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Sezione II civile; sentenza 7 luglio 1962, n. 1762; Pres. La Via P., Est. Pedroni M., P. M. Gedda(concl. conf.); Baldrati e Orlando (Avv. Lanfranchi, Dall'Olio) c. I.n.a.m. (Avv. Agosta, DiPasquale, Lombardi)Author(s): G. P.Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 1 (1963), pp. 103/104-107/108Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153243 .
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PARTE PRIMA
con la prevalence dottrina, esoluso clie il disposto dell'art. 956 cod. civ. sia applicabile ai diritti superficiari agricoli sorti sotto l'impero della precedents legislazione (sent, n. 1599 del 13 settembre 1948, e n. 1745 del 12 ottobre
1948, Foro it., Rep. 1948, voce Superficie, nn. 1-3 ; n. 241 del 14 febbraio 1949, e n. 2386 del 22 agosto 1949, id., Rep. 1949, voce cit., nn. 8, 9). Grli argomenti che sor
reggono tale interpretazione sono i seguenti: 1) il prin oipio della irretroattivitä, della legge, sancito dall'art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile, non consente di attribuire al predetto divieto efficacia in ordine ai rapporti anteriormente costituiti; 2) ne il codice ne leggi succes sive hanno determinato il sistema di liquidazione dell'in
dicato diritto, che non puõ ritenersi soppresso senza in
dennizzo ad esclusivo benefieio del proprietario del suolo, ne coattivamente devoluto al medesimo con l'obbligo di
pagarne il corrispettivo ; 3) il legislatore, quando ba voluto, come in materia di usi civici, abolire la propriety separata di alberi e piantagioni, ha specificamente regolato la rela
tiva liquidazione, contemperando equamente gli interessi
dei due proprietari (art. 21 e 22 del r. decreto 26 febbraio
1928 n. 332), in armonia con il principio sancito dall'art. 29 della Costituzione allora vigente, dall'art. 428 cod. civ.
1865, dall'art. 834 cod. civ. attuale e dall'art. 42 della Costi
tuzione del 1947 ; 4) nella Relazione al Capo dello Stato
sulle disposizioni transitorie e di attuazione del codice
civile del 1942 e stato espressamente precisato che i preesi stenti diritti di superficie agraria e vegetale «non sono
toccati ».
II ricorrente ha osservato in contrario che l'art. 956
cod. civ. concernente la superficie agraria, a differenza
dell'art. 952 riguardante quella edilizia, non rivolge il
preoetto (per l'art. 956 proibitivo e per l'art. 952 permis
sivo) al solo proprietario del terreno, lasciando, cosi, in
tendere che il divieto di costituzione e di trasferimento
del diritto suparficiario 6, sotto il primo profilo, diretto al
proprietario del suolo, e, sotto il secondo, al proprietario del soprassuolo. Diversamente, soggiunge il ricorrente, il
divieto di alienare sarebbe del tutto superfluo, non es
sendo configurabile il trasferimento di un diritto che, per la stessa norma di legge, non puõ costituirsi. Cosicchö
il divieto di trasferire dovrebbe essere necessariamente
riferito ai diritti sorti anteriormente all'entrata in vigore della norma stessa.
II rilievo b destituito di fondamento. Invero la man
cata indicazione del destinatario del preoetto trova la sua
logica spiegazione nell'intento legislativo di comprendere nel divieto ogni configurabile possibility di scissione della
propriety del soprassuolo da quella del suolo, e, cioe, tanto
l'acquisto a titolo originario del diritto sul soprassuolo,
ipotesi in cui sarebbe stato fuor di luogo rivolgere il di
vieto al proprietario del terreno, tanto quello a titolo
derivativo, ipotesi in cui il divieto deve ritenersi rivolto ad oiltrambi i contraenti che, con l'atto traslativo, deter
minerebbero la nascita del diritto stesso. Ne e da esclu
dere che il legislatore abbia, con le riportate expression!, voluto, altresi, riferirsi alle ulteriori ipotesi che il fondo
fosse sprovvisto o, invece, dotato di soprassuolo, alle quali
corrisponderebbe un diverso contenuto del contemplato di
ritto, comprendente nel primo caso anche la facolta di creare il soprassuolo (iws plant andi) e nell'altro solo quella di mantenerlo e rinnovarlo (sent. n. 1745 del 12 ottobre
1948, cit.). Invero i termini «trasferire » e « costituire », se
riferiti all'oggetto del rip9tuto diritto, si appalesano parti colarmente idonei a rispecchiare la duplice considerata
eventuality che il bene economico concretante l'oggetto stesso preesista oppur no.
