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Sezione II civile; sentenza 3 agosto 1962, n. 2344; Pres. Fibbi P., Est. Corduas, P. M. Silocchi...

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Sezione II civile; sentenza 3 agosto 1962, n. 2344; Pres. Fibbi P., Est. Corduas, P. M. Silocchi (concl. conf.); Gavalotti (Avv. Porta, Grosoli, Radonich) c. Roversi (Avv. Moschella) Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 9 (1962), pp. 1645/1646-1647/1648 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23150883 . Accessed: 24/06/2014 21:23 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.101 on Tue, 24 Jun 2014 21:23:28 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione II civile; sentenza 3 agosto 1962, n. 2344; Pres. Fibbi P., Est. Corduas, P. M. Silocchi(concl. conf.); Gavalotti (Avv. Porta, Grosoli, Radonich) c. Roversi (Avv. Moschella)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 9 (1962), pp. 1645/1646-1647/1648Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150883 .

Accessed: 24/06/2014 21:23

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.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE SÜPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione II civile ; sentenza 3 agosto 1962, n. 2344 ; Pres.

Fibbi P., Est. Cobduas, P. M. Silocchi (eoncl. conf.) ; Gavalotti (Avv. Porta, Geosoli, Radonich) c. Ro

versi (Avv. Moschella).

(Gassa A pp. Bologna 17 maggio 1960)

Contratti agrari — Ordiiianza ili convalida di siratto — Proroga legale — Ammissibilita (Cod. proc. civ., art. 657 ; 1. 28 marzo 1957 n. 244, norme in materia di

proroga di contratti agrari, art. 1).

L'ordinanza di convalida di sfratto non impugnabile non osta

alV applicazione della proroga legale prevista nelVart. 1

della legge 28 marzo 1957 n. 244. (1)

La Corte, ecc. — Con il primo mezzo i ricorrenti de

mmcianola violazione dell'art. 1 della legge 28 marzo 1957 n. 244 e sostengono che tale norma, escludendo la proroga

legale dei contratti agrari quando sia intervenuta una

sentenza di rilascio del fondo, passata in giudicato, non

comprende, nel termine « sentenza », una ordinanza di con valida di sfratto, la quale, pertanto, non puõ essere di ostacolo all'applicazione della proroga.

II motivo 6 fondato.

La controversia, come ha esattamente premesso la Corte

bolognese, si impernia sulla interpretazione da dare al l'art. 1 della legge n. 244 del 1957, trattandosi di accer tare se la suddetta legge, allorche esclude il diritto alia pro roga dei contratti in corso quando «sia intervenuta una sentenza di rilascio del fondo passata in giudicato » in

tenda riferirsi in modo esclusivo al provvedimento che abbia il contenuto e la forma della sentenza (art. 132 cod. proc. civ.), ovvero ad ogni altro provvedimento che, quale che sia la forma ed il nome attribuitogli, abbia i caratteri so stanziali di una sentenza, cosi da fare passaggio in cosa

giudicata. Questa impostazione, perõ, richiede una precisazione : e

evidente che, se il giudice emette sotto forma di ordinanza un provvedimento che doveva essere emesso con sentenza, il

problema non si pone, perche quella decisione e una sentenza a tutti gli effetti; la questione sorge, invece, quando e la legge che prescrive che la decisione di una controversia

avvenga mediante ordinanza, la quale, come quella di

convalida di sfratto, affermando o negando un diritto della

parte ad un determinato bene, abbia contenuto decisorio e sia suscettibile di passare in cosa giudicata, abbia, cioe, sostanzialmente 1'efficacia di una normale sentenza.

In tesi, 1'affermazione della Corte bolognese, giustifi cata da pregevoli argomenti, in ordine alla possibilitä che il giudicato possa formarsi non soltanto con la sentenza, ma anche con altri provvedimenti giurisdizionali, e, del

pari, la esigenza, posta pure in luce dalla stessa Corte, di far riferimento al contenuto sostanziale della decisione e non alia forma, sono concetti pienamente condivisi da questo Supremo collegio, ma nella specie esistono particolari e decisivi motivi che inducono a ritenere che il testo della

legge in esame, in relazione ai precedenti legislativi in tema di proroga di contratti agrari, induca a soluzione diversa da quella adottata dalla denunciata sentenza.

Con decreto legisl. 1 aprile 1947 n. 273 venne stabilito, all'art. 8, 2° comma, che «la proroga puõ essere chiesta anche se b intervenuta convalida definitiva di sfratto per finita locazione mezzadria, colonia parziaria o comparte cipazione ».

Fu sollevata la questione se questa disposizione, di tenore diverso dal precedente art. 6 del decreto legisl. n. 157 del 1945, il quale estendeva la proroga legale anche ai

contratti che avevano formato oggetto di procedimento,

(1) In conformity, v. Cass. 14 ottobre 1950, n. 2850, Foro it., 1960, X, 1553, con nota di richiami, annotata da Jannuzzi, in Riv. dir. agr., 1960, II, 4, e da Greco, in Giur. agr. it., 1960, 616.

pur se cliiuso con sentenza definitiva, ma non eseguita, avesse inteso riferirsi soltanto alle ordinanze di convalida

di sfratto od anche alle sentenze di merito di condanna al

rilascio, questione clie venne decisa nel senso che, di fronte

al disposto della suddetta norma, doyevano ritenersi im

mutabili le sentenze, e cioe che solo le ordinanze di convalida

non impedivano il diritto di richiedere il beneficio della

proroga legale (Cass. n. 1318 del 1950, Foro it., Rep. 1950, voce Oontratti agrari, nn. 459, 460).

II principio contenuto nell'art. 8 sopra riportato venne

costantemente richiamato nei successivi provvedimenti di proroga n. 1094 del 1948, n. 353 del 1949, n. 505 del

1950, n. 435 del 1951 e, infine, in quello sine die del 1952

n. 765. Anzi, ed e questo un rilievo da porre in evidenza, sia con la legge n. 435 del 1951, sia con la successiva n.

765 del 1952 fu stabilito, nella prima (art. 3), che «la ese

cuzione delle sentenze di sfratto relative all'annata agraria 1949-50 rimane sospesa fino alia fine dell'annata agraria corrente », nella seconda (art. 3), clie «la esecuzione delle

sentenze di sfratto relative ad una determinata annata ri

mane sospesa fino al termine dell'annata successiva ».

Da queste disposizioni, la cui possibility di appliea zione incide sul procedimento esecutivo (tanto vero che fu

ritenuto competente ad ordinare la sospensione il pretore,

quale giudice dell'esecuzione : Cass. n. 4366 del 1957, Foro

it., Rep. 1957, voce Oontratti agrari, n. 467) traspare evi

dente che si fini con il sancire legislativamente quanto era

stato ritenuto dalla giurisprudenza, posto che, sospenden dosi temporaneamente l'esecuzione delle sentenze, rimaneva

implicitamente ammessa l'efficacia di esse a paralizzare il diritto alia proroga e, quindi, confermato il principio che l'art. 8 del decreto n. 273 del 1947 si riferiva esclusiva

mente alle ordinanze di convalida.

Posti tali precedenti e considerato che la legge n. 244

del 1957 si b limitata ad estendere le precedenti disposizioni ai oontratti conclusi successivamente alia data di entrata

in vigore della legge del 1952, deve convenirsi che niuna

innovazione si e inteso apportare al principio sopra indi

cate, ma, anzi, precisandosi che la proroga non compete

quando sia intervenuta una sentenza di rilascio del fondo, si & ancora una volta confermato quanto la giurisprudenza

prima e, come si 6 visto, la stessa legge poi, avevano sta

bilito al riguardo. Pertanto, l'osservazione contenuta nella denunciata sen

tenza, secondo cui la particolare formulazione dell'art. 8

del decreto n. 273 del 1947 trovava giustificazione nel fatto

che il decreto in parola sottraeva per la prima volta le con

troversie agrarie alia competenza del giudice ordinario

e che, a distanza di dieci anni, la legge del 1957 comportava un diverso indirizzo, c resistita dalle precedenti osservazioni, con le quali si e dimostrato che, anche dopo il 1947 e fino

al 1952, e stato, anche legislativamente, confermato il prin

cipio che le sole sentenze impediscono la proroga. Ne giova alia tesi adottata dalla denunciata sentenza

riportarsi ai lavori preparatori alia legge del 1957 ; per il

valore clie ai medesimi puõ attribuirsi, in quanto, da essi, si desumono, invece, argomenti contrari, essendosi, in sede

di commissione legislativa, discusso esclusivamente del

1'efficacia delle sentenze e non delle ordinanze di convalida, sostenendosi da taluni che tale efficacia dovessero rivestire

anche le sentenze passate in giudicato e non eseguite e da

altri che, per i fondamentali principi del nostro ordinamento, sarebbe stato ingiusto affermare che la legge dovesse appli carsi anche per i casi di sentenze passate in cosa giudicata.

Infine, non lia rilievo prospettare la pretesa incongruenza che deriverebbe dal fatto che la legge n. 244 del 1957, a

differenza di quelle precedenti, non ha stabilito un termine

per invocare la proroga, talche, si osserva, ordinanze di

convalida di sfratto risalenti, ad esempio, al 1952, diver

rebbero inefficaci a paralizzare la proroga richiesta in base

alia legge del 1957, non ostante che, a distanza di tanto

tempo, si fossero consolidate tra le parti determinate situa

zioni, che verrebbero ad essere travolte e sconvolte, cosa

che non potrebbe verificarsi, invece, attribuendo la stessa

efficacia ostativa alia proroga sia alle sentenze sia alle or

dinanze di convalida.

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1647 PARTE PRIMA 1648

Ora, a parte la circostanza ehe il giudice deve interpre tare la legge quale essa si presenta ( adduuere inconveniens

non est resolvere argumentum), occorre precisare clie la

eoncessione della proroga õ subordinata alla condizione clie i

contratti siano « comunque in corso », anclie de facto, ai mo

mento dell'entrata in vigore della legge del 1957, la qual cosa esclude ehe la proroga stessa põssa invocarsi a con

tratto esaurito ed a rilascio avvenuto.

La denunciata sentenza, pertanto, non sfugge alla cas

sazione e la corte di rinvio, nel riesame della causa, dovrä

uniformarsi ai seguente principio « L'art. 1 della legge 28 marzo 1957 n. 244, secondo cui

i contratti agrari ivi considerati sono soggetti a proroga

legale, sempre ehe non sia intervenuta una sentenza di ri

lascio del fondo, passata in giudicato, non comprende, nel

termine « sentenza », altri provvedimenti a contenuto de

cisorio, tra cui le ordinanze di convalida di sfratto, le quali,

pertanto, non sono di ostacolo all'applicazione della pro

roga ».

Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE SÖPREMA DI CÄSSAZIONE.

Sezioni unite oivili; sentenza 28 luglio 1962, n. 2230 ; Pres.

Lombardo, Est. Lenti, P. M. Criscuoli (ooncl. conf.) ; Finanze (Aw. dello Stato Pentinaca) o. Furiassi (Avv.

Kosati, Santini).

(Oassa Trib. Ancona 10 luglio 1059)

Impiegato dello Stale» e pubblico — Azione di ripcti zione di indcltilo nei conlronti dei pubblici dipcu denti — Giurisdizione del giudice ordinario.

Impiegato degli cnti locali — Parteeipazione ai pro venti di pene pecuniarie — Presupposti — Fatti

speeie (L. 26 gennaio 1865 n. 2134, disposizioni e norme

circa il riparto del prodotto delle pene pecuniarie e di

altri proventi in materia penale, art. 3).

II giudice ordinario, e non I'autorita giudiziaria ammini

strativa, e competente a conoscere della domanda, con la

quale la pubblica Amministrazione chiede la restituzione di somme riscosse dai propri dipendenti a titolo meramente

occasionale o conseguenziale rispetto al rapporto di pub blico impiego. (1)

II diritto di compartecipazione ai proventi delle pene pecu niarie, previsto nelVart. 3 della legge 26 gennaio 1865 n. 2134, compete agli agenti provinciali e comunali

(uella specie, vigili sanitari e provinciali addetti al labo ratorio di igiene e profilassi) sol se un regolamento provin ciale o comunale lo disponga. (2)

(1) Sui presupposti della giurisdizione esclusiva del giudice ammmistrativo o della giurisdizione del giudice ordinario su questioni patriinoniali inerenti al rapporto di pubblico impiego : v., da ultimo, Cass. 27 febbraio 1962, n. 367, infra, 1752, con nota di richiami.

(2) Sulla questione specifica non risultano precedenti editi. L'art. 110 della legge com. e prov. 3 marzo 1934 n. 383, il

quale prevede la devoluzione del torzo del provento delle am mende riscosse per lo contravvenzioni ad un fondo speciale per premi di diligenza da conferirsi agli agenti che abbiano con tribuito alla scoperta e all'accertamento dei reati, precisa che le norme per il conferimento di tali premi sono stabilite nei regolamenti comunali. L'art. 155 dello stesso t. u. soggiunge che si applicano alle contravvenzioni previste nei regolamenti provinciali le disposizioni degli ai t. 100 e 110, salva la compe tenza che spetta aH'arnministrazione provinciale.

Il Consiglio di Stato, Sez. V, 20 gennaio 1962, n. 101 (in que sto volume, III, 47, con nota di richiami), in relazione al detto fondo speciale, ha ritenuto legittimo il diniego della correspon sione degli assegni in parola per il periodo di assenza dal .servizio, anche se deter*ninata da infermitii.

La Corte, eoo. — (Omissis). L'Amministrazione delle

finanze ha, per incidens, sollevato la questions di giurisdi zione nel ricorso, sviluppando, poi, ampiamente la questione stessa nella memoria aggiunta e nella discussione orale :

l'indagine sulla giurisdizione 6, naturalmente, pregiudi ziale a qualsiasi altra e deve essere svolta per prima.

Sostiene la pubbiica Amministrazione ete, nella specie, 1'autoritä. giudiziaria ordinaria e carente di giurisdizione in quanto la controversia in esame, sorta in dipendenza di un'ingiunzione fiseale, ehe e certamente atto ammini

strativo, e con la quale il locale Ufficio del registro intimava

agli attuali resistenti la restituzione di alcune somme da

loro indebitamente percepite durante l'anno finanziario

1948-1949 quale quota di partecipazione, in veste di vigil i

sanitari provinciali addetti ai laboratorio di igiene e pro filassi di Pesaro, sulle pene inflitte dal Pretore di TJrbino

per violazione della legge 2 agosto 1948 n. 1036 e del r.

decreto legge 9 maggio 1929 n. 994, rientra nella compe tenza esclusiva dell'autorita, giudiziaria amministrativa na

scendo il diritto di cui si discute direttamente dallo status

di dipendenti dell'Amministrazione provinciale, ed essendo

con esso connesso da un rapporto tutt'altro che occasionale.

Nella discussione orale i vigili sanitari hanno resistito

alia tesi deU'Amministrazione sostenendo che, nella specie, si tratta di una mera azione di repetitio indebiti, assoluta

mente svincolata dal rapporto di pubblico impiego, me

diante la quale lAmministrazione intimante ha finito col

violare un vero e proprio diritto subiettivo degli intimati

nascenti dall'art. 3 della legge n. 2134 del 1865, tuttora

in vigore, e, se mai, connesso al rapporto di pubblico im

piego da mera occasionalita.

La tesi della pubbiica Amministrazione non ha fonda

mento.

Non v'e ragione di dubitare sulla natura di atto ammi

nistrativo dell'ingiunzione fiseale, ma da tale premessa non possono trarsi le conseguenze di diritto enunciate dal

I'Amrninistrazione ricorrente. Invero la natura dell'atto

da cui deriva la lesione lamentata non consente di per se

di affermare o di escludere la giurisdizione esclusiva del

l'autorita giudiziaria amministrativa: la quale giurisdi zione, al contrario, poträ escludersi od affermarsi soltanto

dopo che siasi accertata la natura della lesione stessa, e

cioe se si tratti di diritto subiettivo strettamente ed inscin

dibilmente connesso con il rapporto di pubblico impiego, ovvero se si tratti di diritto subiettivo connesso con il rap

porto di impiego pubblico in via meramente occasionale, o

addirittura da esso meramente conseguenziale. £ ben noto l'orientamento giurisprudenziale di questa

Corte suprema secondo il quale deve affermarsi la giurisdi zione esclusiva dell'autorita giudiziaria amministrativa tutte

le volte che la domanda proposta trovi il suo titolo neces

sario nel rapporto di impiego pubblico, considerato nella sua costituzione e nel suo svolgimento o ad esso si riferisca o lo presupponga.

Orbene, in armonia a tale pr-incipio di carattere generale, ben si spiega come la competenza esclusiva dell'autorita

giudiziaria amministrativa debba negarsi e questo Supremo

collegio l'ha negata, allorche la pretesa dedotta in giudizio trovi nel rapporto d'impiego soltanto la sua occasione.

Ma il concetto di «occasionalita», se non inteso nei suoi giusti limiti, non esaurisce tutte le ipotesi nelle quali la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo possa venir affermata. Infatti, tenendo presente la ragione di

politica legislativa per la quale venne instaurata la giuris dizione esclusiva dell'autorita giudiziaria amministrativa, vale a dire 1'intima interferenza, difficilmente sceverabile, dell'interesse pubblico con il diritto subiettivo violato, deve ritenersi che la giurisdizione esclusiva non ha ragion d'essere ogni qualvolta la pretesa dedotta in giudizio sia in relazione meramente formale con il rapporto di pubblico

impiego, e ciõ nel senso che essa non presenti alcuna intima interferenza con l'interesse pubblico, onde, sul piano giuri dico, sia palese la sua sostanziale autonomia.

In altri termini, tutte le volte che la pretesa di carat tere patrimoniale dedotta in giudizio, pur presupponendolo, non postuli alcun accertamento e non ponga, comunque,

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