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Sezione II civile; sentenza 4 dicembre 1962, n. 3266; Pres. Vela P., Est. Modigliani, P. M. Gedda...

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Sezione II civile; sentenza 4 dicembre 1962, n. 3266; Pres. Vela P., Est. Modigliani, P. M. Gedda (concl. conf.); Solli (Avv. Di Troia) c. Solli e Penna (Avv. Barbantini, Schietroma) Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 7 (1963), pp. 1473/1474-1475/1476 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23152355 . Accessed: 28/06/2014 08:47 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.175 on Sat, 28 Jun 2014 08:47:03 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione II civile; sentenza 4 dicembre 1962, n. 3266; Pres. Vela P., Est. Modigliani, P. M. Gedda(concl. conf.); Solli (Avv. Di Troia) c. Solli e Penna (Avv. Barbantini, Schietroma)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 7 (1963), pp. 1473/1474-1475/1476Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152355 .

Accessed: 28/06/2014 08:47

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1473 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1474

l'impegno di una puntuale restituzione di tutti i reci

pienti ricevuti, essendo nozione di comune esperienza ohe le bibite in oggetto si vendono nelle relative botti

glie e che queste ultime, a contenuto esaurito, va.nno in

parte disperse o distrutte.

Neppure configurabile e, infine, la qualificazione giuri dica prospettata dalla S.a.b.a.g.a. perchc il cosiddetto

pegno irregolare si attua mediante la eonsegna di cose

fungibili (merei e, piu frequentemente, somme di danaro o titoli di credito) al creditore, il quale, acquistandone la

disponibilitä, diviene debitore e puõ, alla scadenza, com

pensare, in tutto o in parte, il proprio eredito eol suo de bito verso ebi gli ha prestato la cauzione o il deposito cauzionale (art. 1851 cod. civ.), Senonche lo schema tipo di tale contratto, predisposto a garanzia dell'anticipazione di uno o piu crediti, mal si adatta alia fattispecie nego ziale de qua, in cui l'oggetto del pegno si identificherebbe non giä, con i vuoti ma col cauzionamento pattuito a fa vore della S.e.i.v.i., il che lascia pur sempre indefinita la causa per la quale i vuoti medesimi vennero conse

gnati. E di ciõ la stessa difesa della ricorrente sembra rendersi conto allorquando si fa a ravvisare nel negozio in contestazione «la struttura del mutuo e la funzione di

garanzia » e quindi ad ammettere anche l'esistenza di un contratto di mutuo per quanto attiene alia eonsegna dei

recipienti anzidetti. Ma anche il mutuo opera il trapasso della propriety delle cose mutuate dal mutuante al mu tuatario e importa il conseguente obbligo di restituire il

tantundem, mentre nel contratto 24 febbraio 1956 tale

obbligazione non 6 sancita in maniera tassativa.

Escluso per i rilievi predetti che la pattuizione possa identificarsi con uno dei rapporti negoziali piu sopra esa minati (comodato, deposito, pegno irregolare, mutuo), re

sta da accertare se lo scopo di garanzia contemplato dai contraenti sia stato realizzato aliunde. Ed in proposito la

costruzione giuridica prospettata dalla Corte di merito ben si adegua alla realtä. del caso concreto, essendo leeito alle parti avvalersi di un determinate contratto per una finality diversa ed estranea alia funzione che di esso e

propria. II negozio indiretto, oramai cosi frequente nella pra

tiea degli affari, assume un carattere di strumentalitä ri

spetto al risultato, atipico o proprio di un altro tipo di

negozio, che in effetti le parti si propongono di conse

guire. Ed in tal caso lo scopo ulteriore viene attuato o con la semplice costituzione, quale negozio-mezzo, di un de

terminate contratto facendone propria la denominazione e la relativa disciplina, o attraverso uno specifico regola mento che, pur con le modifiche consentite dalla autonomia

contrattuale, si identifichi, nella sostanza, con un deter minate schema giuridico.

Nella specie, era intenzione della Ditta venditrice di

assicurarsi, nei limiti del possibile, il recupero dei reci

pienti vuoti in cui le bibite di sua produzione erano

contenute o di ottenere, a garanzia di siffatto adempi mento, un congruo deposito cauzionale che assumesse al

tempo stesso funzione risarcitoria per il caso in cui una

parte di essi non poteva essere resa. Eventuality, questa,

implicitamente contemplata dai contraenti in quanto, come piu innanzi si e rilevato, la Socio t a concessionaria

avrebbe rivenduto la merce a terzi e la restituzione dei

vuoti da parte della stessa restava pur sempre condizio nata all'osservanza di un analogo impegno che i subacqui renti avrebbero correlativamente assunto.

