sezione II civile; sentenza 8 febbraio 1997, n. 1199; Pres. Sammartino, Est. Fantacchiotti, P.M.Sepe (concl. conf.); Girardello (Avv. Moscarini, Lavazza) c. Giacobbi (Avv. Barbato, Semini).Conferma App. Venezia 22 ottobre 1993Source: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 3 (MARZO 1997), pp. 745/746-749/750Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23191833 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
quello del negozio posto in essere. Orbene nel negotium mix
tion cum donatione, che è il contratto con il quale le parti volu
tamente stabiliscono un corrispettivo di gran lunga inferiore a
quello che sarebbe dovuto, con l'intento l'una di arricchire l'al
tra, si è in presenza di una situazione giuridica peculiare, carat
terizzata dal fatto che le parti si servono di un contratto onero
so con l'intento ulteriore di far conseguire ad una di esse un
arricchimento a titolo gratuito, in modo cioè da piegare la cau
sa tipica del contratto adottato alla realizzazione di una finalità
di liberalità. Poiché il negozio indiretto costituisce una delle espressioni
dell'autonomia privata, la forma negoziale, in linea di princi
pio, non può che essere quella del negozio adottato e non quel la del negozio che in modo tipico è previsto dall'ordinamento
per la realizzazione della causa al cui perseguimento è stata pie
gata la funzione del negozio posto concretamente in essere. Il
principio vale anche per le donazioni indirette, tanto più che
esso, lungi dal trovare ostacolo nel dato normativo, ne riceve
invece conferma, come si può desumere dall'art. 809 c.c., che, stabilendo quali siano le norme sulle donazioni che si applicano
agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quello
tipico di cui all'art. 769 c.c., non richiama tra di esse quella che prescrive la specifica forma dell'atto pubblico (art. 782 c.c.) richiesta per la donazione. E d'altro canto non si è mancato
di osservare che, facendo la norma sulla forma della donazione
parte di quelle disposizioni volte a realizzare (per evitare che
lo spirito di liberalità possa trasformarsi in un pregiudizio del
donante) la tutela del medesimo (di regola con strumenti che
operano in modo preventivo) essa, a differenza delle norme che
assicurano la tutela dei terzi, non può essere estesa a quei nego zi che perseguono l'intento di liberalità con schemi negoziali
previsti per il raggiungimento di finalità di altro genere: troppo radicale sarebbe infatti in tal caso il sacrificio dell'autonomia
privata alla quale si deve ricondurre il potere delle parti di av
valersi delle figure negoziali per perseguire finalità lecite e, co
me tali, atte a trovare nell'ordinamento il loro riconoscimento.
Pertanto, poiché il negotium mixtum cum donatione non deve
rivestire la forma del contratto di donazione, ma invece quella
propria dello schema negoziale effettivamente adottato (v. Cass.
23 febbraio 1991, n. 1931, Foro it., Rep. 1991, voce Donazio
ne, n. 7; 28 novembre 1988, n. 6411, id., Rep. 1988, voce cit., n. 7; 27 febbraio 1986, n. 12266, id., Rep. 1986, voce cit., n.
3), la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad al
tra sezione della Corte d'appello di Brescia, la quale deciderà
la causa attenendosi all'enunciato principio di diritto.
Rimangono assorbiti gli altri motivi con i quali era stato de
dotto il vizio di motivazione in ordine all'accertamento del fine
di liberalità nei contratti per cui è causa e della prevalenza della
donazione sulla vendita.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 8 feb
braio 1997, n. 1199; Pres. Sammartino, Est. Fantacchiotti, P.M. Sepe (conci, conf.); Girardello (Avv. Moscarini, La
vazza) c. Giacobbi (Avv. Barbato, Semini). Conferma App.
Venezia 22 ottobre 1993.
Contratto in genere, atto e negozio giuridico — Preliminare di
vendita — Appartamento abusivo — Concessione in sanato
ria — Inesistenza — Esecuzione in forma specifica — Inam
missibilità (Cod. civ., art. 2932; 1. 28 febbraio 1985 n. 47, norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie, art. 40).
