+ All Categories
Home > Documents > Sezione II civile; sentenza 3 aprile 1962, n. 682; Pres. Lorizio P., Est. Tamburrino, P. M. Toro...

Sezione II civile; sentenza 3 aprile 1962, n. 682; Pres. Lorizio P., Est. Tamburrino, P. M. Toro...

Date post: 27-Jan-2017
Category:
Upload: lythuy
View: 216 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
5
Sezione II civile; sentenza 3 aprile 1962, n. 682; Pres. Lorizio P., Est. Tamburrino, P. M. Toro (concl. conf.); Manfredini e altri (Avv. Cesari, Puccinelli) c. Galli Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 7 (1962), pp. 1313/1314-1319/1320 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23150526 . Accessed: 28/06/2014 10:59 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.194.106 on Sat, 28 Jun 2014 10:59:18 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: Sezione II civile; sentenza 3 aprile 1962, n. 682; Pres. Lorizio P., Est. Tamburrino, P. M. Toro (concl. conf.); Manfredini e altri (Avv. Cesari, Puccinelli) c. Galli

Sezione II civile; sentenza 3 aprile 1962, n. 682; Pres. Lorizio P., Est. Tamburrino, P. M. Toro(concl. conf.); Manfredini e altri (Avv. Cesari, Puccinelli) c. GalliSource: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 7 (1962), pp. 1313/1314-1319/1320Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150526 .

Accessed: 28/06/2014 10:59

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 185.31.194.106 on Sat, 28 Jun 2014 10:59:18 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: Sezione II civile; sentenza 3 aprile 1962, n. 682; Pres. Lorizio P., Est. Tamburrino, P. M. Toro (concl. conf.); Manfredini e altri (Avv. Cesari, Puccinelli) c. Galli

1313 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1314

La Corte, ecc. — Con il primo motivo i ricorrenti de

nunziano la violazione degli art. 1628 e segg., 1173, 1321,

1322, 1326, 2164 e segg., 1651 e 1632, 1362 e segg. eod.

civile. Deducono che nella colonia ad meliorandum occorre

tener distinta la quota di compartecipazione spettante al

concedente dal compenso o rimborso delle migliorie e la

mentano che la Corte del merito, dopo aver fatto tale

distinzione in premessa, abbia in seguito confuso i due con

cetti, ravvisando in una pretesa esiguitä della quota ver

sata al concedente un modo di compensare la spesa soste

nuta dal colono. Nella colonia miglioratizia, invece, qua le che sia il nomen iuris del rapporto, il colono di regola lia un diritto reale sulle migliorie o, secondo i termini del

contratto, un diritto di credito da soddisfare allorchfe il

rapporto viene a cessare. Nell'una e nell'altra ipotesi il

quantum dovuto per il godimento del fondo non influisce, anche se vantaggioso per il colono, sull'obbligo del conce

dente di rimborsare i miglioramenti. Lamentano poi i ricorrenti che la Corte del merito,

nel giungere alia conclusione che il concedente fosse libe

rato dall'obbligo per i miglioramenti, avendo accettato di

percepire una quota ridotta, avrebbe ammesso l'obbligo

dell'indennizzo, incorrendo poi in errore perche la dispensa

all'obbligo di compensare i miglioramenti deve risultare

solo da un patto espresso, che non puõ essere costituito da

una convenzione sulla riduzione della quota dei frutti,

Infine, se la Corte ha ritenuto di ricostruire il singolare

contratto, al quale mai si era addivenuti, o di interpretarlo, avrebbe dovuto esigere la prova del contratto stesso quanto

agli obblighi e diritti delle parti; e ciõ non era stato fatto.

Se invece la Corte ha voluto fare una revisione a posteriori

dell'equilibrio del rapporto contrattuale, come per una re

ductio ad aequitatem, sarebbe andata oltre i suoi poteri. II motivo e del tutto infondato. L'assunto sul quale si

fonda tutta la costruzione dei ricorrenti e che al rapporto de

quo, quale che sia la sua natura giuridica, si applica il princi

pio secondo il quale il diritto (reale o di credito, a seconda

dei termini del contratto) del colono sulle migliorie b del

tutto indipendente dalla misnra del corrispettivo dovuto per il godimento del fondo. Senonche l'assunto medesimo, esatto

nella premessa che il colono ha diritto a un compenso per le migliorie eseguite sul fondo, e erroneo nelle conseguenze che da tale esatta premessa si vogliono trarre. Infatti, la

mancanza di correlativitä fra l'obbligo del concedente di

pagare le migliorie alia cessazione del rapporto (nel caso

in cui il diritto del colono abbia natura obbligatoria e non

reale) e la misura del corrispettivo dovuto dal colono per il godimento del fondo, puõ essere affermazione esatta se

riferita alia colonia ad meliorandum, del diritto comune, ma non e principio di generale applicazione che põssa essere

utilizzato in qualsiasi contratto di colonia con clausola

miglioratizia. I ricorrenti omettono di considerare che vi

sono numerose forme contrattuali caratterizzate da una

finality di miglioria, che, quando la forma tipica utilizzata

con l'aggiunta della clausola di miglioramento sia la co

lonia, vengono genericamente chiamate colonie ad melio

randum, colonie miglioratizie e simili.

