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sezione II civile; sentenza 8 luglio 1998, n. 6653; Pres. Volpe, Est. Spagna Musso, P.M. Frazzini...

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sezione II civile; sentenza 8 luglio 1998, n. 6653; Pres. Volpe, Est. Spagna Musso, P.M. Frazzini (concl. conf.); Marotta (Avv. Cimato, Martorano) c. Condominio via G. Pascoli 13/B, Casoria. Cassa Conc. Casoria-Arpino 10 gennaio 1995 Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 10 (OTTOBRE 1998), pp. 2783/2784-2789/2790 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23192918 . Accessed: 28/06/2014 09:49 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.52 on Sat, 28 Jun 2014 09:49:45 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione II civile; sentenza 8 luglio 1998, n. 6653; Pres. Volpe, Est. Spagna Musso, P.M. Frazzini(concl. conf.); Marotta (Avv. Cimato, Martorano) c. Condominio via G. Pascoli 13/B, Casoria.Cassa Conc. Casoria-Arpino 10 gennaio 1995Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 10 (OTTOBRE 1998), pp. 2783/2784-2789/2790Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23192918 .

Accessed: 28/06/2014 09:49

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2783 PARTE PRIMA 2784

degli art. 3 e 6 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 698 (previsto dal

medesimo art. 11, 1° comma, della legge sopra indicata ed ema

nato ai sensi dell'art. 17, 2° comma, 1. 23 agosto 1988 n. 400) e per effetto della sentenza della Corte costituzionale 20 maggio

1996, n. 156 (che ha annullato in parte qua l'art. 3, 5° comma, del suddetto d.p.r. n. 698 del 1994), nelle controversie promos se dagli interessati davanti al giudice ordinario — e aventi per

oggetto, per un verso, l'accertamento sanitario e, per un altro

verso, l'erogazione delle provvidenze economiche — la legitti mazione passiva spetta, rispettivamente, al ministero del tesoro

e al ministero dell'interno.

Nel caso in esame, pacifico essendo che dalla Malquori, da

vanti al Pretore di Firenze, era stato contestato il provvedimen to amministrativo con il quale era stata disconosciuta l'esisten

za delle condizioni di invalidità, si deve ritenere che, in concre

to, la titolarità del rapporto controverso, dal lato passivo,

appartenesse al ministero del tesoro e non già a quello dell'in

terno. In accoglimento del ricorso per cassazione, quindi, la

sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari

ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384, 1° comma,

c.p.c., la domanda proposta dalla Malquori deve essere rigetta ta (dato che in concreto il rapporto dedotto in giudizio va rife

rito ad un soggetto diverso da quello indicato dalla parte: v., in ordine alla distinzione fra questione che attiene al merito

della causa e questione relativa alla legittimazione, Cass. 28 marzo

1994, n. 3005, id., Rep. 1994, voce Procedimento civile, nn.

102, 103; 20 giugno 1994, n. 5920, ibid., n. 100; 17 marzo 1995, n. 3110, id., Rep. 1995, voce cit., n. 167, e 24 settembre 1996, n. 8432, id., Rep. 1996, voce cit., n. 138).

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 8 luglio 1998, n. 6653; Pres. Volpe, Est. Spagna Musso, P.M. Fraz

zini (conci, conf.); Marotta (Avv. Cimato, Martorano) c.

Condominio via G. Pascoli 13/B, Casoria. Cassa Corte.

Casoria-Arpino 10 gennaio 1995.

Comunione e condominio — Condominio negli edifici — Spese condominiali — Riscossione — Condomino apparente — Le

gittimazione passiva — Esclusione (Cod. civ., art. 1123; disp. att. cod. civ., art. 63).

In caso di azione giudiziale dell'amministratore del condominio

per il recupero della quota di spese di competenza di una

unità immobiliare di proprietà esclusiva, legittimato passivo è esclusivamente il proprietario di detta unità, e non chi pos sa apparire tale (come, nella specie, il conduttore, sulla base

della sua partecipazione alle assemblee condominiali), man cando — nei rapporti tra il condominio ed i singoli parteci

panti ad esso — le condizioni per l'operatività del principio

dell'apparenza del diritto, coessenziale alla tutela dei terzi in

buona fede. (1)

(1, 4) I. - La più recente delle sentenze in rassegna si uniforma a Cass. 27 giugno 1994, n. 6187, Foro it., 1995, I, 866, con nota di D. Piombo (annotata anche da V. Carbone, in Corriere giur., 1994, 831; M. De Tilla, in Rìv. giur. edilizia, 1995, I, 796), dissentendo dall'indi rizzo precedentemente seguito dalla stessa Suprema corte circa l'appli cabilità nell'ambito del condominio del principio c.d. dell'apparenza del diritto, ai fini dell'individuazione del soggetto tenuto al pagamento delle quote condominiali. Tra le pronunzie di merito, il nuovo indirizzo della corte di legittimità risulta condiviso da Pret. Salerno 5 dicembre 1996, Foro it.. Rep. 1997, voce Comunione e condominio, n. 120 (in extenso, in Rass. locazioni, 1997, 109); mentre all'opposto, nel senso

dell'operatività del suddetto principio dell'apparenza anche in ambito

condominiale, cfr., da ultimo: App. Perugia 21 novembre 1994, Foro

it., Rep. 1995, voce Contratto in genere, n. 219; Pret. Roma 14 novem bre 1994, ibid., voce Comunione e condominio, n. 130; Pret. Casoria

Il Foro Italiano — 1998.

