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sezione II civile; sentenza 24 marzo 1994, n. 2862; Pres. Di Ciò, Est. Corona, P.M. Morozzo della...

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sezione II civile; sentenza 24 marzo 1994, n. 2862; Pres. Di Ciò, Est. Corona, P.M. Morozzo della Rocca (concl. conf.); Zimbalatti (Avv. Cerquetti) c. Zimbalatti (Avv. Cappello). Conferma Trib. Reggio Calabria 15 dicembre 1990 Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 5 (MAGGIO 1995), pp. 1583/1584-1587/1588 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23189991 . Accessed: 28/06/2014 11:27 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.213.220.103 on Sat, 28 Jun 2014 11:27:43 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione II civile; sentenza 24 marzo 1994, n. 2862; Pres. Di Ciò, Est. Corona, P.M. Morozzo dellaRocca (concl. conf.); Zimbalatti (Avv. Cerquetti) c. Zimbalatti (Avv. Cappello). Conferma Trib.Reggio Calabria 15 dicembre 1990Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 5 (MAGGIO 1995), pp. 1583/1584-1587/1588Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23189991 .

Accessed: 28/06/2014 11:27

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1583 PARTE PRIMA 1584

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 24 mar

zo 1994, n. 2862; Pres. Di Ciò, Est. Corona, P.M. Morozzo

della Rocca (conci, conf.); Zimbalatti (Avv. Cerquetti) c.

Zimbalatti (Avv. Cappello). Conferma Trib. Reggio Cala

bria 15 dicembre 1990.

Comunione e condominio — Condominio negli edifici — An

tenna televisiva — Installazione su terrazza dell'edificio da

parte di un condomino — Spostamento per esecuzione di opere edilizie — Riposizionamento (L. 6 maggio 1940 n. 554, disci

plina dell'uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche, art. 1, 2, 3; d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156, t.u. delle disposizio ni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomu

nicazioni, art. 232).

Qualora il proprietario del terrazzo di un edificio, dovendo ese

guire opere edilizie, abbia spostato l'antenna televisiva ivi in

stallata dal proprietario di un appartamento sito nello stabile,

quest'ultimo, a norma degli art. 1, 2 e 3 l. 6 maggio 1940

n. 554 e dell'art. 232 d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156, pur poten do vantare un vero e proprio diritto soggettivo alla installa

zione dell'antenna sul terrazzo altrui (e ad accedere in questo

per le conseguenti necessità), non può pretendere il ripristino dello stato dei luoghi da parte del proprietario del terrazzo, incombendo all'utente provvedere, a propria cura e spese, al

la rimozione o al diverso collocamento delle antenne (e, quin

di, alla nuova installazione di esse); e a nulla rileva l'eventua

le illiceità — per difformità e addirittura per difetto della li

cenza edilizia — delle opere eseguite sul terrazzo. (1)

(1-2) I. - La Corte di cassazione, con la sentenza in rassegna (riporta ta anche in Corriere giur., 1994, 1129, con nota di M. De Tilla e in Arch, locazioni, 1994, 531, con nota di S. Maglia), precisa i limiti del diritto alla installazione di un'antenna radiotelevisiva sul terrazzo comune o di proprietà esclusiva altrui, spettante all'abitante dell'edifi cio condominiale, ricordando come, secondo la previsione dell'art. 3 1. 554/40, «il proprietario ha sempre facoltà di fare nel suo stabile qua lunque lavoro o innovazione, ancorché ciò comporti la rimozione o il diverso collocamento dell'aereo, né per questo deve alcuna indennità all'utente dell'aereo stesso», incombendogli in tal caso soltanto l'obbli

go di «avvertire preventivamente il detto utente, al quale spetterà di

provvedere a propria cura e spese alla rimozione o al diverso colloca mento dell'aereo».

