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sezione II penale; sentenza 21 settembre 1993; Pres. Callà, Est. Nardi, P.M. Verderosa (concl....

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sezione II penale; sentenza 21 settembre 1993; Pres. Callà, Est. Nardi, P.M. Verderosa (concl. conf.); ric. P.m. in c. Cusimano ed altri. Annulla Pret. Palermo 12 gennaio 1993, 17 febbraio 1993, 19 febbraio 1993, 3 marzo 1993, 19 marzo 1993, 24 marzo 1993 e 31 marzo 1993 Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 6 (GIUGNO 1995), pp. 359/360-363/364 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23188964 . Accessed: 24/06/2014 20:20 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 62.122.79.52 on Tue, 24 Jun 2014 20:20:12 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sezione II penale; sentenza 21 settembre 1993; Pres. Callà, Est. Nardi, P.M. Verderosa (concl. conf.); ric. P.m. in c. Cusimano ed altri. Annulla Pret. Palermo 12 gennaio 1993, 17

sezione II penale; sentenza 21 settembre 1993; Pres. Callà, Est. Nardi, P.M. Verderosa (concl.conf.); ric. P.m. in c. Cusimano ed altri. Annulla Pret. Palermo 12 gennaio 1993, 17 febbraio1993, 19 febbraio 1993, 3 marzo 1993, 19 marzo 1993, 24 marzo 1993 e 31 marzo 1993Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 6 (GIUGNO 1995), pp. 359/360-363/364Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23188964 .

Accessed: 24/06/2014 20:20

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PARTE SECONDA

stito dal pubblico ministero con il decreto di citazione per il

giudizio. Il provvedimento adottato dal g.i.p. il 27 giugno 1992 è un

provvedimento inoppugnabile e, comunque, non era un atto sot

toposto all'esame del giudice del dibattimento, che non aveva

alcun potere di pronunziarsi in ordine alla legittimità dello stesso.

Conseguentemente, il provvedimento 11 febbraio 1994, con

il quale il giudice del dibattimento ha dichiarato la nullità di quel provvedimento del g.i.p. non solo è illegittimo, ma è addi

rittura abnorme, perché in contrasto con il sistema processuale

vigente, in base al quale il provvedimento del g.i.p. non è sog

getto all'esame del giudice del dibattimento.

Pertanto, il provvedimento emesso I'll febbraio 1994 dal Pre

tore di Lecce, sezione distaccata di Campi Salentina, deve esse

re annullato senza rinvio, e gli atti devono essere trasmessi al

detto pretore per il giudizio (art. 620, lett. /, c.p.p.).

CORTE DI CASSAZIONE; sezione II penale; sentenza 21 set

tembre 1993; Pres. Callà, Est. Nardi, P.M. Verderosa

(conci, conf.); ric. P.m. in c. Cusimano ed altri. Annulla Pret.

Palermo 12 gennaio 1993, 17febbraio 1993, 19 febbraio 1993, 3 marzo 1993, 19 marzo 1993, 24 marzo 1993 e 31 marzo 1993.

Truffa — Truffa in danno dell'Enel — Enel — Qualifica —

Trasformazione — Conseguenze — Fatto anteriore alla 1.

359/92 (Cod. pen., art. 2, 640; d.l. 11 luglio 1992 n. 333, misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica, art.

15; 1. 8 agosto 1992 n. 359, conversione in legge, con modifi

cazioni, del d.l. 11 luglio 1992 n. 333).

Poiché la querela ha natura meramente processuale e la sua

disciplina attiene al campo del processo, ed essendo il princi

pio regolatore della legge processuale, in relazione alla sua

validità nel tempo, quello del tempus regit actum, deve esclu

dersi che sia necessaria la proposizione della querela per la

perseguibilità dei reati di truffa commessi in danno dell'Enel in ordine ai quali, prima della trasformazione dell'ente in so cietà per azioni (disposta dall'art. 15, 1° comma, d.l. 11 lu

glio 1992 n. 333, convertito in l. 8 agosto 1992 n. 359), era

già iniziata l'azione penale. (1) Il provvedimento legislativo che ha disposto la trasformazione