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 29 mag

gio 1998, n. 5307; Pres. Paterno, Est. Elefante, P.M. Se

pe (conci, conf.); Vitalone (Aw. Pettinari) c. Soc. naziona

le edile Vittoria e altro. Conferma Trib. Roma 27 ottobre 1992.

Astensione, ricusazione e responsabilità del giudice — Ricusa

zione — Sospensione automatica del processo — Esclusione — Conseguenze (Cod. proc. civ., art. 52, 54).

Prescrizione e decadenza — Spese condominiali sostenute dal

I'alienante per conto dell'acquirente — Diritto di rivalsa —

Prescrizione — Termine (Cod. civ., art. 2946, 2948). Comunione e condominio — Condominio negli edifici — Tra

sferimento di immobile di proprietà esclusiva — Assemblea — Partecipazione dell'acquirente — Presupposti (Cod. civ., art. 1136; disp. att. cod. civ., art. 63, 66, 67).

Confessione in materia civile — Comparsa conclusionale — Va

lore confessorio — Esclusione (Cod. civ., art. 2730, 2733; cod. proc. civ., art. 190, 228, 229).

Procedimento civile — Comparsa conclusionale — Rinunzia a

precedenti conclusioni — Omessa considerazione da parte del

giudice — Vizio di omessa pronunzia o di ultrapetizione —

Esclusione (Cod. proc. civ., art. 112, 190).

La presentazione dell'istanza di ricusazione del giudice non de

termina automaticamente ed ipso iure la sospensione del pro

cesso, sicché non è preclusa l'astensione ovvero la sostituzio

ne del giudice ricusato, né è illegittima la nomina e costituzio

ne del nuovo giudice designato. (2) In caso di trasferimento della proprietà di unità immobiliare

sita in edificio condominiale, il diritto dell'alienante, previsto nel contratto di compravendita, al rimborso delle spese con

dominiali da lui sostenute per conto dell'acquirente è sogget

21 maggio 1994, ibid., n. 131, nonché Giud. pace Taranto 24 luglio 1996, id., Rep. 1997, voce cit., n. 118.

Sull'esclusione della legittimazione passiva del conduttore di unità im mobiliare compresa nell'edificio condominiale, rispetto alla riscossione delle quote di spesa da parte dell'amministratore (ancorché competa al medesimo conduttore, per talune voci di spesa specificamente previ ste dall'art. 10 1. 392/78, intervenire all'assemblea dei condomini con diritto di voto), v. Cass. 13 gennaio 1995, n. 384, id., 1995, I, 2864, con nota di richiami; cui adde, Pret. Roma 14 novembre 1994, cit., e Conc. Caltanissetta 27 dicembre 1994, id., Rep. 1995, voce cit., n. 129 (annotata da G. Fortunato, in Rass. locazioni, 1995, 406).

II. - In caso di trasferimento di proprietà di un piano o porzione di piano dell'edificio condominiale, peraltro, come si ricava dalla qui riprodotta Cass. 5307/98, l'eventualità che l'alienante continui ad ap parire proprietario (e, quindi, condomino) non costituisce un problema per la gestione condominiale, dovendosi ritenere che lo status di condo mino, con tutti i diritti e gli oneri ad esso inerenti, si trasferisca dall'a lienante all'acquirente — nuovo condomino — soltanto quando que st'ultimo (o, eventualmente, anche il suo dante causa) abbia informato il condominio, in forma adeguata, dell'avvenuto passaggio di proprie tà. In senso conforme in ordine a tale principio, v. Cass. 14 marzo

1987, n. 2658, Foro it., Rep. 1987, voce cit., n. 149 (e Arch, locazioni, 1987, 270, che ha conseguentemente ritenuto legittima la disposizione del regolamento condominiale che, a tal fine, ponga a carico dell'alie nante l'onere di comunicare all'amministratore gli estremi del trasferi mento e i dati personali dell'acquirente), richiamata in motivazione, e 17 luglio 1973, n. 2093, Foro it.. Rep. 1973, voce cit., n. 25; nonché

(segnatamente, peraltro, con riferimento alla posizione dell'alienante, una volta che il condominio sia stato informato del mutamento di tito larità dell'unità immobiliare), Cass. 10 gennaio 1990, n. 9, id., Rep. 1990, voce cit., n. Ili (riportata in Giust. civ., 1990, I, 2098, con nota di M. De Tilla).

Sui criteri da tenere presenti per stabilire se onerato di determinate

spese condominiali sia il condomino alienante oppure l'acquirente, cfr., da ultimo, Cass. 2 febbraio 1998, n. 981, e 17 maggio 1997, n. 4393, Foro it., 1998, I, 2203, con nota di richiami.

(2) Il principio secondo cui la sola proposizione dell'istanza di ricu sazione non determina ipso iure la sospensione del procedimento, ai sensi dell'art. 52, 3° comma, c.p.c., risulta reiteratamente affermato, ancorché non con riferimento all'ipotesi qui ricorrente, dalla giurispru denza più recente (la quale ritiene che l'effetto sospensivo presupponga la delibazione dell'ammissibilità dell'istanza — ovvero il controllo della sua presentazione con il rispetto delle condizioni e dei termini di legge — che spetta al giudice ricusando): v. Cass. 1° aprile 1995, n. 3825, Foro it., Rep. 1996, voce Astensione, ricusazione e responsabilità del

giudice, n. 154; 24 aprile 1993, n. 4804, id., Rep. 1994, voce cit., n.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

to alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., e

non alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. (3)

L'acquirente di un appartamento sito in edificio condominiale

non può dolersi di non essere stato invitato a partecipare al

l'assemblea dei condomini fino a quando non abbia notifica

to, o almeno comunicato, l'avvenuto passaggio di proprietà, rimanendo medio tempore in capo all'alienante la titolarità

dei diritti e degli obblighi relativi allo status di condomino. (4) La comparsa conclusionale, in quanto atto non sottoscritto dal

la parte e riconducibile alla sola volontà del difensore, non

è idonea a contenere dichiarazioni confessorie agli effetti de

gli art. 2730 e 2733 c.c. (5) Avendo la comparsa conclusionale la sola funzione di illustrare

le posizioni precedentemente assunte dalla parte, da tale atto

non può dedursi una volontà di rinunziarvi, con la conse

guenza che il giudice d'appello non incorre nel vizio di omes

sa pronunzia ove non esamini tale nuova questione, né incor

re nel vizio di ultrapetizione ove, conformemente alle conclu

sioni rese dall 'appellato, rigetti il gravame, senza considerare

l'eventuale rinunzia ad esse espressa solo in comparsa conclu

sionale. (6)

I

Svolgimento del processo. — A seguito di ricorso monitorio

dell'amministratore pro tempore del condominio dell'edificio di

via Giovanni Pascoli, 13/B di Casoria, quel giudice conciliato re, con decreto del 7 ottobre 1994, ingiunse a Corrado Marotta,

il pagamento della somma di lire 493.519, oltre le spese del pro

cedimento, quali oneri condominiali relativi all'«esercizio» del

l'anno 1993 e proporzionali alla quota di partecipazione del de

bitore al condominio dell'edificio. Al decreto si oppose il Marotta eccependo l'infondatezza del

la pretesa in ragione della sua qualità di conduttore di un'unità

19 (per esteso in Giust. civ., 1994, I, 3263, con nota di A.O. Comez); 18 marzo 1991, n. 2870, Foro it., Rep. 1991, voce cit., n. 17; 30 settem bre 1989, n. 3947, id., 1991, I, 600; 22 ottobre 1979, n. 5484, id.,

1981, I, 2787, con nota di G. Trisorio Liuzzi.

(3) Non constano precedenti in termini.

In materia condominiale, nel senso dell'applicabilità del termine quin

quennale di prescrizione, ex art. 2948, n. 4, c.c, al diritto di credito

vantato dall'amministratore per anticipazioni di spesa effettuate per conto

del condominio, attesa la periodicità annuale del suo obbligo di rendi

conto, v. Trib. Milano 5 novembre 1990, Foro it., Rep. 1991, voce

Comunione e condominio, n. 167 (che ha, invece, escluso l'operatività nella specie della prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956, n. 2, c.c., non potendo l'attività di amministratore condominiale annoverarsi tra

quelle professionali in senso stretto).

Quanto alla decorrenza della prescrizione del credito del condominio

nei confronti di ciascun condomino per le spese comuni, cfr. Cass. 5

novembre 1992, n. 11981, id., Rep. 1993, voce cit., n. 151.

Con riferimento ai rapporti tra condomino-locatore e conduttore, nel

senso della prescrizione biennale, ex art. 6 1. 841/73, del diritto del

primo al pagamento degli oneri condominiali ripetibili, v., da ultimo,

Cass. 12 novembre 1997, n. 11163, id.. Rep. 1997, voce Prescrizione

e decadenza, n. 121; 28 ottobre 1995, n. 11260, id., 1996, I, 134, e

22 aprile 1995, n. 4588, id., 1995, I, 2862, con nota di richiami.

(5-6) Circa l'inidoneità della comparsa conclusionale a contenere di

chiarazioni confessorie, v., in senso conforme, oltre ai precedenti ri

chiamati in motivazione (Cass. 11975/90, Foro it., Rep. 1991, voce Pro

cedimento civile, n. 155; 674/82, id., Rep. 1982, voce Confessione civi

le, n. 6), Cass. 15 marzo 1994, n. 2465, id., Rep. 1994, voce cit., n.

3, e, da ultimo, 9 gennaio 1997, n. 108, id., Rep. 1997, voce Procedi

mento civile, n. 254.

Conformemente, quanto all'impossibilità di dedurre dalla comparsa

conclusionale una volontà di rinunzia della parte alle conclusioni già

rassegnate, v., d'altro lato, Cass. 13 giugno 1990, n. 5751, id., Rep.

1990, voce cit., n. 161. Attesa la funzione meramente illustrativa delle

posizioni processuali precedentemente assunte, propria della comparsa

conclusionale ex art. 190 c.p.c., si è avuto modo di sottolineare, altresì,

che le domande nuove in essa eventualmente formulate sono inammissi

bili (cfr., da ultimo, Cass. 2 febbraio 1996, n. 897, id., Rep. 1996,

voce cit., n. 204, e 3 gennaio 1998, n. 11, id., Mass., 3), e che il giudice non incorre nel vizio di omessa pronunzia ove non esamini una questio ne proposta per la prima volta in tale comparsa (v. Cass. 3 aprile 1987,

n. 3234, id., Rep. 1987, voce cit., n. 154; 9 giugno 1983, n. 3964, id.,

Rep. 1983, voce cit., n. 201), dovendo anzi egli, in sede di gravame, astenersi dal pronunziare su questioni nuove prospettate per la prima volta con la comparsa conclusionale nel procedimento di appello (v.

Cass. 24 gennaio 1986, n. 455, id., Rep. 1986, voce cit., n. 134).

Il Foro Italiano — 1998.

immobiliare e dell'assunto di aver partecipato alle assemblee con

dominiali avendone titolo in virtù del disposto dell'art. 10 1.

392/78. Con sentenza del 10 gennaio 1995 il giudice conciliatore ha

rigettato l'opposizione con la totale compensazione delle spese

processuali. Ha osservato in proposito quel giudice che assorbente, rispet

to all'indagine della titolarità dominicale dell'unità abitativa si

ta nell'edificio condominiale, era l'apparenza di detta titolarità

riferibile al comportamento del Marotta, consistente nella par

tecipazione ad assemblee condominiali, in queste compresa quella del 24 marzo 1994, all'esito della quale si approvò il riparto delle spese relative all'esercizio dell'anno 1993, e nella mancata

opposizione alla nota del 27 settembre successivo con la quale

gli venne richiesto il pagamento della quota dall'amministratore

condominiale, nel ragionevole convincimento, sebbene non suf

fragato dalle risultanze dei pubblici registri immobiliari, della qualità di condomino del Marotta medesimo.

Per la cassazione della sentenza, esponendo un motivo di cen

sura, ricorre il Marotta non resistito dall'amministratore con

dominiale. Motivi della decisione. — Con l'unico motivo di doglianza

il ricorrente denunzia, in relazione agli art. 360, n. 3, 113, 339

(nel testo novellato dalla 1. n. 399 del 1984) c.p.c., la violazione

dell'art. 1123, 1° comma, c.c., del principio regolatore dell'in

cidenza soggettiva dell'onere delle spese per la conservazione

ed il godimento delle parti comuni dell'edificio condominiale,

avendolo il giudice del merito ritenuto debitore di quelle spese

sebbene conduttore, e non proprietario, di un'unità immobilia

re sita nell'edificio di via Pascoli: così privilegiando, sulle risul

tanze dei registri immobiliari, un preteso comportamento come

tale.

La censura è fondata per l'assorbente considerazione dell'e

straneità, alla materia dell'incidenza degli oneri economici con

dominiali, del principio dell'apparenza del diritto. Il collegio, pur riconoscendo l'esistenza di decisioni di questa

corte nel senso della soluzione accolta nella sentenza impugna

ta, in particolare quelle 907/81, Foro it., 1981, I, 1318 (indicata

dal giudice conciliatore) e 5818/84, id., Rep. 1985, voce Comu

nione e condominio, n. 64, ritiene tuttavia di discostarsi da queste

e di aderire alla pronuncia 6187/94, id., 1995, I, 866 con la

quale si è negata l'operatività in subiecta materia del principio

dell'apparenza. Detto principio è coessenziale all'esigenza di tutelare l'affida

mento incolpevole del terzo, in buona fede, il quale, senza sua

colpa, abbia fatto affidamento su una determinata situazione

di diritto, solo apparentemente esistente, alla quale, senza l'o

peratività di detto principio, non potrebbe collegarsi nessun ef

fetto: con grave pregiudizio del terzo medesimo.

