Sezione II civile; sentenza 28 maggio 1962, n. 1264; Pres. Fibbi P., Est. Albano, P. M. Colonnese(concl. conf.); Guerra (Avv. Sartore) c. Comune Muro Lucano (Avv. Palamone)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 1 (1963), pp. 135/136-141/142Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153254 .
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PARTE PRIMA
e inseparabile. Poiohe la olausola pone in essere un'autoli
mitazione della volonta dei eontraenti, essa rimane indif
ferenfie alle vicissitudini dell'attrazione del rapporto al
regime di proroga legale che incide bensl in senso autori
tativo, ma limitatamente alia durata del rapporto e sempre che non si verifichi il fatto d'inadempienza dedotto nella
condizione risolutiva, al sopraggiungere del quale i eon
traenti intesero, sin dal sorgere del negozio, subordinare
la eessazione di efficacia delle reeiproche obbligazioni. La legge di proroga non puõ far si ehe l'inadempienza
prevista eome fatto risolutivo si abbia eome non verifica tasi (quod factum est injectum manere non potest) e per
conseguenza non puõ sortire l'effetto di resti tui re in vita,
protraendone la durata, un rapporto la cui efficacia e ces
sata di diritto (art. 1456, ult. comma, cod. civ.) se la parte interessata abbia nel frattempo dichiarato di avvalersi della
clausola risolutiva tacita.
Or se la legge di proroga non puõ sortire un tale effetto, devesi riconoscere ehe, finchõ il fatto risolutivo non siasi
verificato, il contratto prorogato ex lege conserva intatta
l'efficacia della clausola risolutiva espressamente prevista dai eontraenti nell'esercizio dell'autonomia contrattuale,
per il caso che una determinata obbligazione non sia adem
piuta secondo le modalitä stabilite. E pertanto, durante la
proroga legale, il funzionamento d'una tale clausola rimane
soggetto alia disciplina esclusiva del codice civile, sicchõ, se il giudice accerti l'inadempienza, espressamente prevista (relativamente a quoit a determinata obbligazione) quale causa risolutiva, poiche le parti con siffatta previsione inte sero attribuire importanza risolutivamente decisiva alia
obbligazione inadempiuta, il giudice deve limitarsi a dichia rare cessato il rapporto di loeazione, uniformandosi al
giudizio preventivamente manifestato dai eontraenti, senza
indagare sull'importanza dell'inadempimento, nulla rile
vando che il contratto sia soggetto a proroga legale. Col secondo mezzo si sostiene che la Corte avrebbe
omesso ogni indagine sulla colpa, mentre invece l'accerta mento della natura colposa dell'inadempienza deve farsi
in ogni caso anche se l'obbligazione inadempiuta formi
oggetto di clausola risolutiva espressa. Anche questa eccezione deve disattendersi, non essendo
applicabile al caso in esame il principio enunciato.
Vero e che la clausola risolutiva espressa non opera nel caso in cui 1'inadempimento sia imputabile a causa eätranea alla colpa dell'inadempiente ; ma sino a quando il debitore, cui spetta l'onere di dimostrare quanto allega, non provi di essere immune da eolpa, si presume la natura
colposa dell'inadempimento ; il che, fra l'altro, argomen tasi dagli art. 1453 e 1218 cod. civile.
Nel caso in esame il debitore aveva addotto a sua di
scolpa, e quindi a giustificazione del mancato pagamento
(protrattosi per oltre i due mesi previsti nella clausola riso lutiva espressa, e « tutt'ora perdurante », come accertõ la
Corte, alia data della denunciata decisione). la circostanza della illegittimita degli aumenti nella misura richiesta dal locatore.
Senonche, la opinata illegittimitä, degli aumenti non autorizza il conduttore a trattenere i oanoni sino a scom
puto del dippiü corrisposto, e men che mai lo autorizza a rifiutare l'applicazione degli aumenti o a pagarne solo una parte, giacchõ persino la norma, secondo la quale il conduttore e tenuto a pagare al locatore l'aumento nelle misure ch'egli rioonosca dovuto, salvo eventuali conguagli, e invocabile solo dopo che la controversia in merito alle
divergenze sorte sia stata rimessa alia decisione del giudice, e limitatamente al periodo durante il quale la decisione non sia ancora intervenuta.
