+ All Categories
Home > Documents > sezione II civile; sentenza 9 settembre 1998, n. 8910; Pres. Volpe, Est. Napoletano, P.M. Frazzini...

sezione II civile; sentenza 9 settembre 1998, n. 8910; Pres. Volpe, Est. Napoletano, P.M. Frazzini...

Date post: 30-Jan-2017
Category:
Upload: trinhdieu
View: 212 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
4
sezione II civile; sentenza 9 settembre 1998, n. 8910; Pres. Volpe, Est. Napoletano, P.M. Frazzini (concl. conf.); Vergnano ed altri (Avv. Bosso) c. Volgarino ed altra (Avv. Galasso). Cassa App. Torino 25 gennaio 1995 Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 11 (NOVEMBRE 1998), pp. 3135/3136-3139/3140 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23192430 . Accessed: 28/06/2014 08:45 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.195.33 on Sat, 28 Jun 2014 08:45:55 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: sezione II civile; sentenza 9 settembre 1998, n. 8910; Pres. Volpe, Est. Napoletano, P.M. Frazzini (concl. conf.); Vergnano ed altri (Avv. Bosso) c. Volgarino ed altra (Avv. Galasso).

sezione II civile; sentenza 9 settembre 1998, n. 8910; Pres. Volpe, Est. Napoletano, P.M. Frazzini(concl. conf.); Vergnano ed altri (Avv. Bosso) c. Volgarino ed altra (Avv. Galasso). Cassa App.Torino 25 gennaio 1995Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 11 (NOVEMBRE 1998), pp. 3135/3136-3139/3140Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23192430 .

Accessed: 28/06/2014 08:45

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 185.31.195.33 on Sat, 28 Jun 2014 08:45:55 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: sezione II civile; sentenza 9 settembre 1998, n. 8910; Pres. Volpe, Est. Napoletano, P.M. Frazzini (concl. conf.); Vergnano ed altri (Avv. Bosso) c. Volgarino ed altra (Avv. Galasso).

3135 PARTE PRIMA 3136

Svolgimento del processo. — Con avviso di liquidazione noti

ficato il 6 agosto 1991 l'Ufficio del registro di Savona revocava

i benefici concessi in forza della 1. 118/85 per l'acquisto, da

parte del sig. Biagio Maggio e Rita Rast, quale «prima casa»

di un appartamento in Arenzano, via Trieste 7/5, in quanto

gli stessi sig. Maggio/Rast avevano già usufruito dell'agevola zione fiscale ai sensi della 1. 168/82 per l'acquisto nell'anno

1983 di un appartamento sito in Arenzano venduto nel dicem

bre 1986, prima dell'acquisto del secondo appartamento. Avverso l'avviso di liquidazione i contribuenti proponevano

ricorso alla commissione tributaria di primo grado che lo re

spingeva. La pronuncia veniva confermata dalla commissione

d'appello. Invece la Corte di appello di Genova con sentenza

21 giugno 1996, n. 562 dichiarava la nullità dell'avviso di liqui dazione, in quanto le sopravvenute disposizioni (1. 75/93, com

ma 131 dell'art. 3 1. 28 dicembre 1995 n. 549) avrebbero dispo sto che possa godere del beneficio chi al momento dell'acquisto non sia proprietario di immobili acquistati usufruendo della age volazione «prima casa» e dunque è sufficiente che l'edificio in

precedenza acquistato invocando i predetti benefici sia stato tem

pestivamente alienato.

L'amministrazione ricorre deducendo un unico motivo; resi

stono i contribuenti con controricorso.

Motivi della decisione. — Il motivo di ricorso, con cui la amministrazione lamenta che la sentenza impugnata abbia pro ceduto ad applicazione retroattiva di un principio affermato so

lo per il futuro dalla 1. 75/93, merita accoglimento. Invero il 2° comma dell'art. 1 d.l. 16/93, convertito in

1. 75/93 recita: «agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati od emanati ed alle scritture private autenticate a de

correre dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non

possono considerarsi, in ragione delle medesime finalità di interesse so ciale che le ispirano, come un unico beneficio concesso dal legislatore in tempi diversi).

