sezione II civile; sentenza 27 giugno 1987, n. 5708; Pres. Pieri, Est. Viale, P.M. Amirante (concl.conf.); Soc. Italia assicurazioni (Avv. Cascino, Scofone) c. Soc. La Minerva (Avv. Rotati) e Soc.calcestruzzi Trucazzano (Avv. Caroleo, Bertelli). Cassa App. Milano 6 luglio 1982Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 12 (DICEMBRE 1987), pp. 3269/3270-3271/3272Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179483 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 27 giugno 1987, n. 5708; Pres. Pieri, Est. Viale, P.M. Amirante (conci,
conf.); Soc. Italia assicurazioni (Avv. Cascino, Scofone) c.
Soc. La Minerva (Avv. Rotati) e Soc. calcestruzzi Trucazzano
(Avv. Caroleo, Bertelli). Cassa App. Milano 6 luglio 1982.
Assicurazione (contratto di) — Trasferimento dell'autoveicolo —
Cessione del contratto — Omessa o parziale comunicazione al
l'assicuratore — Conseguenze nei rapporti tra assicurato ed as
sicuratore (Cod. civ., art. 1407; 1. 24 dicembre 1969 n. 990, assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti; d.p.r. 24
novembre 1970 n. 973, regolamento di esecuzione della 1. 24
dicembre 1969 n. 990, art. 19).
In caso di alienazione del veicolo assicurato, la cessione del con
tratto di assicurazione, automatica ed immediata per i terzi dan
neggiati, produce effetto tra le parti solo a seguito della comu
nicazione all'assicuratore, corredata da tutte le indicazioni ne
cessarie per il rilascio dei nuovi documenti probatori (nella spe
cie, era stata partecipata l'alienazione del veicolo, senza che
fosse indicato il nome dell'acquirente). (1)
Svolgimento del processo. — Il 6 giugno 1973 la s.p.a. assicu
ratrice «La Minerva» concludeva con la s.r.l. calcestruzzi Tru
cazzano un contratto annuale di assicurazione per la responsabi lità civile ai sensi della 1. n. 980/69, concernente l'autobetoniera
targata MI G 68096 che la società assicurata aveva comperato da Francesco Monformoso.
A seguito di uno scontro verificatosi il 25 luglio 1973 fra detto
veicolo e un'autovettura appartenente a Giovanni Tensi, tale Da
niela Pezzani, trasportata sull'autovettura, decedeva ed altri sog
getti riportavano danni personali. Con citazione dell'11 gennaio 1977 la soc. La Minerva, pre
messo che il Monformoso aveva in precedenza concluso con la
s.p.a. Lloyd Italico e L'Ancora un altro analogo contratto di
assicurazione per il periodo 10 giugno 1972 - 30 settembre 1973
concernente lo stesso veicolo; che tale società assicurativa doveva
quindi rispondere, nella misura del 50%, delle conseguenze del
sinistro giacché si era verificata l'automatica cessione del contrat
to alla soc. calcestruzzi Trucazzano per effetto del trasferimento
del mezzo in questione, postoché l'alienante non aveva chiesto
che l'assicurazione da lui stipulata fosse resa valida per altro vei
colo di sua proprietà; quanto sopra premesso conveniva la soc.
Lloyd Italico e L'Ancora davanti al Tribunale di Milano chieden
done la condanna al rimborso della somma di lire 2.290.000, ol
tre agli interessi ed alla somma ancora dovuta ai danneggiati. La convenuta contestava l'assunto di parte avversa deducendo
che la cessione del contratto di assicurazione non si era verificata
perché ad essa assicuratrice non era stato comunicato, né dal ven
ditore, né dall'acquirente, il trasferimento di proprietà dell'auto
betoniera prima del sinistro.
Nel corso del giudizio interveniva in causa la soc. calcestruzzi
Trucazzano formulando domande analoghe a quelle dell'attrice.