Forme tutte nelle quali alio schema tipico del comune

contratto di colonia viene aggiunto, fra gli obblighi del

colono, quello di introdurre o incrementare nel fondo de

terminate colture, soprattutto arboree. Si tratta di forme

atipiche di contratto, nelle quali, alia disciplina tipica della

colonia parziaria si accompagna una regolamentazione con

trattuale diretta alia tutela della ulteriore finalitä del mi

glioramento, concernente, ad esempio, la durata del con

tratto, 1'onere dell'impianto, l'incidenza delle migliorie sulla

ripartizione del prodotto, e cosi via.

I ricorrenti, invece, considerano la colonia ad melio

randum come un contratto tipico, nel quale il diritto del

colono al pagamento delle migliorie puõ essere soddisfatto

solo mediante un regolamento di conti alia fine del rap

porto. Proposizione questa nella quale non si puõ convenire

per il caso di specie, nel quale alia generica denominazione

di colonia ad meliorandum i Giudici del merito hanno fatto

corrispondere, a seguito di un esame del materiale proba torio raccolto, una fattispecie nella quale il diritto del colono

al compenso per l'esecuzione delle migliorie veniva soddi

sfatto con una riduzione, rispetto alia normalita, della

quota di prodotti ehe i coloni dovevano annualmente cor

rispondere al concedente.

Ora, tale ricostruzione della volonta delle parti non

appare in contrasto eon alcuna disposizione di legge, trat

tandosi di contratto atipieo che non lia una particolare

disciplina ne nel codice civile ne in leggi speciali. Appare inoltre rispondente alia normale disciplina dei contratti di

colonia miglioratizia, nei quali la liquidazione del compenso

per le migliorie avviene di solito nel corso dell'esecuzione

del contratto.

Ne la Corte d'appello merita censura per aver fatto

riferimento, oltre che a una disciplina convenzionale, anche

a una consuetudine (che i ricorrenti assumono inesistente) circa il pagamento delle migliorie al colono a mezzo di una

riduzione del corrispettivo dovuto al concedente. II rife

rimento alia consuetudine appare del tutto superfluo e

irrilevante di fronte all'accertamento di una precisa volontä

contrattuale nel senso sopra esposto. E, a proposito di questa, non e esatto quanto affermano i ricorrenti, rovesciando il

ragionamento che ha fatto la Corte del merito. Non 6 giä che questa abbia ritenuto che il concedente fosse liberato

dall'obbligo dei miglioramenti con l'aver accettato una quota ridotta di prodotti. Ha invece ritenuto che la quota di

prodotti doveva essere oorrisposta in misura inferiore a

quella normale proprio in virtu di un patto, per il quale

quella riduzione costituiva parziale e progressivo compenso

per l'esecuzione delle migliorie sul fondo.

Cadono con ciõ gli ulteriori rilievi, con i quali si pongono

generiche e immotivate censure relative a un preteso man

cato rispetto delle norme relative ai eontratti e alia loro

interpretazione e a una supposta revisione a posteriori del

l'equilibrio del rapporto contrattuale, come per una re

ductio ad equitatem. Nessuna revisione della posizione delle

parti hanno, infatti, operato i Giudici del merito, ma solo

un esame della rispondenza al fine propostosi del patto che

le parti avevano stipulate per il pagamento delle migliorie.

(Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTESÜPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione II civile; sentenza 3 aprile 1962, n. 682 ; Pres. Lorizio P., Est. Tamburrino, P. M. Toro (concl. conf.) ; Manfredini e altri (Avv. Cesari, Puccinelli) c. Galli.

(Gonferma App. Firenze 28 gennaio 1959)

Eniiteusi -— Territorio di Lucca — Itapporti agrari a carattere reale — Disciplina sotto il govcrno del

codice Napoleone. Eniiteusi — Territorio di Lucca — « Locatio ad Ion

gum tempus » — Assimilabilitä all'cniiteusi —

Esclusione.

Nel territorio di Lucca, i rapporti agrari di carattere reale continuarono ad essere regolati, pur nel vigore del codice

Napoleone, dalle norme di diritto comune. (1) Secondo le norme del diritto comune, vigenti nel territorio di

Lucca, la locatio ad longum tempus non costituisce una

forma di enfiteusi, dalla quale differisee quanto all'ob

bligo di miglioramento e alia commisurazione del canone. (2)

(1) La sentenza confermata, App. Firenze 28 gennaio 1959, 6 riassunta in Foro it., Rep. 1959, voce Enfiteusi, nn. 60, 64, 68 ; conformi in ordine alia persistenza dell'applicazione delle norme di diritto comune relative all'enfiteusi, pur dopo l'intro duzione del code NapoUon: Cass. Firenze 28 aprile 1904, id., Rep. 1904, voce cit., n. 78 ; App. Firenze 14 maggio 1903 (nella stessa causa), id., Rep. 1903, voce cit., n. 56.

(2) Contrastano con le tesi ora accolte dalla Suprema corte, pronunciandosi per la identificazione fra locatio ad longum tempus

il Foko Italiano — Volume LXXXV — Parte 1-84.

This content downloaded from 185.31.194.106 on Sat, 28 Jun 2014 10:59:18 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: Sezione II civile; sentenza 3 aprile 1962, n. 682; Pres. Lorizio P., Est. Tamburrino, P. M. Toro (concl. conf.); Manfredini e altri (Avv. Cesari, Puccinelli) c. Galli

1315 PARTE PRIMA 1316

La Corte, ecc. — II primo motivo del ricorso attiene al punto fondamentale della presente controversia e cioe alia interpretazione dell'atto Cristofani del 1817 ed alia definizione giuridica del contratto clie con esso intesero le

parti stipulare. La sentenza impugnata, andando in con trario avviso dall'opinione espressa dal primo Griudice, de

fini, come si e accennato dianzi, il contratto de quo loca zione ad longum tempus, anziche enfiteusi, con nn lungo e complesso ragionamento, criticato sotto molteplici angoli visuali con il primo motivo del ricorso.

ed enfiteusi temporanea : App. Bologna 19 agosto 1937, Foro it., Hep. 1938, voce Enfiteusi, n. 28 ; App. Firenze 20 dicembre 1927, id., Rep. 1928, voce cit., n. 13 (ehe parla di una « equiva lenza sostanziale ») ; App. Lucca 5 maggio 1917, id., Rep. 1917, voce Locazione, n. 4 (secondo cui la parificazione 6 ammissibile solo quando per la durata, la modicitä del canone ed altri fatti

speciali appaia che le parti abbiano inteso stipulare un contratto di enfiteusi) ; Cass. Palermo 8 aprile 1913, id., Rep. 1913, voce Enfiteusi, n. 7 ; Cass. Napoli 7 aprile 1901, id., Rep. 1901, voce cit., n. 3 (che si riferisce tuttavia alle locazioni ad longum tempus consentite nel Regno anteriormente al real dispaccio del 1771) ; Trib. Lanciano 31 agosto 1884, id., Rep. 1885, voce cit., n. 16 (la sentenza conferma per il Napoletano la mancanza di innova zioni in questo campo a seguito dell'introduzione del code Na

poleon) ; Cass. Roma 29 novembre 1883, id., Rep. 1883, voce cit., n. 16 ; Trib. Cassino 10 ottobre 1879, id., Rep. 1881, voce Locazione, n. 18 ; App. Catania 15 maggio 1877, id., Rep. 1877, voce cit., n. 14 ; Cass. Roma 22 maggio 1876, id., Rep. 1876, voce cit., n. 6 (quest'ultima sentenza si limita ad affermare che i decreti dell'ex Regno di Napoli del 1771 e 1772 e seguenti, sulla ammortizzazione dei beni della Chiesa, considerano le locazioni ad longum tempus come enfiteusi). Per App. Palermo 9 marzo 1906, id., Rep. 1907, voce cit., n. 2, non puõ considerarsi enfiteusi l'affitto ad longum tempus, nel quale il locatore limiti il modo e la scelta dei miglioramenti che deve fare il locatario, che assume l'obbligo di fare alcune spese e di pagare le tasse fon diarie.

Sulla derivazione della locatio ad longum tempus dal contratto di enfiteusi, consulta ancora App. Bologna 11 dicembre 1884, id., Rep. 1885, voce Erfiteusi, n. 15.

In dottrina, cons. Tamburrino, in Giur. Cass, civ., 1948, 2° quadr., 70; G. Carrara, Contraiti agrari, Torino, 1954, n. 432.

* * *

Segue la disamina critica operata dalla Suprema corte in ordine all'interpretazione data dal Giudice di merito dei patti contrattuali sottoposti al suo esame :

« Ora, nella specie, il Giudice di merito ha dapprima chia rito che nel contratto si usavano parole, le quali, tutte e senza eccezioni, nel loro significato letterale, si riferivano alia locazione piü che alia enfiteusi: cosi la parola «allocazione » (termine an

tiquato per indicare la locazione) con cui viene definito il contratto e cosi i termini sempre usati di « affitto », di «conduttore », di «locazione». Ma successivamente, pur non nascondendosi il peso di siffatto argomento letterale, dato anche che il contratto era stato stipulato da un notaio, lo stesso Giudice & passato al l'indagine della volontä delle parti, anche indipendentemente dal significato letterale delle parole usate, giungendo alia illa zione che entrambi i criteri portavano ad un risultato unico e concorde. II che risponde ai principl ermeneutici generali ed alio stesso art. 1362, che, pur imponendo la ricerca della volontä effettiva delle parti, non prescindono, e non lo possono, dal si gnificato letterale delle parole usate, specie quando esso collima con i risultati degli altri criteri interpretativi, nel senso della corrispondenza tra parole usate e volontä effettiva. D'altra

parte, secondo i ricorrenti, nell'esame della volontä, contrattuale, i Giudici d'appello si sarebbero fermati sulle singole clausole e sui singoli elementi di differenziazione tra locazione ad longum tempus ed enfiteusi, senza un collegamento tra le varie clausole ed i vari elementi, come pure e voluto dall'art. 1363. Ma ciõ non e esatto, dacch& il Giudice d'appello, come evincesi dalla semplice lettura della sentenza impugnata, ha sempre, nel corso della sua

completa disamina, tenuto presenti da un lato il complesso degli elementi caratteristici dei due istituti a raffronto e dall'altro il

complesso dei patti contrattuali che ha esaminato e singolar mente e nel loro insieme, traendone il proprio, motivato e ragio nato, convincimento.

