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sezione II civile; sentenza 27 giugno 1987, n. 5708; Pres. Pieri, Est. Viale, P.M. Amirante (concl....

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sezione II civile; sentenza 27 giugno 1987, n. 5708; Pres. Pieri, Est. Viale, P.M. Amirante (concl. conf.); Soc. Italia assicurazioni (Avv. Cascino, Scofone) c. Soc. La Minerva (Avv. Rotati) e Soc. calcestruzzi Trucazzano (Avv. Caroleo, Bertelli). Cassa App. Milano 6 luglio 1982 Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 12 (DICEMBRE 1987), pp. 3269/3270-3271/3272 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23179483 . Accessed: 28/06/2014 07:57 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.195.33 on Sat, 28 Jun 2014 07:57:55 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione II civile; sentenza 27 giugno 1987, n. 5708; Pres. Pieri, Est. Viale, P.M. Amirante (concl.conf.); Soc. Italia assicurazioni (Avv. Cascino, Scofone) c. Soc. La Minerva (Avv. Rotati) e Soc.calcestruzzi Trucazzano (Avv. Caroleo, Bertelli). Cassa App. Milano 6 luglio 1982Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 12 (DICEMBRE 1987), pp. 3269/3270-3271/3272Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179483 .

Accessed: 28/06/2014 07:57

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 27 giugno 1987, n. 5708; Pres. Pieri, Est. Viale, P.M. Amirante (conci,

conf.); Soc. Italia assicurazioni (Avv. Cascino, Scofone) c.

Soc. La Minerva (Avv. Rotati) e Soc. calcestruzzi Trucazzano

(Avv. Caroleo, Bertelli). Cassa App. Milano 6 luglio 1982.

Assicurazione (contratto di) — Trasferimento dell'autoveicolo —

Cessione del contratto — Omessa o parziale comunicazione al

l'assicuratore — Conseguenze nei rapporti tra assicurato ed as

sicuratore (Cod. civ., art. 1407; 1. 24 dicembre 1969 n. 990, assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante

dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti; d.p.r. 24

novembre 1970 n. 973, regolamento di esecuzione della 1. 24

dicembre 1969 n. 990, art. 19).

In caso di alienazione del veicolo assicurato, la cessione del con

tratto di assicurazione, automatica ed immediata per i terzi dan

neggiati, produce effetto tra le parti solo a seguito della comu

nicazione all'assicuratore, corredata da tutte le indicazioni ne

cessarie per il rilascio dei nuovi documenti probatori (nella spe

cie, era stata partecipata l'alienazione del veicolo, senza che

fosse indicato il nome dell'acquirente). (1)

Svolgimento del processo. — Il 6 giugno 1973 la s.p.a. assicu

ratrice «La Minerva» concludeva con la s.r.l. calcestruzzi Tru

cazzano un contratto annuale di assicurazione per la responsabi lità civile ai sensi della 1. n. 980/69, concernente l'autobetoniera

targata MI G 68096 che la società assicurata aveva comperato da Francesco Monformoso.

A seguito di uno scontro verificatosi il 25 luglio 1973 fra detto

veicolo e un'autovettura appartenente a Giovanni Tensi, tale Da

niela Pezzani, trasportata sull'autovettura, decedeva ed altri sog

getti riportavano danni personali. Con citazione dell'11 gennaio 1977 la soc. La Minerva, pre

messo che il Monformoso aveva in precedenza concluso con la

s.p.a. Lloyd Italico e L'Ancora un altro analogo contratto di

assicurazione per il periodo 10 giugno 1972 - 30 settembre 1973

concernente lo stesso veicolo; che tale società assicurativa doveva

quindi rispondere, nella misura del 50%, delle conseguenze del

sinistro giacché si era verificata l'automatica cessione del contrat

to alla soc. calcestruzzi Trucazzano per effetto del trasferimento

del mezzo in questione, postoché l'alienante non aveva chiesto

che l'assicurazione da lui stipulata fosse resa valida per altro vei

colo di sua proprietà; quanto sopra premesso conveniva la soc.

Lloyd Italico e L'Ancora davanti al Tribunale di Milano chieden

done la condanna al rimborso della somma di lire 2.290.000, ol

tre agli interessi ed alla somma ancora dovuta ai danneggiati. La convenuta contestava l'assunto di parte avversa deducendo

che la cessione del contratto di assicurazione non si era verificata

perché ad essa assicuratrice non era stato comunicato, né dal ven

ditore, né dall'acquirente, il trasferimento di proprietà dell'auto

betoniera prima del sinistro.

Nel corso del giudizio interveniva in causa la soc. calcestruzzi

Trucazzano formulando domande analoghe a quelle dell'attrice.

Con sentenza del 27 marzo 1980 il giudice adito rigettava le

(1) Nel caso di trasferimento della proprietà dell'autoveicolo, che com

porti ope legis la cessione del contratto di assicurazione r.c.a. perché l'a

lienante non ha chiesto che la copertura sia «girata» ad altro veicolo

di sua proprietà (ovvero perché l'acquirente non si vale di altro rapporto assicurativo già esistente su veicolo di sua proprietà, ovvero il trasferi

mento non sia effettuato in vista di destinazione diversa dalla circolazio

ne: Pret. Verona 26 marzo 1985, Foro it., Rep. 1985, voce Assicurazione

(contratto), n. 166), per la legittimazione passiva dell'assicuratore rispet to all'azione diretta del danneggiato è sufficiente che quest'ultimo provi

come, «al momento del sinistro, l'auto [fosse] accompagnata da un certi

ficato di assicurazione avente tutti i requisiti richiesti dall'art. 9 d.p.r. 24 novembre 1970 n. 973, per la sua efficacia esterna e relativo ad un

periodo di assicurazione con termine finale non ancora scaduto» (cosi Cass. 26 maggio 1984, n. 3243, ibid., n. 164, e in Nuova giur. civ., 1985,

I, 237, con nota di G. Partesotti). Un conto è, però, l'esigenza di ri

muovere i possibili ostacoli alla giustiziabilità delle ragioni dei terzi dan

neggiati (su cui richiamava l'attenzione Corte cost. 29 marzo 1983, n.

77, Foro it., 1983, I, 845), tutt'altra cosa i rapporti tra assicuratore, ce

dente e cessionario. Riguardo a questi ultimi, il principio enunciato in

massima ribadisce un'interpretazione ormai consolidata: v., infatti, Cass.

14 gennaio 1980, n. 323, id., 1980, I, 2949, con nota di richiami di A.M.

Princigalli, nonché Cass. 6 dicembre 1978, n. 5768, id., 1979, I, 1013;

v. altresì Cass. 6 gennaio 1981, n. 50, id., 1981, I, 1645.

Il Foro Italiano — 1987.

domande della soc. La Minerva e quelle della società intervenuta.

Le parti soccombenti proponevano impugnazione sostenendo

che il tribunale era incorso in errore negando l'avvenuta cessione

del contratto di assicurazione, sia perché tale vicenda ha sempre

luogo ope legis in conseguenza del trasferimento della proprietà del veicolo, senza che sia neppure necessaria all'uopo una comu

nicazione delle parti alla compagnia assicuratrice; sia perché nella

specie detta comunicazione era stata data.

Con sentenza del 6 luglio 1982 la Corte d'appello di Milano, in riforma della impugnata sentenza, accoglieva la domanda del

la parte attrice e della società intervenuta e pertanto: a) condan

nava la soc. Lloyd Italico e L'Ancora al rimborso in favore della

soc. La Minerva della somma di lire 19.082.000, oltre ad interes

si; b) condannava la soc. Lloyd Italico e L'Ancora, per effetto

della validità della polizza originaria, a pagare alla soc. calce

struzzi Trucazzano la metà delle somme che la soc. La Minerva

avrebbe dovuto erogare per i sinistri in cui era stata coinvolta

l'autobetoniera menzionata; c) dichiarava la soc. Lloyd Italico

e L'Ancora obbligata a tenere indenne la soc. Calcestruzzi, in

virtù della polizza assicurativa citata, per tutte le somme che la

stessa avrebbe dovuto pagare in aggiunta al massimale di coper tura assicurativa contratto con la soc. La Minerva.

Ad avviso della corte territoriale, la soc. calcestruzzi Trucazza

no era subentrata al Monformoso nel contratto da questi stipula to con la soc. Lloyd Italico e L'Ancora in quanto l'unico impedi

mento, nella specie non verificatosi, alla cessione del contratto

di assicurazione è costituito dalla richiesta dell'assicurata di ren

dere valido il contratto per altro suo veicolo.

Precisava al riguardo la corte di Milano, per quanto ancora

interessa, che dall'art. 8 1. n. 990/69, secondo cui il «trasferimen

to di proprietà del veicolo importa la cessione del contratto di

assicurazione salvo che l'alienante chieda che il contratto ... sia

reso valido per altro veicolo di sua proprietà ...», si deduceva

che quando il veicolo assicurato viene alienato la cessione auto

matica del contratto di assicurazione in favore dell'acquirente co

stituisce la regola, mentre, al contrario, la facoltà riservata al

venditore di trasferire la garanzia su altro veicolo è prevista in

via di eccezione, onde l'acquirente del mezzo diventa cessionario

ex lege del contratto di assicurazione fin dal trasferimento del

veicolo indipendentemente dal fatto che l'assicuratore conosca, o meno, le sue generalità.