Assume ancora il ricorrente che l'interpretazione da
lui sostenuta, secondo la quale il divieto di trasferire san cito dall'art. 956 cod. civ. sarebbe specificamente diretto
ai titolari di diritti sul soprassuolo costituiti anteriormente
all'entrata in vigore di detta norma, non urta contro il
principio dell'irretroattivita della legge, poichö l'inibizione stessa sarebbe pur sempre destinata ad operare nel futuro, non diversamente che nell'ipotesi, da lui respinta, in cui
il divieto fosse diretto al proprietario del terreno.
Il rilievo e infondato. Invero, mentre secondo tale ultima
interpretazione il divieto si sustanzia in una limitazione del
diritto, pienamente consona con il regime giuridico della
propriety (art. 832 eod. civ.), secondo 1'altra interpreta zione il preoostituito diritto dominicale sul soprassuolo, non potendo mutare titolarita ed essendo, pertanto, desti nato ad estinguersi entro il massimo limite di tempo cor
rispondente alla durata della vita umana, perderebbe il aonnaturale carattere di perpetuitä, (sent. eit. n. 1745 del 12 ottobre 1948) e risulterebbe conseguentemente de
gradato in diritto di godimento, in evidente contrasto con il principio della irretroattivita della legge, dettato a
presidio dei diritti preoedentemente acquisiti. Nö del pari puõ, ai fini ermeneutici, attribuirsi decisivo
valore ai rilievo, formulato dal ricorrente, ehe, con 1'inter
pretazione adottata dalla Corte di merito, si lascerebbe
sopravvivere una forma di promiseuitä clie lo stesso legis lator ha ritenuto pregiudizievole per il progresso agricolo. Invero, come si legge nella giä. eitata Relazione, il legis latore ha voluto prudentemente limitare la portata del
1'innovazione, riservando ai futuro ogni determinazione
mll'opportunita e modalita di estensione del divieto ai diritti giä, costituiti, tanto piu ehe taie soluzione avrebbe reso necessario «1'emanazione di una serie di disposizioni dirette a regolare i rapporti tra il proprietario del suolo e 1'antico superficiario, le quali non potrebbero trovare sede adeguata ehe in un provvedimento autonomo ».
Dopo tali considerazioni, con le quali si e dimostrata la giuridica inconsistenza delle ragioni addotte dal ricor rente a sostegno della propria tesi ed a confutazione deli'in
terpretazione esattamente data dalla Corte di appello ill'art. 956 cod. civ., non e il caso di prendere in esame il sistema di liquidazione della proprietä superficiaria ideato, nel silenzio della legge, dal ricorrente, sistema
per il quale il proprietario del suolo sarebbe tenuto ad
acquistare il diritto stesso.
Il rigetto del ricorso comporta come conseguenza la
perdita del deposito ed il pagamento delle spese di questo grado del giudizio a favore del resistente.
Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione II civile ; sentenza 7 luglio 1962, n. 1762 ; Pres. La Via P., Est. Pedroni M., P. M. Gedda (concl. conf.) ; Baldrati e Orlando (Aw. Lanpeanchi, Dal
l'Olio) c. I.n.a.m. (Aw. Agosta, Di Pasquale, Lom
babdi).
(Confenrna App. Bologna 14 gennaio 1960)
Cassazione in materia civile —• Deposito per muita —
Controversie di lavoro —- Esenzione — Estremi
(Cod. proc. civ., art. 364, n. 4). Lavoro (oompetenza e proeediraento) — Appello —
Intervento del Pubblico ministero — IVecessita —- Estremi — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 70, n. 4).