Contra, e cioè nel senso che le agevolazioni fiscali previste dal d.l. 12/85 per l'acquisto della prima casa possono essere concesse anche se in precedenza l'interessato abbia goduto dei benefici di cui all'art. I 1. 168/82, v. Comm. trib. centrale 28 luglio 1997, n. 4122, Foro it., Rep. 1997, voce cit., n. 1301; 21 luglio 1997, n. 4030, ibid., n. 1302; 1° marzo 1997, n. 724, ibid., n. 1303, e Tributi, 1997, 789, con nota di Corda; Comm. trib. reg. Abruzzo 25 settembre 1997, Fisco, 1998, 8481; 7 maggio 1997, Foro it., Rep. 1997, voce cit., n. 1304, e Corriere

trib., 1997 , 2439, con nota di Bellini, e Dir. e pratica trib., 1998, II, 419, con nota di Scancarello; Comm. trib. reg. Marche 25 novembre

1996, Foro it., Rep. 1997, voce cit., n. 1305; Comm. trib. prov. Bellu no 10 dicembre 1996, ibid., n. 1306; Comm. trib. I grado Pisa 7 mag gio 1996, id., Rep. 1996, voce cit., n. 1303; Comm. trib. I grado Pesa ro 5 aprile 1996, id.. Rep. 1997, voce cit., n. 1307; Comm. trib. I

grado Firenze 30 ottobre 1995, ibid., n. 1308; Comm. trib. I grado Cremona 29 luglio 1994, id., Rep. 1995, voce Registro (imposta), n. 163; Comm. trib. I grado Pescara 4 aprile 1991, id., Rep. 1992, voce cit., n. 220. A tali conclusioni la giurisprudenza perviene perlopiù sul rilievo della diversità di ratio delle due leggi: nel mentre quella del 1982 avrebbe infatti inteso agevolare anche coloro che vogliono trasferirsi in località diverse dal comune di residenza o da quello di svolgimento dell'attività lavorativa, la normativa del 1985 ha limitato l'agevolazione a coloro che, già residenti in un comune, ivi decidano di acquistare una casa di abitazione (in argomento, cfr. Cass. 27 settembre 1997, n. 9506, id., Rep. 1997, voce Tributi in genere, n. 1298; Comm. trib. centrale 1° ottobre 1993, n. 2652, id., Rep. 1995, voce cit., n. 1245; 23 dicembre 1993, n. 3726, id., Rep. 1994, voce cit., n. 1090; Comm. trib. II grado Pisa 27 gennaio 1992, id., Rep. 1992, voce Registro (im posta), n. 217).

Sui termini entro i quali l'amministrazione finanziaria può dichiarare la decadenza dei benefici previsti dal d.l. 12/85, cfr., di recente, Cass. 17 settembre 1998, n. 9280, id., Mass., 974, per la quale trova nel caso

applicazione il termine di decadenza triennale di cui all'art. 76, 2° com

ma, d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131, invece del più lungo termine di pre scrizione decennale previsto dal successivo art. 78. In dottrina, in argo mento, v. R.'Baggio, I termini di decadenza dell'azione della finanza in ipotesi di decadenza delle agevolazioni sulla «prima casa», in Rass.

trib., 1998, 652. La vigente disciplina delle agevolazioni per l'acquisto della prima ca

sa si rinviene nell'art. 3, comma 131, 1. 28 dicembre 1995 n. 546; su tale normativa, v. Cass. 6 aprile 1996, n. 3248, Foro it., Rep. 1996, voce cit., n. 193, e 5 aprile 1996, n. 3206, ibid., n. 195, per le quali la stessa ha, in parte, efficacia interpretativa della disciplina anteriore.

Sulle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, cfr., per ulteriori riferimenti, nota a Cass. 11 marzo 1996, n. 1966, id., 1996, I, 2825.

