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Sezione II civile; sentenza 5 settembre 1962, n. 2748; Pres. Vela P., Est. Corduas, P. M. Gentile(concl. parz. diff.); Abler (Avv. Daina, Tinzl) c. Unterthurner (Avv. Bartoli, Rossi)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 8 (1962), pp. 1421/1422-1423/1424Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150653 .
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1421 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
nel tessuto delle norme costituzionali della Eepubblica anche quelle dello Statuto speeiale siciliano : lia attribuito
maggiore vigore alle norme statutarie, ma non ha potuto
ampliarne il eontenuto ne alterare il rapporto ehe inter
correva fra esse e le altre leggi, dimodoche le disposizioni dei deereti in oggetto, se avevano avuto efficacia prima del 26 febbraio 1948, dovevano conservarla anche dopo
quella data.
In conclnsione il decreto legisl. n. 567 del 1947 6 una
legge ordinaria tuttora vigente ed ha attribuito ai Pre
sidente e alla Giunta i medesimi poteri ehe giä, spettayano all'Alto commissario e alla Consulta regionale, organi dell'Amministrazione dello Stato.
La conseguenza b che, con ciõ, si e venuta a proro
gare la situazione di decentramento organico creatasi coi
deereti n. 91 e n. 416 del 1944 e n. 50 del 1945 : infatti
il decreto legisl. n. 567 del 1947 conferiva quei poteri non
alia Eegione, ma a due organi del Governo regionale, il Presidente e la Giunta, considerati quali organi di de
centramento statale.
Col predetto decreto legisl. n. 567 la competenza, in
materia di tutela delle bellezze naturali e in altri campi, non & passata alia Eegione come tale e pertanto non si
e ancora realizzato quel decentramento istituzionale che
solo apposite norme dello Stato possono attuare.
Ciõ significa che nel caso ora sottoposto al giudizio della Corte costituzionale non b dato profilare un con
flitto di attribuzione fra Stato e Eegione siciliana : infatti
dal decreto legisl. n. 567 del 1947 si puõ ricavare soltanto
che la dichiarazione di notevole interesse pubblico della
zona in locality Disueri doveva essere emessa, invece
che da un certo organo statale (Ministro della pubblica
istruzione), da un altro organo decentrato dello Stato
(Presidente o Giunta regionale). Con il che, nelPassenza d'un conflitto tra lo Stato e
la Eegione dove dichiararsi inammissibile il ricorso in
questa sede, salva la sua proponibilitä, in altra sede.
Quanto al secondo motivo del ricorso, la sua infonda
tezza si trae agevolmente dalla esatta interpretazione delle norme a cui esso si richiama.
Infatti il concerto con l'Assessore al turismo 6 ne
cessario quando il provvedimento interessi locality «rico
nosciute stazioni di soggiorno, di cura, di turismo » (art. 13, 3° comma, legge n. 1497 del 1939), riconoscimento che
non risulta sia avvenuto in questo caso.
Ne era necessario il parere dell'Ufficio minerario di
strettuale e il concerto con l'Assessore all'industria : l'art.
30 r. decreto n. 1357 del 1940 richiede l'uno e l'altro solo
quando si emettano i provvedimenti speciali, a cui allude, in materia di cave e di miniere, l'art. 11 della eitata legge n. 1497 del 1939 e che non devono confondersi con la di
chiarazione di notevole interesse pubblico contenuta nel
decreto del Ministro della pubblica istruzione: questo e
anche il parere, varie volte espresso, del Consiglio di Stato.
Infine e vero che tutti i provvedimenti relativi alia tu
tela delle bellezze naturali, se riguardano opere pubbliche, devono essere emessi di concerto con le singole ammini
strazioni interessate e perciõ, se si tratta di beni di cui
sia titolare la Eegione, con l'Assessore regionale alle opere
pubbliche; ma sta di fatto che non apparisce provata,
quanto alia zona sottoposta a vincolo, la presenza di opere
pubbliche a cui si riferisca speeialmente il provvedimento
impugnato. Per questi motivi, dichiara che, in mancanza di dispo
sizioni d'attuazione, spetta alio Stato emettere provvedi menti per la tutela del paesaggio siciliano a norma della
legge 29 giugno 1939 n. 1497 ; respinge pertanto, in riferi
mento agli art. 20 e 43 dello Statuto regionale, il ricorso
proposto dalla Eegione siciliana ; dichiara, inoltre, inammis
sibile, ai sensi di cui in motivazione, il ricorso della Ee
gione siciliana in quanto e stato proposto in riferimento
all'art. 2, lett. c, del decreto legisl. 18 marzo 1944 n. 91, modificato dai deereti legisl. luog. 28 dicembre 1944 n.
416 e 1° febbraio 1945 n. 50, e al decreto legisl. 30 giugno 1947 n. 567, reeante «norme transitorie per l'attuazione
dello Statuto della Eegione siciliana».
CORTE SÜPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione II civile ; sentenza 5 settembre 1962, n. 2748 ; Pres.
Vela P., Est. Cokdttas, P. M. Gentile (concl. parz.
diff.); Abler (Aw. Daina, Tinzl) c. Untertburner
(Aw. Bartoli, Eossi).
(Gassa App. Trento 25 maggio 1960)
Iniortuni sul lavoro — Preposto alia lavorazione —
Responsabilita civile — Limit azioni previste per
1'imprenditore — Inapplieabilita (Cod. civ., art.
2043, 2050 ; r. d. 17 agosto 1935 n. 1765, infortuni sul
lavoro e malattie professional!, art. 4). Responsabilita civile — Eecezione di totale colpa
della vittima — Concorso dclla medcsima — Rile
vabilitä d'uiiicio (Cod. civ., art. 1227, 2056).
L'incaricato della direzione e sorveglianza del lavoro, diret
tamente responsabile delVinfortunio, essendo un terzo
estraneo al rapporto assicwrativo, non pud beneficiare delle limitazioni di responsabilita previste, per Vimprendi tore, nelVart. 4 r. decreto 17 agosto 1935 n. 1765. (1)
Ove il convenuto abbia eccepito ehe il danno e da attribuirsi
esclusivamente alia colpa della vittima, il quesito se alia
produzione delVevento dannoso abbia contribuito la colpa del danneggiato deve ritenersi compreso nel tema della
contestazione, per cui il giudice deve risolverlo di ufficio, anche se non sollevato espressamente dalla parte. (2)
La Corte, ecc. — Con il primo mezzo si denuncia una
erronea interpretazione dell'art. 4 del r. decreto 17 agosto 1935 n. 1765 per avere la sentenza impugnata ritenuto
che la limitazione della proponibilita dell'azione di respon sabilita civile, da tale norma saneita, in caso di regolare assicurazione, valga soltanto in favore del datore di lavoro
e non anche a favore del terzo responsabile del danno, ehe
non risulti aver riportato condanna penale per il fatto da
cui e derivato 1'infortunio. Si afferma poi ehe, quanto meno, il 2° comma del citato art. 4 dovrebbe essere inteso
nel senso di comprendere tra coloro, a favore dei quali
opera la limitazione di responsabilita, le persone del cui
operato il datore di lavoro deve rispondere civilmente.
II motivo e infondato.
II 1° comma dell'art. 4 del r. decreto n. 1765 del 1935
contiene una norma di principio, di assorbimento ciofe della
responsabilita civile nel semplice obbligo dell'assicurazione.
La legge, infatti, prescrivendo che «l'assicurazione a norma
del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla respon sabilita civile per gli infortuni sul lavoro », ha inteso sta
bilire ehe l'infortunato, quando sia stato regolarmente assicurato, non puõ rivolgersi all'imprenditore per ottenere
un risarcimento, secondo le norme del diritto comune, di
un danno eventualmente eccedente a quello coperto con
1'indennitä di assicurazione dovuta dall'I.n.a.i.l.
Con il 2°, 3° e 4° comma dell'art. 4, invece, e stata rite
nuta configurabile cotesta maggiore responsabilitä, civile, ma con una limitazione, e cio& quando sia stata pronunciata condanna penale per reato perseguibile di ufficio pel fatto
dal quale 1'infortunio & derivato.
La questione sollevata con il ricorso riguarda i soggetti nei confronti dei quali b applicabile la cennata limitazione
(1) Nello stesso senso App. Roma 13 gennaio 1961, Foro it.,
Rep. 1961, voce Infortuni sul lavoro, il. 275 ; Trib. Torino 3
maggio 1958, id., Rep. 1960, voce cit., n. 308, in generale ; App. Roma 22 settembre 1956, id., Rep. 1957, voce cit., n. 267 ; Cass. 17 aprile 1957, n. 1329, id., 1957, I, 746, nella motivazione ; Cass. 11 ottobre 1954, n. 3584, id., Rep. 1954, voce cit., n. 263.
In dottrina, cons. Richard, L'ass. contro gli infortuni sul
lavoro, in Trattato di dir. del lav. diretto da Borsi e Pergolesi,
Padova, 1959, IV-I, pag. 637.
(2) In conformity, v. Cass. 14 novembre 1961, n. 2659, Foro it., Rep. 1961, voce Responsabilitä civile, n. 203 ; 10 febbraio
1961, n. 279, ibid., n. 204 ; 15 ottobre 1960, n. 2764, ibid., n. 202 ; 30 gennaio 1954, n. 233, id., Rep. 1954, voce cit., n. 88.
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1423 PARTE PRIMA 1424
di responsabilita in relazione a quanto dispone il 2° comma dell'art. 4, il quale e cosi formulato : « Non ostante l'assicu razione predetta, permane la responsabilita civile a carico di « coloro » che abbiano riportato la condanna penale ecc. ». A1 riguardo si sostiene che la legge, sia nel 1° sia nel 3° comma, usa il singolare e parla esplicitamente del « da tore di lavoro », mentre nel 2° comma usa il plurale e parla genericamente di « coloro » che hanno riportato condanna
penale, la quale differenza di espressioni starebbe ad indi care che la limitazione della responsabilita civile giova non soltanto al datore di lavoro, ma ad una cerchia piu ampia di persone, nel senso che, passibili di risarcimento secondo le norme comuni, non ostante l'assicurazione, debbano ritenersi soltanto coloro che abbiano riportato una condanna penale, siano essi altri dipendenti dell'im
presa, siano soggetti estranei alia stessa. £ in base a questa tesi che il ricorrente, preposto alia
direzione e sorveglianza dei lavori, in occasione dei quali si verificõ il sinistro, sostiene che egli, non avendo riportato condanna penale per il fatto da cui õ derivato l'infortunio, debba ritenersi indenne da ogni responsabilita.
Ma se deve riconoscersi che l'imperfezione con cui õ stata formulata la legge puõ indurre in equivoco sulla
interpretazione di essa, tuttavia, una pi ii penetrante in
dagine non limitata alia espressione grammaticale adope perata, convince della infondatezza dell'assunto sostenuto con il ricorso.
La limitazione di responsabilita concessa dalla legge costituisce indubbiamente un corrispettivo del pagamento dei premi assicurativi: l'imprenditore, infatti, deve sop portare 1'onere del pagamento dei premi indipendentemente dal verificarsi dell'infortunio e dal fatto che 1'evento dan
noso, quando si verifica, sia o meno avvenuto per colpa secondo le norme del diritto comune (art. 2043 seg. cod.
civ.); proprio per bilanciare e compensare codesto sacri ficio patrimoniale, imposto daU'esigenza di garentire il rischio del lavoro, b stato disposto che una eventuale mag giore responsabilita segua soltanto nel caso di condanna
penale, ma codesto principio, di carattere eccezionale e da
interpretarsi restrittivamente, puõ riguardare esclusiva mente il datore di lavoro che paga i premi e non puõ gio vare ai soggetti estranei al rapporto assicurativo, i quali non hanno concorso a predisporre le misure sociali, in virtu delle quali il danno viene risarcito e nessun onere econo mico hanno subito.
Una deroga cosi grave alle norme comuni che governano la responsabilita civile dovrebbe risultare in modo chiaro e sicuro dalla legge e non puõ essere desunta dalla imper fetta espressione contenuta nel 2° comma del ricordato art. 8.
Se poi si considera, come ha opportunamente osservato la Corte del merito, che il 1° comma dell'art. 4 afferma che il datore di lavoro e esonerato, per l'assicurazione obbliga toria, dalla responsabilita civile per gli infortuni sul lavoro e che il 2° comma spiega quando, nonostante l'assicurazione, questa responsabilitä permanga, se ne deve dedurre che la seconda disposizione funziona da limite all'esonero disposto dalla prima. E poiclio questo esonero e disposto soltanto a vantaggio del datore di lavoro, ne consegue che il sog getto, al quale il limite si riferisce, deve essere quello stesso che beneficia dell'esonero.
Ciõ porta a ritenere che il legislatore, con 1'espressione « coloro », adoperata nel 2° comma dell'art. 4, abbia inteso riferirsi a « coloro che sopportano 1'onere dell'assicurazione »
o, quanto meno, all'ipotesi in cui, oltre al datore di lavoro, altri risultino penalmente responsabili del sinistro.