« Altre censure di ordine giuridico e logico i ricorrenti muo vono alia sentenza impugnata, in ordine particolarmente ai

singoli punti ed ai singoli elementi presi in considerazione dalla Corte di merito per dimostrare che l'interpretazione delle clau

Tali criticlie, come si vedrä esaminando ciascuna di

esse, sebbene abilmente prospettate, non possono essere

condivise. Va anzitutto chiarito che, in ordine alia legge

applicabile alia specie, non sussiste in sostanza alcuna di

scussione, in quanto in effetti i ricorrenti concordano che

devono essere tenute presenti le norme del diritto comune,

quelle stesse norme ebe esattamente, sia pure dopo qualcbe

perplessitä, la Corte fiorentina ba posto a base del suo

ragionamento. Ben vero, se e pacifico ebe il contratto de

quo fu posto in essere nel territorio di Lucca nel 1817, nel

sole contrattuali porta a ritenere integrato nella specie il con tratto di locazione ad longurn tempus. E precisamente si la menta : a) che non sarebbe stato tenuto presente che un

obbligo di miglioramento vi era anche nel caso in esame, sia in relazione alia lunga durata del contratto stesso, sia in rela zione al patto concernente le costruzioni sul suolo concesso ; 6) che erroneamente sarebbe stato ritenuto il canone proporzio nato ai prodotti, mentre trallavani di una prestazione esigua ; c) che erroneamente era stato superato il fondamentale argo mento attinente alia esigenza del patto di risoluzione del con tratto per mancato pagamento del canone solo per un biennio ; d) che non era stato dato il necessario rilievo all'elemento della lunghissima durata del contratto ; e) che nemmeno era stato dato decisivo rilievo al patto concernente la ripartizione dei

tributi; /) che, infine, vi era assoluto difetto di motivazione su un punto decisivo, quale il laudemio che era ed e elemento ca ratteristico della enfiteusi.

«Nessuna di queste censure õ fondata. Si e detto che esat tamente la Corte fiorentina ha affermato che uno degli elementi certamente differenziatori tra i due rapporti in esame e dato

dall'obbligo di miglioramento, proprio e caratteristico della enfiteusi. Obbligo di migliorare significa obbligo di accrescere, con qualsiasi opera, il valore del fondo, nel senso di compiere opere attinenti alia struttura, alia sistemazione, alia dotazione, alia coltura, alia valorizzazione del fondo. Opere che l'enfiteuta 6 obbligato a compiere, in riferimento alio stato del fondo concessogli, pena le devoluzioni. Nella specie il Giudice del merito, dalFesame delle clausole contrattuali ha tratto il convin cimento che niun obbligo di migliorare fosse stato posto a carico dei concessionari, anche in relazione al fatto che si trattava non di terreno sterile, ma gik di terreno sfruttato a determinate col ture ed in stato di produzione : ha aggiunto lo stesso Giudice che niuna rilevanza poteva avere il patto di costruire, perch& si trattava esclusivamente di una fa coll k data ai concessionari di elevare costruzioni sul fondo e non di un obbligo. Accertamento di fatto, immune da vizi: in primo luogo non 6 esatto dire che

l'obbligo di migliorare doveva ritenersi implicito data la lunga durata del rapporto, in quanto ben puõ esistere un rapporto di durata lunghissima ed anche perpetua (come la colonia feu

dale), che non contempli e preveda affatto l'obbligo di migliorare, quale e invece caratteristico e peculiare dell'enfiteusi ; in secondo

luogo non puõ equipararsi l'obbligo, posto, per consuetudine, e poi per legge, a carico dell'enfiteuta, da una semplice facoltä di costruzione concessa al conduttore, che differisce evidente mente dal primo e dalle sue conseguenze.

« Parimenti, in relazione al canone, la Corte di merito si e richiamata al principio dianzi posto che, nell'epoca storica di cui si discute, uno dei sicuri elementi differenziatori era dato dalla natura del canone, costituente nella locazione ad longum tempus corrispettivo del godimento del fondo e commisurato ai

prodotti dello stesso, mentre nella enfiteusi trattavasi di una

pensio certa, di tenue entity, in considerazione della sterilitas del fondo e dell'obbligo di migliorare e, attraverso un appro fondito calcolo, in relazione al valore del fondo concesso ed alia misura del canone, ha concluso essersi in presenza di un «vero e proprio canone di affittanza rustica ». Anche questo õ un ac certamento di fatto, condotto con ampia e logica motivazione, onde si sottrae a qualsiasi critica : nõ ha errato la Corte a tener

presente anche il laudemio, dato che esso nella specie non consi steva in un acconto della possibile futura affrancazione, ma era un vero e proprio buon ingresso, come risulta anche dalle stesse

parole del contratto riportate nella sentenza impugnata (lau demio buona entrata).