Medieo — Medico tiduciario dell'I.n.a.m. iscritto nello speciale albo — Compenso «ä forfait» o a notula — Opzione — Mancato esercizio — Conso lidamento del sistema j|ia praticato —- Conse
duenze.
II deposito per muita non e riehiesto per i ricorsi per cassa zione avverso le sentenze pronunciate eol rito speciale del lavoro, anche se nella sentenza sia stata contestata o
esclusa la sussistenza, nel caso, di wno dei rapporti per i
qwali b applicabile il rito speciale. (1)
(1) La giurisprudenza e pacifica nel senso che ricorre l'esen zione dal deposito per multa ove la controversia sia stata trat tata comunque col rito del lavoro e del pari tutte le volte ohe
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105 GIUR1SPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 106
Perchb si renda necessario I'intervento del Pubblieo mini
stero in grado d'appello non & suffieiente che la contro
versial sia trattata con il rito del lavoro, ma e indispensa bile ch'essa tragga origine da wn rapporto di lavoro subordi
nate (condizione deficiente nel caso di controversia insorla
tra I'l.n.a.m. e il medico iscritto nello speciale albo dei
medici mutualistici). (2) Ove il medico, iscritto nell'albo speciale dei medici mutuali
stici deiri.n.a.m., non abbia tempestivamente esercitato, ai sensi della convenzione 6 maggio 1950 stipulata tra
VElite previdenziale e la Federazione naz. degli ordini
dei medici, la facoltä di opzione tra il sistema di com
penso a quota capitaria o ii forfait e il sistema a notula, e infondata la pretesa di ottenere il compenso intera
mente a notula, di poi avanzata dal medico sulla base
della convenzione sanitaria nazionale 1° giugno 1951, la
quale ha mantenuto fermi i sistemi giä introdotti nelle
varie localitä e nei riguardi delle varie categorie di as
sistenti. (3)
in ordine all'applicabilita di detto rito si discuta ; in particolare si afferma che l'esenzione e invocabile anche se la sentenza, av
verso la quale 6"stato proposto ricorso, sia stata emessa da un
giudice speciale, deducendosi una questione di giurisdizione: v. Cass. 25 ottobre 1961, n. 2372, Foro it., Rep. 1961, voce Cassa
zione civ., n. 89 ; 8 ottobre' 1960, n. 2621, id., Rep. 1960, voce
cit., n. 136 ;~10 dicembre 1959, n. 3526, ibid., voce Lavoro (com
petenza), n. 27 ; 15 luglio 1959, n. 2336, id., Rep. 1959, voce
Cassazione civ., n. 72 ; 25 maggio 1959, n. 1605, id., 1959, I, 1108, con ampia nota di richiami, ai quali adde Napoleta.no, Dir. proc. del lav., 1960, pag. 377.
(2) Nello stesso senso, v., da ultimo, Cass. 21 ottobre 1961, n. 2324, Foro it., 1961, I, 1608, con nota di richiami.
In dottrina, v. Napoletano, op. cit., pag. 195 e segg. con
relativi riferimenti.
(3) Non risultano precisi precedents giurisprudenziali. K noto che le prestazioni sanitarie previste dall'assicurazione
obbligatoria contro le malattie sono erogate con due sistemi, t'as
sistenza diretta e quella indiretta nella quale il soggetto protetto puõ rivolgersi da un medico di sua fiducia ed ottiene il rimborso
delle spese. A tal fine, per regolare i complessi problemi derivanti dalla necessity di conciliare gli interessi di categoria dei medici
con le esigenze dell'assicurazione sociale, sono state stipulate tra I'l.n.a.m. e la Federazione naz. degli Ordini dei medici con
venzioni, secondo le quali i medici, aspiranti a prestare la loro
attivita a favore degli assicurati, sono iscritti in un apposito albo ; l'assicurato a sua volta designa il medico iscritto dal quale intende essere curato. In tema di iscrizione all'albo e di cancel
lazione dallo stesso provvedono commissioni locali composte dai rappresentanti di categoria e dell'Ente previdenziale, mentre
alla sommita e costituita una Commissione centrale ; infine le
convenzioni dispongono circa il sistema di compenso per i me
dici che puõ essere ä forfait, cioii calcolato su base forfettaria per tutti gli assicurati che hanno designato il singolo professionista, o a notula, ciož in relazione alle prestazioni effettivamente espli cate.
In dottrina si discute circa l'esatta qualificazione delle sud
dette convenzioni, cosi come a proposito della qualificazione dei
rapporti che, in detto sistema, legano il medico iscritto nell'albo
speciale all'Ente previdenziale da una parte e all'assicurato dal
l'altra. V. in proposito l'organico studio di Persiani, La na
tura del rapporto tra I'l.n.a.m. ed i medici generici, In Dir. econo
mico, 1958, 1141 ; v. pure le note di Paroli, in Dir. lav., 1959, 244 e di Pera, in iliv. giur. lav., 1959, II, 113.
In giurisprudenza si b negato che il medico iscritto nell'albo
sia legato dall'Ente da un rapporto d'impiego, naturalmente
in ipotesi pubblieo : Cons. Stato, Sez. YI, 22 ottobre 1958, n. 805, 15 luglio 1958, n. 567, 23 aprile 1958, n. 234, Foro it., Rep. 1958, voce Medico, nn. 90-92 ; Cass. 5 giugno 1956, n. 1906, id., Rep. 1956, voce cit., n. 106. In genere si afferma che si tratti di un
rapporto di lavoro autonomo rispetto al quale le convenzioni
si pongono come un contratto normativo preliminare : Trib.
Firenze 19 gennaio 1961, id., Rep. 1961, voce cit., nn. 84, 85 ; Cass. 15 ottobre 1957, n. 3826, id., Rep. 1958, voce cit., nn. 88, 89 ; 13 ottobre 1953, n. 3330, id., Rep. 1953, voce cit. nn. 66-69.
Si e posto anche il problema della inderogabilitä o meno
delle convenzioni per quanto attiene alia determinazione del
compenso dei medici : nel senso delPinderogabilitä, Trib. Bo
logna 30 maggio 1956, id., Rep. 1959, voce cit., n. 118. App.
Bologna 26 luglio 1957, ibid., nn. 119, 120, accolse la tesi opposta ;
per l'inderogabilita si espresse infine, sempre nello stesso caso,
Cass. 25 marzo 1959, n. 924, ibid., voce Lavoro (contr.), n. 25,
La Corte, eco. — L'Istituto resistente lia eccepito preli minarmente Timprocedibilitä del ricorso ai sensi dell'art.
369, 1° comma, cod. proc. civ., sul riflesso che, non trattan dosi di controversia relativa a rapporto di lavoro subordi
nate, sarebbe necessario il deposito per soccombenza che i ricorrenti hanno, invece, omesso di effettuare.
L'eccezione deve esser disattesa siccome infondata. La causa, instaurata in primo grado col rito ordinario, si e svolta invece in grado di appello col rito speciale del lavoro, essendo stato l'atto introduttivo indirizzato alia Corte in sede di magistratura del lavoro ; ed e fermo principio, costantemente affermato da questa Corte suprema, che la eaenzione dall'obbligo del deposito per multa, disposta dall'art. 364, n. 4, opera per tutti i ricorsi relativi alle sen tenze pronunciate col rito speciale del lavoro, anche se sia stata contestata dalla sentenza, o addirittura esclusa, l'e sistenza di uno dei rapporti previsti dall'art. 429 cui fa ri ferimento il citato art. 364, n. 4.
Col primo mezzo del ricorso si denuncia la violazione
degli art. 70, 1° comma, n. 4, e 81 cod. proc. civ. e si deduce la nullita della sentenza impugnata per non essere interve nuto nel giudizio d'appello il P. m., al quale neppure fu data la comunicazione prevista dall'art. 71 cod. proc. civile.