Nel caso in esame, invece, il giudice non era stato mai
adito, e intendevasi contestare, ricorrendo alia nozione della buona fede, il rifiuto da parte del conduttore di accedere alle richieste del locatore, e ciõ mediante l'allegazione che aumenti ulteriori non potessero computarsi (e quindi cor
rispondersi), se non previa eliminazione, che fu praticata ex wno latere, di aumenti che si assumevano essere stati
corrisposti nel lontano 1946, in violazione delle norme sul blocco dei fitti. Un tale computo era di competenza esclu
siva del giudioe, non potendo il conduttore procedere se condo le sue vedute alia eliminazione degli aumenti clie egli
pretendeva illegittimi, senza ineorrere in mora, la quale, essendosi protratta per lungo tempo, produsse 1'effetto di
rendere operante la clausola risolutiva espressa. Fermo questo punto della il lecita della trattenuta in
base a un oonteggio unilaterale del conduttore, il principio
applicabile e che non pu6 acoampare la buona fede chi, nell'eseouzione di un eontratto bilaterale a prestazioni cor
rispettive, versi in illecito per un eomportamento rieondu
cibile aun'ipotesi (benches atipica) di ragion fattasi,la quale, sebbene afferente alia sfera contrattuale, nulla abbia di
comune con l'ipotesi di autotutela prevista dall'art. 1460 cod. civ., e sia del tutto priva dei caratteri obiettivi del
l'illecito penale. Peraltro, l'indagine suU'inadempimento, quale fu fatta
dai G-iudici di merito, i quali accertarono appunto la cir
costanza di essersi il conduttore sostituito al giudice nella
eliminazione del canone di somme non dovute, sospendendo unilateralmente la corresponsione degli aumenti legali, era
ed e indipendente daH'indagine sulla illegittimita degli aumenti non corrisposti, in quanto la illegittimitä. di essi
non discriminava la illegittimita di quel eomportamento e
non scalfiva quindi la ratio decidendi della dichiarata riso
luzione del eontratto.
L'indagine sull'illegittimita degli aumenti, benclie ul
tronea e fatta, con esito negativo, incidentalmente senza
efficacia di giudicato, e anche irrilevante ai fini della que stione clie il ricorrente si propone col terzo e quarto mezzo
del ricorso, circa gli errori in cui i G-iudici di merito sareb
bero incorsi nel pervenire al risultato delPammontare do
vuto dal conduttore. Siffatti errori non potrebbero deter -
minare I'annullamento della declaratoria di risoluzione
essendo questa conforme al diritto, soltanto possono deter
minate l'emenda d'una parte della motivazione ai sensi
dell'art. 384, ult. comma, cod. proc.
civile.
In effetti, il conteggio, quale risulta dalla sentenza
impugnata, pare sia stato effettuato suH'erroneo presup
posto della possibilitä di cumulo dei due aumenti, disposti nel decreto n. 424 del 1946.
Pertanto, non fosse altro ai fini d'un eventuale separato
regolamento dei rapporti di dare e avere tra le parti, la
motivazione va emendata nel senso che l'aumento dei
canoni di locazione degli immobili destinati, ad albergo,
pensione e locande, aumento disposto col decreto indicato, deve applicarsi al oanone originario e non a quello aumen
tato in via transitoria, con la stessa misura di maggiora zione stabilita per gli immobili urbani tra 1'entrata in vigore del decreto legisl. luog. 12 ottobre 1945 n. 669 e quello del
decreto n. 424 del 1946. Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione II civile ; sentenza 28 maggio 1962, n. 1264 ; Pres. Fibbi P., Est. Albano, P. M. Colonnese (ooncl. conf.); Guerra (Aw. Sartore) c. Comune Muro Lucano (Aw. Palamone).
(Gonferma A pp. Eoma, Sezione usi civici, 16 giugno 1961)
Diritti promiscui e usi civiei — Decision»- del commis sario regionale — Terminc per il reclamo alia Corte d'appello — Decorrenza (Legge 16 giugno 1927 n. 1766, riordinamento degli usi civici, art. 32 ; legge 10 luglio 1930 n. 1078, definizione delle controversie in materia di usi civici, art. 2, 3).
Dirilli promiscui c usi civiei — Dccisione del com.
Inissario regionale — Decorrenza del termine di
impugnazione — IVotiliea al procuratore costituito — Ncccssita (Legge 16 giugno 1927 n. 1766, art. 32 ; legge 10 luglio 1930 n. 1078, art. 2 ; cod. proc. civ., art. 17).
Procedimento in materia eivile — Clomiiiiicazioni e
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137 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 138
notiiicazioni iil procuratore costituito — lirquisili
(Cod. proc. civ., art. 170; legge 22 gennaio 1934 n. 36, ordinamento delle professioni di avvooato e procura tore, art. 10, 17).