Con sentenza del 27 marzo 1980 il giudice adito rigettava le
(1) Nel caso di trasferimento della proprietà dell'autoveicolo, che com
porti ope legis la cessione del contratto di assicurazione r.c.a. perché l'a
lienante non ha chiesto che la copertura sia «girata» ad altro veicolo
di sua proprietà (ovvero perché l'acquirente non si vale di altro rapporto assicurativo già esistente su veicolo di sua proprietà, ovvero il trasferi
mento non sia effettuato in vista di destinazione diversa dalla circolazio
ne: Pret. Verona 26 marzo 1985, Foro it., Rep. 1985, voce Assicurazione
(contratto), n. 166), per la legittimazione passiva dell'assicuratore rispet to all'azione diretta del danneggiato è sufficiente che quest'ultimo provi
come, «al momento del sinistro, l'auto [fosse] accompagnata da un certi
ficato di assicurazione avente tutti i requisiti richiesti dall'art. 9 d.p.r. 24 novembre 1970 n. 973, per la sua efficacia esterna e relativo ad un
periodo di assicurazione con termine finale non ancora scaduto» (cosi Cass. 26 maggio 1984, n. 3243, ibid., n. 164, e in Nuova giur. civ., 1985,
I, 237, con nota di G. Partesotti). Un conto è, però, l'esigenza di ri
muovere i possibili ostacoli alla giustiziabilità delle ragioni dei terzi dan
neggiati (su cui richiamava l'attenzione Corte cost. 29 marzo 1983, n.
77, Foro it., 1983, I, 845), tutt'altra cosa i rapporti tra assicuratore, ce
dente e cessionario. Riguardo a questi ultimi, il principio enunciato in
massima ribadisce un'interpretazione ormai consolidata: v., infatti, Cass.
14 gennaio 1980, n. 323, id., 1980, I, 2949, con nota di richiami di A.M.
Princigalli, nonché Cass. 6 dicembre 1978, n. 5768, id., 1979, I, 1013;
v. altresì Cass. 6 gennaio 1981, n. 50, id., 1981, I, 1645.
Il Foro Italiano — 1987.
domande della soc. La Minerva e quelle della società intervenuta.
Le parti soccombenti proponevano impugnazione sostenendo
che il tribunale era incorso in errore negando l'avvenuta cessione
del contratto di assicurazione, sia perché tale vicenda ha sempre
luogo ope legis in conseguenza del trasferimento della proprietà del veicolo, senza che sia neppure necessaria all'uopo una comu
nicazione delle parti alla compagnia assicuratrice; sia perché nella
specie detta comunicazione era stata data.
Con sentenza del 6 luglio 1982 la Corte d'appello di Milano, in riforma della impugnata sentenza, accoglieva la domanda del
la parte attrice e della società intervenuta e pertanto: a) condan
nava la soc. Lloyd Italico e L'Ancora al rimborso in favore della
soc. La Minerva della somma di lire 19.082.000, oltre ad interes
si; b) condannava la soc. Lloyd Italico e L'Ancora, per effetto
della validità della polizza originaria, a pagare alla soc. calce
struzzi Trucazzano la metà delle somme che la soc. La Minerva
avrebbe dovuto erogare per i sinistri in cui era stata coinvolta
l'autobetoniera menzionata; c) dichiarava la soc. Lloyd Italico
e L'Ancora obbligata a tenere indenne la soc. Calcestruzzi, in
virtù della polizza assicurativa citata, per tutte le somme che la
stessa avrebbe dovuto pagare in aggiunta al massimale di coper tura assicurativa contratto con la soc. La Minerva.
Ad avviso della corte territoriale, la soc. calcestruzzi Trucazza
no era subentrata al Monformoso nel contratto da questi stipula to con la soc. Lloyd Italico e L'Ancora in quanto l'unico impedi
mento, nella specie non verificatosi, alla cessione del contratto
di assicurazione è costituito dalla richiesta dell'assicurata di ren
dere valido il contratto per altro suo veicolo.
Precisava al riguardo la corte di Milano, per quanto ancora
interessa, che dall'art. 8 1. n. 990/69, secondo cui il «trasferimen
to di proprietà del veicolo importa la cessione del contratto di
assicurazione salvo che l'alienante chieda che il contratto ... sia
reso valido per altro veicolo di sua proprietà ...», si deduceva
che quando il veicolo assicurato viene alienato la cessione auto
matica del contratto di assicurazione in favore dell'acquirente co
stituisce la regola, mentre, al contrario, la facoltà riservata al
venditore di trasferire la garanzia su altro veicolo è prevista in
via di eccezione, onde l'acquirente del mezzo diventa cessionario
ex lege del contratto di assicurazione fin dal trasferimento del
veicolo indipendentemente dal fatto che l'assicuratore conosca, o meno, le sue generalità.