II Foro Italiano — 1998.

ché alle scritture private non autenticate presentate per la regi strazione successivamente alla medesima data», si applicano le

agevolazioni «prima casa» «a condizione che nell'atto di acqui sto il compratore dichiari, a pena di decadenza, di non possede re altro fabbricato o porzioni di fabbricato idoneo ad abitazio ne e di volerlo adibire a propria abitazione principale, anche

avendo già usufruito, quale acquirente, delle agevolazioni pre viste — tra l'altro — dall'art. 1 1. 22 aprile 1982 n. 168, dal

l'art. 2 d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito, con modificazio

ni, dalla 1. 5 aprile 1985 n. 118 e dal presente comma» (le paro le in corsivo sono state aggiunte dalla legge di conversione).

È dunque evidente come la disposizione in questione non avesse

nell'intenzione del legislatore efficacia retroattiva, ed anzi fosse

volta a disciplinare solo gli atti stipulati (o autenticati) successi

vamente.

Anzi si può sottolineare come proprio dal tenore della norma

emerga come il principio secondo cui nessuno poteva godere due volte del beneficio, ancorché al momento del secondo ac

quisto avesse già alienato l'immobile precedentemente acquista to con le agevolazioni, fosse proprio della legislazione previgen

te, e coinvolgesse anche i benefici conseguiti attraverso 1. 168/82.

Tanto da essere ribadito nel testo originario del d.l. 16/93.

È possibile decidere la controversia nel merito.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 9 settem

bre 1998, n. 8910; Pres. Volpe, Est. Napoletano, P.M. Fraz

zini (conci, conf.); Vergnano ed altri (Avv. Bosso) c. Volga rino ed altra (Avv. Galasso). Cassa App. Torino 25 gennaio 1995.

Contratto in genere, atto e negozio giurìdico — Diffida ad adem

piere — Inadempimento dell'intimante — Obbligo di com

portarsi secondo buona fede — Fattispecie (Cod. civ., art.

1375, 1454, 1460).

All'infruttuoso decorso del termine fissato nella diffida ad adem

piere l'obbligo di stipulare il contratto definitivo, non conse

gue la risoluzione ipso iure del preliminare, qualora l'inti

mante non abbia ottemperato ai doveri di collaborazione po sti a suo carico da apposite pattuizioni ovvero derivanti

dall'obbligo di comportarsi secondo buona fede nell'esecu

zione del preliminare (nella specie, è stata cassata la decisione

di merito, secondo cui la diffida avrebbe dovuto indicare non solo il termine perentorio per la conclusione del definitivo, ma anche il giorno, l'ora e il luogo della stipula del definiti vo, laddove, secondo buona fede, tali determinazioni spetta vano alla parte intimata, quale logico corollario della facoltà di scelta del notaio rogante, già esercitata in sede di conclu

sione del preliminare). (1)

(1) Nel senso che l'intimazione della diffida ad adempiere non deter mina la risoluzione del contratto per la mancata esecuzione della pre stazione, da parte del diffidato, nel termine assegnatogli, qualora anche l'intimante sia venuto meno ad una delle sue obbligazioni (che, nel caso del preliminare, non si esauriscono nel manifestare il consenso idoneo a perfezionare il definitivo, ma comprendono tutte le attività prepara torie che esigono un intervento tempestivo rispetto all'adempimento fi nale: cfr. C.M. Bianca, Diritto civile, 3, Il contratto, Milano, 1987, 188 s.), v., nella motivazione, Cass. 4 maggio 1994, n. 4275, Foro it., 1995, I, 2537 (e Contratti, 1994, 515, con nota di G. Villa; Corriere

giur., 1994, 838, con nota di A. Spirito); 24 ottobre 1989, n. 4323, Foro it., Rep. 1989, voce Contratto in genere, n. 356; 27 aprile 1989, n. 1953, ibid., n. 358; nonché, con riferimento alla promessa di vendita di cosa altrui, Cass. 9 giugno 1969, n. 2044, id., 1969, I, 3143.