Circa la natura personale (e non reale) del diritto in questione, attri buito dalla legge agli abitanti dello stabile per il solo fatto di essere o diventare utenti radio-televisivi, indipendente dalla loro qualità di con

domini, v., da ultimo, Cass. 29 gennaio 1993, n. 1139, Foro it., Rep. 1993, voce Radiotelevisione, n. 75 (che, individuandone la fonte nella libertà di informazione, costituzionalmente garantita dall'art. 21 Cost., e ritenendolo insuscettibile di valutazione pecuniaria, ha affermato la sussistenza per le relative controversie della competenza per valore del tribunale a norma dell'art. 9, 2° comma, c.p.c.); 25 febbraio 1986, n. 1176, id., Rep. 1986, voce Comunione e condominio, n. 122 (per esteso in Nuova giur. civ., 1986, I, 522, con nota di A. Barenchi, che conseguentemente, nel caso in cui la installazione dell'antenna sia stata effettuata dal conduttore di un appartamento dell'edificio, ha ri tenuto solo quest'ultimo, e non anche il condomino-locatore, responsa bile dei danni eventualmente arrecati al tetto comune dell'edificio), e 16 dicembre 1983, n. 7418, Foro it., 1984, I, 415; nonché, tra i giudici di merito: Pret. Salerno-Eboli 13 maggio 1991, id., Rep. 1992, voce

Radiotelevisione, n. 85, e Pret. Manfredonia 4 maggio 1989, id., Rep. 1990, voce Provvedimenti di urgenza, n. 145 (riportate rispettivamente in Rass. equo canone, 1991, 370, con nota di C. Montesanto, e in Arch, locazioni, 1990, 606, ed entrambe impropriamente massimate sotto il profilo della tutelabilità ex art. 700 c.p.c. del diritto alla installazione

dell'antenna); Pret. Salerno-Eboli 24 ottobre 1990, Foro it., Rep. 1992, voce Radiotelevisione, n. 86. 11 diritto alla installazione dell'antenna viene, invece, riportato alla facoltà di ciascun condomino di fare pari menti uso della cosa comune da Trib. Cagliari 3 febbraio 1987, id., Rep. 1989, voce Comunione e condominio, n. 61.

Riguardo all'ampiezza, sotto altri aspetti, del c.d. diritto di antenna, v. Cass. 3 agosto 1990, n. 7825, id., Rep. 1991, voce cit., n. 99, e 6 novembre 1985, n. 5399, id., 1986, I, 707, con nota di R. P. Vincelli

(anche in Giust. civ., 1986, I, 390, con nota di C. Cecchella), entram be nel senso che la installazione di un'antenna ricevente televisiva sul terrazzo dell'edificio da parte del singolo condomino (o abitante dell'e

dificio) non può essere validamente vietata dal regolamento condomi niale o da una delibera dell'assemblea dei condomini, neppure ove già esista un'antenna centralizzata, a meno che (cfr. in proposito l'art. 2,

Il Foro Italiano — 1995.

II

TRIBUNALE DI TARANTO; ordinanza 1° ottobre 1994; Pres.

Morelli, Rei. Vella; Lasaracina (Aw. Cicerone) c. Lasa

racina.

Provvedimenti di urgenza — Condominio — Antenna televisiva — Installazione sul lastrico solare dell'edificio — Divieto di

accesso — Tutela cautelare — Inammissibilità — Fattispecie

(Cod. proc. civ., art. 700; d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156, art.

232).

Il diritto del condomino di passare attraverso l'appartamento di proprietà di altro condomino per accedere al lastrico solare

dell'edificio, al fine di installarvi un'antenna ricevente radio

televisiva, non è tutelabile in via cautelare atipica, ex art. 700

c.p.c., ove l'opposizione dell'altro condomino riguardi non

la installazione dell'antenna, ma unicamente il passaggio at

traverso la sua proprietà, e, tenuto conto dello stato dei luo

ghi, risulti possibile accedere altrimenti al lastrico solare. (2)

I

Svolgimento del processo. — Con citazione 6 giugno 1983, Rocco Zimbalatti convenne, davanti al Pretore di Reggio Cala

bria, la sorella Anna Francesca Zimbalatti.