« Nemmeno puõ dirsi che la stessa sentenza di appello abbia volutamente superato un argomento decisivo a favore della de finizione del contratto come enfiteusi. Essa ha dichiarato che nel contratto de quo esiste effettivamente una clausola che si ritrova normalmente nelle enfiteusi e cioe la clausola di risoluzione del contratto per il mancato pagamento di due annualitä del canone, ma ha aggiunto che tale clausola da sola non poteva far ritenere che si fosse in presenza di enfiteusi. II ragionamento della Corte di merito ö perfettamente logico e giuridico : se õ indubbio che

This content downloaded from 185.31.194.106 on Sat, 28 Jun 2014 10:59:18 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 4: Sezione II civile; sentenza 3 aprile 1962, n. 682; Pres. Lorizio P., Est. Tamburrino, P. M. Toro (concl. conf.); Manfredini e altri (Avv. Cesari, Puccinelli) c. Galli

1317 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1318

periodo posteriore alla dominazione francese e cio& nel

periodo della dominazione austriaca, e se & vero che in quel periodo vigeva in Lucchesia il codice Napoleone abrogato solo nel 1866, con l'entrata in vigore della legislazione uni ficata italiana, codice Napoleone ehe non prevedeva espres samente l'istitnto dell'enfiteusi, ne le altre forme di rap porti agrari diversi dalla locazione dei fondi rnstici; e pur indubitato che l'enfiteusi ed i rapporti agrari di carattere reale in vigore nel medioevo e nel diritto comune (livelli, colonic, terratici, precarie, locazioni ad longum tempus) con tinuarono ad avere vita e vigore ed a stipnlarsi in quei territori, in base alle consuetudini agrarie ormai affermatesi e che la legislazione napoleonica, priva di una norma al

riguardo (mentre venivano espressamente abrogate solo le norme antecedenti sulle materie da quella legislazione rego

non h enfiteusi il contratto in cui manchi la risoluzione per il mancato pagamento di due annualitä di canone, non e viceversa vero che in altri contratti di natura diversa quella clausola non

põssa essere validamente stipulata. «Nulla vieta, cioä, che anche in un contratto di locazione,

le parti, nella determinazione libera ed autonoma del contenuto contrattuale, possano stabilire che il contratto medesimo si ri solva solo quando il conduttore non paghi due annualitä di canone e ciõ certamente non vale, da solo, a trasformare la locazione in enfiteusi, se manchino gli altri elementi essenziali e caratteristici di questa. i3 a tutto il complesso dei patti che va fatto riferimento ed a quelli (e sono stati indicati dianzi) che veramente servono a differenziare ed addirittura a contrapporre l'un istituto al l'altro in un determinato periodo storico. Analogo ragionamento e da farsi per la ripartizione dei tributi: accertato che, con spe ciale clausola, i tributi gravanti sul fondo concesso erano stati

posti per due terzi a carico dei «locatori » e per un terzo a carico dei «conduttori», la Corte ha esattamente chiarito la irrile vanza, dal punto di vista giuridico, di siffatto elemento. Mentre normalmente nella enfiteusi i tributi sono a carico dell'enfiteuta e nella locazione a carico del locatore, nulla vieta alle parti di alterare e mutare siffatta ripartizione e nulla vieta, in una loca zione, specie in quella che genera nel conduttore un diritto reale, anzich& meramente personale, di godimento, accollare al con

duttore, titolare di un utile dominio, in parte o in tutto i tributi

gravanti sul fondo. «Non restano che gli argomenti tratti dai ricorrenti dalla

lunghissima durata del contratto e dal laudemio. Quanto al

primo, nella fissazione dei principl di diritto che regolano la fat

tispecie in esame, questa Corte ha chiarito come nell'epoca del diritto comune e nelle localita della Toscana esisteva in concreto un rapporto agrario di lunghissima durata (e qualche volta anche

perpetuo) originato dalla locazione e che trasferiva l'utile dominio nei conduttori, rapporto tuttavia, che, nonostante la lunga du rata e Peffetto reale, si distingueva dalla enfiteusi e ne ha in dicato i tratti distintivi: b quindi del tutto superfluo ripetere che la lunga durata non ha alcun valore da sola, ma occorre vedere se ad essa si accompagnano gli elementi propri dell'uno 0 delPaltro istituto. Quanto al laudemio, posto in luce che vi & nel contratto origin ario una clausola speciale che impone ai con duttori il pagamento di un «laudemio buon ingresso », ogni ri levanza delPelemento veniva meno. Invero gli stessi ricorrenti non possono negare che i dottori del diritto comune, nel mentre riconoscevano che il pagamento del laudemio di ingresso e ele mento proprio dell'enfiteusi, ammettevano che anche nella locazione ad longum tempus o in perpetuum quel pagamento poteva sussistere, sempre perõ che risultasse da patto speciale. E nella specie l'esistenza di quel patto speciale & stata accertata in fatto.