D'altro canto, poi, l'imperfetta formulazione del di scusso comma puõ trovare una spiegazione in relazione a quanto disponeva Part. 32 dell'abrog. t. u. 31 gennaio 1904 n. 51, il quale, sostanzialmente conforme all'art. 4 della vigente legge (che ha, perõ, espressamente sancito nel 1° comma l'esonero della responsabilita civile del datore di lavoro, che derivava solo implicitamente e per deduzione
logica dal testo precedent®), adoperava appunto 1'espres sione «coloro», indubbiamente riferibile solo ai datori
di lavoro e non ai terzi, come lo eonferma anche il prece dente art. 31.
N& giova alla tesi contraria osservare ehe la limita zione della responsabilitä civile dovrebbe, quanto meno, riferirsi anche a quei dipendenti dell'azienda ehe, a tenore
del 3° comma dell'art. 4, il datore di lavoro ha incaricato della direzione o sorveglianza.
L'indicato comma, infatti, si limita a stabilire ehe la
responsabilitä civile del datore di lavoro permane anche
nel caso ehe la condanna penale segua a carico del suo
preposto, ma, con questa disposizione, si e inteso unica
mente far risalire ai datore di lavoro la colpa penale di
colui ehe egli ha designato come sorvegliante o direttore, e cioe sancire i limiti della responsabilitä indiretta del datore di lavoro, non quella, diretta, del preposto, di cui la legge non si 6 occupata.
Deve perciõ concludersi ehe il terzo responsabile del
fatto da cui e derivato vm infortunio, sia esso estraneo
all'azienda, sia esso altro dipendente dell'azienda stessa 0 anche preposto alla direzione o sorveglianza del lavoro, in occasione del quale si e verificato il sinistro, non puõ invocare, ai fine di opporsi all'azione di responsabilitä civile, l'assicurazione stipulata dall'impresa dalla quale
dipende l'infortunato e la circostanza ehe e mancata a suo
carico una condanna penale, non essendo a lui applica ble, quale estraneo al rapporto assicurativo, le limitazioni
di responsabilitä civile poste dall'art. 4 del r. decreto 17
agosto 1935 n. 1765, le quali riguardano esclusivamente
1 datori di lavoro. (Omissis) Fondato b, invece, il terzo mezzo, con il quale si de
nuncia la violazione degli art. 2056 e 1227 cod. civ. per non avere la impugnata sentenza ritenuto, quanto meno, l'esistenza di un concorso di colpa da parte del danneggiato.
Infatti, in caso di responsabilitä extracontrattuale, ove il convenuto abbia eccepito che il danno 6 dovuto
esclusivamente a colpa della vittima, il quesito se, nella
produzione dell'evento dannoso, abbia contribuito la colpa del danneggiato, deve ritenersi compreso nel tema in conte
stazione, per cui il giudice deve risolverlo di ufficio, anche
se non sollevato espressamente dalla parte (confr. Cass,
n. 2764 del 1960, Foro it., Eep. 1960, voce Responsabilitä civile, n. 117).
La Corte del merito, ora, pur avendo escluso che il
comportamento dell'infortunato potesse considerarsi la
causa unica del sinistro e che, quindi, potesse configurarsi l'interruzione del nesso di causalitä, doveva accertare, anche senza una specifica conclusione al riguardo, se l'as
serita colpa deH'Unterthurner fosse stata idonea, quanto
meno, a ridurre il risarcimento del danno, il quale, a norma
dell'art. 2056 cod. civ., deve essere determinato anche se
condo la disposizione dell'art. 1227 cod. civile.
Essendo mancato tale accertamento, la denunciata
sentenza, sul punto, merita di essere cassata con rinvio
ad altra corte, la quale si uniformerä agli indicati principi
provvedendo anche sulle spese di questo grado. Per questi motivi, cassa, ecc.
GORTE SDPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione III civile ; sentenza 4 settembre 1962, n. 2387 ; Pres. G-iansiracusa P., Est. Marmo, P. M. Tavolaeo
(oonel. conf.); Alessandroni (Aw. Pugliese) c. Commis
sione paritetiea interregionale di vigilanza e diseiplina
per la rivendita dei gioriiali e delle riviste, Sindacato
nazionale giornalai d'ltalia e Federazione italiana edi
tori giornali (Aw. Fornario).
(Gonferma App. Roma 18 febbraio 1958)
Concorrenza (disciplina della) — Concorrenza sleale ■— Presupposto soggettivo — Associazioni di ca
tecjoria partceipi di accordo limitativo — Difetto
di legittimazione passiva (Cod. civ., art. 2598).
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