Espose che la convenuta, proprietaria del terrazzo dell'edifi

cio in Reggio Calabria, via Demetrio Tripepi 134, in cui erano

situati due appartamenti di sua proprietà, con l'esecuzione nel

terrazzo di opere abusive, aveva arbitrariamente spostato la sua

2° comma, 1. 554/40) la installazione dell'antenna autonoma pregiudi chi l'uso del terrazzo da parte degli altri condomini o arrechi comunque un qualsiasi altro pregiudizio apprezzabile e rilevante ad una delle parti comuni; e, sostanzialmente nello stesso senso, Trib. Roma 9 giugno 1986, Foro it., Rep. 1989, voce cit., n. 62 (per esteso in Temi romana, 1988, 453, con nota di Rossi).

In ordine alla titolarità del diritto alla installazione dell'antenna sul tetto o il terrazzo comune o di proprietà altrui, v. anche Trib. Latina 16 novembre 1992, Foro it., Rep. 1993, voce cit., n. 118 (e Giur. meri

to, 1993, 945, con nota di M. De Tula), secondo cui l'art. 1 1. 554/40 trova applicazione anche a favore di chi eserciti attività radiofonica

(emittente radio privata avente sede e studi nello stabile); e App. Lecce 8 febbraio 1984, Giur. merito, 1994, 425, che, affermata la sussistenza del diritto in questione esclusivamente in capo al condomino o inquili no dello stabile interessato alla installazione dell'antenna, ha ritenuto manifestamente infondata, in riferimento all'art. 21 Cost., la questione di costituzionalità dell'art. 232 d.p.r. 156/73, nella parte in cui non

prevede la possibilità di installare antenne TV anche sui terrazzi degli stabili adiacenti a quello in cui abita l'utente, ove questi non capti suf ficientemente i segnali televisivi con l'antenna installata sul proprio sta bile a causa della interclusione di quest'ultimo tra edifici più alti.

II. - Sulla tutelabilità in via cautelare atipica, ex art. 700 c.p.c., del diritto di passaggio attraverso l'immobile altrui allo scopo di provvede re alla manutenzione di un'antenna televisiva, v., in senso affermativo, Pret. Roma, ord. 16 dicembre 1989, Foro it., Rep. 1990, voce Provve dimenti di urgenza, n. 250 (riportata, tra l'altro, in Arch, locazioni, 1990, 801, che ha ritenuto antieconomiche e non praticabili le soluzioni alternative nella specie proposte dal condomino resistente per accedere alle antenne, poste intorno al tetto dell'edificio, come quella di aprire una luce nel tetto o quella di noleggiare un ponte mobile autotrasporta to); Pret. Bari 30 giugno 1986, Foro it., 1987, I, 618; Pret. Roma 13

giugno 1983, id., Rep. 1984, voce cit., n. 122. V. anche Pret. Roma, ord. 13 luglio 1987, id., 1988, I, 2415, con

nota di richiami, che, attesa la natura personale del diritto di installare l'antenna sulla terrazza condominiale, ha escluso l'ammissibilità dell'a zione di spoglio ex art. 1168 c.c. nel caso di eventuale impedimento al suo esercizio.

III. - Circa la irrilevanza nei rapporti tra privati, di per sé, dell'even tuale difformità della costruzione rispetto alle prescrizioni della licenza

(concessione) edilizia, o addirittura della mancanza della licenza, Cass. 2862/94 ribadisce un principio consolidato: oltre a Cass. 21 ottobre

1985, n. 5169, id., Rep. 1986, voce Edilizia e urbanistica, n. 409 (ri chiamata nella motivazione, e annotata da F. Trimarchi, in Nuova

giur. civ., 1986, I, 277), cfr., tra le più recenti, Cass. 23 ottobre 1991, n. 11210, Foro it., Rep. 1991, voce cit., n. 193; 25 febbraio 1987, n.