Non si può dar luogo a trasferimento coattivo mercé sentenza
sostitutiva del definitivo dovuto dalle parti di un contratto
preliminare relativo alla vendita di un appartamento di edifi cio in costruzione, qualora dagli atti processuali non risulti
che il promittente venditore abbia dichiarato gli estremi della
Il Foro Italiano — 1997.
licenza edilizia o della concessione in sanatoria con la men
zione del versamento delle prime due rate della relativa
oblazione. (1)
Svolgimento del processo. — Rino Girardello, promittente ac
quirente dell'appartamento a pianoterra di un edificio in co
struzione posto in Dommegge di Cadore, ha chiamato in giudi zio la promittente venditrice, Carla Giacobbi Vocaturo, che, pur avendo ricevuto l'intero prezzo concordato (lire 18.000.000) ha
rifiutato di stipulare il contratto definitivo, chiedendo che sia
pronunciata, nei suoi confronti, sentenza che tenga luogo del
contratto non concluso, ai sensi dell'art. 2932 c.c.
(1) Il decisum della Cassazione non rappresenta una novità nel pano rama della giurisprudenza in tema di rapporti tra esercizio in forma
specifica dell'obbligo di concludere un contratto e regime della incom merciabilità dei manufatti abusivi, introdotto con 1. n. 47 del 28 feb braio 1985, notoriamente conosciuta come legge sul condono edilizio. Per giurisprudenza unanime la sanzione di nullità, comminata dall'art. 40 1. 47/85 per l'atto di vendita di costruzione edilizia stipulato in difet to dei requisiti di contenuto imposti dal medesimo articolo, si traduce in preclusione all'esecuzione in forma specifica del preliminare avente ad oggetto il trasferimento dell'unità edilizia (cfr. Cass. 13 agosto 1996, n. 7552, Foro it., Mass., 684; clarius, Cass. 9 dicembre 1992, n. 13024, id., Rep. 1992, voce Contratto in genere, n. 326; Trib. Catania 3 marzo
1989, id., Rep. 1989, voce cit., n. 317). Perché le parti possano fare richiesta al giudice di emettere sentenza costitutiva del diritto di pro prietà dell'immobile abusivo, occorre allegare la documentazione com
provante l'avvenuta presentazione della domanda in sanatoria di cui alla legge sul condono edilizio (v. Trib. Verona 16 gennaio 1987, ibid., voce Edilizia e urbanistica, n. 838).
La problematica in discorso e la soluzione giurisprudenziale ad essa relativa sono logicamente riferibili anche ai contratti preliminari che vincolano le parti (ovvero una di esse) alla stipula di un contratto defi nitivo destinato a dar luogo ad una delle vicende contemplate dall'art.
17, 1° comma, 1. 47/85, vale a dire al «trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici o loro
parti, la cui costituzione è iniziata dopo l'entrata in vigore della presen te legge», e dall'art. 18, 2° comma, 1. cit., precisamente al «trasferi mento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali re lativi a terreni» (con riferimento alla fattispecie prevista da quest'ulti ma disposizione, cfr. Cass. 2 aprile 1996, n. 3028, specialmente in
motivazione, id., 1996, I, 2036; 9 luglio 1994, n. 6493, id., Rep. 1994, voce cit., 494).
Per altro verso, la posizione in argomento della sentenza riportata collima nettamente col pacifico orientamento giurisprudenziale che su bordina l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto al requisito della possibilità giuridica e di fatto di stipulare l'atto traslativo, ossia, in negativo, all'assenza di circostanze di fatto o di diritto che impediscono alla sentenza di realizzare il risultato del contratto definitivo (v. Cass. 16 dicembre 1992, n. 13282, id., Rep. 1993, voce Contratto in genere, n. 382; 8 maggio 1991, n. 5119, id., 1991, I, 3373, con nota di richiami di F. Caso; App. Palermo 23 gen naio 1991, id., Rep. 1991, voce cit., n. 328; Cass. 8 novembre 1983, n. 6587, id., 1984, I, 465; e, a proposito di preliminari di vendita relati vi a lottizzazioni abusive, v. Trib. Napoli 28 ottobre 1983, id., Rep. 1985, voce cit., n. 224; Trib. Agrigento 29 giugno 1981, id., Rep. 1982, voce cit., n. 150).
La dottrina è sostanzialmente conforme all'orientamento giurispru denziale. Cfr. Areniello, Validità del preliminare di vendita di fabbri cati abusivi, in Corriere giur., 1994, 88; Checchini, Nullità formale e nullità sostanziale nell'alienazione dì immobili irregolari, in Riv. giur. urbanistica, 1986, 411. Sull'ambito di operatività degli art. 17, 18 e 40 1. 47/85, oltre agli autori citati, v. Vignali, Inapplicabilità ai con tratto preliminare dell'art. 40 l. 47/85, in Corriere giur., 1993, 633; Santarcanoelo, Condono edilizio. Formalità e nullità degli atti tra
vivi, Milano, 1991, passim; Mariconda, Nullità urbanistiche e discipli na generale del contratto nullo: le nullità relative ai terreni, in Corriere
giur., 1987, 751; Monaco, La «circolazione» degli edifici nel quadro della disciplina urbanistica, in Riv. giur. urbanistica, 1987, 543; Donisi, Abusivismo edilizio e invalidità negoziale, Napoli, 1986, 59; Alpa, Que stioni relative alla nozione di nullità nella legge di condono edilizio, in Riv. giur. edilizia, 1986, I, 100.
Nondimeno, dalla parte motiva della sentenza in rassegna emerge un dato da non trascurare: segnatamente, la preoccupazione per il promit tente acquirente circa l'impossibilità «di procurarsi la copia della do manda di concessione in sanatoria e la conseguente situazione di van
taggio in cui si troverebbe il promittente venditore che, omettendo di
produrre la domanda [in giudizio: n.d.r.], potrebbe a suo piacimento impedire il trasferimento coattivo». Sul punto, la soluzione prospettata dai giudici di legittimità si fonda essenzialmente su due strumenti nor mativi: il potere attribuito al giudice del merito, ai sensi dell'art. 213
c.p.c., di richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le informa zioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa,
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PARTE PRIMA
La Giacobbi Vocaturo ha resistito alla domanda sostenendo
che l'appartamento realizzato è diverso da quello promesso in
vendita, avendo il Girardello richiesto delle modifiche che ne
hanno alterato radicalmente le caratteristiche, ed ha, in subor
dine, chiesto, in via riconvenzionale, la condanna del Girardello
al pagamento del costo dei maggiori lavori eseguiti per la realiz
zazione dell'appartamento secondo le richieste di quest'ultimo. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di
Venezia, radicalmente riformando la decisione del giudice di pri mo grado, ha rigettato la domanda del Girardello, rilevando:
1) che l'appartamento promesso in vendita non è stato mai rea
lizzato dalla Giacobbi, avendo questa eseguito, secondando le
richieste del Girardello, un appartamento radicalmente diverso,
posto al piano rialzato, anziché al pianterreno, e con caratteri
stiche interne del tutto nuove, rispetto a quelle previste nel con
tratto preliminare; 2) che, conseguentemente, non è possibile l'esecuzione specifica del contratto preliminare, mediante sen
tenza che tenga luogo del contratto non concluso, dato che l'e
secuzione non può avere per oggetto un bene diverso da quello indicato nel predetto contratto; 3) che, in ogni caso, si tratte
rebbe di costruzione eseguita in difformità della licenza e perciò trasferibile a seguito del condono edilizio, nella specie verosi
milmente richiesto, solo allegando agli atti copia della domanda
di concessione in sanatoria con gli estremi dell'avvenuto versa
mento della oblazione.
Contro questa sentenza il Girardello ricorre in Cassazione.
La Giacobbi resiste con controricorso. Entrambi le parti hanno
depositato memoria.
