Sezione II civile; sentenza 24 maggio 1960, n. 1336; Pres. Varallo P., Est. Iannelli, P. M.Maccarone (concl. conf.); Angarano, Erba, Sciosci, Tanfani e Vargas Macciucca (Avv. Nicolò,Calabretta) c. I. n. a. (Avv. Ciaccio)Source: Il Foro Italiano, Vol. 83, No. 11 (1960), pp. 1963/1964-1965/1966Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23151102 .
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1963 PARTE PRIMA 1964
esclusivamente al valore dell'asse ereditario (compresi in
questo, mediante il procedimento della riunione fittizia, tutti i beni donati) al tempo dell'aperta successione, e
che a tal fine anche l'imputazione delle donazioni ricevute
dal legittimario va effettuata per il valore che i beni do
nati avevano a quel tempo ; onde, relativamente al pre detto fine, rimangono del tutto irrilevanti le variazioni di valore dei beni relitti e dei beni donati verificatesi suc
cessivamente (veggasi, in proposito, la sentenza di questa Corte n. 2124 del 16 giugno 1956, Foro it., Rep. 1956, voce Successione, nn. 88-90).
Analogamente, per quanto riguarda gli istituti della
collazione per imputazione e dei prelevamenti, la legge, come emerge dalle disposizioni degli art. 747 e segg. e 725
cod. civ. vig. (art. 1017 e segg. e 929 cod. civ. 1865), ha
voluto che il principio della parità di diritti tra coeredi
discendenti, al quale i detti istituti si ispirano, sia attuato
solo con riguardo ai valori del tempo dell'apertura della
successione, disinteressandosi invece delle successive even
tuali variazioni di codesti valori (veggasi, su ciò, Cass. n.
3598 del 15 ottobre 1956, Foro it., 1957, I, 813). La sentenza denunziata statuì, invece, che, ai fini
della determinazione delle quote spettanti alle legittimario Maria Luisa Maio fu Luigi, Maria Diodata, Angela e Maria
Luisa Maio fu Antonio, le somme di denaro ricevute in
donazione dalle dette legittimario fossero riunite fittizia
mente ai beni relitti e fossero imputate dalle donatane alle loro rispettive quote con riguardo ai valori attuali dei beni relitti dai rispettivi autori (Luigi Maio fu Ignazio e Antonio Maio fu Luigi) e non già, come dovevasi, con
riguardo ai valori che i detti beni avevano alle rispettive date di apertura delle successioni (26 giugno 1887 e 28 febbraio 1922).
Ed è appena necessario rilevare che codesto erroneo
procedimento di determinazione delle quote di legittima e, correlativamente, delle quote disponibili, si risolverebbe in un grave pregiudizio degli eredi nella disponibile ed in un
corrispondente vantaggio indebito delle legittimario, data la notevolissima diminuzione del potere di acquisto della moneta verificatasi dopo la data di apertura delle succes sioni di cui trattasi.
Le quote di legittima spettanti alle legittimane si dovevano nella specie, ripetesi, determinare con riferimento ai valori dei rispettivi assi ereditari alle relative date di
apertura delle successioni, comprendendosi in detti assi anche i beni donati ; e sulle quote così determinate, sempre con riguardo alle date delle aperte successioni, si dovevano effettuare le imputazioni delle donazioni pecuniarie ricevute dalle legittimario. Solo per le differenze tra i valori delle
quote di legittima ed i valori delle donazioni le legittimario (e per esse i loro eredi) concorrevano nella comunione ereditaria dei beni relitti ; e nella divisione di tali beni, da effettuarsi, come esattamente ritenuto dalla sentenza, con riferimento ai valori attuali, esse avevano quindi diritto di conseguire soltanto le porzioni corrispondenti alle dette differenze, da determinarsi mediante gli opportuni conguagli resi necessari dal mutato potere di acquisto della moneta.
(Omissis) Per questi motivi, cassa, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione II civile ; sentenza 24 maggio 1960, n. 1336 ; Pres. Varallo P., Est. Iannelli, P. M. Maccarone (conci, conf.) ; Angarano, Erba, Sciosci, Tanfani e Vargas Macciucca (Avv. Nicolò, Calabretta) c. I. n. a. (Avv. Ciaccio).
(Conferma App. Soma 11 marzo 1958)
Lavoro (contralto collettivo) — Contratto collettivo corporativo e contratto collettivo postcorpora tivo — Derogabilità «in peins » — Ammissibi
lità (Cod. civ., art. 2077 ; d. 1. 1. 23 novembre 1944 n. 369, soppressione delle organizzazioni sindacali fa
sciste, art. 43).
