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sezione II civile; sentenza 5 marzo 1986, n. 1400; Pres. Carotenuto, Est. Nardi, P.M. Nicita (concl....

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sezione II civile; sentenza 5 marzo 1986, n. 1400; Pres. Carotenuto, Est. Nardi, P.M. Nicita (concl. conf.0; Soc. Arti grafiche Boccia (Avv. Spagnolo) c. Soc. Fiat (Avv. Rosati, Garelli). Regolamento di competenza avverso Trib. Salerno 30 aprile 1984 Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 1 (GENNAIO 1987), pp. 195/196-199/200 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23179567 . Accessed: 25/06/2014 01:32 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.109.162 on Wed, 25 Jun 2014 01:32:53 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione II civile; sentenza 5 marzo 1986, n. 1400; Pres. Carotenuto, Est. Nardi, P.M. Nicita(concl. conf.0; Soc. Arti grafiche Boccia (Avv. Spagnolo) c. Soc. Fiat (Avv. Rosati, Garelli).Regolamento di competenza avverso Trib. Salerno 30 aprile 1984Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 1 (GENNAIO 1987), pp. 195/196-199/200Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179567 .

Accessed: 25/06/2014 01:32

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PARTE PRIMA

e dell'interesse ad agire (Cass., sez. un., 21 agosto 1972, n. 2689, Foro it., Rep. 1972, voce Istruzione preventiva, nn. 1-4).

Ulteriore conseguenza è che l'accertamento tecnico preventivo de

ve essere disposto dal giudice competente a decidere sulla doman

da, onde nel caso di specie, in relazione alla domanda come essa

è stata proposta, si prospetta la necessità di un'indagine sulla legit timazione del giudice, e cioè quale sia il giudice investito di giuri sdizione per la chiesta indagine preventiva.

L'istruzione preventiva è ammessa, infatti, anche nel campo del

processo amministrativo, oltre che in quello del procedimento tri

butario, essendo consentito al giudice amministrativo di assumere

testimoni, di eseguire ispezioni, ordinare perizie e fare tutte le altre

indagini che possono condurre alla scoperta della verità, coi poteri attribuiti al magistrato ordinario dal c.p.c. e con la relativa sanzio

ne (art. 44 t.u. sul Consiglio di Stato e 27 reg. proc.).

Conseguentemente, ai fini dell'individuazione del giudice muni

to di giurisdizione in ordine all'istanza di accertamento preventivo, occorre che questa Suprema corte prenda visione degli atti, in virtù del potere-dovere ad essa riconosciuto, stante la particolare natura

del vizio denunciato.

Orbene, nel caso di specie l'aw. Cappellato, dopo l'esposizione in ricorso della narrativa di fatto (richiesta esibizione di documenti recanti tracce di abrasioni, cancellature, ecc.) e la richiesta al Pre tore di Piove di Sacco di voler disporre ispezione giudiziale dei re

gistri del bilancio di previsione e consuntivi del comune di Polverara

nonché di tutti gli altri documenti di cui ad una sua istanza presen tata al sindaco di quel comune, nonché dell'esistenza e dello stato

degli eventuali inventari dei beni mobili ed immobili del comune di Polverara, ad esso ricorrente non esibiti, concludeva con una po stilla in calce, nella quale faceva noto che l'istanza era stata presen tata «al fine della produzione avanti al T.A.R.», senza alcun'altra ulteriore specificazione; se cioè trattavasi di una domanda posta o da porsi con ricorso giurisdizionale al giudice amministrativo, in

relazione all'impugnazione lesiva di un provvedimento di esso ri

corrente o di altri.

Ne deriva che, mancando qualsiasi corrispondenza tra tale sup posta e, comunque, non provata domanda e l'accertamento richie sto con l'istanza al pretore, quest'ultimo giudice avrebbe dovuto formulare una valutazione positiva o meno dell'aderenza della prova richiesta alla materia del contendere e, rilevato l'oggetto della stes

sa, avrebbe dovuto rigettare l'istanza. Il che nella specie non è av

venuto, essendosi il pretore ritenuto legittimato all'ammissione del mezzo di prova.