dell'Enel in società di diritto privato non ha introdotto una

regolamentazione nuova e diversa da quella precedentemente esistente in ordine al regime di perseguibilità del reato di truf fa aggravata né, trattandosi di tipica legge-provvedimento e,

quindi, di atto sostanzialmente amministrativo, ha modifica to la norma incriminatrice di cui all'art. 640 c.p., la cui fatti specie è rimasta immutata sia nei suoi elementi sostanziali che in quelli circostanziati (ivi compresa la circostanza aggra vante del fatto commesso in danno di ente pubblico), sia,

infine, nelle sue condizioni di procedibilità; di conseguenza l'art. 15, 1° comma, d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito in l. 8 agosto 1992 n. 359, che ha operato la trasformazione suddetta non configura una successione di leggi penali e nem

meno processuali; ne deve, pertanto, essere esclusa una sua

efficacia retroattiva come legge più favorevole al reo e, nulla essendo cambiato anche in ordine alla configurazione ed alla

qualificazione giuridica dell'Enel precedente alla privatizza zione, i fatti commessi in suo danno prima di tale momento sono stati compiuti in pregiudizio di un ente pubblico. (2)

(1-2) In ordine alla procedibilità, ex officio o a querela di parte, dei reati di truffa in danno dell'Enel, commessi anteriormente alla trasfor mazione dell'ente in società per azioni (ex art. 15, 1° comma, d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito in 1. 8 agosto 1992 n. 359), si sono alter nati, in sede applicativa, due diversi orientamenti.

Secondo un indirizzo giurisprudenziale, nel quale si colloca anche la sentenza in rassegna, si ritiene che, ai fini della perseguibilità di tali reati, non sia necessaria la proposizione della querela: ciò in considera zione della natura meramente processuale dell'istituto e dell'applicazio ne del principio tempus regit actum, che regola, in assenza di una di

II Foro Italiano — 1995.

Svolgimento del processo. — Nei distinti procedimenti penali a carico di Cusimano Gaetano, Leone Salvatore, Belmonte Con

cetta, Granà Vincenzo, Basile Maria, Chiappara Carmela, Cam

podonico Pietro, Giarraffa Antonino, Taormina Francesco, Man

dalà Filippo e Caruso Salvatore — tutti imputati: A) del reato

di truffa aggravata (art. 640, 1° e 2° comma, n. 1, c.p.), com

messa in danno dell'Enel mediante l'alterazione del funziona

mento del contatore dell'energia elettrica, con l'effetto della cor

responsione di un canone d'uso inferiore a quello effettivamen

te dovuto; B) del reato di cui all'art. 9, cpv., n. 2, all. C, r.d.

16 gennaio 1936 n. 54; reati accertati nei confronti dei singoli

imputati in epoche varie, fra il novembre 1989 ed il novembre

1991 — il Pretore di Palermo, sulla richiesta formulata dai sin

goli prevenuti di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., alla

quale il p.m. aveva prestato consenso, ha pronunciato sentenze

rispettivamente in data 17 febbraio 1993 (nei confronti dell'im

sposizione che disciplini il caso in via transitoria, la successione di leggi processuali nel tempo.

Secondo tale orientamento, inoltre, si ritiene che il provvedimento di trasformazione dell'Enel da ente pubblico in società di diritto privato costituirebbe un atto sostanzialmente amministrativo emesso sotto for ma di legge, una tipica legge-provvedimento, priva di generalità ed astrat

tezza, che non avrebbe introdotto alcuna modifica sostanziale né proce durale della norma incriminatrice ex art. 640 c.p. e, come tale, inidonea a realizzare una successione nel tempo di leggi penali e processuali e a configurare un'ipotesi di applicazione di legge più favorevole al reo, ex art. 2, 3° comma, c.p. (cfr. Pret. Brescia 2 novembre 1992, Foro

it., Rep. 1993, voce Truffa, n. 22, e Rass. giur. energia elettrica, 1993, 440, con nota di Pedrazzi; App. Palermo 12 gennaio 1993, ibid., con nota di Pedrazzi e massimata in Foro it., Rep. 1993, voce Legge pena le, nn. 13, 14; Cass. 18 giugno 1993, La Cara, ibid., nn. 11, 12, e Rass. giur. energia elettrica, 1993, 619, con osservazioni di Coccoluto; 28 aprile 1993, Azzarito, Foro it., Rep. 1993, voce Truffa, n. 24; 22

maggio 1993, Pisciotta, Giust. pen., 1994, II, 472; 22 ottobre 1993, Cinà, ibid., 504; 13 gennaio 1994, Carone, inedita).