Il contratto collettivo postcorporativo, stipulato da associazioni sindacali che abbiano il potere di addivenire alla sua
conclusione, ancorché contenga clausole meno favorevoli ai lavoratori, sostituisce, nell'ambito degli iscritti alle as
sociazioni stesse e di coloro che, pur non iscritti, inten
dono sottomettervisi, la regolamentazione stabilita nei con
tratti collettivi corporativi. (1)
La Corte, ecc. — (Omissis). Sostanzialmente, la que stione prospettata col mezzo di ricorso riguarda due punti ben definiti. L'uno relativo alla pretesa illegittimità del l'Accordo economico del 27 novembre 1950, nella conside
razione che, essendosi proceduto con lo stesso alla rivalu
tazione dello stipendio base del personale dell'I, n. a., lasciando immutato l'aumento dipendente dagli scatti di
anzianità, dopo averne ridotto il numero da sei a tre, si
sarebbe conseguentemente creata per il personale una si
tuazione economica deteriore rispetto al precedente trat
tamento basato sul rapporto percentuale tra lo stipendio iniziale del grado e gli scatti, previsto dal Contratto col lettivo per la categoria del 1941, il quale, si dice, per il suo
carattere normativo, in tanto avrebbe potuto essere modi
ficato dal nuovo Accordo, avente, invece, natura privati stica, in quanto quest'ultimo avesse contenuto, riguardo alla materia, clausole più favorevoli. L'altro, relativo all'as serito diritto ad un trattamento, comunque, più vantag gioso, e, quindi, diverso da quello stabilito dall'Accordo del
1950, dipendentemente dalla circostanza che i ricorrenti, all'atto del nuovo inquadramento, avevano già maturato
più di tre scatti di anzianità.
Quanto al primo aspetto della questione, i ricorrenti deducono che la impugnata sentenza abbia negato la ille
gittimità del nuovo Accordo con una motivazione contrad dittoria e, soprattutto, manchevole sul punto decisivo co stituito dalla particolare loro situazione, di avere, cioè, essi, alla data del 1° gennaio 1950, nella quale ha avuto ap
(1) Con la sentenza riportata, la Cassazione muta orienta mento sulla questione relativa alla modificabilità in peius dei contratti collettivi corporativi ad opeia dei contratti collettivi postcorporativi : v., nel senso, ora disatteso, dell'ir ammissibilità della reformatio in peius, la sent. 18 febbraio 1960, n. 279 della stessa seconda Sezione civile (Foro it., Mass., 63), sentenza an notata adesivamente da Massakt, Inderogabilità in peius degli attuali accordi sindacali ai contratti collettivi corporativi, in Dir. lav., 1960, II, 82. Sempre in senso contrario a quello ora seguito Trib. Milano 7 luglio 1958, Foro it., Rep. 1958, voce Lavoro (rapporto), n. 487 ; Trib. Milano 6 dicembre 1956, ibid., voce Lavoro (contratto), n. 45 ; Cass. 8 agosto 1957, n. 3357, id., Rep. 1957, voce Lavoro (rapporto), n. 19 ; App. Roma 19 settembre 1957, ibid., voce Lavoro (contr.), n. 20 ; Cass. 2 agosto 1956, n. 3044, id., Rep. 1956, voce cit., n. 20, sentenza criticata da Longo, Sulla derogabilità delle clausole dei contratti corporativi da parte degli attuali contratti collettivi di lavoro, in Mass. giur. lav., 1957, 55.
In senso conforme alla annotata sentenza, vedi Pret. Colle sano 16 novembre 1958, Giur. sic., 1960, 338.
La presente sentenza è annotata, in senso sostanzialmente conforme, da Db Tommaso, In tema di derogabilità in peius dei contratti corporativi da parte dei contratti collettivi di diritto comune, in Dir. economia, 1960, 1145 e da Vincenzi, Art. 2077 cod. civ. e contratti collettivi corporativi e postcorporativi, in Mass. giur. lav., 1960, 202, cui adde nello stesso senso Santoro Passarelli, Norme corporative, autonomia collettiva, autonomia individuale, in Dir. economia, 1958, 1187 e Nozioni di diritto del lavoro, Napoli, 1957, pag. 41. In senso contrario, vedi Grandi, Appunti sulla modifica del contratto collettivo corporativo, in Riv. giur. umbro-abruzzese, 1958, 3.
Le tre sentenze della Cassazione, che sia la pronuncia ri portata sia la sent. 11 luglio 1960, n. 1867 della stessa se conda Sezione civile (retro, 1950, con ampia nota redazionale di P. S.) richiamano come espressione della costante giurispru denza della Cassazione cui dichiararo di uniformarsi, si rifeii scono ad ipotesi ben diverse da quella decisa con la sentenza riportata.
