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Sezione II civile; sentenza 7 luglio 1962, n. 1762; Pres. La Via P., Est. Pedroni M., P. M. Gedda...

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Page 1: Sezione II civile; sentenza 7 luglio 1962, n. 1762; Pres. La Via P., Est. Pedroni M., P. M. Gedda (concl. conf.); Baldrati e Orlando (Avv. Lanfranchi, Dall'Olio) c. I.n.a.m. (Avv.

Sezione II civile; sentenza 7 luglio 1962, n. 1762; Pres. La Via P., Est. Pedroni M., P. M. Gedda(concl. conf.); Baldrati e Orlando (Avv. Lanfranchi, Dall'Olio) c. I.n.a.m. (Avv. Agosta, DiPasquale, Lombardi)Author(s): G. P.Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 1 (1963), pp. 103/104-107/108Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153243 .

Accessed: 25/06/2014 04:28

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PARTE PRIMA

con la prevalence dottrina, esoluso clie il disposto dell'art. 956 cod. civ. sia applicabile ai diritti superficiari agricoli sorti sotto l'impero della precedents legislazione (sent, n. 1599 del 13 settembre 1948, e n. 1745 del 12 ottobre

1948, Foro it., Rep. 1948, voce Superficie, nn. 1-3 ; n. 241 del 14 febbraio 1949, e n. 2386 del 22 agosto 1949, id., Rep. 1949, voce cit., nn. 8, 9). Grli argomenti che sor

reggono tale interpretazione sono i seguenti: 1) il prin oipio della irretroattivitä, della legge, sancito dall'art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile, non consente di attribuire al predetto divieto efficacia in ordine ai rapporti anteriormente costituiti; 2) ne il codice ne leggi succes sive hanno determinato il sistema di liquidazione dell'in

dicato diritto, che non puõ ritenersi soppresso senza in

dennizzo ad esclusivo benefieio del proprietario del suolo, ne coattivamente devoluto al medesimo con l'obbligo di

pagarne il corrispettivo ; 3) il legislatore, quando ba voluto, come in materia di usi civici, abolire la propriety separata di alberi e piantagioni, ha specificamente regolato la rela

tiva liquidazione, contemperando equamente gli interessi

dei due proprietari (art. 21 e 22 del r. decreto 26 febbraio

1928 n. 332), in armonia con il principio sancito dall'art. 29 della Costituzione allora vigente, dall'art. 428 cod. civ.

1865, dall'art. 834 cod. civ. attuale e dall'art. 42 della Costi

tuzione del 1947 ; 4) nella Relazione al Capo dello Stato

sulle disposizioni transitorie e di attuazione del codice

civile del 1942 e stato espressamente precisato che i preesi stenti diritti di superficie agraria e vegetale «non sono

toccati ».

II ricorrente ha osservato in contrario che l'art. 956

cod. civ. concernente la superficie agraria, a differenza

dell'art. 952 riguardante quella edilizia, non rivolge il

preoetto (per l'art. 956 proibitivo e per l'art. 952 permis

sivo) al solo proprietario del terreno, lasciando, cosi, in

tendere che il divieto di costituzione e di trasferimento

del diritto suparficiario 6, sotto il primo profilo, diretto al

proprietario del suolo, e, sotto il secondo, al proprietario del soprassuolo. Diversamente, soggiunge il ricorrente, il

divieto di alienare sarebbe del tutto superfluo, non es

sendo configurabile il trasferimento di un diritto che, per la stessa norma di legge, non puõ costituirsi. Cosicchö

il divieto di trasferire dovrebbe essere necessariamente

riferito ai diritti sorti anteriormente all'entrata in vigore della norma stessa.