II termine per proporre reclamo avverso la decisione del
commissario per la liquidaziotie degli usi civici deeorre
dalla data della notificazione del dispositivo eseguita
d'ufficio, o da quella, se anteriore, in cwi e avvenuta a cura
della parte la notificazione della intera decisione. (1) La yiotificazione del dispositivo, ovvero della intera decisione
del commissario per la liquidazione degli usi civici, deve
essere fatta, ai fini del decorso del termine di impugnazione, al procuratore costituito e non alia parte personalmente. (2)
Le notificazioni e comunicazioni da farsi al procuratore costituito sotio validamente eseguite anche se non perso nalmente, nel luogo in cui egli deve risiedere per ragione del suo ufficio, op pure nel luogo della sua residenza o del
domicilio reale se sia stato autorizzato a risiedere in altre
localitä del circondario, quando manchi negli atti la di
chiarazione di residenza o di elezione di domicilio ai fini del giudizio. (3)
(1) In senso conforme (relativamente alia prima parte) App. Roma 27 aprile 1956, Foro it., Rep. 1956, voce Diritt•'
promiscui, n. 76 ; App. Roma 2 maggio 1952, id., Rep. 1952. voce cit., n. 80, che riguarda anche la seconda massima ; Cass. 12 giugno 1948, n. 911, eitata in motivazione, id., Rep. 1948, voce cit., n. 42. Si vedano inoltre, sebbene con riferimenti al l'art. 7 della legge 10 luglio 1930 n. 1078, che riguarda il termine
per ricorrere in Cassazione, Cass. 27 aprile 1957, n. 1427, id., 1958, I, 1919, con nota di richiami, cui adde Cass. 14 giugno 1957, n. 2246, id., Rep. 1957, voce cit., n. 84 ; 21 giugno 1957, n. 2359, ibid., n. 85 ; 21 giugno 1957, n. 2360, ibid., n. 86 ; 10 luglio 1957, n. 2747, ibid., n. 87 ; 8 ottobre 1957, n. 3656, ibid., n. 88 ; 13 aprile 1938, id., Rep. 1938, voce cit., n. 45. Sulla seconda
parte della massima (efficacia della notifica della sentenza nelle forme ordinarie ai fini della decorrenza del termine per la impu gnazione), cfr. App. Roma 30 gennaio 1933, id., Rep. 1933, voce cit., n. 95.
In senso contrario, Cass. 27 luglio 1937, n. 2835 (eitata nel testo della motivazione), id., Rep. 1937, voce cit., n. 73 ; si consulti, altresi, per un caso "particolare, Cons. Stato, Sez.
VI, 15 luglio 1958, n. 577, id., Rep. 1958, voce cit., n. 78. In
dottrina, si veda Andbioli, Osservazioni sulla notificazione delle sentenze nel procedimento di liquidazione degli usi civici, in Dir.
beni-pubbl., 1938, 208. Si
(2) V., nella motivazione, Cass. 27 aprile 1957, n. 1427
(Foro it., 1958, I, 1919, con nota di richiami), per la quale la notificazione della sentenza della corte d'appello prevista dal l'art. 7 della legge 10 luglio 1930 n. 1078 (avente contenuto ana
logo a quello del precedente art. 2, riguardante la notificazione delle decisioni dei commissari regionali) deve essere fatta alia
parte personalmente e non al procuratore costituito. Nel senso
che, mancando disposizioni speciali, si applicano le norme"ordi narie processuali vigenti, Cass. 27 ottobre 1961, n. 2422, id., Rep 1961, voce cit., n. 39 ; 11 ottobre 1961, n. 2072, ibid., n. 49 ; 29
gennaio 1958, n. 233, id., Rep. 1958, voce cit., n. 69 ; 1 luglio 1957, n. 2537, id., Rep. 1957, voce cit., n. 70; 30 'marzo 1951, n. 698, id., Rep. 1951, voce cit., n. 96.
(3) V., in senso conforme, Cass. 13 agosto 1953, n. 2720, Foro it., Rep. 1953, voce Impugnazioni civ., nn. 33, 34. Sempre in senso conforme, pur non esaminando la eventuality in cui il
procuratore sia stato autorizzato a risiedere in altra localitä del
circondario, Cass. 12 agosto 1957, n. 3395, id., Rep. 1957, voce
cit., nn. 9, 10. Le seguenti sentenze hanno enunciato il prin cipio secondo cui, se il procuratore costituito, esercente in una circoscrizione diversa da quella ove ha sede l'autorita giudiziaria davanti alia quale si svolge il processo, non ha eletto in questa ultima il suo domicilio, la sentenza, ai fini del decorso del ter mine d'impugnazione, deve essere notificata presso la cancel leria: Cass. 7 marzo 1957, n. 775, id., Rep. 1957, voce cit., n. 50 ; 7 aprile 1956, n. 1011, id., Rep. 1956, voce cit., n. 36 ; App. Ca tanzaro 9 agosto 1955, ibid., n. 59 ; Cass. 28 marzo 1955, n. 922, id., Rep. 1955, voce cit., n. 33 ; 3 giugno 1955, n. 1703, ibid., n. 36 ; 31 luglio 1954, n. 2823, id., Rep. 1954, voce cit., n. 48 ; 10 settembre 1953, n. 3007, id., 1954, I, 1586. Si consultino altresi Cass. 4 marzo 1959, n. 619, id., Rep. 1959, voce cit., n. 27 ; 18
luglio 1958, n. 2631, id., Rep. 1958, voce cit., n. 40 ; App. Firenze
23 febbraio 1951, id., Rep. 1951, voce Notifica atti civili, nn.