Motivi della decisione. — Con unico articolato motivo il ri
corrente, denunciando la violazione ed errata applicazione del
l'art. 2932 c.c., addebita alla corte di merito: 1) l'errore di ave
re ritenuto che le difformità dell'appartamento, rispetto al pro
getto indicato nel contratto preliminare, benché non interferenti
sulla effettiva utilizzabilità del bene e sulle sue caratteristiche
essenziali, impedissero l'esecuzione specifica del contratto preli minare così ignorando che «in materia di esecuzione specifica
dell'obbligo di concludere un contratto, la condizione di identi
tà della cosa oggetto del trasferimento con quella prevista nel
preliminare non va intesa nel senso di una rigorosa corrispon
denza, ma nel rispetto dell'esigenza che il bene da trasferire
non sia oggettivamente diverso da quello considerato e che, per
tanto, in presenza di difformità non sostanziali e non interfe
renti sulla effettiva utilizzabilità del bene secondo le condizioni
contrattuali, ma soltanto sul relativo valore, non può negarsi al promissario acquirente la pronuncia costitutiva ex art. 2932
c.c., salva la necessità di adeguare al maggior o minor valore
del bene la controprestazione inizialmente pattuita»; 2) l'errore
di avere tratto la prova dell'importanza delle difformità dalla
presenza di un procedimento penale a carico della Giacobbi per
che le parti non possano produrre direttamente e che è necessario ac
quisire al processo; e il diritto attribuito, a chi abbia stipulato un con tratto preliminare con sottoscrizione autentica, di prendere visione, presso gli uffici comunali, di qualsiasi documento relativo all'immobile (art. 47, 1° comma, 1. 47/85). Diritto che, possiamo aggiungere, ai sensi
degli art. 22 1. 241/90 (norma generale sul diritto di accesso ai docu menti amministrativi) e 7 1. 142/90 (che stabilisce il diritto di accesso di tutti i cittadini agli atti amministrativi di enti locali), consente anche di ottenere copie degli atti in possesso all'amministrazione.
Il rischio avvertito dal promittente acquirente, infondato alla luce delle considerazioni svolte, fornisce peraltro lo spunto per accennare
all'ipotesi in cui la mancata collaborazione del promittente alienante nel rilascio delle dichiarazioni imposte dalla legge sia dovuta al fatto che costui non abbia presentato domanda di concessione in sanatoria del manufatto abusivo oggetto di vendita. Ebbene, posto che l'impegno delle parti di un preliminare non consiste solo nell'esprimere la volontà idonea a perfezionare il contratto definitivo, ma si concreta anche nel
compimento delle azioni preparatorie alla prestazione principale, che
esigono immediato intervento anteriore all'adempimento finale (cfr. Cass. 23 aprile 1980, n. 2679, Foro it., 1981, I, 177; in dottrina, v. Bianca, Il contratto, 3, 1996, 189; Gabrielli-Franceschelli, Il contratto preli minare, voce dell' Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1988, IX, 9), sembra ragionevole ipotizzare che il promittente acquirente, di fronte alla mancata collaborazione del venditore in ordine alla prestazione del la domanda in sanatoria per le opere abusive, possa esercitare l'azione di adempimento e, in caso di sentenza in proprio favore, invocare la norma in materia di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di fare, di cui all'art. 2931 c.c.
Il Foro Italiano — 1997.
il reato di cui all'art. 17, lett. a, 1. n. 10 del 1977 senza accor
gersi che in tale procedimento la Giacobbi era solo accusata
dalla costruzione in difformità del progetto approvato di parti dell'edificio diverse da quella in cui è stato ricavato l'apparta mento promesso in vendita; 3) l'errore di aver individuato l'og
getto del contratto preliminare esclusivamente sulla base delle
indicazioni in esso contenute senza tener conto del comporta mento successivo tenuto sia dalla promittente venditrice, che, ultimato l'appartamento, lo ha consegnato, sia dal promittente
compratore, che ha ricevuto il possesso dell'appartamento, e
della inequivoca volontà, con tale comportamento dimostrato
da entrambe le parti, di identificare l'appartamento realizzato
con quello indicato nel contratto preliminare; 4) l'errore, infi
ne, di aver ritenuto che quando si tratta di costruzione abusiva
per la quale è possibile concessione in sanatoria, la sentenza
che tenga luogo del contratto non concluso, ai sensi dell'art.
2932 c.c., presupponga la specifica dimostrazione dell'avvenuto
condono così ignorando che l'art. 40 1. n. 47 del 1985 espressa mente consente che la domanda di condono sia successivamente
allegata.
