sezione II civile; sentenza 30 agosto 2004, n. 17400; Pres. Calfapietra, Est. Migliucci, P.M.Ceniccola (concl. parz. diff.); Sapino (Avv. Reineri) c. Pessuto e altri (Avv. Pacifici). Cassa Trib.Torino 18 maggio 2000Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 2 (FEBBRAIO 2005), pp. 407/408-409/410Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200527 .
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407 PARTE PRIMA 408
CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 30
agosto 2004, n. 17400; Pres. Calfapietra, Est. Migliucci, P.M. Ceniccola (conci, parz. diff.); Sapino (Avv. Reineri) c.
Pessuto e altri (Avv. Pacifici). Cassa Trib. Torino 18 maggio 2000.
Distanze legali — Alberi presso strade private o canali —
Normativa regolamentare specifica — Mancanza — Di
sciplina applicabile (Cod. civ., art. 892, 893).
Qualora manchi una specifica disciplina regolamentare per le
piantagioni descritte dall'art. 893 c.c., il rinvio ivi contenuto
alle distatile di cui all'art. 892 c.c. è da intendersi in senso
ampio, come recepimento dell'intera norma, dal momento
che si riferisce non soltanto alle distanze ivi espressamente
previste, ma anche a quelle stabilite in via generale dai re
golamenti in materia di piantagioni di alberi. (1)
Svolgimento del processo. — Con atto di citazione notificato
il 21 luglio 1997 Maria Pessuto, Giuseppina Pessuto e Giovanna
Pessuto convenivano in giudizio dinanzi al Giudice di pace di
Chieri Lorenzo Sapino per sentirlo condannare all'abbattimento
(1)1.- L'unico precedente, peraltro piuttosto risalente, negli esatti termini risulta essere Cass. 9 ottobre 1979. n. 5233. Foro it.. Rep. 1979, voce Distanze legali, n. 46.
In dottrina, cfr. V. Santarsiere, Albero «infra» limite legale dal
confine - Servitù per destinazione (nota a Giud. pace Roma 24 gennaio 1998, id., Rep. 1999, voce Sen'itù, n. 26), in Nuovo dir., 1999, 343; A.
Germano, Siepi e distanze (nota a Pret. Prato 29 maggio 1996. Foro it.,
Rep. 1998, voce Distanze legali, n. 29), in Riv. dir. agr.. 1997, II, 37; P.M. Putti, Piantagioni e siepi, voce del Digesto civ., Torino, 1995, XIII, 556; L. Serafini, Rapporti di vicinato e distanze legali per pian tare alberi (nota a Cass. 8 gennaio 1981. n. 164, Foro it., Rep. 1982, voce cit., n. 33), in Giur. agr. it., 1981, 605.
Per una nozione pretoria di alberi di alto fusto e di siepi, cfr., inter
alia, Cass. 6 marzo 2003, n. 3289. Foro it., Rep. 2003, voce cit.. n. 19; 26 febbraio 2003, n. 2865, ibid., n. 17; 21 novembre 2000, n. 15016, id., Rep. 2002, voce cit., n. 15; 25 marzo 1999, n. 2830, id., Rep. 1999, voce cit., n. 38; 19 febbraio 1999. n. 1412, ibid., n. 35; 10 novembre
1994, n. 9368. id.. Rep. 1994, voce cit., n. 30; 6 agosto 1990, n. 7896, id., Rep. 1992, voce cit., n. 25; 28 gennaio 1987, n. 786. id., Rep. 1987. voce cit., n. 31; 28 novembre 1981, n. 6348, id., Rep. 1981, voce cit., n. 45.
II. - L'inderogabilità delle norme (regolamentari o codicistiche) che fissano le distanze degli alberi dal confine sembrerebbe davvero grani tica, se, come ritiene Cass. 22 dicembre 1999, n. 14455, id.. Rep. 2001. voce cit., n. 19. chi violi le distanze previste dall'art. 892 c.c. non può invocare, per impedire la sua estirpazione, le leggi speciali che tutela no, nell'interesse pubblico, il paesaggio e l'ambiente, perché il relativo vincolo è volto a proteggere una determinata zona nel suo complesso, non già un determinato tipo di piante, né tantomeno gli alberi impian tati in un determinato fondo.