II rilievo b destituito di fondamento. Invero la man

cata indicazione del destinatario del preoetto trova la sua

logica spiegazione nell'intento legislativo di comprendere nel divieto ogni configurabile possibility di scissione della

propriety del soprassuolo da quella del suolo, e, cioe, tanto

l'acquisto a titolo originario del diritto sul soprassuolo,

ipotesi in cui sarebbe stato fuor di luogo rivolgere il di

vieto al proprietario del terreno, tanto quello a titolo

derivativo, ipotesi in cui il divieto deve ritenersi rivolto ad oiltrambi i contraenti che, con l'atto traslativo, deter

minerebbero la nascita del diritto stesso. Ne e da esclu

dere che il legislatore abbia, con le riportate expression!, voluto, altresi, riferirsi alle ulteriori ipotesi che il fondo

fosse sprovvisto o, invece, dotato di soprassuolo, alle quali

corrisponderebbe un diverso contenuto del contemplato di

ritto, comprendente nel primo caso anche la facolta di creare il soprassuolo (iws plant andi) e nell'altro solo quella di mantenerlo e rinnovarlo (sent. n. 1745 del 12 ottobre

1948, cit.). Invero i termini «trasferire » e « costituire », se

riferiti all'oggetto del rip9tuto diritto, si appalesano parti colarmente idonei a rispecchiare la duplice considerata

eventuality che il bene economico concretante l'oggetto stesso preesista oppur no.

Assume ancora il ricorrente che l'interpretazione da

lui sostenuta, secondo la quale il divieto di trasferire san cito dall'art. 956 cod. civ. sarebbe specificamente diretto

ai titolari di diritti sul soprassuolo costituiti anteriormente

all'entrata in vigore di detta norma, non urta contro il

principio dell'irretroattivita della legge, poichö l'inibizione stessa sarebbe pur sempre destinata ad operare nel futuro, non diversamente che nell'ipotesi, da lui respinta, in cui

il divieto fosse diretto al proprietario del terreno.

Il rilievo e infondato. Invero, mentre secondo tale ultima

interpretazione il divieto si sustanzia in una limitazione del

diritto, pienamente consona con il regime giuridico della

propriety (art. 832 eod. civ.), secondo 1'altra interpreta zione il preoostituito diritto dominicale sul soprassuolo, non potendo mutare titolarita ed essendo, pertanto, desti nato ad estinguersi entro il massimo limite di tempo cor

rispondente alla durata della vita umana, perderebbe il aonnaturale carattere di perpetuitä, (sent. eit. n. 1745 del 12 ottobre 1948) e risulterebbe conseguentemente de

gradato in diritto di godimento, in evidente contrasto con il principio della irretroattivita della legge, dettato a

presidio dei diritti preoedentemente acquisiti. Nö del pari puõ, ai fini ermeneutici, attribuirsi decisivo

valore ai rilievo, formulato dal ricorrente, ehe, con 1'inter

pretazione adottata dalla Corte di merito, si lascerebbe

sopravvivere una forma di promiseuitä clie lo stesso legis lator ha ritenuto pregiudizievole per il progresso agricolo. Invero, come si legge nella giä. eitata Relazione, il legis latore ha voluto prudentemente limitare la portata del

1'innovazione, riservando ai futuro ogni determinazione

mll'opportunita e modalita di estensione del divieto ai diritti giä, costituiti, tanto piu ehe taie soluzione avrebbe reso necessario «1'emanazione di una serie di disposizioni dirette a regolare i rapporti tra il proprietario del suolo e 1'antico superficiario, le quali non potrebbero trovare sede adeguata ehe in un provvedimento autonomo ».

Dopo tali considerazioni, con le quali si e dimostrata la giuridica inconsistenza delle ragioni addotte dal ricor rente a sostegno della propria tesi ed a confutazione deli'in

terpretazione esattamente data dalla Corte di appello ill'art. 956 cod. civ., non e il caso di prendere in esame il sistema di liquidazione della proprietä superficiaria ideato, nel silenzio della legge, dal ricorrente, sistema

per il quale il proprietario del suolo sarebbe tenuto ad

acquistare il diritto stesso.

Il rigetto del ricorso comporta come conseguenza la

perdita del deposito ed il pagamento delle spese di questo grado del giudizio a favore del resistente.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione II civile ; sentenza 7 luglio 1962, n. 1762 ; Pres. La Via P., Est. Pedroni M., P. M. Gedda (concl. conf.) ; Baldrati e Orlando (Aw. Lanpeanchi, Dal

l'Olio) c. I.n.a.m. (Aw. Agosta, Di Pasquale, Lom

babdi).