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1965 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1966
plicazione l'Accordo summenzionato, superato l'anzianità richiesta per l'aumento massimo dello stipendio in base al nuovo inquadramento ; e, quanto al secondo aspetto, che la sentenza medesima abbia loro disconosciuto il di ritto ad un diverso trattamento, nonostante esso figurasse previsto espressamente dall'Accordo del 1950.
Orbene, sul primo punto, va osservato che la Corte di
merito ha negato ai ricorrenti la possibilità di conseguire in via giudiziaria la rivalutazione degli scatti, come con
seguenza della rivalutazione dello stipendio base in primo
luogo perchè il nuovo regime degli scatti era stato oggetto di un accordo negoziale, avente carattere generale, per essere stato lo stesso concordato dalle rappresentanze sindacali
delle categorie interessate e, cioè, da una parte, dalla Fede
razione italiana lavoratori delle assicurazioni (F. i. 1. d. a.) e, dall'altra, dall'Associazione nazionale imprese assicu
razioni (A. n. i. a.) ; e, in secondo luogo, perchè il nuovo
regime appariva più favorevole del precedente, previsto dal Contratto collettivo del 1941.
Ciò posto, basterà qui richiamare la prima delle consi
derazioni suddette per inferirne che, trattandosi di una
regolamentazione generale, valevole per l'intera categoria, l'Accordo del 1950 si è sostituito, in effetti, al Contratto
collettivo del 1941, rendendo in tal modo inoperanti le
clausole in questo contenute, fossero le stesse più favorevoli
o meno di quelle contemplate nel successivo Accordo.
Invero, abolito il sistema corporativo, l'ultrattività dei
contratti di quel sistema, riconosciuta dall'art. 43 decreto
legisl. luog. 23 novembre 1944 n. 369, in tanto continua ad
esplicare i suoi effetti, in quanto non siano intervenuti
nuovi contratti collettivi che li abbiano, di fatto, sostituiti
o modificati. In effetti il citato art. 43 prevede espressa mente la possibilità di una sostituzione o modificazione dei
contratti collettivi corporativi, di guisa che il principio del
l'inderogabilità del contratto collettivo, sancito dal le
gislatore, in relazione al contratto collettivo corporativo, nell'art. 2077 cod. civ., al quale i ricorrenti fanno riferi
mento, non torna più applicabile nel caso in cui detto con
tratto sia stato sostituito oppure modificato da altro con
tratto collettivo postcorporativo o di diritto privato. In tale ipotesi, è il nuovo contratto che opera nell'am
bito della categoria alla quale si riferisce, limitatamente, si
intende, agli iscritti delle associazioni sindacali che hanno
stipulato, ed a coloro che, sebbene non iscritti, abbiano
inteso assoggettarsi a quella disciplina. Entro tali limiti i
contratti postcorporativi hanno la stessa efficacia nor
mativa che avevano i contratti corporativi, giacché la
loro portata è essenzialmente quella di sottoporre la plu ralità dei soggetti ad una disciplina comune dei rapporti individuali di lavoro, sottraendone la regolamentazione alla disponibilità dei singoli.
La legittimità della nuova regolamentazione è subor
dinata soltanto alla condizione che le associazioni stipu lanti abbiano il potere di addivenirvi, condizione che, nel
caso in esame, è fuori discussione. La sostituzione, pertanto, dell'Accordo del 1950 al Contratto collettivo del 1941 deve considerarsi legittima, data la natura di regolamentazione
generale rivestita dall'Accordo medesimo, come accertato
dall'impugnata sentenza, che su questo punto non viene
affatto censurata dai ricorrenti ; e ciò indipendentemente dal contenuto delle clausole dell'Accordo in tema di scatti
di anzianità, e, quindi, anche nell'ipotesi che le clausole
del precedente Contratto fossero più favorevoli di quelle
contemplate nell'Accordo medesimo.
L'affermazione di principio si riconduce, del resto, a
quella che è la costante giurisprudenza di questa Corte
suprema (sent. n. 2271 del 1952, Foro it., Rep. 1952, voce
Lavoro (rapporto), n. 114; n. 2523 del 1956, id., 1956, I, 1806 ; n. 1470 del 1958, id., Rep. 1958, voce Lavoro (con
tratto), nn. 47, 48), stando alla quale l'applicabilità della
regola relativa all'efficacia del contratto collettivo sul con
tratto individuale trova posto nel caso che vi sia una dif
formità tra la clausola di un contratto individuale di lavoro
e le clausole di un contratto collettivo, e non già quando la
difformità sussista tra una clausola contenuta in un con
tratto collettivo stipulato in regime corporativo ed altra
clausola, modificatrice in peiws della precedente, conte nuta in un accordo integrativo postcorporativo, ossia nel
l'ipotesi in cui si sovrapponga ad una regolamentazione generale un'altra regolamentazione avente lo stesso ca rattere.