Nel rapporto tra l'ente di gestione (condominio) ed il singolo

condomino, identificabile nel proprietario esclusivo di singole

unità immobiliari e pro quota delle porzioni comuni, site nell'e

dificio, non è assolutamente ravvisabile l'esigenza di privilegia

re l'apparenza di una siffatta titolarità al fine di non pregiudi care l'ente medesimo.

Astraendo dalla primaria considerazione che l'ente di gestio

ne non è terzo ma parte del rapporto, non sorge nella specie

l'esigenza, finalizzata alla tutela dell'apparenza, di collegare ef

fetti giuridici ad una situazione di diritto apparente senza i qua

li il terzo, che senza sua colpa vi abbia confidato, risulterebbe

pregiudicato dalla non insorgenza di un rapporto giuridico dal

momento che quello fra l'ente di gestione ed ogni singolo con

domino, proprietario esclusivo di una porzione immobiliare e

partecipe pro quota della comunione delle porzioni non esclusi

ve, esiste nella realtà ed è, come desumibile dall'art. 1123 c.c.,

determinato dalla obiettiva indicata titolarità; né può, pertanto essere influenzato da alcun comportamento contrario.

La sentenza in esame deve essere, pertanto, cassata con rin

vio al Giudice di pace di Casoria: avuto riguardo alla disciplina transitoria dettata dall'art. 43 1. 21 novembre 1991 n. 374 istitu

tiva del giudice di pace, il quale, nel confermare la giurisdizione

del conciliatore per le cause innanzi allo stesso pendenti fino

al loro esaurimento, impone che, nel caso di controversia defi

nita da detto giudice con sentenza impugnata con ricorso per

cassazione, ove la corte statuisca il rinvio, il relativo giudizio

debba essere attribuito al giudice di pace non potendo al nuovo

esame della controversia provvedere un giudice non più esistente.

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2787 PARTE PRIMA 2788

Nel pronunziare sull'opposizione del Marotta al decreto in

giuntivo, il giudice di rinvio si adeguerà al principio di diritto

«in caso di azione giudiziale dell'amministratore condominiale

per il recupero della quota di spese di competenza di un'unità

immobiliare, legittimato passivamente è solo il proprietario di

detta unità e non chi possa apparire come tale mancando nei

rapporti tra l'ente di gestione ed i singoli partecipanti ad esso

le condizioni per l'operatività del principio dell'apparenza, coes

senziale alla tutela di terzi in buona fede».

II

Svolgimento del processo. — Con atto di citazione 19 giugno 1985 la s.r.l. Nazionale edile Vittoria conveniva in giudizio di

nanzi al Pretore di Roma Wilfredo Vitalone al fine di sentirlo

condannare al pagamento della somma di lire 2.632.097 per spese

condominiali relative ad un locale soffitta sito in Ostia-Lido, Lungomare Duca degli Abruzzi n. 28, per il periodo 1° giugno 1977-31 dicembre 1983. La società attrice asseriva di aver ven

duto il locale soffitta al Vitalone e di aver essa pagato le spese condominiali non avendovi provveduto l'acquirente.

Il Vitalone contestava la domanda, chiedendone il rigetto. In

corso di causa la s.r.l. Nazionale edile Vittoria chiamava in giu dizio il condominio Lungomare Duca degli Abruzzi, che respin

geva ogni pretesa avanzata nei suoi confronti.

Il Pretore di Roma condannava il Vitalone al pagamento in

favore della s.r.l. Nazionale edile Vittoria della somma di lire

2.632.097, oltre gli interessi dell'I,35% mensili dal 18 luglio 1985; respingeva la domanda della società attrice nei confronti del

condominio Lungomare Duca degli Abruzzi e condannava il Vi

talone alle spese di lite, dichiarando la sentenza provvisoria mente esecutiva.

Con sentenza dell'11 aprile-27 ottobre 1992, il Tribunale di

Roma rigettava l'appello proposto da Wilfredo Vitalone e con

fermava la decisione del pretore. Osservava il tribunale che non sussistevano gli asseriti motivi

di nullità della fase di riassunzione del giudizio di primo grado, a seguito del provvedimento 16 ottobre 1987 del pretore diri

gente di sostituzione di un giudice, per astensione, con altro

magistrato. Invero erano stati notificati al difensore del Vitalo

ne tutti gli atti relativi alla sostituzione del giudice, compresa l'ordinanza del nuovo giudice di rinvio dell'udienza istruttoria del 25 novembre 1987 al 19 gennaio 1988. Risultava poi dal

verbale di tale udienza che il 14 gennaio 1988 era stato notifica

to anche il ricorso per ricusazione, ex art. 54 c.p.c., ed il relati

vo decreto con indicazione dell'udienza di prosecuzione alla stessa

data di quella in precedenza già fissata dal nuovo giudice. Nel merito riteneva il tribunale che non poteva dubitarsi del

l'obbligo del Vitalone di pagamento degli oneri condominiali

e che era infondata l'eccezione di prescrizione, dovendosi appli care al caso quella ordinaria decennale, atteso che il suddetto

obbligo di pagamento discendeva dall'atto di acquisto del 9 mag

gio 1979, e non era ancora trascorso tale termine decennale, essendo stato il rimborso chiesto il 18 luglio 1984 e il giudizio iniziato il 19 giugno 1985.