(Confenrna App. Bologna 14 gennaio 1960)

Cassazione in materia civile —• Deposito per muita —

Controversie di lavoro —- Esenzione — Estremi

(Cod. proc. civ., art. 364, n. 4). Lavoro (oompetenza e proeediraento) — Appello —

Intervento del Pubblico ministero — IVecessita —- Estremi — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 70, n. 4).

Medieo — Medico tiduciario dell'I.n.a.m. iscritto nello speciale albo — Compenso «ä forfait» o a notula — Opzione — Mancato esercizio — Conso lidamento del sistema j|ia praticato —- Conse

duenze.

II deposito per muita non e riehiesto per i ricorsi per cassa zione avverso le sentenze pronunciate eol rito speciale del lavoro, anche se nella sentenza sia stata contestata o

esclusa la sussistenza, nel caso, di wno dei rapporti per i

qwali b applicabile il rito speciale. (1)

(1) La giurisprudenza e pacifica nel senso che ricorre l'esen zione dal deposito per multa ove la controversia sia stata trat tata comunque col rito del lavoro e del pari tutte le volte ohe

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105 GIUR1SPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 106

Perchb si renda necessario I'intervento del Pubblieo mini

stero in grado d'appello non & suffieiente che la contro

versial sia trattata con il rito del lavoro, ma e indispensa bile ch'essa tragga origine da wn rapporto di lavoro subordi

nate (condizione deficiente nel caso di controversia insorla

tra I'l.n.a.m. e il medico iscritto nello speciale albo dei

medici mutualistici). (2) Ove il medico, iscritto nell'albo speciale dei medici mutuali

stici deiri.n.a.m., non abbia tempestivamente esercitato, ai sensi della convenzione 6 maggio 1950 stipulata tra

VElite previdenziale e la Federazione naz. degli ordini

dei medici, la facoltä di opzione tra il sistema di com

penso a quota capitaria o ii forfait e il sistema a notula, e infondata la pretesa di ottenere il compenso intera

mente a notula, di poi avanzata dal medico sulla base

della convenzione sanitaria nazionale 1° giugno 1951, la

quale ha mantenuto fermi i sistemi giä introdotti nelle

varie localitä e nei riguardi delle varie categorie di as

sistenti. (3)

in ordine all'applicabilita di detto rito si discuta ; in particolare si afferma che l'esenzione e invocabile anche se la sentenza, av

verso la quale 6"stato proposto ricorso, sia stata emessa da un

giudice speciale, deducendosi una questione di giurisdizione: v. Cass. 25 ottobre 1961, n. 2372, Foro it., Rep. 1961, voce Cassa

zione civ., n. 89 ; 8 ottobre' 1960, n. 2621, id., Rep. 1960, voce

cit., n. 136 ;~10 dicembre 1959, n. 3526, ibid., voce Lavoro (com

petenza), n. 27 ; 15 luglio 1959, n. 2336, id., Rep. 1959, voce

Cassazione civ., n. 72 ; 25 maggio 1959, n. 1605, id., 1959, I, 1108, con ampia nota di richiami, ai quali adde Napoleta.no, Dir. proc. del lav., 1960, pag. 377.

(2) Nello stesso senso, v., da ultimo, Cass. 21 ottobre 1961, n. 2324, Foro it., 1961, I, 1608, con nota di richiami.

In dottrina, v. Napoletano, op. cit., pag. 195 e segg. con

relativi riferimenti.

(3) Non risultano precisi precedents giurisprudenziali. K noto che le prestazioni sanitarie previste dall'assicurazione

obbligatoria contro le malattie sono erogate con due sistemi, t'as

sistenza diretta e quella indiretta nella quale il soggetto protetto puõ rivolgersi da un medico di sua fiducia ed ottiene il rimborso

delle spese. A tal fine, per regolare i complessi problemi derivanti dalla necessity di conciliare gli interessi di categoria dei medici

con le esigenze dell'assicurazione sociale, sono state stipulate tra I'l.n.a.m. e la Federazione naz. degli Ordini dei medici con

venzioni, secondo le quali i medici, aspiranti a prestare la loro

attivita a favore degli assicurati, sono iscritti in un apposito albo ; l'assicurato a sua volta designa il medico iscritto dal quale intende essere curato. In tema di iscrizione all'albo e di cancel

lazione dallo stesso provvedono commissioni locali composte dai rappresentanti di categoria e dell'Ente previdenziale, mentre

alla sommita e costituita una Commissione centrale ; infine le

convenzioni dispongono circa il sistema di compenso per i me

dici che puõ essere ä forfait, cioii calcolato su base forfettaria per tutti gli assicurati che hanno designato il singolo professionista, o a notula, ciož in relazione alle prestazioni effettivamente espli cate.

In dottrina si discute circa l'esatta qualificazione delle sud

dette convenzioni, cosi come a proposito della qualificazione dei

rapporti che, in detto sistema, legano il medico iscritto nell'albo

speciale all'Ente previdenziale da una parte e all'assicurato dal

l'altra. V. in proposito l'organico studio di Persiani, La na

tura del rapporto tra I'l.n.a.m. ed i medici generici, In Dir. econo

mico, 1958, 1141 ; v. pure le note di Paroli, in Dir. lav., 1959, 244 e di Pera, in iliv. giur. lav., 1959, II, 113.

In giurisprudenza si b negato che il medico iscritto nell'albo

sia legato dall'Ente da un rapporto d'impiego, naturalmente

in ipotesi pubblieo : Cons. Stato, Sez. YI, 22 ottobre 1958, n. 805, 15 luglio 1958, n. 567, 23 aprile 1958, n. 234, Foro it., Rep. 1958, voce Medico, nn. 90-92 ; Cass. 5 giugno 1956, n. 1906, id., Rep. 1956, voce cit., n. 106. In genere si afferma che si tratti di un

rapporto di lavoro autonomo rispetto al quale le convenzioni

si pongono come un contratto normativo preliminare : Trib.

Firenze 19 gennaio 1961, id., Rep. 1961, voce cit., nn. 84, 85 ; Cass. 15 ottobre 1957, n. 3826, id., Rep. 1958, voce cit., nn. 88, 89 ; 13 ottobre 1953, n. 3330, id., Rep. 1953, voce cit. nn. 66-69.

Si e posto anche il problema della inderogabilitä o meno

delle convenzioni per quanto attiene alia determinazione del

compenso dei medici : nel senso delPinderogabilitä, Trib. Bo

logna 30 maggio 1956, id., Rep. 1959, voce cit., n. 118. App.

Bologna 26 luglio 1957, ibid., nn. 119, 120, accolse la tesi opposta ;

per l'inderogabilita si espresse infine, sempre nello stesso caso,

Cass. 25 marzo 1959, n. 924, ibid., voce Lavoro (contr.), n. 25,

La Corte, eco. — L'Istituto resistente lia eccepito preli minarmente Timprocedibilitä del ricorso ai sensi dell'art.

369, 1° comma, cod. proc. civ., sul riflesso che, non trattan dosi di controversia relativa a rapporto di lavoro subordi

nate, sarebbe necessario il deposito per soccombenza che i ricorrenti hanno, invece, omesso di effettuare.

L'eccezione deve esser disattesa siccome infondata. La causa, instaurata in primo grado col rito ordinario, si e svolta invece in grado di appello col rito speciale del lavoro, essendo stato l'atto introduttivo indirizzato alia Corte in sede di magistratura del lavoro ; ed e fermo principio, costantemente affermato da questa Corte suprema, che la eaenzione dall'obbligo del deposito per multa, disposta dall'art. 364, n. 4, opera per tutti i ricorsi relativi alle sen tenze pronunciate col rito speciale del lavoro, anche se sia stata contestata dalla sentenza, o addirittura esclusa, l'e sistenza di uno dei rapporti previsti dall'art. 429 cui fa ri ferimento il citato art. 364, n. 4.

Col primo mezzo del ricorso si denuncia la violazione

degli art. 70, 1° comma, n. 4, e 81 cod. proc. civ. e si deduce la nullita della sentenza impugnata per non essere interve nuto nel giudizio d'appello il P. m., al quale neppure fu data la comunicazione prevista dall'art. 71 cod. proc. civile.