Questa Suprema corte ha, infatti, ritenuto che se l'accoglimento dell'istanza di istruzione tecnica preventiva è condizionata dall'ac

certamento, con carattere di cognizione meramente sommaria e de

liberatoria, dell'esistenza di una situazione attuale da cui possa sorgere, in linea di probabilità ed eventualità, una pretesa da tute larsi in futuro in via giudiziaria, nonché una valutazione positiva dell'aderenza della prova richiesta alla materia del contendere sot to il duplice profilo della rilevanza della prova stessa e dell'interes se ad agire (Cass., sez. un., 21 agosto 1972, n. 2689, cit.) è pur vero che legittimato a chiedere l'accertamento tecnico è solo il titolare di un interesse giuridico, ossia di una situazione attuale da cui pos sa sorgere una pretesa tutelabile in via giurisdizionale (Cass., sez.

un., 21 maggio 1975, n. 1997, id., Rep. 1975, voce cit., n. 1). Nel caso di specie, mancando ictu oculi qualsiasi nesso tra l'i

stanza di istruzione al pretore ed il giudizio innanzi al T.A.R., non vi è dubbio che l'istanza dovesse essere proposta al giudice ammi

nistrativo, avente giurisdizione per la causa di merito. Se il pretore, infatti, è carente di giurisdizione ad emanare prov

vedimenti d'urgenza in materie riservate alla giurisdizione esclusi va del giudice amministrativo, in quanto il richiesto provvedimento di urgenza verrebbe a tradursi inevitabilmente nella revoca, sia pu re temporanea, di un atto amministrativo o nell'imposizione di un

facere alla p.a., contro il divieto sancito dall'art. 41. 20 marzo 1865 n. 2248, ali. E (Cass. 5575/79, id., 1980,1, 887; 4204/82, id., Rep. 1982, voce Istruzione pubblica, n. 450; 5239/82, ibid., voce Prov vedimenti d'urgenza, n. 44; 5653/82, ibid., n. 46; 4202/82, ibid., voce Istruzione pubblica, n. 448) deve del pari ritenersi che il pote re di provvedere all'ammissione di un accertamento tecnico preven tivo, attribuito dall'art. 692 ss. c.p.c. al giudice ordinario, non è

esperibile rispetto a situazioni giuridiche tutelabili con ricorso al giu dice amministrativo, tenuto conto che la tutela giurisdizionale da vanti al giudice ordinario e quello davanti al giudice amministrativo

integrano sistemi autonomi e distinti, secondo le scelte del legisla tore e che pertanto, il predetto potere, attribuito al giudice ordina

li Foro Italiano — 1987.

rio con carattere meramente strumentale rispetto ad una futura con

troversia in sede di giurisdizione ordinaria, non può essere limitato alle controversie devolute alla cognizione del medesimo ordine. Con

seguentemente il giudice ordinario difetta di giurisdizione in mate

ria di accertamento tecnico preventivo, sia quando l'eventuale futuro

processo di cognizione concerna questioni di estimazione semplice rimesse alla giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie, come

già per il passato queste sezioni unite hanno ritenuto (sent. 29 otto

bre 1974, n. 3251, id., Rep. 1974, voce Tributi in genere, n. 583; 6 luglio 1979, n. 3877, id., Rep. 1979, voce Istruzione preventiva, n. 4), sia quando il procedimento debba instaurarsi innanzi al giu dice amministrativo, non potendo consentirsi per le ragioni sopra esposte alcuna deroga alle regole discriminatrici della giurisdizio ne. L'accertamento tecnico preventivo non può, pertanto, essere con

cesso dal giudice ordinario ove esso, come nel caso di specie, sia

finalizzato ad avere influenza su un giudizio da compiersi innanzi

al giudice amministrativo, vuoi che trattisi di impugnazione avver

so un provvedimento dell'autorità amministrativa, vuoi che trattisi di materia rimessa alla giurisdizione esclusiva di tale giudice.

