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Sezione II civile; sentenza 5 luglio 1963, n. 1804; Pres. Civiletti P., Est. Ferrati, P. M. Gentile...

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Page 1: Sezione II civile; sentenza 5 luglio 1963, n. 1804; Pres. Civiletti P., Est. Ferrati, P. M. Gentile (concl. conf.); Finanze (Avv. dello Stato Soprano) c. Bianchetti (Avv. Francesconi)

Sezione II civile; sentenza 5 luglio 1963, n. 1804; Pres. Civiletti P., Est. Ferrati, P. M. Gentile(concl. conf.); Finanze (Avv. dello Stato Soprano) c. Bianchetti (Avv. Francesconi)Source: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 1 (1964), pp. 151/152-153/154Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152773 .

Accessed: 25/06/2014 09:28

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151 PARTE PRIMA 152

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione II civile ; sentenza 5 luglio 1963, n. 1804 ; Pres.

Civiletti P., Est. Ferrati, P. M. Gentile (ooncl.

conf.); Finanze (Aw. dello Stato Soprano) c. Bian

chetti (Aw. Francesconi).

(Oassa Trib. Brescia 28 novemhe 1960)

Chiesa — Chiesa dcmaniale — Difctio «li personalita giuridica — Loeali di pertinenza dclla chiesa —

Domanda di rilascio — Legittimazione attiva

(Cod. civ., art. 831 ; legge 27 maggio 1929 n. 810, ese cuzione del trattato e del Concordato fra la Santa Sede e l'ltalia, art. 29 ; 1. 27 maggio 1929 n. 848, sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patri moni destinati a fini di culto, art. 15 ; r. d. 2 dicembre 1929 n. 2262, approvazione del regolamento per l'esecu zione della legge 27 maggio 1929 n. 848, art. 10, 12 ; r. d. 26 settembre 1935 n. 2032, modificazioni al rego lamento per l'esecuzione della legge 27 maggio 1929 n. 848, approvato con r. d. 2 dicembre 1929 n. 2262).

L'amministrazione delle finanze dello Stato e legittimata a chiedere il rilascio di locale costituente pertinenza di una chiesa appartenente al demanio e sfornita di personalita giuridica, a nulla rilevando il vincolo della dicatio ad cultum che grava su di essa. (1)

La Corte, ecc. — Con il primo motivo del ricorso l'am ministrazione finanziaria, deducendo violazione degli art.

826, 828, 832, 1571 e 2697 cod. civ. e 6, 13, 15 legge 27

maggio 1929 n. 848, in relazione all'art. 360, n. 3, cod.

proc. civ., censura la sentenza impugnata per essersi posta il quesito se sia compatibile con la demanialitä di una chiesa un atto di amministrazione posto in essere da chi della chiesa abbia la semplice rappresentanza e l'amministra

zione, mentre deve escludersi che la rappresentanza e la amministrazione del preposto ecclesiastico riguardi anche «il bene chiesa » quando questo non appartiene alia « chiesa come ente », giacche in tale caso «il regime privato del bene

permane nel proprietario ed i poteri attribuiti alla autorita ecclesiastica riguardono soltanto l'ufficio del culto».

A questo primo motivo si riallaccia direttamente il

secondo, con cui, denunciandosi nuovamente violazione

degli art. 6, 13 e 15 legge 27 maggio 1929 n. 848 in relazione all'art. 29 del Concordato tra l'ltalia e la Santa Sede, si sostiene che le disposizioni della suddetta legge n. 848, emanata per la esecuzione del Concordato, si applicano esclusivamente ag'i enti ecclesiastici, cui sia stata ricono sciuta la personalita giuridica ai sensi dell'art. 29, lett. a, del Concordato ; conseguentemente, poichfe nella specie la chiesa di Santa Maria del Carmine di Brescia non e

(1) Si veda in conformity, in ordine alla titolarita del potere di rappresentanza della chiesa sfornita di personality giuridica, Cass. 8 novembre 1957, n. 4300, Foro it., 1958, I, 1839, con ampia nota di richiami, cui adde, per la giurisprudenza piii recente e la dottrina in argomento, la nota a Cass. 30 marzo 1903, n. 793, id., 1903, I, 1151.

Ancora Cass. n. 4300 del 1957 su eitata affronta e risolve, in conformity alia sentenza in epigrafe, la questione relativa al riconoscimento della personality giuridica alle chiese aperte al culto.

Per quanto concerne poi il richiamo implicito alle norme di diritto canonico che la sentenza odierna afferma fatto dal l'art. 15 legge 27 maggio 1929 n. 848, si consulti in senso con forme Cass. 12 novembre 1957, n. 4302, id., 1958, I, 1839, eitata nella uiotivazione.

Sul concetto di pertinenza della chiesa, si consultino Cass. 12 novembre 1957, n. 4302 eitata sopra, annotata da Lo Surdo, Concetto di pertinenza e sue applicazioni in tema di qualificazione dei locali accessori all'edifieio destinato al culto, in Dir. eccl., 1958, II, 220 ; nonchö Cass. 10 giugno 1951, n. 1572, Foro it., 1952, I, 005, con nota di Gismoxdi, Le limitazioni alle facoltu di godimento del privato proprietario degli cdifici destinati al culto cattolico.

fornita di personality giuridica ed appartiene invece alio

Stato, a questo soltanto spetta la rappresentanza e l'am

ministrazione dell'immobile, difettando un ente, cui 1'im

mobile chiesa sia affidato per l'esercizio del eulto.

Entrambi i motiyi, ehe per la loro intima connessione

devono essere congiuntamente esaminati, appaiono piena mente fondati.

Sulla base della documentazione esibitagli il Tribunale

di Breseia ha accertato che la cbiesa in questione appar tiene al demanio dello Stato, poiche e stata oggetto di

incameramento al tempo della dominazione napoleonica (de ereto 10 aprile 1810), ne in seguito e stata trasferita ad aleun

ente ecclesiastico preesistente o ricostituito.

Questo accertamento, in ordine al quale non v'e con

testazione, avrebbe dovuto importare senz'altro la riso

luzione della controversia in favore della attrice ammini

strazione finanziaria, non potendosi negare il diritto del

proprietario di disporre della cosa propria e di conseguirne ii rilascio da parte di colui che ne sia al godimento senza

valido titolo.

Gli 6 che le chiese, per quanto comprese per natura loro

tra le res sacrae e rientranti nella piu ampia nozione di

bona sacra, possono formare oggetto di propriety privata :

sono espliciti in tal senso tanto il diritto canonico (can. 1510, § 1, cod. iwr can.) quanto la legge italiana, limitandosi

questa a vietare che gli edifici destinati aU'esercizio pub blico del culto cattolico siano sottratti alia loro destinazione

fino a che tale destinazione non sia cessata in conformity

delle leggi che li riguardano (art. 831, 2° comma, cod. civile). Deve infatti rilevarsi che, come questa Corte ha ampia

mente illustrato nella sentenza 8 novembre 1957, n. 4306

(Foro it., 1958, I, 1839), richiamata dalla ricorrente, per il diritto canonico soltanto la Chiesa cattolica collettivä

mente considerata e la Santa Sede hanno ipso iure la per sonality giuridica per diretta investitura divina, mentre

tutti gli altri enti ecclesiastici, e quindi le chiese, possono

acquistare la personalita giuridica solo in quanto sia loro

attribuita da una norma espressa del diritto canonico o

mediante un provvedimento specifico del''autorita ecc'e

siastica competente. A tale sistema aderisce perfettamente la norma con

cordataria, poichõ con l'art. 29 del Concordato lo Stato

italiano, ferma restando la personalita giuridica degli enti

ecclesiastici gia in precedenza riconosciuti, si e impegnato a riconoscere la personalita giuridica anche alle chiese

aperte al culto, che gia non l'avessero, comprese quelle

giä appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi, con asse

gnazione, nei riguardi di queste ultime, della rendita desti

nata a ciascuna di esse dal fondo per il culto.

Se si pone in relazione tale disposizione, di carattere

generale, con le norme piu specifiche contenute negli art. 10 e 12 del regolamento approvato con r. decreto 2

dicembre 1929 n. 2262, che disciplinano minutamente le

modalita per il riconoscimento delia personality giuridica delle chiese pubbliche aperte al culto, appare chiaro come 10 Stato italiano non abbia inteso attribuire in modo indi

scriminate ed incondizionato la personalita giuridica a tutte le chiese aperte al culto pubblico, ma abbia sempli cemente previsto la possibility di siffatto riconoscimento da concedersi di volta in volta, su espressa domanda del

l'autority ecclesiastica. con specifici provvedimenti. Orbene se, come si e detto, la chiesa in questione ap

partiene al demanio dello Stato e non ha mai conseguito la

personalita giuridica, e evidente 1'errore in cui e incorso 11 tribunale quando ha ritenuto di poter risolvere la contro

versia facendo applicazione dell'art. 15 legge 27 maggio 1929 n. 848.

Ai sensi di tale norma le chiese sono giuridicamente rap

presentate dall'erdinario diocesano, dal parroco, dal ret tore e dal sacerdote che, sotto qualsiasi denominazione o

titolo, sia legittimamente ad esse preposto e detti ecclesia stici ne tengono anche l'amministrazione, ove non esistano le fabbricerie: ed e pacifico che il problema dell'organo rappresentativo della chiesa va risolto in base alia sua strut tura canonics1, giacclie a questa il legislatore italiano ha

inteso riferirsi nel formulare l'art. 15 della legge n. 848

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GIURISPRUDENZA GOSTITUZIONALE E CIVILE 154

(sent. 12 novembre 1957, n. 4362, Foro it., 1958. I, 1839). Ma il problema non si pone nel caso concreto, poiche

l'art. 15 si riferisce esclusivamente a quelle chiese che hanno

sempre avuto od hanno, per espresso provvedimento, con

seguito il rieonoscimento della personality giuridica, in

tal senso ia norma e stata costantemente interpretata da

questo Supremo collegio, nõ sussistono motivi per andare

in diyerso avviso.

La contraria affermazione del resistente con riferimento

alia natura demaniale della chiesa si riduce ad una apodit tica enuneiazione, sfornita di qualsiasi dimostrazione sul

piano logico e giuridico ; ne possono fondatameDte invo

carsi le disposizioni del r. deoreto 26 settembre 1935 n. 2032,

poiche le stesse non modificano assolutamente il sistema

in precedenza configurato ed anzi la eircolare ministeriale, richiamata df 1 resistente, quando afferma che « la. rappresen tanza giuridica dell'ente chiesa rimane al sacerdote legit timamente propostovi », ribadisce proprio l'esistenza del

riconoscimento della personalita giuridica perche possa trovar applicazione la norma dell'art. 15.

Nella gia menzionata sentenza n. 4306 del 1957 questa Corte si ft anzi posto il quesito se le chiese non aventi per sonality giuridica possano tuttavia considerarsi come enti

di fatto con conseguente riconoscimento, almeno entro

certi limiti, al sacerdote, che vi e preposto, di una capacity

processuale per obbligazioni assunte nell'interesse e per conto della chiesa medesima, e l'ha risolto in senso negativo sotto il riflesso che la chiesa non puõ assumere che la fi

gura di una fondazione e che la legge non ammette fonda

zioni di mero fatto.

Ed allora se la chiesa per difetto di personalita giuridica non assurge a soggetto autonomo di diritto e rimane in

vece nella condizione di res in quanto appartiene ad lin

determinate soggetto di diritto (comunita religiosa od ente

ecclesiastico riconosciuto, privato, Stato), e a quel soggetto che spetta la rappresentanza della chiesa e la capacity

processuale, attiva e passiva, per obbligazioni attinenti

al bene chiesa.

Ciõ importa quindi che nella specie non solo l'ammini

strazione finanziaria era legittimata a proporre l'azione

di rilascio nei confronti del Bianchetti; ma non le era nep

pure opponibile quel contratto che la resistente assume di

aver stipulato con il rettore della chiesa.

A parte che al riguardo il Bianchetti non e stato nem

meno preciso, poiche ha parlato ora di locazione vera e

propria, ora di precario oneroso, ora di precaria occupa zione in virtu di transeunte tolleranza del preposto alia

chiesa, sta di fatto che manca assolutamente la prova che

quel contratto rientrasse nei poteri spettanti al rettore

della chiesa, al quale, proprio per il difetto di personality

giuridica della chiesa, spettano esclusivamente i poteri

riguardanti l'ufficio del culto : ed e estremamente signi ficativo a questo proposito che ad eccitare l'amministra

zione alia instaurazione della lite sia stato lo stesso rettore,

dal che deve inferirsi che egli non abbia assolutamente in

ordine al locale de quo quella veste di usulruttuario che

sulla base di un semplice certificato catastale il resistente

vuol attribuirgli, prospettando una questione, sulla quale il giudice del merito non si b pronunciato.

Del resto da quel comportamento del preposto alia

chiesa si deve dedurre ehe l'intrapresa azione non interfe

risce affatto sul libero esercizio del culto ed e perfettamente

compatibile con esso, in quanto il locale di cui si contende

non e necessario per il culto medesimo : e questo e senza

dubbio suffieiente per legittimare l'azione del proprietario. 15 certamente esatto che la dicatio ad cultum dell'edificio

chiesa vincola l'immobile alia sua destinazione con la con

seguenza che le facoltä su di esso esercitabili dal proprie tario trovano un ostacolo alia loro libera esplicazione, ma,

come ben emerge dal testo dell'art. 831 cod. civ., il limite

e costituito dalla conservazione della destinazione all'eser

cizio del culto, onde erroneamente si assume dal resistente

che lo Stato proprietario abbia genericamente rinunciato

a favore dell'autorita ecclesiastica ai suoi diritti sull'immo

bile e sue pertinenze, il proprietario, sia esso un privato o

lo Stato, conserva invece ogni sua facoltä in ordine a quelle

pertinenze ehe non siano indispensabili per l'esercizio del culto ed in tale categoria rientra, secondo gli stessi ac certamenti compiuti dalla sentenza impugnata, il locale in contestazione, attiguo all'abitazione del rettore.

Le considerazioni fatte sono pertanto piü ehe sufficienti

per porre in evidenza l'errore clie vizia la pronuneia del Tribunale di Brescia e la necessitä quindi che la causa venga riesaminata da altro giudice sulla scorta dei principi di diritto sovraillustrati.

£ appena il caso di aggiungere clie non puõ spiegare alcuna influenza sulla risoluzione del problema di diritto sollevato dalla ricorrente il fatto che successivamente contro

il Bianchetti sia stata proposta una azione di sfratto anche da parte del rettore, giacche sara compito del giudice investito di quella causa individuarne i termini e stabilire

se la stessa sia stata legittimamente proposta da chi ne

aveva veste.

I rimanenti motivi del ricorso rimangono ovviamente

assorbiti dalla pronuneia di annullamento, in quanto con

cernono questioni subordinate, prospettate sul presupposto che al rettore della chiesa potesse riconoscersi un potere

dispositivo su un locale non necessario all'esercizio del culto.

II giudice di rinvio provvedera. anche sulle spese di

questo giudizio di cassazione, tenuto conto dell'mammis

sibilitä del controricorso.

Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezioni unite civili ; sentenza 3 luglio 1963, n. 1790 ; Pres.

Di Pilato P., Est. Caporaso, P. M. Ckiscuoli (concl.

conf.) ; Comune di Sesto Eiorentino (Aw. Mabucchi) c. Bencini (Aw. Buccioni).

(.Regolamento di giurisdizione)

Tasse e imposte comunsili — Addizionali a imposta erariale — Natura d'imposta locale — Contenaioso

(R. d. 14 settembre 1931 n. 1175, art. 277, 285).

Avendo le addizionali comunali a imposta erariale natura

di tributo locale il contribuente pud, senza il previo espe rimento della procedura amministrntiva, esercitare Vazione

giudiziaria, se I'iscrizione non sia stata preceduta dalla

notificazione delVatto di accertamento. (1)

La Corte, ecc. — (Omissis). Nel merito, il ricorso e

infondato. Si sostiene che, trattandosi, nella specie, di tri

buto di ente diverso dallo Stato, ma riferito a reddito as

soggettato ad imposta diretta erariale (supercontribuzione od

addizionale), la discipliria ad esso applicabile sarebbe quella di cui ai t. u. sulle imposte dirette approvato con decreto

pres. 29 gennaio 1958 n. 645. La controversia sarebbe,

(1) Questione, per quanto consta, decisa per la prima volt a dal Supremo collegio. In senso contrario si era espresso Trib.

Bologna 18 gennaio 1960, Foro it., Rep. 1960, voce Tasse co

munali, n. 13, ritenendo che gli speciali ricorsi avverso la deli berazione istitutiva delle sovrimposte, previsti originariamente dall'art. 258 del t. u. per la finanza locale e quindi dalle norme che ad esso si sono succedute nel tempo (art. 306 della legge com. e prov. 3 marzo 1934 n. 383 ; art. 310 del t. u. 4 febbraio 1915 n. 148 sostituito al primo in forza dell'art. 10 del t. u. 5 aprile 1951 n. 203 ; art. 3 del decreto pres. 19 agosto 1954 n. 968 mo

dificato dalla legge 20 gennaio 1955 n. 289) sostituiscono in toto

i ricorsi previsti per le imposte comunali e provinciali degli art.

277 e segg. del t. u. per finanza locale. In dottrina, sembra conforme alia prima parte della mäs

sima Berliri, Procedimento tributario amministrativo, 1940,

I, pag. 61.

Sull'interpretazione delle norme del testo unico per la finanza locale richiamate nella motivazione la giurisprudenza & ormai

costante : conf., da ultimo, Cass. 28 aprile 1963, n. 1038, Foro it.,

Mass., 301; 18 settembre 1962, n. 2766, id., 1963, T, 571, con

nota di richiami.

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