Ragioni di economia consigliano anzitutto l'ultima delle cen
sure che compongono l'articolato motivo in esame.
Essa è infondata e deve essere pertanto rigettata. L'art. 40, 2° comma, 1. 28 febbraio 1985 n. 47 stabilisce che
«gli atti tra i vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garan zia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e
non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiara
zione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione
a edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi
dell'art. 31 ovveto se agli atti stessi non viene allegata una copia
per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi
dell'avvenuta presentazione ovvero copia autentica di uno degli
esemplari della domanda medesima, munita degli estremi del
l'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'av
venuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui
al 6° comma dell'art. 35».
Il 4° comma del medesimo articolo aggiunge che «se la man
canza delle dichiarazioni o dei documenti, rispettivamente da
indicarsi o da allegarsi, non sia dipesa dall'insussistenza della
licenza o della concessione o dalla inesistenza della domanda
di concessione in sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi
sono stati stipulati, ovvero dal fatto che la costruzione sia stata
iniziata successivamente al 1° settembre del 1967, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto
successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che con
tenga la menzione omessa o al quale siano allegate la dichiara
zione sostitutiva di atto notorio o la copia della domanda indi
cate al comma precedente». Le citate disposizioni, dunque: 1) implicitamente prescrivono
che negli atti relativi ad edifici (o loro parti) sia contenuta l'in dicazione degli estremi della licenza o della concessione ad edi
ficare in sanatoria o sia, in mancanza della licenza, allegata copia della domanda di concessione (in sanatoria) munita degli estremi del versamento delle prime due rate della oblazione pre vista dall'art. 35; 2) espressamente prevedono una nullità for male o testuale (e non meramente virtuale) legata alla mancan za delle prescritte indicazioni e, tuttavia, sanabile con un suc cessivo atto che, contenendo le indicazioni omesse nel precedente atto o recando in allegato la domanda di concessione edilizia in sanatoria con gli estremi del versamento delle prime due rate dell'oblazione dovuta, ne integri il contenuto; 3) implicitamente prevedono (come è reso evidente dalla ratio legis e, comunque, dalla esclusione della sanatoria nei casi di inesistenza della li cenza edilizia o della domanda di concessione in sanatoria) una nullità sostanziale legata alla carenza della licenza o concessione edilizia o dalla assenza della domanda di concessione in sanato ria e del versamento della prescritta oblazione.
Il puntuale riferimento agli «atti giuridici tra vivi» rivela che il legislatore, che pure si è occupato, nel 5° comma dell'art. 40 (aggiunto dall'art. 8 bis d.l. 23 aprile 1985 n. 146), dei tra sferimenti operati nell'ambito delle procedure esecutive immo
biliari, non ha preso in considerazione i trasferimenti coattivi
che, per l'esecuzione del contratto preliminare di compravendi ta (cui, come già chiarito da questa corte, non sono applicabili le citate disposizioni dell'art. 40), si realizzano con sentenza, ai sensi dell'art. 2932 c.c.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Ma la sentenza prevista dall'art. 2932 c.c., attesa la sua pecu liare funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto dalle par
ti, non può certo realizzare un effetto maggiore o diverso da
quello che, in materia immobiliare, sarebbe stato possibile alle
parti, o che, comunque, eluda le norme di legge che governano, nella forma o nel contenuto, l'esercizio dell'automomia nego ziale delle predette parti.
Ciò impedisce la pronuncia della sentenza costitutiva di tra
sferimento prevista dall'art. 2932 c.c. non solo nei casi di assen
za della concessione edilizia, ma anche in quelli di omessa di
chiarazione degli estremi di tale concessione o di omessa allega zione della domanda di concessione in sanatoria con gli estremi
del versamento delle prime due rate della relativa oblazione.
Tale limite non può essere superato, per le sentenze, dalla
astratta possibilità della successiva sanatoria prevista dal 4° com
ma dell'art. 40 data l'evidente incompatibilità tra l'istituto della
c.d. conferma dell'atto nullo, previsto da questa disposizione, e le peculiari caratteristiche della sentenza e l'autorità del giudi cato che questa è necessariamente destinata ad acquistare.
Tale conclusione non è efficacemente contraddetta dalle con
siderazioni del ricorrente circa le inique conseguenze che esse
comportano a causa della impossibilità giuridica per il promit tente acquirente di procurarsi la copia della domanda di conces
sione in sanatoria e la conseguente situazione di vantaggio in
cui si troverebbe il promittente venditore che, omettendo di pro durre la domanda, potrebbe, a suo piacimento, impedire il tra
sferimento coattivo.
L'argomento ignora del tutto, infatti, che l'art. 40 1. n. 47
del 1985 attribuisce a chi abbia stipulato un contratto prelimi nare con sottoscrizione autenticata (o, comunque, riconosciuta
autentica) il diritto di prendere in visione presso gli uffici comu
nali di qualsiasi documento relativo all'immobile e trascura, co
munque, di considerare che l'art. 213 c.p.c. consente alla parte di procurare l'acquisizione dei predetti documenti sollecitando
ne al giudice (che, pur potendolo, non è tenuto a provvedere di ufficio) la richiesta alla pubblica amministrazione.
Né, vale, per escludere l'applicazione dei principi di diritto
ora illustrati alla fattispecie in esame, la circostanza che essi
dipendono da una norma entrata in vigore solo in corso di causa.
Questa corte ha ripetutamente chiarito, infatti, che la legge
sopravvenuta deve essere comunque applicata quando il rap
porto giuridico da essa disciplinato, ancorché sorto anterior
mente, non abbia ancora esaurito i suoi effetti e la norma inno
vatrice non sia diretta a regolare il fatto o l'atto generatore del rapporto ma gli effetti di esso (tra le molte, sent. 3202/76, Foro it., Rep. 1976, voce Tributi in genere, n. 332; 3231/87,
id., 1988, I, 1226) e tale principio, sul piano processuale, com
porta l'applicabilità dello ius superveniens in ogni stato e grado del giudizio (salvo il limite della cosa giudicata) e la decisiva
rilevanza, quindi, quando non sia altrimenti stabilito, della leg
ge da cui il rapporto controverso risulta regolato al momento
della decisione.
Contrariamente a quanto si è sostenuto dal ricorrente anche
nella discussione, le preclusioni alla esecuzione in forma specifi ca del contratto preliminare di vendita nascenti dall'art. 40 1.
28 febbraio 1985 n. 47 operano, dunque, non solo nei giudizi successivamente promossi, ma anche in quelli pendenti alla data
di entrata in vigore della predetta legge (sent. 13924/92, id.,
Rep. 1992, voce Contratto in genere, n. 326). Nel negare, in mancanza della copia della domanda di con
cessione edilizia in sanatoria dell'immobile costruito dalla Gia
cobbi in difformità della licenza, la possibilità della sentenza
di esecuzione specifica del contratto preliminare stipulato tra
le parti nel lontano 1974, la corte territoriale non ha affatto
violato, dunque, l'art. 2932 c.c., ma si è puntualmente unifor
mata, sia pure con una motivazione estremamente sintetica, ma
comunque sufficiente, ai principi di diritto come sopra indicati
circa i limiti di applicazione della predetta norma nei casi di
immobili costruiti senza concessione o in difformità della con
cessione edilizia.
3. - La rilevata infondatezza della censura che investe l'argo mento della decisione impugnata che fa leva sulla omessa pro duzione della domanda di concessione edilizia in sanatoria ren
de superfluo l'esame di tutte le altre censure, che investono l'al
tro ed alternativo argomento sul quale la corte territoriale ha
Il Foro Italiano — 1997.
appoggiato la sua decisione facendo leva sulla radicale diversità
che ci sarebbe tra l'immobile costruito dalla promittente vendi
trice e quello promesso in vendita.
È, infatti, evidente che, anche se fosse fondato, il predetto motivo di ricorso non potrebbe condurre alla cassazione della
sentenza impugnata dato che questa resterebbe comunque sal
damente ancorata alle ragioni, di per sé sufficienti, inutilmente
investite con la censura sopra esaminata.
4. - Il ricorso deve essere, dunque, rigettato.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 24 gen naio 1997, n. 761; Pres. Nicastro, Est. Limongeiai, P.M.
Leo (conci, conf.); Tammaro (Avv. Rago) c. Bianconi e altra
(Avv. De Tilla). Cassa App. Napoli 28 gennaio 1994.
Locazione — Legge 392/78 — Proroga legale del contratto alla
prima scadenza successiva all'entrata in vigore della 1. 359/92 — Ambito di applicazione (D.l. 11 luglio 1992 n. 333, misure
urgenti per il risanamento della finanza pubblica, art. 11; 1.
8 agosto 1992 n. 359, conversione in legge, con modificazio
ni, del d.l. 11 luglio 1992 n. 333, art. unico).
La proroga biennale del contratto di locazione, prevista dal com
ma 2 bis dell'art. 11 d.l. 333/92, aggiunto dalla l. 359/92, è applicabile anche ai rapporti di locazione in corso alla data
di entrata in vigore di tale disposizione. (1)
Svolgimento del processo. — Con atto del 27 novembre 1989
Bianconi Emilia e Delfino Carla, locatrice la prima e proprieta ria la seconda di un appartamento in Napoli, condotto in loca
zione da Tammaro Francesco, intimarono al conduttore licenza
per finita locazione al 4 maggio 1990 e lo convennero conte
stualmente dinanzi al Pretore di Napoli per la convalida. L'inti
mato si oppose ed il pretore, denegato il rilascio dell'immobile, rimise le parti dinanzi al tribunale (competente per valore), che
con sentenza del 22 aprile 1992, accolse la opposizione, dichia
rando che la locazione sarebbe cessata il 3 agosto 1993.
(1) La Corte di cassazione conferma l'opinione della giurisprudenza di merito assolutamente prevalente, condivisa anche dalla Corte costitu
zionale, secondo le quali, anzi, la disposizione di proroga introdotta dalla 1. 359/92, rispondendo all'esigenza eccezionale e transitoria di con sentire un graduale superamento del sistema di quantificazione legale del canone, finora vigente in materia di locazioni abitative, riguarda specificamente proprio (e soltanto) le locazioni in corso (de iure) al momento della sua entrata in vigore, ovvero alla data del 14 agosto 1992: v., tra le altre, Corte cost., ord. 17 luglio 1995, n. 331, e Pret. Macerata 10 dicembre 1994, Foro it., 1995, I, 2751; Pret. Milano, ord. 26 luglio 1994, ibid., 1991, con nota di richiami; Corte cost. 21 luglio 1993, n. 323, id., 1993, I, 2761, e ord. 8 giugno 1994, n. 226, id., 1994, I, 2332, con note di D. Piombo (entrambe riportate anche in Giust.
civ., 1993, I, 2299, e 1994, I, 1749, con note di N. Izzo). L'opposta interpretazione inizialmente proposta da Pret. Monza, ord.
19 ottobre 1992, Foro it., 1992, I, 3161, con nota di D. Piombo, e da Pret. Lucca, ord. 13 novembre 1992, id., 1993, I, 615, non sembra avere fatto molti proseliti: tra le pronunzie edite, sulla stessa linea si
rinvengono soltanto App. Napoli 2 giugno 1994, id., Rep. 1994, voce
Locazione, n. 318, e (come si ricava, peraltro, solo dalla lettura della
motivazione, riportata in Rass. locazioni, 1995, 34, con nota di A. Car
raio) 22 aprile 1994, Foro it., Rep. 1995, voce cit., n. 380. La stessa Corte d'appello di Napoli (una delle cui pronunzie, appunto, è stata cassata dalla sentenza qui riprodotta), tuttavia, è successivamente tor nata sui propri passi, aderendo, melius re perpensa, all'orientamento dominante: v. sent. 21 dicembre 1995, Arch, locazioni, 1996, 255.
Per una panoramica aggiornata dello stato della giurisprudenza in ordine alle varie problematiche originate dalla normativa in discorso, v. D. Piombo (M. Buoncristiano-V. Cuffaro-S. Giove), La nuova normativa sulle locazioni urbane, Napoli, 1996, 229 ss., e G. Galli, Locazioni di fondi urbani, in Commentario Scialoja-Branca, Bologna Roma, 1996, 48 ss.
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