27-29.
La Corte, eco. — Con il primo mezzo il ricorrente deduce la violazione degli art. 2 legge 10 luglio 1930 n. 1078 e 32 legge 16 giugno 1927 n. 1766, sostenendo che il teraiiiie
per proporre appello avverso le decisioni del commissario
per la liquidazione degli usi civici decorre dalla notificazione
della decisione nel suo contenuto integrale ad opera di una delle parti e non dalla comunicazione di uffieio del
solo dispositivo ad opera della segreteria del Commissariato usi civici.
La censura non e fondata. L'art. 32 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, sul riordi
namento degli usi civici, ammette il reclamo alia corte di
appello (in base all'art. 3 della successiva legge 10 luglio 1930 n. 1078 la competenza esclusiva e riservata alia Corte
di appello di Roma) contro la decisioni dei commissari
per la liquidazione degli usi civici nelle questioni concer
nenti la esistenza, la natura e la estensione dei diritti di cui
all'art. 1 e la rivendicazione delle terre e nel 2° comma
stabilisce espressamente che «il termine per proporre il
reclamo e di giorni trenta dalla data di notificazione».
L'art. 2 della successiva legge 10 luglio 1930 n. 1078,
giä ricordata, relativa alia definizione delle controversie in
materia di usi civici, precisa poi che «la notificazione delle
decisioni dei commissari regionali nei procedimenti conten
ziosi... 6 fatta d'ufficio dalla segreteria mediante invio
del dispositivo a ciascuna delle parti per mezzo del servizio
postale ». La notificazione di uffieio delle decisioni dei commis
sari regionali costituisce uno degli aspetti piti salienti
dell'impulso di uffieio, proprio di tutta la procedura com
missariale, e l'efficacia di tale notificazione, qual'fe imposta dell'articolo in esame, e quella che era attribuita, prima della
legge del 1930, alia notificazione da eseguirsi a cura e ad
istanza del commissario, cioe di portare la decisione da
eseguirsi a conoscenza degli interessati e di dare inizio al
decorso dei termini per 1'impugnazione. Nella Relazione parlamentare illustrativa del progetto,
divenuto poi legge, la ratio della disposizione e stata cosi
incisivamente spiegata : « E sembrato che se fosse lasciata
all'iniziativa delle parti la notifica della sentenza defini
tiva del commissario e quindi il decorso del termine di
gravame, riuscirebbero poco efficaci le norme dettate per sveltire il giudizio di appello ».
Nella prima applicazione delle norme, tuttavia, questa Corte suprema (sent. 27 luglio 1937, n. 2835, Fnro it., Rep.
1937, voce Diritti promiscui, n. 73) ritenne che 1'appello contro le decisioni del commissario regionale fosse regolato dalle norme ordinarie, onde il termine per proporlo decor -
reva dalla rituale notifica della decisione effettuata dalla
parte e non dal commissario, che, non essendo parte, ma
un organo dello Stato, poteva notificare le decisioni ai soli
fini previsti dall'art. 29, penult, comma, della legge del
1927 (e cioe per 1'esecuzione delle decisioni medesime). Ma in una successiva sentenza (12 giugno 1948, n. 911,
Foro it., Rep. 1948, voce cit., n. 42) questa stessa Corte,
accogliendo in sostanza i rilievi della dottrina, la quale aveva osservato che l'efficacia di accertamento definitivo
conseguenziale al passaggio in giudicato della decisione e
l'efficacia esecutiva di quest'ultima andavano poste su uno
stesso piano, nel senso che se l'impulso all'esecuzione era
sottratto alle parti ed avocato ad un organo statale non
poteva non ritenersi, per identitä di ragioni, che anche la
facoltä di accelerare il passaggio in giudicato, in che si
sostanzia poi il potere di far notificare la decisione, fosse
sottratta alle parti e devoluta ad un organo statale, ha affer
mato conseguentemente il principio che proprio dalla data
di notifica del dispositivo, fatta di uffieio, a norma del
l'art. 2 della legge del 1930, a cura della segreteria, a mezzo
del servizio postale, decorre il termine per proporre reclamo
avverso la decisione commissariale.
Questa Sezione non ha ora motivo di discostarsi dal
In dottrina, nello stesso senso della sentenza, Andkioli,
Commento, II3, pag. 29 ; PtrNZi, Notificaz. degli atti nel proc. civ., 1950, pag. 130, nota 6.
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139 PARTE PRIMA 140
l'indirizzo aocolto con tale decisione del 1948, pienamente aderente al testo letterale e alia ratio della norma, qual'e
piu a vanti sottolineata.
Ciõ non toglie naturalmente clie l'eventuale notifica
zione fatta a cura della parte, prima di quella di ufficio, debba avere neoeäsariamente 1'effetto di far decorrere il
termine per l'impugnazione, e ciõ non solo per il rilievo
(espresso nella sentenza 27 luglio 1931, n. 3339 di questa
Corte, Foro it., 1931, I, 1257), secondo cui, cioõ, ove si
ritenesse il contrario, si arriverebbe all'assurdo che una
notificazione piü intensa del testo integrale della sentenza, fatta per mezzo dell'ufficiale giudiziario, produrrebbe un
effetto minore che la notificazione del semplice dispositivo, ma anclie perchõ lo scopo prefissosi dal legislatore, di acce
lerare il passaggio in giudicato della decisione commissa
riale, e evidentemente raggiunto con la notificazione a cura
di parte, anteriore a quella di ufficio.
Per le considerazioni che precedono, e evidente che
essendo stato, nella specie l'appello del Guerra, avverso
la decisione del Commissario di Potenza, proposto (in data
22 marzo 1960) quando giä era decorso il termine perentorio di trenta giorni decorrente, come si õ detto, dalla notifi
cazione (compiuto in data 27 gennaio 1960) del disposi tivo della decisione impugnata al procuratore costituito
dello stesso Guerra, esattamente la Corte di appello di
Roma ha dichiarato l'inammissibilita del proposto gravame. Con il secondo mezzo il ricorrente, denuncia poi altra
violazione dell'art. 2, citato, della legge 10 luglio 1930 n.
1078, nonchõ la violazione degli art. 136, 137, 138, 139,
141, 149, 156, 159, 160 e 170 cod. proc. civ., e 7 r. decreto
21 ottobre 1923 n. 2393. Sostiene che per l'art. 2 della
legge del 1930 la notificazione delle decisioni dei commissari
regionali andrebbe fatta alle parti personalmente e non ai
procuratori costituiti: nella specie, sarebbe stata quindi invalida la notificazione fatta all'avv. Pagliuca, anziche al
Guerra personalmente. Comuuque, la notificazione a mezzo
posta sarebbe stata nulla, perchõ la ricevuta di ritorno
non conterrebbe gli elementi necessari per riconoscere il rap
porto di famiglia o di parentela tra il de3tinatario assente
ed il consegnatario (art. 7 del r. decreto del 1923, cit.). Entrambe le censure non hanno fondamento.
In ordine alia prima e agevole osservare che l'art. 2
della legge del 1930 si limita a disporre che la notificazione
sia fatta « a ciascuna delle parti», non giä a ciascuna delle
parti personalmente.
Ora, allorche la legge dispone genericamente che un atto
sia compiuto nei confronti delle parti (o di una parte) e
non richiede espressamente che sia compiuto nei confronti
delle parti (o di una parte) personalmente, non puõ dubi tarsi che, quando la parte stia in giudizio con il ministero
di difensore munito di procura, ö quest'ultimo che rappre senta la parte in tutti gli atti del processo che la riguar dano ed k a lui pertanto che le notificazioni e le comunica
zioni devono essere fatte. Secondo, infatti, l'art. 170 cod.
proc. civ., la costituzione in giudizio per mezzo di procu ratore produce 1'effetto che, salvo le ipoteai eccettuate, che
peraltro nella specie non ricorrono, tutte le notificazioni e
le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, ancorchc
non siasi provveduto ad elezione di domicilio e a dichiara zione di residenza.
Anche la notificazione della sentenza, ai fini della de
correnza del termine dell'impugnazione, deve esser fatta
al procuratore costituito, quando, ben s'intende, come av
viene nella specie, la parte si h costituita per mezzo di
procuratore (art. 285 cod. proc. civile). "*"
In sostanza, come esattamente ha pure rilevato la sen
tenza impugnata, l'art. 2 della legge n. 1078 del 1930 de
roga alle norme ordinarie processuali soltanto per ciõ che
sostituisce all'impulso di parte quello di ufficio, devol
vendo ad un organo dello Stato il potere di dare inizio, mediante la notificazione della decisione, al decorso del
termine per l'impugnazione. Ma per ciõ che riguarda invece il destinatario della notificazione, in mancanza di disposi zioni derogative espresse, non possono che applicarsi le
norme ordinarie processuali vigenti e cioõ le disposizioni ora ricordate dagli art. 170 e 285 dell'attuale codice di rito.