1996, id., Rep. 1988, voce Distanze legali, n. 4; 7 aprile 1986, n. 2402, id., Rep. 1986, voce Edilizia e urbanistica, n. 405; 6 maggio 1987, n.

4208, id., 1987, I, 2390, in motivazione.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

antenna per la televisione, determinando la cattiva ricezione delle

trasmissioni.

Chiese al pretore di dichiarare l'obbligo della convenuta di

consentire l'accesso al terrazzo ad esso attore ed ai tecnici, da

lui stesso designati, con conseguente condanna a dare esecuzio

ne all'obbligo suddetto.

Anna Francesca Zambalatti rispose di essere sempre stata di

sposta a consentire l'accesso sulla terrazza ai tecnici designati dal fratello. Chiese il rigetto dell'avversa pretesa, con ogni con

seguenza sulle spese, e la condanna dell'attore al risarcimento

dei danni, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Istruita la causa con ispezione dei luoghi e prova per testi,

il Pretore di Reggio Calabria, con sentenza 30 marzo 1988, di

chiarò il diritto dell'attore Zimbalatti di installare l'antenna te

levisiva, con possibilità di accesso sulla terrazza, al fine di con

sentire un uso valido dell'impianto in favore delle sue unità im

mobiliari; condannò la convenuta a ripristinare lo stato dei luoghi

preesistente allo spostamento delle antenne nel termine di venti

giorni. Giudicando sull'appello principale interposto da Anna Fran

cesca Zambalatti e sull'appello incidentale avanzato da Rocco

Zimbalatti, il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza 19

novembre/15 dicembre 1990, respinse l'impugnazione inciden

tale e, in parziale riforma della sentenza appellata, respinse la

domanda di riduzione in pristino, condannò l'appellato alla ri

fusione, in favore dell'appellante, delle spese processuali (con

compensazione della metà delle spese di primo grado).

Propose ricorso per cassazione Rocco Zimbalatti, resiste con

controricorso Anna Francesca Zimbalatti.

Motivi della decisione. — 1. - Con unico motivo, il ricorrente

denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 1, 2 e 3 1.

n. 554 del 1940 e dell'art. 232, 2° comma, d.p.r. n. 156 del

1973, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. La sentenza impugnata interpreta la statuizione del primo giu

dice come sentenza di condanna alla rimessione in pristino, men

tre essa statuiva solo sulla ricollocazione delle antenne in una

posizione idonea a garantire la buona recezione dei programmi e l'accesso alle medesime. La sentenza impugnata non tiene conto

del fatto che le opere realizzate dalla convenuta erano abusive,

come emerge dalla sentenza penale di condanna. Infine, la con

venuta ha reimpiantato l'antenna, senza preavvisare il ricorren

te affinché egli stesso vi provvedesse. 2. - La disciplina della installazione, rimozione e riparazione

delle antenne per la televisione si ricava principalmente da due

testi di legge. La 1. 6 maggio 1940 n. 554, concernente la disciplina dell'uso

degli aerei esterni per audizioni radiofoniche, all'art. 1 stabili

sce che «I proprietari di uno stabile o di un appartamento non

possono opporsi alla installazione, nella loro proprietà, di aerei

esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici ap

partenenti agli abitanti degli stabili o appartamenti stessi». Al

l'art. 2, 2° comma, precisa che le installazioni di cui all'articolo

precedente «non devono in alcun modo impedire il libero uso

della proprietà secondo la sua destinazione, né arrecare danni

alla proprietà medesima». All'art. 3 aggiunge che «il porprieta rio ha sempre facoltà di fare nel suo stabile qualunque lavoro

o innovazione ancorché ciò importi la rimozione o il diverso

collocamento dell'aereo, né per questo deve alcuna indennità

all'utente dell'aereo stesso». Il proprietario «dovrà in tal caso

avvertire preventivamente il detto utente, al quale spetterà di

provvedere a propria cura e spese alla rimozione o al diverso

collocamento dell'aereo».