Per quanto riguarda i rapporti tra diffida ad adempiere e preliminare di vendita immobiliare, si ritiene che la fissazione della data entro la

This content downloaded from 185.31.195.33 on Sat, 28 Jun 2014 08:45:55 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: sezione II civile; sentenza 9 settembre 1998, n. 8910; Pres. Volpe, Est. Napoletano, P.M. Frazzini (concl. conf.); Vergnano ed altri (Avv. Bosso) c. Volgarino ed altra (Avv. Galasso).

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Svolgimento del processo. — Angelo Luigi Vergnano, Rosa

Godone, Emilio Castagno, Luigi Castagno e Rosa Castagno, con atto di citazione notificato il 7 febbraio 1990, convennero innanzi al Tribunale di Torino Vincenzo Volgarino e Adriana Di Stefano perché, dichiarato l'inadempimento dei convenuti

all'obbligo di concludere il contratto definitivo di compravendi ta dell'appartamento di proprietà di essi attori sito in Torino, alla via Valentino Carrera, n.c. 6, obbligo sorto dalla conclu

sione in data 23 aprile 1986 di un contratto preliminare con

loro dante causa Angelo Godone, deceduto il 16 dicembre 1986, fosse dato atto del loro recesso dal contratto, con diritto a rite

nere definitivamente la caparra, oppure, in via subordinata, il contratto preliminare fosse dichiarato risolto ex art. 1454 c.c., con attribuzione ad essi, a ristoro dei danni, della somma versa

ta a titolo di caparra.

Esposero gli attori che, poiché i futuri acquirenti non erano

comparsi per prestare il loro consenso nel termine del 31 dicem

bre 1986 fissato col preliminare, essi li avevano diffidati, con

raccomandata in data 5 aprile 1989, ad adempiere entro il 31

maggio 1989, avvertendoli che, decorso invano detto termine, il contratto preliminare si sarebbe dovuto intendere risolto, ma

il Volgarino e la Di Stefano avevano lasciato decorrere inutil

mente il termine.

I convenuti, costituendosi in giudizio, resistettero alla doman

da, chiedendo il rigetto e, in via riconvenzionale, chiesero che

fosse pronunciata sentenza costitutiva del trasferimento della

proprietà dell'alloggio ex art. 2932 c.c. o, in subordine, che

gli attori fossero condannati a risarcire loro i danni subiti.

L'adito tribunale, in accoglimento della domanda principale, dichiarò la risoluzione del preliminare per inadempimento dei

convenuti, con conseguente diritto degli attori a ritenere la somma

ricevuta a titolo di caparra, e respinse la domanda riconvenzio

nale. Ma la Corte d'appello di Torino, adita, con appello prin

cipale, dai soccombenti Volgarino e Di Stefano e, con appello

incidentale, dagli attori in primo grado, in riforma della deci

sione impugnata, con sentenza resa il 25 gennaio 1995 accolse

la domanda riconvenzionale e rigettò quella principale, trasfe

rendo, ai sensi dell'art. 2932 c.c., la proprietà dell'appartamen to al Volgarino ed alla Di Stefano, a condizione che costoro

versassero alla controparte, nel termine di quattro mesi dal pas

saggio in giudicato della sentenza, il residuo prezzo di lire

25.000.000. Osservò il giudice d'appello che la mancata stipula dell'atto

pubblico di compravendita non era imputabile ai promissari ac

quirenti né con riferimento al termine fissato col preliminare né con riferimento a quello fissato dai promittenti venditori con

la diffida ad adempiere del 5 aprile 1989, perché, quanto al

primo termine, non era provato che i promittenti venditori aves

sero manifestato la disponibilità ad adempiere entro il 31 di

cembre 1986, vale a dire a soli quindici giorni dal decesso del

loro dante causa e, quanto al secondo termine, essi, che aveva

no chiesto l'adempimento, non avevano predisposto quanto ne

cessario perché la parte diffidata potesse adempiere.

Invero, ad avviso della corte distrettuale, la diffida ad adem

piere intimata dai promittenti venditori, essendo priva dell'indi

quale la parte inadempiente deve indicare il notaio rogante ed il giorno della stipulazione del definitivo equivalga alla fissazione di un termine

perentorio agli effetti dell'art. 1454 c.c. (Cass. 12 dicembre 1983, n.

7335, id., Rep. 1983, voce cit., n. 316); anche la convocazione della

parte dinanzi ad un notaio può comportare le medesime conseguenze,

purché non si risolva nella diffida ad adempiere una prestazione più onerosa di quella dovuta (come si verifica nell'ipotesi in cui la parte alla quale spetterebbe, secondo gli usi, la scelta del pubblico ufficiale

rogante venga convocata in luogo diverso da quello di residenza dinanzi ad un notaio scelto dall'altro contraente: cfr. Cass. 28 giugno 1993, n. 7127, id., Rep. 1993, voce cit., n. 373).

Per l'affermazione del ruolo centrale della clausola generale di buona

fede sul piano del complessivo assetto di interessi sottostante l'esecuzio

ne del contratto, v., oltre ad alcune recenti decisioni (Cass. 14 novem

bre 1997, n. 11271, id., Rep. 1997, voce Obbligazioni in genere, n.

23, e Corriere giur., 1998, 540, con nota di O. Fittepaldi; 8 agosto 1997, n. 7400, Foro it., Rep. 1997, voce cit., n. 21, e Giur. it., 1998,

889, con nota di A. Ronco; 23 luglio 1997, n. 6900, Foro it., 1998,

I, 1582) concernenti la non frazionabilità della pretesa creditoria rima

sta inadempiuta, Cass. 20 aprile 1994, n. 3775, id., 1995, I, 1296, non

ché, in tema di fideiussione, Cass. 28 gennaio 1998, n. 831, id., 1998,

I, 770.

Il Foro Italiano — 1998.

cazione del giorno, dell'ora e del luogo della stipula notarile, non era idonea a provocare l'adempimento dei Volgarino-Di Stefano e, peraltro, non risultava provato l'adempimento, da

parte degli intimanti, dell'onere di consegnare entro il 31 mag

gio 1989 al notaio la documentazione necessaria alla vendita.

Avverso tale sentenza Angelo Luigi Vergnano, Rosa Casta

gno, Emilio Castagno, Rosa Godone e Luigi Castagno propon

gono ricorso per cassazione, fondato su due motivi, cui Vincen

zo Volgarino e Adriana Di Stefano resistono con controricorso.

V'è memoria illustrativa dei ricorrenti.

Motivi della decisione. — Col primo motivo i ricorrenti cen

surano l'impugnata sentenza per violazione degli art. 1218, 1454, 1453, 1460 e 2697 c.c. nonché per insufficiente motivazione cir

ca un punto decisivo della controversia, adducendo che la corte

d'appello ha accolto la domanda riconvenzionale esaminandola

solo con riferimento all'art. 1453 c.c. sul quale si fondava la

prima delle tre domande proposte da essi ricorrenti, avendo del

tutto omesso di esaminare le altre due domande, proposte con riferimento all'art. 1385 ed all'art. 1454 c.c.

Premessa l'irrilevanza della considerazione svolta dal giudice

d'appello con riferimento all'inosservanza del termine previsto in contratto, i ricorrenti evidenziano di aver fondata la loro

domanda sulla diffida ad adempiere del 31 maggio 1989, con

la quale veniva fissato, per la conclusione del contratto definiti

vo, la data del 31 maggio 1989.

Sostengono, al riguardo, che erroneamente la corte distret

tuale non ha ritenuto sufficiente, per considerare risolto il con

tratto ai sensi dell'art. 1454 c.c., il fatto che il contratto non

fosse stato stipulato entro il termine fissato con la diffida, aven

do, invece, ritenuto necessario che nella diffida fossero indicati anche il giorno, l'ora ed il luogo della conclusione del contratto.

