sezione II; sentenza 15 giugno 2005, causa T-186/04; Pres. Pirrung; Spa Monopole, compagniefermière de Spa SA/NV c. Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni emodelli) (Uami)Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 9 (SETTEMBRE 2005), pp. 455/456-463/464Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200906 .
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PARTE QUARTA
le circostanze della causa principale e in particolare alla luce
delle considerazioni espresse ai punti 29-31 della presente sen
tenza, l'applicazione del diritto nazionale sia in grado di garan tire che la disciplina nazionale della vendita ambulante incida
allo stesso modo, in diritto come in fatto, sulla commercializza
zione dei prodotti nazionali e su quella dei prodotti provenienti da altri Stati membri. Qualora così non fosse, spetterebbe allo
stesso giudice stabilire se una simile disciplina sia giustificata da un obiettivo di interesse generale nel senso della giurispru denza scaturita dalla citata sentenza Cassis de Dijon e se sia
proporzionata a tale obiettivo.
33. - In terzo luogo, per quanto riguarda l'applicabilità del
l'art. 49 Ce, occorre ricordare, come risulta già dal punto 21
della presente sentenza, che la disciplina nazionale della vendita
ambulante riguarda le condizioni richieste per la commercializ
zazione di un certo tipo di merci. Secondo la giurisprudenza della corte, tale disciplina è soggetta, in linea di principio, alle
disposizioni del trattato sulla libera circolazione delle merci e
non a quelle sulla libera prestazione dei servizi (v., in questo senso, sentenza Boscher, cit., punti 8-10).
34. - Non si può tuttavia escludere che la vendita di un pro dotto possa avvenire in concomitanza con un'attività che com
porti aspetti di «servizio». Ciononostante, tale circostanza non
può di per sé bastare per qualificare come «prestazione di servi
zi» ai sensi dell'art. 49 Ce un'operazione economica come la
vendita ambulante controversa nella causa principale. Infatti, in
ogni caso di specie si deve verificare se tale prestazione costi
tuisca o meno un aspetto assolutamente secondario rispetto agli elementi afferenti alla libera circolazione delle merci. Orbene, nelle circostanze della causa principale quest'ultimo aspetto sembra prevalere su quello della libera prestazione dei servizi.
35. - A questo proposito, secondo una giurisprudenza costan
te, quando un provvedimento nazionale si ricollega sia alla libe
ra circolazione delle merci che alla libera prestazione di servizi, la corte l'esamina, in linea di principio, con riferimento ad una
sola delle due libertà fondamentali qualora risulti che una delle
due è affatto secondaria rispetto all'altra e può esserle ricolle
gata (v., in questo senso, sentenze 24 marzo 1994, causa C
275/92, Schindler, Racc. pag. 1-1039, punto 22; Foro it., 1994,
IV, 521; 22 gennaio 2002, causa C-390/99, Canal Satélite Di
gital, Racc. pag. 1-607, punto 31; Foro it., Rep. 2003, voce cit., nn. 989, 1809, e Karner, cit., punto 46).
36. - Di conseguenza, non occorre esaminare la disciplina na
zionale della vendita ambulante con riferimento all'art. 49 Ce.
37. - Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, le
questioni proposte debbono essere risolte dichiarando quanto
segue: — l'art. 28 Ce non osta a una disciplina nazionale in virtù
della quale uno Stato membro sanziona penalmente la vendita
ambulante di abbonamenti a periodici, effettuata nel suo territo
rio senza previa autorizzazione, qualora tale disciplina si appli chi, a prescindere dall'origine dei prodotti di cui si tratta, a tutti
gli operatori interessati che esercitano la loro attività nel territo
rio nazionale, purché incida allo stesso modo, in diritto come in
fatto, sulla commercializzazione dei prodotti originari di tale
Stato e su quella dei prodotti provenienti da altri Stati membri; —
spetta al giudice del rinvio verificare se, date le circostan
ze della causa principale, l'applicazione del diritto nazionale sia
in grado di garantire che la detta disciplina incida allo stesso
modo, in diritto come in fatto, sulla commercializzazione dei
prodotti nazionali e su quella dei prodotti provenienti da altri
Stati membri nonché, qualora così non fosse, stabilire se la di
sciplina controversa sia giustificata da un obiettivo di interesse
generale nel senso conferito a tale concetto dalla giurisprudenza della corte e se sia proporzionata a tale obiettivo.
Per questi motivi, la corte (prima sezione) dichiara:
L'art. 28 Ce non osta a una disciplina nazionale in virtù della
quale uno Stato membro sanziona penalmente la vendita ambu
lante di abbonamenti a periodici, effettuata nel suo territorio
senza previa autorizzazione, qualora tale disciplina si applichi, a
prescindere dall'origine dei prodotti di cui si tratta, a tutti gli
operatori interessati che esercitano la loro attività nel territorio
nazionale, purché incida allo stesso modo, in diritto come in
Il Foro Italiano — 2005.
fatto, sulla commercializzazione dei prodotti originari di tale
Stato e su quella dei prodotti provenienti da altri Stati membri.
Spetta al giudice del rinvio verificare se, date le circostanze
della causa principale, l'applicazione del diritto nazionale sia in
grado di garantire che la detta disciplina incida allo stesso
modo, in diritto come in fatto, sulla commercializzazione dei
prodotti nazionali e su quella dei prodotti provenienti da altri
Stati membri nonché, qualora così non fosse, stabilire se la di
sciplina controversa sia giustificata da un obiettivo di interesse
generale nel senso conferito a tale concetto dalla giurisprudenza della corte e se sia proporzionata a tale obiettivo.