Nello stesso senso, cfr., in dottrina, Pedrazzi, Procedibilità d'ufficio della truffa commessa in danno di ente pubblico economico, trasforma to in società per azioni, in Rass. giur. energia elettrica, 1993, 450; San

tacroce, Aspetti penali della «privatizzazione» delle imprese pubbli che. Modificazioni «.mediate» della fattispecie criminosa e successione di leggi penali, in Foro it., 1994, II, 612, il quale esclude, sul terreno

penalistico, che la trasformazione di un ente pubblico economico in

s.p.a., disposta con una tipica legge-provvedimento, priva, come tale, dei caratteri della generalità ed astrattezza, possa dar luogo ad una suc cessione di leggi penali nel tempo, la quale presuppone una modifica zione della fattispecie incriminatrice in via generale, e non in via parti colare (in tal senso, v. Padovani, Tipicità e successione di leggi penali, in Riv. it. dir e proc. pen., 1982, 1357; Podo, Successione di leggi penali, voce del Novissimo digesto, Torino, 1971, XVIII, 671), e non considera efficace una successione di atti o fatti amministrativi destinati a regolare rapporti giuridici di carattere non penale, non richiamati espres samente né implicitamente dalla norma penale.

Un'altra tendenza applicativa, orientata ad attribuire, nel contempo, alla querela natura sostanziale e processuale, reputa, invece, che il reato di truffa perpetrato ai danni dell'Enel, prima della privatizzazione del l'ente, venuta meno l'aggravante del fatto commesso in danno di un ente pubblico, sarebbe perseguibile (pena l'improcedibilità dell'azione

penale) soltanto a querela della parte offesa. Si ritiene, inoltre, che il provvedimento di trasformazione dell'Enel

avrebbe comportato una modifica della norma incriminatrice, di cui all'art. 640 cit., in senso favorevole all'imputato, determinando un'ipo tesi di successione di leggi penali e di applicazione della norma più fa vorevole al reo, ben potendo tale situazione configurarsi tutte le volte in cui, pur restando immutata la fattispecie legale del reato, venga in

trodotta, anche con norma extrapenale, un'innovazione concernente una condizione di punibilità o una modifica della norma incriminatrice dal la quale non si possa prescindere nella valutazione della condotta penal mente rilevante (cfr. Pret. Palermo 30 novembre 1992, inedita; Pret. Trani-Canosa di Puglia 4 dicembre 1992, Foro it., Rep. 1993, voce Leg ge penale, n. 15, e Rass. giur. energia elettrica, 1993, 441, con nota di Pedrazzi; Pret. Palermo 16 dicembre 1992 e 8 gennaio 1993, en trambe inedite; 11 gennaio 1993, Foro it., 1994, II, 131, con nota di

richiami, cui si rinvia anche per una rassegna dottrinale e giurispruden ziale circa la qualificazione giuridica, truffa o furto, della sottrazione di energia elettrica mediante alterazione fraudolenta del contatore; 12

gennaio 1993 e 14 gennaio 1993; Pret. Caltanissetta 14 gennaio 1993 e 15 gennaio 1993; Pret. Palermo 17 febbraio 1993, 19 febbraio 1993, 3 marzo 1993, 19 marzo 1993, 24 marzo 1993, 31 marzo 1993, 23 aprile 1993, 5 maggio 1993 e 25 maggio 1993, tutte inedite; nella giurispruden za di legittimità, cfr. Cass. 25 maggio 1993, Lo Piccolo, inedita; 25

maggio 1993, Caruso, inedita). Circa le possibili implicazioni penalistiche derivanti dalla trasforma

zione di un'impresa pubblica in s.p.a., cfr., inoltre, Trib. Genova 28

aprile 1992, id., 1993, II, 196, con nota di Bongiorno, che con riferi

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GIURISPRUDENZA PENALE

putato Mandalà Filippo), 19 febbraio 1993 (nei confronti del l'imputato Taormina Francesco), 3 marzo 1993 (nei confronti

degli imputati Giarraffa Antonina, Cusimano Gaetano, Leone

Salvatore), 19 marzo 1993 (nei confronti dell'imputata Belmon

te Concetta), 24 marzo 1993 (nei confronti degli imputati Gra

nà Vincenzo e Basile Maria), 31 marzo 1993 (nei confronti degli

imputati Caruso Salvatore, Campodonico Pietro e Chiappara

Carmela), con le quali: — ha applicato ai predetti imputati la pena concordata, in

ordine al reato di cui al capo B); — ha dichiarato, in applicazione dell'art. 129 c.p.p., non do

versi procedere in ordine al reato di cui al capo A), per man

canza di querela.

Analoga pronuncia il pretore ha emesso con sentenza in data

12 febbraio 1993 nei confronti dell'imputato Palazzolo Giovan

ni, contro il quale aveva proceduto nelle forme ordinarie.

Con motivazione pressoché uniforme in tutte le suindicate sen

tenze, il pretore ha rilevato, invero, che a seguito dell'entrata

in vigore dell'art. 15 d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito nella 1. 8 agosto 1992 n. 395, che ha trasformato l'Enel da ente pub blico in società per azioni, la nuova società, denominata «Enel - società per azioni», ha natura giuridica privata.

Conseguentemente, il reato di truffa, contestato ai singoli im

putati al capo A), non essendo più ravvisabile l'aggravante del

fatto commesso in danno di un ente pubblico (art. 640, cpv., n. 1, c.p.), è punibile soltanto a querela della parte offesa, sal

vo che ricorra altra circostanza aggravante (art. 640, 3° com

ma, c.p.). Ha considerato, inoltre, il pretore:

mento all'ente Ferrovie dello Stato, ha ritenuto che i componenti della

commissione di una gara d'appalto, indetta dallo stesso ente, di cui sono dipendenti, non rivestirebbero più la qualifica di pubblico ufficia le ma quella di incaricato di pubblico servizio in relazione ai poteri di manifestazione della volontà dell'ente per la selezione delle parti con

traenti; contra, App. Roma 27 aprile 1994, id., 1994, II, 605, con nota

di Santacroce, che proprio in riferimento alla trasformazione del regi me giuridico delle Ferrovie dello Stato, ha escluso che la legge sulle

privatizzazioni delle imprese pubbliche possa incidere sul quadro nor mativo dei delitti contro la pubblica amministrazione e, quindi, sulle

qualifiche soggettive dei loro dipendenti. Sui diversi aspetti del processo di privatizzazione delle imprese pub

bliche, nella dottrina più recente, oltre a Santacroce, Aspetti, cit., cfr. Schlesinger, La legge sulle privatizzazioni degli enti pubblici eco

nomici, in Riv. società, 1992, 126 ss.; Irti, Dall'ente pubblico economi

co alla società per azioni (profilo storico-giuridico), in Rass. giur. ener

gia elettrica, 1993, 537 ss.; Marchetti, La privatizzazione in Italia:

leggi e documenti, in Riv. società, 1994, 187 ss.; Tarzia, Trasformazio ne di enti pubblici economici: giurisdizione e processo, in Riv. dir. proc., 1994, 15 ss.

Per specifici riferimenti sull'art. 15 d.l. cit, cfr. Corte cost. 28 dicem bre 1993, n. 466, Foro it., 1994, I, 325, e Giur. costit., 1993, 3829, con nota di Cerri e di Pinelli.

Più in generale, circa la determinazione degli effetti di una successio

ne nel tempo di norme extrapenali integratrici del precetto penale, una

parte della giurisprudenza è orientata a riconoscere efficacia retroattiva alle modifiche normative extrapenali più favorevoli al reo, in virtù an che di un'interpretazione «estensiva» dell'espressione «legge penale», di cui all'art. 2 c.p., comprensiva non solo delle leggi extrapenali espres samente richiamate dalla norma penale ed integranti il precetto, ma anche di quelle leggi che ne costituiscono l'indispensabile presupposto o che concorrono a determinarne, anche parzialmente o implicitamente, il sostanziale contenuto o dalle quali, comunque, non si possa prescin dere nel valutare gli elementi penalmente rilevanti della condotta (Cass. 8 ottobre 1975, Marino, Foro it., Rep. 1976, voce cit., n. 13; 22 aprile 1981, Bura, id., Rep. 1982, voce cit., n. 9; 7 febbraio 1984, Di Piazza,