Tali indicazioni, ad avviso dei ricorrenti, non erano necessa

rie, perché, spettando ai futuri acquirenti la scelta del notaio

rogante, su di essi incombeva l'onere di fissare la data, compre sa ovviamente nel termine fissato con l'atto di diffida ad adem

piere, nella quale le parti sarebbero dovute comparire innanzi

al notaio prescelto. D'altro canto, rimarcano i ricorrenti, essi, con la diffida ave

vano mostrata la propria diligenza, essendosi dichiarati disponi bili a concludere il contratto definitivo ed a collaborare alla

predisposizione delle pratiche notarili, recapitando al notaio i

documenti idonei. Né, con riferimento a quest'ultimo onere,

poteva condividersi quanto osservato dalla corte d'appello, per

ché, a prescindere dal rilievo che il notevole tempo decorso dal

la conclusione del preliminare rendeva legittimo il loro interesse

a sapere se il notaio indicato in detto contratto fosse ancora

di gradimento dei promissari acquirenti, sicché in difetto di con

ferma, essi non erano tenuti alla consegna dei documenti, sta

di fatto che gli stessi Volgarino-Di Stefano con l'atto di appello avevano confessato che la consegna, ad opera di essi ricorrenti,

era avvenuta. E, operata la consegna, spettava all'altra parte stabilire la data per la stipula dell'atto pubblico nel termine fis

sato con la diffida ad adempiere. A tale conclusione, secondo i ricorrenti, portava anche la con

siderazione che, avendo, i promissari acquirenti, ricevuta la con

segna dell'appartamento nella data di conclusione del prelimi

nare, essi erano i soli obbligati ad una prestazione, quella di

versare il residuo prezzo, e, quindi, erano interessati ed onerati

della fissazione della data della stipula. Se ciò non fecero, è

segno che non furono in grado di procurarsi tempestivamente il denaro occorrente.

Infine, i ricorrenti si dolgono della mancata applicazione del

principio secondo cui nell'indagare sulla buona fede della parte che abbia sollevato l'eccezione di inadempimento di cui all'art.

1460 c.c., il giudice deve valutare il comportamento della parte

contraente per stabilire se il rifiuto di adempiere sia strumento

per la tutela del proprio diritto ovvero solo un mezzo per ma

scherare il proprio inadempimento. E, in tal caso, è rilevante

accertare se la giustificazione del rifiuto di adempiere sia stata

data solo in occasione del giudizio. La censura va condivisa.

La tesi seguita nell'impugnata sentenza finisce col porre a

carico dei promittenti venditori, che, disponibili a concludere il contratto definitivo, si avvalgono del mezzo concessogli dal

l'art. 1454 c.c. per intimare all'altra parte l'adempimento, oneri

che né il contratto preliminare né la legge pongono a loro carico.

Poiché la ratio della citata norma è costituita dall'esigenza

This content downloaded from 185.31.195.33 on Sat, 28 Jun 2014 08:45:55 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 4: sezione II civile; sentenza 9 settembre 1998, n. 8910; Pres. Volpe, Est. Napoletano, P.M. Frazzini (concl. conf.); Vergnano ed altri (Avv. Bosso) c. Volgarino ed altra (Avv. Galasso).

3139 PARTE PRIMA 3140

di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all'ese

cuzione del contratto, mettendo sull'avviso la parte diffidata

che l'altra parte non è disposta a tollerare un ulteriore ritardo

nell'adempimento della prestazione cui ha diritto e che la stessa

parte intimante ha già scelto la via della risoluzione del contrat

to per l'ipotesi dell'inutile decorso del termine fissato, la corte

d'appello avrebbe dovuto verificare se tale esigenza fosse stata

soddisfatta dagli eredi Godone nell'intimare ai coniugi Volgarino Di Stefano la diffida ad adempiere.

E tale indagine avrebbe dovuto compiere tenendo presente

che, ai sensi dell'art. 1454 c.c., l'unico onere cui deve adempie re la parte intimante è quello di fissare il termine entro il quale l'altra parte dovrà adempiere se non vorrà vedere risolto ope iuris il contratto.

Altri eventuali oneri non sono richiesti per la validità della

diffida, contrariamente a quel che pare di comprendere dalla

lettura dell'impugnata sentenza, essi attengono all'adempimen to delle prestazioni cui la parte intimante sia eventualmente te nuta e, quindi, il loro inadempimento dovrà essere accertato

per verificare se l'intimante stesso non sia incorso nell'inadem

pimento di dette prestazioni, sì da giustificare l'inadempimento dell'altra parte ai sensi dell'art. 1460 c.c.; il che, ovviamente

presuppone l'esistenza dell'obbligo di controprestazioni a suo

carico.

Infatti, è vero che, come rileva il giudice d'appello, per effet

to della conclusione del contratto preliminare, l'obbligazione di

prestare il consenso alla stipula del contratto definitivo sorge a carico di entrambi i contraenti e che, quindi, il giudice dovrà

accertare se la parte intimante, fosse, a sua volta, disponibile ad adempiere tale prestazione ed avesse fatto quanto da essa era esigibile perché la conclusione del contratto definitivo forse

resa possibile.

Ma, la disponibilità a prestare il proprio consenso potrà de

sumersi dalla stessa diffida ad adempiere e, quanto all'adempi mento del dovere di collaborazione all'esecuzione del contratto, in primo luogo dovrà verificarsi se il contratto preliminare pon ga a carico della parte intimante particolari doveri od oneri; in secondo luogo se, comunque, tali doveri od oneri derivassero

dall'obbligo di comportarsi secondo buona fede nell'esecuzione

del contratto (art. 1375 c.c.).

Orbene, nel caso in esame è pacifico che la scelta del notaio

rogante spettasse, secondo norma, ai promissari acquirenti, tant'è che costoro, senza opposizione dell'altra parte, avevano già ope rata la scelta in sede di conclusione del preliminare.

Da tale premessa doveva discendere, come logico corollario, che a contattare il notaio rogante dovesse essere proprio la par te cui spettava la facoltà di scelta, senza che a ciò ostasse il

rilievo che la scelta era già stata compiuta, poiché l'onere di concordare col notaio le circostanze di tempo e di luogo della

stipula costituisce onere distinto da quello di indicare il notaio

preferito, onere il cui adempimento non può non risultare più agevole alla parte che, per averlo scelto, ha col notaio un rap

porto di fiducia.

Nel valutare tali aspetti, la corte territoriale non poteva non considerare che, dal tempo della conclusione del preliminare, erano decorsi circa tre anni, sicché, se, da un canto, poteva essere giustificato l'interesse dei promittenti venditori a cono

scere se la scelta del notaio operata col preliminare restasse fer

ma — interesse manifestato con la lettera di diffida ad adem

piere — dall'altro poteva risultare contrario a buona fede l'ad

durre, da parte dei promissari acquirenti, che essi non avevano

il dovere di indicare il notaio prescelto, sostenendo di avere già

operata, a suo tempo, la scelta.

Quanto, poi, al dovere di collaborazione, concretantesi nel

predisporre quanto necessario a che la stipula del contratto de

finitivo potesse in concreto avvenire nel termine fissato con la diffida ad adempiere, la conclusione cui è pervenuta la corte

distrettuale, secondo cui mancherebbe la prova che gli eredi Go

done avessero provveduto in detto termine a consegnare al no

taio i documenti necessari, risulta viziata da insufficiente moti

vazione, poiché non tiene conto delle affermazioni fatte, al ri

guardo, nell'atto di appello dai coniugi Volgarino-Di Stefano, che potrebbero essere valutate come ammissione dell'avvenuto

adempimento del dovere di collaborazione.

In tali limiti il motivo in esame merita accoglimento, non

potendosi condividere la prima parte della censura, che addebi

ta alla corte d'appello l'omesso esame delle domande di recesso

Il Foro Italiano — 1998.

e di risoluzione per inadempimento, poiché l'accertamento del

l'inadempimento compiuto dal giudice d'appello, ancorché nei

termini testé riconosciuti erronei, costituiva indefettibile presup

posto comune a tutte le domande proposte dai promittenti ven

ditori. Sicché, l'avere ritenuto che l'inadempimento dei promis sari acquirenti era giustificato dall'accertato inadempimento del

l'altra parte implicava il rigetto di ciascuna delle domande

principali. L'accoglimento del primo motivo assorbe l'esame del secon

do motivo, col quale i ricorrenti denunciano che il giudice d'ap

pello non ha considerato che il recesso dal contratto da essi

operato era giustificato dall'inadempimento dei promissari ac

quirenti, i quali né prima né dopo la diffida avevano provvedu to a corrispondere il residuo prezzo.

Per vero, la riconsiderazione del complessivo comportamento tenuto dalle parti consentirà di valutare se i ricorrenti potevano validamente recedere dal contratto, ove tale accertamento do

vesse essere ritenuto ancora rilevante una volta eventualmente

verificata l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto in virtù

della diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.

Conclusivamente, il ricorso va accolto nei sensi dianzi preci sati e l'impugnata sentenza va cassata con rinvio ad altra sezio

ne della Corte d'appello di Torino, che provvederà anche sulle

spese del giudizio di legittimità, attenendosi ai principi di diritto ed al rilievo di insufficiente motivazione innanzi esposti.

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 5 settem

bre 1998, n. 8838; Pres. Rocchi, Est. Macioce, P.M. Mar

tone (conci, conf.); Nieddu Del Rio (Avv. Panuccio, Car

nuccio, Dattola) c. Comune di Locri (Avv. Giusti). Cassa Trib. Locri 19 luglio 1996.

Cassazione civile — Azioni possessorie — Ordinanza definitiva

della controversia — Ricorso — Ammissibilità (Cost., art.

Ill; cod. proc. civ., art. 703). Possesso e azioni possessorie — Azioni possessorie — Ordinan

za definitiva della controversia — Natura — Sentenza — Im

pugnazione — Appello — Reclamo — Inammissibilità — Con

versione — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 342, 669 terdecies,

703, 739; 1. 26 novembre 1990 n. 353, provvedimenti urgenti

per il processo civile).

Può essere impugnata con ricorso per cassazione ai sensi del

l'art. Ili, 2° comma, Cost, l'ordinanza resa in sede di recla mo avverso l'ordinanza che decide definitivamente la contro

versia possessoria. (1) L'ordinanza che abbia deciso definitivamente la controversia pos

sessoria ha natura sostanziale di sentenza e deve essere impu

gnata mediante appello; l'impugnazione proposta con recla

mo è inammissibile ma, ove la notifica del ricorso e del de creto di fissazione dell'udienza di comparizione sia stata

tempestiva, il reclamo può essere convertito in appello. (2)

(1-4) Le pronunce in epigrafe affrontano uno dei problemi sorti a

seguito della sentenza delle sezioni unite 24 febbraio 1998, n. 1984 (Fo ro it., 1998, I, 1054) che ha affermato: l'esistenza del c.d. «merito»

possessorio; la strutturazione del procedimento possessorio in due fasi, l'una sommaria e l'altra a cognizione piena, rette entrambe dal ricorso di cui all'art. 703 c.p.c. e collegate l'una all'altra dalla fissazione col

provvedimento interdittale dell'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c.; l'impugnabilità mediante appello dell'ordinanza che, senza fissare l'u dienza ex art. 183 c.p.c. e pronunciando anche sulle spese, definisca la controversia possessoria. Nei tre casi che hanno dato luogo alle deci

sioni, i Pretori di Locri, di Nicosia-Agira e di Venezia-Portogruaro —

aderendo alla tesi che ricostruisce il procedimento possessorio come som

This content downloaded from 185.31.195.33 on Sat, 28 Jun 2014 08:45:55 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended