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Sezione II civile; sentenza 24 maggio 1960, n. 1336; Pres. Varallo P., Est. Iannelli, P. M....

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Sezione II civile; sentenza 24 maggio 1960, n. 1336; Pres. Varallo P., Est. Iannelli, P. M. Maccarone (concl. conf.); Angarano, Erba, Sciosci, Tanfani e Vargas Macciucca (Avv. Nicolò, Calabretta) c. I. n. a. (Avv. Ciaccio) Source: Il Foro Italiano, Vol. 83, No. 11 (1960), pp. 1963/1964-1965/1966 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23151102 . Accessed: 25/06/2014 06:36 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.134 on Wed, 25 Jun 2014 06:36:35 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione II civile; sentenza 24 maggio 1960, n. 1336; Pres. Varallo P., Est. Iannelli, P. M.Maccarone (concl. conf.); Angarano, Erba, Sciosci, Tanfani e Vargas Macciucca (Avv. Nicolò,Calabretta) c. I. n. a. (Avv. Ciaccio)Source: Il Foro Italiano, Vol. 83, No. 11 (1960), pp. 1963/1964-1965/1966Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23151102 .

Accessed: 25/06/2014 06:36

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1963 PARTE PRIMA 1964

esclusivamente al valore dell'asse ereditario (compresi in

questo, mediante il procedimento della riunione fittizia, tutti i beni donati) al tempo dell'aperta successione, e

che a tal fine anche l'imputazione delle donazioni ricevute

dal legittimario va effettuata per il valore che i beni do

nati avevano a quel tempo ; onde, relativamente al pre detto fine, rimangono del tutto irrilevanti le variazioni di valore dei beni relitti e dei beni donati verificatesi suc

cessivamente (veggasi, in proposito, la sentenza di questa Corte n. 2124 del 16 giugno 1956, Foro it., Rep. 1956, voce Successione, nn. 88-90).

Analogamente, per quanto riguarda gli istituti della

collazione per imputazione e dei prelevamenti, la legge, come emerge dalle disposizioni degli art. 747 e segg. e 725

cod. civ. vig. (art. 1017 e segg. e 929 cod. civ. 1865), ha

voluto che il principio della parità di diritti tra coeredi

discendenti, al quale i detti istituti si ispirano, sia attuato

solo con riguardo ai valori del tempo dell'apertura della

successione, disinteressandosi invece delle successive even

tuali variazioni di codesti valori (veggasi, su ciò, Cass. n.

3598 del 15 ottobre 1956, Foro it., 1957, I, 813). La sentenza denunziata statuì, invece, che, ai fini

della determinazione delle quote spettanti alle legittimario Maria Luisa Maio fu Luigi, Maria Diodata, Angela e Maria

Luisa Maio fu Antonio, le somme di denaro ricevute in

donazione dalle dette legittimario fossero riunite fittizia

mente ai beni relitti e fossero imputate dalle donatane alle loro rispettive quote con riguardo ai valori attuali dei beni relitti dai rispettivi autori (Luigi Maio fu Ignazio e Antonio Maio fu Luigi) e non già, come dovevasi, con

riguardo ai valori che i detti beni avevano alle rispettive date di apertura delle successioni (26 giugno 1887 e 28 febbraio 1922).

Ed è appena necessario rilevare che codesto erroneo

procedimento di determinazione delle quote di legittima e, correlativamente, delle quote disponibili, si risolverebbe in un grave pregiudizio degli eredi nella disponibile ed in un

corrispondente vantaggio indebito delle legittimario, data la notevolissima diminuzione del potere di acquisto della moneta verificatasi dopo la data di apertura delle succes sioni di cui trattasi.

