sezione II civile; sentenza 8 luglio 1995, n. 7543; Pres. ed est. Sammartino, Rel. Trombetta, P.M.De Nunzio (concl. diff.); Calia (Avv. Tornabene) c. Soc. La Lisi (Avv. Barbera). Cassa App.Messina 1° ottobre 1990Source: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 9 (SETTEMBRE 1996), pp. 2881/2882-2883/2884Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23191606 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
tazione prospettata dalle parti e l'obbligo di motivazione deve
ritenersi osservato quando, come nella specie, detto giudice in
dichi gli elementi sui quali si fonda il suo convincimento, do
vendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e circo
stanze che, sebbene non menzionati specificamente, siano in
compatibili con la decisione adottata.
In applicazione di questo principio, costantemente affermato
da questa corte, deve ritenersi infondata anche la censura sub b). La corte di merito ha indicato i numerosi elementi sui quali
ha basato il proprio convincimento in ordine alla conoscenza, da parte di tutti gli amministratori, della circostanza che lo scio
glimento della società si era già verificato al momento del com
pimento delle nuove operazioni. La stessa corte ha escluso che il disavanzo di oltre un miliar
do e cinquecento milioni potesse essersi verificato negli ultimi
mesi dell'esercizio 1980 nei quali furono compiute le predette
operazioni e che potesse essere ignorato dal Papisca e dal
Brancato.
In particolare ha posto in rilievo che il primo, avendo conclu
so il 10 ottobre 1980 con l'amministratore delegato Restuccia
una convenzione (poi consensualmente risolta) per l'acquisto delle
quote sociali (pari al 70% del capitale) dello stesso Restuccia, era certamente venuto a conoscenza dei prelievi irregolari effet
tuati dal medesimo Restuccia (fonte di rilevante parte delle per
dite) e dell'esistenza di un fondo «in nero» nel quale transitava
no tutte le operazioni di compravendita non fatturate e compiu te in frode alle leggi fiscali per la produzione di profitti a sostegno della precaria redditività di esercizio e di maggiori utili alle far
macie della clientela tra cui quella del Papisca. In relazione al Brancato la corte di merito ha, tra l'altro,
osservato — con valutazione di fatto — che dalla lettera da
lui inviata al Restuccia ed al Papisca nel novembre 1980 si desu
meva che egli conosceva già la crisi finanziaria in cui si trovava
la società.
L'apprezzamento della corte d'appello è incensurabile in que sta sede siccome sorretto da sufficiente e congrua motivazione
né alle circostanze della risoluzione per mutuo consenso della
convenzione intercorsa tra il Papisca ed il Restuccia e del confe
rimento ad un consulente (Bitto) dell'incarico di redigere la si
tuazione patrimoniale della società al 30 settembre 1980 può attribuirsi un valore decisivo ai fini dell'esclusione della consa
pevolezza della reale situazione economica della società da par te del Papisca e del Brancato.
4. - Con il terzo motivo, denunziando altra violazione del
l'art. 2449 c.c. in relazione all'art. 2043 c.c. nonché vizio di
motivazione, il ricorrente Papisca deduce che la responsabilità ex art. 2449 c.c., essendo di natura extracontrattuale, presuppo ne la prova, sotto il profilo oggettivo, del danno e, sotto il
profilo soggettivo, del dolo o della colpa e sostiene che entram
bi i presupposti sarebbero mancati nei suoi confronti perché nessun danno sarebbe derivato alla società dalle operazioni ef
fettuate e perché egli non era a conoscenza della reale situazio
ne economica e patrimoniale della società.
Il motivo è infondato. La violazione del divieto di nuove ope razioni costituisce a carico degli amministratori una fattispecie
tipica di obbligazione ex lege che, pur avendo natura extracon
trattuale, non può perciò solo essere ricondotta allo schema ge nerale dell'art. 2043 c.c. in quanto — agendo gli amministratori
nel compimento di dette operazioni non in proprio ma pur sem
pre in qualità di organi investiti della rappresentanza della so
cietà — non si verte in tema di fatto «illecito» nel senso voluto
dal citato art. 2043 c.c. né conseguentemente di risarcimento
del danno (v. Cass. 3371/71 e 6431/82, più volte citate). D'altra parte, come si è già detto, l'azione ex art. 2449, 1°
comma, c.c. è diversa da quelle ex art. 2392 e 2394 c.c. (in relazione alle quali va accertato il danno subito dalla società).
Pertanto, rispetto alla prima azione non assume rilievo l'accer
tamento di tale danno e, con riguardo al profilo soggettivo, è sufficiente l'accertamento — nella specie compiuto dalla corte
di merito con apprezzamento di fatto incensurabile come pure
si è sopra detto — della consapevolezza da parte degli ammini
stratori dell'evento comportante lo scioglimento della società.
5. - Dal rigetto degli esaminati motivi di ricorso deriva la
reiezione anche del terzo motivo del ricorso del Brancato e del
quarto di quello del Papisca concernenti il regolamento delle
spese di giudizio, essendo entrambi i motivi basati sul presup
posto — non verificatosi — dell'accoglimento dei precedenti
motivi.
Il Foro Italiano — 1996.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 8 luglio
1995, n. 7543; Pres. ed est. Sammartino, Rei. Trombetta, P.M. De Nunzio (conci, diff.); Calia (Aw. Tornabene) c.
Soc. La Lisi (Avv. Barbera). Cassa App. Messina 1° ottobre
1990.
Giuramento in materia civile — Giuramento decisorio — Am
missione — Ordinanza collegiale — Notifica (Cod. proc. civ., art. 170, 237).
L'ordinanza ammissiva del giuramento decisorio, ex art. 237, 2° comma, c.p.c., va notificata alla parte personalmente —
a meno che la parte stessa sia stata presente all'udienza nella
quale il provvedimento ammissivo del mezzo è stato pronun ziato — e non al suo procuratore costituito in giudizio, con
la conseguenza che la notifica fatta a quest'ultimo è nulla
per mancanza dei requisiti formali indispensabili per il rag
giungimento dello scopo. (1)
(1) Nella sentenza la Cassazione ha analizzato e dato risposta ad un
problema che muove dalla interpretazione dell'art. 237, 2° comma, c.p.c., in relazione a quanto disposto dall'art. 170, 1° comma, del medesimo codice. Come messo in evidenza nella sentenza, quest'ultimo articolo
prevede che, dopo la costituzione della parte in giudizio col ministero di un difensore munito di procura, tutte le notificazioni devono farsi
al procuratore, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente. La
conseguenza è che la notificazione, quando è prevista alla parte perso nalmente, non può farsi al procuratore. Sono i casi, per esempio, previ sti nell'art. 237, 2° comma, appunto in tema di notificazione dell'ordi nanza ammissiva del giuramento e dell'art. 286, 2° comma, c.p.c. in
tema di notificazione della sentenza. In argomento, v. Cass. 18 settem bre 1991, n. 9697, Foro it., Rep. 1991, voce Giuramento in materia
civile, n. 3, secondo cui «l'omissione della notifica dell'ordinanza am missiva del giuramento decisorio — la quale va effettuata alla parte
personalmente, tranne che questa sia stata presente all'udienza nella
quale il provvedimento ammissivo del giuramento è stato pronunziato — incide sull'esigenza del contraddittorio ed è causa di nullità rilevabile
d'ufficio, senza necessità di eccezione della parte nei cui confronti la
notifica avrebbe dovuto essere eseguita»; e ancora, Cass. 5 maggio 1990, n. 3748, id., Rep. 1990, voce cit., n. 10, per la quale «la mancata noti
fica dell'ordinanza ammissiva del giuramento decisorio nei termini fis
sati dal provvedimento comporta l'impossibilità di considerare soccom benti le parti alle quali il giuramento è stato deferito e non presentatesi a prestarlo, secondo il disposto dell'art. 239 c.p.c. (ma non determina
la decadenza del deferente dalla facoltà di farlo assumere, dovendo con siderarsi solo ordinatori i termini di cui all'art. 237 c.p.c., in difetto
di un'espressa disposizione che li dichiari perentori)». V. sul punto Vas
sallo, Note in tema di giuramento decisorio, in Giur. merito, 1985, 1120.