La doglianza non lia fondamento. Anche su questo punto soccorre il costante indirizzo adottato da questa Suprema corte, secondo il quale l'intervento obbligatorio del P. m. dinanzi alia magistratura del lavoro e limitato alle sole controversie individual! di lavoro in senso stretto, ossia a quelle di cui agli art. 429 e segg. cod. proc. civ.,

quando si svolgono in grado di appello (sent. 23 marzo

1959, n. 900, Foro it., Rep. 1959, voce Previdenza sociale, n. 815 ; 7 gennaio 1957, n. 27, id., Kep. 1957, voce cit., n.

169). Nel novero di tali controversie non puõ esser fatta

rientrare quella in esame, e del resto neppure i ricorrenti lo sostengono, dacche la iscrizione del medico fiduciario dell'I.n.a.m. negli albi mutualistici non dä vita ad un rap

porto di impiego bensi ad un contratto preliminare o nor

mativo di lavoro autonomo, e cioe di prestazione di opera

professional, che non pone in essere un vincolo di dipen denza o di subordinazione fra il medico e l'Ente. Ne ha ri

lievo che, nella specie, la controversia abbia avuto il suo

svolgimento in grado d'appello secondo il rito del lavoro,

giacche, ai fini dell'intervento obbligatorio del P. m., e

alia natura del rapporto sostanziale che occorre aver ri

guardo e non gia al rito ; del che agevolmente e dato con

vincersi sol che si consideri che anche le controversie atti

nenti alia materia della previdenza e dell'assistenza obbli

gatoria, previste dagli art. 459 e segg., sono soggette a tale

rito senza che ad esse, come questa Suprema corte ha avuto

modo di affermare ripetutamente (cfr. sent, eitate), possa estendersi l'intervento necessario del P. m.

Col secondo mezzo di annullamento i ricorrenti, premesso che la Corte del merito ha disatteso la loro domanda rite

nendo che essi, con atti concludenti e impegnativi nei con

fronti dell'altro contraente, quali il mancato invio delle

prescritte notule alia fine di ogni ciclo di malattia, aves

sero espresso la volontä negoziale di scegliere il sistema di

retribuzione a quota capitaria ; premesso, altresi, che la

qualificando sostanzialmente la Corte le convenzioni come con tratti collettivi di lavoro.

Si e anche discusso della natura del procedimento e delle decisioni delle commissioni per i rapporti tra l'l.n.a.m. e i me dici. Si e escluso che possa ravvisarsi nel caso un arbitrato irri tuale : App. Ancona 21 luglio 1960, id., Rep. 1961, voce Medico, n. 96. Si 6 negato che in pendenza del procedimento innanzi a

dette commissioni possa adirsi 1'autoritä. giudiziaria : Trib.

Pavia 5 marzo 1959, id., Rep. 1959, voce cit., nn. 116, 117. Perõ la domanda giudiziale avente ad oggetto diritti patrimoniali non deve essere preceduta dal previo ricorso alle commissioni :

Cass. 27 ottobre 1961, n. 2444, id., 1962, I, 492, con ampia nota

di riferimenti. Infine si e affermato che non puõ essere proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. Ill Cost., avverso la de

cisione della Commissione centrale negante al medico l'iscri

zione all'albo speciale : Cass. 26 ottobre 1959, n. 3106, id., 1960, I, 1966, con nota di richiami.

G. P,

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107 PARTE PRIMA 108

stessa Corte avrebbe fatto propria una affermazione dello

I.n.a.m. sulla loro inerzia relativa alia opzione per il sistema

a notula per il periodo anteriore al 1954, censurano la son -

tenza impugnata per aver del tutto pretermesso l'esame

di un documento decisivo prodotto in atti, e cioõ di una

lettera I.n.a.m., datata 13 maggio 1954 del seguente te

nore : « Oggetto : Sistemi di retribuzione.

«Considerato che il trattamento economico praticato su esplieita richiesta scritta della S.Y. õ in contrasto con le

norme previste dal capo VI della convenzione sanitaria

del 1° giugno 1951 e che la commissione provinciate d

controllo si e espressa in tal senso, la S. V. tornerä al si

stema di retribuzione a quota capitaria in atto al 31 di

cembre 1950.

