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Sezione II civile; sentenza 28 maggio 1962, n. 1264; Pres. Fibbi P., Est. Albano, P. M. Colonnese...

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Sezione II civile; sentenza 28 maggio 1962, n. 1264; Pres. Fibbi P., Est. Albano, P. M. Colonnese (concl. conf.); Guerra (Avv. Sartore) c. Comune Muro Lucano (Avv. Palamone) Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 1 (1963), pp. 135/136-141/142 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23153254 . Accessed: 28/06/2014 12:22 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.188 on Sat, 28 Jun 2014 12:22:12 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione II civile; sentenza 28 maggio 1962, n. 1264; Pres. Fibbi P., Est. Albano, P. M. Colonnese(concl. conf.); Guerra (Avv. Sartore) c. Comune Muro Lucano (Avv. Palamone)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 1 (1963), pp. 135/136-141/142Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153254 .

Accessed: 28/06/2014 12:22

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PARTE PRIMA

e inseparabile. Poiohe la olausola pone in essere un'autoli

mitazione della volonta dei eontraenti, essa rimane indif

ferenfie alle vicissitudini dell'attrazione del rapporto al

regime di proroga legale che incide bensl in senso autori

tativo, ma limitatamente alia durata del rapporto e sempre che non si verifichi il fatto d'inadempienza dedotto nella

condizione risolutiva, al sopraggiungere del quale i eon

traenti intesero, sin dal sorgere del negozio, subordinare

la eessazione di efficacia delle reeiproche obbligazioni. La legge di proroga non puõ far si ehe l'inadempienza

prevista eome fatto risolutivo si abbia eome non verifica tasi (quod factum est injectum manere non potest) e per

conseguenza non puõ sortire l'effetto di resti tui re in vita,

protraendone la durata, un rapporto la cui efficacia e ces

sata di diritto (art. 1456, ult. comma, cod. civ.) se la parte interessata abbia nel frattempo dichiarato di avvalersi della

clausola risolutiva tacita.

Or se la legge di proroga non puõ sortire un tale effetto, devesi riconoscere ehe, finchõ il fatto risolutivo non siasi

verificato, il contratto prorogato ex lege conserva intatta

l'efficacia della clausola risolutiva espressamente prevista dai eontraenti nell'esercizio dell'autonomia contrattuale,

per il caso che una determinata obbligazione non sia adem

piuta secondo le modalitä stabilite. E pertanto, durante la

proroga legale, il funzionamento d'una tale clausola rimane

soggetto alia disciplina esclusiva del codice civile, sicchõ, se il giudice accerti l'inadempienza, espressamente prevista (relativamente a quoit a determinata obbligazione) quale causa risolutiva, poiche le parti con siffatta previsione inte sero attribuire importanza risolutivamente decisiva alia

obbligazione inadempiuta, il giudice deve limitarsi a dichia rare cessato il rapporto di loeazione, uniformandosi al

giudizio preventivamente manifestato dai eontraenti, senza

indagare sull'importanza dell'inadempimento, nulla rile

vando che il contratto sia soggetto a proroga legale. Col secondo mezzo si sostiene che la Corte avrebbe

omesso ogni indagine sulla colpa, mentre invece l'accerta mento della natura colposa dell'inadempienza deve farsi

in ogni caso anche se l'obbligazione inadempiuta formi

oggetto di clausola risolutiva espressa. Anche questa eccezione deve disattendersi, non essendo

applicabile al caso in esame il principio enunciato.

Vero e che la clausola risolutiva espressa non opera nel caso in cui 1'inadempimento sia imputabile a causa eätranea alla colpa dell'inadempiente ; ma sino a quando il debitore, cui spetta l'onere di dimostrare quanto allega, non provi di essere immune da eolpa, si presume la natura

colposa dell'inadempimento ; il che, fra l'altro, argomen tasi dagli art. 1453 e 1218 cod. civile.

Nel caso in esame il debitore aveva addotto a sua di

scolpa, e quindi a giustificazione del mancato pagamento

(protrattosi per oltre i due mesi previsti nella clausola riso lutiva espressa, e « tutt'ora perdurante », come accertõ la

Corte, alia data della denunciata decisione). la circostanza della illegittimita degli aumenti nella misura richiesta dal locatore.

Senonche, la opinata illegittimitä, degli aumenti non autorizza il conduttore a trattenere i oanoni sino a scom

puto del dippiü corrisposto, e men che mai lo autorizza a rifiutare l'applicazione degli aumenti o a pagarne solo una parte, giacchõ persino la norma, secondo la quale il conduttore e tenuto a pagare al locatore l'aumento nelle misure ch'egli rioonosca dovuto, salvo eventuali conguagli, e invocabile solo dopo che la controversia in merito alle

divergenze sorte sia stata rimessa alia decisione del giudice, e limitatamente al periodo durante il quale la decisione non sia ancora intervenuta.

