Sezione II civile; sentenza 4 dicembre 1962, n. 3266; Pres. Vela P., Est. Modigliani, P. M. Gedda(concl. conf.); Solli (Avv. Di Troia) c. Solli e Penna (Avv. Barbantini, Schietroma)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 7 (1963), pp. 1473/1474-1475/1476Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152355 .
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1473 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1474
l'impegno di una puntuale restituzione di tutti i reci
pienti ricevuti, essendo nozione di comune esperienza ohe le bibite in oggetto si vendono nelle relative botti
glie e che queste ultime, a contenuto esaurito, va.nno in
parte disperse o distrutte.
Neppure configurabile e, infine, la qualificazione giuri dica prospettata dalla S.a.b.a.g.a. perchc il cosiddetto
pegno irregolare si attua mediante la eonsegna di cose
fungibili (merei e, piu frequentemente, somme di danaro o titoli di credito) al creditore, il quale, acquistandone la
disponibilitä, diviene debitore e puõ, alla scadenza, com
pensare, in tutto o in parte, il proprio eredito eol suo de bito verso ebi gli ha prestato la cauzione o il deposito cauzionale (art. 1851 cod. civ.), Senonche lo schema tipo di tale contratto, predisposto a garanzia dell'anticipazione di uno o piu crediti, mal si adatta alia fattispecie nego ziale de qua, in cui l'oggetto del pegno si identificherebbe non giä, con i vuoti ma col cauzionamento pattuito a fa vore della S.e.i.v.i., il che lascia pur sempre indefinita la causa per la quale i vuoti medesimi vennero conse
gnati. E di ciõ la stessa difesa della ricorrente sembra rendersi conto allorquando si fa a ravvisare nel negozio in contestazione «la struttura del mutuo e la funzione di
garanzia » e quindi ad ammettere anche l'esistenza di un contratto di mutuo per quanto attiene alia eonsegna dei
recipienti anzidetti. Ma anche il mutuo opera il trapasso della propriety delle cose mutuate dal mutuante al mu tuatario e importa il conseguente obbligo di restituire il
tantundem, mentre nel contratto 24 febbraio 1956 tale
obbligazione non 6 sancita in maniera tassativa.
Escluso per i rilievi predetti che la pattuizione possa identificarsi con uno dei rapporti negoziali piu sopra esa minati (comodato, deposito, pegno irregolare, mutuo), re
sta da accertare se lo scopo di garanzia contemplato dai contraenti sia stato realizzato aliunde. Ed in proposito la
costruzione giuridica prospettata dalla Corte di merito ben si adegua alla realtä. del caso concreto, essendo leeito alle parti avvalersi di un determinate contratto per una finality diversa ed estranea alia funzione che di esso e
propria. II negozio indiretto, oramai cosi frequente nella pra
tiea degli affari, assume un carattere di strumentalitä ri
spetto al risultato, atipico o proprio di un altro tipo di
negozio, che in effetti le parti si propongono di conse
guire. Ed in tal caso lo scopo ulteriore viene attuato o con la semplice costituzione, quale negozio-mezzo, di un de
terminate contratto facendone propria la denominazione e la relativa disciplina, o attraverso uno specifico regola mento che, pur con le modifiche consentite dalla autonomia
contrattuale, si identifichi, nella sostanza, con un deter minate schema giuridico.
Nella specie, era intenzione della Ditta venditrice di
assicurarsi, nei limiti del possibile, il recupero dei reci
pienti vuoti in cui le bibite di sua produzione erano
contenute o di ottenere, a garanzia di siffatto adempi mento, un congruo deposito cauzionale che assumesse al
tempo stesso funzione risarcitoria per il caso in cui una
parte di essi non poteva essere resa. Eventuality, questa,
implicitamente contemplata dai contraenti in quanto, come piu innanzi si e rilevato, la Socio t a concessionaria
avrebbe rivenduto la merce a terzi e la restituzione dei
vuoti da parte della stessa restava pur sempre condizio nata all'osservanza di un analogo impegno che i subacqui renti avrebbero correlativamente assunto.
Ond'fe che, tenuto conto del risultato cui le parti ten
devano e delle pattuizioni all'uopo poste in essere (tras ferimento delle bottiglie col relativo contenuto, versa
mento di una cauzione a garanzia della restituzione dei
vuoti, rimborso della cauzione proporzionalmente al nu
mero dei vuoti restituiti), la qualificazione del rapporto come compravendita sottoposta a condizione risolutiva
potestativa 6 giuridicamente corretta. Invero un simile
contratto, nelle sue diverse forme (vendita con patto di
riscatto, vendita con 'pactum de retrovendendo o retro
emendo, vendita con riserva di dominio) e largamente in
uso per scopi di garanzia. Me potrebbe revocarsi in dub
bio ehe la convenzione conclusa fra le parti integri tutti
gli elementi obiettivi e subiettivi della cornpra vendi la. La volontä di trasferire alla. S.a.b.a.g.a. il diritto di proprietä dei materiali e desumibile per implicito dalla funzione di garanzia cui il contratto avrebbe adempiuto ed in partioolare dalla prevista facoltä di restituzione da
parte della compratrice, il ebe assicurava alia S.e.i.y.i. il
recupero del maggior numero possibile di vuoti, es sendo interesse della stessa Society concessionaria limi tare al minimo gli esborsi di danaro in occasion© delle
successive forniture. In ordine al corrispettivo, poi (que sto risulta essere stato determinato secondo un calcolo medio unitario della bottiglia che prescindeva, per al
cune di esse, dal loro costo effettivo), e giuridicamente irrilevante ogni eventuale sproporzione obiettiva tra prezzo e valore della cosa. Infine, neppure la natura dei recipienti poteva costituire un ostacolo alia loro alienazione perche il marchio della ditta, impresso su di essi, se ne impediva l'utilizzazione a scopi industriali, non li rendeva, per ciõ
solo, incommerciabili.
Individuato, alia stregua delle considerazioni predette, il tipo di contratto concluso fra le parti, e manifesto che
le somme, conyenute a garanzia della restituzione dei
vuoti, costituivano in realty il corrispettivo della forni
tura di essi alia S.a.b.a.g.a. ed autorizzavano in conse
guenza la S.e.i.v.i. alia cession© delle relative tratte ai
sensi e per gli effetti della legge n. 1345 del 1933. (Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione II civile ; sentenza 4 dioembre 1962, n. 3266 ; Pres.
Vela P., Est. Modigliani, P. M. gedda (conel. conf.) ; Solli (aw. di Tboia) o. Solli e Penna (aw. Bahban
tini, schietroma).
(Oonjerma App. Roma 28 giugno 1961)
Successions —- Collazione — Donazione simulata -—
Dispcnsa dalla collazione — Estremi — Fattispecie
(Cod. civ., art. 737).
La dissimulazione della donazione sotto Vapparenza di un
negozio oneroso implica dispensa taoita dalla collazione sol
quando la simulazione sia stata impiegata esclusivamente
per sottrarre la donazione alia collazione (nella specie, il
giudice di merito accertd ehe il de cuius aveva fittiziamente alienato beni, in effetti donati al figlio, alia nuora, sol
per sottrarli alia collazione, cui il solo figlio era tenuto). (1)
La Corte, ecc. — {Omissis). Col secondo mezzo di aiinul
lamento le ricorrenti, nel denunziare la erronea interpreta zione dell'art. 737 cod. civ., in relazione all'art. 360, nn. 3
e 5, cod. proc. civ., lamentano, anche sotto l'aspetto del
difetto di motivazione, clie la Corte d'appello abbia rite
nuto ehe la dissimulazione della donazione a Pietro Paolo
Solli mediante atti a titolo oneroso (e cioe mediante le
vendite effettuate, con i rogiti per notar Seraschi del 17
luglio 1950 e del 17 maggio 1954, dal defunto Giuseppe Solli alia nuora Albina Penna) abbia importato dispensa tacita dall'obbligo della collazione.
Anche tale censura e priva di fondamento.
£ noto che, in tema di applicazione dell'art. 737 cod.
(1) In senso conforme, v. App. Messina 8 aprile 1959, Foro it., 1960, I, 198, con nota di richiami (tra cui in senso del
pari conforme la Cass. 17 marzo 1955 n. 810, id., Rep. 1955, voce Successione, n. 187, eitata nella motivazione della sentenza
surriportata). Sulla natura e la forma della dispensa, v. Cass. 29 luglio
1961, n. 1845, id., Rep. 1961, voce cit., nn. 124-128. Per qualche riferimento, nel senso che la donazione con
riserva di usufrutto non importa dispensa tacita dall'obbligo della collazione, v. App. Cagliari 4 aprile 1960, ibid., n. 121.
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1475 PARTE PRIMA 1476
civ., per il quale il discendente ehe succede ai de cuius deve
conferire ai coeredi tutto ciõ ohe ha ricevuto, direttamente
o indirettamente, per donazione dal de cuius, devono in
tendersi eomprese nell'oggetto della collazione, oltre alle
donazioni indirette, quelle palliate o mascherate, sotto
qualsiasi forma. Tuttavia, se la simulazione sia stata ado
perata ai fine esclusivo di porre le dette donazioni ai riparo della oollazione, opera la dispensa menzionata nella riserva
ehe si legge in fine del 1° comma dell'art. 737, con la limi
tazione per altro prevista dal 2° comma stesso articolo
(cfr., in tal senso, la sentenza 17 marzo 1955, n. 810, Foro
it., Rep. 1955, voce Successione, n. 187). A1 fine di stabilire se la dissimulazione di una donazione
importi, o non, dispensa tacita dall'ohbligo della collazione
(salva henintesi l'azione di riduzione), occorre, dunque, accertare se la simulazione sia stata adoperata al fine esclu
sivo di porre la donazione al riparo della collazione. L'ap
prezzamento, poi, del giudice di merito in ordine a tale
accertamento, concretandosi nella valutazione di circo
stanze di fatto, si sottrae alia censura di questa Corte.
Orbene, nel caso concreto, i Giudici del merito osserva
rono che era da escludere che la simulazione in controversia
avesse avuto uno scopo diverso (d'altronde neppure indi
cate dalle Solli e dalle Iannucci) da quello di sottrarre il
donatario all'obbligo della collazione e che anzi il ricorso
alia interposizione fittizia della Penna non poteva trovare
una spiegazione differente dal proposito di conservare l'ef
ficacia delle attribuzioni patrimoniali gratuite che il fu
Giuseppe Solli aveva fatto, evitando che esse potessero caducarsi per effetto della collazione, a cui il figlio, a dif
ferenza della nuora, era tenuto. Indi i Giudici del merito
affermarono che in ciõ non poteva non riscontrarsi un fatto
concludente, univocamente ed esclusivamente diretto alia
dispensa della collazione. E conseguentemente pervennero alia conclusione che per i beni, che avevano costituito
oggetto delle donazioni dissimulate in discussione, la detta
dispensa, in effetti, sussisteva.
Contro tale apprezzamento invano si profilano le cen
sure del ricorso, le quali, mediante la denunzia di pretese erroneitä. dei criteri della indagine, tendono, in realty, a rimuovere un giudizio di fatto, quale e quello espresso dalla Corte d'appello in ordine all'accertamento del fine
per il quale era stata adoperata la simulazione. E poichfe, come emerge dalla motivazione dianzi riportata, la ratio
decidendi risulta chiaramante delineata dalle ragioni addotte
dai Giudici di appello a presidio della decisione adottata, la censura non puõ ritenersi fondata neppure sotto l'aspetto del difetto di motivazione.
Consegue da quanto si e esposto che il secondo mezzo
di annullamento deve essere rigettato. (Omissis) Per questi motivi, cassa, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione I civile ; sentenza 1° dicembre 1962, n. 3250 ; Pres. Celentano P., Est. Areas, P. M. Criscuoli (eoncl. diff.) ; Romano (Aw. Zuccaeino, Rizzo) c. Magaletti (aw. Romualdi, Di Cagno).
(öassa App. Bari 8 luglio 1960)
Vendita— Danni da adcmpimento inesatto — Ftespon
sabilitä per latto illecito — Eselusione (Cod. civ., art. 1218, 2043).
Vendita —- Promessa bilaterale — Garanzia per vizi — Eselusione (Cod. civ., art. 1490).
Vendita — Promessa bilaterale — Contratto deli nitivo — Discriminazione — Criteri.
Vendita — Vendita con riserva della proprietä — Ga ranzia per vizi— Applicability (Cod. civ., art. 1490).