Nõ puõ ritenersi conferente il rilievo formulato dal
ricorrente secondo cui, essendo stata la legge del 1930 emanata sotto il vigore del oodice processuale del 1865,
bisognerebbe in ogni caso far capo alle norme di taie codice
per stabilire il destinatario della notificazione e conseguen temente ritenere ehe la notifica, nella specie, dovesse essere
fatta alla parte personalmente. giusto il disposto dell'art.
367 del detto codice, ora abrogato. Invero, in confutazione di taie rilievo non puõ non
osservarsi ehe, mancando nel te?to dell'art. 2 eit. della
legge del 1930 un riferimento specifico ai codice di proce dura civile, allora vigente, ai fine di determinare il desti
natario effettivo della notificazione, dovendosi ora stabilire
ehi debba essere taie destinatario, non puõ ehe farsi riferi
mento ai codice processuale attualmente in vigore. In sostanza, in materia di disposizioni processuali, in
mancanza di speiifica diversa regolamentazione della legge
speoiale, devono trovare applicazione le norme generali del
codice di proceiura civile vigente ai tempo in cui si svolge il rapporto processuale. (Ornissis)
Con il terzo ei ultimo motivo il ricorrente deduce in
fine la violazione degliart. 10 e 17, 1° comma, n. 7, r. de
creto legge 27 novembre 1933 n. 1578, convertito nella
legge 22 gennaio 1934 n. 36, e 136 e segg. e 170 eod. proc. civ. Sostiene ehe la notificazione in questione sarebbe stata
comunque nulla perihe non eseguita nel domicilio legale del proeuratore, ehe e il luogo dove egli deve risiedere per
ragioni del suo ufficio ai sensi degli art. 10 e 17, 1° comma,
eit., bensi nella sua residenza reale e non in mani proprie.
Neppure questa censura merita accoglimento. E da premettere ohe il 1° comma dell'art. 170 cod.
proc. civ., nello stabilire ehe, dopo la costituzione in giu dizio, tutte le notificazioni si fanno ai proeuratore costi
tuito, salvo ehe la legge dispouga altrimenti, prescinde dal
luogo dove la notificazione deve essere eseguita e richiede
soltanto ehe questa sia fatta ai proeuratore costituito. La
norma non õ derogata ne da altre disposizioni del codice
processuale no tanto meuo da alcuna delle disposizioni del
r. decreto legge 27 novembre 1933 n. 1578, convertito
neile legge 22 gennaio 1934 n. 36, concernente 1'ordinamento
delle professioni di avvocato e proeuratore. Ora quando il proeuratore, com'õ appunto avvenuto
nel caso di specie, non dichiari espressamente, all'atto della
sua costituzione in giudizio, il proprio domicilio o la pro
pria residenza ai fini del giudizio medesimo, le notificazioni
e le comunieazioni possono essere anche eseguite nel suo
domicilio reale e persino quando quest'ultimo non risulti
dall'albo professionale presso il quale il proeuratore õ iseritto
(nella specie, invece, dall'albo professionale risultava, speci ficamente ehe 1'avv. Pagliuca aveva la sua residenza reale
in Muro Lucano). In altri termini, quando il proeuratore all'atto della sua
costituzione in giudizio abbia speeificamente dichiarato la
propria residenza o eletto il proprio domicilio ai fini del
giudizio, allora tutte le notificazioni e comunicazioni de vono essergli fatte, in via esclusiva, nel detto domicilio
dichiarato od eletto ; viceversa ove manchi la dichiarazione
di residenza o di elezione del domicilio ai fini del giudizio, allora le notificazioni e comunicazioni ai proeuratore costi tuito possono essere fatte o nel luogo in cui egli deve ri
siedere per ragioni del suo ufficio a norma degli art. 10 e
17, 1° comma, n. 7, del ricordato r. decreto legge n. 1578 del 1933, convertito nella legge 27 gennaio 1934 n. 36,
oppure nel luogo della residenza o del domicilio reale del
proeuratore, quando taie luogo non coincida, con quello nel
quale il proeuratore deve risiedere a norma delle disposi zioni eitate, come puõ alludere nel caso in cui il proeuratore sia stato autorizzato a risiedere in altra localitä del circon
dario e abbia nel capoluogo un ufficio presso altro proeu ratore (art. 10 eit.).