Conformi, numerose decisioni di merito: Giud. pace Palermo 20
maggio 2002, id., Rep. 2002. voce cit., n. 17; Trib. Perugia 4 febbraio 1999, id., Rep. 1999, voce cit., n. 43; Pret. Assisi 3 febbraio 1996, id., Rep. 1997, voce cit., n. 36 (e, per esteso, Rass. giur. umbra, 1997. 100, con nota di B. Cairoli), dove, però, l'obbligo dell'estirpazione degli alberi posti a distanza illegale è subordinato all'ottenimento (da parte dell'obbligato) delle dovute autorizzazioni amministrative, laddove si tratti di piante appartenenti a specie protette; Pret. Terni 14 gennaio 1994, Foro it.. Rep. 1995, voce cit.. n. 28, e. per esteso, Rass. giur. um bra, 1994. 50, a cui avviso la rimozione degli alberi deve essere dispo sta dal giudice anche se, trattandosi di alberi di specie protetta, non sia stata concessa dalla pubblica amministrazione la dovuta autorizzazione, in quanto la norma statale prevale su quella regionale, a meno che non
venga provata l'esistenza di una servitù.
Contra, Trib. Ancona 30 novembre 1990. Foro it.. Rep. 1991. voce cit., n. 21: nonché Giud. pace Perugia 17 febbraio 1997, id., Rep. 1997, voce cit., n. 37, secondo cui le norme regionali relative al diritto di na tura pubblicistica alla conservazione di un patrimonio di particolare valore naturalistico, ambientale e culturale per la collettività prevalgo no su! diritto dei singoli proprietari, con la conseguenza che, al pari dei
regolamenti e degli usi locali, sono idonee a derogare alla disciplina prevista nell'art. 892 c.c., sì da limitare il diritto del proprietario sul cui fondo insistono gli alberi protetti e da determinare un affievolimento del diritto del proprietario del fondo vicino.
Per Cass. 29 settembre 2000, n. 12956, id., Rep. 2000, voce cit., n. 24, cui fa eco la più risalente Cass. 30 novembre 1988, n. 6497, id..
Rep. 1989, voce cit., n. 15. la presenza di un muro divisorio, proprio o comune, al confine tra due fondi smorza la ratio sottesa all'osservanza delle distanze legali riguardo gli alberi, perché il vicino non subisce al cuna diminuzione di aria, luce, soleggiamento e panoramicità che non
Il Foro Italiano — 2005.
di alcuni filari di pioppi, piantati nel terreno di sua proprietà confinante con quello appartenente alle attrici a distanza inferio
re a quella prevista dalla delibera consiliare n. 39 del 1976
emessa dal comune di Cambiano e modificativa del regolamento di polizia rurale.
Il Sapino si costituiva in giudizio. All'esito di consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza del 29
marzo 1999, il giudice di pace accoglieva la domanda.
Con sentenza del 17 maggio 2000 il Tribunale di Torino in
composizione monocratica rigettava l'appello proposto dal Sa
pino che condannava al pagamento delle spese del grado. Il giudice di appello riteneva quanto segue. Corretta si era rivelata la decisione del primo giudice che
aveva ritenuto applicabile, per il disposto dell'art. 892 c.c., l'art.
60 bis del regolamento comunale di polizia urbana del comune
di Cambiano secondo cui era fissata in quindici metri la distanza
dal confine della proprietà per i piantamenti a filare unico o a
bosco di pioppi od altre piante di alto fusto, siti vicini a terreni
coltivi. L'appellante, nell'impugnare la decisione di primo grado,
aveva dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice
sia quella già derivante dall'esistenza del muro e sempre che, a rigor di
logica, le piante siano tenute ad altezza non eccedente la sommità del muro (entrambe le decisioni non mostrano di tener conto della diversa, ma non meno rilevante, esigenza di evitare, col rispetto delle distanze
degli alberi dai confini, lo straripamento delle radici nel fondo confi
nante).
