'utilità del lavoro compiuto a differenza

dei contratti stipulati successivamente alla stessa, che sono, invece nulli.

Questo Supremo collegio ha, infatti, avvertito in ripe tute decisioni che, dovendo la capacità del professionista all'esercizio della propria attività ricondursi al fatto della

iscrizione all'albo di categoria, questa fino a quando non

venga a cessare con la cancellazione del professionista stesso

dall'albo esplica tutti i suoi effetti e sono, pertanto, validi

gli atti di esercizio della professione. Col secondo mezzo i ricorrenti, denunciando la viola

zione e la falsa applicazione dell'art. 16, lett. I, del r. de

creto 11 febbraio 1929 n. 274 in relazione sia all'art. 17 della legge 25 luglio 1952 n. 991 sia all'art. 360, n. 3, cod.

proc. civ., lamentano che la corte di appello abbia ritenuto

che rientri nella competenza professionale dei geometri la redazione del progetto di bonifica di un podere anche

se questo, come quello di essi ricorrenti, costituisca una

proprietà di estensione notevole. Deducono che i geometri a norma dell'art. 16 della legge professionale sono abilitati

alla progettazione soltanto di opere aventi una modesta

e limitata entità, mentre il progetto affidato al Marcinoli,

per essere relativo ad un complesso di opere alcune delle

quali come quella di bonifica idreaulica di ima certa con

sistenza, era progetto generale di bonifica rientrante nella

competenza professionale specifica di un ingegnere o di

dottore in agraria. La censura non ha fondamento. Se è vero, infatti che

il principio secondo il quale la mancanza di iscrizione al

l'albo di categoria porta senz'altro alla nullità del contratto

tra il professionista ed il proprio cliente, vale anche nella

ipotesi in cui il professionista, pur regolarmente iscritto

nell'albo della propria categoria, esplichi tuttavia la sua

attività in settori estranei per i quali esistono o siano ri

chiesti l'esercizio di altra professione e la iscrizione in altri

albi, in quanto anche in questo secondo caso, come nel primo, la nullità suddetta può essere fatta risalire ad un difetto di

capacità nel professionista contraente, non è men vero che la

corte del merito non s'è discostata nella sua decisione dal

l'osservanza del principio medesimo, avendo essa, dopo il richiamo fattone, negato, invece, che ricorressero, nella

specie, i presupposti di fatto per potere essere applicato. La corte, invero, ha accertato al riguardo clie il progetto redatto dal Marcinoli non rientrava tra « i progetti generali di bonifica idraulica e agraria» che l'art. 16, lett. I, del ci

tato r. decreto n. 274 del 1929 sottrae all'esercizio profes sionale della categoria dei geometri. A siffatto accertamento

essa è pervenuta dopo il riferimento a quanto disposto dalla legge 3 marzo 1949 n. 144 la quale, riguardante la ta

riffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geo

metri, prevede e stabilisce il compenso anche per i progetti di opere idrauliche e di bonifica agraria (art. 57), attra

verso sia la valutazione oggettiva del contenuto del lavoro

svolto in concreto dal Marchioli in relazione alla natura e

alla entità delle opere di miglioramento da apportare al

fondo dei coniugi Magnarapa-Cervi, sia l'esame della docu

mentazione in atti (lettera del consorzio di bonifica del

14 gennaio 1961) comprovante la netta differenziazione

dei piani aziendali di trasformazione dai piani generali di

bonifica di un comprensorio, ossia di un complesso costi

tuito da più unità aziendali avendo da ciò inferito che il

progetto de quo concernente un unico fondo, indipendente

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2143 PARTE PRIMA 2144

mente quindi dalla sua estensione effettiva, non aveva

potuto che riguardare un piano del primo tipo. Il giudizio della corte perciò poggia, per una parte, su

un'ineccepibile interpretazione della legge secondo la quale non tutti i progetti di opere idrauliche e di bonifica agraria esulano dalla competenza professionale dei geometri e, per altra parte, sulla valutazione di alcuni elementi -di fatto

che è incensurabile in questa sede, sorretta com'essa risulta

da un'adeguata motivazione. (Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione I civile ; sentenza 23 luglio 1964, n. 1989 ; Pres. Celentano P., Est. D'Amico, P. M. Maccarone (conci, conf.) ; Tropiano (Avv. Ciamarra, Diasparro, Malcan

gi) c. Istituto auton. case popolari di Bari (Avv. Memeo,

Tanzareli.a).

(Istanza di regolamento di competenza avverso Trib. Bari 3 aprile 1963)

Case popolari ed economiche — Eliti costruttori —

Contratti d'appalto — Capitolato generale opere pubbliche— Applicabilit à (Cod. civ., art. 1341, 1342; r. d. 28 aprile 1938 n. 1165, t. u. sull'edilizia popolare ed economica, art. 80 ; d. m. 28 maggio 1895, capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal mi nistero dei lavori pubblici, art. 42).

Opere pubbliche — Appalto — Controversie — Nuovo

capitolato generale — « Ius supervcniens » —- Giu risdizione ordinaria — Ammissibilità — Eatti

specie (D. pres. 16 luglio 1962 n. 1063, capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del ministero dei lavori pubblici, art. 47).

Il capitolato generale di appalto per le opere di competenza del ministero dei lavori pubblici si applica, indipenden temente da ogni richiamo o specifica approvazione scritta delle parti, ai contratti stipulati tra imprese appaltatici ed enti costruttori di case popolari ed economiche, mutua tari della Cassa depositi e prestiti. (1)

Il giudice ordinario è competente a conoscere della domanda

proposta dall'appaltatore di un'opera che pur rientra fra quelle disciplinate dal capitolato generale di appalto delle opere pubbliche, quando il relativo giudizio penda al momento della entrata in vigore dell'attuale capitolato generale di appalto per le opere di competenza del ministero lavori pubblici, a nulla rilevando che, prima della domanda al giudice ordinario, l'appaltatore avesse proposto quella di arbitrato, peraltro non seguita da alcuna attività delle

parti. (2)

La Corte, ecc. — Svolgimento del processo. — Con atto

di citazione del 19 maggio 1962 l'imprenditore edile Vito

Tropiano convenne in giudizio davanti al Tribunale di Bari l'istituto autonomo case popolari della stessa provincia. Premesso che il 15 mayo 1960, a seguito di licitazione

(1) In senso conforme Cass. 3 agosto 1962, n. 2357, Foro it., Rep. 1962, voce Case popolari, n. 88 ; Trib. Bergamo 6 feb braio 1956, App. Genova 13 aprile 1956, id., Hep. 1956, voce Opere pubbliche, nn. 80-82 ; Cass. 9 marzo 1955, n. 715, id., 1955, I, 998. Queste sentenze trovansi già citate nell'amplissima nota di richiami a Cass. 23 gennaio 1964, n. 160, retro, 1011, che ha deciso conformemente a quella riportata per le clausole limitative di responsabilità contenute in un contratto di appalto stipulato dal ministero dei lavori pubblici.

(2) La sentenza, in una con l'altra 20 luglio 1964, n. 1953 (Foro it., Mass., 506), va segnalata per l'affermazione dell'effi cacia immediata dell'art. 47 del nuovo capitolato generale e, quindi, della sua applicabilità ai processi pendenti ; sull'art. 47, cons., in dottrina, Andrioli, Commento, IVs, pag. 778.

"V., inoltre, App. Roma 22 aprile 1964, retro, 1871, con

ampia nota di richiami.

privata, gli era stato aggiudicato dal predetto istituto

l'appalto dei lavori di costruzione di due fabbricati al

prezzo base di lire 24.000.000 col ribasso del 6,3%, e che i

lavori iniziati avevano dovuto essere sospesi dopo un mese

a causa di rilevanti errori di progettazione con la conse

guente necessità di varianti, a cui l'istituto non aveva

provveduto, costringendolo ad un lungo periodo di inat

tività con il cantiere già approntato, chiese che fosse

dichiarata la risoluzione del contratto di appalto e che l'isti

tuto fosse condannato al risarcimento dei danni.

L'ente convenuto, costituitosi nel giudizio, eccepì pre liminarmente l'incompetenza del giudice adito, essendo la

controversia di competenza del collegio arbitrale, previsto dal capitolato speciale di appalto e dal capitolato generale

per gli appalti delle opere pubbliche. L'attore, a sua volta, contestò che il capitolato generale

di appalto potesse esplicare una funzione normativa per

quanto riguardava gli appalti commessi dall'istituto case

popolari e sostenne quindi che la clausola concernente l'ar

bitrato, che faceva richiamo al capitolato generale, avrebbe

dovuto essere specificamente approvata per iscritto. Subor

dinatamente dedusse che l'istituto, invitato, con atto del

20 aprile 1962, a costituire il collegio arbitrale nominando

un proprio arbitro, non aveva provveduto all'invito con

la conseguente decadenza dal diritto a far valere la clausola

compromissoria. (Omissis) Motivi della decisione. — Il ricorrente sostiene innanzi

tutto che, nei contratti di opere pubbliche conclusi con

enti diversi dallo Stato, la clausola compromissoria ha ca

rattere contrattuale, cosicché avrebbe dovuto essere ap

provata specificamente per iscritto a norma dell'art. 1341, 2° comma, cod. proc. civile. Sostiene inoltre che l'art. 42

del capitolato generale di appalto, approvato con decreto

ministeriale 28 maggio 1895 e vigente al momento della

stipulazione dell'appalto, deve ritenersi sostituito dall'art.

47 del decreto pres. 16 luglio 1962 n. 1063, che approva il

nuovo capitolato generale di appalto per le opere di com

petenza del ministero dei lavori pubblici : tale nuova dispo sizione, sopraggiunta nel corso del giudizio iniziato davanti

al tribunale con l'entrata in vigore del nuovo capitolato (1° settembre 1962), consentendo alle parti la deroga alla

competenza arbitrale, è valida a determinare, come norma

di carattere processuale, la competenza del giudice ordinario. La prima tesi non ha fondamento. Questa Corte ha più

volte affermato (tra le altre, sentenze n. 365 del 18 febbraio

1963, Foro it., 1963, I, 1187, e n. 715 del 9 aprile 1955, id., 1955, I, 998) che, data la natura normativa, e non

contrattuale, del capitolato generale per gli appalti delle

opere pubbliche stipulati dal ministero dei lavori pubblici e della clausola compromissoria contenuta nell'art. 42 del

capitolato, non è applicabile, riguardo a tale clausola, l'art. 1341, 2° comma, cod. civ. che richiede la specifica approvazione per iscritto delle condizioni contrattuali ivi

contemplate, derivando l'efficacia della clausola compro missoria, più che dalla volontà negoziale dei contraenti, dal predetto art. 42 che, con l'imperatività propria delle norme di diritto obiettivo, ne impone l'inserzione in ogni contratto di appalto di cui sia parte contraente la pubblica amministrazione, e che, disponendo l'art. 80 del t. u. sull'edi lizia economica e popolare, approvato con r. decreto 28

aprile 1938 n. 1165, che tutti i rapporti tra imprese appalta trici ed enti costruttori di case popolari ed economiche, mutuatari della Cassa depositi e prestiti, sono regolati dalle norme in vigore per le opere in conto dello Stato, senza che possano avere efficacia le eventuali pattuizioni in contrasto, lo stesso principio si applica anche per tali

contratti, con la conseguenza che la predetta clausola è

operativa e vincolante senza necessità della specifica ap provazione scritta di cui al richiamato art. 1341, 2° comma, cod. civile.

Fondata invece è la seconda tesi e quindi deve essere affermata la competenza del giudice ordinario.

Il nuovo capitolato generale d'appalto per le opere di

competenza del ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto pres. 16 luglio 1962 n. 1063, pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 7 agosto ed entrato in vigore il 1° set

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