Per quanto riguarda più specificamente il caso dell'ordinanza ammis
siva del giuramento, la sentenza in epigrafe chiarisce come la notifica
al procuratore costituito non rispetti la ratio dell'art. 237, 2° comma,
c.p.c., salvo che «la parte, nel corso del procedimento ma prima che
il collegio si pronunci sull'ammissione, non abbia, con atto separato, nominato il proprio procuratore domiciliatario ad hoc»: solo in questo caso «la nomina sarebbe efficace ai fini della notificazione de qua, poi ché solo in questo caso, per esplicita e libera scelta della parte notifi
canda, si sostituisce la conoscenza mediata alla sua conoscenza im
mediata». Il problema dell'applicabilità dell'art. 237 c.p.c. si è posto anche con
riguardo al rito del lavoro: Cass. 3 dicembre 1988, n. 6569, Foro it.,
Rep. 1989, voce cit., n. 4, e Giust. civ., 1989, I, 2142, con nota di
Buoncristiani, Principio del contraddittorio e notifica dell'ordinanza ammissiva del giuramento decisorio. In particolare, la Cassazione affer
ma che «nel rito del lavoro, l'obbligo, ai sensi del 2° comma dell'art.
237 c.p.c., di notificare alla parte personalmente l'ordinanza ammissiva
del giuramento decisorio va escluso nell'ipotesi in cui la parte alla quale il giuramento è stato deferito sia stata presente all'udienza nella quale tale provvedimento è stato emesso, ma non anche nell'ipotesi in cui
nella stessa udienza sia stato presente solo il procuratore della parte
predetta, atteso che, in relazione alle controversie di lavoro, la circo
stanza che il provvedimento sia conosciuto dalla parte non presente
personalmente (ancorché rappresentata dal difensore) all'udienza in cui
fu emesso non può essere ritenuta — in mancanza di una norma che
espressamente escluda per il rito speciale l'applicazione del citato art.
237 — sulla sola base dell'onere di comparizione ai fini dell'interroga torio libero delle parti e del tentativo di conciliazione (art. 420, 1 "comma,
c.p.c.); pertanto, nella seconda delle suddette ipotesi, l'omissione della
notifica del provvedimento — la quale è produttiva di nullità rilevabile
d'ufficio, siccome incidente sull'esigenza del contraddittorio, senza ne
cessità di eccezione della parte cui la notifica avrebbe dovuto essere
eseguita — non comporta soccombenza, ai sensi dell'art. 239 c.p.c. per la parte non presentatasi a prestare giuramento nel giorno stabilito».
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2883 PARTE PRIMA 2884
Processo. — Con citazione 21 aprile 1982 la s.r.l. La Lisi
chiese al Tribunale di Messina di condannare Aldo Calia al pa
gamento di lire 2.505.000 quale prezzo di un televisore, di un
videoregistratore e di un mobiletto a lui venduti.
Avendo il convenuto eccepito la prescrizione presuntiva ex
art. 2955, n. 5, c.c., il tribunale, accogliendo l'eccezione, riget tò la domanda.
In appello l'attrice deferì al convenuto giuramento decisorio
sul pagamento del prezzo e la corte di Messina, considerato
che il convenuto non si era presentato a prestare il giuramento, senza peraltro giustificare tale mancata presentazione, accolse
la domanda con sentenza 1° ottobre 1990.
Col presente ricorso il convenuto lamenta:
1) che la corte d'appello non avrebbe dovuto ritenere ingiu stificata la sua mancata presentazione all'udienza fissata per la
prestazione del giuramento — con la conseguenza — ex art.
239 c.p.c. — di ritenerlo soccombente sul punto di fatto relati
vamente al quale il giuramento era stato ammesso: pagamento del prezzo delle cose che l'attrice assumeva avergli vendute —
poiché egli non si era potuto presentare per non aver ricevuto
l'ordinanza collegiale ammissiva del giuramento, che non era
stata notificata a lui personalmente, come prescrive l'art. 237/2
c.p.c., bensì al suo procuratore, presso il quale aveva eletto
domicilio col mandato rilasciatogli a margine della comparsa di costituzione; che, pertanto detta notifica era da ritenersi nulla;
2) che la corte d'appello non avrebbe dovuto condannarlo
alle spese di entrambi i gradi di merito.
Motivi. — Il primo motivo è fondato (il secondo resta as
sorbito). La questione consiste nel vedere se può ritenersi notificata
personalmente alla parte che deve prestarlo l'ordinanza colle
giale ammissiva del giuramento che sia stata notificata al suo
procuratore presso il quale, con la stessa procura ad litem, egli abbia «eletto domicilio».
Ora, se — a norma dell'art. 170/1 c.p.c. — dopo che la parte si sia costituita in giudizio col ministero di un difensore, tutte
le notificazioni devono farsi allo stesso (difensore munito di
procura, cioè al) procuratore che si è costituito in sua rappre
sentanza, «salvo che la legge disponga altrimenti», ne deriva
che nei casi in cui è prescritta la notifica personale alla parte — come nella specie — essa non può farsi al procuratore.
La ratio dell'art. 237/2 c.p.c. risiede nella particolarissima rilevanza del comportamento che, a seguito della conoscenza
dell'atto che gli si richiede di compiere, la parte scelga di tenere
nel processo, rilevanza che è, per esplicito dettato dalla legge, decisiva sia che la parte scelga di comparire (e presti o riferisca
a sua volta il giuramento) sia che scelga di non comparire (s'in tende: senza giustificato motivo).
Data la rilevanza decisiva di tale comportamento, la legge
impone quella forma di notificazione che dà una maggiore ga ranzia e della conoscenza dell'atto da compiere da parte del
notificando e della tempestività di tale conoscenza rispetto alla
data fissata per la prestazione, garanzia che non sarebbe assicu
rata — sotto entrambi i profili — dalla consueta forma di noti
ficazione che al raggiungimento dello scopo frapporrebbe un
atto e una tappa intermedi (notifica al procuratore il quale poi notizierà la parte).
Deve concludersi che l'ordinanza ammissiva del giuramento decisorio va notificata alla parte personalmente e non al suo
procuratore costituito in giudizio e che la notifica fatta a que
In generale sul giuramento, v. Mandrioli, L'interpretazione analogi ca della norma che dispone la notificazione personale dell'ordinanza ammissiva di giuramento decisorio, in Giur. Cass, civ., 1955, I, 163; Verde, In tema di giuramento, in Riv. dir. proc., 1984, 155; Como
glio, Giuramento (dir. proc. civ.), voce dell' Enciclopedia giuridica Trec
cani, Roma, 1989, XV; Balena, Giuramento, voce del Digesto civ., Torino, 1993, IX, 105; Provinciali, Giuramento (dir. proc. civ.), voce
dt\\'Enciclopedia del diritto, Milano, 1970, XIX, 103; Nicoletti, Il giu ramento della parte nell'attualità del processo civile, Rimini, 1983; Berri, In tema di notificazione all'interessato dell'ordinanza del giudice istrut tore ammissiva di giuramento decisorio, in Giur. it., 1955, I, 1, 55; Paolini, Considerazioni sul giuramento decisorio, in Riv. trim. dir. e
proc. civ., 1973, 279.