Né valeva obiettare, secondo la corte territoriale, che a tale
conclusione, ostava il disposto dall'art. 19 del regolamento di at
tuazione della 1. n. 990/69 secondo cui il cedente od il cessionario
del mezzo sono tenuti a dare immediata comunicazione dell'avve
nuto trasferimento del veicolo stesso all'assicuratore, poiché tale
comunicazione ha rilevanza non già ai fini della validità e rile
vanza della cessione del contratto di assicurazione, ma piuttosto al limitato scopo di consentire all'istituto assicurativo il rilascio
dei necessari documenti (contrassegno e certificato), e precisava che la soc. Lloyd Italico e L'Ancora era stata informata dell'av
venuta vendita dell'autobetoniera.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la soc. Italia assi
curazioni, quale incorporante della soc. Lloyd Italico e L'Anco
ra, con due motivi. Resistono con distinti controricorsi gli intimati.
Motivi della decisione. — La soc. La Minerva eccepisce preli minarmente che la soc. Italia assicurazioni «deve dimostrare la
sua legittimazione attiva», ma il rilievo è privo di fondamento
poiché, nella sua totale genericità, non consente di comprendere se viene contestata, nella sostanza, l'avvenuta incorporazione del
la soc. Lloyd Italico e L'Ancora nella attuale ricorrente; ovvero
se si sollevano censure di forma, o di altro tipo, a carico del
rogito not. Sciello di Genova (rep. n. 715301 del 29 dicembre
1982, approvato con d.m. del 7 aprile 1983, in Gazzetta ufficiale n. 127 dell'I 1 maggio 1983), in ordine al quale non sono prospet
tabili dubbi o riserve, che ha consacrato l'incorporazione di cui
sopra. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione degli art.
8 1. n. 990/69, 19 d.p.r. n. 973/70 e 1407 c.c., e lamenta che
la corte d'appello ha erroneamente ritenuto che in conseguenza
della alienazione del veicolo assicurato ha sempre luogo, ad ogni
effetto, l'automatica cessione del contratto di assicurazione del
l'alienante all'acquirente, anche in assenza della comunicazione
all'istituto assicuratore dell'avvenuto trasferimento della proprie
tà del veicolo.
Col secondo motivo (da esaminare congiuntamente col primo,
per evidenti ragioni di connessione) la ricorrente censura la sen
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3271 PARTE PRIMA 3272
tenza impugnata per avere erroneamente ritenuto che la soc. Lloyd Italico e L'Ancora era stata informata prima del sinistro de quo del trasferimento di proprietà dell'autobetoniera alla soc. Calce
struzzi Trucazzano.
Le doglianze sono fondate. Ai sensi dell'art. 19 d.p.r. n. 973/70,
nella ipotesi di trasferimento di proprietà del veicolo, con conse
guente cessione ex lege del contratto di assicurazione, il cedente
od il cessionario del mezzo sono tenuti a dare immediata comuni
cazione della vicenda traslativa all'assicuratore, con l'obbligo di
fornire conseguentemente le indicazioni per il rilascio del nuovo
cerficato di assicurazione e, ove occorra, del nuovo contrassegno. Il sistema introdotto dalla 1. n. 990/69 e dal d.p.r. n. 973/70,
pur assumendo nei confronti dei terzi danneggiati un carattere
spiccatamente pubblicistico, non ha peraltro innovato i principi
generali di cui all'art. 1407 c.c. in ordine alle formalità della ces
sione del contratto, di talché non si può ritenere che è intervenu
ta la cessione della polizza di assicurazione sino al momento in
cui tale fatto è stato comunicato all'impresa ceduta.
Ne discende che la cessione del rapporto assicurativo, a cui
l'assicuratore non può opporsi, è subordinata (nei limiti di cui
si dirà) alla comunicazione prevista dall'art. 19 citato, non aven
do la norma speciale sostituito in loto la disciplina generale di
cui ha soltanto adottato e precisato l'applicazione concreta, pre vedendosi nell'art. 8 1. n. 990/69 il rinvio alle norme del regola mento per quanto concerne l'attuazione della cessione medesima,
compreso l'onere di una completa comunicazione dei dati più spe cificativi.