Ond'fe che, tenuto conto del risultato cui le parti ten

devano e delle pattuizioni all'uopo poste in essere (tras ferimento delle bottiglie col relativo contenuto, versa

mento di una cauzione a garanzia della restituzione dei

vuoti, rimborso della cauzione proporzionalmente al nu

mero dei vuoti restituiti), la qualificazione del rapporto come compravendita sottoposta a condizione risolutiva

potestativa 6 giuridicamente corretta. Invero un simile

contratto, nelle sue diverse forme (vendita con patto di

riscatto, vendita con 'pactum de retrovendendo o retro

emendo, vendita con riserva di dominio) e largamente in

uso per scopi di garanzia. Me potrebbe revocarsi in dub

bio ehe la convenzione conclusa fra le parti integri tutti

gli elementi obiettivi e subiettivi della cornpra vendi la. La volontä di trasferire alla. S.a.b.a.g.a. il diritto di proprietä dei materiali e desumibile per implicito dalla funzione di garanzia cui il contratto avrebbe adempiuto ed in partioolare dalla prevista facoltä di restituzione da

parte della compratrice, il ebe assicurava alia S.e.i.y.i. il

recupero del maggior numero possibile di vuoti, es sendo interesse della stessa Society concessionaria limi tare al minimo gli esborsi di danaro in occasion© delle

successive forniture. In ordine al corrispettivo, poi (que sto risulta essere stato determinato secondo un calcolo medio unitario della bottiglia che prescindeva, per al

cune di esse, dal loro costo effettivo), e giuridicamente irrilevante ogni eventuale sproporzione obiettiva tra prezzo e valore della cosa. Infine, neppure la natura dei recipienti poteva costituire un ostacolo alia loro alienazione perche il marchio della ditta, impresso su di essi, se ne impediva l'utilizzazione a scopi industriali, non li rendeva, per ciõ

solo, incommerciabili.

Individuato, alia stregua delle considerazioni predette, il tipo di contratto concluso fra le parti, e manifesto che

le somme, conyenute a garanzia della restituzione dei

vuoti, costituivano in realty il corrispettivo della forni

tura di essi alia S.a.b.a.g.a. ed autorizzavano in conse

guenza la S.e.i.v.i. alia cession© delle relative tratte ai

sensi e per gli effetti della legge n. 1345 del 1933. (Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione II civile ; sentenza 4 dioembre 1962, n. 3266 ; Pres.

Vela P., Est. Modigliani, P. M. gedda (conel. conf.) ; Solli (aw. di Tboia) o. Solli e Penna (aw. Bahban

tini, schietroma).

(Oonjerma App. Roma 28 giugno 1961)

Successions —- Collazione — Donazione simulata -—

Dispcnsa dalla collazione — Estremi — Fattispecie

(Cod. civ., art. 737).

La dissimulazione della donazione sotto Vapparenza di un

negozio oneroso implica dispensa taoita dalla collazione sol

quando la simulazione sia stata impiegata esclusivamente

per sottrarre la donazione alia collazione (nella specie, il

giudice di merito accertd ehe il de cuius aveva fittiziamente alienato beni, in effetti donati al figlio, alia nuora, sol

per sottrarli alia collazione, cui il solo figlio era tenuto). (1)

La Corte, ecc. — {Omissis). Col secondo mezzo di aiinul

lamento le ricorrenti, nel denunziare la erronea interpreta zione dell'art. 737 cod. civ., in relazione all'art. 360, nn. 3

e 5, cod. proc. civ., lamentano, anche sotto l'aspetto del

difetto di motivazione, clie la Corte d'appello abbia rite

nuto ehe la dissimulazione della donazione a Pietro Paolo

Solli mediante atti a titolo oneroso (e cioe mediante le

vendite effettuate, con i rogiti per notar Seraschi del 17

luglio 1950 e del 17 maggio 1954, dal defunto Giuseppe Solli alia nuora Albina Penna) abbia importato dispensa tacita dall'obbligo della collazione.

Anche tale censura e priva di fondamento.

£ noto che, in tema di applicazione dell'art. 737 cod.

(1) In senso conforme, v. App. Messina 8 aprile 1959, Foro it., 1960, I, 198, con nota di richiami (tra cui in senso del

pari conforme la Cass. 17 marzo 1955 n. 810, id., Rep. 1955, voce Successione, n. 187, eitata nella motivazione della sentenza

surriportata). Sulla natura e la forma della dispensa, v. Cass. 29 luglio

1961, n. 1845, id., Rep. 1961, voce cit., nn. 124-128. Per qualche riferimento, nel senso che la donazione con

riserva di usufrutto non importa dispensa tacita dall'obbligo della collazione, v. App. Cagliari 4 aprile 1960, ibid., n. 121.

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1475 PARTE PRIMA 1476

civ., per il quale il discendente ehe succede ai de cuius deve

conferire ai coeredi tutto ciõ ohe ha ricevuto, direttamente

o indirettamente, per donazione dal de cuius, devono in

tendersi eomprese nell'oggetto della collazione, oltre alle

donazioni indirette, quelle palliate o mascherate, sotto

qualsiasi forma. Tuttavia, se la simulazione sia stata ado

perata ai fine esclusivo di porre le dette donazioni ai riparo della oollazione, opera la dispensa menzionata nella riserva

ehe si legge in fine del 1° comma dell'art. 737, con la limi

tazione per altro prevista dal 2° comma stesso articolo

(cfr., in tal senso, la sentenza 17 marzo 1955, n. 810, Foro

it., Rep. 1955, voce Successione, n. 187). A1 fine di stabilire se la dissimulazione di una donazione

importi, o non, dispensa tacita dall'ohbligo della collazione

(salva henintesi l'azione di riduzione), occorre, dunque, accertare se la simulazione sia stata adoperata al fine esclu

sivo di porre la donazione al riparo della collazione. L'ap

prezzamento, poi, del giudice di merito in ordine a tale

accertamento, concretandosi nella valutazione di circo

stanze di fatto, si sottrae alia censura di questa Corte.

Orbene, nel caso concreto, i Giudici del merito osserva

rono che era da escludere che la simulazione in controversia

avesse avuto uno scopo diverso (d'altronde neppure indi

cate dalle Solli e dalle Iannucci) da quello di sottrarre il

donatario all'obbligo della collazione e che anzi il ricorso

alia interposizione fittizia della Penna non poteva trovare

una spiegazione differente dal proposito di conservare l'ef

ficacia delle attribuzioni patrimoniali gratuite che il fu

Giuseppe Solli aveva fatto, evitando che esse potessero caducarsi per effetto della collazione, a cui il figlio, a dif

ferenza della nuora, era tenuto. Indi i Giudici del merito

affermarono che in ciõ non poteva non riscontrarsi un fatto

concludente, univocamente ed esclusivamente diretto alia

dispensa della collazione. E conseguentemente pervennero alia conclusione che per i beni, che avevano costituito

oggetto delle donazioni dissimulate in discussione, la detta

dispensa, in effetti, sussisteva.

Contro tale apprezzamento invano si profilano le cen

sure del ricorso, le quali, mediante la denunzia di pretese erroneitä. dei criteri della indagine, tendono, in realty, a rimuovere un giudizio di fatto, quale e quello espresso dalla Corte d'appello in ordine all'accertamento del fine

per il quale era stata adoperata la simulazione. E poichfe, come emerge dalla motivazione dianzi riportata, la ratio

decidendi risulta chiaramante delineata dalle ragioni addotte

dai Giudici di appello a presidio della decisione adottata, la censura non puõ ritenersi fondata neppure sotto l'aspetto del difetto di motivazione.

Consegue da quanto si e esposto che il secondo mezzo

di annullamento deve essere rigettato. (Omissis) Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione I civile ; sentenza 1° dicembre 1962, n. 3250 ; Pres. Celentano P., Est. Areas, P. M. Criscuoli (eoncl. diff.) ; Romano (Aw. Zuccaeino, Rizzo) c. Magaletti (aw. Romualdi, Di Cagno).

(öassa App. Bari 8 luglio 1960)

Vendita— Danni da adcmpimento inesatto — Ftespon

sabilitä per latto illecito — Eselusione (Cod. civ., art. 1218, 2043).

Vendita —- Promessa bilaterale — Garanzia per vizi — Eselusione (Cod. civ., art. 1490).

Vendita — Promessa bilaterale — Contratto deli nitivo — Discriminazione — Criteri.

Vendita — Vendita con riserva della proprietä — Ga ranzia per vizi— Applicability (Cod. civ., art. 1490).

Ove il fatto produttivo di danno consista nelVinadempimento della prestazione dovuta dal venditore, il compratore non

pud esperire Vazione di danno ex art. 2043 cod. civ.,

ehe spetta solo in ipotesi di violazioni eolpose di diritti assoluti. (1)

Nori si applieano alla promessa bilaterale di eompravendita le norme sulla garanzia per i vizi ed i difetti della eosa

oggetto del contratto. (2) La trasmissione della cosa ed il pagamento del prezzo sono

compatibili eon la promessa bilaterale di eompravendita, se fatti in eontemplazione di una vendita futura. (3)

L'wso della terminologia « prometto di vendere e di aequistare » non e automatieamente indicativo della promessa bilate rale di eompravendita. (4)

La garanzia per vizi della cosa venduta S applieabile alla vendita immobiliare eon riserva della proprietä. (5)

La Corte, eco. — Con i priini due rnotivi il ricorrente denuncia la violazione degli art. 1495 e segg., 1467 esegg., 1477, 2° comma, 2043 cod. civ. e 1'omessa motivazione

(art. 360, nn. 3, 5, cod. proc. civ.) e deduce :

a) ehe egli aveva svolto 1'azione generica di danno ex art. 2043 eod. civ. (sempre ammissibile ove non soccorra altra specifica e particolare azione), la quale non riehiedeva,

perchö fosse evitata la decadenza e la preserizione, la de nuncia entro breve termine dei vizi e dei difetti della cosa ;

b) ehe gli art. 1495 e segg., dettati per la vendita, non erano applicabili ai rapporto de quo, sia ehe esso si volesse

qualificare vendita di cosa futura, come ritenuto dal Tri

bunale, sia ehe si dovesse qualificare promessa bilaterale di eompravendita, come affermato dalla Corte giacche ne 1'uno nö 1'altro rapporto potevano dare luogo a quella « con

segna della cosa venduta » ehe & presupposto dell'art. 1495 ;

c) ehe il rapporto avrebbe dovuto piuttosto qualifi carsi come promessa di vendita di cosa futura, rispetto alla

quale poteva profilarsi un'azione di responsabilitä, ex art. 1467 ; eomiinque, mentre doveva essere esclusa 1'applicabi litä, ai caso dell'art. 1495, niente impediva ehe fosse ap plicato Part. 2043 ;

d) ehe la Corte non aveva motivato sul punto essen ziale se potesse aversi consegna della cosa in senso giuridico prima del collaudo e del certificato di abitabilitä. dell'ap partamento.

(1) Oonsulta, per riferlmenti, Cass. 17 novembre 1960, n. 3089, Foro it., Rep. 1960, voce Vendita, n. 92, la quale ha af fermato ehe il risarcimento dei danni, derivanti dai vizi della cosa venduta, non puõ chiedersi con azione fondata sulla colpa extracontrattuale.

(2) Oonformi, Cass. 9 maggio 1961, n. 1092, Foro it., Rep. 1961, voce Vendita, n. 27 e 25 ottobre 1957, n. 4113, id., Rep. 1957, voce cit., n. 35.

Sulla sussistenza di vizi o mancanza di quality nella cosa og getto della promessa di vendita, quale causa legittimante il ri fiuto di stipulare il contratto definitivo, v. Rubino, La eompra vendita, 1902, 2» ed., pag. 43.

(3) In ordine alia compatibility del pagamento del prezzo (parziale o totale) e della consegna della cosa col contratto preli minare di vendita, consulta, in senso conforme alia sentenza ri portata : App. Firenze 22 marzo 1961, Foro it., Rep. 1961, voce Vendita, n. 24 ; App. Firenze 5 ottobre 1960, ibid., n. 25 ; Trib. Crotone 28 dicembre 1957, id., Rep. 1958, voce cit., n. 37 ; App. Firenze 21 giugno 1958, ibid., n. 43 ; Trib. rG-enova 29 gennaio 1955, id., Rep. 1955, voce cit., n. 69 ; App. Bari 10 giugno 1952, id., Rep. 1954, voce cit., n. 52 ; Trib. Avellino 14 luglio 1952, id., Rep. 1953, voce cit., n. 104 ; App. Genova 30 gennaio 1952, id., Rep. 1952, voce cit., n. 71 ; Cass. 17 agosto 1951, id., Rep. 1951, voce cit., nn. 95, 96 ; Cass. 11 aprile 1949, n. 867, id., Rep. 1949, voce cit., n. 50 ; Cass. 6 giugno 1949, n. 1413, ibid., n. 52 (entrambe eitate nella motivazione della sentenza riportata) ; Cass. 19 luglio 1946, n. 926, id., Rep. 1946, voce cit., n. 34. Con tra : App. Roma 22 ottobre 1959, id., Rep. 1960, voce cit., n. 25 ; App. Firenze 2 agosto 1955, id., Rep. 1956, voce cit., n. 25 ; App. Catanzaro 23 dicembre 1953, id., Rep. 1954, voce cit., n. 32.

Sulla discriminazione fra contratto preliminare e contratto definitivo di vendita in base all'interpretazione della volontä, delle parti espressa nel contratto, v. Rubino, op. cit., pag. 34 segg.

(4) Conforme App. Palermo 24 febbraio 1953, Foro it., Rep. 1953, voce Vendita, n. 102.

In dottrina, consulta in conformity Rubino, op. cit., pag. 34. (5) Non constano precedenti in termini.

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