Riteneva, infine, il tribunale che il Vitalone non poteva do

lersi di non essere stato convocato alle assemblee del condomi

nio in cui erano state deliberate le spese richiestegli, datp che

egli non aveva comunicato di essere diventato proprietario del

l'immobile in questione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Wil

fredo Vitalone in base a sei motivi, illustrati con memoria.

Gli intimati s.r.l. Nazionale edile Vittoria e condominio Lun gomare Duca degli Abruzzi n. 28 non hanno svolto attività di

fensiva.

Motivi della decisione. — A sostegno dell'impugnazione il ricorrente deduce:

1. Violazione dell'art. 54, ultimo comma, c.p.c. e dell'art.

313 c.p.c.; falsa applicazione dell'art. 297 c.p.c., in relazione

all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.; omessa motivazione.

A seguito dell'istanza di ricusazione del giudice, il procedi mento doveva essere riassunto ex art. 54, ultimo comma, c.p.c.; invece è stata tenuta un'udienza in data 25 novembre 1987, fis

II Foro Italiano — 1998.

sata dal pretore dirigente col provvedimento 16 ottobre 1989,

di sostituzione con altro magistrato del giudice ricusato.

A tale udienza il Vitalone non è comparso perché nessuno

gli aveva notificato il provvedimento di sostituzione del giudice contenente la data della nuova udienza del 25 novembre 1987.

Inoltre, data la sospensione disposta all'udienza del 21 set

tembre 1987, il procedimento — esauritasi la fase della ricusa

zione — doveva essere riassunto con ricorso. Ma al riguardo il pretore, per far coincidere l'udienza di rinvio da lui disposta al 19 gennaio 1988, con quella della riassunzione da lui fissata

alla stessa data, ha violato la normativa dell'art. 313 c.p.c. per ché ha fissato un termine per la notifica entro il 16 gennaio 1988 per l'udienza del 19 gennaio 1988, senza il rispetto dei termini di legge. Inoltre il ricorso per riassunzione non è stato

mai notificato al Vitalone e il giudizio è proseguito in sua assenza.

Consegue che l'intero procedimento a partire dall'udienza del

25 novembre 1987 o, per lo meno, dal 19 gennaio 1988 è nullo

ed invalido per evidente violazione dei diritti della difesa. Sul punto, l'impugnata sentenza ha asserito che non sussisto

no i dedotti vizi di nullità, senza rispondere alla denunciata man

cata riassunzione del procedimento ai sensi dell'art. 54, ultimo

comma, c.p.c., da effettuarsi con ricorso così come dispone l'art.

297 c.p.c.; e senza rispondere alla denunciata violazione del

l'art. 313 c.p.c. in ordine al mancato rispetto dei termini di

comparizione. Da parte del tribunale vi è stata una «non motivazione» ov

vero un'omessa motivazione, perché non ha dato risposta a quan to dedotto con l'atto di appello.

2. Violazione dell'art. 2948 c.c. e falsa applicazione dell'art.

2946 c.c., in relazione all'art. 360, nn. 1 e 3, c.p.c. Il tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione del preteso

credito assumendo che si trattava di prescrizione decennale.

Al contrario la prescrizione da applicarsi al caso di specie era quella quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. trattandosi di

oneri condominiali.

3. Violazione degli art. 1136, 1137, 1138 c.c., in relazione

all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.; omessa motivazione.

Nell'atto di appello era stato fatto presente che la s.r.l. Na

zionale edile Vittoria aveva omesso di comunicare al condomi

nio di Lungomare Duca degli Abruzzi l'avvenuta vendita del

locale al Vitalone ed aveva omesso altresì di informarlo delle

assemblee condominiali di volta in volta convocate nonché di

informarlo sulle richieste di pagamento delle spese condominia

li. Il Vitalone, pertanto, non poteva essere tenuto al pagamento di quanto stabilito in assemblee nelle quali egli aveva ben il

diritto di intervenire, di discutere, di contestare e di votare.

Sul punto l'impugnata sentenza non ha risposto ovvero ha

usato espressioni (quali «essendo pacifico» ovvero «è indiscuti

bile») che non hanno nulla di giuridico e non concretizzano

una qualche motivazione.

4. Violazione dell'art. 1123 c.c., in relazione all'art. 360, nn.

3 e 5, c.p.c.; omessa motivazione.

La società attrice non ha detto né dimostrato perché della

somma globale di lire 8.315.715, che essa era tenuta a versare al condominio, la minore somma di lire 2.632.097 doveva esse

re imputata al locale-soffitta del Vitalone, il quale aveva chiesto

che venissero specificati i vari importi periodici dovuti.

Al riguardo l'impugnata sentenza non ha speso una parola,

per cui è evidente la violazione dell'art. 1123 c.c. che impone che le spese condominiali siano ripartite secondo determinati

criteri.

5. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2733 c.c. e del

l'art. 345 c.p.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. La s.r.l. Nazionale edile Vittoria in fase di appello ha ricono

sciuto l'infondatezza della propria pretesa e l'insussistenza del

credito. Invero la comparsa conclusionale di tale società in gra do di appello contiene espressa rinuncia a qualsivoglia pretesa nei confronti del Vitalone con esplicito riconoscimento di un

iniziale errore su di una circostanza determinante i rapporti tra

essa società e il Vitalone medesimo. Ed infatti in tale atto di

parte, da considerarsi confessione giudiziale (art. 2733 c.c.), si

legge: «da un approfondito esame della documentazione in suo

possesso l'appellata ha potuto constatare di non aver inviato,

per mero disguido, alcuna notizia al condominio circa il passag

gio di proprietà, a seguito di vendita, dell'immobile in oggetto

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Page 5: sezione II civile; sentenza 8 luglio 1998, n. 6653; Pres. Volpe, Est. Spagna Musso, P.M. Frazzini (concl. conf.); Marotta (Avv. Cimato, Martorano) c. Condominio via G. Pascoli 13/B,

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

da essa all'avv. Vitalone. Pertanto i vari avvisi condominiali

di pagamento sono stati ricevuti, per il periodo di cui è causa

da essa soc. Nazionale edile Vittoria»; e conclude: «L'appellata confida pertanto che — attesa la presente lealtà processuale —

accolto l'appello dell'avv. Vitalone — vengano compensate le

spese del doppio grado di giudizio». 6. Violazione e inosservanza degli art. 112 e 360, n. 5, c.p.c.;

omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo del

la controversia, anche in riferimento a palese ultrapetizione in

virtù del combinato degli art. 112 e 360, n. 5, c.p.c.

Il giudice dell'appello non ha minimamente valutato la nuova

realtà processuale determinatasi dalla rinuncia dell'appellata al

la sua pretesa che, facendo venire meno la materia del conten

dere, stante ormai le conclusioni conformi delle parti, impone

va l'unica pronuncia di accoglimento dell'appello e di caduca

zione della sentenza di primo grado, fatta salva la valutazione

sulle spese. Invero rigettando l'appello del Vitalone l'impugnata sentenza

si è pronunciata su un punto ormai inesistente della controver

sia ritenendo fondata la pretesa che la stessa parte aveva abban

donato.

1.1. - Il primo motivo è infondato.

Il tribunale ha spiegato perché nel caso specifico non ricorre

vano le dedotte nullità processuali, dato che vi era stata sostitu

zione di un giudice con altro, da parte del pretore dirigente,

con conseguente superamento dell'istanza di ricusazione e del

relativo procedimento, e dato che erano state osservate tutte

le disposizioni di legge in ordine alla notificazione del provvedi mento di sostituzione del giudice e fissazione della nuova udien

za, senza alcuna compromissione del principio del contradditto

rio, violazione di termini e diritto di difesa. Invero la presentazione dell'istanza di ricusazione non deter

mina automaticamente e ipso iure la sospensione del processo

(Cass. 1° aprile 1995, n. 3825, Foro it., Rep. 1996, voce Asten

sione, ricusazione, n. 154; 24 aprile 1993, n. 4804, id., Rep.

1994, voce cit., n. 19), sicché non è preclusa l'astensione ovvero

la sostituzione del giudice ricusato, né è illegittima la nomina

e costituzione del nuovo giudice designato.

2.2. - Anche il secondo motivo è infondato avendo l'impu

gnata sentenza spiegato perché nella fattispecie andava applica

ta la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), con esclu

sione quindi di quella quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.,

dato che il diritto della società venditrice di ottenere dal Vitalo ne il rimborso delle spese condominiali pagate per l'immobile

in questione derivava dallo specifico rapporto contrattuale di

cui all'atto del 9 maggio 1979.

Deve, infatti, escludersi l'applicabilità della prescrizione quin

quennale, prevista dall'art. 2948 c.c., in relazione al diritto al

rimborso, previsto nel contratto di compravendita, delle spese

condominiali che l'alienante abbia sostenuto per conto dell'ac

quirente. 3.3. - Il terzo motivo non ha pregio.

L'acquirente di un appartamento di un edificio condominiale

non può pretendere di essere considerato tale dal condominio

e dolersi di non essere stato invitato a partecipare all'assemblea

che ha deliberato in merito alle spese condominiali finché non

abbia notificato o, almeno comunicato, essendo il relativo one

re a suo carico, l'avvenuto passaggio di proprietà (Cass. 18 feb

braio 1980, n. 1176, id., Rep. 1980, voce Comunione e condo

minio, n. 143). Correttamente l'impugnata sentenza ha osservato che il Vita

Ione, dopo l'atto di acquisto del 9 maggio 1979, non ebbe a

comunicare al condominio l'avvenuto trasferimento in suo fa

vore della porzione immobiliare acquistata; comunicazione fat

ta soltanto dalla s.r.l. Nazionale edile Vittoria con lettera del

15 febbraio 1984, per cui, medio tempore, titolare dei diritti e degli obblighi relativi allo status di condomino era rimasta la società alienante, legittimata a partecipare alle assemblee con

dominiali e a farsi rimborsare le spese condominiali sostenute,

come espressamente previsto dallo specifico patto contrattuale

(art. 5) contenuto nell'atto d'acquisto.

L'estrapolazione di singole espressioni da tale contesto unita

rio e il tentativo di utilizzarle per inferirne pretese carenze argo

mentative non serve allo scopo, anche perché è insegnamento

di questo Supremo collegio che il giudice adempie all'obbligo

Il Foro Italiano — 1998.

della motivazione quando indica le risultanze da cui ha fatto

discendere il proprio convincimento.

4.4. - Parimenti destituito di fondamento è il quarto motivo

avendo l'impugnata sentenza specificato che solo la somma di

lire 2.632.097 era relativa alle spese condominiali — per il pe riodo 1° giugno 1979-31 dicembre 1983 — in relazione all'im mobile acquistato dal Vitalone, come risultava dalla documen

tazione versata in atti dall'attrice.

5.5. - Il quinto motivo è infondato.

La comparsa conclusionale, come atto non sottoscritto dalla

parte, e riconducibile alla sola volontà del difensore, non è ido

nea a contenere dichiarazioni confessorie agli effetti dell'art.

2730 c.c., in relazione all'art. 2733 c.c., costituenti piena prova

contro colui che l'ha fatta (Cass. 18 dicembre 1990, n. 11975,

id., Rep. 1991, voce Procedimento civile, n. 155; 5 febbraio

1982, n. 674, id., Rep. 1982, voce Confessione civile, n. 6). Pertanto il ricorrente non può pretendere che sia attribuita

rilevanza a tali dichiarazioni contenute nella comparsa conclu

sionale avversaria; e le considerazioni svolte al riguardo in me

moria ed illustrate nel corso della discussione orale nessuna in

cidenza possono avere ai fini della risoluzione della controversia.

6.6. - Pure il sesto motivo è infondato.

Invero, attesa la mera funzione, ex art. 190 c.p.c., della com

parsa conclusionale di illustrare le posizioni precedentemente as

sunte, dalle conclusioni in essa esposte non può dedursi una

volontà di rinuncia rispetto a quelle conclusioni contenute nei

precedenti atti processuali (Cass. 13 giugno 1990, n. 5751, id.,

Rep. 1990, voce Procedimento civile, n. 161), e il giudice di

appello non incorre nel vizio di omessa pronuncia ove non esa

mini tale nuova questione, ovvero nel vizio di ultrapetizione

ove, conformemente alle conclusioni rese dall'appellato, rigetti

il gravame, senza considerare tale eventuale rinuncia, espressa

dal difensore solo in comparsa conclusionale.

Così come avvenuto nel caso specifico dove il tribunale, cor

rettamente in base alle conclusioni rassegnate dall'appellata so

cietà, che aveva chiesto il rigetto dell'appello, ha respinto il gra vame del Vitalone, senza tener conto dell'eventuale rinuncia al

la propria pretesa espressa solo in comparsa conclusionale.

7. - Il ricorso va, pertanto, rigettato.

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 7 luglio

1998, n. 6613; Pres. De Tommaso, Est. Capitanio, P.M. Gia

calone (conci, conf.); Inps (Avv. Cantarini, Sarto) c. Cia

ramella. Conferma Trib. Firenze 7 aprile 1995.

Lavoro (rapporto di) — Dipendenti di imprese assoggettate a

procedure concorsuali — Danno per mancata attuazione di

direttiva Cee — Indennità — Interessi legali e rivalutazione

monetaria — Termine di decorrenza (Cod. proc. civ., art.

429; d.leg. 27 gennaio 1992 n. 80, attuazione della direttiva 80/987 Cee in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, art. 2).

L'indennità per il danno derivante dalla mancata attuazione della

direttiva 80/987/Cee, dovuta — ai sensi dell'art. 2, 7° com

ma, d.leg. n. 80 del 1992 — al dipendente di impresa assog

gettata a procedura concorsuale, ancorché dotata di funzione

risarcitoria del pregiudizio subito dal lavoratore, ha natura

giuridica di «credito di lavoro», cui si applica l'art. 429, 3°

comma, c.p.c.; pertanto, anche al fine di integrare il requisi

to della «adeguatezza» dell'indennità, spettano al lavoratore

gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle somme

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