La doglianza non lia fondamento. Anche su questo punto soccorre il costante indirizzo adottato da questa Suprema corte, secondo il quale l'intervento obbligatorio del P. m. dinanzi alia magistratura del lavoro e limitato alle sole controversie individual! di lavoro in senso stretto, ossia a quelle di cui agli art. 429 e segg. cod. proc. civ.,
quando si svolgono in grado di appello (sent. 23 marzo
1959, n. 900, Foro it., Rep. 1959, voce Previdenza sociale, n. 815 ; 7 gennaio 1957, n. 27, id., Kep. 1957, voce cit., n.
169). Nel novero di tali controversie non puõ esser fatta
rientrare quella in esame, e del resto neppure i ricorrenti lo sostengono, dacche la iscrizione del medico fiduciario dell'I.n.a.m. negli albi mutualistici non dä vita ad un rap
porto di impiego bensi ad un contratto preliminare o nor
mativo di lavoro autonomo, e cioe di prestazione di opera
professional, che non pone in essere un vincolo di dipen denza o di subordinazione fra il medico e l'Ente. Ne ha ri
lievo che, nella specie, la controversia abbia avuto il suo
svolgimento in grado d'appello secondo il rito del lavoro,
giacche, ai fini dell'intervento obbligatorio del P. m., e
alia natura del rapporto sostanziale che occorre aver ri
guardo e non gia al rito ; del che agevolmente e dato con
vincersi sol che si consideri che anche le controversie atti
nenti alia materia della previdenza e dell'assistenza obbli
gatoria, previste dagli art. 459 e segg., sono soggette a tale
rito senza che ad esse, come questa Suprema corte ha avuto
modo di affermare ripetutamente (cfr. sent, eitate), possa estendersi l'intervento necessario del P. m.
Col secondo mezzo di annullamento i ricorrenti, premesso che la Corte del merito ha disatteso la loro domanda rite
nendo che essi, con atti concludenti e impegnativi nei con
fronti dell'altro contraente, quali il mancato invio delle
prescritte notule alia fine di ogni ciclo di malattia, aves
sero espresso la volontä negoziale di scegliere il sistema di
retribuzione a quota capitaria ; premesso, altresi, che la
qualificando sostanzialmente la Corte le convenzioni come con tratti collettivi di lavoro.
Si e anche discusso della natura del procedimento e delle decisioni delle commissioni per i rapporti tra l'l.n.a.m. e i me dici. Si e escluso che possa ravvisarsi nel caso un arbitrato irri tuale : App. Ancona 21 luglio 1960, id., Rep. 1961, voce Medico, n. 96. Si 6 negato che in pendenza del procedimento innanzi a
dette commissioni possa adirsi 1'autoritä. giudiziaria : Trib.
Pavia 5 marzo 1959, id., Rep. 1959, voce cit., nn. 116, 117. Perõ la domanda giudiziale avente ad oggetto diritti patrimoniali non deve essere preceduta dal previo ricorso alle commissioni :
Cass. 27 ottobre 1961, n. 2444, id., 1962, I, 492, con ampia nota
di riferimenti. Infine si e affermato che non puõ essere proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. Ill Cost., avverso la de
cisione della Commissione centrale negante al medico l'iscri
zione all'albo speciale : Cass. 26 ottobre 1959, n. 3106, id., 1960, I, 1966, con nota di richiami.
G. P,
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107 PARTE PRIMA 108
stessa Corte avrebbe fatto propria una affermazione dello
I.n.a.m. sulla loro inerzia relativa alia opzione per il sistema
a notula per il periodo anteriore al 1954, censurano la son -
tenza impugnata per aver del tutto pretermesso l'esame
di un documento decisivo prodotto in atti, e cioõ di una
lettera I.n.a.m., datata 13 maggio 1954 del seguente te
nore : « Oggetto : Sistemi di retribuzione.
«Considerato che il trattamento economico praticato su esplieita richiesta scritta della S.Y. õ in contrasto con le
norme previste dal capo VI della convenzione sanitaria
del 1° giugno 1951 e che la commissione provinciate d
controllo si e espressa in tal senso, la S. V. tornerä al si
stema di retribuzione a quota capitaria in atto al 31 di
cembre 1950.