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sezione II; sentenza 15 giugno 2005, causa
T-186/04; Pres. Pirrung; Spa Monopole, compagnie fermière
de Spa SA/NV c. Ufficio per l'armonizzazione nel mercato
interno (marchi, disegni e modelli) (Uami).
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sezione II; sentenza 15 giugno 2005, causa
Unione europea — Marchio comunitario — Opposizione
alla registrazione dinanzi all'Uami — Indicazione del
marchio — Sufficienza — Fattispecie (Regolamento 13 di
cembre 1995 n. 2868/95/Ce della commissione, recante mo
dalità di esecuzione del regolamento 40/94/Ce del consiglio sul marchio comunitario, art. 18).
La regola 18, n. 1, del regolamento 13 dicembre 1995 n. 2868, di applicazione del regolamento Ce sul marchio comunitario
del 20 dicembre 1993 n. 40, deve essere interpretata nel sen
so che prescrive di indicare in un modo sufficientemente chia
ro il marchio anteriore sul quale è fondata l'opposizione per consentirne l'identificazione, senza richiedere alcun obbligo di riproduzione del marchio anteriore nell'atto di opposizio ne (nella specie, il tribunale ha ritenuto che la menzione del
carattere notorio del marchio denominativo, del numero di
registrazione, dello Stato membro e della classe di prodotti
per i quali il marchio era stato rilasciato costituisse indica
zione chiara del marchio su cui si fondava l'opposizione). (1)
(1) Questione nuova per la giurisprudenza comunitaria. Come evidenziato nella sentenza in epigrafe, nell'ambito delle deci
sioni assunte dalle commissioni di ricorso dell'Uami erano emersi in dirizzi contrastanti sulla questione relativa al contenuto dell'atto di
opposizione, necessario per l'individuazione del marchio anteriore su cui l'opposizione di fonda, richiedendosi in alcuni casi (peraltro con cernenti diritti anteriori non registrati) il deposito della riproduzione del marchio da parte dell'opponente, mentre in altre procedure la commissione aveva giudicato sufficiente, per individuare il diritto sul marchio che viene opposto avverso la domanda di registrazione, l'in dicazione dei riferimenti completi della registrazione del segno ante riore (per la lettura delle decisioni è possibile consultare il sito
<http://oami.eu.int>). Secondo le disposizioni che regolano la materia, nel termine di tre
mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda di marchio comu
nitario, può essere fatta opposizione alla registrazione del marchio, per uno dei motivi di esclusione della registrazione a norma dell'art. 8 del
regolamento Cee 20 dicembre 1993 (art. 42 del regolamento 40/94). L'atto di opposizione deve essere presentato in duplice copia e con
tenere, con riguardo ai marchi anteriori o ai diritti anteriori su cui si fonda l'opposizione, le indicazioni necessarie sul marchio anteriore, relative al tipo di marchio (comunitario o internazionale, notoriamente conosciuto o che gode di notorietà), agli Stati membri ove ha effetto la
registrazione, al numero di registrazione e alla data di deposito, nonché
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
Antefatti della controversia
1. - Il 5 agosto 1997 l'interveniente ha presentato una do
manda di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione
nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Uami), in forza
del regolamento (Ce) del consiglio 20 dicembre 1993 n. 40/94, sul marchio comunitario (G.U. 1994, L 11, pag. 1), come modi
ficato.
2. - Il marchio di cui è stata richiesta la registrazione è il se
gno denominativo SPAFORM.
3. - I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rien
trano nelle classi 7, 9, e 11 ai sensi dell'accordo di Nizza del 15
giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei
prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come
rivisto e modificato. Detti prodotti corrispondono alle seguenti descrizioni:
— «pompe, regolatori di pressione, valvole regolatrici della
pressione», che rientrano nella classe 7; —
«apparecchi e strumenti per la misurazione della pressio ne», che rientrano nella classe 9;
— «vasche da bagno; vasche da bagno a vortice; vasche
idromassaggio, lavandini; impianti per vasche da bagno provvi sti di getti a pressione; docce; condotte d'acqua», che rientrano
nella classe 11.
4. - Il 27 luglio 1998 la domanda di marchio è stata pubbli cata nel Bollettino dei marchi comunitari 55/98.
5. - Il 27 ottobre 1998 la ricorrente ha presentato un'opposi zione alla registrazione del marchio richiesto.
«una riproduzione ed eventualmente una descrizione del marchio ante riore o del diritto anteriore» (regola n. 15, n. 2, lett. b, punti ìi, Hi, iv, v e V/', del regolamento della commissione 13 dicembre 1995 n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento Ce 40/94).
Se l'opposizione non è conforme all'art. 42 del regolamento o se l'atto di opposizione non indica chiaramente contro quale domanda
l'opposizione è proposta o quale sia il marchio anteriore o il diritto an teriore sulla cui base l'opposizione viene proposta, l'ufficio la respinge in quanto inammissibile (regola n. 18, n. 1, del regolamento 2868/95).