Sono, perciò, irrilevanti le argomentazioni dei ricorrenti dirette a mettere in evidenza la diversità degli effetti, in
tema di scatti di anzianità, tra il regime del Contratto col
lettivo del 1941 ed il regime dell'Accordo del 1950, e, pari menti, la doglianza che la motivazione della denunciata
sentenza sul punto sia contraddittoria e manchevole.
(Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezioni unite civili ; sentenza 26 ottobre 1959, n. 3106 ; Pres. Oggioni P., Est. Cannizzaro, P. M. Pomodoro
(conci, conf.) ; Duchi (Avv. D'Audino) c. I.n.a.m.
(aw. Agosta, Dedin, Di Pasquale, Giorgi anni).
(Dichiara inammissibile ricorso avverso Comm. centrale per i rapporti tra I.n.a.m. e medici 30 luglio 1957)
Previdenza sociale — I.n.a.m. — Accordo con la
Federazione nazionale degli Ordini dei medici —
Natura di regolamento dell'I.n.a.m. — Esclusione
(L. 11 gennaio 1943 n. 138, costituzione dell'Istituto
per l'assistenza di malattia ai lavoratori, art. 17, n. 3). Medico — Commissioni provinciali e Commissione
centrale per i rapporti tra I.n.a.m. e medici —
Decisioni —- Natura non giurisdizionale — Ricorso
per cassazione ai sensi dell'art. Ill Cost. —
Esclusione (Costituzione della Repubblica, art. 111).
L'Accordo stipulato dall'I.n.a.m. con la Federazione nazio
nale degli Ordini dei medici mediante le convenzioni
3 marzo 1955 e 26 marzo 1956, concernente l'iscrizione dei
medici negli albi mutualistici e la prestazione d'opera
professionale a favore degli assistiti dall'Ente, non ha il
valore di un regolamento dell'I.n.a.m., ai-sensi dell'art.
17, n. 3, della legge 11 gennaio 1943 n. 138. (1) È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la deci
sione con cui la Commissione centrale per i rapporti tra I.n.a.m. e medici neghi l'iscrizione di un medico
nell'albo mutualistico, accordata dalla commissione pro vinciale. (2)
(1) La tesi del carattere regolamentare dell'accordo, di cui alla massima, è stata sostenuta in dottrina da Persiani, Na tura giur. del rapporto tra l'I.n.a.m. ed i medici generici, in Dir. economia, 1958, 1147-1154 ; e Natura del rapporto inter corrente tra l'I.n.a.m. e i medici generici e poteri discipl. del
l'istituto, in Mass. giur. lav., 1958, 96 ; seguito da Pera, In
derogabilità delle norme regolamentari dettate dall'I.n.a.m. in tema di compenso ai medici convenzionati, in Riv. giur. lav., 1959, II, 113 ; e con qualche incertezza da Formaggio, Sui rapporti tra l'I.n.a.m. ed i medici, in Riv. medicina legale, 1959, II, 137. In senso contrario Donati, Riflessi giur. dei rapporti tra I.n.a.m., medici convenzionati e Ordini prof, dei medici, in Lavoro e sicu rezza soc., 1960, 316 ; e, implicitamente, la giurisprudenza se condo cui l'iscrizione negli albi mutualistici dà luogo ad un contratto preliminare o normativo di lavoro autonomo tra l'I.n.a.m. ed il medico : cosi Cass. 15 ottobre 1957, n. 3826, Foro
it., Rep. 1957, voce Medico, nn. 87, 88 ; 5 giugno 1956, n. 1906, id., Rep. 1956, voce cit., nn. 106, 107 ; 13 ottobre 1953, n. 3330, id., Rep. 1953, voce cit., nn. 66-69 ; tra i giudici di merito App. Bologna 26 luglio 1957, id., Rep. 1959, voce cit., nn. 119, 120 (in riforma di Trib. Bologna 30 maggio 1956, ibid., n. 118, che aveva
definito contratti collettivi le convenzioni stipulate fra l'I.n.a.m. e gli Ordini dei medici) ; Trib. Pavia 5 marzo 1959, ibid., n. 116.
Un cenno al problema è anche in Gasparri, Natura giur. ed attribuzioni degli Ordini dei medici, in Foro amm., 1955, IV, 26.
Sui poteri regolamentari dell'I.n.a.m. ex art. 17 legge 11
gennaio 1943 n. 138, cfr. Cons. Stato 29 marzo 1955, Foro it.,
1955, III, 180, con nota di richiami.
(2) Conforme, successivamente, Cass. 2 luglio 1960, n. 1740,
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