id., Rep. 1985, voce cit., n. 4; Trib. Oristano 28 gennaio 1985, id.,

Rep. 1986, voce cit., n. 9, e Riv. giur. sarda, 1986, 167, con nota di

Barbalinardo; Cass., sez. un., 23 maggio 1987, Tuzet, Foro it., 1987,

II, 481, con nota di Giacalone, che, intervenute in tema di qualifica zione giuridica dell'attività bancaria, hanno ritenuto, recependo la c.d.

teoria dell'incorporazione, che per legge incriminatrice debba intendersi

il «complesso di tutti gli elementi rilevanti ai fini della descrizione del

fatto»; Trib. Palermo 13 dicembre 1988, id., 1989, II, 441, con nota

di Rapisarda; App. Trento 12 luglio 1989, id., Rep. 1991, voce cit., n. 22, e Giur. merito, 1990, 1078, con nota di Di Franca; Cass. 23

ottobre 1989, Esposito, Cass. pen., 1991, I, 761, e massimata in Foro

it., Rep. 1991, voce cit., n. 23; 13 novembre 1989, Chiarello, ibid., n. 24; per un caso particolare di modificazione mediata, cfr. Cass. 19

aprile 1991, Bosio, id., 1992, II, 161, con nota di Sceusa, che ricondu

ce alla successione di leggi penali nel tempo l'abrogazione di un regola mento comunitario integrativo di una fattispecie criminosa da parte di

Il Foro Italiano — 1995.

— che la querela, quale atto di volontà del dichiarante diret

to alla instaurazione del processo ed alla persecuzione del reo, «ha natura processuale e sostanziale, in quanto è ad un tempo condizione di procedibilità e punibilità»;

— che la suddetta diversa disciplina, della perseguibilità a querela del reato di truffa in danno dell'Enel - società per azio

ni, siccome più favorevole all'imputato, deve ritenersi applica bile anche ai fatti commessi prima della sua emanazione quan do l'Enel era ente pubblico, in applicazione dell'art. 2, 3° com

ma, c.p. E ciò perché: l'applicazione della legge sopravvenuta

più favorevole al reo, ai sensi di detta norma, deve avere luogo con efficacia retroattiva e di ufficio in ogni stato e grado del

processo, con il solo limite della intangibilità del giudicato; l'e spressione «legge» contenuta nel predetto art. 2 c.p. comprende oltre che le leggi extra-penali richiamate espressamente ed inte

granti la norma penale, anche le leggi dalle quali non può pre scindersi nella valutazione della condotta penalmente rilevante; la nuova norma, in base alla quale l'Enel è stato trasformato

in società per azioni, comportando, per quanto sopra rilevato, una modificazione della norma incriminatrice in senso favore

vole all'imputato impone l'applicazione dell'art. 2, 3° comma,

cit., e quindi la esclusione dell'aggravante di cui al 2° comma

dell'art. 640 c.p., con l'effetto che la condotta criminosa innan

zi descritta, in conseguenza di una legge posteriore, non può

più essere ricondotta nella fattispecie astratta prevista dai primi due commi dell'art. 640 c.p. (truffa aggravata in danno di ente

pubblico), ma rientrare solo in quella del 1° comma.

Avverso le predette sentenze pronunciate nei confronti di Cu

simano Gaetano, Leone Salvatore, Belmonte Concetta, Granà

un successivo regolamento Cee; Trib. Genova 28 aprile 1992, cit.; Pret. Palermo 11 gennaio 1993, cit.).

Un'altra tendenza applicativa, invece, è indirizzata ad escludere che le modificazioni della norma integrativa del precetto penale realizzino una successione di leggi penali nel tempo, disciplinata ex art. 2 (Cass. 8 maggio 1978, Zamengo, id., 1979, II, 577; 24 maggio 1978, Pelegatti, ibid., 41; 2 dicembre 1983, Spinozzi, id., Rep. 1984, voce cit., n. 9; 4 giugno 1986, Cioccia, id., 1987, II, 156, con nota di Paone).

Anche la dottrina non è concorde. Una parte di essa è incline ad estendere la disciplina dell'art. 2 a

tutte le norme integratrici che definiscono elementi normativi della fat

tispecie: cfr. Padovani, Diritto penale, Milano, 1990, 51; Fiandaca

Musco, Diritto penale, parte generale, Bologna, 1992, 80; contra, Ro

mano, Commentario sistematico del codice penale, Milano, 1987, I, 58; Pagliaro, Principi di diritto penale, Milano, 1987, 137, distingue la

natura giuridica della norma incriminatrice, ritenendo applicabile il re

gime della successione di leggi, previsto dall'art. 2, qualora la regola richiamata sia una norma penale, mentre se si tratti di regola giuridica extrapenale sarà normalmente applicabile il principio di irretroattività

della nuova disciplina. Un'altra corrente dottrinale, invece, ritiene che sia necessario distin

guere a seconda che l'intervento legislativo extrapenale incida o meno sul disvalore penale del fatto criminoso commesso anteriormente e, quindi, sulla ratio puniendi del medesimo (Mantovani, Diritto penale, Pado

va, 1988, 118; Pulitanò; in Commentario breve al codice penale a cura

di Crespi-Stella-Zuccalà, Padova, 1992, 15).

Quanto poi al problema, considerato più in generale, della natura

giuridica della querela, la dottrina maggioritaria, sia pure con le più varie motivazioni, segue la tesi processualistica (Conso, I fatti giuridici

processuali penali, Milano, 1955, 197; Battaglini, La querela, Torino, 1958, 142; Santoro, Querela, voce del Novissimo digesto, Torino, 1967,

XIV, 643; Nuvolone, Il sistema del diritto penale, Padova, 1975, 99;

Dinacci, Querela, voce dell' Enciclopedia del diritto, Milano, 1987,

XXXVIII, 39; Antolisei, Manuale di diritto penale, parte generale, Mi

lano, 1991, I, 675); in tal senso anche una parte della giurisprudenza: Cass. 5 marzo 1952, Piersimoni, Giust. pen., 1952, II, 698, e massima

ta in Foro it., Rep. 1952, voce Querela, n. 6; 10 ottobre 1969, Sorrenti

no, id., Rep. 1970, voce cit., n. 7, e Giust. pen., 1970, II, 266; 26

febbraio 1970, Atroce, Mass. pen., 1971, 1091, e massimata in Foro

it., Rep. 1972, voce cit., n. 6; App. Palermo 12 gennaio 1993, cit.; Cass. 18 giugno 1993, La Cara, cit.; 22 ottobre 1993, Cinà, cit.

Per la natura mista (sostanziale e processuale) della querela, invece,

cfr., in dottrina, Sabatini, Istituzioni di diritto processuale penale, Cit

tà di Castello, 1931, 131; Jannitti-Piromallo, Lineamenti di diritto

penale, Firenze, 1936, 229; Guadagno, Querela, voce dell' Enciclopedia

forense, 1961, VI, 3; in sede applicativa, cfr., a titolo esemplificativo, Cass. 9 ottobre 1972, Candela, Foro it., Rep. 1973, voce cit., n. 12; Pret. Trani-Canosa di Puglia 4 dicembre 1992, cit.; Cass. 25 maggio

1993, Lo Piccolo, cit. Per la natura sostanziale, in sede dottrinale, v. Massari, Il processo

penale italiano, Napoli, 1933, 571; Manzini, Trattato di diritto penale italiano, Torino, 1961, I, 607; Pannain, Manuale di diritto penale, To

rino, 1967, 906.

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PARTE SECONDA

Vincenzo, Basile Maria, Chiappare Carmela, Campodonico Pie

tro, Giarraffa Antonino, Mandalà Filippo, Caruso Salvatore e

Palazzolo Giovanni ha proposto ricorso per cassazione il procu ratore della repubblica presso la Pretura circondariale di Paler

mo ex art. 568, 1° comma, c.p.p.; mentre contro le decisioni

emesse a carico di Taormina Francesco e Palazzolo Giovanni

ha proposto impugnazione, rispettivamente in alternativa e in

aggiunta, il procuratore generale presso detta corte territoriale, a norma e dell'art. 568 e dell'art. 569, 1° comma, stesso codice.

Oggetto dei gravami è la parte delle sentenze in cui è stato

dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo A)

per mancanza di querela, con richiesta di annullamento e di

affermazione della responsabilità dei singoli imputati per il rea

to di cui all'art. 640, 1° comma, c.p., sulla base dei motivi

in appresso disaminati.

All'odierna udienza, la corte ha disposto la riunione di tutti

i ricorsi per essere discussi e decisi con unica sentenza.

Motivi della decisione. — Le impugnazioni dei pubblici mini steri ricorrenti sono meritevoli di accoglimento.

Osservano gli organi requirenti che la qualificazione soggetti va di ente pubblico della persona offesa dal reato di truffa (art.

640, 2° comma, n. 1, c.p.) determina una duplice conseguenza: la prima, di carattere sostanziale, relativa all'aumento di pena stabilito a carico del colpevole; la seconda, di carattere squisita mente processuale, relativa alla procedibilità d'ufficio, anziché

a querela di parte. Allorché — come si verifica nella specie — intervenga una

modifica sostanziale della predetta qualifica, per cui il soggetto

giuridico offeso dal reato, da ente pubblico si trasformi in so

cietà di diritto privato, sorge il problema del quid iuris per i

procedimenti pendenti alla data della trasformazione.

A giudizio dei pubblici ministeri ricorrenti, il problema va

esaminato sotto la duplice prospettiva sopra evidenziata.

Da un punto di vista sostanziale, atteso il principio sancito

dall'art. 2 c.p., della operatività della legge più favorevole al

reo nel caso di successione di leggi nel tempo, non può che

concludersi per la inapplicabilità del n. 1 del 2° comma dell'art.

640. Per i fatti di truffa commessi in danno dell'Enel, in epoca anteriore alla trasformazione dell'ente, non potrà essere opera to l'aumento di pena sancito dalla richiamata disposizione.

Dal punto di vista processuale, invece, nella vigenza del prin

cipio del tempus regit actum, devesi ritenere che il momento

consumativo del reato costituisce il necessario punto di riferi

mento per la individuazione della normativa processuale appli

cabile, qualora nessuna disposizione di legge regoli espressamente la materia.

Pertanto, per i procedimenti pendenti all'epoca della trasfor

mazione dell'Enel da ente di diritto pubblico a società di diritto

privato, non sarà necessaria la proposizione della querela, po sto che al momento in cui il reato venne commesso la norma

processuale vigente sanciva la procedibilità d'ufficio.

Il Pretore di Palermo, quindi, non avrebbe dovuto dichiarare

non doversi procedere per il reato di cui al capo A) della rubri

ca per mancanza di querela; semmai — secondo gli uffici ricor

renti — egli avrebbe dovuto pronunciare condanna per il reato

di cui all'art. 640, 1° comma, c.p. Osserva la corte che la tesi sostenuta nelle proposte impugna

zioni, oltre ad avere il pregio della chiarezza, è indubbiamente

corretta ed aderente alla natura giuridica della querela. Invero — in senso contrario a quanto assunto dal pretore

nei provvedimenti impugnati — la querela, secondo l'opinione dominante sia in dottrina che in giurisprudenza, non può essere

intesa su di un piano sostanziale, quale condizione di punibili

tà, avendo essa natura meramente processuale (secondo una ef

ficace espressione dottrinale, essa costituisce la manifestazione

di volontà del privato da cui dipende la perseguibilità di un

reato per il quale il pubblico ministero non può procedere di

ufficio). La disciplina della querela attiene, quindi, al campo del pro

cesso, per cui erroneamente la questione della validità di una

legge processuale in rapporto al tempo viene risolta attraverso

l'applicazione dell'art. 2 c.p., il quale regola l'applicazione nel

tempo della sola legge penale sostanziale.

Il principio regolatore della legge processuale, in relazione al

la sua validità nel tempo, è quello del tempus regit actum, esat

tamente richiamato dai p.m. ricorrenti, per cui in assenza di

una disposizione che disciplini il caso in via transitoria (l'art.

Il Foro Italiano — 1995.

36 r.d. 28 maggio 1931 n. 601, disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, non può trovare applicazione al di là del limite temporale al quale fa riferimento), esso è

necessariamente regolato dal suddetto principio. Pertanto, poi ché all'epoca dell'intervenuta trasformazione dell'Enel in socie

tà di diritto privato era già iniziata l'azione penale, deve esclu

dersi che la perseguibilità del reato di truffa richieda la presen tazione della querela.

Al di là di tali rilievi, osserva la corte che anche sotto altro

profilo i provvedimenti impugnati meritano censura, avendo fatto

erronea applicazione dell'art. 2, 3° comma, c.p.

Invero, la suddetta disposizione (come del reato, tutte quelle contenute nell'art. 2 c.p.) regola i casi di successione di leggi

penali nel tempo, allo scopo di determinare la disciplina appli cabile nel caso concreto.

Presupposto per la sua applicazione, pertanto, è che vi sia

stato un avvicendamento delle norme che regolano la materia,

tale che sia cambiata la disciplina prevista in astratto per la

fattispecie concreta, la quale risulti quindi assoggettata a diver

sa regolamentazione da parte delle normative succedutesi nel

tempo.

Tuttavia, come giustamente rilevano i ricorrenti, non è que sta la situazione che si è verificata nell'ordinamento a seguito dell'entrata in vigore del d.l. 333/92, convertito nella 1. 359/92, atteso che tale provvedimento legislativo non ha affatto intro

dotto una regolamentazione nuova e diversa da quella prece dentemente esistente in ordine al regime di perseguibilità del

reato di truffa aggravata.

Invero, il d.l. 333/92 ha sancito la trasformazione di alcuni

enti pubblici (tra i quali l'Enel) in società per azioni, in forza della quale gli enti privatizzati hanno visto mutare la propria conformazione e sono soggetti a nuove regole che ne disciplina no la vita e l'operatività; ma nulla è stato cambiato in ordine

alla configurazione ed alla qualificazione giuridica degli enti in

questione, precedente alla trasformazione.

Prima della trasformazione, l'Enel aveva la struttura di un

ente pubblico ed il suo agire era disciplinato da norme di diritto

pubblico; i fatti commessi in suo danno prima di tale momento,

quindi, sono stati compiuti in pregiudizio di un ente pubblico. Il provvedimento legislativo che ha disposto la trasformazio

ne costituisce una tipica «legge-prowedimento», priva di gene ralità ed astrattezza ed intesa a provvedere in una situazione

caratterizzata dalla determinatezza dei soggetti e dalla concre

tezza del fatto.

Trattandosi di atto sostanzialmente amministrativo emesso sot

to forma di legge, esso non ha affatto modificato la norma

incriminatrice della truffa di cui all'art. 640 c.p.: la fattispecie

penale è infatti rimasta immutata, sia nei suoi elementi sostan

ziali sia in quelli circostanziati (ivi compresa la circostanza ag

gravante del fatto commesso in danno di ente pubblico), sia

infine nelle sue condizioni di procedibilità (che resta a querela di parte, salvo che la truffa sia aggravata).

Per conseguenza, l'art. 15, 1° comma, d.l. 333/92, convertito

in 1. 8 agosto 1992 n. 395 (misure urgenti per il risanamento

della finanza pubblica), che ha trasformato l'Enel da ente pub blico in società per azioni, non configura una successione di

leggi penali e nemmeno di leggi processuali, fenomeno che, co

me si rileva in dottrina, presuppone una modificazione interve

nuta in via generale, non in via particolare. Il caso in esame è invece analogo a quello del pubblico uffi

ciale che cessi di essere tale per collocamento a riposo o dimis

sioni: la perdita della qualifica non incide certamente sui fatti

penalmente rilevanti commessi in suo danno in epoca precedente.

Pertanto, dovendo essere esclusa l'efficacia retroattiva del prov vedimento legislativo in questione, in base a tutte le considera

zioni sopra svolte, le impugnate decisioni del Pretore di Paler

mo debbono essere annullate, limitatamente al reato di truffa,

disponendosi la trasmissione degli atti per nuovo giudizio alla

stessa pretura ai sensi dell'art. 620, lett. d), c.p.p.

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