L'istanza per regolamento di giurisdizione risulta, peraltro, re

golarmente proposta nei termini, coincidendo il termine utile per la sua proposizione con il deposito dell'elaborato peritale richiesto

(Cass. 21 maggio 1975, n. 1997, id., Rep. 1975, voce cit., n. 1) al

l'epoca non ancora trascorso.

In accoglimento della proposta istanza di regolamento va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, con con

seguente caducazione ad ogni effetto del decreto pretorile 19 feb braio 1981. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 5 marzo 1986, n. 1400; Pres. Carotenuto, Est. Nardi, P.M. Nicita (conci, conf.); Soc. Arti grafiche Boccia (Avv. Spagnolo) c. Soc. Fiat

(Aw. Rosati, Garelli). Regolamento di competenza avverso Trib. Salerno 30 aprile 1984.

Competenza civile — Territorio — Domanda di riduzione del prez zo —

Obbligazione dedotta in giudizio — Foro convenzionale —

Applicabilità — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 20)

Ai fini della competenza territoriale, l'obbligazione dedotta in giu dizio si determina avendo riguardo all'obbligazione originaria su cui si contende, sia che se ne chieda l'adempimento, sia che essa

funzioni da fatto costitutivo di altra specifica domanda (nella spe cie, affermato che la domanda di riduzione del prezzo ha una cau sa petendi che comprende anche il contratto di compravendita, si è ritenuta applicabile, per tale domanda, la clausola derogato ria della competenza contenuta nel contratto). (1)

(1) Non constano precedenti in termini. In epoca oramai non più vicina la Cassazione aveva affermato che la competenza per la domanda di ridu zione del prezzo deve essere riferita al contratto di vendita: sent. 14 luglio 1953, n. 2289, Foro it.. Rep. 1953 voce Competenza e giurisdizione civile, n. 307; ed in altra occasione che si doveva tener conto dell'obbligazione de dotta con tutte le sue clausole: sent. 23 giugno 1953, n. 1906, ibid., n. 329.

Al di là di questi due precedenti che più si avvicinano alla fattispecie in esame, occorre segnalare che la sentenza in epigrafe va inserita a pieno tito lo nell'orientamento univoco secondo cui la competenza per territorio è sem pre determinata dall'obbligazione originaria anche quando in giudizio si deduce un'obbligazione sostitutiva di quella (come appunto la domanda di riduzione del prezzo, di risoluzione, di risarcimento danni per inadempi mento). V., fra le tante, Cass. 5 giugno 1984, n. 3404, id., Rep., 1984, voce Competenza civile, n. 50; 19 luglio 1983, n. 4973, 13 gennaio 1983, n. 248, id., Rep. 1983, voce cit., nn. 84, 85; 12 novembre 1980, n. 6061, id., Rep. 1980, voce cit., n. 108; 8 marzo 1979, n. 1447, id., Rep. 1979, voce cit., n. 84; 15 novembre 1972, n. 3408 e 15 settembre 1972, n. 2745, id., Rep. 1972, voce cit., nn. 148, 147; 30 dicembre 1971, n. 3785, id., Rep. 1971, voce cit., n. 134; 22 luglio 1969, n. 2761, 19 maggio 1969, n. 1739, 24 otto bre 1968, n. 3479, id., Rep. 1969, voce Competenza e giurisdizione civile, nn. 223,220,217; 10 giugno 1965, n. 1150, id., Rep. 1965, voce cit., n. 233; 20 giugno 1964, n. 1614, id., Rep. 1964, voce cit., n. 201; 6 aprile 1960, n. 791, id., Rep., 1960, voce cit., n. 167; 15 aprile 1947, n. 566, id., 1947, I, 811, con nota di richiami; si tenga presente però che la competenza per obbligazioni derivanti da una convenzione collaterale accessoria è determi nata proprio da esse e non dal rapporto complesso cui appartiene, qualora

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Svolgimento del processo. — Con citazione notificata il 6 otto

bre 1980, la s.r.l. Arti grafiche Boccia, corrente in Salerno, con

venne in giudizio dinanzi al tribunale di quel capoluogo la s.p.a.