Nel caso in esame, invece, il giudice non era stato mai

adito, e intendevasi contestare, ricorrendo alia nozione della buona fede, il rifiuto da parte del conduttore di accedere alle richieste del locatore, e ciõ mediante l'allegazione che aumenti ulteriori non potessero computarsi (e quindi cor

rispondersi), se non previa eliminazione, che fu praticata ex wno latere, di aumenti che si assumevano essere stati

corrisposti nel lontano 1946, in violazione delle norme sul blocco dei fitti. Un tale computo era di competenza esclu

siva del giudioe, non potendo il conduttore procedere se condo le sue vedute alia eliminazione degli aumenti clie egli

pretendeva illegittimi, senza ineorrere in mora, la quale, essendosi protratta per lungo tempo, produsse 1'effetto di

rendere operante la clausola risolutiva espressa. Fermo questo punto della il lecita della trattenuta in

base a un oonteggio unilaterale del conduttore, il principio

applicabile e che non pu6 acoampare la buona fede chi, nell'eseouzione di un eontratto bilaterale a prestazioni cor

rispettive, versi in illecito per un eomportamento rieondu

cibile aun'ipotesi (benches atipica) di ragion fattasi,la quale, sebbene afferente alia sfera contrattuale, nulla abbia di

comune con l'ipotesi di autotutela prevista dall'art. 1460 cod. civ., e sia del tutto priva dei caratteri obiettivi del

l'illecito penale. Peraltro, l'indagine suU'inadempimento, quale fu fatta

dai G-iudici di merito, i quali accertarono appunto la cir

costanza di essersi il conduttore sostituito al giudice nella

eliminazione del canone di somme non dovute, sospendendo unilateralmente la corresponsione degli aumenti legali, era

ed e indipendente daH'indagine sulla illegittimita degli aumenti non corrisposti, in quanto la illegittimitä. di essi

non discriminava la illegittimita di quel eomportamento e

non scalfiva quindi la ratio decidendi della dichiarata riso

luzione del eontratto.

L'indagine sull'illegittimita degli aumenti, benclie ul

tronea e fatta, con esito negativo, incidentalmente senza

efficacia di giudicato, e anche irrilevante ai fini della que stione clie il ricorrente si propone col terzo e quarto mezzo

del ricorso, circa gli errori in cui i G-iudici di merito sareb

bero incorsi nel pervenire al risultato delPammontare do

vuto dal conduttore. Siffatti errori non potrebbero deter -

minare I'annullamento della declaratoria di risoluzione

essendo questa conforme al diritto, soltanto possono deter

minate l'emenda d'una parte della motivazione ai sensi

dell'art. 384, ult. comma, cod. proc.

civile.

In effetti, il conteggio, quale risulta dalla sentenza

impugnata, pare sia stato effettuato suH'erroneo presup

posto della possibilitä di cumulo dei due aumenti, disposti nel decreto n. 424 del 1946.

Pertanto, non fosse altro ai fini d'un eventuale separato

regolamento dei rapporti di dare e avere tra le parti, la

motivazione va emendata nel senso che l'aumento dei

canoni di locazione degli immobili destinati, ad albergo,

pensione e locande, aumento disposto col decreto indicato, deve applicarsi al oanone originario e non a quello aumen

tato in via transitoria, con la stessa misura di maggiora zione stabilita per gli immobili urbani tra 1'entrata in vigore del decreto legisl. luog. 12 ottobre 1945 n. 669 e quello del

decreto n. 424 del 1946. Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione II civile ; sentenza 28 maggio 1962, n. 1264 ; Pres. Fibbi P., Est. Albano, P. M. Colonnese (ooncl. conf.); Guerra (Aw. Sartore) c. Comune Muro Lucano (Aw. Palamone).

(Gonferma A pp. Eoma, Sezione usi civici, 16 giugno 1961)

Diritti promiscui e usi civiei — Decision»- del commis sario regionale — Terminc per il reclamo alia Corte d'appello — Decorrenza (Legge 16 giugno 1927 n. 1766, riordinamento degli usi civici, art. 32 ; legge 10 luglio 1930 n. 1078, definizione delle controversie in materia di usi civici, art. 2, 3).

Dirilli promiscui c usi civiei — Dccisione del com.

Inissario regionale — Decorrenza del termine di

impugnazione — IVotiliea al procuratore costituito — Ncccssita (Legge 16 giugno 1927 n. 1766, art. 32 ; legge 10 luglio 1930 n. 1078, art. 2 ; cod. proc. civ., art. 17).

Procedimento in materia eivile — Clomiiiiicazioni e

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137 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 138

notiiicazioni iil procuratore costituito — lirquisili

(Cod. proc. civ., art. 170; legge 22 gennaio 1934 n. 36, ordinamento delle professioni di avvooato e procura tore, art. 10, 17).

II termine per proporre reclamo avverso la decisione del

commissario per la liquidaziotie degli usi civici deeorre

dalla data della notificazione del dispositivo eseguita

d'ufficio, o da quella, se anteriore, in cwi e avvenuta a cura

della parte la notificazione della intera decisione. (1) La yiotificazione del dispositivo, ovvero della intera decisione

del commissario per la liquidazione degli usi civici, deve

essere fatta, ai fini del decorso del termine di impugnazione, al procuratore costituito e non alia parte personalmente. (2)

Le notificazioni e comunicazioni da farsi al procuratore costituito sotio validamente eseguite anche se non perso nalmente, nel luogo in cui egli deve risiedere per ragione del suo ufficio, op pure nel luogo della sua residenza o del

domicilio reale se sia stato autorizzato a risiedere in altre

localitä del circondario, quando manchi negli atti la di

chiarazione di residenza o di elezione di domicilio ai fini del giudizio. (3)

(1) In senso conforme (relativamente alia prima parte) App. Roma 27 aprile 1956, Foro it., Rep. 1956, voce Diritt•'

promiscui, n. 76 ; App. Roma 2 maggio 1952, id., Rep. 1952. voce cit., n. 80, che riguarda anche la seconda massima ; Cass. 12 giugno 1948, n. 911, eitata in motivazione, id., Rep. 1948, voce cit., n. 42. Si vedano inoltre, sebbene con riferimenti al l'art. 7 della legge 10 luglio 1930 n. 1078, che riguarda il termine

per ricorrere in Cassazione, Cass. 27 aprile 1957, n. 1427, id., 1958, I, 1919, con nota di richiami, cui adde Cass. 14 giugno 1957, n. 2246, id., Rep. 1957, voce cit., n. 84 ; 21 giugno 1957, n. 2359, ibid., n. 85 ; 21 giugno 1957, n. 2360, ibid., n. 86 ; 10 luglio 1957, n. 2747, ibid., n. 87 ; 8 ottobre 1957, n. 3656, ibid., n. 88 ; 13 aprile 1938, id., Rep. 1938, voce cit., n. 45. Sulla seconda

parte della massima (efficacia della notifica della sentenza nelle forme ordinarie ai fini della decorrenza del termine per la impu gnazione), cfr. App. Roma 30 gennaio 1933, id., Rep. 1933, voce cit., n. 95.

In senso contrario, Cass. 27 luglio 1937, n. 2835 (eitata nel testo della motivazione), id., Rep. 1937, voce cit., n. 73 ; si consulti, altresi, per un caso "particolare, Cons. Stato, Sez.

VI, 15 luglio 1958, n. 577, id., Rep. 1958, voce cit., n. 78. In

dottrina, si veda Andbioli, Osservazioni sulla notificazione delle sentenze nel procedimento di liquidazione degli usi civici, in Dir.

beni-pubbl., 1938, 208. Si

(2) V., nella motivazione, Cass. 27 aprile 1957, n. 1427

(Foro it., 1958, I, 1919, con nota di richiami), per la quale la notificazione della sentenza della corte d'appello prevista dal l'art. 7 della legge 10 luglio 1930 n. 1078 (avente contenuto ana

logo a quello del precedente art. 2, riguardante la notificazione delle decisioni dei commissari regionali) deve essere fatta alia

parte personalmente e non al procuratore costituito. Nel senso

che, mancando disposizioni speciali, si applicano le norme"ordi narie processuali vigenti, Cass. 27 ottobre 1961, n. 2422, id., Rep 1961, voce cit., n. 39 ; 11 ottobre 1961, n. 2072, ibid., n. 49 ; 29

gennaio 1958, n. 233, id., Rep. 1958, voce cit., n. 69 ; 1 luglio 1957, n. 2537, id., Rep. 1957, voce cit., n. 70; 30 'marzo 1951, n. 698, id., Rep. 1951, voce cit., n. 96.

(3) V., in senso conforme, Cass. 13 agosto 1953, n. 2720, Foro it., Rep. 1953, voce Impugnazioni civ., nn. 33, 34. Sempre in senso conforme, pur non esaminando la eventuality in cui il

procuratore sia stato autorizzato a risiedere in altra localitä del

circondario, Cass. 12 agosto 1957, n. 3395, id., Rep. 1957, voce

cit., nn. 9, 10. Le seguenti sentenze hanno enunciato il prin cipio secondo cui, se il procuratore costituito, esercente in una circoscrizione diversa da quella ove ha sede l'autorita giudiziaria davanti alia quale si svolge il processo, non ha eletto in questa ultima il suo domicilio, la sentenza, ai fini del decorso del ter mine d'impugnazione, deve essere notificata presso la cancel leria: Cass. 7 marzo 1957, n. 775, id., Rep. 1957, voce cit., n. 50 ; 7 aprile 1956, n. 1011, id., Rep. 1956, voce cit., n. 36 ; App. Ca tanzaro 9 agosto 1955, ibid., n. 59 ; Cass. 28 marzo 1955, n. 922, id., Rep. 1955, voce cit., n. 33 ; 3 giugno 1955, n. 1703, ibid., n. 36 ; 31 luglio 1954, n. 2823, id., Rep. 1954, voce cit., n. 48 ; 10 settembre 1953, n. 3007, id., 1954, I, 1586. Si consultino altresi Cass. 4 marzo 1959, n. 619, id., Rep. 1959, voce cit., n. 27 ; 18

luglio 1958, n. 2631, id., Rep. 1958, voce cit., n. 40 ; App. Firenze

23 febbraio 1951, id., Rep. 1951, voce Notifica atti civili, nn.

27-29.

La Corte, eco. — Con il primo mezzo il ricorrente deduce la violazione degli art. 2 legge 10 luglio 1930 n. 1078 e 32 legge 16 giugno 1927 n. 1766, sostenendo che il teraiiiie

per proporre appello avverso le decisioni del commissario

per la liquidazione degli usi civici decorre dalla notificazione

della decisione nel suo contenuto integrale ad opera di una delle parti e non dalla comunicazione di uffieio del

solo dispositivo ad opera della segreteria del Commissariato usi civici.

La censura non e fondata. L'art. 32 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, sul riordi

namento degli usi civici, ammette il reclamo alia corte di

appello (in base all'art. 3 della successiva legge 10 luglio 1930 n. 1078 la competenza esclusiva e riservata alia Corte

di appello di Roma) contro la decisioni dei commissari

per la liquidazione degli usi civici nelle questioni concer

nenti la esistenza, la natura e la estensione dei diritti di cui

all'art. 1 e la rivendicazione delle terre e nel 2° comma

stabilisce espressamente che «il termine per proporre il

reclamo e di giorni trenta dalla data di notificazione».

L'art. 2 della successiva legge 10 luglio 1930 n. 1078,

giä ricordata, relativa alia definizione delle controversie in

materia di usi civici, precisa poi che «la notificazione delle

decisioni dei commissari regionali nei procedimenti conten

ziosi... 6 fatta d'ufficio dalla segreteria mediante invio

del dispositivo a ciascuna delle parti per mezzo del servizio

postale ». La notificazione di uffieio delle decisioni dei commis

sari regionali costituisce uno degli aspetti piti salienti

dell'impulso di uffieio, proprio di tutta la procedura com

missariale, e l'efficacia di tale notificazione, qual'fe imposta dell'articolo in esame, e quella che era attribuita, prima della

legge del 1930, alia notificazione da eseguirsi a cura e ad

istanza del commissario, cioe di portare la decisione da

eseguirsi a conoscenza degli interessati e di dare inizio al

decorso dei termini per 1'impugnazione. Nella Relazione parlamentare illustrativa del progetto,

divenuto poi legge, la ratio della disposizione e stata cosi

incisivamente spiegata : « E sembrato che se fosse lasciata

all'iniziativa delle parti la notifica della sentenza defini

tiva del commissario e quindi il decorso del termine di

gravame, riuscirebbero poco efficaci le norme dettate per sveltire il giudizio di appello ».

Nella prima applicazione delle norme, tuttavia, questa Corte suprema (sent. 27 luglio 1937, n. 2835, Fnro it., Rep.

1937, voce Diritti promiscui, n. 73) ritenne che 1'appello contro le decisioni del commissario regionale fosse regolato dalle norme ordinarie, onde il termine per proporlo decor -

reva dalla rituale notifica della decisione effettuata dalla

parte e non dal commissario, che, non essendo parte, ma

un organo dello Stato, poteva notificare le decisioni ai soli

fini previsti dall'art. 29, penult, comma, della legge del

1927 (e cioe per 1'esecuzione delle decisioni medesime). Ma in una successiva sentenza (12 giugno 1948, n. 911,

Foro it., Rep. 1948, voce cit., n. 42) questa stessa Corte,

accogliendo in sostanza i rilievi della dottrina, la quale aveva osservato che l'efficacia di accertamento definitivo

conseguenziale al passaggio in giudicato della decisione e

l'efficacia esecutiva di quest'ultima andavano poste su uno

stesso piano, nel senso che se l'impulso all'esecuzione era

sottratto alle parti ed avocato ad un organo statale non

poteva non ritenersi, per identitä di ragioni, che anche la

facoltä di accelerare il passaggio in giudicato, in che si

sostanzia poi il potere di far notificare la decisione, fosse

sottratta alle parti e devoluta ad un organo statale, ha affer

mato conseguentemente il principio che proprio dalla data

di notifica del dispositivo, fatta di uffieio, a norma del

l'art. 2 della legge del 1930, a cura della segreteria, a mezzo

del servizio postale, decorre il termine per proporre reclamo

avverso la decisione commissariale.

Questa Sezione non ha ora motivo di discostarsi dal

In dottrina, nello stesso senso della sentenza, Andkioli,

Commento, II3, pag. 29 ; PtrNZi, Notificaz. degli atti nel proc. civ., 1950, pag. 130, nota 6.

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139 PARTE PRIMA 140

l'indirizzo aocolto con tale decisione del 1948, pienamente aderente al testo letterale e alia ratio della norma, qual'e

piu a vanti sottolineata.

Ciõ non toglie naturalmente clie l'eventuale notifica

zione fatta a cura della parte, prima di quella di ufficio, debba avere neoeäsariamente 1'effetto di far decorrere il

termine per l'impugnazione, e ciõ non solo per il rilievo

(espresso nella sentenza 27 luglio 1931, n. 3339 di questa

Corte, Foro it., 1931, I, 1257), secondo cui, cioõ, ove si

ritenesse il contrario, si arriverebbe all'assurdo che una

notificazione piü intensa del testo integrale della sentenza, fatta per mezzo dell'ufficiale giudiziario, produrrebbe un

effetto minore che la notificazione del semplice dispositivo, ma anclie perchõ lo scopo prefissosi dal legislatore, di acce

lerare il passaggio in giudicato della decisione commissa

riale, e evidentemente raggiunto con la notificazione a cura

di parte, anteriore a quella di ufficio.

Per le considerazioni che precedono, e evidente che

essendo stato, nella specie l'appello del Guerra, avverso

la decisione del Commissario di Potenza, proposto (in data

22 marzo 1960) quando giä era decorso il termine perentorio di trenta giorni decorrente, come si õ detto, dalla notifi

cazione (compiuto in data 27 gennaio 1960) del disposi tivo della decisione impugnata al procuratore costituito

dello stesso Guerra, esattamente la Corte di appello di

Roma ha dichiarato l'inammissibilita del proposto gravame. Con il secondo mezzo il ricorrente, denuncia poi altra

violazione dell'art. 2, citato, della legge 10 luglio 1930 n.

1078, nonchõ la violazione degli art. 136, 137, 138, 139,

141, 149, 156, 159, 160 e 170 cod. proc. civ., e 7 r. decreto

21 ottobre 1923 n. 2393. Sostiene che per l'art. 2 della

legge del 1930 la notificazione delle decisioni dei commissari

regionali andrebbe fatta alle parti personalmente e non ai

procuratori costituiti: nella specie, sarebbe stata quindi invalida la notificazione fatta all'avv. Pagliuca, anziche al

Guerra personalmente. Comuuque, la notificazione a mezzo

posta sarebbe stata nulla, perchõ la ricevuta di ritorno

non conterrebbe gli elementi necessari per riconoscere il rap

porto di famiglia o di parentela tra il de3tinatario assente

ed il consegnatario (art. 7 del r. decreto del 1923, cit.). Entrambe le censure non hanno fondamento.

In ordine alia prima e agevole osservare che l'art. 2

della legge del 1930 si limita a disporre che la notificazione

sia fatta « a ciascuna delle parti», non giä a ciascuna delle

parti personalmente.

Ora, allorche la legge dispone genericamente che un atto

sia compiuto nei confronti delle parti (o di una parte) e

non richiede espressamente che sia compiuto nei confronti

delle parti (o di una parte) personalmente, non puõ dubi tarsi che, quando la parte stia in giudizio con il ministero

di difensore munito di procura, ö quest'ultimo che rappre senta la parte in tutti gli atti del processo che la riguar dano ed k a lui pertanto che le notificazioni e le comunica

zioni devono essere fatte. Secondo, infatti, l'art. 170 cod.

proc. civ., la costituzione in giudizio per mezzo di procu ratore produce 1'effetto che, salvo le ipoteai eccettuate, che

peraltro nella specie non ricorrono, tutte le notificazioni e

le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, ancorchc

non siasi provveduto ad elezione di domicilio e a dichiara zione di residenza.

Anche la notificazione della sentenza, ai fini della de

correnza del termine dell'impugnazione, deve esser fatta

al procuratore costituito, quando, ben s'intende, come av

viene nella specie, la parte si h costituita per mezzo di

procuratore (art. 285 cod. proc. civile). "*"

In sostanza, come esattamente ha pure rilevato la sen

tenza impugnata, l'art. 2 della legge n. 1078 del 1930 de

roga alle norme ordinarie processuali soltanto per ciõ che

sostituisce all'impulso di parte quello di ufficio, devol

vendo ad un organo dello Stato il potere di dare inizio, mediante la notificazione della decisione, al decorso del

termine per l'impugnazione. Ma per ciõ che riguarda invece il destinatario della notificazione, in mancanza di disposi zioni derogative espresse, non possono che applicarsi le

norme ordinarie processuali vigenti e cioõ le disposizioni ora ricordate dagli art. 170 e 285 dell'attuale codice di rito.

Nõ puõ ritenersi conferente il rilievo formulato dal

ricorrente secondo cui, essendo stata la legge del 1930 emanata sotto il vigore del oodice processuale del 1865,

bisognerebbe in ogni caso far capo alle norme di taie codice

per stabilire il destinatario della notificazione e conseguen temente ritenere ehe la notifica, nella specie, dovesse essere

fatta alla parte personalmente. giusto il disposto dell'art.

367 del detto codice, ora abrogato. Invero, in confutazione di taie rilievo non puõ non

osservarsi ehe, mancando nel te?to dell'art. 2 eit. della

legge del 1930 un riferimento specifico ai codice di proce dura civile, allora vigente, ai fine di determinare il desti

natario effettivo della notificazione, dovendosi ora stabilire

ehi debba essere taie destinatario, non puõ ehe farsi riferi

mento ai codice processuale attualmente in vigore. In sostanza, in materia di disposizioni processuali, in

mancanza di speiifica diversa regolamentazione della legge

speoiale, devono trovare applicazione le norme generali del

codice di proceiura civile vigente ai tempo in cui si svolge il rapporto processuale. (Ornissis)

Con il terzo ei ultimo motivo il ricorrente deduce in

fine la violazione degliart. 10 e 17, 1° comma, n. 7, r. de

creto legge 27 novembre 1933 n. 1578, convertito nella

legge 22 gennaio 1934 n. 36, e 136 e segg. e 170 eod. proc. civ. Sostiene ehe la notificazione in questione sarebbe stata

comunque nulla perihe non eseguita nel domicilio legale del proeuratore, ehe e il luogo dove egli deve risiedere per

ragioni del suo ufficio ai sensi degli art. 10 e 17, 1° comma,

eit., bensi nella sua residenza reale e non in mani proprie.

Neppure questa censura merita accoglimento. E da premettere ohe il 1° comma dell'art. 170 cod.

proc. civ., nello stabilire ehe, dopo la costituzione in giu dizio, tutte le notificazioni si fanno ai proeuratore costi

tuito, salvo ehe la legge dispouga altrimenti, prescinde dal

luogo dove la notificazione deve essere eseguita e richiede

soltanto ehe questa sia fatta ai proeuratore costituito. La

norma non õ derogata ne da altre disposizioni del codice

processuale no tanto meuo da alcuna delle disposizioni del

r. decreto legge 27 novembre 1933 n. 1578, convertito

neile legge 22 gennaio 1934 n. 36, concernente 1'ordinamento

delle professioni di avvocato e proeuratore. Ora quando il proeuratore, com'õ appunto avvenuto

nel caso di specie, non dichiari espressamente, all'atto della

sua costituzione in giudizio, il proprio domicilio o la pro

pria residenza ai fini del giudizio medesimo, le notificazioni

e le comunieazioni possono essere anche eseguite nel suo

domicilio reale e persino quando quest'ultimo non risulti

dall'albo professionale presso il quale il proeuratore õ iseritto

(nella specie, invece, dall'albo professionale risultava, speci ficamente ehe 1'avv. Pagliuca aveva la sua residenza reale

in Muro Lucano). In altri termini, quando il proeuratore all'atto della sua

costituzione in giudizio abbia speeificamente dichiarato la

propria residenza o eletto il proprio domicilio ai fini del

giudizio, allora tutte le notificazioni e comunicazioni de vono essergli fatte, in via esclusiva, nel detto domicilio

dichiarato od eletto ; viceversa ove manchi la dichiarazione

di residenza o di elezione del domicilio ai fini del giudizio, allora le notificazioni e comunicazioni ai proeuratore costi tuito possono essere fatte o nel luogo in cui egli deve ri

siedere per ragioni del suo ufficio a norma degli art. 10 e

17, 1° comma, n. 7, del ricordato r. decreto legge n. 1578 del 1933, convertito nella legge 27 gennaio 1934 n. 36,

oppure nel luogo della residenza o del domicilio reale del

proeuratore, quando taie luogo non coincida, con quello nel

quale il proeuratore deve risiedere a norma delle disposi zioni eitate, come puõ alludere nel caso in cui il proeuratore sia stato autorizzato a risiedere in altra localitä del circon

dario e abbia nel capoluogo un ufficio presso altro proeu ratore (art. 10 eit.).

Pertanto la notificazione eseguita nella residenza reale

del proeuratore õ in tal caso valida come quella fatta nel

luogo in cui egli deve risiedere per ragioni del suo ufficio. Nella specie, poiche il proeuratore avv. Salvatore Pa

gliuca nel costituirsi in giudizio dinanzi ai Commissariato

per la liquidazione degli usi civici, non dichiarõ espressa

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Page 5: Sezione II civile; sentenza 28 maggio 1962, n. 1264; Pres. Fibbi P., Est. Albano, P. M. Colonnese (concl. conf.); Guerra (Avv. Sartore) c. Comune Muro Lucano (Avv. Palamone)

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

merite la propria residenza o elesse il proprio domioilio ai

fini del giudizio (nel verbale di istruttoria n. 1 in data

9 luglio 1959, venne soltanto dichiarato : « . . . sono oom

parsi i . . . per Guerra Domenioo l'on. aw. Salvatore Pa

gliuea, giusta mandato in oaice al ricorso », senza alouna

dichiarazione speoifica in ordine alia residenza o al do

mioilio) e da ritenere che legittimamente la notifieazione

del dispositivo della sentenza gli fu fatta nella sua residenza reale in Mu.ro Lueano, come risultante dallo stesso albo

professionale. In definitiva, il ricorso del Guerra va rigettato con le

conseguenze di legge. Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione II civile; sentenza 24 maggio 1962, n. 1207 ; Pres. Varallo P., Est. Cortesani E., P. M. Mac

Carone (ooncl. conf.); Ripa c. Gianni.

(Bsgolamento di competenza d'uffieio, sollevato da App.

Roma, ord. 7 luglio 1961)

Lavoro (competenza e proccdimento) — Saiariati

fissi nell'agricoltura — Competenza per materia

del pretore — Estremi —• Criterio di prospetta zione — Fattispeeie (Cod. oiy., art. 2119 ; cod. proc.

civ., art. 429, 450 ; iegge 15 agosto 1949 n. 533, durata

dei contratti individual di lavoro dei saiariati fissi del

l'agricoltura, art. 1, 4 ; .egge 26 novembre 1955 n. 1161,

interpretazione autentica deil'art. 1 deila legge 15 agosto 1949 n. 533, art. un.).

Lavoro (competenza e proccdimento) — Saiariati

lissi nell'agricoliura — Competenza per materia

j del pretore — Mancato ricorso all.) consulenza

^tecnica obbligatoria — Nullita deducibile in sede

d'impuijnazionc (Legge 15 agosto 1949 n. 533, art. 5, 6).

Per i rapparti di lavoro con i saiariati fissi delVagricoltura sussiste la cornpstsnza pir mitsria del pretore ogni volta

ehe, seeondo la prospzttazione della domanda, sia in que stione I'anticipata risoluzione del rapporto o comunque

I'applicazione delta spsciale disciplina dettata in tema

di durata del rapp >rto stesso; di conseguenza, ancor

qu/indo il pretore abbia eseluso in sentenza Vesistenza

del rapporto, e competente per I'appello il tribunale (quale

giudice per la risoluzione delle controversie relative alia

durata del rapporto di salariato fisso) e non giä la oorte

d'appello, sezione speaiale per le controversie di lavoro. '1)

(1) La giurisprudenza e pacifica nel senso che, per i rapporti di lavoro dei saiariati fissi dell'agricoltura, la competenza per materia del pretore sussiste sol quando si controverta circa la

durata o l'anticipata risoluzione del rapporto ; in particolare

questa competenza non sussiste allorchõ la pretesa del lavora

tore (ad es. per arretrati di retribuzione) si colleghi ad un rap

porto sulla estinzione del quale non vi siano contestazioni :

v. Cass. 7 dicembre 1961, n. 2793, Foro it., Rep. 1961, voce Lavoro

(competenza), nn. 25, 26; 13 ottobre 1960, n. 2707, ibid., nn. 27, 28; 19 maggio 1960, n. 1259, id., Rep. 1960, voce cit., n. 14 ; 17 feb

braio 1958, n. 511, id., Rep. 1959, voce cit., n. 21 ; 10 dicembre

1957, n. 4649, id., Rep. 1957, voce cit., n. 17 ; 8 giugno 1957, n. 2129, ibid., n. 20 ; 20 aprile 1957, n. 1366, ibid., nn. 14-16.

In dottrina, v. Napoletano, Dir. proc. del lav., 1960,

pag. 620 e segg. Nel caso la Corte ha fatto applicazione del principio, pure

pacifico, che in tema di determinazione della competenza deve

aversi riguardo alia prospettazione della domanda, indipendente mente da ogni indagine circa la sua fondatezza o no ; v., da

ultimo, Cass. 13 ottobre 1959, n. 2796, Foro it., Rep. 1959, voce,

Competenza civ., n. 158 ; 28 novembre 1958, n. 3806, id., Rep.

1958, voce cit., n. 156 ; 1 agosto 1958, n. 2836, ibid., n. 157 ;

17 agosto 1956, n. 2745, id., Rep. 1956, voce cit., n. 177 ; 5 aprile

1956, n. 984, ibid., n. 178 ; 31 gennaio 1956, n. 291, ibid., n. 268 ;

18 ottobre 1955, n. 3275, id., Rep. 1955, voce cit., n. 159 ; 27

luglio 1955, n. 2424, ibid., n. 160 ; Trib. Rossano 24 novembre

Neile controversie relative alla durata del rapporto per i salariati fissi nell'agrieoltura, il mancato esperimento della comulenza tecnica obbligatoria costituisce motivo di nullita della sentenza del pretore, da farsi valere nei modi

dell'appello. (2)

La Corte, ecc. — La Corte d'appello di Koma, davanti alia quale il processo e stato tempestivamente riassunto

dopo la sentenza 15-23 giugno 1959 del Tribunale che dichiarava la propria ineompetenza per ragione di funzione, ha a sua volta sollevato conflitto negativo di competenza, rilevando che la comanda proposta dal Ripa, per avere ad oggetto la disdettabilitä o meno di un contratto indi vidual di lavoro relativo ai salariati fissi dell'agricoltura, resta devoluta alia cognizione del pretore e del tribunale,

rispettivamente in primo e in secondo grado, entrambi con la assistenza di sei consulenti tecnici, ai sensi del di

sposto degli art. 1, 5 e 6 legge 15 agosto 1949 n. 533. Griova al riguardo considerare che il citato testo legis

lative ha predisposto una speciale disciplina circa l'anti

oipata risoluzione dei contratti di lavoro dei salariati fissi in agricoltura e introdotto notevoli modifiche alle norme di competenza e di rito, previste in genere dal codice di

procedura civile per le controversie individuali del lavoro.

Dispone infatti l'art. 1 che i contratti tra datori di lavoro dell'agricoltura e salariati fissi «comunque deno minati» non possono avere una durata inferiore a due annate agrarie, ad eccezione dei rapporti «relativi ai sa lariati fissi che convivauo con le famigiie diretto-coltivatori o mezzadrili, le quali abbiano alle proprie dipendenze un

solo salariato fisso convivente » (art. 3). La legge 26 novem bre 1955 n. 1161 estende poi la durata minima biennale del contratto anche alle sue successive rinnovazioni, sia

espresse sia taeite. Sul piano sostanziale quindi il con tratto di lavoro relativo al salariato fisso rimane pure sem

pre un rapporto a tempo indeterminato e, come tale, 6 sempre ammessa la disdetta alia scadenza del termine, che, in forza delle su indicate disposizioni, non puõ essere mai inferiore a due annate agrarie tanto per la durata ini

ziale quanto per le successive rinnovazioni. Gli art. 4, 5 e 6 della legge n. 533 del 1949 prescrivono infine che le

controversie, cui puõ dare luogo l'applicazione della legge stessa e delle successive modificazioni, nonchi: quelle re

lative alia anticipata risoluzione del contratto a norma

dell'art. 2119, restano devolute alia cognizione del pretore in prima istanza e del tribunale in grado di appello, as

sistiti entrambi da consulenti tecnici, in rappresentanza delle rispettive associazioni sindacali di categoria, dero

gandosi in tal modo ai normali criteri di competenza fis

sati dal codice di rito per le controversie individuali di

lavoro e in particolare a quella della sezione speciale della

corte d'appello, quale il giudice del lavoro ai sensi del

l'art. 450 cod. proc. civile.

Ed 5 qui appena il caso di accennare che le anzidette

provvidenze legislative furono emanate in seguito al pro fondo turbamento determinate nel settore della econo

mia agraria dailo sciopero nazionale dei braccianti agri coli e si ispirarono alla provvida finalitä sociale di assi

curare, in attesa della progettata legge fondiaria, una

certa stability lavorativa a favore dei salariati fissi della

agricoltura. In aderenza alla indicata occasio legis 0 bene

quindi precisare che la competenza per materia stabilita

dalla legge n. 533 del 1949 non concerne ogni controversia

che possa sorgere in tema di rapporti di lavoro dei sala

1954, ibid., n. 356 ; Cass. 17 luglio 1954, n. 2540, id., Rep. 1954, voce cit., n. 150.

In. dottrina, v., per tutti, Gionfbida, Competenza civile, voce del Novissimo digesto it., n. 5.

(2) Giurisprudenza pacifica: v. Cass. 10 novembre 1958, n. 3687, Foro it., Rep. 1958, voce Lavoro (competenza), nn. 22, 23 ; 15 ottobre 1955, n. 3194, id., Hep. 1955, voce cit., u. 92 ; 20 febbraio 1954, n. 485, id., Rep. 1954, voce cit., n. 73 ; 23 set tembre 1953, n. 3034 (eitata nella sentenza qui pubblicata), id., 1953, I, 1583, con nota di richiami.

In dottrina, v. Napolbtano, op. cit., pagg. 623-624.

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