Le quote di legittima spettanti alle legittimane si dovevano nella specie, ripetesi, determinare con riferimento ai valori dei rispettivi assi ereditari alle relative date di

apertura delle successioni, comprendendosi in detti assi anche i beni donati ; e sulle quote così determinate, sempre con riguardo alle date delle aperte successioni, si dovevano effettuare le imputazioni delle donazioni pecuniarie ricevute dalle legittimario. Solo per le differenze tra i valori delle

quote di legittima ed i valori delle donazioni le legittimario (e per esse i loro eredi) concorrevano nella comunione ereditaria dei beni relitti ; e nella divisione di tali beni, da effettuarsi, come esattamente ritenuto dalla sentenza, con riferimento ai valori attuali, esse avevano quindi diritto di conseguire soltanto le porzioni corrispondenti alle dette differenze, da determinarsi mediante gli opportuni conguagli resi necessari dal mutato potere di acquisto della moneta.

(Omissis) Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione II civile ; sentenza 24 maggio 1960, n. 1336 ; Pres. Varallo P., Est. Iannelli, P. M. Maccarone (conci, conf.) ; Angarano, Erba, Sciosci, Tanfani e Vargas Macciucca (Avv. Nicolò, Calabretta) c. I. n. a. (Avv. Ciaccio).

(Conferma App. Soma 11 marzo 1958)

Lavoro (contralto collettivo) — Contratto collettivo corporativo e contratto collettivo postcorpora tivo — Derogabilità «in peins » — Ammissibi

lità (Cod. civ., art. 2077 ; d. 1. 1. 23 novembre 1944 n. 369, soppressione delle organizzazioni sindacali fa

sciste, art. 43).

Il contratto collettivo postcorporativo, stipulato da associazioni sindacali che abbiano il potere di addivenire alla sua

conclusione, ancorché contenga clausole meno favorevoli ai lavoratori, sostituisce, nell'ambito degli iscritti alle as

sociazioni stesse e di coloro che, pur non iscritti, inten

dono sottomettervisi, la regolamentazione stabilita nei con

tratti collettivi corporativi. (1)

La Corte, ecc. — (Omissis). Sostanzialmente, la que stione prospettata col mezzo di ricorso riguarda due punti ben definiti. L'uno relativo alla pretesa illegittimità del l'Accordo economico del 27 novembre 1950, nella conside

razione che, essendosi proceduto con lo stesso alla rivalu

tazione dello stipendio base del personale dell'I, n. a., lasciando immutato l'aumento dipendente dagli scatti di

anzianità, dopo averne ridotto il numero da sei a tre, si

sarebbe conseguentemente creata per il personale una si

tuazione economica deteriore rispetto al precedente trat

tamento basato sul rapporto percentuale tra lo stipendio iniziale del grado e gli scatti, previsto dal Contratto col lettivo per la categoria del 1941, il quale, si dice, per il suo

carattere normativo, in tanto avrebbe potuto essere modi

ficato dal nuovo Accordo, avente, invece, natura privati stica, in quanto quest'ultimo avesse contenuto, riguardo alla materia, clausole più favorevoli. L'altro, relativo all'as serito diritto ad un trattamento, comunque, più vantag gioso, e, quindi, diverso da quello stabilito dall'Accordo del

1950, dipendentemente dalla circostanza che i ricorrenti, all'atto del nuovo inquadramento, avevano già maturato

più di tre scatti di anzianità.

Quanto al primo aspetto della questione, i ricorrenti deducono che la impugnata sentenza abbia negato la ille

gittimità del nuovo Accordo con una motivazione contrad dittoria e, soprattutto, manchevole sul punto decisivo co stituito dalla particolare loro situazione, di avere, cioè, essi, alla data del 1° gennaio 1950, nella quale ha avuto ap

(1) Con la sentenza riportata, la Cassazione muta orienta mento sulla questione relativa alla modificabilità in peius dei contratti collettivi corporativi ad opeia dei contratti collettivi postcorporativi : v., nel senso, ora disatteso, dell'ir ammissibilità della reformatio in peius, la sent. 18 febbraio 1960, n. 279 della stessa seconda Sezione civile (Foro it., Mass., 63), sentenza an notata adesivamente da Massakt, Inderogabilità in peius degli attuali accordi sindacali ai contratti collettivi corporativi, in Dir. lav., 1960, II, 82. Sempre in senso contrario a quello ora seguito Trib. Milano 7 luglio 1958, Foro it., Rep. 1958, voce Lavoro (rapporto), n. 487 ; Trib. Milano 6 dicembre 1956, ibid., voce Lavoro (contratto), n. 45 ; Cass. 8 agosto 1957, n. 3357, id., Rep. 1957, voce Lavoro (rapporto), n. 19 ; App. Roma 19 settembre 1957, ibid., voce Lavoro (contr.), n. 20 ; Cass. 2 agosto 1956, n. 3044, id., Rep. 1956, voce cit., n. 20, sentenza criticata da Longo, Sulla derogabilità delle clausole dei contratti corporativi da parte degli attuali contratti collettivi di lavoro, in Mass. giur. lav., 1957, 55.

In senso conforme alla annotata sentenza, vedi Pret. Colle sano 16 novembre 1958, Giur. sic., 1960, 338.

La presente sentenza è annotata, in senso sostanzialmente conforme, da Db Tommaso, In tema di derogabilità in peius dei contratti corporativi da parte dei contratti collettivi di diritto comune, in Dir. economia, 1960, 1145 e da Vincenzi, Art. 2077 cod. civ. e contratti collettivi corporativi e postcorporativi, in Mass. giur. lav., 1960, 202, cui adde nello stesso senso Santoro Passarelli, Norme corporative, autonomia collettiva, autonomia individuale, in Dir. economia, 1958, 1187 e Nozioni di diritto del lavoro, Napoli, 1957, pag. 41. In senso contrario, vedi Grandi, Appunti sulla modifica del contratto collettivo corporativo, in Riv. giur. umbro-abruzzese, 1958, 3.

Le tre sentenze della Cassazione, che sia la pronuncia ri portata sia la sent. 11 luglio 1960, n. 1867 della stessa se conda Sezione civile (retro, 1950, con ampia nota redazionale di P. S.) richiamano come espressione della costante giurispru denza della Cassazione cui dichiararo di uniformarsi, si rifeii scono ad ipotesi ben diverse da quella decisa con la sentenza riportata.

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1965 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1966

plicazione l'Accordo summenzionato, superato l'anzianità richiesta per l'aumento massimo dello stipendio in base al nuovo inquadramento ; e, quanto al secondo aspetto, che la sentenza medesima abbia loro disconosciuto il di ritto ad un diverso trattamento, nonostante esso figurasse previsto espressamente dall'Accordo del 1950.

Orbene, sul primo punto, va osservato che la Corte di

merito ha negato ai ricorrenti la possibilità di conseguire in via giudiziaria la rivalutazione degli scatti, come con

seguenza della rivalutazione dello stipendio base in primo

luogo perchè il nuovo regime degli scatti era stato oggetto di un accordo negoziale, avente carattere generale, per essere stato lo stesso concordato dalle rappresentanze sindacali

delle categorie interessate e, cioè, da una parte, dalla Fede

razione italiana lavoratori delle assicurazioni (F. i. 1. d. a.) e, dall'altra, dall'Associazione nazionale imprese assicu

razioni (A. n. i. a.) ; e, in secondo luogo, perchè il nuovo

regime appariva più favorevole del precedente, previsto dal Contratto collettivo del 1941.

Ciò posto, basterà qui richiamare la prima delle consi

derazioni suddette per inferirne che, trattandosi di una

regolamentazione generale, valevole per l'intera categoria, l'Accordo del 1950 si è sostituito, in effetti, al Contratto

collettivo del 1941, rendendo in tal modo inoperanti le

clausole in questo contenute, fossero le stesse più favorevoli

o meno di quelle contemplate nel successivo Accordo.

Invero, abolito il sistema corporativo, l'ultrattività dei

contratti di quel sistema, riconosciuta dall'art. 43 decreto

legisl. luog. 23 novembre 1944 n. 369, in tanto continua ad

esplicare i suoi effetti, in quanto non siano intervenuti

nuovi contratti collettivi che li abbiano, di fatto, sostituiti

o modificati. In effetti il citato art. 43 prevede espressa mente la possibilità di una sostituzione o modificazione dei

contratti collettivi corporativi, di guisa che il principio del

l'inderogabilità del contratto collettivo, sancito dal le

gislatore, in relazione al contratto collettivo corporativo, nell'art. 2077 cod. civ., al quale i ricorrenti fanno riferi

mento, non torna più applicabile nel caso in cui detto con

tratto sia stato sostituito oppure modificato da altro con

tratto collettivo postcorporativo o di diritto privato. In tale ipotesi, è il nuovo contratto che opera nell'am

bito della categoria alla quale si riferisce, limitatamente, si

intende, agli iscritti delle associazioni sindacali che hanno

stipulato, ed a coloro che, sebbene non iscritti, abbiano

inteso assoggettarsi a quella disciplina. Entro tali limiti i

contratti postcorporativi hanno la stessa efficacia nor

mativa che avevano i contratti corporativi, giacché la

loro portata è essenzialmente quella di sottoporre la plu ralità dei soggetti ad una disciplina comune dei rapporti individuali di lavoro, sottraendone la regolamentazione alla disponibilità dei singoli.

La legittimità della nuova regolamentazione è subor

dinata soltanto alla condizione che le associazioni stipu lanti abbiano il potere di addivenirvi, condizione che, nel

caso in esame, è fuori discussione. La sostituzione, pertanto, dell'Accordo del 1950 al Contratto collettivo del 1941 deve considerarsi legittima, data la natura di regolamentazione

generale rivestita dall'Accordo medesimo, come accertato

dall'impugnata sentenza, che su questo punto non viene

affatto censurata dai ricorrenti ; e ciò indipendentemente dal contenuto delle clausole dell'Accordo in tema di scatti

di anzianità, e, quindi, anche nell'ipotesi che le clausole

del precedente Contratto fossero più favorevoli di quelle

contemplate nell'Accordo medesimo.

L'affermazione di principio si riconduce, del resto, a

quella che è la costante giurisprudenza di questa Corte

suprema (sent. n. 2271 del 1952, Foro it., Rep. 1952, voce

Lavoro (rapporto), n. 114; n. 2523 del 1956, id., 1956, I, 1806 ; n. 1470 del 1958, id., Rep. 1958, voce Lavoro (con

tratto), nn. 47, 48), stando alla quale l'applicabilità della

regola relativa all'efficacia del contratto collettivo sul con

tratto individuale trova posto nel caso che vi sia una dif

formità tra la clausola di un contratto individuale di lavoro

e le clausole di un contratto collettivo, e non già quando la

difformità sussista tra una clausola contenuta in un con

tratto collettivo stipulato in regime corporativo ed altra

clausola, modificatrice in peiws della precedente, conte nuta in un accordo integrativo postcorporativo, ossia nel

l'ipotesi in cui si sovrapponga ad una regolamentazione generale un'altra regolamentazione avente lo stesso ca rattere.

Sono, perciò, irrilevanti le argomentazioni dei ricorrenti dirette a mettere in evidenza la diversità degli effetti, in

tema di scatti di anzianità, tra il regime del Contratto col

lettivo del 1941 ed il regime dell'Accordo del 1950, e, pari menti, la doglianza che la motivazione della denunciata

sentenza sul punto sia contraddittoria e manchevole.

(Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezioni unite civili ; sentenza 26 ottobre 1959, n. 3106 ; Pres. Oggioni P., Est. Cannizzaro, P. M. Pomodoro

(conci, conf.) ; Duchi (Avv. D'Audino) c. I.n.a.m.

(aw. Agosta, Dedin, Di Pasquale, Giorgi anni).

(Dichiara inammissibile ricorso avverso Comm. centrale per i rapporti tra I.n.a.m. e medici 30 luglio 1957)

Previdenza sociale — I.n.a.m. — Accordo con la

Federazione nazionale degli Ordini dei medici —

Natura di regolamento dell'I.n.a.m. — Esclusione

(L. 11 gennaio 1943 n. 138, costituzione dell'Istituto

per l'assistenza di malattia ai lavoratori, art. 17, n. 3). Medico — Commissioni provinciali e Commissione

centrale per i rapporti tra I.n.a.m. e medici —

Decisioni —- Natura non giurisdizionale — Ricorso

per cassazione ai sensi dell'art. Ill Cost. —

Esclusione (Costituzione della Repubblica, art. 111).

L'Accordo stipulato dall'I.n.a.m. con la Federazione nazio

nale degli Ordini dei medici mediante le convenzioni

3 marzo 1955 e 26 marzo 1956, concernente l'iscrizione dei

medici negli albi mutualistici e la prestazione d'opera

professionale a favore degli assistiti dall'Ente, non ha il

valore di un regolamento dell'I.n.a.m., ai-sensi dell'art.

17, n. 3, della legge 11 gennaio 1943 n. 138. (1) È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la deci

sione con cui la Commissione centrale per i rapporti tra I.n.a.m. e medici neghi l'iscrizione di un medico

nell'albo mutualistico, accordata dalla commissione pro vinciale. (2)

(1) La tesi del carattere regolamentare dell'accordo, di cui alla massima, è stata sostenuta in dottrina da Persiani, Na tura giur. del rapporto tra l'I.n.a.m. ed i medici generici, in Dir. economia, 1958, 1147-1154 ; e Natura del rapporto inter corrente tra l'I.n.a.m. e i medici generici e poteri discipl. del

l'istituto, in Mass. giur. lav., 1958, 96 ; seguito da Pera, In

derogabilità delle norme regolamentari dettate dall'I.n.a.m. in tema di compenso ai medici convenzionati, in Riv. giur. lav., 1959, II, 113 ; e con qualche incertezza da Formaggio, Sui rapporti tra l'I.n.a.m. ed i medici, in Riv. medicina legale, 1959, II, 137. In senso contrario Donati, Riflessi giur. dei rapporti tra I.n.a.m., medici convenzionati e Ordini prof, dei medici, in Lavoro e sicu rezza soc., 1960, 316 ; e, implicitamente, la giurisprudenza se condo cui l'iscrizione negli albi mutualistici dà luogo ad un contratto preliminare o normativo di lavoro autonomo tra l'I.n.a.m. ed il medico : cosi Cass. 15 ottobre 1957, n. 3826, Foro

it., Rep. 1957, voce Medico, nn. 87, 88 ; 5 giugno 1956, n. 1906, id., Rep. 1956, voce cit., nn. 106, 107 ; 13 ottobre 1953, n. 3330, id., Rep. 1953, voce cit., nn. 66-69 ; tra i giudici di merito App. Bologna 26 luglio 1957, id., Rep. 1959, voce cit., nn. 119, 120 (in riforma di Trib. Bologna 30 maggio 1956, ibid., n. 118, che aveva

definito contratti collettivi le convenzioni stipulate fra l'I.n.a.m. e gli Ordini dei medici) ; Trib. Pavia 5 marzo 1959, ibid., n. 116.

Un cenno al problema è anche in Gasparri, Natura giur. ed attribuzioni degli Ordini dei medici, in Foro amm., 1955, IV, 26.

Sui poteri regolamentari dell'I.n.a.m. ex art. 17 legge 11

gennaio 1943 n. 138, cfr. Cons. Stato 29 marzo 1955, Foro it.,

1955, III, 180, con nota di richiami.

(2) Conforme, successivamente, Cass. 2 luglio 1960, n. 1740,

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