Nebiolo, con sede in Torino, per sentir «dichiarare il minor valore

della macchina Invicta 44/S, venduta dalla convenuta ad essa istante

per lire 250.000.000 interamente corrisposte, per effetto del man

cato montaggio del quadro-comando separatamente fornito e non

sistemabile, e condannare di conseguenza la Nebiolo alla restitu

zione della somma, a titolo di riduzione del prezzo concordata, nella

misura da accertarsi in corso di causa, nonché al risarcimento dei

danni ed alle spese di causa».

A premessa della domanda l'attrice precisò che in data 5 marzo

1980 la società Nebiolo aveva riconosciuto la «diversità» della mac

china consegnata, consistente fra l'altro nella mancanza del «qua dro controllo con spie luminose» (descritto in citazione come «un

pannello riproducente in vista prospettica la macchina nell'effetti

vo numero di elementi, con tante spie luminose quante sono le pos sibili cause di mancato avviamento»), e si era impegnata a montare

tale «quadro controllo», senonché esso era stato spedito, ma, no

nostante diversi solleciti, mai montato ed era risultato non inseribile.

Si costituì la convenuta, eccependo, pregiudizialmente, la incom

petenza per territorio dell'adito tribunale, essendo in via esclusiva

competente il Tribunale di Torino, come da espressa clausola con

tenuta nel contratto di compravendita. Con sentenza resa in data 30 aprile 1984 l'adito Tribunale di Sa

lerno, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale, dichiarò la pro

pria incompetenza per territorio e la competenza, invece, del

Tribunale di Torino.

Osservò, in motivazione, che — dovendosi avere riguardo, per

determinare, ai fini della competenza per territorio, quale sia l'ob

bligazione dedotta in giudizio, a quella delle obbligazioni origina rie e scaturenti dal contratto sulla quale si contende, sia che di essa

si chieda l'adempimento, sia che la medesima funzioni da causape tendi rispetto al contenuto specifico della pretesa giudiziale — ove

dal compratore si chieda, come nella specie, la riduzione del prezzo della cosa acquistata in conseguenza di vizi (o anche di mancanza

di qualità promesse) riscontrati nella medesima, la domanda nella

quale si concreta il petitum non rappresenta che una conseguenza del preteso inadempimento del venditore, ed è al contratto di com

pravendita che devesi fare riferimento per determinare la compe tenza ratione loci, dato che la obbligazione originaria scaturente dal

contratto, sulla quale si controverte, è quella relativa alla qualità della cosa consegnata; che pertanto la controversia de qua, avente

per oggetto detta obbligazione, rientrava nella competenza territo

riale del Tribunale di Torino, essendo stato convenuto in contrat

to, con clausola specificatamente richiamata ed approvata per

iscritto, che «qualunque controversia in ordine alla interpretazione od esecuzione dell'ordine di commissione doveva essere risolta dal

l'autorità giudiziaria di Torino, esclusivamente competente», espres

sione, quest'ultima, che costituiva una concorde manifestazione di

volontà dei contraenti diretta inequivocabilmente a sopprimere la

competenza alternativa di ogni diverso giudice; che di conseguenza doveva essere disattesa la tesi della società attrice, secondo cui, ai

fini della individuazione del forum loci, l'obbligazione da prendere in considerazione era quella derivante dal «concordato» del 5 mar

zo 1980, e non dall'originario contratto di compravendita.

Ricorre, avverso la detta sentenza, la s.r.l. Arti grafiche Boccia,

per regolamento di competenza. Resiste, la s.p.a. Fiat TTG, con

memoria.

Motivi della decisione. — La ricorrente assume che va affermar

la la competenza del Tribunale di Salerno, in quanto il fatto, posto

esso non venga in contestazione, v. Cass. 21 ottobre 1955, n. 3403, id., Rep. 1955, voce cit., n. 307; 13 maggio 1949, n. 1183, id.. Rep. 1949, voce cit., n. 262.

Infine mette conto di osservare che ai fini della competenza la fondatez

za delle domande non ha alcun rilievo: v., tra le tante, Cass. 3 ottobre 1983, n. 5755, id., Rep. 1985, voce Competenza civile, n. 64; 9 maggio 1983, n.

3181, id., Rep. 1983, voce cit., n. 83; ed inoltre Cass. 20 gennaio 1982, n.

364, id., Rep. 1982, voce cit., n. 11.

In dottrina v. Bronzini, Questioni sulla competenza: qual è l'obbligazio ne dedotta in giudizio, in Arch, civ., 1983, 744; Andrioli, Dir. proc. civ.,

Napoli, 1979,1, 190; Seqré, Della competenza per territorio, in Commen

tario del c.p.c., diretto da Ailorio, Milano, 1973,1,1, 239; Micheli, Que stioni in tema di «forum destinatae solutionis» e di regolamento di

competenza, in Foro it., 1947,1,819; Minoii, Considerazioni in tema di appli cazione dell'art. 20c.p.c., in Giur. it., 1949,1, 2, 437; Talassano, «Forum

contractus», e «forum actoris», in Foro padano, 1948, 155, in senso critico.

Il Foro Italiano — 1987.

a base della domanda, è costituito dalla transazione avvenuta in data

5 marzo 1980, contenente un'autonoma e distinta obbligazione della

s.p.a. Nebiolo di consegnare e montare sulla Invicta 44/S. il pan nello concordato.

Replica la resistente sostenendo che la domanda riguarda invece

l'originario contratto di compravendita della macchina tipografi ca, stipulato il 30 ottobre 1978; contratto che prevede Torino come

foro convenzionale esclusivo.

Il ricorso non è fondato. (Omissis) Ciò posto, sono da ritenere pienamente valide le clausole del con

tratto originario che non siano state specificatamente sostituite dalle

clausole dell'intervenuta transazione: sostituzione che può essere —

è appena il caso di precisarlo — esplicita od implicita (per consta

tata incompatibilità, in questa seconda ipotesi, tra le clausole tran

sattive e quelle del contratto di compravendita).

Orbene, non v'è difficoltà a rilevare che la clausola di deroga della

competenza territoriale, contenuta nell'art. 17 del contratto 30 ot

tobre 1978, e specificamente approvata per iscritto (ex art. 1341, 2° comma, c.c.), non è stata né esplicitamente (non avendo le parti

espresso la volontà di abolirla) né implicitamente (non sussistendo

incompatibilità alcuna tra detta clausola e l'obbligo assunto dalla

Nebiolo di consegnare e montare sulla macchina di cui trattasi il

pannello concordato) abrogata dall'awenuta transazione. Essa, per

tanto, è rimasta in vigore, con possibilità (ed obbligo) per le parti di avvalersene, e tale da comportare, per la sua precisa e per nulla

ambigua formulazione, la esclusione della competenza alternativa

di ogni altro foro.

D'altra parte, non si evince dalla scrittura 5 marzo 1980 una

espressa volontà delle parti di estinguere la preesistente obbligazio ne della società venditrice (di consegnare una macchina avente le

qualità e caratteristiche pattuite), creandone un'altra nuova, né può dirsi che dalla stessa sia scaturita un'obbligazione oggettivamente diversa da quella preesistente, sicché, l'obbligazione posteriore so

stituisce la precedente. L'indagine diretta all'accertamento della vo

lontà negoziale delle parti, nonché la valutazione della compatibilità del nuovo patto con le situazioni che derivavano dall'originario rap

porto, portano ad escludere il carattere novativo della transazione

de qua, e quindi la costituzione di un rapporto autonomo e indi

pendente dalla precedente pretesa. Posto quindi che l'originaria obbligazione della società venditri

ce non si era estinta per effetto della transazione, e che quella as

sunta con tale accordo era direttamente connessa alla obbligazione

preesistente, ne consegue che il fatto posto a base della domanda

in corso non è il negozio transattivo del 5 marzo 1980 bensì l'origi nario contratto di compravendita. E del resto ciò emerge chiara

mente anche dalla lettera dell'atto di citazione introduttivo del

presente giudizio, ove si legge che l'oggetto della pretesa giudiziale

(in cui consiste il petitum) è la riduzione del prezzo originariamente convenuto nel contratto di compravendita, stante l'asserito minor

valore della macchina per la mancanza (tra l'altro) del «quadro controllo».

Se il fatto posto a base della domanda è il contratto di compra vendita originario, e non il successivo accordo del 5 marzo 1980,

l'obbligazione dedotta in giudizio è quella (della società Nebiolo) di consegnare la macchina venduta con le caratteristiche e gli ac

cessori pattuiti.

Invero, per determinare, ai fini della competenza territoriale, quale sia l'obbligazione dedotta in giudizio, si deve avere riguardo, per

giurisprudenza costante (v., fra le tante, Cass. 13 gennaio 1983, n.

248, Foro it., Rep. 1983, voce Competenza civile, n. 85; 19 luglio

1983, n. 4973, ibid., n. 84), a quella delle obbligazioni originarie scaturenti dal contratto sulla quale si contende, sia che se ne chieda

l'adempimento, sia che l'obbligazione medesima costituisca causa

petendi rispetto al contenuto specifico della domanda. La conse

guenza è che, se dal compratore si chiede, come nel caso specifico, la riduzione del prezzo della res acquistata per la presenza di vizi

(o anche per la mancanza di qualità promesse) riscontrati nella stessa,

la domanda nella quale si concreta il petitum non rappresenta che

un effetto del preteso inadempimento del venditore, ed è al con

tratto di compravendita che si deve fare riferimento per determina

re la competenza ratione loci, dato che la obbligazione originaria scaturente da detto contratto, su cui si controverte, è quella relati

va alla qualità della cosa consegnata. E poiché con la clausola derogativa della competenza territoriale

le parti hanno inteso riferirsi ad ogni possibile controversia nascen

te dal contratto di compravendita, concernente la interpretazione o l'esecuzione dell'ordine di commissione, non v'è dubbio che la

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PARTE PRIMA

causa de qua rientri nella previsione di detta clausola, in quanto ha per oggetto proprio una pretesa carenza della fornitura in que stione.

Deve, pertanto, essere dichiarato territorialmente competente il

Tribunale di Torino, quale foro convenzionale designato dalle par ti con carattere di esclusività. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 19 dicembre

1985, n. 6500; Pres. Moscone, Est. Pannella, P.M. Di Renzo

(conci, diff.); Min. poste e telecomunicazioni c. Banca commer

ciale italiana (Avv. Ciccotti, Mormino). Conferma Pret. Paler

mo 20 gennaio 1983.

Posta e telecomunicazioni — Concessione del servizio di recapito — Omessa affrancatura — Sanzione amministrativa — Esclusione

(D.p.r. 29 marzo 1973 n. 156, t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, art. 30,

39).

In caso di mancata applicazione delle marche postali o dell'affran catura automatica, l'ente concessionario del servizio di recapito

postale non viola il diritto all'esclusività postale e, pertanto, non

è punibile con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 39 cod.

postale. (1)

Svolgimento del processo. — La Banca commerciale italiana (Co

mit), sede di Palermo ottenne in concessione, ai sensi dell'art. 29

d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156, il servizio di recapito in loco della pro

pria corrispondenza epistolare. In data 11 dicembre 1977 il direttore provinciale delle poste di

Palermo, accertata — a seguito di verifica ispettiva — l'omessa af

francatura di 3.149 lettere, notificò alla Comit ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa di lire 10.409.280, cor

rispondente a venti volte l'importo della tassa di affrancatura do

vuta, contestando la violazione dell'esclusività postale ai sensi

dell'art. 39 del succitato decreto.

Proposta opposizione davanti al Pretore di Palermo, ai sensi del

l'art. 8 1. 24 dicembre 1975 n. 706 (ora abrogato ma sostituito —

con identica disposizione — dall'art. 221. 22 novembre 1981 n. 689), detto giudice, con sentenza del 20 gennaio 1983 ora impugnata ai

sensi dell'art. 23 1. 689/81, annullò l'ordinanza-ingiunzione e di

chiarò la Comit tenuta a corrispondere alla p.a. l'importo delle tasse

di affrancatura omessa nonché un indennizzo da determinarsi ad

opera del direttore provinciale delle poste di Palermo.

Osservò il pretore che, nella specie, non avrebbe dovuto essere

applicato l'art. 39 del codice postale, riguardante la contravvenzio

ne all'esclusività postale del privato utente occasionale, ma l'art.

30 dello stesso codice, che, prevedendo le ipotesi di inadempienza contrattuale da parte del concessionario del servizio, autorizza il di

rettore provinciale ad adottare la sanzione dell'indennizzo. Contro tale pronuncia il ministero delle poste e telecomunicazio

ni ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo. La Ban ca commerciale italiana resiste con controricorso, proponendo a sua

volta ricorso incidentale sulla base di due motivi: il tutto illustrato

con memoria.

Motivi della decisione. — I due ricorsi principale ed incidentale, iscritti rispettivamente sotto i numeri 5093 e 5479 del r.g. dell'anno

1983, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Con l'unico motivo del ricorso principale la ricorrente, denun

ciando la violazione degli art. 30 e 39 cod. post, (d.p.r. 29 marzo

1973 n. 156) in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., si duole che il pretore abbia commesso un duplice errore: a) il primo, nell'aver ri

ti) Non constano precedenti. Da notare come la Cassazione abbia prov veduto a correggere la motivazione della sentenza confermata, rilevando che, in caso di omessa applicazione delle marche postali o dell'affrancatura au tomatica da parte dell'ente concessionario del servizio di recapito postale, non trova applicazione l'art. 30 cod. postale che disciplina il diverso caso in cui, revocata la concessione di servizi postali, il direttore provinciale del le poste determina se e in quale misura sia dovuto un indennizzo all'ex con cessionario.

Sul problema dell'interpretazione estensiva dell'art. 35 cod. postale pre vigente (corrispondente all'art. 39 del testo attuale) v. le osservazioni di V. Miranda a Cass. 10 ottobre 1966, Ampolo (Foro it., Rep. 1968, voce Po

sta, n. 7), in Giust. pen., 1968, II, 954.

li Foro Italiano — 1987.

tenuto applicabile, nella specie, la disposizione dell'art. 30 del co

dice suindicato, non considerando che essa prevede il diverso caso

in cui, revocata la concessione di servizi postali (previsti dall'art.

29), il direttore provinciale delle poste determina se ed in quale mi

sura sia dovuto un indennizzo all'ex concessionario; ti) il secondo, nell'aver ritenuto non applicabile la disposizione dell'art. 39 dello

stesso codice, che prevede contravvenzioni all'esclusività postale. A sostegno di quest'ultimo assunto la ricorrente sostiene che l'art.

29 cod. post, (d.p.r. 156/73) consentendo la deroga al principio del

l'esclusività postale, rinvia — per la disciplina del rapporto di con

cessione — al regolamento di esecuzione che, all'epoca dei fatti, si

identificava nel r.d. 18 aprile 1940 n. 689 nonché ai capitolati d'o

neri costituenti regole pattizie inderogabili per il concessionario. Ag

giunge che le banche concessionarie (ai sensi dell'art. 29, 1° comma, n. 2, cod. post.) in virtù del combinato disposto degli art. 150 e 157

del regolamento suindicato (r.d. 689/40) e delle disposizioni di cui agli art. 2, 4, 6 del capitolato di oneri (allegato agli atti processua

li), sono obbligate — per ogni corrispondenza da recapitare — al

l'applicazione di marche postali o all'affrancatura automatica (se autorizzate all'uso di macchine affrancatrici ex art. 273 reg. posta

le), anche se si avvalgono dell'opera di agenzie di recapito di espressi in loco e sono direttamente possibili di contravvenzione all'esclusi

vità postale nell'ipotesi di inosservanza di tale precetto. La censura è fondata quanto alla questione corrispondente all'art.

30 e non pure riguardo a quella relativa all'applicabilità dell'art.

39 cod. postale. L'erronea applicazione dell'art. 30 succitato, da parte del preto

re, nel caso di specie, costituisce un vistoso equivoco in cui egli è

caduto scambiando il soggetto passivo dell'indennizzo: nel senso

che esso pretore ha ritenuto che il concessionario fosse tenuto a pa

gare un indennizzo alla p.a., nell'ipotesi di inadempienza contrat

tuale di lui. La disposizione in esame, viceversa, nella sua interpretazione let

terale e razionale prevede che il direttore provinciale delle poste,

potendo in ogni tempo sospendere o revocare l'esercizio della con

cessione sia per ragioni di pubblico interesse e sia per mancanza di

fiducia, ha la potestà di determinare se e in quale misura sia dovu

to un indennizzo in favore dell'ex concessionario.

È evidente, quindi, che l'art. 30 prevede una fattispecie legale di

versa da quella ipotizzata dal pretore e che la qualifica di soggetto

passivo dell'indennizzo potrebbe essere assunta solamente dalla p.a. L'errore del giudice tuttavia non può sortire effetti giuridici nei

confronti della p.a. non potendosi ravvisare un valido comando giu ridico nella dichiarazione di lui anche se espressa nel dispositivo della

sentenza, là dove si ritiene la Comit obbligata a corrispondere un

indennizzo «da determinarsi» dal direttore provinciale delle poste. È perciò che deve dirsi inutile disporre la cassazione della senten

za sul punto.

Quanto alla pronuncia del medesimo giudice, riguardante l'an

nullamento dell'ordinanza-ingiunzione sul rilievo della erronea ap

plicazione da parte della p.a. dell'art. 39 più volte citato, va detto

che essa è conforme al diritto.

La regola giuridica dell'art. 39 (corrispondente in modo quasi identico all'art. 35 t.u. 27 febbraio 1936 n. 645, codice postale, ema nato in virtù di deleghe ex 1. 13 aprile 1933 n. 336 e art. 6 d.l. 3

dicembre 1934 n. 1990 convertito in 1. 11 aprile 1935 n. 633) puni sce con l'ammenda (ora sanzione amministrativa) eguale a venti volte

l'importo della tassa di francatura: a) chiunque faccia incetta, tra

sporti o distribuisca, direttamente o a mezzo di terze persone corri

spondenze in contravvenzione all'art. 1, che considera appartenenti in esclusiva allo Stato, tra gli altri, i servizi di raccolta, di trasporto e di distribuzione della corrispondenza epistolare; ti) chiunque abi

tualmente consegni a terzi corrispondenze epistolari per il traspor to od il recapito.

È evidente che l'oggetto giuridico della norma è la tutela del di ritto all'esclusività postale dello Stato e che soggetto destinatario

del precetto deve considerarsi chiunque infranga tale diritto. Di mo

do che il concessionario del servizio postale, ai sensi dell'art. 29 cod.

post., in quanto titolare esso stesso di un tale diritto, se pure terri

torialmente delimitato, in virtù di attribuzione a lui fatta dalla p.a., non può dirsi destinatario di quel precetto.

Ed invero, il fatto della mancata applicazione delle marche po stali o dell'affrancatura automatica da parte dell'ente concessiona rio costituisce un illecito avente ad oggetto la trasgressione del

rapporto di fiducia con la p.a. ma non la violazione del diritto al

l'esclusività di cui è titolare per volontà della stessa p.a.

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