Né valeva obiettare, secondo la corte territoriale, che a tale

conclusione, ostava il disposto dall'art. 19 del regolamento di at

tuazione della 1. n. 990/69 secondo cui il cedente od il cessionario

del mezzo sono tenuti a dare immediata comunicazione dell'avve

nuto trasferimento del veicolo stesso all'assicuratore, poiché tale

comunicazione ha rilevanza non già ai fini della validità e rile

vanza della cessione del contratto di assicurazione, ma piuttosto al limitato scopo di consentire all'istituto assicurativo il rilascio

dei necessari documenti (contrassegno e certificato), e precisava che la soc. Lloyd Italico e L'Ancora era stata informata dell'av

venuta vendita dell'autobetoniera.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la soc. Italia assi

curazioni, quale incorporante della soc. Lloyd Italico e L'Anco

ra, con due motivi. Resistono con distinti controricorsi gli intimati.

Motivi della decisione. — La soc. La Minerva eccepisce preli minarmente che la soc. Italia assicurazioni «deve dimostrare la

sua legittimazione attiva», ma il rilievo è privo di fondamento

poiché, nella sua totale genericità, non consente di comprendere se viene contestata, nella sostanza, l'avvenuta incorporazione del

la soc. Lloyd Italico e L'Ancora nella attuale ricorrente; ovvero

se si sollevano censure di forma, o di altro tipo, a carico del

rogito not. Sciello di Genova (rep. n. 715301 del 29 dicembre

1982, approvato con d.m. del 7 aprile 1983, in Gazzetta ufficiale n. 127 dell'I 1 maggio 1983), in ordine al quale non sono prospet

tabili dubbi o riserve, che ha consacrato l'incorporazione di cui

sopra. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione degli art.

8 1. n. 990/69, 19 d.p.r. n. 973/70 e 1407 c.c., e lamenta che

la corte d'appello ha erroneamente ritenuto che in conseguenza

della alienazione del veicolo assicurato ha sempre luogo, ad ogni

effetto, l'automatica cessione del contratto di assicurazione del

l'alienante all'acquirente, anche in assenza della comunicazione

all'istituto assicuratore dell'avvenuto trasferimento della proprie

tà del veicolo.

Col secondo motivo (da esaminare congiuntamente col primo,

per evidenti ragioni di connessione) la ricorrente censura la sen

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3271 PARTE PRIMA 3272

tenza impugnata per avere erroneamente ritenuto che la soc. Lloyd Italico e L'Ancora era stata informata prima del sinistro de quo del trasferimento di proprietà dell'autobetoniera alla soc. Calce

struzzi Trucazzano.

Le doglianze sono fondate. Ai sensi dell'art. 19 d.p.r. n. 973/70,

nella ipotesi di trasferimento di proprietà del veicolo, con conse

guente cessione ex lege del contratto di assicurazione, il cedente

od il cessionario del mezzo sono tenuti a dare immediata comuni

cazione della vicenda traslativa all'assicuratore, con l'obbligo di

fornire conseguentemente le indicazioni per il rilascio del nuovo

cerficato di assicurazione e, ove occorra, del nuovo contrassegno. Il sistema introdotto dalla 1. n. 990/69 e dal d.p.r. n. 973/70,

pur assumendo nei confronti dei terzi danneggiati un carattere

spiccatamente pubblicistico, non ha peraltro innovato i principi

generali di cui all'art. 1407 c.c. in ordine alle formalità della ces

sione del contratto, di talché non si può ritenere che è intervenu

ta la cessione della polizza di assicurazione sino al momento in

cui tale fatto è stato comunicato all'impresa ceduta.

Ne discende che la cessione del rapporto assicurativo, a cui

l'assicuratore non può opporsi, è subordinata (nei limiti di cui

si dirà) alla comunicazione prevista dall'art. 19 citato, non aven

do la norma speciale sostituito in loto la disciplina generale di

cui ha soltanto adottato e precisato l'applicazione concreta, pre vedendosi nell'art. 8 1. n. 990/69 il rinvio alle norme del regola mento per quanto concerne l'attuazione della cessione medesima,

compreso l'onere di una completa comunicazione dei dati più spe cificativi.

