sezione II penale; sentenza 9 marzo 2006; Pres. Nardi, Est. Sirena, P.M. Cesqui (concl. conf.); ric.P.m. in c. Sindona. Conferma Trib. Viterbo, ord. 29 novembre 2005Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2006), pp. 425/426-427/428Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23202136 .
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GIURISPRUDENZA PENALE
CORTE DI CASSAZIONE; sezione II penale; sentenza 9
marzo 2006; Pres. Nardi, Est. Sirena, P.M. Cesqui (conci,
conf.); ric. P.m. in c. Sindona. Conferma Trib. Viterbo, ord.
29 novembre 2005.
Sequestro penale — Sequestro preventivo — Fascicolo pro cessuale —
Illegittimità —
Fattispecie (Cod. proc pen., art.
321).
E radicalmente illegittimo un sequestro preventivo di fascicolo
processuale finalizzato all'inibitoria di una funzione giurisdi zionale (nella specie, il giudice per le indagini preliminari, nel corso di un procedimento di estorsione, aveva proceduto a sequestro preventivo di fascicolo di procedura di esecuzio
ne immobiliare, così inibendo l'ulteriore decorso del proces so esecutivo civile; la corte ha confermato l'annullamento del
provvedimento di sequestro disposto dal giudice del riesame,
enunciando il principio di cui in massima). (1)
1. - Con decreto del 18 novembre 2005, il g.i.p. presso il Tri
bunale di Viterbo dispose il sequestro preventivo di un fascicolo
processuale relativo a un'esecuzione immobiliare in corso pres so quell'ufficio giudiziario, ritenendo che tale fascicolo fosse
cosa pertinente al reato di estorsione per il quale sono indagati tali fratelli Moretti.
Sennonché, a seguito di istanza di riesame proposta dal notaio
Maria Teresa Sindona, il Tribunale di Viterbo, con ordinanza
del 29 novembre 2005, in accoglimento dell'impugnazione, an
nullò il provvedimento di sequestro, disponendo la restituzione
del fascicolo all'ufficio procedente. 2. - Ricorre per cassazione il procuratore della repubblica
presso il Tribunale di Viterbo deducendo:
a) violazione di legge (art. 321 c.p.p.) quanto alla ritenuta in
sussistenza di un nesso di pertinenzialità tra il reato per cui si
procede e la documentazione sequestrata. Secondo il ricorrente, i giudici del riesame avrebbero errato a
sostenere che non v'è vincolo di pertinenzialità tra l'oggetto del
sequestro annullato, e cioè una pratica giudiziaria relativa ad
(1) La singolare vicenda nel cui alveo è maturato l'odierno principio di diritto affonda concettualmente le proprie radici nel precedente of
ferto da Cass. 14 dicembre 1998, Bottani (per esteso, Cass, pen., 2000,
457, con nota di Frioni, Una sentenza ineccepibile in materia di seque stro preventivo di delibere amministrative, ibid., 461 ss.; per altra mas
sima tratta dalla medesima pronuncia, v. Foro it.. Rep. 1999, voce Mi
sure cautelari personali, n. 467), qui puntualmente citato in parte moti
va: in quella sede il giudice di merito aveva proceduto a un sequestro
preventivo di documenti di un procedimento amministrativo, operato al
fine di paralizzarne l'iter e impedire che il reato venisse portato a con
seguenze ulteriori (per un'immediata critica al decisum di merito, cfr.
Galantini, Sequestro preventivo di atti amministrativi, in Foro ambro
siano, 1999. 44 ss.); la corte, nell'annullare il provvedimento, aveva
chiarito che il sequestro preventivo non può avere ad oggetto un'atti
vità ma solo il risultato di un'attività, giacché tale misura non è desti
nata a svolgere un'atipica funzione inibitoria di comportamenti rile vanti sul piano penale; il giudice di legittimità non aveva, d'altronde, mancato di segnalare che un sequestro preventivo di documenti di un
procedimento amministrativo, disposto al fine di inibire il protrarsi del
l'ipotizzata attività criminosa ed impedire che questa possa portare a
conseguenze ulteriori, essendo diretto a sospendere il procedimento stesso, si risolve in un'indebita invasione della sfera di attività della
pubblica amministrazione. Sulla nozione di cosa pertinente al reato quale oggetto di sequestro
preventivo, e sul rapporto di necessaria correlazione della stessa con la
commissione del reato, cfr., di recente, Cass. 2 ottobre 2003, Melli, Fo
ro it., Rep. 2004, voce Sequestro penale, n. 55, e 13 novembre 2003,
Roccetti, ibid., n. 56.
Circa la tendenza della giurisprudenza pregressa, anteriormente al
varo del codice del 1988. a un uso del sequestro probatorio verso fina
lità preventive, cfr., per tutti, Amodio, Dal sequestro in funzione pro batoria al sequestro preventivo: nuove dimensioni della «coercizione
reale» nella prassi e nella giurisprudenza, in Cass. pen., 1982, 1075 ss.
Sul sequestro preventivo, cfr., tra gli altri, Balducci, Il sequestro
preventivo nel processo penale, Milano, 1991; D'Onofrio, Il sequestro
preventivo, Padova, 1998; Montagna, I sequestri nel sistema delle
cautele penali, Padova, 2005, 97 ss.
Il Foro Italiano — 2006.
esecuzione forzata, e il reato di estorsione in danno dell'esecu
tato.
b) Violazione di legge (art. 321 c.p.p.) quanto alla ritenuta
insussistenza di una situazione di «libera disponibilità» della
documentazione sequestrata. Ad avviso del ricorrente, i giudici del riesame avrebbero pure
errato a ritenere che il fascicolo processuale non era sequestra bile in quanto non era nella disponibilità degli indagati, essendo
pacifico che il sequestro preventivo può avere ad oggetto anche
cose che siano nella disponibilità di terze persone estranee ai
fatti.
Le censure sono infondate.
3. - I fatti per cui è processo, come ricostruiti dallo stesso
pubblico ministero, sono i seguenti: i Moretti avevano parteci
pato ad un'esecuzione immobiliare e avevano chiesto al debito
re, Capati Marino, «una significativa somma di denaro (quindi cimila euro), in cambio della quale i medesimi avrebbero rinun
ciato ad effettuare offerte 'al rialzo' nel corso dell'asta relativa
alla vendita forzata dell'immobile (in cui il Capati attualmente
vive con i suoi cinque figli), consentendo così a soggetti vicini
al nucleo familiare dell'esecutato di acquistare il bene immobile
senza interferenze improprie». E poiché i suddetti Moretti, sebbene indagati per il reato di
estorsione, non avevano «rinunciato a partecipare alla procedura diretta alla vendita all'incanto ancora in corso, il pubblico mini
stero, al fine di evitare che la minaccia oggetto dell'imputazione
provvisoriamente formulata fosse portata a compimento, aveva
richiesto (e ottenuto), in data 2 novembre 2005, il sequestro
preventivo del fascicolo relativo alla stessa» (così a pag. 1 dei
motivi di ricorso). 4. - Quanto sopra premesso, si osserva che l'ordinanza con
cui i giudici del riesame hanno annullato il detto provvedimento di sequestro è assolutamente corretta; mentre sbaglia il pubblico ministero quando ritiene di poter impedire che venga portata a
ulteriori conseguenze un'estorsione nei confronti di un debitore
esecutato, bloccando una procedura giudiziaria di esecuzione
forzata, e dunque intralciando la giustizia civile e disattendendo
al contempo le legittime aspettative dei creditori procedenti. Tale errore il ricorrente non avrebbe commesso se si fosse
uniformato alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il se
questro preventivo non può avere ad oggetto un'attività, ma
soltanto il risultato di un'attività, giacché tale misura cautelare
non è destinata a svolgere un'atipica funzione inibitoria di com
portamenti rilevanti sul piano penale. Il suddetto principio è stato formulato da questa Corte di cas
sazione con riferimento a una fattispecie in tema di sequestro
preventivo di documenti di un procedimento amministrativo,
operato al fine di paralizzarne Viter e di impedire che il reato
venisse portato ad ulteriori conseguenze; peraltro — nella sen
tenza su citata — il collegio ha osservato che alla realizzazione
della funzione inibitoria suddetta sono predisposti istituti di na
tura ben diversa, disciplinati da regole di garanzia funzionali
allo scopo perseguito (arresto, fermo, ecc.). Ad ogni modo, nella motivazione di quel provvedimento sono
chiaramente spiegate le ragioni per cui l'ambito di incidenza del
sequestro preventivo deve essere limitato nei termini su riferiti:
e per una più estesa comprensione delle stesse si rinvia perciò a
quella sentenza, facendo al contempo rilevare che il principio in
essa espresso in relazione ai documenti di un procedimento
amministrativo, vale a fortiori anche per i documenti di un fa
scicolo processuale relativo a una causa civile o a una procedura di esecuzione forzata.
5. - Ma oltre alla ragione su esposta, ve n'è un'altra di mag
giore rilievo, che conferma la correttezza dell'ordinanza dei
giudici del riesame. Non va, infatti, dimenticato che la giustizia civile, nel nostro
paese, ha pari dignità e pari rilievo costituzionale di quella pe nale (cfr. art. 101 e 111 Cost.); e che perciò tutte quelle attività
e quei provvedimenti che tendono a paralizzarla si pongono in
contrasto sia con le norme della Costituzione sopra indicate, sia
con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.
Perciò è errata l'affermazione del ricorrente, secondo cui
«procedimento penale e procedimento civile operano su piani
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PARTE SECONDA
distinti, senza interferenze normative reciproche e senza che le
esigenze di tutela relative al primo possano riverberarsi tempe stivamente sul secondo».
Ciò non toglie, ovviamente, che sia ben possibile il sequestro a fini probatori di un fascicolo processuale civile, diretto ad ac
certare, attraverso l'esame dei documenti in esso contenuti, i
fatti oggetto dell'indagine e volto quindi al fine di garantire la
genuinità e l'efficacia della prova; mentre è la stessa funzione
assegnata dall'ordinamento giuridico al sequestro preventivo a
risultare incompatibile con l'acquisizione, con finalità «preven tive», di un fascicolo processuale civile e a precludere, quindi, un simile tipo di intervento da parte del giudice penale.
E anzi, deve evidenziarsi che il sequestro preventivo di un
siffatto fascicolo processuale si risolve in un'indebita invasione
da parte del giudice penale della sfera di attività di un giudice civile, giacché finisce — tra le altre cose — con il determinare
una sorta di arbitraria sospensione del procedimento giudiziale a
quest'ultimo affidato.
Dunque, può concludersi affermando che è in ogni caso ille
gittimo, perché contra ius, un sequestro probatorio finalizzato
all'inibitoria di una funzione giurisdizionale, quali che siano le
ragioni perseguite attraverso quel provvedimento di coercizione
reale.
6. - Infine, va messo in rilievo che è del tutto irrilevante la
circostanza che gli indagati intendano partecipare alla gara in
detta per la vendita dell'immobile; tale diritto non è loro preclu so, non integrando siffatto comportamento né il reato di turbata
libertà degli incanti né quello di estorsione.
Questi reati si verificherebbero ancora una volta, infatti, solo
se i fratelli Moretti dovessero reiterare le loro proposte-minacce alla persona offesa, Capati Marino, cui peraltro dovrebbe essere
interdetta la partecipazione, anche per interposta persona, al
l'incanto relativo all'immobile di sua proprietà, oggetto del
l'esecuzione immobiliare (cfr. art. 579, 1° comma, c.p.c., non
ché Cass. 23 luglio 1979, n. 4407, id., Rep. 1979, voce Esecu
zione forzata per obbligazioni pecuniarie, n. 42).
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite penali; sentenza 28
febbraio 2006; Pres. Papadia, Est. Nappi, P.M. Palombarini
(conci, diff.); ric. Sossio. Conferma App. Napoli 14 gennaio 2004.
Dibattimento penale — Impedimento a comparire dell'im
putato e del difensore — Adempimenti del giudice (Cod.
proc. pen., art. 178, 484). Dibattimento penale — Assenza del difensore — Legittimo
impedimento a comparire — Data della nuova udienza in
dicata nell'ordinanza di rinvio — Sufficienza (Cod. proc.
pen., art. 484).
Nel caso di assenza in dibattimento sia dell'imputato che del
difensore risulta preliminare la decisione sull'effettiva rile
vanza dell'impedimento a comparire eventualmente prospet tato dall'imputato e comunque l'eventuale dichiarazione della sua contumacia, cui il giudice deve provvedere sentito il
pubblico ministero e il sostituto designato per il difensore as
sente; solo dopo aver deciso con riferimento alla posizione dell 'imputato, il giudice può prendere in esame la richiesta di
rinvio per impedimento del difensore; ne consegue che non è
viziata da nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p. la di
chiarazione di contumacia dell'imputato, allorché il giudice,
Il Foro Italiano — 2006.
a tal fine, abbia nominato d'ufficio un sostituto del difensore assente, il quale ultimo sia stato, di seguito, ritenuto legitti mamente impedito. (1)
Il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio del di
battimento per legittimo impedimento a comparire ha diritto
all'avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabi
lita la data già nell'ordinanza di rinvio. (2)
Motivi della decisione. — 1. - Sossio Grassia impugna per cassazione la sentenza che ne ha confermato la dichiarazione di
colpevolezza in ordine al delitto di violazione degli obblighi di
assistenza familiare. Propone tre motivi d'impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art.
420 ter c.p.p., lamentando che il giudice di primo grado ne ab
bia dichiarato la contumacia prima di decidere sulla richiesta di
rinvio del dibattimento per impedimento del difensore di fiducia
(1-2) La pronuncia in epigrafe dirime taluni conflitti interpretativi su
questioni di grande rilievo pratico, concernenti il concorso tra impedi mento dell'imputato e impedimento del difensore in fase dibattimenta le. La giurisprudenza di legittimità aveva, in tema, evidenziato due op posti indirizzi. Un primo orientamento riteneva prioritaria la decisione
sull'impedimento dedotto dal difensore: il giudice dovrebbe, in limine,
pronunciarsi su legittimità e tempestività dell'impedimento, disponen do senz'altro, in caso di diagnosi positiva, il prescritto rinvio dell'u
dienza; secondo tale indirizzo risulterebbe, pertanto, nulla la declarato ria di contumacia dell'imputato, pronunciata previa nomina di un difen sore d'ufficio in assenza del difensore di fiducia, e ciò nonostante l'im
pedimento di questi fosse già stato comunicato e risultasse, dunque, in atti (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass. 11 gennaio 2000, Fiorillo, Foro
it., Rep. 2001, voce Dibattimento penale, n. 61; 5 ottobre 2001, Zabor
ra, id.. Rep. 2002, voce cit., n. 52; 25 febbraio 2004. Suero, id.. Rep. 2004, voce cit., n. 49).
Il contrario indirizzo riteneva, invece, prioritario l'accertamento, in
limine, della sussistenza di un impedimento legittimo nell'ipotesi di as senza dell'imputato: in tal caso, dunque, a fronte della contestuale as senza del difensore di fiducia, il protocollo operativo sarebbe stato scandito dalla nomina di un difensore d'ufficio, dall'accertamento di eventuali impedimenti legittimi giustificativi dell'assenza dell'imputa to, dalla declaratoria di contumacia dello stesso nel caso di diagnosi negativa, e, quindi, dalla delibazione in tema di impedimento dedotto dal difensore di fiducia (cfr., in tal senso, Cass. 5 ottobre 2001, Roatta,
id., Rep. 2002, voce cit., n. 55; 10 gennaio 2003, Sensoli, Ced Cass., rv. 224104; 12 ottobre 2005, Ferraro, id., rv. 232373).
Le sezioni unite risolvono il contrasto attingendo al paradigma dise
gnato dall'art. 484 c.p.p., da cui è traibile la corretta sequenza cronolo
gica degli adempimenti preliminari del giudice: la norma stabilisce che occorre procedere alla verifica della regolare costituzione delle parti, attività che richiede la necessaria presenza dei difensore dell'imputato; rilevata l'assenza del difensore di fiducia, dunque, occorre dar luogo anzitutto alla nomina di un difensore d'ufficio; sentite le parti, si pro cederà, di seguito, all'accertamento di eventuali impedimenti giustifi cativi dell'assenza dell'imputato, difettando i quali dovrà, sentite le
parti, pronunciarsi l'ordinanza dichiarativa di contumacia; il giudice potrà, a tal punto, delibare sul dedotto impedimento del difensore di fi ducia.
Un simile protocollo riverbererà conseguenze di rilievo in ordine al veicolo attraverso il quale va data notizia della data della nuova udien za al difensore di fiducia assente. Le sezioni unite, riesplorando la pre cedente giurisprudenza di legittimità, ribadiscono un essenziale distin
guo: ove la data della nuova udienza sia fissata in epoca successiva al l'udienza in cui la sospensione o il rinvio del dibattimento siano stati
disposti, l'avviso dovrà essere notificato al difensore di fiducia; ove,
per contro, la data della nuova udienza sia già indicata nell'ordinanza di sospensione o rinvio, pubblicata in udienza tramite lettura, e sia sta ta, per tale via, recepita dal sostituto designato dal giudice, il difensore assente non avrà diritto ad alcuna autonoma notificazione, atteso che sarà bastevole, allo scopo, che l'avviso sia recepito in udienza dal so stituto nominato dal giudice (cfr. Cass. 13 novembre 2003, Pacca, id., rv. 227491, e 31 marzo 2004. Foltran, Foro it., Rep. 2004, voce cit., n. 64).
In tema, cfr. anche Cass. 20 settembre 2001, Lucafò, id., Rep. 2002, voce cit., n. 54, secondo cui, qualora il dibattimento venga rinviato per legittimo impedimento del difensore e l'imputato, ritualmente citato, non sia comparso e non sia stato dichiarato contumace, spetta anche a lui la notifica dell'avviso per la nuova udienza, non potendosi conside rare valido, in difetto di regolare dichiarazione di contumacia, il sem
plice avviso orale formulato dal giudice.
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