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Sezione II penale; sentenza 19 giugno 1963; Pres. Guarnera P., Est. Borghese, P. M. Parlatore...

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Sezione II penale; sentenza 19 giugno 1963; Pres. Guarnera P., Est. Borghese, P. M. Parlatore (concl. conf.); ric. P. m. c. Nelson Page Source: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 1 (1964), pp. 11/12-13/14 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23152796 . Accessed: 28/06/2014 19:02 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.234 on Sat, 28 Jun 2014 19:02:08 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione II penale; sentenza 19 giugno 1963; Pres. Guarnera P., Est. Borghese, P. M. Parlatore(concl. conf.); ric. P. m. c. Nelson PageSource: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 1 (1964), pp. 11/12-13/14Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152796 .

Accessed: 28/06/2014 19:02

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11 PARTE SECONDA 12

della disposizione e del manoato richiamo dell'art. 382, il quale, invece, 6 riehiamato nel 1° comma, che tratta della

condanna del querelante a favore dell'imputato, e del

responsabile civile quando il querelante siasi costituito

parte civile. Ma deve osservarsi che la omissione del ri

chiamo e giustificata, porclie Fart. 382 disciplina soltanto

il caso della condanna del querelante, in quanto la dispo sizione tratta soltanto dei reati per i quali si procede a

querela della persona offesa, mentre il capov. dell'art. 482

regola gli effetti del proscioglimento da reato perseguibile di ufficio.

Per negare che sia necessaria la colpa grave della parte

civile, 6 stato rilevato che la formula dell'art. 482, capov.,

dispone, puramente e semplicemente, che il giudice puõ condannare la parte civile alle spese e al risarcimento del

danno, laddove l'art. 382 dispone che il giudice, se vi e

colpa grave, puõ, altresi, condannare il querelante a risar

cire i danni all'imputato e al responsabile civile e tale

norma e richiamata nell'art. 482 nel caso di prosciogli mento in giudizio solo quando si tratti di reato punibile a querela dell'offeso, onde, si b concluso, che in questo ultimo caso il querelante puõ subire tale condanna sol

tanto se concorra colpa grave, mentre nel caso di reato

perseguibile di ufficio la legge non distingue. In sostanze

si sostiene che la legge avrebbe fatto ai reati perseguibili a querela di parte un trattamento diverso da quello fatto

ai reati perseguibili di ufficio : per questi ultimi la condanna

alle spese h sempre facoltativa, mentre e obbligatorio per i

reati perseguibili a querela di parte, salvo che il giudice creda di compensarle in tutto o in parte; nel primo caso,

cioe, il giudice puõ negare la condanna richiesta dall'im

putato o responsabile civile, dichiarando di non ritenerla

opportuna, laddove nel second o deve o condannare o

compensare le spese in tutto o in parte, la legge richiedendo

la sola condizione che l'imputato ne faccia domanda; la condanna invece al risarcimento del danno b facoltativa

sia nell'una sia nell'altra ipotesi. Non e possibile accogliere questa teorica, perche la

stessa, come rilevano coloro che la sostengono, conduce

alia conseguenza di ritenere applicabile nei reati perse

guibili di ufficio la norma generale stabilita nell'art. 2043

cod. civ., senza alcuna distinzione quindi tra colpa grave e

colpa lieve, ai fini della possibilitä della condanna al ri

sarcimento del danno.

La formula non puõ uccidere lo spirito della legge,

perche non puõ omettersi dal considerare che il processo

penale nei reati perseguibili di ufficio sorge per la inizia

tiva del p. m. che e un organo di giustizia, onde e presup

posto che lo stesso, prima di chiedere il rinvio dell'imputato al dibattimento, abbia ben ponderato il fondamento della

accusa e perche gli stessi principi regolano il processo ci vile (art. 90 e segg.), nel quale, se l'obbligo del rimborso

delle spese ha, come fondamento, la ingiustizia della pre tesa o della resistenza, per quanto concerne, invece, l'ob

bligo del risarcimento del danno processuale e subor dinate alia mala fede ed alia colpa grave, mala fede che si ha quando, nella proposizione della pretesa o della

contestazione, il proponente e consapevole della ingiustizia, mentre la colpa grave consiste in grave difetto di diligenza nella valutazione della giustizia della pretesa o della con

testazione, cioe nel non avere avvertito una ingiustizia che una diligenza anche scarsa sarebbe bastata ad avvertire.

II pensiero del legislatore e nel senso del tutto opposto alia teorica predetta, come si rileva dalle dichiarazioni del guardasigilli innanzi ricordate e dalla interpretazione del codice del 1913. Del resto, se l'art. 482 autorizza, nei

reati punibili ad istanza di parte, la condanna del que relante ai danni verso l'imputato, solo nel concorso di

colpa grave, non puõ non ritenersi, non potendo essere

peggiorata la condizione della parte civile nei reati perse guibili di ufficio, che anche per siffatti reati la condanna ai danni non possa aver luogo se non in caso di colpa grave. In questi sensi, appena dopo 1'entrata in vigore del vigente codice, ebbe a pronunziarsi questo Supremo collegio con la sentenza 17 luglio" 1931, Soc. Fiat (Foro it., Eep. 1931, voce Danni pen., nn. 17-21).

Come si e detto innanzi, la oorte di merito ebbe a

distinguere tra spese e danni, ma tale distinzione non puõ

accogliersi, perche le spese non sono ehe una specie dei

danni e perchõ Part. 482, capov., eonsidera le une e gli altri sullo stesso piano unitariamente senza alcuna distinzione

La legge distingue tra spese e danni a proposito di

reati perseguibili a querela di parte, e le disposizioni in

proposito dell'art. 382 sono richiamate dal 1° comma

dell'art. 482, onde il giudice del dibattimento, concorrendo

giusti motivi, puõ dichiarare compensate le spese, in tutto

0 in parte. A nessuna distinzione invece, il legislatore ad

diviene nel 2° comma dell'art. 482 ehe tratta dei reati

perseguibili di ufficio, onde deve concludersi che in questi reati ha voluto seguire un criterio unico e per quanto con

cerne le spese e per quanto concerne i danni, e ciõ eviden

temente per la considerazione che per tale genere di reati

1 processi pervengano alia fase del giudizio soltanto dopo una completa istruzione, il che costituisce una presunzione che nel pensiero degli organi addetti alia fase preparatoria del processo l'accusa non e stata ritenuta infondata. Da

ciõ la necessity di richiedere, per la condanna alle spese della parte civile, il concorso della colpa grave come per i

danni processuali, dei quali non sono che una specie par ticolare. In entrambi i casi si tratta di un diritto soggettivo

dell'imputato, condizionato all'esistenza della colpa grave nel comportamento della parte civile.

II giudice di rinvio, nell'esame che andrä, a fare delle

questioni ad esso devolute, si atterrä ai principi direttivi

enunoiati in questa sentenza.

Per questi motivi, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione II penale ; sentenza 19 giugno 1963 ; Pres. Guae

neea P., Est. Boeghbse, P. M. Paklatorb (ooncl.

oonf.) ; ric. P. m. c. Nelson Page.

(Oonferma App. Roma 11 luglio 1960)

Ingiiiria c ditfamazioiic — Diffamazioiie per mezzo

[[di staliipa — Critlca artistica — Motivazione —

Esclusione (Cod. pen., art. 595).

Ai fini del reato di diffamazione per mezzo di stampa non e illecita la critica artistica espressa da giudizi non adegua tamente motivati, e in forma aspra e inopportuna, purclie ne sia colpito lo spettacolo pubblico neile sue obiettive

manifestazioni. (1)

La Corte, ecc. — Col primo^motivo il p. m. ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte ohe reapinge il

principio, secondo il quale il potere di critica deve svolgersi, per essere leeito, con giudizi adeguatamente motivati; ed afferma ehe il giornalista, in modo particolare quando assume la funzione di critico, la quale importa. il dovere di illuminare e guidare la pubblica opinione, deve pervenire a tale risultato attraverso una convincente ed esauriente motivazione.

La corte osserva ehe, in linea generale, il diritto di

informazione e di critica deve essere esercitato dal giorna lista nei limiti segnati dalla veritä, dei fatti di pubblico interesse, o almeno dal serio accertamento di essi, e non devono toccare, nei limiti del possibile, la sfera di intimitä e riservatezza del privato ; nei campo specifico della critica artistica relativa a pubbJici spettacoli, i limiti sono segnati principalmente dalPoggettö, ehe consiste nei giudizio sulle

(1) Cons., per qualche riferimento, Cass. 25 maggio 1982, Tuccio, Foro it., 1962, voce Stampa, n. 11. Sulla nozione di diffa mazione, v. Trib. Genova 9 novembre 1901, id., 1962, II, 35, con ampia nota di richiami.

Sull'art. 21, 1° comma, Cost., ehe assicura il diritto di mani festare il proprio pensiero, cons. Esposjto, La libertä di mani festazione del pensiero neil'ordinamento italiano. 1958, n. 90.

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GIURISPRUDENZA PENALE

eapacitä artistiche degli attori, sul valore degli spettacoli, dell'organizzazione scenica, dei copioni, ecc. Taie giudizio, per sua natura, b effetto di intuizione immediata, cosi oome

ogni fenomeno artistieo, e pereiõ noil ha una giustificazione o una motivazione razionale, la quale põtra essere succes sivamente elaborata attraverso 1'analisi degli elementi

dell'intuizione, ma non e essenziale alla eritiea, cosi come non ha motivazione razionale, per se, l'applauso o il fischio di disapprovazione da parte di ehi assiste ailo spettaeolo. Ne consegue ehe la eritiea, nel campo artistieo, non e illecita per il solo fatto ohe non sia sorretta da « congrua motivazione», anche se espressa in forma aspra o inoppor tuna, e per ciõ stesso criticabile sotto altri profili, ed anche sotto quello artistieo, sempre ehe 1'oggetto di essa sia la

espressione artistica (nella specie, lo spettaeolo e la reci

tazione). Dai principi teste esposti discende anche la infondatezza

del secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce con

traddittorietä di motivazione per avere la sentenza impu gnata, dopo aver affermato ehe un corretto esercizio del diritto di eritiea non puõ sorpassare i limiti oltre i quali esso diviene «volgare eontumelia, interpretato alcune frasi contenute nello seritto incriminato in un modo con trario ai principi stessi, e in maniera del tutto soggettiva.

La corte osserva ehe non sussiste la denunciata con

traddizione. L'interpretazione delle frasi e questione di mero fatto, non piu censurabile in questa sede. Quando la

corte d'appello ha escluso ehe sia volgare eontumelia para gonare un artista ad una «specie zoologica strisciante», o ad « un professore di greco travestito da donna », perche tali frasi hau no riferimento alla recitazione ed alle capaeitä artisticht dei soggetti criticati, ma non riguardano, come &

pacifico, quei soggetti come persone, si e mantenuta coe rente con i principi enunciati, ehe, anzi, ha ribadito affer mando ehe l'offesa, essendo diretta ai progresso dell'arte, e non essendo degradata in eontumelia o in attacco per sonale, deve dichiararsi fatto non incriminabile.

Pertanto il ricorso si rivela infondato. Per questi motivi, ecc.

CORTE SUPREMA Dl CASSAZIONE.

Sezione III penale ; sentenza 29 maggio 1963 ; Pres. Si

gukani P., Est. Geieco, P. M. Catalano (ooncl. conf.); ric. Acone (Aw. Mazzei), Min. poste e telegrafi (Aw. dello Stato Tehran ova).

(Oassa App. Venezia 21 agosto 1962)

Istruzione penale — Sentenza di rinvio a (|indizio —

Enuneiazione «lcl fatto contcstato — Estrcini (Cod.

proc. pen., art. 384, 385). Parte civile — Provvedimento di ammissionc — Inop

pit<jiiabilitii — Potcri del giiidlee — Estensione —

Fattispeeie (Cod. proc. pen., art. 100).

Deve escludersi la nullita della sentenza di rinvio a giudizio, se, pur non contenendo la enuneiazione del fatto una det

tagliata esposizione di tutti gli elementi della fattispeeie conereta, non sussista un'incertezza assoluta nell'oggetto dell'accusa e I'imputato sia stato posto in grado di eono

seere il fatto specifico attribuitogli. (1) L'ordinanza ehe ammette la costituzione della parte civile e

inoppugnabile, ma al giudice spetta sempre il potere di

verificare I'esistenza del diritto al risarcimento o alle

restituzioni sotto Vaspetto soggettivo ed oggettivo, noncM

Vesistenza della connessione materiale fra azione penale e civile (nella specie e stato ritemUo che in un procedi mento penale per concussione il privato offeso pud otte

nere la condanna al risarcimento del damio a carico del

(1) In senso conforme: Cass. 1 luglio 1903, Corsi, Foro

it., 1963, I, 381, con nota di richiami cui si rinvia.

Vimputato, ma non anclie contro la pubblica amministra zione e che solo questa h legittimata a costituirsi parte civile in un processo per peculato). (2)

(2) Giurisprudenza costante sul punto relativo alia non

impugnabilitä, delle ordinanze che ammettono od escludono la costituzione della parte civile : Cass. 8 aprile 1963, Genta, Mass. pen., 1963, 753 ; 27 ottobre 1961, Cucuzza, Foro it., Rep. 1962, voce Parte civile, n. 10 ; 29 novembre 1960, Spada, id., Rep. 1961, voce cit., n. 9 ; App. Roma 23 maggio 1959, id., 1960, II, 65 ; Cass. 25 maggio 1959, Urbinati, id., Rep. 1960, voce cit., n. 19 ; 5 dicembre 1958, Ceccarelli, id., Rep. 1959, voce cit., nn. 26, 27.

Secondo un orientamento del tutto prevalente, al quale sostanzialmente aderisce la decisione che si annota, la inoppu gnabilitä, delle ordinanze predette e stata prevista per finality processuali, per motivi di celeritä- e per l'esigenza di evitare che la presenza di una parte nel processo põssa essere esposta al rischio di eventuali mutamenti a causa di inosservanza di formalita successivamente rilevata, precisandosi che le dette finalita ed esigenze concernono solo il difetto dei requisiti richiesti a pena di inammissibilita (ad es. notifica dell'atto di costituzione della parte civile all'imputato) e non la diversa

ipotesi di carenza di legitimatio ad causam, ne le questioni atti nenti, in genere, alia fondatezza nel merito della pretesa risar citoria o restitutoria fatta valere in sede penale dalla parte civile: Cass. 14 febbraio 1962, Borsolani, Giust. pen., 1963, III, 49 ; 23 maggio 1961, Palmonari, Foro it., Rep. 1962, voce cit., nn. 5-7 ; 10 novembre 1961, Tortellotti, ibid., nn. 11, 12 ; 24 ottobre 1960, Montaldi, id., Rep. 1961, voce cit., nn. 15, 16 ; 2 maggio 1958, Bisio, id., 1959, II, 9. Secondo Cass. 20 ottobre 1959, Maraviglia, id., Rep. 1960, voce cit., n. 30, il giudice penale puö, anche con la sentenza di condanna, rifiutarsi di pronun ciare sull'azione civile regolarmente proposta ed ammessa nel

procedimento, qualora risulti che il danno non sia stato conse

guenza diretta del reato, e, in questa ipotesi, egli non deve riget tare la domanda, ma dichiarare la propria incompetenza rimet tendo le parti davanti al giudice civile. Da Cass. 6 dicembre 1961, Vago, id., Rep. 1962, voce cit., n. 15 ; 24 febbraio 1959, Sapori, id., Rep. 1959, voce cit., n. 28, e stato ritenuto che la

irregolare ammissione della parte civile, nonostante la inop pugnabilitä della relativa ordinanza, importa la nullita della sentenza nella parte che ha pronunciato sull'azione civile. Secondo Cass. 11 ottobre 1960, Scremin, id., Rep. 1961, voce cit., nn. 12, 13, & impugnabile, ai sensi dell'art. 190 cod. proc. pen., la sentenza che, pur limitandosi formalmente a dichiarare i lammissibile la costituzione della parte civile, praticamente si risolva in una pronuncia di rigetto della domanda nel merito.

La dottrina e prevalentemente orientata nel senso della decisione annotata: Manzini, Tratt. dir. proc. pen. it., 1956, II, pagg. 382, 383, il quale ritiene che, ammessa la parte civile nel processo penale, ciõ che rimane irrevocabilmente stabilito e solo il titolo per costituirsi parte civile e la regolaritä, formale della costituzione e non anche il titolo per ottenere il risarci mento del danno o le restituzioni ; Vannini, Man. dir. proc. pen. it., 1963, pag. 52 ; Santoro, Man. dir. proc. pen., 1954, pag. 264 ; N. Levi, La parte civile nel processo penale italiano, 1936, pag. 251 ; Al. Candian, DelVaccertamento provvisorio in tema di parte civile, in Temi, 1959, 332 ; Ghiara, Considerazioni s air ammissione od esclusione della parte civile, in Riv. it. dir.

proc. pen., 1959, 1325 ; Nuvolone, Vammissione della parte civile come accertamento provvisorio, in Riv. it. dir. pen., 1940, 221.

Sulla fattispecie concreta indicata nella massima, non risultano precedenti specifici. Secondo la giurisprudenza preva lente, la pubblica amministrazione risponde direttamente verso i terzi per gli atti illeciti posti in essere, anche dolosamente, dai propri funzionari e dipendenti nei limiti delle attribuzioni

agli stessi demandate. Una frattura del rapporto organico, con esclusione di responsabilitä, della pubblica amministrazione ha

luogo soltanto quando il funzionario agisca come semplice pri vato, per finality egoistiche, nel qual caso la di lui attivitä, si

configura come assolutamente estranea all'&mbito delle pubbliche funzioni : Cass. 20 aprile 1962, n. 792, Foro it., Rep. 1962, voce

Responsabilitä civile, nn. 172-174 ; App. Roma 1 agosto 1961, ibid., n. 176 ; Cass. 31 marzo 1960, n. 708, id., 1961, I, 688, con nota di richiami ; 2 aprile 1959, Pastorini, id., Rep. 1960, voce

cit., n. 260 ; 2 aprile 1959, Min. difesa, ibid., nn. 263, 264 ; 19

giugno 1958, n. 2109, id., 1959, I, 1732 ; 23 settembre 1958, n. 3029, ibid., 406. Per una tesi meno rigorosa, cons. Cass. 5

marzo 1963, Milano e Min. poste, Mass. pen., 1963, 616 ; Trib. Trani 22 ottobre 1960, Foro it., Rep. 1961, voce cit., nn. 127-129, le quali hanno ritenuto sussistente la responsabilitä della pub blica amministrazione, anche se il pubblico ufficiale abbia agito con dolo ed in contrasto con le funzioni attribuitegli, purche

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