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sezione II penale; sentenza 9 marzo 2006; Pres. Nardi, Est. Sirena, P.M. Cesqui (concl. conf.); ric....

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sezione II penale; sentenza 9 marzo 2006; Pres. Nardi, Est. Sirena, P.M. Cesqui (concl. conf.); ric. P.m. in c. Sindona. Conferma Trib. Viterbo, ord. 29 novembre 2005 Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2006), pp. 425/426-427/428 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23202136 . Accessed: 25/06/2014 04:41 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.109.96 on Wed, 25 Jun 2014 04:41:13 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione II penale; sentenza 9 marzo 2006; Pres. Nardi, Est. Sirena, P.M. Cesqui (concl. conf.); ric.P.m. in c. Sindona. Conferma Trib. Viterbo, ord. 29 novembre 2005Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2006), pp. 425/426-427/428Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23202136 .

Accessed: 25/06/2014 04:41

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GIURISPRUDENZA PENALE

CORTE DI CASSAZIONE; sezione II penale; sentenza 9

marzo 2006; Pres. Nardi, Est. Sirena, P.M. Cesqui (conci,

conf.); ric. P.m. in c. Sindona. Conferma Trib. Viterbo, ord.

29 novembre 2005.

Sequestro penale — Sequestro preventivo — Fascicolo pro cessuale —

Illegittimità —

Fattispecie (Cod. proc pen., art.

321).

E radicalmente illegittimo un sequestro preventivo di fascicolo

processuale finalizzato all'inibitoria di una funzione giurisdi zionale (nella specie, il giudice per le indagini preliminari, nel corso di un procedimento di estorsione, aveva proceduto a sequestro preventivo di fascicolo di procedura di esecuzio

ne immobiliare, così inibendo l'ulteriore decorso del proces so esecutivo civile; la corte ha confermato l'annullamento del

provvedimento di sequestro disposto dal giudice del riesame,

enunciando il principio di cui in massima). (1)

1. - Con decreto del 18 novembre 2005, il g.i.p. presso il Tri

bunale di Viterbo dispose il sequestro preventivo di un fascicolo

processuale relativo a un'esecuzione immobiliare in corso pres so quell'ufficio giudiziario, ritenendo che tale fascicolo fosse

cosa pertinente al reato di estorsione per il quale sono indagati tali fratelli Moretti.

Sennonché, a seguito di istanza di riesame proposta dal notaio

Maria Teresa Sindona, il Tribunale di Viterbo, con ordinanza

del 29 novembre 2005, in accoglimento dell'impugnazione, an

nullò il provvedimento di sequestro, disponendo la restituzione

del fascicolo all'ufficio procedente. 2. - Ricorre per cassazione il procuratore della repubblica

presso il Tribunale di Viterbo deducendo:

a) violazione di legge (art. 321 c.p.p.) quanto alla ritenuta in

sussistenza di un nesso di pertinenzialità tra il reato per cui si

procede e la documentazione sequestrata. Secondo il ricorrente, i giudici del riesame avrebbero errato a

sostenere che non v'è vincolo di pertinenzialità tra l'oggetto del

sequestro annullato, e cioè una pratica giudiziaria relativa ad

(1) La singolare vicenda nel cui alveo è maturato l'odierno principio di diritto affonda concettualmente le proprie radici nel precedente of

ferto da Cass. 14 dicembre 1998, Bottani (per esteso, Cass, pen., 2000,

457, con nota di Frioni, Una sentenza ineccepibile in materia di seque stro preventivo di delibere amministrative, ibid., 461 ss.; per altra mas

sima tratta dalla medesima pronuncia, v. Foro it.. Rep. 1999, voce Mi

sure cautelari personali, n. 467), qui puntualmente citato in parte moti

va: in quella sede il giudice di merito aveva proceduto a un sequestro

preventivo di documenti di un procedimento amministrativo, operato al

fine di paralizzarne l'iter e impedire che il reato venisse portato a con

seguenze ulteriori (per un'immediata critica al decisum di merito, cfr.

Galantini, Sequestro preventivo di atti amministrativi, in Foro ambro

siano, 1999. 44 ss.); la corte, nell'annullare il provvedimento, aveva

chiarito che il sequestro preventivo non può avere ad oggetto un'atti

vità ma solo il risultato di un'attività, giacché tale misura non è desti

nata a svolgere un'atipica funzione inibitoria di comportamenti rile vanti sul piano penale; il giudice di legittimità non aveva, d'altronde, mancato di segnalare che un sequestro preventivo di documenti di un

procedimento amministrativo, disposto al fine di inibire il protrarsi del

l'ipotizzata attività criminosa ed impedire che questa possa portare a

conseguenze ulteriori, essendo diretto a sospendere il procedimento stesso, si risolve in un'indebita invasione della sfera di attività della

pubblica amministrazione. Sulla nozione di cosa pertinente al reato quale oggetto di sequestro

preventivo, e sul rapporto di necessaria correlazione della stessa con la

commissione del reato, cfr., di recente, Cass. 2 ottobre 2003, Melli, Fo

ro it., Rep. 2004, voce Sequestro penale, n. 55, e 13 novembre 2003,

Roccetti, ibid., n. 56.

Circa la tendenza della giurisprudenza pregressa, anteriormente al

varo del codice del 1988. a un uso del sequestro probatorio verso fina

lità preventive, cfr., per tutti, Amodio, Dal sequestro in funzione pro batoria al sequestro preventivo: nuove dimensioni della «coercizione

reale» nella prassi e nella giurisprudenza, in Cass. pen., 1982, 1075 ss.

Sul sequestro preventivo, cfr., tra gli altri, Balducci, Il sequestro

preventivo nel processo penale, Milano, 1991; D'Onofrio, Il sequestro

preventivo, Padova, 1998; Montagna, I sequestri nel sistema delle

cautele penali, Padova, 2005, 97 ss.

Il Foro Italiano — 2006.

esecuzione forzata, e il reato di estorsione in danno dell'esecu

tato.

b) Violazione di legge (art. 321 c.p.p.) quanto alla ritenuta

insussistenza di una situazione di «libera disponibilità» della

documentazione sequestrata. Ad avviso del ricorrente, i giudici del riesame avrebbero pure

errato a ritenere che il fascicolo processuale non era sequestra bile in quanto non era nella disponibilità degli indagati, essendo

pacifico che il sequestro preventivo può avere ad oggetto anche

cose che siano nella disponibilità di terze persone estranee ai

fatti.

Le censure sono infondate.

3. - I fatti per cui è processo, come ricostruiti dallo stesso

pubblico ministero, sono i seguenti: i Moretti avevano parteci

pato ad un'esecuzione immobiliare e avevano chiesto al debito

re, Capati Marino, «una significativa somma di denaro (quindi cimila euro), in cambio della quale i medesimi avrebbero rinun

ciato ad effettuare offerte 'al rialzo' nel corso dell'asta relativa

alla vendita forzata dell'immobile (in cui il Capati attualmente

vive con i suoi cinque figli), consentendo così a soggetti vicini

al nucleo familiare dell'esecutato di acquistare il bene immobile

senza interferenze improprie». E poiché i suddetti Moretti, sebbene indagati per il reato di

estorsione, non avevano «rinunciato a partecipare alla procedura diretta alla vendita all'incanto ancora in corso, il pubblico mini

stero, al fine di evitare che la minaccia oggetto dell'imputazione

provvisoriamente formulata fosse portata a compimento, aveva

richiesto (e ottenuto), in data 2 novembre 2005, il sequestro

preventivo del fascicolo relativo alla stessa» (così a pag. 1 dei

motivi di ricorso). 4. - Quanto sopra premesso, si osserva che l'ordinanza con

cui i giudici del riesame hanno annullato il detto provvedimento di sequestro è assolutamente corretta; mentre sbaglia il pubblico ministero quando ritiene di poter impedire che venga portata a

ulteriori conseguenze un'estorsione nei confronti di un debitore

esecutato, bloccando una procedura giudiziaria di esecuzione

forzata, e dunque intralciando la giustizia civile e disattendendo

al contempo le legittime aspettative dei creditori procedenti. Tale errore il ricorrente non avrebbe commesso se si fosse

uniformato alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il se

questro preventivo non può avere ad oggetto un'attività, ma

soltanto il risultato di un'attività, giacché tale misura cautelare

non è destinata a svolgere un'atipica funzione inibitoria di com

portamenti rilevanti sul piano penale. Il suddetto principio è stato formulato da questa Corte di cas

sazione con riferimento a una fattispecie in tema di sequestro

preventivo di documenti di un procedimento amministrativo,

operato al fine di paralizzarne Viter e di impedire che il reato

venisse portato ad ulteriori conseguenze; peraltro — nella sen

tenza su citata — il collegio ha osservato che alla realizzazione

della funzione inibitoria suddetta sono predisposti istituti di na

tura ben diversa, disciplinati da regole di garanzia funzionali

allo scopo perseguito (arresto, fermo, ecc.). Ad ogni modo, nella motivazione di quel provvedimento sono

chiaramente spiegate le ragioni per cui l'ambito di incidenza del

sequestro preventivo deve essere limitato nei termini su riferiti:

e per una più estesa comprensione delle stesse si rinvia perciò a

quella sentenza, facendo al contempo rilevare che il principio in

essa espresso in relazione ai documenti di un procedimento

amministrativo, vale a fortiori anche per i documenti di un fa

scicolo processuale relativo a una causa civile o a una procedura di esecuzione forzata.

5. - Ma oltre alla ragione su esposta, ve n'è un'altra di mag

giore rilievo, che conferma la correttezza dell'ordinanza dei

giudici del riesame. Non va, infatti, dimenticato che la giustizia civile, nel nostro

paese, ha pari dignità e pari rilievo costituzionale di quella pe nale (cfr. art. 101 e 111 Cost.); e che perciò tutte quelle attività

e quei provvedimenti che tendono a paralizzarla si pongono in

contrasto sia con le norme della Costituzione sopra indicate, sia

con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

Perciò è errata l'affermazione del ricorrente, secondo cui

«procedimento penale e procedimento civile operano su piani

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PARTE SECONDA

distinti, senza interferenze normative reciproche e senza che le

esigenze di tutela relative al primo possano riverberarsi tempe stivamente sul secondo».

Ciò non toglie, ovviamente, che sia ben possibile il sequestro a fini probatori di un fascicolo processuale civile, diretto ad ac

certare, attraverso l'esame dei documenti in esso contenuti, i

fatti oggetto dell'indagine e volto quindi al fine di garantire la

genuinità e l'efficacia della prova; mentre è la stessa funzione

assegnata dall'ordinamento giuridico al sequestro preventivo a

risultare incompatibile con l'acquisizione, con finalità «preven tive», di un fascicolo processuale civile e a precludere, quindi, un simile tipo di intervento da parte del giudice penale.

E anzi, deve evidenziarsi che il sequestro preventivo di un

siffatto fascicolo processuale si risolve in un'indebita invasione

da parte del giudice penale della sfera di attività di un giudice civile, giacché finisce — tra le altre cose — con il determinare

una sorta di arbitraria sospensione del procedimento giudiziale a

quest'ultimo affidato.

Dunque, può concludersi affermando che è in ogni caso ille

gittimo, perché contra ius, un sequestro probatorio finalizzato

all'inibitoria di una funzione giurisdizionale, quali che siano le

ragioni perseguite attraverso quel provvedimento di coercizione

reale.

6. - Infine, va messo in rilievo che è del tutto irrilevante la

circostanza che gli indagati intendano partecipare alla gara in

detta per la vendita dell'immobile; tale diritto non è loro preclu so, non integrando siffatto comportamento né il reato di turbata

libertà degli incanti né quello di estorsione.

Questi reati si verificherebbero ancora una volta, infatti, solo

se i fratelli Moretti dovessero reiterare le loro proposte-minacce alla persona offesa, Capati Marino, cui peraltro dovrebbe essere

interdetta la partecipazione, anche per interposta persona, al

l'incanto relativo all'immobile di sua proprietà, oggetto del

l'esecuzione immobiliare (cfr. art. 579, 1° comma, c.p.c., non

ché Cass. 23 luglio 1979, n. 4407, id., Rep. 1979, voce Esecu

zione forzata per obbligazioni pecuniarie, n. 42).

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite penali; sentenza 28

febbraio 2006; Pres. Papadia, Est. Nappi, P.M. Palombarini

(conci, diff.); ric. Sossio. Conferma App. Napoli 14 gennaio 2004.

Dibattimento penale — Impedimento a comparire dell'im

putato e del difensore — Adempimenti del giudice (Cod.

proc. pen., art. 178, 484). Dibattimento penale — Assenza del difensore — Legittimo

impedimento a comparire — Data della nuova udienza in

dicata nell'ordinanza di rinvio — Sufficienza (Cod. proc.

pen., art. 484).

Nel caso di assenza in dibattimento sia dell'imputato che del

difensore risulta preliminare la decisione sull'effettiva rile

vanza dell'impedimento a comparire eventualmente prospet tato dall'imputato e comunque l'eventuale dichiarazione della sua contumacia, cui il giudice deve provvedere sentito il

pubblico ministero e il sostituto designato per il difensore as

sente; solo dopo aver deciso con riferimento alla posizione dell 'imputato, il giudice può prendere in esame la richiesta di

rinvio per impedimento del difensore; ne consegue che non è

viziata da nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p. la di

chiarazione di contumacia dell'imputato, allorché il giudice,

Il Foro Italiano — 2006.

a tal fine, abbia nominato d'ufficio un sostituto del difensore assente, il quale ultimo sia stato, di seguito, ritenuto legitti mamente impedito. (1)

Il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio del di

battimento per legittimo impedimento a comparire ha diritto

all'avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabi

lita la data già nell'ordinanza di rinvio. (2)

Motivi della decisione. — 1. - Sossio Grassia impugna per cassazione la sentenza che ne ha confermato la dichiarazione di

colpevolezza in ordine al delitto di violazione degli obblighi di

assistenza familiare. Propone tre motivi d'impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art.

420 ter c.p.p., lamentando che il giudice di primo grado ne ab

bia dichiarato la contumacia prima di decidere sulla richiesta di

rinvio del dibattimento per impedimento del difensore di fiducia

(1-2) La pronuncia in epigrafe dirime taluni conflitti interpretativi su

questioni di grande rilievo pratico, concernenti il concorso tra impedi mento dell'imputato e impedimento del difensore in fase dibattimenta le. La giurisprudenza di legittimità aveva, in tema, evidenziato due op posti indirizzi. Un primo orientamento riteneva prioritaria la decisione

sull'impedimento dedotto dal difensore: il giudice dovrebbe, in limine,

pronunciarsi su legittimità e tempestività dell'impedimento, disponen do senz'altro, in caso di diagnosi positiva, il prescritto rinvio dell'u

dienza; secondo tale indirizzo risulterebbe, pertanto, nulla la declarato ria di contumacia dell'imputato, pronunciata previa nomina di un difen sore d'ufficio in assenza del difensore di fiducia, e ciò nonostante l'im

pedimento di questi fosse già stato comunicato e risultasse, dunque, in atti (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass. 11 gennaio 2000, Fiorillo, Foro

it., Rep. 2001, voce Dibattimento penale, n. 61; 5 ottobre 2001, Zabor

ra, id.. Rep. 2002, voce cit., n. 52; 25 febbraio 2004. Suero, id.. Rep. 2004, voce cit., n. 49).

Il contrario indirizzo riteneva, invece, prioritario l'accertamento, in

limine, della sussistenza di un impedimento legittimo nell'ipotesi di as senza dell'imputato: in tal caso, dunque, a fronte della contestuale as senza del difensore di fiducia, il protocollo operativo sarebbe stato scandito dalla nomina di un difensore d'ufficio, dall'accertamento di eventuali impedimenti legittimi giustificativi dell'assenza dell'imputa to, dalla declaratoria di contumacia dello stesso nel caso di diagnosi negativa, e, quindi, dalla delibazione in tema di impedimento dedotto dal difensore di fiducia (cfr., in tal senso, Cass. 5 ottobre 2001, Roatta,

id., Rep. 2002, voce cit., n. 55; 10 gennaio 2003, Sensoli, Ced Cass., rv. 224104; 12 ottobre 2005, Ferraro, id., rv. 232373).

Le sezioni unite risolvono il contrasto attingendo al paradigma dise

gnato dall'art. 484 c.p.p., da cui è traibile la corretta sequenza cronolo

gica degli adempimenti preliminari del giudice: la norma stabilisce che occorre procedere alla verifica della regolare costituzione delle parti, attività che richiede la necessaria presenza dei difensore dell'imputato; rilevata l'assenza del difensore di fiducia, dunque, occorre dar luogo anzitutto alla nomina di un difensore d'ufficio; sentite le parti, si pro cederà, di seguito, all'accertamento di eventuali impedimenti giustifi cativi dell'assenza dell'imputato, difettando i quali dovrà, sentite le

parti, pronunciarsi l'ordinanza dichiarativa di contumacia; il giudice potrà, a tal punto, delibare sul dedotto impedimento del difensore di fi ducia.

Un simile protocollo riverbererà conseguenze di rilievo in ordine al veicolo attraverso il quale va data notizia della data della nuova udien za al difensore di fiducia assente. Le sezioni unite, riesplorando la pre cedente giurisprudenza di legittimità, ribadiscono un essenziale distin

guo: ove la data della nuova udienza sia fissata in epoca successiva al l'udienza in cui la sospensione o il rinvio del dibattimento siano stati

disposti, l'avviso dovrà essere notificato al difensore di fiducia; ove,

per contro, la data della nuova udienza sia già indicata nell'ordinanza di sospensione o rinvio, pubblicata in udienza tramite lettura, e sia sta ta, per tale via, recepita dal sostituto designato dal giudice, il difensore assente non avrà diritto ad alcuna autonoma notificazione, atteso che sarà bastevole, allo scopo, che l'avviso sia recepito in udienza dal so stituto nominato dal giudice (cfr. Cass. 13 novembre 2003, Pacca, id., rv. 227491, e 31 marzo 2004. Foltran, Foro it., Rep. 2004, voce cit., n. 64).

In tema, cfr. anche Cass. 20 settembre 2001, Lucafò, id., Rep. 2002, voce cit., n. 54, secondo cui, qualora il dibattimento venga rinviato per legittimo impedimento del difensore e l'imputato, ritualmente citato, non sia comparso e non sia stato dichiarato contumace, spetta anche a lui la notifica dell'avviso per la nuova udienza, non potendosi conside rare valido, in difetto di regolare dichiarazione di contumacia, il sem

plice avviso orale formulato dal giudice.

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