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Sezione II civile; sentenza 29 luglio 1964, n. 2154; Pres. Civiletti P., Est. Albano, P. M. Pisano...

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Sezione II civile; sentenza 29 luglio 1964, n. 2154; Pres. Civiletti P., Est. Albano, P. M. Pisano (concl. conf.); Ciardullo (Avv. Gabriele, Aloe) c. Bilotta (Avv. Novelli, Sensi) Source: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 11 (1964), pp. 2111/2112-2113/2114 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23155135 . Accessed: 28/06/2014 09:10 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.55 on Sat, 28 Jun 2014 09:10:28 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione II civile; sentenza 29 luglio 1964, n. 2154; Pres. Civiletti P., Est. Albano, P. M. Pisano(concl. conf.); Ciardullo (Avv. Gabriele, Aloe) c. Bilotta (Avv. Novelli, Sensi)Source: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 11 (1964), pp. 2111/2112-2113/2114Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23155135 .

Accessed: 28/06/2014 09:10

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2111 PARTE PRIMA 2112

Ha proposto istanza di regolamento di competenza il Rubino con unico motivo, cui resiste mediante scritture difensive il Lavelli.

Motivi della decisione. — Con l'unico mezzo si sostiene

che, nella specie, essendo stato chiesto al pretore non già di determinare le modalità dell'esecuzione ex art. 612 cod.

proc. civ., ma di pronunciare sulla corrispondenza dei la vori spontaneamente eseguiti dal Rubino alle statuizioni della sentenza del tribunale, si trattasse non già di un pro cesso di esecuzione, ma di un giudizio di cognizione, il quale non sarebbe rientrato nella competenza pretorile, per l'in determinatezza del valore.

Si assume, inoltre, ebe nei casi in cui l'obbligazione sia stata spontaneamente eseguita dal debitore, ma sorga con trasto fra le parti sul punto se tale adempimento sia con forme al comando espresso nel titolo esecutivo, il credi tore non possa iniziare l'azione ex art. 612, ma debba in staurare un giudizio di cognizione davanti al giudice com

petente per valore, il quale soltanto potrebbe decidere circa la interpretazione da dare alla parte dispositiva con troversa del titolo esecutivo.

Si lamenta, infine, ebe il pretore, ordinando la demoli zione delle strutture interne, la quale non era stata disposta dalla sentenza del tribunale, abbia emesso una pronuncia modificativa ed imposto un obbligo, senza ebe vi corri

spondesse un titolo esecutivo. Il ricorso va accolto, per quanto di ragione. Come è noto, l'esecuzione degli obblighi di fare, in di

fetto di spontaneo ed esatto adempimento da parte del

l'obbligato, deve essere attuata, a norma dell'art. 2931 cod. civ., nelle forme prescritte dal codice di procedura e cioè secondo gli art. 612 e 613 del detto codice, che deman dano esclusivamente al pretore, quale giudice dell'esecu zione, sia la concreta determinazione delle dette modalità, sia la pronunzia sulle contestazioni che eventualmente

sorgano al riguardo. Quando peraltro, in sede esecutiva, si deduca dal de

bitore che la obbligazione è stata spontaneamente eseguita e sorga contrasto tra le parti sul punto se tale adempimento sia conforme al comando espresso nel titolo esecutivo, ha

origine una controversia, il cui oggetto non consiste, a differenza di quanto accade allorché il giudice provvede con decreto ai sensi dell'art. 613 nella eliminazione di dif ficoltà di esecuzione, bensì nell'accertare se il dedotto spon taneo adempimento dell'obbligato abbia attuato il diritto del creditore alla prestazione quale risulta dal titolo, e ne abbia soddisfatto l'interesse, producendo l'estinzione

dell'obbligazione e la consumazione dell'azione esecutiva. Nella specie il Rubino, con espresso riferimento al ver

bale del 15 febbraio 1962, di accesso del pretore sulla loca

lità, e alla relazione del consulente tecnico d'ufficio, assu meva di aver già demolito i muri perimetrali, abbattuti il tetto e la gronda e di aver dato, così, esecuzione alla sen tenza del tribunale che a tanto l'obbligava.

Ora l'eccezione di adempimento così formulata, anche se non proposta con le modalità di cui all'art. 615 cod.

proc. civ., era una vera e propria opposizione all'esecuzione, in quanto con essa il Rubino contestava il diritto della

parte istante a procedere all'esecuzione forzata. Come tale, su di essa il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto

provvedere a norma dell'art. 616 cod. proc. civ., rimettendo le parti davanti al Tribunale di Savona, competente per valore a conoscere di essa. Ma, poiché l'opposizione all'ese cuzione non sospende di per sè l'esecuzione, restava fermo il potere del giudice dell'esecuzione di determinare le mo dalità dell'esecuzione, a norma dell'art. 612 cod. proc. civ., salvo naturalmente il potere dello stesso giudice di sospen dere l'esecuzione su istanza di parte, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civile.

Per la parte di competenza del pretore, quale giudice dell'esecuzione, e cioè per la mera determinazione delle modalità di esecuzione, resta quindi fermo il capo della sentenza che ha all'uopo statuito, mentre deve dichiararsi la competenza per valore del tribunale a conoscere dell'op posizione all'esecuzione'proposta dal Rubino.

Quanto alle spese del giudizio di cassazione si ravvisa

il concorso di giusti motivi per dichiararle totalmente com

pensate fra le parti. Per questi motivi, accoglie per quanto di ragione il

ricorso proposto da Eubino Giuseppe ; dichiara la compe tenza per valore del Tribunale di Savona a conoscere del

l'opposizione dell'esecuzione, ferma la competenza del giu dice dell'esecuzione in ordine alla determinazione delle mo

dalità dell'esecuzione, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZONE.

Sezione II civile ; sentenza 29 luglio 1964, n. 2154 ; Pres.

Civiletti P., Est. Albano, P. M. Pisano (conci, conf.) ; Ciardullo (Avv. Gabriele, Aloe) c. Bilotta (Avv. No

velli, Sensi).

(Cassa Trib. Cosenza 31 luglio 1963)

Possesso — Uso speciale del frontista sulla pub blica strada — Tutela possessoria — Limiti (Cod. civ., art. 1145).

L'uso speciale del proprietario frontista sulla pubblica strada

può essere tutelato nei confronti di altro privato solo con

l'azione di spoglio, non pure con quella di manuten

zione. (1)

La Corte, ecc. — (Omissis). Passando quindi all'esame

del quinto mezzo, con esso il ricorrente, denunciando la

violazione degli art. 823 e 1145, 3° comma, cod. civ., non

ché il difetto di motivazione, sostiene che in base a questa ultima norma, art. 1145, 3° comma, cod. civ., l'azione di

manutenzione rispetto ai beni demaniali nei confronti del

privato deve ritenersi consentita solo riguardo alle facoltà

comprese nell'uso eccezionale del bene demaniale, cioè a

quelle facoltà che possono formare oggetto di una conces

sione amministrativa, mentre nella specie la Bilotta non

aveva vantato, nè il tribunale gliel'aveva riconosciuto, l'esercizio di un uso eccezionale della strada pubblica, bensì solo di un uso speciale.

La censura è sostanzialmente fondata. Occorre premet

ti) Non constano precedenti in termini. Richiamandosi agli art. 1145 e 1168 cod. civ., la massima

tratta da Cass. 15 luglio 1960, n. 1945, Foro it., Kep. 1960, voce Strade, n. 91, assume che il privato, utente di una strada pub blica, possa promuovere l'azione di reintegrazione contro altro privato che gli abbia impedito l'uso della strada stessa.

Noi senso che il privato il quale, in esecuzione di una con cessione amministrativa, abbia installato una costruzione (chio sco) sulla strada comunale, pregiudicando il diritto di accesso del proprietario frontista, può essere condannato, oltreché ai danni, alla rimozione dell'opera, Trib. Roma 29 maggio 1963, id., Rep. 1963, voce cit., n. 35.

Nei rapporti tra privati, l'azione di manutenzione relativa a beni demaniali è ammissibile alla condizione che il possesso inerisca all'esercizio di facoltà suscettibili di formare oggetto di concessione amministrativa, e non alla condizione che tali facoltà siano già state oggetto di concessione : Cass. 2 luglio 1957, n. 2541, id., 1958, I, 229 e 575, con nota di Branca, Sul possesso di beni demaniali.

Sulla consistenza reale dei diritti costituiti dall'ammini strazione in capo a privati mediante concessioni aventi per oggetto beni demaniali, Cass. 15 settembre 1962, n. 2763, id., Rep. 1962, voce Demanio, n. 26 ; 25 giugno 1960, n. 1675, id., Rep. 1960, voce cit., nn. 12-15 ; 8 giugno 1959, n. 1716, id., Rep. 1959, voce cit., n. 4 ; Sandult.i, Beni pubblici, voce dell'Enciclopedia del diritto, 1959, pag. 277 e segg., spec. § 25, pag. 290 ; Silvestri, Natura giuridica dei diritti nascenti dalle concessioni amministrative dei beni demaniali, 1950, pag. 47 e segg.

Le nozioni di uso comune, speciale ed eccezionale, che la sentenza recepisce dalla dottrina tradizionale (v., per tutti, Zanobini, Corso di dir. ammin., II, 1955, pag. 30 e segg. ; e, Cass. 25 giugno 1960, n. 1675, cit.) sono dal Sanduixi (Beni pubblici, cit., § 21, pag. 286-287) rettificate in quelle di uso di retto, generale e particolare.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

tere ohe, secondo la più autorevole dottrina e la giurispru denza di questo Supremo collegio, l'utilizzazione da parte della collettività dei beni demaniali avviene in tre forme

diverse : l'uso comune, l'uso speciale e l'uso eccezionale.

L'uso comune è quello conforme alla generale desti

nazione del bene ed è riconosciuto indifferenziatamente a

tutti i cittadini senza bisogno di un particolare atto ammi

nistrativo (ad es. transito sulle strade pubbliche). L'uso

speciale è anch'esso conforme di regola alla principale destinazione del bene ; differisce dall'uso comune solo

perchè non permesso a tutti, ma solo a determinate per

sone, in base ad un titolo particolare : questo titolo può essere costituito dal pagamento di una tassa (ad es. pe

daggio per il transito sopra alcune strade), oppure dal

conseguimento di autorizzazioni o licenze rilasciate dalla

autorità amministrativa. Si fa rientrare tra le figure del

l'uso speciale anche quella dei frontisti di una strada, ai

quali sono riconosciute, normalmente dietro autorizzazione, alcune forme particolari di utilizzazione del bene demaniale, come ad es. la facoltà di aprire sulla strada accessi alle pro

prietà private o diramazioni di strade private la facoltà

di costruire sul confine della strada o di aprirvi vedute, senza il rispetto delle distanze stabilite dal codice civile, e quella di immettere gli scoli nella via pubblica o le acque di rifiuto nelle fogne stradali. Come è stato però acuta

mente messo in evidenza, tali facoltà non corrispondono ad una funzione propria del bene demaniale e neppure ad una funzione secondaria che si aggiunge a quella prin

cipale collegata all'uso comune, ma fanno parte del regime dei rapporti tra la proprietà pubblica e la proprietà privata.

L'uso eccezionale, infine, è sempre al di fuori della

normale destinazione del bene e costituisce una limitazione

di essa, in quanto sottrae una parte del bene stesso all'uso

comune per attribuirla in godimento esclusivo ad un sog

getto determinato : tra gli usi eccezionali su^Bemanio stra

dale possono ricordarsi gli impianti di rotaie e di strutture

varie per l'esercizio di linee tramviarie e filoviarie e la co

struzione di chioschi, edicole, parcheggi, ecc.

L'atto amministrativo con il quale avviene la destina

zione del bene demaniale all'uso eccezionale in favore di

un privato è di solito una concessione, in quanto ha l'ef

fetto di far sorgere nel privato stesso una facoltà del tutto

nuova e per di più diversa da quella spettante alla pub

blica amministrazione sul medesimo bene. Delle due ca

tegorie di concessioni, traslative e costitutive, l'atto in

questione appartiene, secondo la prevalente dottrina, a

questa seconda categoria, in quanto non trasferisce al privato

le stesse facoltà che sul bene demaniale spettano alla pub

blica amministrazione, bensì costituisce in lui diritti di ca

rattere privato, che ben possono rientrare nella categoria

dei diritti su cose altrui (diritti reali).

Questi diritti presentano questa caratteristica che mentre

cioè nei confronti degli altri privati si comportano come

veri e propri diritti soggettivi, nei confronti della pub

blica amministrazione sono invece condizionati all'esigenza della tutela del pubblico interesse ; tutela che in taluni

casi può comportare il sacrificio del diritto stesso e quindi

l'affievo imento della posizione soggettiva a interesse le

gittimo. Per ciò che riguarda invece l'uso speciale, anche con rife

rimento a quello dei frontisti sulla strada pubblica, l'in

teresse del privato nei confronti della pubblica ammini

strazione, pur avendo carattere personale e diretto, si at

teggia normalmente come interesse legittimo, specie quando

si fonda sopra un'autorizzazione, che è atto di per sè di

screzionale.

Ciò posto, l'art. 1145 cod. civ., pur concedendo la tutela

possessoria nei rapporti tra privati rispetto ai beni dema

niali, limita l'esperibilità dell'azione di manutenzione sol

tanto a tutela dell'esercizio di « facoltà, le quali possono

formare oggetto di concessione da parte della pubblica

amministrazione » (3° comma) ; viceversa ammette senza

limitazioni la possibilità dell'esperimento dell'azione di spo

glio (2° comma). Alla stregua di tali disposizioni, deve pertanto ritenersi

che mentre l'azione di spoglio può essere ammessa, sempre

nei rapporti tra privati, sia per la tutela degli usi speciali su beai demaniali sia per la tutela degli usi eccezionali, viceversa l'azione di manutenzione deve ritenersi limitata a tutela dei soli usi eccezionali, dato che soltanto le facoltà a questi relative possono, come s'è detto, formare oggetto di concessione da parte della pubblica amministrazione, realizzando così nei confronti degli altri privati posizioni

soggettive che hanno la struttura di veri espropri diritti

reali.

È manifesto pertanto l'errore di diritto in cui è caduto il tribunale il quale ha ritenuto ammissibile l'azione di

manutenzione anche a tutela dell'uso speciale sui beni

demaniali, nonostante che, proprio con riferimento alla spe cie in esame, fosse pacifico che le specifiche facoltà della

Bilotta lese dalle opere compiute dal Ciardullo, e cioè le

facoltà di costruire sul confine della strada pubblica, di

aprirvi accessi e vedute e di guardare dal terrapieno pro tetto con parapetto sulla stessa via pubblica, non potes sero formare oggetto di concessione da parte della pubblica amministrazione.

Naturalmente le suindicate facoltà ben possono invece

essere tutelate con l'azione di spoglio, ma nel caso in esame,

pur avendo la Bilotta proposto un'azione di tal genere, il

tribunale, dopo aver affermato che nell'azione di spoglio doveva ritenersi compresa anche l'azione di manutenzione, ha ritenuto l'ammissibilità di tale ultima tutela, nonostante

che ripetesi si trattasse di facoltà non costituenti uso ecce

zionale del bene demaniale e quindi non suscettibile di con

cessione da parte della pubblica amministrazione.

Pertanto sul punto la sentenza impugnata deve essere

cassata ed il giudice di rinvio, in applicazione del principio

più sopra enunciato, secondo cui, cioè, l'uso speciale del

proprietario frontista sulla strada pubblica può ben essere

tutelato nei confronti di altro privato proprietario con la

azione di spoglio ai sensi dell'art. 1145, 2° comma, cod.

civ., dovrà pertanto esaminare se le opere compiute dal

Ciardullo sullo spazio pubblico a confine con la proprietà della Bilotta integrino o meno gli estremi dello spoglio.

(Omissis) Per questi motivi, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione II civile ; sentenza 27 luglio 1964, n. 2085 ; Pres.

favara P., Est. Albano, P. M. Pedote (conci, diff.) ;

Del Grazia (Avv. Fortini, Marucchi) c. Bogani (Avv.

Albenzio, Messeri, Nostini).

(Cassa Trib. Firenze 5 febbraio 1962)

Nuova opera (denuncia di) e danno temuto — Viola

zione di norme di ijjiene di regolamenti locali —

Giudizio di merito — Condanna alla riduzione in

pristino — Esclusione (Cod. civ., art. 872, 1171).

Denunciata la nuova opera per violazione delle norme di

igiene e di sanità contenute nei regolamenti locali, il con

venuto non può essere condannato, nel giudizio di merito,

alla riduzione in pristino, ma, su richiesta del denunciante,

al risarcimento dei danni. (1)

(1) Denuncia di nuova opera e legittimità dell'opera (*).

1. — « Chiare, fresche e dolci acque » allietano il mio pozzo

situato quasi sul confine del terreno ; ma non saranno nè chiare

nè fresche nè dolci le acque destinate a passare per l'opera che

va facendo a pochi passi il mio vicino : quest'opera in fieri è

(scusate il termine) una latrina e benché sorga nel pieno rispetto

della distanza legale, quando sarà compiuta e in esercizio (a mio

parere) finirà per inquinare le acque del mio pozzo. Ohe posso

fare ? attendere che ciò accada e poi ricorrere al giudice o ricor

rere, subito, prima che il danno si verifichi ? Da previdente

(*) La nota è destinata agli S pilli in onore di W. Cesarini-Sforza.

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