Quanto ai risvolti di tipo processuale, v. Cass. 26 gennaio 2000, n.
859, id., Rep. 2000, voce Competenza civile, n. 106, che ritiene esulino dalla competenza per materia del giudice di pace, in tema di distanze
riguardo al «piantamento» degli alberi e delle siepi, le controversie ge nerate dalla violazione dell'art. 896 c.c.. afferenti il diritto del proprie tario di costringere il vicino a tagliare i rami che si protendono sul suo fondo.
Il nodo esegetico da sciogliere nel caso di specie è a quale distanza dal confine debbano tenersi alcuni filari di pioppi, posto che: a) la pro prietà su cui insistono gli anzidetti alberi confina con una strada privata e un canale, con ciò vertendosi nell'ipotesi prevista dall'art. 893 c.c.; b) non esiste una specifica disciplina regolamentare che, per quel tipo di
piante e limitatamente a quella zona, disponga l'osservanza di precise distanze. Pertanto, entra in gioco l'ultimo comma dell'art. 893 c.c. che sancisce l'osservanza delle distanze prescritte dall'art. 892 c.c. per il caso in cui nulla dispongano i regolamenti e gli usi locali in tema di al beri presso strade, canali e sul confine di boschi. Ma l'equivoco è die tro l'angolo: il rinvio rimanda esclusivamente alle distanze espressa mente previste dall'art. 892 c.c., o è da intendersi come recepimento dell'intero sistema di fonti ivi contenuto, sì da rendere operanti, per su
premazia gerarchica, in primis i regolamenti recanti norme generali sulle distanze degli alberi dal confine? La corte opta per la seconda so luzione. sull'assunto che le norme di carattere regolamentare mirano alla tutela di specifiche esigenze legate alla peculiare caratterizzazione dei luoghi e finalizzate: a) all'allineamento delle piante, per il caso di alberi delimitanti strade, canali e boschi; b) alla tutela del fondo vicino da espansioni di radici e chiome, per tutti gli altri tipi di alberi. Fin qui, probabilmente, nulla di stravagante. Suscita, invece, qualche perplessità l'analisi interpretativa del testo regolamentare, visto che non riceve ap plicazione la norma che fissa la distanza di quindici metri dal confine
per i piantamenti a filare o a bosco di pioppi o altre piante ad alto fusto — all'apparenza perfettamente calzante alla vicenda de qua —, a favo re, invece, dell'altra disposizione — in cui, a detta dei giudici della Su
prema corte, è possibile sussumere, non ci è dato sapere sulla base di
quale argomentazione, il caso di specie — riguardante le distanze per i
piantamenti a filare unico dal ciglio o fosso della strada lungo le strade comunali (tre metri) e dai fossi di scolo delle acque piovane (quattro metri).
L'illusione, subito fugata da un negativo riscontro nella motivazione della sentenza, era che si abbandonasse, almeno per una volta in su biecta materia, la fossilizzata logica da property rule, a tutto vantaggio di scenari, davvero più flessibili, da liability rule, dalla cui prospettiva sono state mosse, più volte, accuse di incostituzionalità agli art. 892 e 894 c.c. (cfr. Corte cost. 23 febbraio 1994, n. 54. Foro it., 1994,1, 665. con osservazioni di R. Pardolesi, fortemente critico nei confronti dei rilievi svolti dai giudici della Consulta; per una disamina della discipli na sulla distanza delle costruzioni dalle vedute in ottica di analisi eco nomica del diritto, v. A. Palmieri-M. Caputi, Distanza delle costruzioni dalle vedute: misure fisse o modello variabile?, in nota a Corte cost. 22 ottobre 1999, n. 394, id., 2000,1, 353). Ma le illusioni, si sa, finiscono, il più delle volte, per generare frustrazioni anche più forti. [L. Caputi]
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
di pace, nella specie doveva trovare applicazione l'art. 893 c.c.,
giacché tra i pioppi piantati dall'appellante e la proprietà delle
attrici esistevano una strada privata e un canale, sicché, in man
canza dei regolamenti o di usi locali specificamente previsti da
quest'ultima norma, la distanza prescritta era quella di tre metri
sancita dall'art. 892 c.c., richiamato dall'art. 893 c.c.
Secondo il giudice di appello il richiamo dell'art. 892 c.c.,
compiuto nell'ultima parte dell'art. 893 c.c., — in relazione alla
mancanza di disposizioni — si riferisce non solo alla disciplina
legale ma anche a quella regolamentare: pertanto, le distanze le
gali previste dall'art. 892 c.c. trovano applicazione soltanto se
manchino non solo le norme regolamentari previste dall'art. 893
c.c. ma anche quelle stabilite dall'art. 892 c.c.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Sa
pino sulla base di tre motivi illustrati da memoria.
Resistono con controricorso Maria Pessuto, Giuseppina Pes
suto e Giovanna Pessuto.
Motivi della decisione. — Con il primo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli art. 892 e 893
c.c., deduce che, in considerazione del carattere di specialità dell'art. 893 c.c. rispetto all'art. 892 c.c., andava applicata la
prima norma, secondo cui in mancanza di specifiche norme re
golamentari o degli usi locali dettati in materia di alberi piantati
lungo strade o canali, le distanze legali erano quelle previste dall'art. 892 c.c.: nessun rilievo poteva avere il regolamento comunale di polizia rurale.
Il richiamo dell'art. 892 c.c., compiuto dall'art. 893 c.c., è
inteso all'applicazione della disciplina codicistica soltanto se
non vi sia alcuna disposizione regolamentare o degli usi locali;
d'altra parte, il riferimento alle distanze non può che riferirsi al
l'unica parte prescrittiva dell'art. 892 c.c. che indica specifica mente le distanze da osservarsi nella piantumazione.
Il precedente della Suprema corte richiamato dal giudice di
appello non era applicabile alla specie tenuto conto che le nor
me del regolamento di polizia rurale del comune di Cambiano
erano prive del carattere di generalità. Il motivo va disatteso.
Il giudice di appello, confermando la decisione di primo gra do, ha ritenuto che nella specie trovavano applicazione le di
stanze previste — in materia di piantamento di alberi di alto fu
sto — dal regolamento di polizia rurale del comune di Cambia
no.
L'art. 892 c.c., nel disciplinare in via generale le distanze dal
confine prescritte per le piantagioni di alberi, prevede gradata mente le relative fonti: si applicano le disposizioni regolamenta
ri, o, in mancanza, gli usi locali; altrimenti quelle stabilite dallo
stesso articolo.
L'art. 893 c.c., regolando delle ipotesi particolari, detta la
normativa sulle distanze degli alberi che nascono o si piantano nei boschi privati sul confine con terreni non boschivi o lungo le
strade o le sponde dei canali, trattandosi di boschi, canali e stra
de di proprietà privata. La norma stabilisce che si osservano: i regolamenti o, in
mancanza, gli usi locali; altrimenti le distanze prescritte dall'art.
892 c.c.
Qualora, come nella specie, il regolamento comunale non
contenga disposizioni specifiche per le piantagioni descritte dal
l'art. 893 c.c. si pone la questione se il richiamo dell'art. 892
c.c. formulato dall'art. 893 c.c. debba intendersi esteso anche
alle norme regolamentari previste in via generale in materia di
piantagioni di alberi di cui all'art. 892 c.c. oppure debba ritener
si limitato alle distanze indicate dallo stesso art. 892 c.c.
Orbene, in base a un'interpretazione sistematica derivante dal
coordinamento delle due norme, deve ritenersi che l'art. 892 c.c.
costituendo la norma generale in materia di piantagioni di albe
ri, si riferisce a un genus, che l'art. 893 c.c. specifica in relazio
ne alla particolare ubicazione delle piantagioni.
Quest'ultima norma, nel riferirsi agli alberi che delimitano
strade, canali e boschi, è dettata da peculiari finalità — preva
lentemente estetiche e panoramiche — mirando all'allineamento
delle piante. Qualora in mancanza dì disposizioni regolamentari
specifiche non vi sia il presupposto per la tutela più favorevole
prevista dall'art. 893 c.c., non vi è ragione perché non debbano
essere osservate le distanze previste in via generale dall'art. 892
c.c. a tutela del fondo vicino da espansioni di radici e chiome:
pertanto trovano applicazione le norme regolamentari richia
II Foro Italiano — 2005.
mate dall'art. 892 c.c. (Cass. 5233/79, Foro it., Rep. 1979, voce
Distanze legali, n. 46). Nella specie l'art. 60 bis del regolamento di polizia rurale, nel
prevedere in deroga alle norme del codice civile e in relazione
alle esigenze locali le distanze da osservarsi nel piantamento dei
pioppi o di altri alberi di alto fusto, detta la disciplina di caratte
re generale che, pertanto, andava applicata. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando omessa, in
sufficiente e contraddittoria motivazione nonché violazione e
falsa applicazione degli art. 892 e 893 c.c., 60 bis del regola mento di polizia rurale del comune di Cambiano, censura la de
cisione gravata che senza alcuna motivazione aveva escluso
l'applicazione dell'art. 60 bis, lett. a) del regolamento comunale
(chiesta dall'appellante in via subordinata), secondo cui è pre scritta la distanza di quattro metri per gli alberi piantumati in
prossimità di fossi di scolo per acque piovane. Il motivo è fondato.
La sentenza di appello ha ritenuto che:
1) andava applicato l'art. 60 bis, lett. b), del regolamento co
munale che fissa la distanza di quindici metri dal confine per i
piantamenti a filare o a bosco di pioppi o altre piante di alto fu
sto;
2) non poteva trovare applicazione l'art. 60 bis, lett. a), per ché tale norma «si riferisce alla differente fattispecie dei pian tamenti a filare unico da porsi lungo le strade comunali».
Orbene il citato art. 60 bis, lett. a), nello stabilire le distanze
per i piantamenti a filare unico, prevede due ipotesi: — la distanza (di tre metri) dal ciglio o fosso della strada lun
go le strade comunali; —
quella (di quattro metri) dai fossi di scolo delle acque pio vane.
La sentenza, come si è detto, ha escluso l'applicabilità della
lett. a) dell'art. 60 bis, del regolamento sul rilievo che tale nor
ma faceva riferimento alla diversa fattispecie dei piantamenti a
filare unico lungo le strade comunali.
La decisione è incorsa in violazione di legge perché, nell'e
scludere l'applicabilità del citato art. 60 bis, lett. a), non ha pre so in esame il complessivo contenuto della norma (che prevede anche la distanza di quattro metri dai fossi di scolo), omettendo
così di verificare — a stregua di quanto dedotto dall'appellante — se la fattispecie in esame potesse rientrare o meno nella pre visione normativa.
Con il terzo motivo il ricorrente, lamentando omessa, insuffi
ciente e contraddittoria motivazione nonché violazione e falsa
applicazione degli art. 892 e 893 c.c., 60 bis del regolamento di
polizia rurale del comune di Cambiano, censura la decisione
gravata che non aveva accertato la natura coltiva dei terreni
delle attrici, che costituiva il presupposto per l'applicazione dell'art. 60 bis, lett. b), del regolamento comunale: le attrici
avrebbero dovuto fornire la relativa prova. Il motivo è inammissibile.
La questione, non risultando in alcun modo trattata dalla
sentenza impugnata, deve ritenersi nuova e perciò comportando
degli accertamenti di fatto, non è deducibile in sede di legitti mità: per non incorrere in tale sanzione, in virtù del principio dell'autosufficienza del ricorso, il ricorrente avrebbe dovuto
dimostrare di avere sollevato la questione, indicando l'atto pro cessuale in cui l'aveva trattata.
Il ricorso va pertanto accolto in relazione al secondo motivo; la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione del Tri
bunale di Torino.
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