«II ripristino del precedente trattamento economico
avrä attuazione dal 1° giugno corrente anno.
« F.to II dirigente sanitario ; f.to il direttore ».
Concludono i rioorrenti che il contenuto di tale docu
mento dimostrerebbe, senza possibility di dubbio, che essi.
ben prima del 1954, avevano ottenuto, su esplieita richiesta
scritta, il ripristino del trattamento retributivo differen
ziato.
La doglianza non merita accoglimento. II punto deci
sivo della controversia, che gli stessi ricorrenti affermano
essere stato esattamente centrato dai GHudici deU'appello, consisteva nello stabilire se i medici fiduciari avessero o
meno esercitato tempestivamente la facolta di opzione per il sistema di retribuzione a notula prevista dalla conven
zione sanitaria aggiuntiva del 6 maggio 1950. E ciõ non giä in un imprecisato periodo di tempo anteriore al 1954, bens!
prima dell'entrata in vigore della convenzione sanitaria
nazionale del 1° giugno 1951, che, mantenendo fermi come
in atto al 31 dicembre 1950 i sistemi di retribuzione, rendeva
evidentemente inoperante una opzione eventualmente eser
citata dopo la sua entrata in vigore. Ciõ premesso, e di manifesta evidenza che il contenuto
del documento, che si lamenta era stato pretermesso, difettr
di quel carattere di decisivitä, di quella attitudine, cioõ a determinare una soluzione della controversia diversa da
quella adottata, che i ricorrenti pretendono di attribuirgl e che solo potrebbe legittimare l'ingresso alia censura pro
posta ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Invero.
il detto documento, che peraltro riguarda il solo rioorrente
Orlando, prova unicamente che questi, anteriormente a!
1954, era stato ammesso a godere del trattamento differen
ziale (e di ciõ non era neppur questione, dacchõ la contro
versia era insorta appunto perche nel 1954 l'lstituto aveva unilateralmente revocato il trattamento medesimo), ma
nulla prova in ordine alia tempestivita dell'esercizio della facoltä di opzione, tempestivitä, che anzi il tenore della stessa lettera sembra escludere, in quanto la revoca de" trattamento retributivo a notula, col conseguente ripri stino del sistema in atto al 31 dicembre 1950, appare deter minata dal rilievo che il detto trattamento era stato appli cato in violazione delle norme previste dal capo VI della convenzione nazionale sanitaria del 1° giugno 1951.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto con le conse
guenze che dall'adozione del criterio della soccombenzp discendono in ordine al regolamento delle spese di questo grado.
Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione II civile; sentenza 7 luglio 1962, n. 1761; Pres.
Rafisarda, Est. Danzi, P. M. Caldarera (conel. conf.); A.t.a.e. (Aw. GriRELLi, Giovannini) c. Soalabrini (Aw. Paterni).
(Gassa App. Roma 15 aprile 1959)
Infortuni sul Iavoro — Enle pubblico imprenditore sogyetto all'assieurazione obbligatoria — Respon
sabilitä civile — Limitaziune — Applicabilil ä
(Costituzione della Repubblica, art. 28 ; r. d. 17 agosto 1935 n. 1765, assicurazione obbligatoria degli infortuni
sul lavoro, art. 4, 6 ; legge 1 giugno 1939 n. 1012, mo
dificazioni a] r. d. 1. 17 agosto 1935 n. 1765, art. 1). Infortuni sul lavoro — Responsabilit ä civile dell'im
prendilore — Mmovrafore tramviario— Qualilä cli preposto — Insussistenza (R. d. 17 agosto 1935
n. 1765, art. 4).
La limitazione düla resp-msab-litä civile delVimprenditore,
prevista nelVassicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul livoro, opera anchi a fivore degli enti pubblici soqgetti a detta assicurizione (n°lla specie, Azienda autotramviaria
comunale di Koma). (1) Ai fini della responsibilitä civile delVimprenditore per in
fortuni sul lavoro, la qualifica di preposto non pud essere
estesa ai manovratore tramviario. (2)
La Corte, eco. — Con il primo mezzo, la ricorrente de
duce la violazione degli art. 4. 1° comma. e 6 r. decreto
17 agosto 1935 n. 1765, reeante disposizioni per Passicu
razione obbligatoria degli infortuni su) lavoro e delle ma
lattie professionali, in relazione all'art. 360, n. 3, eod.
proc. civ., e sostiene ehe Pindagine compiuta dalla Corte
d'appello sulla responsabilitä della pubbliea Ammini
strazione e degli enti pubblici per i fatti illeciti dei loro
dipendenti e sul conseguente loro obbligo dell'integrale risarcimento del danno era del tutto estranea ai thema
decidendum perche taie responsabilita deve ritenersi esclusa
nella materia infortunistiea rispetto alla quale e appli eabile solo la disciplina prevista daH'art. 4 del citato de
creto ehe esonera da responsabilitä civile ogni datore di
lavoro, privato o pubblico, in tutti i casi in cui il lavoratore
infortunato abbia diritto alle prestazioni dell'assieurazione
infortuni sul lavoro, con la sola, eccezione stabilita dal
3° comma dello stesso articolo.
La censura b fondata. Ha ritenuto infatti la Corte d'ap pello ehe la eselusione della responsabilitä. civile del datore
di lavoro, a norma del sõpra ricordato art. 4 del r. decreto
17 agosto 1935 n. 1765. non sia invocabile allorchö l'infor
tunio sul lavoro sia stato provocato dal fatto illecito di un
iipendente della pubbliea Amministrazione o dell'ente pub blico, osservando, a sostegno di tale affermazione, che la
responsabilitä della pubbliea Amministrazione per il fatto
illecito del proprio dipendente non puo inquadrarsi nello
schema della responsabilitä, indiretta, che 6 quello al quale
(1) Sulla specifica questione non risultano precedent! : v., per qualche riferimento, Cass. 27 marzo 1962, n. 615, Foro it., 1962, I, 624, con nota di richiami, per la quale la limitazione della
responsabilitä, stante speciali legislazioni, non õ applicabile alle Perrovie dello Stato.
(2) La Cassazione ribadisce un principio che pu6 riteneresi ormai pacifico in giurisprudenza : v., infatti, Oass. 9 giugno 1961, n. 1335, Foro it., Rep. 1961, voce Infortuni, nn. 249-251 ; 19 luglio 1960, n. 1760, ibid., n. 253 ; App. Trieste 2 luglio 1960, ibid,., nn. 254, 255, che ha escluso la qualifica di preposto per l'autista; Cass. 15 gennaio 1959, n. 86, id., Hep. 1959, voce cit., nn. 353, 354, sempre per il primo autista ; App. Trieste 25 giugno 1958, id., Rep. 1958, voce cit., nn. 347, 348 ; Trib. Camerino 6 settembre 1957, ibid., nn. 350, 351 ; Cass. 8 agosto 1957, n. 3376, ibid., n. 352 ; App. Ancona 27 febbraio 1957, id., Rep. 1957, voce cit., n. 255. Per l'ipotesi del manovratore tramviario, v. la sentenza della Cass. 10 marzo 1955, n. 724, id., Rep. 1955, voce cit., n. 257, richiamata nella sentenza qui pubblicata. Contra, discutendosi nel caso del primo autista, Cass. 4 aprile 1956, id., Rep. 1956, voce cit., n. 236. App. Ancona 12 agosto 1960, id., Rep. 1961, voce cit., n. 256, ha qualificato preposto il draghista rispetto a tre operai addetti ai carrelli di
trasporto. In dottrina, in senso oonforme alia prevalente giurisprudenza,
v. Richard, L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in Trattato di dir. lav. di Börsi e Pergot.est, vol. IV, 1, Padova, 1959, pag. 646, con ampi riferimenti. V., in particolare, Mossa, La responsabilitä civile negli infortuni sul lavoro per i suoi inca ricati, in Infortuni, 1955, I, 732; nonchž, per una recente disamina, Santoro, II direttore dei lavori nei confronti delle norme relative alia prevenzione degli infortuni sul lavoro, in Mass. giur. lav., 1962, 53.
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