« Da tutto quanto sopra consegue il rigetto del primo mo tivo del ricorso. Ed egual sorte tocca al secondo, con il quale 1 ricorrenti lamentano che la Corte di merito non si h affatto fermata sul comportamento successivo dei contraenti, desu mibile dai successivi contratti da essi stipulati in ordine al me desimo terreno. Ma, con il tacere di quel comportamento succes

sivo, la Corte fiorentina si h perfettamente adeguata ad un prin

cipio ermeneutico di carattere generate, piü volte affermato da

questo Supremo collegio, secondo cui, quando riesca agevole sta bilire la comune intenzione dei contraenti attraverso Panalisi delle clausole del contratto che appariscano di non dubbio signi ficato, non 6 necessario che il giudice prenda in esame anche il

comportamento posteriore delle parti, giacche Papplicazione del

criterio di ermeneutica, previsto dal capoverso delPart. 1362

cod. civ., ha per presupposto che l'interpretazione delle clausole

pattizie, nel loro significato letterale logico e sistematico, non

fornisca da sola gli elementi indispensabili al fine di intenderne il contenuto effettivo. Nel caso in esame, 1'indagine sul primo

late), non intese enon riusci ad abolire. Il che e confermato

dalla prassi agraria dell'epoca, in cui si nota un rifiorire

delle stipnlazioni enfiteutiche e di altri rapporti reali.

Ora, applicandosi le disposizioni del diritto comune, occorre sulla base di queste stabilire, con tutta precisione

(essendo cio indispensabile per il successivo esame delle

critiche mosse alia sentenza impugnata), se nei luoghi in

cui il contratto fu posto in essere sussisteva un contratto

agrario, di natura reale, appellato locatio ad longum tempus e nell'affermativa se esso si distinguesse e per quali carat

teristiche dall'enfiteusi. Che anche nella Lucchesia, secondo

il diritto comune, fosse in vigore un contratto che trasfe

riva nel conduttore il diritto reale di godimento e cioe

l'utile dominio del terreno condotto e che veniva stipulato

per lungo periodo di tempo (se non anche in perpetuum),

motivo hia dimostrato ampiamente come i Giudici del merito, con ragionamento immune da errori logici o giuridici, abbiano ritenuto sufficienti gli elementi interpretativi tratti dalle parole usate e dalle varie clausole singolarmente e nel loro insieme, onde niun dovere essi avevano di passare ai criteri ermeneutici secondari.

« L'ultimo motivo del ricorso attiene alia diversa questione dell'affrancabilitk. del canone corrisposto dai ricorrenti. Questi assumono al riguardo una violazione degli art. 1 e 2 della legge 11 giugno 1925 sulle affrancazioni. Nemmeno questa censura & fondata. L'art. 1, 1° comma, della eitata legge detta espressa mente : «i canoni enfiteutici, i censi e tutte le altre prestazioni perpetue di qualsiasi natura, possono essere affrancate da chi ne & debitore ; parimenti possono essere affrancati i canoni enfiteu tici temporanei». II successivo art. 2 pone i criteri per la deter minazione della perpetuitä delle prestazioni di cui all'art. 1 e tra l'altro stabilisce che devonsi considerare, ai fini della legge in esame, perpetue le prestazioni che «siano state costituite almeno a terza generazione o per durata di almeno cento anni, purchõ, al momento dell'affrancazione, nel primo caso non sia iniziata ancora l'ultima generazione e nell'altro la durata resi duale sia superiore a trentatre anni». Ciõ posto, e evidente che il canone delle locazioni ad longum tempus o delle locationes in perpetuum canone versato dal concessionario, investito del Yutile dominium del terreno concesso, rientra tra le « prestazioni di qualsiasi natura » di cui parla l'art. 1 della legge, sempre che rivesta i caratteri e gli elementi di cui alia legge medesima. E

qui occorre una precisazione che i ricorrenti non hanno conside rato e la cui omissione ha falsato tutto il loro ragionamento. Infatti l'assimilazione delle prestazioni di qualsiasi natura a

quelle enfiteutiche, per i fini dell'affrancaziane, avviene esclusiva mente per le prestazioni perpetue e non anche per le temporanee. La dizione dell'art. 1 h chiarissima ed il contrapposto non potrebbe essere piu palese : sono affrancabili da un lato i canoni enfiteutici e tutte le altre prestazioni «perpetue » e dall'altro solo i canoni enfiteutici «temporanei ». Per questi ultimi non e ripetuta l'equi parazione fatta esplicitamente solo per i canoni perpetui. E in tutte le altre disposizioni della legge la contrapposizione h sempre rispettata: lä, dove il legislatore intende riferirsi ai canoni

perpetui, egli usa sempre il termine generic© di «prestazioni perpetue », mentre, quando vuol riferirsi a quelle temporanee, parla solo di «canoni enfiteutici temporanei», di «enfiteusi

temporanee » (v. art. 13). II che significa che, mentre sono af francabili tutte le prestazioni perpetue, sono affrancabili solo i veri e propri canoni enfiteutici temporanei. Ciõ che risponde alia ratio della legge del 1925, che ha voluto rendere affrancabili so

prattutto e principalmente le prestazioni perpetue che numerosis sime esistevano, sulla base dei rapporti costituitisi sotto le legis lazioni precedenti, nelle nostre terre, limitando la libera com merciabilitk di esse : solo, incidentslmente, per il disfavore che in quel clima aveva l'istituto dell'enfiteusi, sono rese affran cabili anche le enfiteusi temporanee, ma solo queste. Siffatta

