Sezione II civile; sentenza 5 settembre 1961, n. 2009; Pres. Fibbi P., Est. Marchetti, P. M.Gentile (concl. conf.); Gemelli (Avv. Tassoni) c. E.n.p.a.l.s. (Avv. Ciarrocca)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 5 (1962), pp. 1013/1014-1015/1016Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150617 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. Non vale certo obiettare che nel giudizio d'appello nessuna eccezione al riguardo venne sollevata, poiché, trattandosi di questione riflettente la regolarità del contraddittorio, incombeva al giudice rilevarla anche d'ufficio e provvedere in conseguenza.
Di regola infatti il giudizio di secondo grado deve svol
gersi con la partecipazione di tutti coloro che furono parte nel giudizio di primo grado : a tale principio può derogarsi soltanto quando la presenza di più parti dipenda dalla coesistenza nel medesimo processo di più cause scindibili fra loro e la necessità della notifica dell'impugnazione ri
manga esclusa dal verificarsi, nei confronti del soggetto che non è ancora stato chiamato in giudizio, della decadenza
dall'impugnazione stessa. Ma tale ipotesi non ricorre si
curamente nella specie, poiché la causa è unica. Come questo Supremo collegio ha ripetutamente affermato (da ultimo sent. 10 marzo 1959, n. 683, Foro it., Rep. 1959, voce Esa
zione, nn. 59-61) l'ingiunzione fiscale, disciplinata dal t. u. 14 aprile 1910 n. 639, è l'atto formale di un procedimento monitorio sui generis apprestato per la spedita riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici minori ; nel quadro di siffatto procedimento essa cumula
in sò le caratteristiche del titolo esecutivo stragiudiziale e del precetto, di guisa che l'opposizione del debitore co
stituisce la domanda giudiziale che apre ed introduce un ordinario processo cognitivo, che fondamentalmente ha per
oggetto l'azione volta a contestare il diritto all'esecuzione.
Ora, quando il creditore dell'entrata patrimoniale sia un comune, il quale agisce a mszzo del tesoriere-esattore 0 del tesoriere speciale, questi come è legittimato ad emet
tere l'ingiunzione di pagamento prevista dall'art. 2 del
suddetto t. u., così del pari lo è a resistere nel procedimento di opposizione che venga instaurato dal debitore ingiuntato (cfr. sent. 8 luglio 1953, n. 2175, Foro it., Rep. 1953, voce
Esazione, nn. 67, 68). Gli è che il tesoriere non si identifica con il comune, di
cui non costituisce un organo, un ufficio privo, come tale, di autonoma personalità : egli è invece un soggetto diverso e distinto dal comune, di cui, in dipendenza di un parti colare rapporto o secondo le norme proprie del rapporto stesso, fa valere determinati diritti, ricavandone anche un
vantaggio personale attraverso l'aggio di riscossione che
può essergli attribuito.
Se così è, non può dubitarsi che il tesoriere, una volta
che abbia legittimamente partecipato in primo grado al
giudizio d'opposizione ed abbia quindi assunto la veste
di parte, sia pur contumace, non possa rimanere assente
dalle ulteriori fasi di quel giudizio di opposizione, in cui
si discute proprio della sussistenza del diritto che con l'in
giunzione egli ha fatto valere nei confronti dell'opponente ; non ha rilevanza invero che l'iniziativa dell'impugnazione
venga presa dal comune quale titolare del diritto sostan
ziale, alla cui realizzazione è preordinato il procedimento monitorio instaurato dal tesoriere con l'ingiunzione.
Basta considerare a questo proposito che, per ritenere
che il tesoriere non debba partecipare alla fase d'impugna zione del giudizio di opposizione, devesi necessariamente
configurare la possibilità di un passaggio in giudicato, nei
soli suoi confronti, della sentenza di primo grado di acco
glimento dell'opposizione : ma una simile possibilità è da
escludere, anche ai limitati effetti delle spese, quando, come
nella specie, l'opposizione sia stata accolta e l'ingiunzione dichiarata nulla esclusivamente per ragioni di merito e
l'impugnazione abbia per oggetto proprio quei motivi di
merito addotti dal primo giudice, onde appare evidente
come in ordine ad essi non possa sussistere che una unica
pronuncia e il giudice d'appello debba quindi provvedere
per l'inscindibilità della causa, in contraddittorio di tutti
1 soggetti che hanno partecipato al giudizio di primo
grado. S'impone, quindi, in accoglimento del primo motivo
del ricorso, l'annullamento della sentenza impugnata con
il conseguente rinvio della causa affinchè venga rinnovato
il giudizio d'appello con la partecipazione anche del teso
riere del Comune di San Marco Argentano, gli altri motivi
del ricorso, che attengono al merito della controversia,
rimangono, ovviamente, assorbiti dovendo il giudice di
rinvio riesaminare completamente la causa.
Deve disporsi la restituzione del deposito per multa
effettuato dal ricorrente e può rimettersi al giudice di rin
vio la pronuncia sulle spese di questo giudizio. (Omissis) Per questi motivi, cassa, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione II civile ; sentenza 5 settembre 1961, n. 2009 ; Pres. Fib ri P., Est. Marchetti, P. M. Gentile (conci,
conf.) ; Gemelli (Avv. Tassoni) c. E.n.p.a.l.s. (Avv.
Ciarrocca).
(Istanza di regolamento di competenza avverso Trib. lioma
13 luglio 1960)
Competenza e giurisdizione in materia civile —
Litispendenza — Giudice successivamente adito
inderogabilmente competente — Inapplicabilità del criterio della prevenzione (Cod. proo. civ., art. 39).
Il criterio della prevenzione non si applica al caso, in cui il
giudice successivamente adito è inderogabilmente coìti
petente a conoscere della stessa controversia (nella specie,
poi, il giudice primo adito si era dichiarato incompe tente condannando nelle spese l'attore, la cui rinuncia
agli atti del giudizio non era stata accettata dal conve
nuto). (1)
La Corte, eco. —• Svolgimento del processo.
— Con ci
tazione 30 aprile 1959 Gaetano Gemelli conveniva avanti
il Tribunale di Roma l'E.n.p.a.l.s. chiedendone la condanna
alla liquidazione in suo favore della pensione di invalidità.
L'Ente convenuto eccepiva preliminarmente la litispen denza, deducendo che il Gemelli aveva proposto la stessa
causa davanti al Tribunale di Catanzaro.
Il Tribunale accoglieva l'eccezione e dichiarava la litis
pendenza, provvedendo con separata ordinanza per la
cancellazione della causa dal ruolo. Osserva il Collegio che, secondo l'assunto dell'attore, l'eccezione di litispen denza non poteva essere sollevata, dato che egli aveva
rinunziato al giudizio iniziato dinanzi al Tribunale di Ca
tanzaro e che lo stesso Tribunale aveva dichiarato la propria
incompetenza. L'argomentazione, però, non aveva pregio, rilevava il Tribunale, dato che quella sentenza non era
ancora passata in giudicato, essendo stato proposto ap
pello dal Gemelli e potendo l'E.n.p.a.l.s. proporre a sua
volta appello incidentale per i capi non impugnati. Ricorreva quindi identità di causa petendi e di petitum
fra le due cause pendenti fra le spesse parti e andava perciò dichiarata la litispendenza.
Il Gemelli ha proposto ricorso per regolamento di com
petenza, illustrato anche con memoria. L'E.n.p.a.l.s. ha
depositato scrittura difensiva ai sensi dell'art. 47, ultimo
comma, cod. proc. civile.
Motivi della decisione. — Deduce il ricorrente che, al
lorquando la legge stabilisce la competenza inderogabile di un giudice (come accadeva nella specie, in forza della
legge 29 novembre 1952 n. 2388, secondo cui foro compe tente per tutte le controversie dell'E.n.p.a.l.s. è quello di Roma), non ricorre l'ipotesi della litispendenza non sus
sistendo il pericolo della emanazione di due sentenze nella
stessa causa. Nel giudizio intentato davanti al Tribunale di
(1) Conf. Cass. 2 luglio 1960, n. 2049 (Foro'it., 1960, X, 1749, con nota di richiami), che ha escluso (sulla base delle stesse con siderazioni e cioè : difetto del necessario presupposto della uguale competenza dei due giudici aditi) che il tribunale, cui vengano richieste, dopo la proposizione, anteriore all'esecuzione, di oppo sizione a precetto per illegittimità del titolo esecutivo dinanzi al
pretore, sia la dichiarazione di illegittimità del titolo esecutivo, sia la sospensione degli atti esecutivi o del processo di espro priazione immobiliare, possa dichiarare la litispendenza.
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1015 PARTE PRIMA 1016
Catanzaro (prosegue il ricorso), l'attuale ricorrente aveva
rinunziato agli atti del giudizio e, sebbene tale rinunzia
non fosse stata accettata dall'E.n.p.a.l.s., la materia del
contendere rimaneva circoscritta alle spese, nè potevano più sussistere contrasti sulla competenza, stante l'accordo delle
parti e la tassativa disposizione di legge. Deduce infine
il ricorrente che, nel momento in cui il Tribunale aveva
emesso la sentenza impugnata, la litispendenza non sus
sisteva più. Infatti, il Tribunale di Catanzaro aveva pro nunziato sentenza di incompetenza, impugnata solo nel
capo relativo alla condanna nelle spese, e quindi passata in cosa giudicata negli altri capi. Invero, trattandosi di
pronunzia concernente solo questioni di competenza, l'unico
gravame possibile era il regolamento necessario di com
petenza, che non era stato esperito nel prescritto termine di
trenta giorni data della comunicazione della sentenza, av
venuta il 6 novembre 1959.
Il ricorso è pienamente fondato e merita accoglimento. Per costante giurisprudenza di questo Supremo collegio
il criterio della prevenzione, stabilito dall'art. 39 cod. proc. civ. in caso di litispendenza, in tanto è applicabile in quanto si tratti di cause promosse davanti a giudici egualmente
competenti ; così che il criterio stesso non trova applica zione quando la materia da decidere sia demandata per
legga alla competenza esclusiva di un determinato giudice,
giacché in tal caso manca uno dei presupposti (quello della
competenza di uno dei due giudici aditi) per la sussistenza
della litispendenza. Nella specie, la legge 29 novembre 1952 n. 2388, che
ha ratificato con modificazioni il decreto legisl. 16 luglio 1947 n. 708 concernente disposizioni sull'E.n.p.a.l.s., ha
attribuito al foro di Roma la competenza esclusiva per
qualsiasi controversia derivante dall'applicazione della legge stessa. E poiché la lite fra i Gemelli e l'E.n.p.a.l.s. verte
proprio su una questione di pensione di invalidità, concerne,
cioè, applicazione della legge sopra indicata, il Tribunale di Roma è competente in via esclusiva, restando con ciò
esclusa ogai possibilità di due pronunce emesse nella stessa
causa.
La fondatezza del primo profilo, sotto il quale è proposta l'istanza per regolamento di competenza, rende superfluo l'esame degli altri profili di ricorso. Appare peraltro oppor tuno accennare che non sarebbe possibile in alcun caso se
guire il resistente nella tesi con la quale tenta di contra
stare le ragioni del ricorrente, che cioè i Giudici successi
vamente aditi dovevano limitarsi a riscontrare che, al
l'atto della proposizione della domanda, pendeva presso al
tro giudice un giudizio preventivamente instaurato tra le
stesse parti e avente lo stesso oggetto e che essi non ave
vano alcun potere di esaminare le questioni proposte dinanzi
al Tribunale di Catanzaro e i pretesi effetti estintivi della
rinunzia. Tale tesi, infatti, appare inspirata a un principio
rigidamente formale ed eccessivamente ancorato alla let
tera della legge, senza tener conto dei principi ispiratori dell'art. 39 cod. proc. civ. e delle ragioni sostanziali per le
quali il criterio della prevenzione è disposto allo scopo di
evitare una duplicazione di attività processuale, inutile e
pericolosa per la possibilità di decisioni contrastanti sulla
stessa causa. La litispendenza, quindi, non può essere di
chiarata, quando il secondo giudizio sia stato promosso
perchè il giudice preventivamente adito era incompetente, tanto più quando, come nella specie, la relativa eccezione
sia stata accolta dal primo giudice. E in tal caso il giudice successivamente adito, quando, come nella specie, ritenga la propria competenza, non può dichiarare la litispendenza, ma deve pronunciare nel merito.
L'accoglimento dell'istanza di regolamento della com
petenza importa la condanna del resistente al pagamento delle spese del giudizio di regolamento.
Per questi motivi, dichiara la competenza del Tribunale
di Roma, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
I
Sezione I civile ; sentenza 10 agosto 1961, n. 1949 ; Pres.
Arras, Est. Straniero, P. M. Caldarera (conci, conf.) ;
Finanze (Avv. dello Stato Petrini pallotta) c. Gam
baro ed altri (Avv. Uckmar).
(Conferma App. Genova 12 novembre 1958)
Tasse e imposte in genere — Imposte dirette — Pro
cedimento dinanzi le commissioni tributarie ed
azione giudiziaria — Rapporti — Fattispecie (R. d.
24 agosto 1877 n. 4021, t. u. sull'imposta di r. m., art. 53 ;
r. d. 11 luglio 1907 n. 560, regolamento per l'applica zione dell'imposta di r. m., art. 114, 117).
Tasse e imposte in genere — Imposte dirette —
Mancata notificazione dell'accertamento tributario — Successiva iscrizione a ruolo — Poteri del giu dice ordinario.
In materia di imposte dirette la decisione della Commissione
centrale, che abbia dichiarato inammissibile il ricorso
avverso V iscrizione a ruolo per mancata impugnazione dell'atto d'accertamento, non rende inammissibile la do
manda, proposta avanti il giudice ordinario, per jar di
chiarare Villegittimità dell'imposizione per mancata no
tificazione dell'atto di accertamento. (1) In materia d'imposte dirette è illegittima l'iscrizione a ruolo
effettuata senza che l'avviso d'accertamento sia stato no
tificato, e tale illegittimità non è sanata dalla proposizione del ricorso del contribuente contro l'iscrizione a ruolo. (2)
(1-2) Può ritenersi pacifico in giurisprudenza ed accettato dalla prevalente dottrina il principio che il procedimento di nanzi alle commissioni tributarie e quello avanti l'autorità giu dizionaria ordinaria siano fra di loro autonomi, nel senso che il riesame della lite tributaria da parte del giudice ordinario ha
per oggetto le questioni di legittimità sostanziale dell'atto di
imposizione e non quelle di legittimità formale del processo tributario.
Sono da ricordare, in tal senso, Cass. 12 aprile 1958, n. 1194, Foro it., Rep. 1958, voce Registro, n. 594 ; 19 gennaio 1957, n. 128, id., Rep. 1957, voce Tasse in genere, n. 133 ; 9 settembre
1953, n. 2995, id., Rep. 1953, voce cit., nn. 56, 57 ; 14 giugno 1952, n. 1709, id., 1953, I, 346, con nota di Napoletano, Sul ricorso alVa.g.o. per insufficienza di calcolo nelVi.g.e. (ove la
questione specifica è trattata al punto 6). In dottrina si sono espressi in tal senso : Magnani, Sulla
autonomia dell'azione giudiziaria in rapporto al procedimento avanti le commissioni tributarie (nota a Cass. 1958 n. 1194), in Dir. e prat. trib., 1959, II, 297 ; e SulV accertamento da parte del
Va.g.o. della inesistenza delle decisioni delle commissioni tributarie, id., 1961, II, 251 ; Gatta, Contenzioso tributario, ammissibilità detrazione dinanzi il magistrato ordinario, appello mancante di motivi e res iudicata, id., 1957, II, 304 ; Micheli, Sul rapporto tra processo avanti le commissioni tributarie e processo avanti
Va.g.o., in Riv. dir. fin., 1951, II, 240 ; De Marini, Rapporti tra commissioni tributarie e giudice ordinario, in Dir. e prat. trib., 1949, II, 89 ; Berliri, Sul ricorso all'autorità giudiziaria in tema di imposte indirette, in Foro it., 1947, I, 893 (che tratta l'ar
gomento anche in relazione alle imposte dirette). La tesi contraria è sostenuta da Allorio, Diritto processuale
tributario, Torino, 1955, pag. LI segg., e pag. 396 segg., il quale ritiene che il procedimento dinanzi la magistratura ordinaria non sia che la prosecuzione di quello svolto dinanzi le commissioni amministrative : egli precisa che l'esame delle questioni sulla re
golarità dello svolgimento del processo dinanzi queste ultime da parte del giudice ordinario sia disciplir ato dal principio del l'assorbimento dei motivi di utilità nei motivi di gravame.
La Cassazione ha, comunque, precisato che l'autonomia dei due procedimenti non esclude che il giudice ordinario possa e debba compiere quegli accertamenti che anche in materia tri butaria gli competono a tutela dei diritti soggettivi : cfr. Cass. 22 gennaio 1942, n. 204, Foro it., 1942, I, 975, e che può esaminare il merito della procedura amministrativa qualora questa sia
ispirata da irregolarità che la rendano giuridicamente inesistente : Cass. 9 aprile 1935, n. 1319 id., Rep. 1935, voce Ricchezza mo
bile, n. 256.
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