Conseguentemente, la partecipazione della cessione prevista dal
l'art. 1407 c.c. si giustifica appieno nella materia in esame nei
termini più ampi previsti dalla norma regolamentare, con lo spe cifico obbligo di fornire pertanto tutte le indicazioni necessarie
per il rilascio dei nuovi documenti probatori, onde consentire —
cioè — all'istituto assicuratore di conoscere, nell'interesse pro
prio e nell'interesse dei terzi danneggiati, chi sia l'effettivo titola
re del rapporto assicurativo, per un più sollecito riscontro ed ac
certamento delle domande e denunzie relative a sinistri, nonché
per le rivalse verso l'assicurato previste dall'art. 18 1. n. 990/69
nei casi in cui l'istituto predetto avrebbe avuto contrattualmente
il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione (v. Cass.
n. 1661/78, Foro it., 1979, I, 1013 e n. 323/80, id., 1980, I, 2949). Appare quindi del tutto erronea l'affermazione contenuta nella
sentenza denunciata per cui non è indispensabile che l'assicurato
re venga a conoscere il nominativo dell'acquirente del veicolo:
invero, il nuovo certificato di assicurazione ed il relativo contras
segno possono essere rilasciati dall'assicurazione solamente al no
me dell'assicurato, sicché senza le specifiche indicazioni concer
nenti l'acquirente del mezzo non si può procedere alla voltura
della polizza, e pertanto, ove tali dati siano omessi, il contratto
di assicurazione non può ritenersi trasferito di diritto per quanto concerne i rapporti con gli aventi diritto sull'autoveicolo forman
te oggetto dell'assicurazione (v. Cass. n. 5784/80, id., Rep. 1981, voce Assicurazione (contratto), n. 225).
Pertanto, la cessione immediata del contratto di assicurazione
può essere ritenuta valida, in base alla legislazione speciale, solo in favore dei terzi danneggiati, mentre nei rapporti tra le parti contraenti, o comunque tra l'assicurato e l'assicuratore, rimane
l'obbligo della comunicazione dell'avvenuta cessione del mezzo mediante l'esatta indicazione del cessionario, con l'applicazione delle garanzie di polizza a favore dell'assicurato cessionario solo
dalle ore 24 del giorno di detta comunicazione.
Alla stregua di quanto precede risulta quindi che il giudice di
merito ha reso una motivazione erronea per quanto attiene le
modalità di esecuzione della comunicazione predetta e gli effetti
che da essa derivano.
In ordine ai termini concreti di effettuazione del caso di specie della comunicazione de qua si osserva, a quanto è dato compren dere dalla sentenza denunziata, che il Monformoso ha dato bensì
tempestiva notizia della vendita dell'autoveicolo, ma per certo non
ha indicato in quella circostanza il nome dell'acquirente, sicché tale dato è venuto a conoscenza della società ricorrente solamente
dopo il sinistro di cui sopra, onde può concludersi che vi è stata unicamente una comunicazione parziale, dalla quale, a differenza di quanto ritenuto nella sentenza impugnata, non sono desumibi li le conseguenze che ne ha tratto invece la corte territoriale.
Da quanto precede discende che la sentenza denunziata deve essere cassata, per quanto di ragione, con rinvio della causa ad
altra sezione della Corte d'appello di Milano, la quale si atterrà ai principi indicati.
Il Foro Italiano — 1987.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 18 giu
gno 1987, n. 5369; Pres. Lo Surdo, Est. Buccarelli, P.M.
Nicita (conci, conf.); Soc. Aedes c. Mosca. Regolamento di
competenza di ufficio avverso Conc. Milano, ord. 3 luglio 1985.
Locazione — Immobili urbani — Domanda di risarcimento del
danno da ritardata restituzione — Competenza per materia del
pretore (L. 27 luglio 1978 n. 392, disciplina delle locazioni di
immobili urbani, art. 45; 1. 30 luglio 1984 n. 399, aumenti dei
limiti di competenza del conciliatore e del pretore, art. 6).
La domanda di pagamento del corrispettivo di occupazione e de
gli oneri accessori rivendicati ai sensi dell'art. 1591 c.c. in rela
zione a periodi successivi alla cessazione de iure del contratto
di locazione di immobile urbano rientra nell'ambito della pre visione dell'art. 45 I. n. 392/78 e, a seguito dell'abrogazione del 2° comma della disposizione ad opera dell'art. 6, 6° com
ma, l. 30 luglio 1984 n. 399, è devoluta alla competenza per materia del solo pretore. (1)
(1) Contra, nel senso che in relazione alle domande del locatore di
risarcimento del danno ex art. 1591 c.c. non sussiste la competenza per materia prevista dall'art. 45 1. n. 392/78, ma operano i normali criteri di competenza per valore, v. Cass. 21 agosto 1985, n. 4470, Foro it.,
1986, 1, 2266, con nota di richiami di D. Piombo. In dottrina, sulla problematica cfr., anche in una prospettiva de iure
condendo, A. Cappabianca, Il giudice conciliatore e le controversie in
materia di locazione di immobili urbani dopo la l. 30 luglio 1984 n. 399,
id., 1987, I, 183, spec, sub § Vili. Nel senso che l'abrogazione del 2° comma dell'art. 45 1. n. 392/78
da parte dell'art. 6, 6° comma, 1. n. 399/84 ha determinato la concentra zione delle controversie previste dal 1° comma della disposizione, prima devolute per materia al pretore e al conciliatore e tra questi ripartite ra tione valoris, nell'ambito della competenza funzionale esclusiva del pre tore, v. Cass. 20 febbraio 1987, n. 1841, ibid., 2787, con nota di richia
mi, nonché, incidentalmente, Cass. 21 aprile 1986, n. 2809, ibid., 183, con nota di A. Cappabianca.
* * *
Dall'analisi dell'ermetica motivazione sembra emergere che all'affer mazione del principio espresso dalla massima i giudici della corte sono
pervenuti: a) perché la pretesa ex art. 1591 c.c., pur avendo natura risar
citoria, si ricollega ad una responsabilità contrattuale (principio che costi
tuisce, ormai, ius receptum: v., da ultimo, Cass. 21 ottobre 1986, n. 6184, Foro it., Rep. 1986, voce Locazione, n. 163; 25 giugno 1983, n. 4378, id., Rep. 1983, voce Contratti agrari, n. 283; 18 febbraio 1983, n. 1268, ibid., voce Locazione, n. 564); b) perché tale responsabilità va quantifi cata soprattutto in riferimento all'ammontare del canone locatizio non ché a quello degli oneri accessori, che finiscono per costituire il vero og getto della controversia che ne deriva; c) perché, in tema di locazioni di immobili urbani, tale responsabilità trova «comunque» titolo in un
rapporto giuridico avente ad oggetto un bene immobile. Tale ultima pro posizione assume, peraltro, rilevanza nell'economia della decisione solo in quanto premessa all'ulteriore (ma inespressa) deduzione che l'inerenza della pretesa in esame ad un rapporto immobiliare vale, in ogni caso
(«comunque»), ad escludere la competenza del giudice conciliatore, giac ché, ai sensi dell'art. 7, 1° comma, c.p.c., come novellato dall'art. 1 1. n. 399/84, questa è circoscritta alle sole «cause relative a beni mobili».
Se la scomposizione dell' iter argomentativo della motivazione e lo svi
luppo delle sue singole componenti delineati in precedenza sono esatti, la pronuncia — oltre che in controtendenza rispetto all'orientamento giu risprudenziale in via di consolidamento sulla specifica problematica og getto della massima ( v. i richiami di cui alla nota redazionale) — si rivela in insanabile antinomia, sin nelle premesse, con due «certezze» in
terpretativamente acquisite in materia di competenza sulle controversie locatizie ad onta della infelice normativa al riguardo approntata dal legis latore (sulla disorganicità dei criteri di competenza in materia locatizia introdotti dalla 1. n. 392/78 e sulle ulteriori incongruenze al riguardo introdotte dalla 1. n. 399/84, v. Cappabianca, Il giudice conciliatore, cit., spec, sub §§ II, IX, e la dottrina e la giurisprudenza ivi richiamata).
Supportando il principio espresso nella massima con l'affermazione di cui sub b (e sostenendolo, peraltro, con riguardo ad una fattispecie in cui la pretesa ex art. 1591 c.c. era specificamente azionata anche in rela zione ad importi vantati per rivalsa di oneri accessori), la pronunzia pare, infatti, contraddire tutti i precedenti interventi della corte sull'ambito di
operatività dell'art. 45 1. n. 392/78. Tali interventi, infatti, si sono co stantemente ispirati (almeno a partire da Cass. 6 novembre 1982, n.
5854, id., 1983, I, 347, con nota di richiami di D. Piombo, peraltro inspiegabilmente citata in motivazione a sostegno delle argomentazioni ivi apportate) al principio secondo cui la competenza per materia di cui all'art. 45 1. n. 392/78 — anche con riguardo a pretese relative a periodi
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