interpretazione della legge del 1925 porta alia conseguenza che, nella specie, essendosi in presenza di un canone di locazione ad longum tempus temporanea, sebbene di lunghissima durata, non puõ ad esso applicarsi, come vorrebbero i ricorrenti, il re

gime dell'affrancazione delle enfiteusi temporanee. Potrebbe

parlarsi di affrancabilitä di quel canone, solo sotto altro profilo, solo cioä se esso presentasse i requisiti di legge per poter essere considerato prestazione perpetua. Ma a tal riguardo la Corte di merito ha esattamente chiarito che quei requisiti non sussistono nella specie, dacche, se e vero che il canone in esame fu stabilito

per una durata superiore ai cento anni, tuttavia manca in ordine ad esso l'altro requisito di cui alla eitata disposizione dell'art. 2

surrichiamato, vale a dire l'affrancazione e stata dai ricorrenti richiesta quando la durata residuale del contratto era di gran lunga inferiore ai trentatre anni».

This content downloaded from 185.31.194.106 on Sat, 28 Jun 2014 10:59:18 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 5: Sezione II civile; sentenza 3 aprile 1962, n. 682; Pres. Lorizio P., Est. Tamburrino, P. M. Toro (concl. conf.); Manfredini e altri (Avv. Cesari, Puccinelli) c. Galli

1319 PARTE PRIMA 1320

contratto ehe veniva denominato anche ivi loeatio ad Ion

gum, tempus, non pare possa mettersi in dubbio e non b

discusso nemmeno dai ricorrenti. Punto di maggior con

trasts e il seeondo, relativo alla esistenza o meno di diffe

renziazioni tra questo contratto e l'enfiteusi. Tale diffe

renziazione b affermata dalla Corte di merito, laddove i

ricorrenti, clie nella prima parte del motivo sembrano, in linea di principio, aderire a siffatta tesi, nello sviluppo del motivo stesso, ed in specie in relazione al punto rela

tivo alia durata del contratto, decisamente si ricMamano

alia tesi contraria della unificazione concettuale e pratica tra locazione ad longum tempus ed enfiteusi e richiamano gli autori ehe tale unificazione affermano o sembrano affer

mare. £ innegabile che nella locazione ad longum tempus si presenta un tratto fondamentale che sembra avvicinarla

all'enfiteusi e che la distacca nettamente dalla classica

loeatio conductio del diritto romano o dalla cosiddetta «lo

cazione breve » del medioevo, vale a dire che anche con

essa transit in eonductorem utile dominium e cioc essa dä

luogo non ad un rapporto di carattere personale, ma ad

un rapporto di carattere reale. Siffatto tratto fondamentale

diede luogo al sorgere di una opinione che avvicinava o

assimilava addirittura il nostro rapporto alia enfiteusi, il

prototipo dei rapporti a carattere reale, con cui Futile

dominio viene trasferito al concessionario ; ma, in realtä,

questa opinione non ebbe seguito e la maggior parte dei

dottori del diritto comune ritenne ed affermo la differen

ziazione tra i due rapporti, mettendone in luce i tratti

distintivi, che, seeondo alcuni di essi, assommavano persino a venti. E, ad avviso di questa Corte suprema, b quest'ul tima la opinione da seguirsi ed b da affermarsi la differen

ziazione, anche seeondo il diritto comune vigente nei luoghi in cui fu stipulato il contratto in esame, tra i due istituti.

In primo luogo non e sufficiente dire che anche nella loca

zione ad longum tempus vi e il trasferimento dell'utile do

minio al concedente : in numerosi rapporti agrari sorti e

sviluppatisi nel medioevo vi e quel trasferimento dell'utile

dominio, in quanto in quell'epoca storica la natura del

l'economia agraria e lo stato dei terreni portano alia costi

tuzione di rapporti reali in molto maggior misura che non

per i rapporti di natura personale. Eppure non puõ in

ogni caso, in cui vi b trasferimento reale del godimento o

dell'utile dominio, vedere senz'altro e perciõ solo la costi

tuzione di una enfiteusi, altrimenti l'autonomia degli altri

rapporti (livelli, censi, terratici, colonie feudali) verrebbe

meno senza discussione. In seeondo luogo occorre aver

riguardo all'origine storica dei rapporti stessi. E noto che

l'enfiteusi del diritto medievale e del diritto comune trae

l'origine da alcuni rapporti e diritti, quali Vius in agro

vectigali del diritto romano, I'ius perpetuum e Vius enphi teuticarium del diritto romano-ellenico, rapporti in cui fon

damentale era la concessione di terre incolte a privati con

1'obbligo per questi di migliorarle, di goderle e di disporre dell'utile dominio, e di corrispondere un canone, normal

mente tenue, in corrispondenza alia sterilitas del fondo

concesso. La loeatio ad longum tempus invece e pur sempre una locazione, che trae la sua origine dalla loeatio-conductio

del diritto romano, vale a dire la concessione di fondi giä in produzione al conduttore perche ne goda e corrisponda un canone proporzionato a quel godimento ed ai frutti che