«II ripristino del precedente trattamento economico

avrä attuazione dal 1° giugno corrente anno.

« F.to II dirigente sanitario ; f.to il direttore ».

Concludono i rioorrenti che il contenuto di tale docu

mento dimostrerebbe, senza possibility di dubbio, che essi.

ben prima del 1954, avevano ottenuto, su esplieita richiesta

scritta, il ripristino del trattamento retributivo differen

ziato.

La doglianza non merita accoglimento. II punto deci

sivo della controversia, che gli stessi ricorrenti affermano

essere stato esattamente centrato dai GHudici deU'appello, consisteva nello stabilire se i medici fiduciari avessero o

meno esercitato tempestivamente la facolta di opzione per il sistema di retribuzione a notula prevista dalla conven

zione sanitaria aggiuntiva del 6 maggio 1950. E ciõ non giä in un imprecisato periodo di tempo anteriore al 1954, bens!

prima dell'entrata in vigore della convenzione sanitaria

nazionale del 1° giugno 1951, che, mantenendo fermi come

in atto al 31 dicembre 1950 i sistemi di retribuzione, rendeva

evidentemente inoperante una opzione eventualmente eser

citata dopo la sua entrata in vigore. Ciõ premesso, e di manifesta evidenza che il contenuto

del documento, che si lamenta era stato pretermesso, difettr

di quel carattere di decisivitä, di quella attitudine, cioõ a determinare una soluzione della controversia diversa da

quella adottata, che i ricorrenti pretendono di attribuirgl e che solo potrebbe legittimare l'ingresso alia censura pro

posta ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Invero.

il detto documento, che peraltro riguarda il solo rioorrente

Orlando, prova unicamente che questi, anteriormente a!

1954, era stato ammesso a godere del trattamento differen

ziale (e di ciõ non era neppur questione, dacchõ la contro

versia era insorta appunto perche nel 1954 l'lstituto aveva unilateralmente revocato il trattamento medesimo), ma

nulla prova in ordine alia tempestivita dell'esercizio della facoltä di opzione, tempestivitä, che anzi il tenore della stessa lettera sembra escludere, in quanto la revoca de" trattamento retributivo a notula, col conseguente ripri stino del sistema in atto al 31 dicembre 1950, appare deter minata dal rilievo che il detto trattamento era stato appli cato in violazione delle norme previste dal capo VI della convenzione nazionale sanitaria del 1° giugno 1951.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto con le conse

guenze che dall'adozione del criterio della soccombenzp discendono in ordine al regolamento delle spese di questo grado.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione II civile; sentenza 7 luglio 1962, n. 1761; Pres.

Rafisarda, Est. Danzi, P. M. Caldarera (conel. conf.); A.t.a.e. (Aw. GriRELLi, Giovannini) c. Soalabrini (Aw. Paterni).

(Gassa App. Roma 15 aprile 1959)

Infortuni sul Iavoro — Enle pubblico imprenditore sogyetto all'assieurazione obbligatoria — Respon

sabilitä civile — Limitaziune — Applicabilil ä

(Costituzione della Repubblica, art. 28 ; r. d. 17 agosto 1935 n. 1765, assicurazione obbligatoria degli infortuni

sul lavoro, art. 4, 6 ; legge 1 giugno 1939 n. 1012, mo

dificazioni a] r. d. 1. 17 agosto 1935 n. 1765, art. 1). Infortuni sul lavoro — Responsabilit ä civile dell'im

prendilore — Mmovrafore tramviario— Qualilä cli preposto — Insussistenza (R. d. 17 agosto 1935

n. 1765, art. 4).

La limitazione düla resp-msab-litä civile delVimprenditore,

prevista nelVassicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul livoro, opera anchi a fivore degli enti pubblici soqgetti a detta assicurizione (n°lla specie, Azienda autotramviaria

comunale di Koma). (1) Ai fini della responsibilitä civile delVimprenditore per in

fortuni sul lavoro, la qualifica di preposto non pud essere

estesa ai manovratore tramviario. (2)

La Corte, eco. — Con il primo mezzo, la ricorrente de

duce la violazione degli art. 4. 1° comma. e 6 r. decreto

17 agosto 1935 n. 1765, reeante disposizioni per Passicu

razione obbligatoria degli infortuni su) lavoro e delle ma

lattie professionali, in relazione all'art. 360, n. 3, eod.

proc. civ., e sostiene ehe Pindagine compiuta dalla Corte

d'appello sulla responsabilitä della pubbliea Ammini

strazione e degli enti pubblici per i fatti illeciti dei loro

dipendenti e sul conseguente loro obbligo dell'integrale risarcimento del danno era del tutto estranea ai thema

decidendum perche taie responsabilita deve ritenersi esclusa

nella materia infortunistiea rispetto alla quale e appli eabile solo la disciplina prevista daH'art. 4 del citato de

creto ehe esonera da responsabilitä civile ogni datore di

lavoro, privato o pubblico, in tutti i casi in cui il lavoratore

infortunato abbia diritto alle prestazioni dell'assieurazione

infortuni sul lavoro, con la sola, eccezione stabilita dal

3° comma dello stesso articolo.

La censura b fondata. Ha ritenuto infatti la Corte d'ap pello ehe la eselusione della responsabilitä. civile del datore

di lavoro, a norma del sõpra ricordato art. 4 del r. decreto

17 agosto 1935 n. 1765. non sia invocabile allorchö l'infor

tunio sul lavoro sia stato provocato dal fatto illecito di un

iipendente della pubbliea Amministrazione o dell'ente pub blico, osservando, a sostegno di tale affermazione, che la

responsabilitä della pubbliea Amministrazione per il fatto

illecito del proprio dipendente non puo inquadrarsi nello

schema della responsabilitä, indiretta, che 6 quello al quale

(1) Sulla specifica questione non risultano precedent! : v., per qualche riferimento, Cass. 27 marzo 1962, n. 615, Foro it., 1962, I, 624, con nota di richiami, per la quale la limitazione della

responsabilitä, stante speciali legislazioni, non õ applicabile alle Perrovie dello Stato.

(2) La Cassazione ribadisce un principio che pu6 riteneresi ormai pacifico in giurisprudenza : v., infatti, Oass. 9 giugno 1961, n. 1335, Foro it., Rep. 1961, voce Infortuni, nn. 249-251 ; 19 luglio 1960, n. 1760, ibid., n. 253 ; App. Trieste 2 luglio 1960, ibid,., nn. 254, 255, che ha escluso la qualifica di preposto per l'autista; Cass. 15 gennaio 1959, n. 86, id., Hep. 1959, voce cit., nn. 353, 354, sempre per il primo autista ; App. Trieste 25 giugno 1958, id., Rep. 1958, voce cit., nn. 347, 348 ; Trib. Camerino 6 settembre 1957, ibid., nn. 350, 351 ; Cass. 8 agosto 1957, n. 3376, ibid., n. 352 ; App. Ancona 27 febbraio 1957, id., Rep. 1957, voce cit., n. 255. Per l'ipotesi del manovratore tramviario, v. la sentenza della Cass. 10 marzo 1955, n. 724, id., Rep. 1955, voce cit., n. 257, richiamata nella sentenza qui pubblicata. Contra, discutendosi nel caso del primo autista, Cass. 4 aprile 1956, id., Rep. 1956, voce cit., n. 236. App. Ancona 12 agosto 1960, id., Rep. 1961, voce cit., n. 256, ha qualificato preposto il draghista rispetto a tre operai addetti ai carrelli di

trasporto. In dottrina, in senso oonforme alia prevalente giurisprudenza,

v. Richard, L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in Trattato di dir. lav. di Börsi e Pergot.est, vol. IV, 1, Padova, 1959, pag. 646, con ampi riferimenti. V., in particolare, Mossa, La responsabilitä civile negli infortuni sul lavoro per i suoi inca ricati, in Infortuni, 1955, I, 732; nonchž, per una recente disamina, Santoro, II direttore dei lavori nei confronti delle norme relative alia prevenzione degli infortuni sul lavoro, in Mass. giur. lav., 1962, 53.

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