Pertanto la notificazione eseguita nella residenza reale
del proeuratore õ in tal caso valida come quella fatta nel
luogo in cui egli deve risiedere per ragioni del suo ufficio. Nella specie, poiche il proeuratore avv. Salvatore Pa
gliuca nel costituirsi in giudizio dinanzi ai Commissariato
per la liquidazione degli usi civici, non dichiarõ espressa
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
merite la propria residenza o elesse il proprio domioilio ai
fini del giudizio (nel verbale di istruttoria n. 1 in data
9 luglio 1959, venne soltanto dichiarato : « . . . sono oom
parsi i . . . per Guerra Domenioo l'on. aw. Salvatore Pa
gliuea, giusta mandato in oaice al ricorso », senza alouna
dichiarazione speoifica in ordine alia residenza o al do
mioilio) e da ritenere che legittimamente la notifieazione
del dispositivo della sentenza gli fu fatta nella sua residenza reale in Mu.ro Lueano, come risultante dallo stesso albo
professionale. In definitiva, il ricorso del Guerra va rigettato con le
conseguenze di legge. Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione II civile; sentenza 24 maggio 1962, n. 1207 ; Pres. Varallo P., Est. Cortesani E., P. M. Mac
Carone (ooncl. conf.); Ripa c. Gianni.
(Bsgolamento di competenza d'uffieio, sollevato da App.
Roma, ord. 7 luglio 1961)
Lavoro (competenza e proccdimento) — Saiariati
fissi nell'agricoltura — Competenza per materia
del pretore — Estremi —• Criterio di prospetta zione — Fattispeeie (Cod. oiy., art. 2119 ; cod. proc.
civ., art. 429, 450 ; iegge 15 agosto 1949 n. 533, durata
dei contratti individual di lavoro dei saiariati fissi del
l'agricoltura, art. 1, 4 ; .egge 26 novembre 1955 n. 1161,
interpretazione autentica deil'art. 1 deila legge 15 agosto 1949 n. 533, art. un.).
Lavoro (competenza e proccdimento) — Saiariati
lissi nell'agricoliura — Competenza per materia
j del pretore — Mancato ricorso all.) consulenza
^tecnica obbligatoria — Nullita deducibile in sede
d'impuijnazionc (Legge 15 agosto 1949 n. 533, art. 5, 6).
Per i rapparti di lavoro con i saiariati fissi delVagricoltura sussiste la cornpstsnza pir mitsria del pretore ogni volta
ehe, seeondo la prospzttazione della domanda, sia in que stione I'anticipata risoluzione del rapporto o comunque
I'applicazione delta spsciale disciplina dettata in tema
di durata del rapp >rto stesso; di conseguenza, ancor
qu/indo il pretore abbia eseluso in sentenza Vesistenza
del rapporto, e competente per I'appello il tribunale (quale
giudice per la risoluzione delle controversie relative alia
durata del rapporto di salariato fisso) e non giä la oorte
d'appello, sezione speaiale per le controversie di lavoro. '1)
(1) La giurisprudenza e pacifica nel senso che, per i rapporti di lavoro dei saiariati fissi dell'agricoltura, la competenza per materia del pretore sussiste sol quando si controverta circa la
durata o l'anticipata risoluzione del rapporto ; in particolare
questa competenza non sussiste allorchõ la pretesa del lavora
tore (ad es. per arretrati di retribuzione) si colleghi ad un rap
porto sulla estinzione del quale non vi siano contestazioni :
v. Cass. 7 dicembre 1961, n. 2793, Foro it., Rep. 1961, voce Lavoro
(competenza), nn. 25, 26; 13 ottobre 1960, n. 2707, ibid., nn. 27, 28; 19 maggio 1960, n. 1259, id., Rep. 1960, voce cit., n. 14 ; 17 feb
braio 1958, n. 511, id., Rep. 1959, voce cit., n. 21 ; 10 dicembre
1957, n. 4649, id., Rep. 1957, voce cit., n. 17 ; 8 giugno 1957, n. 2129, ibid., n. 20 ; 20 aprile 1957, n. 1366, ibid., nn. 14-16.
In dottrina, v. Napoletano, Dir. proc. del lav., 1960,
pag. 620 e segg. Nel caso la Corte ha fatto applicazione del principio, pure
pacifico, che in tema di determinazione della competenza deve
aversi riguardo alia prospettazione della domanda, indipendente mente da ogni indagine circa la sua fondatezza o no ; v., da
ultimo, Cass. 13 ottobre 1959, n. 2796, Foro it., Rep. 1959, voce,
Competenza civ., n. 158 ; 28 novembre 1958, n. 3806, id., Rep.
1958, voce cit., n. 156 ; 1 agosto 1958, n. 2836, ibid., n. 157 ;
17 agosto 1956, n. 2745, id., Rep. 1956, voce cit., n. 177 ; 5 aprile
1956, n. 984, ibid., n. 178 ; 31 gennaio 1956, n. 291, ibid., n. 268 ;
18 ottobre 1955, n. 3275, id., Rep. 1955, voce cit., n. 159 ; 27
luglio 1955, n. 2424, ibid., n. 160 ; Trib. Rossano 24 novembre
Neile controversie relative alla durata del rapporto per i salariati fissi nell'agrieoltura, il mancato esperimento della comulenza tecnica obbligatoria costituisce motivo di nullita della sentenza del pretore, da farsi valere nei modi
dell'appello. (2)
La Corte, ecc. — La Corte d'appello di Koma, davanti alia quale il processo e stato tempestivamente riassunto
dopo la sentenza 15-23 giugno 1959 del Tribunale che dichiarava la propria ineompetenza per ragione di funzione, ha a sua volta sollevato conflitto negativo di competenza, rilevando che la comanda proposta dal Ripa, per avere ad oggetto la disdettabilitä o meno di un contratto indi vidual di lavoro relativo ai salariati fissi dell'agricoltura, resta devoluta alia cognizione del pretore e del tribunale,
rispettivamente in primo e in secondo grado, entrambi con la assistenza di sei consulenti tecnici, ai sensi del di
sposto degli art. 1, 5 e 6 legge 15 agosto 1949 n. 533. Griova al riguardo considerare che il citato testo legis
lative ha predisposto una speciale disciplina circa l'anti
oipata risoluzione dei contratti di lavoro dei salariati fissi in agricoltura e introdotto notevoli modifiche alle norme di competenza e di rito, previste in genere dal codice di
procedura civile per le controversie individuali del lavoro.
Dispone infatti l'art. 1 che i contratti tra datori di lavoro dell'agricoltura e salariati fissi «comunque deno minati» non possono avere una durata inferiore a due annate agrarie, ad eccezione dei rapporti «relativi ai sa lariati fissi che convivauo con le famigiie diretto-coltivatori o mezzadrili, le quali abbiano alle proprie dipendenze un
solo salariato fisso convivente » (art. 3). La legge 26 novem bre 1955 n. 1161 estende poi la durata minima biennale del contratto anche alle sue successive rinnovazioni, sia
espresse sia taeite. Sul piano sostanziale quindi il con tratto di lavoro relativo al salariato fisso rimane pure sem
pre un rapporto a tempo indeterminato e, come tale, 6 sempre ammessa la disdetta alia scadenza del termine, che, in forza delle su indicate disposizioni, non puõ essere mai inferiore a due annate agrarie tanto per la durata ini
ziale quanto per le successive rinnovazioni. Gli art. 4, 5 e 6 della legge n. 533 del 1949 prescrivono infine che le
controversie, cui puõ dare luogo l'applicazione della legge stessa e delle successive modificazioni, nonchi: quelle re
lative alia anticipata risoluzione del contratto a norma
dell'art. 2119, restano devolute alia cognizione del pretore in prima istanza e del tribunale in grado di appello, as
sistiti entrambi da consulenti tecnici, in rappresentanza delle rispettive associazioni sindacali di categoria, dero
gandosi in tal modo ai normali criteri di competenza fis
sati dal codice di rito per le controversie individuali di
lavoro e in particolare a quella della sezione speciale della
corte d'appello, quale il giudice del lavoro ai sensi del
l'art. 450 cod. proc. civile.
Ed 5 qui appena il caso di accennare che le anzidette
provvidenze legislative furono emanate in seguito al pro fondo turbamento determinate nel settore della econo
mia agraria dailo sciopero nazionale dei braccianti agri coli e si ispirarono alla provvida finalitä sociale di assi
curare, in attesa della progettata legge fondiaria, una
certa stability lavorativa a favore dei salariati fissi della
agricoltura. In aderenza alla indicata occasio legis 0 bene
quindi precisare che la competenza per materia stabilita
dalla legge n. 533 del 1949 non concerne ogni controversia
che possa sorgere in tema di rapporti di lavoro dei sala
1954, ibid., n. 356 ; Cass. 17 luglio 1954, n. 2540, id., Rep. 1954, voce cit., n. 150.
In. dottrina, v., per tutti, Gionfbida, Competenza civile, voce del Novissimo digesto it., n. 5.
(2) Giurisprudenza pacifica: v. Cass. 10 novembre 1958, n. 3687, Foro it., Rep. 1958, voce Lavoro (competenza), nn. 22, 23 ; 15 ottobre 1955, n. 3194, id., Hep. 1955, voce cit., u. 92 ; 20 febbraio 1954, n. 485, id., Rep. 1954, voce cit., n. 73 ; 23 set tembre 1953, n. 3034 (eitata nella sentenza qui pubblicata), id., 1953, I, 1583, con nota di richiami.
In dottrina, v. Napolbtano, op. cit., pagg. 623-624.
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