Ove il fatto produttivo di danno consista nelVinadempimento della prestazione dovuta dal venditore, il compratore non
pud esperire Vazione di danno ex art. 2043 cod. civ.,
ehe spetta solo in ipotesi di violazioni eolpose di diritti assoluti. (1)
Nori si applieano alla promessa bilaterale di eompravendita le norme sulla garanzia per i vizi ed i difetti della eosa
oggetto del contratto. (2) La trasmissione della cosa ed il pagamento del prezzo sono
compatibili eon la promessa bilaterale di eompravendita, se fatti in eontemplazione di una vendita futura. (3)
L'wso della terminologia « prometto di vendere e di aequistare » non e automatieamente indicativo della promessa bilate rale di eompravendita. (4)
La garanzia per vizi della cosa venduta S applieabile alla vendita immobiliare eon riserva della proprietä. (5)
La Corte, eco. — Con i priini due rnotivi il ricorrente denuncia la violazione degli art. 1495 e segg., 1467 esegg., 1477, 2° comma, 2043 cod. civ. e 1'omessa motivazione
(art. 360, nn. 3, 5, cod. proc. civ.) e deduce :
a) ehe egli aveva svolto 1'azione generica di danno ex art. 2043 eod. civ. (sempre ammissibile ove non soccorra altra specifica e particolare azione), la quale non riehiedeva,
perchö fosse evitata la decadenza e la preserizione, la de nuncia entro breve termine dei vizi e dei difetti della cosa ;
b) ehe gli art. 1495 e segg., dettati per la vendita, non erano applicabili ai rapporto de quo, sia ehe esso si volesse
qualificare vendita di cosa futura, come ritenuto dal Tri
bunale, sia ehe si dovesse qualificare promessa bilaterale di eompravendita, come affermato dalla Corte giacche ne 1'uno nö 1'altro rapporto potevano dare luogo a quella « con
segna della cosa venduta » ehe & presupposto dell'art. 1495 ;
c) ehe il rapporto avrebbe dovuto piuttosto qualifi carsi come promessa di vendita di cosa futura, rispetto alla
quale poteva profilarsi un'azione di responsabilitä, ex art. 1467 ; eomiinque, mentre doveva essere esclusa 1'applicabi litä, ai caso dell'art. 1495, niente impediva ehe fosse ap plicato Part. 2043 ;
d) ehe la Corte non aveva motivato sul punto essen ziale se potesse aversi consegna della cosa in senso giuridico prima del collaudo e del certificato di abitabilitä. dell'ap partamento.
(1) Oonsulta, per riferlmenti, Cass. 17 novembre 1960, n. 3089, Foro it., Rep. 1960, voce Vendita, n. 92, la quale ha af fermato ehe il risarcimento dei danni, derivanti dai vizi della cosa venduta, non puõ chiedersi con azione fondata sulla colpa extracontrattuale.
(2) Oonformi, Cass. 9 maggio 1961, n. 1092, Foro it., Rep. 1961, voce Vendita, n. 27 e 25 ottobre 1957, n. 4113, id., Rep. 1957, voce cit., n. 35.
Sulla sussistenza di vizi o mancanza di quality nella cosa og getto della promessa di vendita, quale causa legittimante il ri fiuto di stipulare il contratto definitivo, v. Rubino, La eompra vendita, 1902, 2» ed., pag. 43.
(3) In ordine alia compatibility del pagamento del prezzo (parziale o totale) e della consegna della cosa col contratto preli minare di vendita, consulta, in senso conforme alia sentenza ri portata : App. Firenze 22 marzo 1961, Foro it., Rep. 1961, voce Vendita, n. 24 ; App. Firenze 5 ottobre 1960, ibid., n. 25 ; Trib. Crotone 28 dicembre 1957, id., Rep. 1958, voce cit., n. 37 ; App. Firenze 21 giugno 1958, ibid., n. 43 ; Trib. rG-enova 29 gennaio 1955, id., Rep. 1955, voce cit., n. 69 ; App. Bari 10 giugno 1952, id., Rep. 1954, voce cit., n. 52 ; Trib. Avellino 14 luglio 1952, id., Rep. 1953, voce cit., n. 104 ; App. Genova 30 gennaio 1952, id., Rep. 1952, voce cit., n. 71 ; Cass. 17 agosto 1951, id., Rep. 1951, voce cit., nn. 95, 96 ; Cass. 11 aprile 1949, n. 867, id., Rep. 1949, voce cit., n. 50 ; Cass. 6 giugno 1949, n. 1413, ibid., n. 52 (entrambe eitate nella motivazione della sentenza riportata) ; Cass. 19 luglio 1946, n. 926, id., Rep. 1946, voce cit., n. 34. Con tra : App. Roma 22 ottobre 1959, id., Rep. 1960, voce cit., n. 25 ; App. Firenze 2 agosto 1955, id., Rep. 1956, voce cit., n. 25 ; App. Catanzaro 23 dicembre 1953, id., Rep. 1954, voce cit., n. 32.
Sulla discriminazione fra contratto preliminare e contratto definitivo di vendita in base all'interpretazione della volontä, delle parti espressa nel contratto, v. Rubino, op. cit., pag. 34 segg.
(4) Conforme App. Palermo 24 febbraio 1953, Foro it., Rep. 1953, voce Vendita, n. 102.
In dottrina, consulta in conformity Rubino, op. cit., pag. 34. (5) Non constano precedenti in termini.
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