Il Foro Italiano — 1996.
st'ultimo è nulla, in quanto manca dei requisiti formali indi
spensabili per il raggiungimento dello scopo, anche se la nullità
non è comminata dall'art. 237/2 (art. 156/2 c.p.c.). Non può aderirsi all'indirizzo giurisprudenziale adottato da
Cass. 2813/66 (Foro it., Rep. 1966, voce Giuramento in mate
ria civile, n. 23) in una specie analoga (notifica di ordinanza
ammissiva del giuramento, fatta in un primo tempo al procura tore costituito e, dopo la declaratoria di nullità perché non fat
ta a norma dell'art. 2737/2, rinnovata alla parte presso il mede
simo procuratore presso il quale aveva col mandato eletto do
micilio) secondo cui: a) l'elezione di domicilio presso il procuratore costituito —
fatta con la stessa procura ad litem — varrebbe proprio per
quei casi nei quali le notificazioni non possono essere eseguite al procuratore costituito, ma debbono essere effettuate alla par te personalmente»;
b) ai fini della notificazione personale sono applicabili le norme
degli art. 138 ss. c.p.c. — che stabiliscono il luogo in cui le
notificazioni debbano essere eseguite — compresa quella del
l'art. 141 detto codice relativa alla notificazione presso il domi
ciliatario». Infatti l'elezione di domicilio che quasi sempre accompagna
nella prasi la nomina del difensore fatta nella procura ad litem
(generalmente predisposta, anche con stampigliatura, del mede
simo difensore) non ha alcuna efficacia di fronte al cogente
disposto dell'art. 170/1 c.p.c. Essa, com'è genericamente for
mulata («eleggo domicilio presso» . . .), dovrebbe valere per tutte
le notificazioni che si rendessero necessarie «nel corso del pro cedimento» — rubrica dell'articolo — se devono applicarsi al
l'atto, che è un negozio giuridico, i consueti canoni interpretati vi volti a identificare, attraverso le regole usate, l'intenzione
del firmatario. Né si può ragionevolmente sostenere che nell'e
sprimersi in tal maniera questi abbia avuto in mente ed abbia
voluto riferirsi «proprio» alla notificazione d'un atto — l'ordi
nanza collegiale ammissiva del giuramento — di cui, fin dal
momento del rilascio del mandato, egli abbia previsto l'emissio
ne, peraltro a iniziativa della parte avversa.
La norma di cui all'art. 237/2 prevede una deroga (al princi
pio generale sancito dall'art. 170/1) per un caso particolare e
perciò è a questo caso particolare che deve riferirsi l'elezione
di domicilio fatta da chi è rappresentato in causa da un procu ratore, per far sì che sia considerata validamente alternativa
alle altre forme di notificazione quella fatta a norma dell'art. 141.
La notifica dell'ordinanza ammissiva del giuramento al pro curatore costituito non rispetta la ratio dell'art. 237/2 — che
vuol nettamente distinguere tale atto da tutti gli altri — a meno che la parte, nel corso del procedimento ma prima che il colle
gio si pronunci sull'ammissione, non abbia, con atto separato, nominato il proprio procuratore domiciliatario ad hoc.
In tal caso soltanto la nomina sarebbe efficace ai fini della
notificazione de qua, poiché solo in tal caso, per esplicita e
libera scelta della parte notificanda, che ne assume il rischio, alla sua conoscenza immediata si sostituisce la conoscenza me
diata — attraverso il domiciliatario — del provvedimento la
cui esecuzione può decidere la sorte dei suoi interessi in causa.
L'indirizzo adottato da Cass. 2813/66 è stato seguito dalla
sent. 90/80 (id., Rep. 1980, voce Notificazione civile, n. 17) senza però addurre ulteriori argomenti (le altre sentenze in que sta citate come conformi — 1713/77, id., Rep. 1977, voce Pro
cedimento civile, n. 272, e 4853/78, id., Rep. 1978, voce cit., n. 233; come anche le sent. 1870/62, id., Rep. 1962, voce Giu
stizia amministrativa, n. 604, e 2509/62, id., Rep. 1963, voce
Notificazione civile, n. 17 — si riferiscono peraltro alla ben
diversa specie della notificazione dell'atto riassuntivo del proce dimento di appello alla parte non costituita — art. 125 disp. att. c.p.c.).
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