Sezione II civile; sentenza 4 dicembre 1962, n. 3261; Pres. La Via P., Est. Cortesani E., P. M.Pedace (concl. conf.); Barletta (Avv. D'Onofrio) c. E.c.a. Maddaloni (Avv. Masucci)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 1 (1963), pp. 37/38-39/40Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153221 .
Accessed: 28/06/2014 09:03
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 193.142.30.50 on Sat, 28 Jun 2014 09:03:15 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIUR1SPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
ceduta, e di non molto, da un atto amministrativo di con
c63sione, cosicchö la valutazione dell'opportunity dell'im
pianto 0 della sua rispondenza agli interessi generali õ
giä stata effettuata : ben si spiega quindi come in tal caso sia riconosciuto un diritto alia sovvenzione governativa, che agevola la realizzazione di un'opera di indiscussa utility
pubblica. Per contro la rioostruzione di un impianto distrutto
non abbisogna di preventive autorizzazioni in quanto puõ essere eseguita in base all'originario atto di concessione, onde si giustifica una discrezionalita della pubblica Am ininistrazione nel disporre la sovvenzione, dovendosi ac
C3rtare 1'opportunitä e la convenienza della rioostruzione
stessa, sul qual giudizio non puõ certo influire il fatto clie
un'opera completamente ricostruita possa, sotto il profilo meramente economico, equivalere ad un'opera nuova.
Ed allora per accedere all'assunto del ricorrente occor
rerebbe accogliere la tesi prospettata nel ricorso (e non
pid nella memoria) ed operare una scissione tra diritto alia
sovvenzione e contenuto del diritto stesso, riconoscendosi
la discrezionalita della pubblica Amministrazione solo in
ordine a questo ultimo o piü precisamente in ordine alia
misura della sovvenzione : in altri termini il ricostruttore
dell'impianto idroelettrico distrutto avrebbe un diritto
soggettivo perfetto alia sovvenzione, ma la concreta de
terminazione dell'ammontare della sovvenzione sarebbe
rimessa alia pubblica Amministrazione, clie vi provve derebbe caso per caso, sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici, in base ai criteri percentuali indicati dalla
legge, e rispettato il limite massimo delle lire 4.500 per cliilowatt.
Simile soluzione appare, peraltro, in netto contrasto
con i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico ; devesi infatti ripudiare la possibility di scindere dal diritto
soggettivo ciõ ebe in realty ne costituisce l'oggetto, giaccbe il diritto soggettivo verrebbe praticamente a svuotarsi
di ogni contenuto qualora la determinazione del suo oggetto fosse rimessa ai potere discrezionale degli organi ammi
nistrativi.
Ciõ e stato espressamente affermato da queste Sezioni
unite (sent. 15 luglio 1959, n. 2294, Foro it., 1959, I, 1271) in tema di riconoscimento delle utenze di acqua di antico
diritto, osservandosi cbe detto riconoscimento si ridur
rebbe ad un nudum nomen se l'Amministrazione fosse
arbitra di stabilire il quantitativo d'acqua da concedere, mentre la legge (art. 2, lett. 6, t. u. 11 dicembre 1933 n.
1775), nell'attribuire sotto determinate condizioniil diritto
al riconoscimento delle anticbe utenze, ba avuto cura di
indicare in modo assai preciso quale debba essere l'oggetto e di disciplinare secondo un criterio unitario l'accertamento
dei suoi presupposti, cosiccbe l'Amministrazione e tenuta
soltanto a verificare, senza potere di revisione, il quanti tativo di acqua effettivamente utilizzato dal titolare del
l'antica utenza : in quella fattispecie fu quindi ritenuta
l'esistenza di un diritto soggettivo proprio perche dovevasi
escludere ogni discrezionalita amministrativa nel riconosci
mento dell'antica utenza e del suo effettivo contenuto.
Del tutto diversa õ la situazione nel caso in esame, e,
seguendosi i medesimi criteri allora adottati, si deve per venire alia soluzione opposta, a ravvisare cioe un mero
intere3se legittimo alia sovvenzione governativa, in quanto nel concorso dei requisiti tecnici stabiliti l'Amministrazione
ba il dovere, ma non l'obbligo di accordare la sovvenzione,
giaccbe e completamente rimessa alia sua discrezionalita
la determinazione della misura della sovvenzione stessa.
Griustamente il Tribunale superiore ba osservato che il
diritto soggettivo del privato verso l'Amministrazione non
potrebbe nella specie configurarsi cbe come un diritto di
credito, avendo esso per oggetto il pagamento di una somma
di denaro, e che non e concepibile un credito, la cui de
terminazione sia rimessa esclusivamente alla volontä del
debitore, con l'ulteriore, necessaria conseguenza cbe il
giudice ordinario si troverebbe nell'impossibility di pronun ciare una sentenza di condanna, non essendogli consentito
di stabilire 1'unitä, di misura della sovvenzione e quindi il
conereto ammontare della prestazione.
Non e senza significato ehe il Tribunale regionale di
Napoli, ehe ha ritenuto di dover affermare 1'esistenza di un diritto soggettivo alla sovvenzione, si sia in definitive limitato ad una pura e semplice declaratoria in tal senso, senza emettere altra pronuncia ooncreta, suscettibile di
pratica realizzazione, il che significa non aver apprestato al privato quello strumento, al cui conseguimento egli mira quando agisce davanti il giudice ordinario a tutela del proprio diritto soggettivo violato.
Ciõ vale a riconfermare l'esattezza della decisione im
pugnata ohe ha escluso nel Montalto il diritto soggettivo alia sovvenzione prevista nel 3° comma dell'art. 1 legge n. 457 del 1951 traendone le conseguenze ai fini dell'insorto
problema di giurisdizione.
S'impone pertanto il rigetto del ricorao eon la corre lativa oondanna del rioorrente alia perdita del deposito.
Concorrono giusti e fondati motivi per disporre anehe in questa sede la totale compensazione delle spese.
Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZ10NE.
Sezione II civile; sentenza 4 dicembre 1962, n. 3261 ; Pres. La Via P., Est. Cortesani E., P. M. Pedace
(oonol. conf.) ; Barletta (Aw. D'Onofrio) c. E.o.a.
Maddaloni (Aw. Masucci).
(Gonferma App. Nwpoli 13 agosto 1959)
Donazione — Donazione module — Xatura — Acces sorietä della clausola nxodale (Cod. civ., art. 793).
Ibnazione — Donazione modale — Prevista risolu
zionc per inadempimento del « modus » — Inadem
pimento non imputabile — Inammissibilitä della
risoluzione (Cod. civ., art. 793).
La c. d. donazione modale non ha una causa diversa da
quella della donazione comune, essendo diretta solo in via
accessoria e secondaria a realizzare lo scopo per cui s'e
apposta la clausola modale. (1) Preveduta dal contratto di donazione la risoluzione per ina
dempimento del modo, Vinadempimento non imputabile al donatario non ne e causa di risoluzione. (2)
(1) Insegnamento ormai indiscusso : confr., da ultimo, Cass. 10 febbraio 1960, n. 191, Foro it., Rep. 1960, voce Dona
zione, nil. 20-22 ; Trib. Napoli 6 giugno 1960, ibid., n. 23. V.
inoltre Cass. 11 febbraio n. 422 e 13 ottobre n. 3232 del 1958,
id., Hep. 1958, voce eit., nn. 25-27, in cui s'afferma che e dona
zione modale anche quella che contiene un modus onerosissimo
e perfino tale da assorbire l'intera donazione.
In dottrina, cfr. per tutti Torrente, Donazione, Milano,
1956, n. 130 segg. ; Biondi, Donazione, Torino, 1962, n. 216, con
critica, tuttavia, della concezione che vede nel modo una clausola
accessoria; cfr. invece App. Napoli 5 marzo 1946, Foro it.,
Rep. 1947, voce cit., n. 24. Sulla differenza tra donazione modale e datio ob causam,
a cui si accenna in motivazione, v., in conformity, Cass. 26
novembre 1960, n. 3141, id., Rep. 1961, voce cit., n. 11 ; nonchfe
Torrente, op. cit., n. 133 ; Biondi, op. cit., n. 218.
Sulla differenza tra donazione modale e donazione mista, cfr. Cass. 17 luglio 1948, Foro it., 1949,1, 952, con nota di richiami; nonche Torrente, op. ext., n. 18 e n. 130 in fine ; Biondi, op. cit., pag. 656, 667 seg.
(2) Conf. in termini Trib. Napoli 21 marzo 1959, Foro it.,
Rep. 1959, voce Donazione, nn. 20-22 ; Torrente, op. cit., n. 207, pag. 496 seg. (secondo il quale, addirittura, se le parti
prevedessero come causa di risoluzione l'inadempimento non
imputabile al donatario, non si tratterebbe di clausola riso
lutiva, ma di condizione risolutiva).
Implicitamente conf. Cass. 8 giugno 1962, n. 1402, Foro
it., Mass., 424 (poiche ammette che l'onere sia vera obbligazione
soggetta alia disciplina generale delle obbligazioni, compresa
dunque — e da ritenere — la disciplina dell'inadempimento) ; 21 ottobre 1954, n. 3946, id., Rep. 1954, voce cit., n. 36 ; Biondi,
Donaxione, cit., n. 228, pag. 702 seg.
This content downloaded from 193.142.30.50 on Sat, 28 Jun 2014 09:03:15 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
39 PARTE PRIMA
La Corte, eoc. — Con l'unico mezzo di annullamento
il ricorrente denuncia la violazione degli art. 793, 1218 e
1353 cod. civ., in riferimento all'art. 360, n. 3, cod. proc.
civ., e in sostanza si duole ehe la Corte di merito ha omesso
di considerare che : 1) il difetto di esecuzione nel termine
essenziale incideva sulla causa del negozio, e quindi funzio
nava come una vera e propria condizione, con la conse
guenza che non aveva importanza stabilire se il mancato
tempestivo adempimento si era verificato con o senza colpa del donatario ; 2) che in ogni caso la indagine sulla impu tabilitä, dell'inadempimento, se poteva ritenersi giustifi cata per i negozi con prestazioni corrispettive, in quanto la parte non colpevole ha diritto di conservare la contro
prestazione data o promessa dall'altro contraente, non spie
gava rilevanza nella specie, non avendo il donatario alcun
diritto o interesse, eomeche tenuto a impiegare per la
realizzazione del modus 1'intero valore della cosa donata.
Entrambe le censure, che si prospettano nell'unico mo
tivo di ricorso, sono destituite di fondamento.
Per vero, sul primo punto giova premettere che la Corte
di merito ha qualificato la liberality disposta dal dott.
Clemente Barletta con l'atto 14 agosto 1944 del notaio
Iorio una donazione mod ale, con prefissione di termine
essenziale per l'adempimento deU'imposta obbligazione di
fare, e contro tale capo della pronuncia nessuna doglianza viene mossa dal ricorrente, il quale anzi esplicitamente riconosce l'esattezza deH'accolta interpretazione giuridica. In tale at'fermazione della Corte era ovviamente implicito il rigetto della tesi difensiva del Barletta, secondo cui la mancata esecuzione delle opere nel termine essenziale veniva ad incidere sulla causa del negozio, e quindi a funzionare come una vera e propria condizione, in guisa da rendere
del tutto irrilevante ogni indagine sulla imputabilitä del
Pi nadempimento. Come e noto, tale assunto si riallaccia alia opinione, che pure e stata sostenuta dalla piu antica
dottrina, la quale ravvisava nella donazione modale una causa diversa da quella della donazione e identificava il
requisito anzidetto nell'esecuzione dell'onere, per modo di riconoscere efficacia al mero fatto obiettivo dell'inadempi mento. Al contrario e stato sufficientemente chiarito che, alia stregua dell'attuale sistema legislativo, 1'apposizione del l'onere non implica alcuna modificazione strutturale della
donazione, giacche anche in tal caso il negozio e in primo luogo diretto a realizzareTarricchimento e, solo in via accessoria e secondaria, persegue l'ulteriore finalitä che le
parti si propongono di attuare con la clausola modale. L'art. 794 cod. civ. espressamente considera il modus come
motivo, il che esclude che possano ravvisarsi gli estremi di una datio ob causam, ma, anche a prescindere da tale
elemento, la identificazione del modo con la causa della convenzione e resistita dalla sostanziale diversity della ri
spettiva disciplina giuridica. Al riguardo e appena il caso di ricordara la difforme regolamentazione dell'onere e della causa il'eeiti (art. 794, 1343 e 1418 cod. civ.) e, con piu stretto riferimento alia fattispecie in esame, la specifica previsione dell'inadempimento dell'onere quale causa di risoluzione per la sola ipotesi di clausola risolutiva espressa, operativa peraltro non ope legis, ma auctoritate iudieis
(art. 793), non certo equiparabile agli effetti conseguenti alia mancanza dell'elemento causale.
Parimenti infondata e l'altra censura, con la quale si sostiene che la indagine sulla imputabilitä dell'inadempi mento, se puõ ritenersi giustificata per i negozi con presta zioni corrispettive, in relazione ai quali la parte non colpe vole ha diritto di conservare la controprestazione data o
promessa dall'altro contraente, non ha rilevanza nella specie,
Sull'anomalia della risoluzione (preveduta nel contratto di donazione) che opera, non ope legis, come la clausola riso lutiva espressa, ma in seguito a pronuncia del giudice, v. Tor rente, op. cit., n. 207, pag. 495 seg. (che perciõ vede in questa risoluzione un mero caso di irnpvignabilitü del negozio in virtü d'una circostanza sopravvenuta) ; Biondi, op. cit., n. 226 seg. (che non accetta la dottrina della mera impugnabilitk, a cui accede inrece, nella motivation», la sentenza annotate),
in quanto il donatario, dovendo impiegare per la realizza
zione dsl modus I'intero valore dell'attribuzione patrimo
niale, si presenta come un nwdus minister del donante, e
quindi privo di un proprio diritto o interesse da salvaguar dare. Griä la equiparazione tra donatario cum onere e nudus
minister rivela la inconsistenza della mossa doglianza, poiche le due anzidette posizioni soggettive traggono origine da
due distinti negozi, l'uno di donazione e l'altro di mandato
per l'espletamento deU'incarico commesso. Ora ö evidente
che, se il semplice mandatario e tenuto alia restituzione
della oosa a seguito della maneata esecuzione dell'incarico, altrimenti la dazione sarebbe sine causa, non egualmente
puõ dirsi nella ipotesi di donazione cum onere, e cioe quando la imposta obbligazione viene ad assumere nella economia
generale del negozio una posizione secondaria e subordi
nata, giacchš 1 'animus liberate investe, com'o noto, anche
la determinazione accessoria del modo, pur quando il valore
di esso eguagli o addirittura superi 1'entitö, dell'attribuzione
patrimoniale gratuita. Ne ha fondamento il richiamo alia
mancanza di corrispettivitä, propria della donazione mo
dale, per riconoscere efficacia al mero inadempimento obiet
tivo ai fini della risoluzione dell'onere secondo l'art. 793
cod. civ. L'onere o il modo, nell'ordinamento giuridico
vigente, rientra nella categoria generale delle obbligazioni e quindi, per tutto quanto non diversamente disposto, resta
soggetto alla relativa disciplina prevista dal libro IV del
codice civile. In particolare per quanto concerne le modalita
di adempimento e la conseguente responsabilitž del debi
tore deve aversi riguardo agli art. 1176 e 1218 e segg., mentre la possibilitä di risolvere la donazione per inadem
pimento dell'onere õ esplicitamente ammessa e regolata daU'art. 793, 4° comma. Ora b noto die tale rimedio viene
addirittura ricondotto nell'orbita dell'azione di risoluzione
per inadempimento ai sensi dell'art. 1453, ravvisandosi
nella donazione modale un negozio con effetti bilaterali
secondo una piu ampia nozione di corrispettivita, non
necessariamente connessa a quella di onerositä,.
Ed ha qui importanza ricordare chö anche quella autore
vole dottrina, che respinge ogni equiparazione tra modo e
controprestazione, sia pure in senso lato, e piu esattamente
inquadral'azione ex art. 793 nell'ampio schema della impu
gnabilitä del negozio, non manca di precisare che la risolu
zione non consegue al mero fatto oggettivo dell'inadempi mento, anche incolpevole, giacche il rimedio si ricollega pur
sempre con la natura di obbligo in senso tecnico, che va rico
nosciuto all'onere, e con la disciplina generale deil'obbliga zione, applicabile in materia. La tesi sostenuta dal ricorrente
potrebbe trovare accoglimento ove le parti, nella libera
autonomia dispositiva, avessero convenuto che, se il dona
tario non esegua una determinata prestazione, la liberalita
dovesse ritenersi come non fatta, ma e evidente che in
tale ipotesi il mezzo tecnico prescelto sarebbe quello della
condizione risolutiva e non del modus, del cui inadempi mento invece si discute in questa sede. In definitiva deve
dunque ritenersi che anche l'azione di risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere presuppone un ina
dempimento in senso tecnico, e cioä non determinato da
impossibilitä della prestazione derivante da causa non im
putabile al debitore, e che tale elemento subiettivo non si
rende superfluo per la semplice prefissione di un termine
essenziale, giacche una simile previsione negcziale, se rileva ai fini di equiparare la impossibilitä temporanea a quella definitiva e di escludere qualsiasi valutazione circa la im
portanza e gravitä della violazione, richiede pur sempre l'estremo della colpa nel ritardo ad adempisre agli effetti
della pronuncia di risoluzione.
II ricorso va pertanto rigettato, con la condanna del
Barletta alia perdita del deposito e al pagamento delle
spese di questo grado del giudizio. Per questi motivi, rigetta, ecc.
This content downloaded from 193.142.30.50 on Sat, 28 Jun 2014 09:03:15 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions