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Sezione II; decisione 10 febbraio 1961; Pres. Amici P., Est. Izzi, Proc. gen. De Gennaro (concl....

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Sezione II; decisione 10 febbraio 1961; Pres. Amici P., Est. Izzi, Proc. gen. De Gennaro (concl. conf.); Azzolini ved. Dentice di Accadia (Avv. Giagheddu) c. Min. per l'interno e Dentice di Accadia (Avv. Monti, Berdini) Source: Il Foro Italiano, Vol. 84, No. 7 (1961), pp. 157/158-159/160 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23151677 . Accessed: 25/06/2014 04:05 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.77.128 on Wed, 25 Jun 2014 04:05:27 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: Sezione II; decisione 10 febbraio 1961; Pres. Amici P., Est. Izzi, Proc. gen. De Gennaro (concl. conf.); Azzolini ved. Dentice di Accadia (Avv. Giagheddu) c. Min. per l'interno e Dentice

Sezione II; decisione 10 febbraio 1961; Pres. Amici P., Est. Izzi, Proc. gen. De Gennaro (concl.conf.); Azzolini ved. Dentice di Accadia (Avv. Giagheddu) c. Min. per l'interno e Dentice diAccadia (Avv. Monti, Berdini)Source: Il Foro Italiano, Vol. 84, No. 7 (1961), pp. 157/158-159/160Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23151677 .

Accessed: 25/06/2014 04:05

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

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157 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 158

un solo mese di preavviso (art. 6, 6° comma, r. decreto

legge 26 febbraio 1928 il. 435, mod. dall'art. 2 r. decreto

legge 12 settembre 1935 n. 1816) e persino al personale non di ruolo assunto localmente senza regolare contratto, rimasto in servizio nei territori ex coloniali dopo la cessa

zione della sovranità italiana (parere 22 gennaio 1952, n. 1955 della I Sezione del Consiglio di Stato, Foro it.,

Rep. 1952, voce Impiegato gov. e pubbl., n. 466). Per questi motivi, accoglie, ecc.

CORTE DEI CONTI.

Sezione II ; decisione 10 febbraio 1961 ; Pres. Amici P., Est. Izzi, Proo. gen. De Gennaro (conci, coni) ; Az

zolini ved. Dentice di Accadia (Avv. Giagheddu) c.

Min. per l'interno e Dentice di Accadia (Avv. Monti,

Berdini).

Pensione — Matrimonio conti-alto dal pensionato

prima del compimento del 72° anno di età con

persona oltre venti anni più giovane e durato

meno di un biennio — Legittimazione di prole naturale all'atto del matrimonio — Pensione di

riversiljilità alla vedova — Spettanza (L. 15 feb

braio 1958 n. 46, nuove norme sulle pensioni ordinarie

a carico dello Stato, art. 11).

Il matrimonio contratto dal pensionato prima del compimento del 72° anno di età, ma con persona di oltre venti anni più

giovane, e durato meno di un biennio non è di ostacolo

alla concessione della pensione di riversibilità alla vedova,

qualora con tale matrimonio si sia provveduto alla legit timazione di figli naturali. (1)

La Sezione, ecc. — Ritiene il Collegio di dover primiera mente disattendere la pretesa illegittimità del provvedi mento impugnato per mancata precisazione dei motivi legali del rigetto della domanda di pensione, poiché, dalla chiara

enunciazione dell'ultimo comma delle premesse del prov vedimento stesso e dal riferimento in esso contenuto ad

un preciso testo legislativo, non è dato dubitare che il

decreto, denegante l'invocato trattamento, si fonda sulla

insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 11, 2° comma,

legge 15 febbraio 1958 n. 46.

Detta norma, nel sancire il diritto a pensione di riversi

bilità in favore della vedova del pensionato statale, il quale abbia contratto matrimonio posteriormente alla data della

sua cessazione dal servizio, subordina il riconoscimento

di tale diritto al concorso di tre condizioni : 1) che il matri

monio sia stato celebrato dal pensionato prima del compi mento del settantaduesimo anno di età ; 2) che esso sia

durato almeno un biennio ; 3) che la differenza di età tra

i coniugi non superi i venti anni ; precisando nel contempo che dalle indicate condizioni possa prescindersi soltanto

« quando dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma ».

Nella specie, considerato che il pensionato (nato il

16 dicembre 1873, cessato dal servizio il 2 settembre 1939

e deceduto il 4 marzo 1944), contrasse matrimonio con la

ricorrente (della classe 1895) il 7 febbraio 1944, ricorre

soltanto una delle condizioni enunciate, e cioè la. celebrazione

del matrimonio col possesso di età inferiore a settantadue

anni da parte del dante causa ; onde la questione si riduce

a stabilire se si concreti egualmente l'ipotesi della conferi

bilità della pensione alla vedova superstite in presenza di un figlio che, nato in epoca anteriore alla confezione del

negozio, risulta poi legittimato per susseguente matrimonio.

Si sostiene ex adverso dalla difesa dell'orfana nubile

(1) Per i precedenti v., in conformità, Corte dei conti, controllo

25 febbraio 1960, retro, 87. La decisione Corte dei conti 15 maggio 1959, richiamata nel

testo, è riassunta in Foro it., Rep. 1960, voce Medico, n. 89 ; in conformità, v. pure Corte dei conti 1 giugno 1935, id., Bep. 1935, voce Ferrovie e tramvie, nn. 94, 95.

maggiorenne di prime nozze, interessata a contrastare la domanda giudiziale in quanto titolare, iure proprio, di pen sione di riversibilità, che con l'espressione « nata dal matri monio » la norma citata contempli esclusivamente il caso della nascita di prole in costanza di matrimonio e non anche di quella che, nata prima della conclusione del negozio matrimoniale, sia stata successivamente legittimata. E ciò si argomenta soprattutto dalla successiva locuzione « anche se postuma », la quale, si dice, nessun altro significato potrebbe assumere oltre quello di attribuire giuridica ri

levanza, sempre ai fini del conferimento della pensione vedovile di cui si discute, anche alla prole nata dopo la morte del pensionato, purché concepita in costanza di vin

colo coniugale. Ma tale tesi non può essere condivisa dalla Corte, ostan

dovi la mens legis, intesa ad impedire che il matrimonio, diretto soprattutto al fine etico-sociale di creare una fa

miglia legittima, sia posto invece in essere per assicurare un substrato economico alla futura vedova.

Invero non può disconoscersi che i requisiti, richiesti dall'art. 11 sopra richiamato, senza il concorso dei quali è negato il trattamento di riversibilità alla vedova del pen sionato, sono posti dalla legge secondo 1 'id quod plerumque aecidit ; e poiché peraltro le fattispecie contemplate in una norma non possono essere previste che per categorie e tipi, non deve assolutamente escludersi l'esistenza di situazioni

limite, per le quali la previsione normativa non coincida con il caso concreto.

Allorché dunque la legge, prescindendo dalla sussi

stenza dei tre requisiti, riconosce ugualmente alla vedova il diritto a pensione qualora dal matrimonio sia nata prole, è chiaro che ciò dispone in quanto la presenza della prole elimina ogni perplessità sullo scopo del matrimonio, che

non può essere altro, come si è detto, che quello essenziale

di dar vita ad una famiglia legittima tra i coniugi. Non vi è quindi dubbio che, anche nel caso di un figlio

nato prima della celebrazione delle nozze e legittimato per susseguente matrimonio, ricorra un elemento tale da far

escludere che il vincolo sia stato contratto al solo fine di

assicurare la pensione alla vedova.

Si potrebbe a questo punto obiettare che il riconosci mento del figlio naturale possa operarsi anche in difetto

della effettiva esistenza di una paternità naturale e che, in

conseguenza, anche la legittimazione possa essere fondata

su un fatto giuridico inesistente. A tale ipotesi sembra

aver fatto allusione la difesa dell'orfana, dando lettura in

udienza dell'appello rivolto a mezzo della stampa da ima

madre naturale, alla ricerca di pensione, disposta ad assu mere la paternità della prole illegittima in cambio di cure

e di affetti domestici.

Ma a tale obiezione è agevole opporre che in materia

pensionistica la legge assicura in ogni caso la pensione al

figlio legittimato, senza concedere possibilità di indagini sulla veridicità o meno del riconoscimento su cui si fonda la

concessione del beneficio. A ciò si aggiunga, d'altro canto, che nel processo di

ermeneutica in cui viene assunta la disposizione in esame non potrebbe il giudice esimersi dall'operare un opportuno coordinamento della disposizione medesima con le altre norme dell'ordinamento giuridico e, in particolare, con gli art. 280 e 283 cod. civ., in cui sono fissati due fondamentali

principi : 1) che la legittimazione per susseguente matri

monio, attraverso la quale il legislatore ha inteso so

stituire ima famiglia legittima a quella naturale preesi stente, produce una perfetta equiparazione dei figli le

gittimati a quelli legittimi dal momento in cui è avvenuto

il matrimonio ; 2) che il matrimonio stesso va considerato

non soltanto un fatto naturalistico, ma un vero e proprio fatto giuridico disciplinato dalla legge, con la inevitabile

conseguenza che la prole nata dal coniuge si identifica coi

figli, il cui status sia giuridicamente riconducibile al negozio matrimoniale.

Né varrebbe in proposito obiettare, come ha fatto il

patrono dell'orfana, che tali principi, mentre assumono

rilevanza nei confronti dei figli legittimati, sono inoperanti

per la vedova, alla quale nessun riferimento viene fatto

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PARTE TERZA

nelle citate disposizioni del codice civile. Invero, a parte il rilievo che nel sistema della vigente legislazione pensio nistica il diritto a pensione viene acquisito dal dipendente statale per sè e per tutti i componenti della sua famiglia

legittima, non va peraltro trascurato che lo status di figlio nato dal matrimonio è preso in considerazione dall'art. 11

della legge n. 46, proprio ai fini dell'accertamento del di

ritto a pensione della vedova del dipendente ; diritto che

per di più appare preminente rispetto a quello delle diverse

categorie di figli, come dimostra il fatto che tutte le

norme di quiescenza attribuiscono alla vedova ordine

di priorità tra gli aventi diritto alla riversibilità della

pensione del dante cause.

Come pure è inconcepibile, nel cennato sistema nor

mativo, che il legislatore si sia limitato a sancire il diritto

alla pensione soltanto nei confronti del figlio legittimato e non anche della vedova, ancorché questa avesse acquistato la qualità di moglie entrando a far parte pieno iure della

famiglia legittimamente costituita per effetto del susse

guente matrimonio ; e ciò si desume ancora dal codice

civile, e più precisamente dalle norme di diritto successorio, laddove appunto il coniuge superstite è indicato fra le

categorie di successibili ex lege (art. 565), fra i riservatari

di diritti quale legittimario (art. 536), nonché come usu

fruttuario di una quota di eredità (art. 581) ; e inoltre

dalle norme di diritto di famiglia che comprendono i ge nitori tra le persone obbligate a prestare gli alimonti non

soltanto ai figli legittimi o legittimati (art. 433), ma anche

ai figli naturali ; disposizione, quest'ultima, che sarebbe

in aperto contrasto col preteso divieto alla vedova legit tima di conseguire, quando la prole fosse nata prima del

matrimonio, quella pensione di riversibilità almeno in parte destinata al sostentamento della prole medesima.

Resta quindi da chiarire, in rapporto alle considerazioni

dianzi formulate, quale precipuo valore debba attribuirsi

alla locuzione « anche se postuma », inserita alla fine del

2° comma del citato art. 11, una volta escluso che essa

abbia lo scopo di limitare il conferimento della pensione alla vedova ai soli casi in cui, mancando le note condizioni, la prole fosse nata o almeno fosse stata concepita durante

il matrimonio.

Al riguardo il Collegio non ha alcuna perplessità nel

l'affermare che con la ulteriore precisazione il legislatore abbia inteso prospettare una fattispecie a sè stante, al solo

fine di evitare che si potesse comunque mettere in discus

sione il diritto della vedova ogni qualvolta ci si fosse tro

vato in presenza di prole che, sebbene concepita in costanza

di vincolo coniugale, fosse venuta alla luce dopo la morte

del pensionato. E ciò, beninteso, non tanto perchè il di

diritto de quo avrebbe potuto essere contestato in base

alle norme di diritto comune, che attribuiscono giuridica rilevanza alla nascita del figlio dopo la morte del padre,

purché concepito durante il matrimonio (art. 231, 232 e

462 cod. civ.), quanto perchè, essendo la disposizione in

serita in un testo legislativo attinente alla specifica ma

teria della pensioni, è sembrato opportuno ribadire un prin

cipio, anche se agevolmente desumibile dall'ordinamento

giuridico vigente. Trattasi, in sostanza, di vera e propria superfetazione

che, se denota nella formulazione della legge 1958 n. 46

la mancanza di un perfetto tecnicismo giuridico, non può

assurgere tuttavia a valore di interpretazione restrittiva, tale da escludere il diritto della vedova, nel caso in cui il

figlio, sebbene nato prima della celebrazione delle nozze, sia stato successivamente riconosciuto e legittimato da

entrambi i genitori. E neppure potrebbe essere determinante il rilievo che

l'art. 12 della legge n. 46, nell'enumerare le categorie di

figli minorenni aventi diritto a conseguire la pensione di

riversibilità del genitore dante causa, stabilisca inequivo cabilmente che ai figli legittimati per susseguente matri

monio spetti detto trattamento « qualunque sia il tempo in

cui il matrimonio è stato contratto » ; mentre la medesima

precisazione non sarebbe stata ripetuta nel 2° comma del

l'art. 11 con riguardo al diritto della vedova.

È da ritenere, infatti, che la più esatta dizione conte- '

nuta nell'art. 12, lungi dal corroborare la validità dell'ar

gomentazione a silentio, basata sul noto ditterio lex ubi

voluit dixit, spesso fallace se indiscriminatamente assunto

nel processo interpretativo della legge, stia invece a di

mostrare clie soltanto la mancanza di coordinamento tra

le varie norme della legge n. 46 (inconveniente, questo,

già altre volte rilevato dalla Corte) può aver determinato

l'omissione dell'inciso nel 2° comma dell'art. 11 più volte

ricordato. Il clie non impedisce di supporre che tale pre cisazione il legislatore avrebbe manifestata anche nei ri

guardi della vedova, qualora la predetta norma dell'art. 11, anziché riprodurre sic et simpliciter analoghe espressioni mutuate da leggi pensionistiche precedenti, nelle quali più difficilmente esse si sarebbero prestate ad interpretazioni non univoche, avesse disciplinato per la prima volta nuove

situazioni giuridiche, com'è avvenuto per alcune categorie di figli, elencate nell'art. 12 tra i nuovi soggetti di diritto

destinatari della pensione di riversibilità.

Un'ultima considerazione, circa il precedente giurispru denziale invocato dal Procuratore generale nelle sue re

quisitorie scritta e orale a sostegno della richiesta di acco

glimento del gravame, è opportuno ancora soggiungere

specie di fronte all'accenno fatto dalla difesa dell'orfana

alla diversa fattispecie ivi contemplata, la quale non con

sentirebbe di operare la pretesa analogia col caso attual

mente dedotto in giudizio. Va in proposito precisato che con la decisione 15 maggio

1959, n. 14987 su ricorso Giuseppina Bacchia ved. Lazzarini

(Foro it., Hep. 1960, voce Medico, n. 89) questa Sezione, sebbene fosse chiamata a pronunciarsi su una particolare situazione giuridica (si contestava, nella specie, la mater

nità legittima della vedova di un sanitario nei confronti

della prole che, legittimata dal sanitario predetto per de

creto del Capo dello Stato prima della celebrazione del

matrimonio* non era stata invece formalmente riconosciuta dalla madre, stante l'impedimento di un precedente vincolo

coniugale contratto da quest'ultima) pervenne tuttavia alla

identica conclusione di riconoscere alla vedova il diritto alla pensione di riversibilità, pur mancando il duplice re

quisito, previsto dall'art. 30 legge 6 luglio 1939 n. 1035, della celebrazione delle nozze anteriormente al compimento del 50° anno di età da parte del dante causa e della durata

minima di un biennio del matrimonio prima della cessa

zione dal servizio dal sanitario medesimo. E ciò in quanto la Corte ravvisò che l'assenza di apposita annotazione di

riconoscimento nell'atto di matrimonio o di altro autonomo riconoscimento da parte della madre naturale potesse rite

nersi sostituita dalla inequivoca analoga dichiarazione, ancorché non formale, resa da entrambi i genitori all'uffi

ciale dello stato civile al momento della stesura dell'atto di nascita del figlio adulterino.

È appena il caso di rilevare come, in applicazione del

principio così indirettamente affermato dalla Corte con la

detta decisione, e cioè della sufficienza dello status di madre

legittima per la riconoscibilità del diritto della vedova a trattamento di pensione in presenza di prole legittima, il caso della ricorrente Azzolini si dimostri di più agevole soluzione, risultando espressamente menzionato nell'atto di matrimonio l'avvenuto contestuale riconoscimento del figlio Aldo da parte di entrambi i genitori.

Dalle suesposte deduzioni il Collegio trae il fondato

convincimento che anche nella specie si sia concretata

l'ipotesi prevista dall'art. 11, 2° comma, legge 15 febbraio 1958 n. 46 per il riconoscimento del diritto alla vedova ricorrente alla riversibilità della pensione già goduta dal

defunto marito.

Il ricorso merita pertanto di essere accolto, con il rin vio degli atti all'Amministrazione per gli adempimenti di legge, sia per il conferimento della pensione suddetta alla vedova ricorrente, sia per il conseguente riparto della

pensione con l'orfana maggiorenne ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.

La peculiarità del caso da cui ha tratto origine la con troversia giustifica la compensazione delle spese processuali nei confronti di tuttele partiintervenute al presente giudizio.

Per questi motivi, accoglie, ecc.

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