I giudici comunitari, così come aveva richiesto lo stesso Uami (che
pur non potendo modificare, in sede di impugnazione di una decisione delle commissioni di ricorso, i termini della controversia, non ha l'ob
bligo di difendere tutte le decisioni impugnate, potendo legittimamente aderire alle istanze del ricorrente che chieda l'annullamento della deci sione impugnata: v. Trib. 1 grado 30 giugno 2004, causa T-107/02,
<www.europa.eu.int/eur-lex/it>) hanno ritenuto di privilegiare un'in
terpretazione sostanziale della norma, desunta dall'esigenza che il re
golamento di esecuzione tende a garantire (ossia, quella di porre in condizione tanto il soggetto che richiede la registrazione, quanto l'Ua
mi, di individuare senza soverchie difficoltà il marchio anteriore che
l'opponente indica come fonte del proprio diritto a contrastare l'altrui
registrazione; resta da chiedersi se identica soluzione sarebbe stata rag giunta in presenza di un marchio non solo denominativo, come quello indicato nell'atto di opposizione, in ragione delle esigenze di compara zione dei segni di carattere figurativo).
Nel senso che la prassi decisionale dell'Uami non vincola in sede di decisione i giudici comunitari, v. Trib. 1 grado 20 novembre 2002, cau se riunite T-79/01 e T-86/01, Foro it.. Rep. 2004. voce Unione euro
pea, n. 1385. Sul significato dei distinti motivi di inammissibilità dell'opposizio
ne, regolati dalla regola n. 18 del regolamento di esecuzione, e sul di verso regime di integrazione dei requisiti dell'atto di opposizione, cfr. Trib. 1 grado 13 giugno 2002, causa T-232/00, id.. Rep. 2003, voce cit., n. 1504.
In dottrina, sulla procedura di opposizione alla domanda di registra zione del marchio comunitario, cfr. Ubertazzi, Commentario breve al diritto della concorrenza1, Padova, 2004, 286 s.; Scuffi, Diritto proces suale dei brevetti e dei marchi, Milano, 2001, 141; Benussi, Il marchio
comunitario, Milano, 1996, 79; De Benedetti-Angelini, Norme di ese
cuzione del regolamento Ce sul marchio comunitario (commento al re
golamento Ce della commissione 13 dicembre 1995 n. 2868/95), in Dir.
ind., 1996, 734. Sulla procedura di opposizione alla registrazione del marchio nazio
nale in Italia, introdotta nel nostro ordinamento dal d.leg. 447/99 ed at tualmente disciplinata dall'art. 176 cod. proprietà industriale, v. Spada,
Opposizione alla registrazione de! marchio e nullità relativa, e Del
Gallo Rosoni, La procedura di opposizione di terzi alla registrazione del marchio, entrambi in AA.VV., Segni e forme distintive. La nuova di
sciplina, Milano, 2001, rispettivamente 139 ss. e 233 ss. [S. Di Paola]
Il Foro Italiano — 2005 — Parte IV-21.
6. - L'opposizione era fondata, in particolare, sui marchi SPA
THERMES e SPA, oggetto delle seguenti registrazioni: —
registrazione n. 555.229 del 26 luglio 1994, nel Benelux, del marchio SPA THERMES per i seguenti prodotti e servizi:
«preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; prepa rati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profume ria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici», che
rientrano nella classe 3;
«apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento, di ven
tilazione, di distribuzione d'acqua e impianti sanitari, ivi com
presi sistemi di distribuzione, di trattamento, di purificazione e
di filtraggio dell'acqua», che rientrano nella classe 11; «servizi prestati nell'ambito delle attività di uno stabilimento
termale compresa la prestazione di servizi di assistenza medica;
bagni, docce, massaggi», che rientrano nella classe 42; —
registrazione 21 febbraio 1983, n. 389.230, nel Benelux, del marchio SPA, per «acque minerali e gassose e altre bevande
analcoliche; sciroppi e altri preparati per fare bevande», prodotti che rientrano nella classe 32.
7. - Per quanto riguarda quest'ultimo marchio, l'atto di oppo sizione non conteneva alcuna riproduzione dello stesso. Inoltre, la ricorrente menzionava la «notorietà dei suoi marchi con ri
guardo ai prodotti [rientranti nella] classe 32 nel Benelux».
8. - A sostegno della sua opposizione, la ricorrente invocava
l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento 40/94 ai fini della regi strazione n. 555.229. Essa faceva inoltre riferimento all'art. 8, n. 5, di detto regolamento con riguardo alla registrazione n. 389
230. 9. - Il 4 ottobre 2000 la divisione di opposizione chiedeva alla
ricorrente di addurre fatti, prove e osservazioni a sostegno della
sua opposizione, informandola del fatto che un esame approfon dito di quest'ultima ne aveva fatto emergere l'inammissibilità
con riferimento all'art. 8, n. 5, del regolamento 40/94, in quanto il segno oggetto del marchio notorio non vi era indicato e nes
sun certificato di registrazione atto a identificarla vi era allega to.
10. - Il 1° dicembre 2000 la ricorrente presentava alla divi
sione di opposizione la copia della registrazione menzionata a
sostegno dell'opposizione presentata sul fondamento dell'art. 8, n. 5, del regolamento 40/94.
11. - Con decisione 31 luglio 2002 la divisione di opposizione respingeva l'opposizione reputando che la domanda fondata
sull'art. 8, n. 5, del regolamento 40/94 fosse inammissibile. Es
sa si basava sull'art. 42 del regolamento 40/94 e sulla regola 18, n. 1, del regolamento (Ce) della commissione 13 dicembre
1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento
(Ce) 40/94 (G.U. L 303, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di esecuzione»). La divisione di opposizione riteneva infatti che le
informazioni in possesso dell'Uami alla scadenza del termine di
opposizione, nella fattispecie il 27 ottobre 1998, non consentis
sero di identificare il marchio notorio anteriore. Inoltre, la divi
sione di opposizione riteneva che non sussistesse rischio di con
fusione tra il marchio richiesto e il marchio anteriore SPA
THERMES, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento 40/94.
12. - Il 30 settembre 2002 la ricorrente proponeva un ricorso
contro tale decisione presso l'Uami ai sensi degli art. 57-59 del
regolamento 40/94.
13. - Con decisione 25 febbraio 2004 (in prosieguo: la «deci
sione impugnata») la quarta commissione di ricorso dell'Uami
respingeva il ricorso proposto dalla ricorrente. La commissione
di ricorso riteneva che l'impedimento fondato sull'art. 8, n. 5, del regolamento 40/94 non fosse stato analizzato in quanto irri
cevibile. A tale proposito, essa osservava che «non compariva il
segno oggetto della registrazione in questione». Inoltre, la
quarta commissione di ricorso reputava che non vi fosse rischio
di confusione tra il marchio SPAFORM e il marchio anteriore
SPA THERMES, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regola mento 40/94.
Conclusioni delle parti
14. - La ricorrente conclude che il tribunale voglia:
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PARTE QUARTA
— annullare la decisione impugnata; — condannare l'Uami alle spese. 15. - L'Uami conclude che il tribunale voglia: —
accogliere la domanda della ricorrente di annullamento
della decisione impugnata; — condannare ciascuna parte a sostenere le proprie spese. 16. - L'interveniente chiede che il tribunale voglia: — confermare la decisione impugnata; —
respingere integralmente il ricorso; — condannare la ricorrente alle spese. 17. - In sede di udienza l'interveniente ha chiesto la condanna
dell'Uami alle spese relative all'udienza, per il fatto che non si
sarebbe presentata se l'Uami avesse chiesto il rigetto del ricor
so.
In diritto
Sulle conclusioni dell'Uami
18. - L'Uami chiede che venga accolta la domanda della ri
corrente relativa all'annullamento della decisione impugnata. Fa
riferimento alla sentenza della corte 12 ottobre 2004, causa C
106/03 P, Vedial/Uami, punti 26 e 27. In detta sentenza la corte
avrebbe dichiarato che l'Uami, in forza dell'art. 133, n. 2, del
regolamento di procedura del tribunale, era designato come
convenuto dinanzi al tribunale e non aveva il potere di modifi
care dinanzi a quest'ultimo i termini della controversia come ri
sultano dalle pretese e allegazioni rispettive di chi ha richiesto
la registrazione e di chi ha proposto l'opposizione. Tuttavia,
l'Uami precisa di non essere obbligato a difendere sistematica
mente le decisioni impugnate delle commissioni di ricorso. A
tale riguardo, esso fa riferimento alla sentenza del tribunale 30
giugno 2004, causa T-107/02, GE BetzJUAMl-Atofina Chemi
cals (BIOMATE) (punti 29 ss.). 19. - Il tribunale rammenta che, in un procedimento relativo
all'impugnazione di una decisione di una commissione di ricor
so che ha statuito nell'ambito di un procedimento di opposizio
ne, l'Uami non ha il potere di modificare, mediante la posizione che adotta dinanzi al tribunale, i termini della controversia come
risultano dalle pretese rispettive di chi ha richiesto la registra zione e di chi ha proposto l'opposizione [sentenza Vedial/Uami,
cit., punto 26, che conferma, su impugnazione, la sentenza del
tribunale 12 dicembre 2002, causa T-l 10/01, Vedial/Uami
France Distribution (HUBERT), Racc. pag. 11-5275, Foro it.,
Rep. 2004, voce Unione europea, nn. 1373, 1387]. 20. - Peraltro, da tale giurisprudenza non discende che l'Uami
sia tenuto a dichiarare il rigetto del ricorso proposto contro una
decisione di una delle sue commissioni di ricorso. Infatti, anche
se l'Uami non dispone della legittimazione attiva richiesta per
impugnare una decisione di una commissione di ricorso, per converso non può essere tenuto a difendere sistematicamente
ogni decisione impugnata di una commissione di ricorso o a
concludere necessariamente per il rigetto di qualsiasi ricorso ri
volto contro una siffatta decisione (sentenza BIOMATE, cit.,
punto 34). 21. - Pertanto l'Uami, come nel caso di specie, senza modifi
care i termini della controversia, può chiedere che venga accolta
la domanda della ricorrente di annullamento della decisione im
pugnata.
Sul merito
22. - A sostegno del suo ricorso, la ricorrente invoca un unico
motivo, relativo alla violazione della regola 18, n. 1, del rego lamento di esecuzione.
Argomenti delle parti
23. - La ricorrente sostiene che, nel caso di specie, l'irregola rità sostenuta dalla divisione di opposizione, e successivamente
dalla quarta commissione di ricorso dell'Uami, riguardava esclusivamente l'attuazione della regola 18, n. 1, del regola
li. Foro Italiano — 2005.
mento di esecuzione. Pertanto si trattava, a suo giudizio, di veri
ficare se l'atto di opposizione indicasse chiaramente o meno il
marchio notorio anteriore su cui quest'ultima si fondava.
24. - Essa ammette che l'atto di opposizione non «riproduce va» il segno oggetto della registrazione del marchio notorio su
cui era fondata l'opposizione. Tuttavia, detta registrazione sa
rebbe stata caratterizzata in modo preciso mediante la menzione
del Benelux come paese di registrazione, il numero di registra zione nonché la sua data e l'indicazione dei prodotti designati.
25. - La ricorrente sottolinea che nell'opposizione inviata il
27 ottobre 1998 dal suo avvocato alla divisione di opposizione dell'Uami venivano indicate alla pag. 5, nelle rubriche 69, 70 e
71 del modulo, relative a un «marchio anteriore registrato e no
torio», le seguenti menzioni: — «notorietà: all'interno di uno Stato membro»; — «Stato membro: Benelux (registrazione n. 389.230 del 21
febbraio 1983)»; —
«l'opposizione si fonda sulla classe 32: acque minerali e
gassose e altre bevande analcoliche; sciroppi e altri preparati per fare bevande».
26. - Inoltre, nelle altre rubriche di cui all'opposizione, se
gnatamente quelle relative ai «motivi dell'opposizione», si af
ferma alla pag. 6 che «esiste[va] un rischio di confusione, com
prendente il rischio di associazione tra il marchio comunitario
SPAFORM e i marchi SPA [registrati] a nome d[ella ricorren
te], sui quali si fonda l'opposizione», laddove il punto 3 della
pag. 6 dell'opposizione preciserebbe che la ricorrente «gode[va] di una notorietà dei suoi marchi per i prodotti [rientranti] nella
classe 32 nel Benelux».
27. - La ricorrente ritiene che la regola 18. n. 1, del regola mento di esecuzione non esiga che il marchio sul quale è fon
data l'opposizione sia «riprodotto». Richiedendo una «riprodu zione» del marchio invocato a sostegno dell'opposizione, lad
dove il suddetto regolamento prevede soltanto che quest'ultimo sia «chiaramente indicato», la commissione di ricorso sarebbe
andata oltre i requisiti stabiliti in tale disposizione. 28. - La ricorrente reputa che i requisiti di cui alla regola 18,
n. 1, del regolamento di applicazione ricorressero nella fattispe cie. A suo giudizio, il primo obiettivo della regola 18, n. 1, del
suddetto regolamento è di consentire al soggetto richiedente il
marchio comunitario, parte convenuta nell'ambito del procedi mento di opposizione, di esercitare i suoi diritti di difesa con
sentendogli di individuare i diritti che gli vengono opposti. 29. - Essa sostiene che, nel caso di specie, tale obiettivo è
stato conseguito. Infatti, dal momento che il marchio sulla cui
notorietà si fondava l'opposizione è stato individuato in modo
chiaro mediante la menzione dei riferimenti completi della sua
registrazione, il richiedente del marchio comunitario, convenuto
nell'ambito del procedimento di opposizione, poteva agevol mente comprendere e verificare il fondamento sul quale l'oppo sizione è stata presentata.
30. - La ricorrente rileva altresì che i requisiti sottoposti nella
decisione impugnata non sembrano conformi alla prassi antece
dente delle commissioni di ricorso dell'Uami a proposito del
l'attuazione della regola 18, n. 1. del regolamento di esecuzio
ne, segnatamente alla decisione della terza commissione di ri
corso 6 marzo 2002 (procedimento R 870/2001-3, Bridgewa
ter/Bridgewater). 31. - Secondo l'Uami, la chiara identificazione del diritto an
teriore prevista dalla regola 18, n. 1, del regolamento di esecu
zione costituisce una condizione assoluta di ammissibilità del
l'opposizione. Non sarebbe possibile rimediare a una mancata
identificazione del marchio anteriore e la divisione di opposi zione non avrebbe l'obbligo di chiedere all'opponente di colma
re tale lacuna. L'Uami fa altresì riferimento alle direttive relati
ve al procedimento di opposizione adottate il 10 maggio 2004,
la cui parte I, capitolo 1, parte A, sub IV, distingue tra gli ele
menti «assoluti» e «relativi» di identificazione. Così, se nel
l'opposizione mancasse un elemento identificativo assoluto, il
marchio anteriore non potrebbe essere identificato e, pertanto, sarebbe impossibile un suo utilizzo quale fondamento dell'op
posizione. I numeri di registrazione o della domanda di marchio
anteriore sono considerati elementi identificativi assoluti. Per
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
quanto riguarda gli elementi identificativi relativi, questi ultimi
riguarderebbero la riproduzione del marchio, il tipo di marchio, i beni e i servizi e altre indicazioni come la data di deposito o di
registrazione. Con riferimento a questi ultimi elementi, l'oppo nente dovrebbe beneficiare di un termine di due mesi per rime
diare a eventuali irregolarità. 32. - L'Uami ritiene che, tenuto conto degli interessi in gioco,
la posizione della quarta commissione di ricorso è stata eccessi
vamente rigida per quanto riguarda gli elementi minimi che
consentono di identificare il marchio anteriore, nel caso specifi co, un marchio denominativo. L'Uami sostiene che la decisione
della commissione di ricorso non è giustificata alla luce della
regola 18, n. 1, del regolamento di esecuzione. La divisione di
opposizione e la commissione di ricorso avrebbero dovuto, a
suo giudizio, considerare che l'indicazione del numero di regi strazione e il riferimento dello Stato membro interessato erano
sufficienti per identificare il marchio anteriore. Sarebbe stato di
conseguenza sufficiente che la divisione di opposizione chie
desse informazioni complementari in forza della regola 18, n. 2, del regolamento di esecuzione.
33. - Secondo l'Uami, le divisioni di opposizione e le com
missioni di ricorso, in origine, non avevano sempre lo stesso
approccio relativamente agli elementi necessari per identificare
chiaramente il diritto anteriore invocato a sostegno di un'oppo sizione. Esso ammette che alcune commissioni di ricorso hanno
adottato un approccio restrittivo [decisione della seconda
commissione di ricorso 25 febbraio 2002, (procedimen to R 1184/2000-2, P-51 Mustang/Ford Mustang), e decisione
Bridgewater/Bridgewater, cit.]. Tuttavia, sottolinea che tali de
cisioni riguardavano diritti anteriori che non erano stati regi strati e che esistono decisioni delle commissioni di ricorso di
segno contrario [decisione della seconda commissione di ricor
so 19 dicembre 2003 (procedimento R 704/2002-2, Myo Max by CEFARJcefar-centro de estudos de farmacoepidemiologia)]. L'Uami rileva, infine, che le direttive relative al procedimento di opposizione concordano con quanto da esso sostenuto.
34. - L'interveniente rammenta le condizioni relative al con
tenuto dell'opposizione, illustrate nella regola 15, n. 2, del re
golamento di esecuzione, ai sensi del quale «[lj'atto di opposi zione deve essere presentato in duplice copia e contenere [...] una riproduzione ed eventualmente una descrizione del marchio
anteriore o del diritto anteriore». Così, secondo l'interveniente,
la regola 15, n. 2, del regolamento di esecuzione prescrive
esplicitamente che l'atto di opposizione contenga una riprodu zione del marchio anteriore, ossia più che una mera descrizione
di quest'ultimo. Di conseguenza, la ricorrente non potrebbe ac
cusare l'Uami di aver aggiunto una condizione supplementare di
ammissibilità dell'opposizione in quanto tale esigenza emerge
esplicitamente dal regolamento di esecuzione.
35. - L'interveniente fa riferimento alla prassi anteriore del
l'Uami, e più in particolare alla decisione della prima commis
sione di ricorso 4 marzo 2002 (procedimento R 662/2001-1,
ORANGEXJOrange X-PRESS, punto 21), ai sensi della quale
qualunque atto di opposizione «deve essere sufficientemente
chiaro e preciso al fine di non dar luogo a [un] malinteso per
quanto riguarda il suo significato e la sua portata». Essa men
ziona altresì la decisione della divisione di opposizione 6 luglio 2004 (procedimento 2218/04, Atlas Copco AB/The Black &
Decker Corp.), secondo la quale «i requisiti minimi per conside
rare un marchio o un diritto anteriore chiaramente identificati
sono la riproduzione del marchio o di un segno, un'indicazione
dello Stato in cui il marchio è registrato o depositato ovvero in
cui esiste il diritto anteriore nonché il numero di deposito o di
registrazione (relativo a un marchio commerciale registrato o a
una domanda di registrazione di un marchio commerciale)». 36. - Inoltre, l'interveniente sottolinea che, contrariamente a
quanto emerge dalla regola 18, n. 2, del regolamento di esecu
zione, il n. 1 di detta medesima regola non obbliga l'Uami a
chiedere all'opponente di rettificare gli errori previsti dal para
grafo in questione [decisione della prima commissione di ricor
so 9 gennaio 2004 (procedimento R 129/2003-1, Weekenders
Worldwide Trade and Service Kft/Gregor Kohlruss, punto 24)]. 37. - Essa aggiunge che è possibile sanare tali irregolarità
Il Foro Italiano — 2005.
esclusivamente entro la scadenza del termine di opposizione.
Così, l'Uami non sarebbe obbligato a prendere in considerazio
ne le informazioni presentate dopo tale data. Essa menziona a
tale proposito la sentenza del tribunale 13 giugno 2002, causa
T-232/00, Chef Revival Usa/Uami-Massagué Marìn (Chef)
(Racc. pag. 11-2749, punti 34 e 36; Foro it., Rep. 2003, voce
cit., n. 1503) ai sensi della quale «se l'atto di opposizione non
soddisfa le condizioni di ammissibilità di cui alla regola 18, n. 1, del regolamento di esecuzione, l'opposizione è respinta per inammissibilità sempre che le irregolarità non siano state sanate
entro la scadenza del termine di opposizione». 38. - L'interveniente ritiene che la ricorrente abbia esagera
tamente semplificato i motivi addotti dalla commissione di ri
corso. A tale proposito, essa indica che dai punti 2, 3, e 13 della
decisione impugnata, in primo luogo, emerge che la ricorrente
non ha incluso nell'opposizione né la riproduzione del marchio
SPA THERMES né un certificato di registrazione di quest'ulti mo, in secondo luogo, essa ha presentato esclusivamente infor
mazioni riguardanti uno solo dei marchi anteriori, laddove l'op
posizione si riferisce a vari marchi riguardanti prodotti rientranti
nella classe 32, e, in terzo luogo, che la data limite di opposi zione è scaduta il 27 ottobre 1998. Orbene, la ricorrente non
avrebbe fornito le informazioni richieste prima di tale data, co
me prevede la regola 18, n. 1, del regolamento di esecuzione.
Infatti, la ricorrente non avrebbe prodotto alcun certificato di
registrazione prima del 1° dicembre 2000 e avrebbe anche
omesso di presentare una riproduzione del marchio anteriore
interessato.
39. - L'interveniente rammenta, peraltro, che la ricorrente ha
riconosciuto, dinanzi alla quarta commissione di ricorso del
l'Uami, che un'identificazione chiara del marchio anteriore in
questione differiva da un'identificazione semplice. Non sarebbe
ragionevole da parte dell'opponente attendersi che l'Uami ef
fettui ricerche nel registro dello Stato membro interessato al fine
di individuare il suddetto marchio, laddove l'opponente dispon
ga di tale informazione. Infatti, l'identificazione del marchio
dovrebbe consentire alla commissione di ricorso dell'Uami di
dirimere le controversie dinanzi ad essa pendenti. La funzione
dell'Uami sarebbe quella di determinare, a partire da una chiara
identificazione del diritto anteriore invocato a sostegno dell'op
posizione, se una domanda di registrazione, prima facie accetta
bile, debba essere respinta. L'opposizione dovrebbe facilitare
tale compito. 40. - L'interveniente sottolinea che l'obiettivo previsto dalla
regola 18, n. 1, del regolamento di esecuzione non è soltanto
quello di informare colui che richiede il marchio contro il quale viene presentata l'opposizione, ma anche di informare l'Uami
in merito alle circostanze di fatto relative all'opposizione e,
pertanto, di consentirgli di risolvere la controversia. Secondo
l'interveniente, la ricorrente non ha raggiunto tale obiettivo,
previsto dalla regola 18, n. 1, del regolamento di esecuzione.
41. - Infine, l'interveniente rammenta che la divisione di op
posizione ha dichiarato inammissibile l'opposizione, in quanto «il fascicolo non conteneva alcuna indicazione sufficientemente
chiara sulla forma del marchio non registrato».
Giudizio del tribunale
Sull'interpretazione della regola 18, n. 1, del regolamento di
esecuzione
42. - Ai sensi della regola 18, n. 1, del regolamento di esecu
zione, «[s]e (...) l'opposizione non indica chiaramente contro
quale domanda l'opposizione è proposta o quale sia il marchio
anteriore o il diritto anteriore sulla cui base l'opposizione viene
proposta, l'ufficio la respinge in quanto inammissibile, sempre ché le irregolarità non siano state sanate, entro la scadenza del
termine di opposizione». 43. - È pacifico che, nella fattispecie, la ricorrente ha omesso
di riprodurre, nell'opposizione, il marchio denominativo SPA,
registrato nel Benelux con il n. 389.230, di cui essa fa valere la
notorietà a sostegno della sua opposizione fondata sull'art. 8,
n. 5, del regolamento 40/94. Occorre pertanto stabilire se la
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PARTE QUARTA
chiara indicazione prevista dalla regola 18, n. 1, del regola mento di esecuzione richiedesse una riproduzione del suddetto
marchio.
44. - In via preliminare, si deve sottolineare che la versione
francese della regola 18, n. 1, del regolamento di esecuzione si
riferisce a una indicazione chiara («l'opposizione non indica chiaramente»), mentre la versione inglese di tale regola riguarda un'identificazione chiara («the notice of opposition does not
clearly identify»). Orbene, la necessità di un'interpretazione uniforme delle versioni linguistiche di una disposizione di di ritto comunitario implica, in caso di divergenza tra le versioni
stesse, che la disposizione in questione dev'essere intesa in fun
zione del sistema e delle finalità della normativa di cui essa fa
parte (sentenze 7 dicembre 1995, causa C-449/93, Rockfon, Racc. pag. 1-4291, punto 28; Foro it., Rep. 1996, voce cit., nn.
793, 1272, nonché 24 ottobre 1996, causa C-72/95, Kraaijeveld e a., Racc. pag. 1-5403, punto 28; Foro it., 1998, IV, 57). Nel
caso di specie, la regola 18 del regolamento di esecuzione mira
a che l'indicazione del marchio anteriore sul quale si fonda
l'opposizione sia sufficientemente chiara affinché l'Uami e
l'altra parte del procedimento possano identificarlo. Con riferi
mento al suddetto scopo, la divergenza terminologica tra le due
menzionate versioni linguistiche non costituisce contraddizione
alcuna.
45. - Si deve poi rammentare che, a norma della regola 18,
n. 1, del regolamento di esecuzione, la divisione di opposizione non è tenuta ad invitare l'opponente a sanare la mancanza di
un'indicazione chiara di un marchio anteriore.
46. - Peraltro, contrariamente a quanto sostiene l'interve
niente, in difetto di qualsivoglia rinvio esplicito, non si può de
durre dalla regola 15, n. 2, lett. b), sub vi), del regolamento di
esecuzione un obbligo di riprodurre il marchio anteriore appli cabile nell'ambito della regola 18, n. 1, del regolamento di ese
cuzione.
47. - Da tutto quanto sopra esposto risulta che si deve inter
pretare la regola 18, n. 1, del regolamento di applicazione nel
senso che prescrive di indicare in un modo sufficientemente
chiaro il marchio anteriore sul quale è fondata l'opposizione per consentirne l'identificazione, e questo entro la scadenza del
termine di opposizione.
Sull 'indicazione chiara del marchio SPA
48. - Occorre pertanto esaminare se, nella presente fattispecie,
l'opposizione contenesse un insieme di dati sufficientemente
precisi atti a identificare in modo chiaro il marchio SPA, regi strato nel Benelux con il n. 389.230.
49. - A tale proposito il tribunale ritiene che l'indicazione del
numero di registrazione del marchio sul quale si fonda l'opposi zione e dello Stato membro in cui quest'ultimo è registrato co
stituisca un'indicazione chiara nel senso della regola 18, n. 1, del regolamento di esecuzione.
50. - Orbene, nella fattispecie, è pacifico che l'opposizione conteneva le seguenti menzioni:
— «notorietà: all'interno di uno Stato membro»; — «Stato membro: Benelux (registrazione n. 389.230 del 21
febbraio 1983)»; —
«l'opposizione si fonda sulla classe 32: acque minerali e
gassose e altre bevande analcoliche; sciroppi e altri preparati per fare bevande».
51. - Inoltre, il tribunale rileva che altre rubriche dell'opposi zione, segnatamente quelle relative ai motivi dell'opposizione, indicavano che «esisteva] un rischio di confusione, compren dente il rischio di associazione tra il marchio comunitario SPA
FORM e i marchi SPA (...), sui quali si fonda l'opposizione», e che la « SPA Monopole (...) gode[va] di una notorietà dei suoi
marchi per i prodotti [rientranti] nella classe 32 nel Benelux».
52. - Alla luce di tali elementi si deve constatare che il mar
chio anteriore di cui trattasi era indicato in modo chiaro nel
l'atto di opposizione. Tale conclusione non può essere rimessa
in discussione dagli argomenti formulati dall'interveniente.
53. - Infatti, per quanto riguarda, innanzi tutto, gli argomenti relativi alla confusione tra i marchi sui quali si fondava l'oppo
II Foro Italiano — 2005.
sizione, il tribunale sottolinea che dal fascicolo emerge che la
ricorrente non faceva valere, nel contesto dell'art. 8, n. 5, del
regolamento 40/94, il marchio SPA THERMES, registrato nel
Benelux con il n. 555.229, ma il marchio SPA, registrato nel
Benelux con il n. 389.230. Inoltre, il riferimento a diversi mar
chi nell'opposizione non si presta a ingenerare confusione, nei
limiti in cui, anche se tale atto include effettivamente la men
zione di vari marchi SPA, ciascuno di essi reca un distinto nu
mero di registrazione. 54. - Per quanto riguarda, poi, l'argomento relativo al fatto
che la ricorrente non ha presentato il certificato di registrazione relativo al marchio SPA, è sufficiente rammentare che la rego la 18, n. 1, del regolamento di esecuzione non richiede, ai fini
dell'indicazione chiara del marchio anteriore, che sia prodotto il
certificato di registrazione (v. supra, punto 49). Tale conclusio
ne è confermata dalla regola 16, n. 2, del regolamento di esecu
zione ai sensi della quale «se l'opposizione si fonda su un mar
chio anteriore non comunitario, l'atto di opposizione è correda
to, in linea di principio, da prove relative alla registrazione o al
deposito del marchio anteriore, come ad esempio un certificato
di registrazione». Orbene, l'inosservanza di detta norma può es
sere regolarizzata, come nella fattispecie, conformemente al suo
n. 3, entro un temine successivo all'avvio del procedimento di
opposizione. 55. - Per quanto riguarda, peraltro, l'argomento relativo alla
prassi precedente delle stesse commissioni di ricorso, il tribu
nale rammenta che la prassi decisionale de l'Uami non vincola i
giudici comunitari [v., in tal senso, sentenza del tribunale 20
novembre 2002, cause riunite T-79/01 e T-86/01, Bosch/Uami
(Kit Pro et Kit Super Pro), Racc. pag. 11-4881, punto 32; Foro
it., Rep. 2004, voce cit., nn. 1360, 1385]. In ogni caso, le deci
sioni menzionate dall'interveniente riguardano marchi per i
quali non si è proceduto a una registrazione precedente e la cui
riproduzione risulta, di conseguenza, essenziale per garantirne una chiara indicazione. Orbene, ciò non si verifica nel caso di
specie, in quanto il marchio anteriore è un marchio denominati
vo registrato, il cui numero di registrazione così come il relativo
Stato membro di registrazione sono chiaramente indicati (v. su
pra, punto 49). 56. - Da tutto quanto sopra affermato emerge che il motivo
sollevato dalla ricorrente è fondato. Di conseguenza, la decisio
ne impugnata deve essere annullata nella parte in cui dichiara
inammissibile l'opposizione fondata sull'art. 8, n. 5, del rego lamento 40/94 per quanto riguarda il marchio SPA, registrato nel Benelux col n. 389.230.
Per questi motivi, il tribunale (seconda sezione)
dichiara e statuisce:
1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Uf
ficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Uami) 25 febbraio 2004 (procedimento R 827/2002
4) è parzialmente annullata nella parte in cui dichiara inammis
sibile l'opposizione fondata sull'art. 8, n. 5, del regolamento
(Ce) del consiglio 20 dicembre 1993 n. 40/94, sul marchio co
munitario, per quanto riguarda il marchio SPA, registrato nel
Benelux con il n. 389.230.
2) Il ricorso è respinto per il resto.
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