Il d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156 in linea di massima ribadisce

le norme esposte sopra. All'art. 231, 2° comma, stabilisce che

«il proprietario o il condomino non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili

o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà occor

rente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o di

condomini. I fili, cavi e ogni altra installazione debbono essere

collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secon

do la sua destinazione. Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'e

sercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'in

stallazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui so

pra. Nei casi di cui al presente articolo al proprietario non è

dovuta alcuna indennità».

3. - Interpretando le disposizioni esposte, la giurisprudenza

Il Foro Italiano — 1995.

sottolinea che l'art. 1 1. 6 maggio 1940 n. 554, che per analogia

può essere applicato anche alle antenne destinate alla ricezione

televisiva, con lo stabilire che i proprietari di uno stabile o di

un appartamento non possono opporsi alla installazione, nella

loro proprietà, di aerei esterni destinati al funzionamento di

apparecchi radiofonici (o televisivi), appartenenti agli abitanti dello stabilie o dell'appartamento stesso, configura a favore del

titolare dell'utenza radiofonica o televisiva un vero e proprio diritto soggettivo perfetto. Peraltro, tale diritto è condizionato

solo nei riguardi dell'interesse generale, talché le installazioni

devono essere eseguite in conformità con le norme contenute

nell'art. 78 r.d. 3 agosto 1928 n. 2295, ma non mai nei con

fronti dei proprietari obbligati, rispetto ai quali la legge si limi

ta a imporre al titolare del diritto di impianto che tali installa

zioni non debbono in alcuno modo impedire il libero uso della

proprietà secondo la sua destinazione, né recare danni alla pro

prietà medesima (Cass., sez. un., 22 ottobre 1976, n. 3728, Fo

ro it., 1977, I, 430. Si veda altresì Cass. 25 febbraio 1986, n.

1176, id., Rep. 1986, voce Comunione e condominio, n. 122). 4. - Alla stregua delle norme e della interpretazione giurispru

denziale esposte sopra, appare del tutto corretta la decisione

del tribunale, secondo cui — una volta riconosciuto il diritto

soggettivo in capo all'utente televisivo di collocare le antenne

sul terrazzo dell'edificio e, ad un tempo, affermata la facoltà

della proprietaria di eseguire qualsivoglia opera sul terrazzo —

ha ritenuto non consentito condannare la proprietaria al ripri stino dello stato dei luoghi preesistente allo spostamento delle

antenne (da intendersi non solo nel senso più ampio di ripristi no dello stato dei luoghi precedente alla esecuzione delle nuove

opere, ma anche nel senso più ristretto di semplice spostamento della posizione delle antenne), posto che spetta all'utente prov

vedere, a sua cura e spese, alla rimozione ed al diverso colloca

mento delle stesse antenne.

5. - Ciò posto, il ricorso deve essere rigettato. Non appaiono fondate la prima e la terza censura.

Il pretore, dichiarato il diritto dell'attore alla installazione di

una antenna televisiva, con conseguente possibilità di accesso

sulla terrazza, aveva altresì' condannato la Zimbalatti «a ripri stinare a sue spese, nel termine di venti giorni, lo stato dei luo

ghi preesistente allo spostamento delle antenne». A questo pun

to, al tribunale non restava altro che riformare la sentenza pre torile sul punto e pronunziare il rigetto della istanza di condanna

alla restituzione in pristino (spettando a Rocco Zimbalatti pro

cedere, a sua cura e spese, allo spostamento ed alla nuova in

stallazione). D'altra parte, tenuto conto del tenore della con

danna e del termine fissato, la convenuta null'altro avrebbe po tuto fare se non ottemperare alla pronunzia.

Non è rilevante, invece, la seconda censura, posto che la con

formità o meno della costruzione alla licenza edilizia o, addirit

tura, la costruzione senza licenza è, nei rapporti privati, del

tutto irrilevante, trovando la tutela del diritto di proprietà fon

damento soltanto nelle norme che regolano i rapporti privatisti ci e non in quelle dirette alla pubblica amministrazione, intese

a regolare, nel prevalente interesse pubblico, l'ordinato svilup

po dell'attività edilizia. Consegue che il privato può agire da

vanti all'autorità giudiziaria ordinaria, a tutela del suo diritto

soggettivo, soltanto se l'attività edilizia del terzo sia venuta in

contrasto non già con la licenza, bensì con le norme edilizie

contenute nel codice o nelle leggi speciali o nei regolamenti edi

lizi per regolarne i rapporti tra i privati (Cass. 21 ottobre 1985, n. 5169, id., Rep. 1986, voce Edilizia e urbanistica, n. 409).

La censura si appalesa irrilevante, perché la tutela del diritto

di antenna non si trova in rapporto di causalità con la liceità

o la illiceità delle opere costruite dalla Zimbalatti, né l'attore

aveva dedotto la illiceità delle nuove opere come autonoma do

manda, ma solo ad colorandum.

II

Sciogliendo la riserva che precede, ed esaminati gli atti; deci

dendo sul reclamo proposto, con ricorso del 1° settembre 1994,

da Lasaracina Maria nei confronti di Lasaracina Donato, av

verso l'ordinanza con cui, in data 24 agosto 1994, il giudice

delegato aveva rigettato il ricorso a mezzo del quale essa Lasa

racina aveva richiesto che, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., fosse

ordinato a Lasaracina Donato di consentire a tecnico di fiducia

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1587 PARTE PRIMA 1588

della ricorrente di accedere, attraverso la propria abitazione, al lastrico solare dell'immobile (ove è ubicato l'appartamento di proprietà della Lasaracina), al fine di installarvi un'antenna

ricevente per emittenti radiotelevisive; ritenuto — contrariamente a quanto argomentato dal primo

giudice — che il diritto della ricorrente, cosi come prospetato, trova giuridico riscontro nella norma di cui all'art. 232 d.p.r.

156/73; ritenuto, peraltro, che correttamente il giudice delegato esclu

se, ai fini dell'emanazione del provvedimento ex art. 700 c.p.c., la ricorrenza dell'estremo dell'irreparabilità del danno, il quale va ancorato all'irreversibilità della lesione del diritto assoggetta to a cautela: il che non è nel caso di specie, in cui (avuto riguar do allo stato dei luoghi, e pacifico essendo che il comunista

Lasaracina Donato non si oppone all'installazione dell'antenna

sul lastrico solare) ben potrà, la reclamante, diversamente acce

dere al lastrico solare, facendo valere nei confronti del reclama

to il proprio diritto al risarcimento del danno; ritenuto di dover gravare la reclamante delle spese di gravame;

per questi motivi, rigetta il reclamo, (omissis)

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 21 marzo

1994, n. 2659; Pres. O. Fanelli, Est. Vitrone, P.M. Tondi

(conci, conf.); Galat ed altri (Aw. D'Inzillo) c. Università

degli studi di Padova e Inps. Cassa Trib. Venezia 24 settem

bre 1990.

Istruzione pubblica — Università — Lettori di lingua straniera — Previsione legislativa di contratti a termine — Incompati bilità con il trattato Cee — Conversione in contratti a tempo indeterminato — Limiti (Trattato Ce, art. 48; d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, riordinamento della docenza universitaria, relati

va fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzati va e didattica, art. 28).

A seguito della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità

europee in data 2 agosto 1993, deve intendersi abrogato il

3° comma dell'art. 28 d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, nella parte in cui non permette, in via assoluta e in ogni caso, il protrarsi oltre l'anno accademico dei contratti di lavoro stipulati dalle

università con i lettori di lingua straniera; di conseguenza, tali contratti vanno considerati, a tutti gli effetti, contratti

di lavoro a tempo indeterminato, salvo che non risulti, nei

singoli casi, l'esistenza di esigenze specifiche dell'insegnamen to che non eccedano il termine annuale. (1)

(1-2) I. - Le sentenze sopra riportate sono espressione dell'epilogo a cui sembra essere giunta la controversa vicenda giurisprudenziale ine rente al rapporto di lavoro instaurato tra università degli studi e lettori di lingua straniera.

II. - A seguito delle incertezze interpretative sorte in ordine ai limiti

temporali imposti dall'art. 28, 3° comma, d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382 al rapporto di lettorato (cfr. Trib. Cagliari 12 febbraio 1988, Foro it., Rep. 1989, voce Istruzione pubblica, nn. 521, 522; Pret. Roma 23 mar zo 1988, id., Rep. 1990, voce cit., n. 445; Pret. Venezia 19 dicembre

1987, id., Rep. 1989, voce cit., n. 533; Pret. Parma 17 dicembre 1987, ibid., n. 532; Pret. Sassari 27 maggio 1987, id., 1991, I, 1769; Pret. Siena 8 maggio 1987, id., Rep. 1990, voce cit., n. 444; Pret. Padova 13 aprile 1987, id., Rep. 1987, voce cit., n. 551; Pret. Modena 28 feb braio 1987, ibid., n. 550; Pret. Venezia 20 febbraio 1987, ibid., n. 545, che, a vario titolo, hanno sostenuto la illegittimità dei termini di durata

apposti ai contratti stipulati tra lettori ed università quando il rapporto di lavoro che ne deriva assumeva carattere subordinato; contra, Trib. Firenze 22 giugno 1988, id., Rep. 1989, voce cit., nn. 525, 526; Pret.

Il Foro Italiano — 1995.

II

PRETURA DI CATANIA; sentenza 27 dicembre 1994; Giud.

Meliadò; Lawson e altri (Avv. Lepore, Cecchini, Mirone

Russo) c. Università degli studi di Catania.

Istruzione pubblica — Università — Lettori di lingua straniera — Contratti a termine prorogati per più di una volta — Con

versione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato — Man

cato rinnovo dell'incarico — Effetti (Trattato Ce, art. 48;

d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, art. 28).

In coerenza con l'interpretazione ritenuta conforme all'ordina

mento delle Comunità europee, quando l'attività svolta dai

lettori di lingua straniera presso le università italiane risponde ad esigenze costanti di insegnamento delle lingue notoriamen

te più richieste e non risultano specifiche necessità didattiche

tali da non eccedere il termine annuale, il rapporto di lavoro

si intende costituito a tempo indeterminato sin dalla stipula

zione del primo contratto; pertanto, la sua cessazione non

può che realizzarsi attraverso la forma comune e paritaria del recesso, rimanendo preclusa la possibilità di conseguire lo stesso risultato mediante forme indirette, ossia in virtù del

mancato rinnovo dell'incarico annuale con conseguente «estro

missione di fatto» dei lettori dal posto di lavoro. (2)

Cagliari 13 maggio 1987, ibid., n. 529; Pret. Pisa 24 febbraio 1987,

id., Rep. 1987, voce cit., n. 547; Pret. Pisa 13 novembre 1986, ibid., n. 542; Pret. Roma 6 ottobre 1986, ibid., n. 539) si sono pronunciate sia la Corte costituzionale che la Corte di giustizia delle Comunità

europee. La prima, con sentenza 23 febbraio 1989, n. 55 (id., 1989, I, 597,

e Riv. giur. lav., 1989, II, 210, con nota di V. Rossetto, / lettori del

l'università: spunti di riflessione a seguito della sentenza della Corte

costituzionale n. 55/89) ha rigettato la questione di legittimità costitu zionale relativa al termine di durata annuale previsto per i contratti

di lettorato dichiarando, invece, la incostituzionalità dell'art. 28, 3° com

ma, nella parte in cui non consentiva il rinnovo dei suddetti contratti

oltre i cinque anni; la seconda ha stabilito che l'art. 48 trattato Cee

osta all'applicazione di una norma nazionale che limiti la durata del

rapporto di lavoro fra le università e i lettori di lingua straniera, mentre

tale limitazione non esiste, in via di principio, per gli altri lavoratori

(cfr. sent. 30 maggio 1989, causa 33/88, Foro it., 1990, IV, 162, con nota di R. Foglia, Lettori di lingua straniera e Corte di giustizia Cee). Le due decisioni, tuttavia, lungi dal fugare ogni dubbio di contrasto

della normativa del diritto interno con il principio di libera circolazione

e il conseguente divieto di discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra lavoratori degli Stati membri (in argomento si veda F. D. Mastran

oeli, Principio di libera circolazione nella Cee, lettori di lingua stranie ra e discriminazione occulta, in Riv. it. dir. lav., 1990, II, 328 ss.;

e, più in generale, M. V. Ballestrero, Lavoro e discriminazione fon data sulla cittadinanza, in Giornale dir. lav. relazioni ind., 1994, 481

ss.; L. S. Rossi, 1 beneficiari della libera circolazione nella giurisprudenza comunitaria, in Foro it., 1994, IV, 97 ss.; nonché M. D'Antona, Ar

monizzazione del diritto del lavoro e federalismo nell'Unione europea, in Riv. trim. dir. eproc. civ., 1994, 695 ss., a cui si rinvia per ulteriori

approfondimenti della materia), hanno originato due indirizzi giurispru denziali divergenti. Da un lato, una parte rilevante della giurisprudenza di merito interpretava la sentenza della Corte di giustizia come dichia rativa della incompatibilità dell'intero 3° comma dell'art. 28 d.p.r. 382/80 con l'art. 48, n. 2, del trattato Ce facendone derivare la conversione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro dei lettori (cfr. Pret. Par ma 14 novembre 1991, Foro it., 1992, I, 1153; Pret. Cagliari 2 maggio 1990, id., Rep. 1991, voce cit., n. 509; Pret. Parma 5 dicembre 1989, id., Rep. 1990, voce cit., n. 453; Pret. Padova 29 novembre 1989, ibid., n. 452; Pret. Genova 5 ottobre 1989, id., Rep. 1989, voce cit., n. 537; Pret. Milano 23 settembre 1989, ibid., n. 535; contra, Trib. Cagliari 15 gennaio 1992, id., Rep. 1993, voce cit., n. 549; Pret. Perugia 18 ottobre 1992, ibid., n. 550; Pret. Modena 8 agosto 1990, id., Rep. 1990, voce cit., n. 462; Pret. Camerino 18 aprile 1990, id., Rep. 1991, voce

cit., n. 508; Pret. Ancona 22 gennaio 1990, id., 1990, I, 2358; Pret.

Firenze 13 novembre 1989, id., Rep. 1990, voce cit., n. 450; Pret. Siena 17 ottobre 1989, ibid., n. 448; Pret. Pisa 7 luglio 1989, id., 1990, I, 1406); dall'altro, la Corte di cassazione con successive pronunce (cfr. sent. 24 novembre 1993, n. 11609, id., 1994, I, 2170; 5 aprile 1993, n. 4088, ibid., 1117; 19 gennaio 1993, n. 639, id., Rep. 1993, voce

cit., n. 546; 6 novembre 1992, n. 12032, ibid., nn. 541, 542; 4 maggio 1992, n. 5286, id., 1992, I, 2993; 16 aprile 1992, n. 4643, ibid.-, 20

gennaio 1992, n. 667, id., Rep. 1992, voce cit., n. 498; 10 gennaio 1992, n. 176, id., 1992, I, 1152; 5 giugno 1991, n. 6401, id., Rep. 1991, voce cit., n. 501; 5 aprile 1991, n. 3562, id., 1991, I, 1768; 20 mar

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