Conseguentemente, la partecipazione della cessione prevista dal

l'art. 1407 c.c. si giustifica appieno nella materia in esame nei

termini più ampi previsti dalla norma regolamentare, con lo spe cifico obbligo di fornire pertanto tutte le indicazioni necessarie

per il rilascio dei nuovi documenti probatori, onde consentire —

cioè — all'istituto assicuratore di conoscere, nell'interesse pro

prio e nell'interesse dei terzi danneggiati, chi sia l'effettivo titola

re del rapporto assicurativo, per un più sollecito riscontro ed ac

certamento delle domande e denunzie relative a sinistri, nonché

per le rivalse verso l'assicurato previste dall'art. 18 1. n. 990/69

nei casi in cui l'istituto predetto avrebbe avuto contrattualmente

il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione (v. Cass.

n. 1661/78, Foro it., 1979, I, 1013 e n. 323/80, id., 1980, I, 2949). Appare quindi del tutto erronea l'affermazione contenuta nella

sentenza denunciata per cui non è indispensabile che l'assicurato

re venga a conoscere il nominativo dell'acquirente del veicolo:

invero, il nuovo certificato di assicurazione ed il relativo contras

segno possono essere rilasciati dall'assicurazione solamente al no

me dell'assicurato, sicché senza le specifiche indicazioni concer

nenti l'acquirente del mezzo non si può procedere alla voltura

della polizza, e pertanto, ove tali dati siano omessi, il contratto

di assicurazione non può ritenersi trasferito di diritto per quanto concerne i rapporti con gli aventi diritto sull'autoveicolo forman

te oggetto dell'assicurazione (v. Cass. n. 5784/80, id., Rep. 1981, voce Assicurazione (contratto), n. 225).

Pertanto, la cessione immediata del contratto di assicurazione

può essere ritenuta valida, in base alla legislazione speciale, solo in favore dei terzi danneggiati, mentre nei rapporti tra le parti contraenti, o comunque tra l'assicurato e l'assicuratore, rimane

l'obbligo della comunicazione dell'avvenuta cessione del mezzo mediante l'esatta indicazione del cessionario, con l'applicazione delle garanzie di polizza a favore dell'assicurato cessionario solo

dalle ore 24 del giorno di detta comunicazione.

Alla stregua di quanto precede risulta quindi che il giudice di

merito ha reso una motivazione erronea per quanto attiene le

modalità di esecuzione della comunicazione predetta e gli effetti

che da essa derivano.

In ordine ai termini concreti di effettuazione del caso di specie della comunicazione de qua si osserva, a quanto è dato compren dere dalla sentenza denunziata, che il Monformoso ha dato bensì

tempestiva notizia della vendita dell'autoveicolo, ma per certo non

ha indicato in quella circostanza il nome dell'acquirente, sicché tale dato è venuto a conoscenza della società ricorrente solamente

dopo il sinistro di cui sopra, onde può concludersi che vi è stata unicamente una comunicazione parziale, dalla quale, a differenza di quanto ritenuto nella sentenza impugnata, non sono desumibi li le conseguenze che ne ha tratto invece la corte territoriale.

Da quanto precede discende che la sentenza denunziata deve essere cassata, per quanto di ragione, con rinvio della causa ad

altra sezione della Corte d'appello di Milano, la quale si atterrà ai principi indicati.

Il Foro Italiano — 1987.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 18 giu

gno 1987, n. 5369; Pres. Lo Surdo, Est. Buccarelli, P.M.

Nicita (conci, conf.); Soc. Aedes c. Mosca. Regolamento di

competenza di ufficio avverso Conc. Milano, ord. 3 luglio 1985.

Locazione — Immobili urbani — Domanda di risarcimento del

danno da ritardata restituzione — Competenza per materia del

pretore (L. 27 luglio 1978 n. 392, disciplina delle locazioni di

immobili urbani, art. 45; 1. 30 luglio 1984 n. 399, aumenti dei

limiti di competenza del conciliatore e del pretore, art. 6).

La domanda di pagamento del corrispettivo di occupazione e de

gli oneri accessori rivendicati ai sensi dell'art. 1591 c.c. in rela

zione a periodi successivi alla cessazione de iure del contratto

di locazione di immobile urbano rientra nell'ambito della pre visione dell'art. 45 I. n. 392/78 e, a seguito dell'abrogazione del 2° comma della disposizione ad opera dell'art. 6, 6° com

ma, l. 30 luglio 1984 n. 399, è devoluta alla competenza per materia del solo pretore. (1)

(1) Contra, nel senso che in relazione alle domande del locatore di

risarcimento del danno ex art. 1591 c.c. non sussiste la competenza per materia prevista dall'art. 45 1. n. 392/78, ma operano i normali criteri di competenza per valore, v. Cass. 21 agosto 1985, n. 4470, Foro it.,

1986, 1, 2266, con nota di richiami di D. Piombo. In dottrina, sulla problematica cfr., anche in una prospettiva de iure

condendo, A. Cappabianca, Il giudice conciliatore e le controversie in

materia di locazione di immobili urbani dopo la l. 30 luglio 1984 n. 399,

id., 1987, I, 183, spec, sub § Vili. Nel senso che l'abrogazione del 2° comma dell'art. 45 1. n. 392/78

da parte dell'art. 6, 6° comma, 1. n. 399/84 ha determinato la concentra zione delle controversie previste dal 1° comma della disposizione, prima devolute per materia al pretore e al conciliatore e tra questi ripartite ra tione valoris, nell'ambito della competenza funzionale esclusiva del pre tore, v. Cass. 20 febbraio 1987, n. 1841, ibid., 2787, con nota di richia

mi, nonché, incidentalmente, Cass. 21 aprile 1986, n. 2809, ibid., 183, con nota di A. Cappabianca.

* * *

Dall'analisi dell'ermetica motivazione sembra emergere che all'affer mazione del principio espresso dalla massima i giudici della corte sono

pervenuti: a) perché la pretesa ex art. 1591 c.c., pur avendo natura risar

citoria, si ricollega ad una responsabilità contrattuale (principio che costi

tuisce, ormai, ius receptum: v., da ultimo, Cass. 21 ottobre 1986, n. 6184, Foro it., Rep. 1986, voce Locazione, n. 163; 25 giugno 1983, n. 4378, id., Rep. 1983, voce Contratti agrari, n. 283; 18 febbraio 1983, n. 1268, ibid., voce Locazione, n. 564); b) perché tale responsabilità va quantifi cata soprattutto in riferimento all'ammontare del canone locatizio non ché a quello degli oneri accessori, che finiscono per costituire il vero og getto della controversia che ne deriva; c) perché, in tema di locazioni di immobili urbani, tale responsabilità trova «comunque» titolo in un

rapporto giuridico avente ad oggetto un bene immobile. Tale ultima pro posizione assume, peraltro, rilevanza nell'economia della decisione solo in quanto premessa all'ulteriore (ma inespressa) deduzione che l'inerenza della pretesa in esame ad un rapporto immobiliare vale, in ogni caso

(«comunque»), ad escludere la competenza del giudice conciliatore, giac ché, ai sensi dell'art. 7, 1° comma, c.p.c., come novellato dall'art. 1 1. n. 399/84, questa è circoscritta alle sole «cause relative a beni mobili».

Se la scomposizione dell' iter argomentativo della motivazione e lo svi

luppo delle sue singole componenti delineati in precedenza sono esatti, la pronuncia — oltre che in controtendenza rispetto all'orientamento giu risprudenziale in via di consolidamento sulla specifica problematica og getto della massima ( v. i richiami di cui alla nota redazionale) — si rivela in insanabile antinomia, sin nelle premesse, con due «certezze» in

terpretativamente acquisite in materia di competenza sulle controversie locatizie ad onta della infelice normativa al riguardo approntata dal legis latore (sulla disorganicità dei criteri di competenza in materia locatizia introdotti dalla 1. n. 392/78 e sulle ulteriori incongruenze al riguardo introdotte dalla 1. n. 399/84, v. Cappabianca, Il giudice conciliatore, cit., spec, sub §§ II, IX, e la dottrina e la giurisprudenza ivi richiamata).

Supportando il principio espresso nella massima con l'affermazione di cui sub b (e sostenendolo, peraltro, con riguardo ad una fattispecie in cui la pretesa ex art. 1591 c.c. era specificamente azionata anche in rela zione ad importi vantati per rivalsa di oneri accessori), la pronunzia pare, infatti, contraddire tutti i precedenti interventi della corte sull'ambito di

operatività dell'art. 45 1. n. 392/78. Tali interventi, infatti, si sono co stantemente ispirati (almeno a partire da Cass. 6 novembre 1982, n.

5854, id., 1983, I, 347, con nota di richiami di D. Piombo, peraltro inspiegabilmente citata in motivazione a sostegno delle argomentazioni ivi apportate) al principio secondo cui la competenza per materia di cui all'art. 45 1. n. 392/78 — anche con riguardo a pretese relative a periodi

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