il fondo giä, produce : solo la protrazione nel tempo della

concessione trasforma il diritto personale del conduttore

in diritto reale, in conformity all'economia agraria del

tempo. Ecco perche i criteri basilari di differenziazione, che non possono obliterarsi e che distinguono, dal punto di vista dommatico e da quello pratico i due istituti, atten

gono 1'uno al miglioramento, l'altro alia commisurazione

del canone, come esattamente ha notato la sentenza impu

gnata. Quanto al primo, nella locazione, sia pure ad lon

gum tempus e sia pure (la dove e ammessa) in perpetuum, manca 1'obbligo di migliorare, obbligo invece che b conna

turale, essenziale ed indispensabil'e per l'enfiteusi : e questo un tratto differenziale che giä da solo impedisce di avvi

cinare la locazione all'enfiteusi. E inconcepibile una enfiteusi

o eomunque un rapporto che a questa voglia assimilarsi

senza 1'obbligo di migliorare. Quanto al seeondo, almeno

nel periodo di diritto comune, in cui piu gli istituti sentono

della loro origine, nella locazione il canone rispecchia la

natura di corrispettivo di godimento di un terreno in pro duzione e quindi e fissato proporzionalmente ai frutti, lad

dove nella enfiteusi esso rispecchia la natura di corrispet tivo del trasferimento dell'utile dominio e l'esistenza del

l'obbligo di migliorare la terra concessa sterile, onde esso

e normalmente dato da una pernio eerta di tenue valore.

Queste differenziazioni fondamentali sono giä sufficienti, esse e le loro oonseguenze, come quelle in ordine ai miglio ramenti non obbligatori che il conduttore abbia ad appor tare al fondo loeato ed in ordine alia risoluzione contrat

tuale ed al classico istituto della devoluzione propria del

1'enfiteusi, a distinguere, come dicevasi, i due istituti, senza far ricorso ad altri criteri, secondari, accidentali e

locali. Questa differenziazione e profondamente sentita nel

diritto comune, tanto che la maggioranza dei dottori o

definisce la locazione ad longum tempus come un rapporto autonomo a se stante (tipico si direbbe oggi) o tenta avvi

cinarlo a rapporti caratteristici, come la superficie o (specie nel diritto napoletano) alia colonia feudale, rapporti che

tradizionalmente e pacificamente sono nettamente sepa rati e differenziati dall'enfiteusi. E ciõ avviene an che nei

territori della Toscana, tanto che lo stesso autore citato

dai ricorrenti, che si e occupato ex prof esso delle enfiteusi, dei livelli e degli altri rapporti agrari in Toscana, pur met

tendo in gran luce il tratto comune del trasferimento del

l'utile dominio, non puõ negare che nella dottrina e nella

giurisprudenza dell'epoca locazione ad longum tempus ed

enfiteusi differivano in Toscana per quattro punti diversi

che si ricollegano all'obbligo di migliorare ed alia natura

del canone. Vero e che lo stesso autore dice che queste differenze attengono ai semplici caratteri modali e varia

bili e non ad elementi e requisiti sostanziali; ma ciõ rien

tra nell'opinione personale dell'autore, che rientra nella

strettissima schiera di ehi, contrariamente alla realtä, ten

tava Passimilazione dei due istituti, mentre resta il fatto

inconfutabile che quelle differenze sussistevano e nella teo

ria e nella pratica. Ciõ posto in linea di diritto, devesi passare al punto

dell'applicazione dei suddetti principi giuridici al caso di

spece e cioe alia interpretazione dei patti contrattuali fatta

dal Griudice del meri to. (0 missis) Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SÜPREMA DI GASSAZIONE.

Sezione II civile ; sentenza 9 febbraio 1962, n. 286 ; Pres.

Vela P., Est. Modigliani, P. M. Silocchi (eoncl. conf.) ; Scuderi (Avv. Toeeisi) c. Schillirõ (Aw. Putzolu).

(Oassa App. Oatania 9 maggio 1960)

Aeque pubbliehe e private — Acque sottoposte a

tutela (I «'Ha pubblica Amministrazione — Natura

ii«iii necessariamente pubblica (Cod. civ., art. 909 ; r. d. 11 dicembre 1933 n. 1775, t. u. sulle acque pubbliehe e gli impianti elettrici, art. 94).

Servitü — Concessione di acqua — Giutlizio di ine

rito sull'esistenza della servitü — Incensurabilitä

(Cod. civ., art. 1027, 1058). Servitü— I'resa d'acqua — Periodieitä dell'utiliz

zazione e del corrispettivo — Compatibilitä coil

la servitii (Cod. civ., art. 1085). Servitü — Prestazioni aeeessorie — Natura — Oppo

nibilitä dell'« exceptio inadimplenti non est adim

plendum » (Cod. civ., art. 1030, 1460).

Non sono necessariamente pwbblielie le acque contenute nei

comprensori di cui all'art. 94 t. u. 11 dicembre 1933

n. 1775 e soggette a tutela della pubblica Amministra

zione. (1)

(1) Conf. Cass. 12 marzo 1960, n. 497, Foro it., 1960, X, 360, spec. 363 segg. e ivi cit. in nota redazionale.

This content downloaded from 185.31.194.106 on Sat, 28 Jun 2014 10:59:18 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended