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sezione II; sentenza 16 ottobre 1986, n. 362; Pres. Pisciotta, Est. Cerreto; Caruso ed altri (Avv....

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sezione II; sentenza 16 ottobre 1986, n. 362; Pres. Pisciotta, Est. Cerreto; Caruso ed altri (Avv. Abbamonte, Di Donato) c. Comune di Pietralcina, Consiglieri comunali eletti (Avv. Papa, Bonelli) Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1987), pp. 375/376-381/382 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23179819 . Accessed: 28/06/2014 09:57 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 141.101.201.172 on Sat, 28 Jun 2014 09:57:44 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione II; sentenza 16 ottobre 1986, n. 362; Pres. Pisciotta, Est. Cerreto; Caruso ed altri (Avv.Abbamonte, Di Donato) c. Comune di Pietralcina, Consiglieri comunali eletti (Avv. Papa,Bonelli)Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1987), pp. 375/376-381/382Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179819 .

Accessed: 28/06/2014 09:57

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PARTE TERZA

* * *

p

DOCUMENTO DI SINTESI

delle esigenze — nella misura in cui sono state valutate legittime e con divise da parte della Regione, della Provincia e del Comune — espresse nella riunione a Palazzo Tursi dell'11 maggio 1987 da parte di:

— Consorzio Autonomo del Porto — Camera di commercio e autotrasportatori FITA CNA — ARCS —

Lega coomperative — FAI — Sindacato C.G.I.L. — Sindacato C.I.S.L. — Sindacato U.I.L. — C.U.L.M.V. — Associazione industriali — Fedarlinea — Utenti Porto e ASCOM

Premessa

Unificazione delle operazioni di bordo e di terra, nel rispetto della ri

serva del lavoro, con loro attribuzione esclusiva alla Società concessiona

ria di tali operazioni cui compete anche l'unità della loro direzione.

Punti di possibile accordo

1) Assunzione da parte della Compagnia di funzione di impresa, me

diante forme societarie compatibili col nuovo modello organizzativo del

Porto di Genova deliberato dall'Assemblea del C.A.P.

2) Riconoscimento del modulo organizzativo attuale, che le parti inte

ressate si impegnano ad applicare con correttezza ed in buona fede, nel

l'arco dei prossimi dodici mesi al fine di consentire una effettiva verifica

della sua validità che necessariamente comporta una immediata rivitaliz

zazione delle società esistenti.

3) Impegno da parte della Compagnia di non svolgere la sua doppia funzione di impresa e di momento di avviamento delle maestranze por tuali in modo distorsivo della concorrenza.

4) Conferma dell'accordo del 20 marzo '87 in particolare per quanto

riguarda il team-leader tenuto conto degli accordi, dei provvedimenti adot

tati e delle decisioni giurisdizionali intervenute con l'impegno a fornire

i migliori servizi alla clientela. Si precisa, in particolare, che il team-leader è un componente della

squadra, individuato dalla Compagnia come suo fiduciario con il compi to di verificare, come garante interno dei lavoratori portuali, che il lavo

ro della squadra stessa si compia nel rispetto delle disposizioni ricevute

dai preposti dell'impresa, che vengano rispettate le norme in materia di

sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro, che vengano infine usati ido

nei attrezzi e strumenti di lavoro. Il rapporto con l'utenza, cno la nave e la merce, e la direzione delle

operazioni di banchina e di bordo anche per gli aspetti di cui sopra sono

di esclusiva competenza dei preposti dell'impresa. Il fiduciario della Compagnia potrà, secondo le scelte operate dall'im

presa, svolgere al tempo stesso le funzioni dei suoi preposti per la sicurez

za. Fermo restando il ruolo del preposto, al team-leader l'impresa potrà

assegnare, a sua discrezione, compiti aggiuntivi, rispetto a quelli sopra

specificati, anche con riferimento a più squadre; e pertanto al loro esterno.

5) Segnale di pace su tutti i fronti con possibilità di verifica senza in

terventi esterni alle parti; pertanto rinuncia a tutti i ricorsi e a tutte le

iniziative in sede giurisdizionale, di tipo civile ed amministrativo, presen tati dalle parti.

Il Consorzio si dichiara disponibile e, pertanto, si impegna: — a rivedere da subito la disciplina relativa all'orario di chiamata,

al fine di adeguarlo alle esigenze rappresentate dai lavoratori; — ad affrontare il contenzioso economico, con particolare riferimento

alle fatture contestate concernenti la mobilità, con spirito costruttivo ri

cercandone la positiva soluzione net contesto della soluzione degli altri

problemi e del ripristino della normalità operativa portuale; — a riesaminare la composizione delle squadre e la misura delle rese

allo scopo di eliminare le eventuali incongruenze che la recente disciplina avesse creato per qualche settore merceologico, ferma restando la necessi

tà di rispettare le normative nazionali in materia di squadre e rese.

Il Foro Italiano — 1987.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA; sezione II; sentenza 16 ottobre 1986, n. 362; Pres.

Pisciotta, Est. Cerreto; Caruso ed altri (Avv. Abbamonte,

Di Donato) c. Comune di Pietralcina, Consiglieri comunali eletti

(Avv. Papa, Bonelli)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA; sezione II; sentenza 16 ottobre 1986, n. 362; Pres.

Elezioni — Contenzioso — Regolamento di giurisdizione — Con

ferma della giurisdizione amministrativa — Nuovo regolamen to di giurisdizione — Sospensione del giudizio — Esclusione

(Cod. proc. civ., art. 37, 41, 279, 324, 367, 386). Elezioni — Contenzioso — Ricorso collettivo — Ammissibilità

— Fattispecie. Elezioni — Voto assistito — Ammissibilità — Limiti (D.p.r.

16 maggio 1960 n. 570, t.u. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali,

art. 41).

Dopo la pronuncia, resa, in sede di regolamento preventivo (pro

posto nel corso di giudizio elettorale davanti al T.A.R.), dalle

sezioni unite, la giurisdizione dalle stesse riconosciute non può essere rimessa in discussione dalla parte intervenuta nel giudi

zio riassunto innanzi al medesimo T.A.R. a seguito della sen

tenza della Cassazione, con altra istanza di regolamento, che,

pertanto, non produce alcun effetto sospensivo del giu

dizio. (1)

(1) Conformandosi all'indirizzo inaugurato da Cass., sez. un. 21 aprile 1982, n. 2464, Foro it., 1982, I, 1265 con nota di C. M. Barone, anche

T.A.R. Campania raccorda l'efficacia del giudicato sulla giurisdizione, nel contenzioso elettorale, alle stesse caratteristiche del contenzioso elet

torale amministrativo, in base ai rilievi già svolti dalle sezioni unite

civili.

In breve: costituendo il contenzioso elettorale un giudizio incidente su

status «che tutti i cittadini elettori sono legittimati a promuovere eserci

tando un'azione popolare collettiva»; e considerata la fungibilità dell'a

zione popolare collettiva, in conseguenza della quale gli effetti del giudicato intervenuto nei confronti di alcuni legittimati non possono essere disco

nosciuti dagli altri rimasti estranei al giudizio; rilevata, inoltre, l'operati vità erga omnes del giudicato sullo status, ne deriva l'efficacia erga omnes

anche del giudicato sulla giurisdizione. Conseguenza ulteriore dell'oppo nibilità erga omnes è l'inammissibilità di un secondo regolamento preven tivo di giurisdizione, dopo che le sezioni unite abbiano regolato la

giurisdizione (Cass., sez. un., 16 maggio 1986, n. 3226, id., Mass., 571), ancorché proposto da soggetto intervenuto in giudizio successivamente

a quella pronuncia. Per alcuni precedenti, anch'essi in linea con Cass. 2464/82, cfr., fra

gli altri, Cass. 14 luglio 1983, n. 4806, id., Rep. 1983, voce Elezioni, n. 89; Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 1983, n. 133, ibid., n. 90; invece,

per l'orientamento precedente al revirement delle sezioni unite, cfr., fra le altre, Cass. 21 luglio 1978, n. 3628, id., Rep. 1978, voce Giurisdi

zione civile, n. 176, richiamata in nota a Cass. 2464/82, per la quale l'efficacia del giudicato sulla giurisdizione, anche nel contenzioso eletto

rale, «sorge nei limiti fissati dalla fondamentale regola proposta dall'art.

2909 c.c». Il risvolto pratico dell'inammissibilità del secondo regolamento di giu

risdizione è che esso non produce alcun effetto sospensivo. La decisione,

pertanto, si segnala, oltre che per la particolarità del caso, per la preci

sazione, questa volta da parte del giudice amministrativo in primo grado, dei limiti entro i quali il giudice a quo deve sospendere il giudizio in

presenza di un regolamento di giurisdizione. Com'è noto la Corte di cas

sazione, richiamata in motivazione, ha consolidato il principio dell'obbli

go della sospensione ipso iure del processo nel corso del quale venga sollevata questione di giurisdizione (cfr., specie per gli effetti che si pro ducono qualora il giudice di merito violi l'art. 367, 1° comma, c.p.c., fra le altre, Cass., sez. un., 2 aprile 1984, n. 2145 e 12 gennaio 1984, n. 222, id., 1984, I, 1242, con nota di richiami e osservazioni di C. M.

Barone, annotata anche da Cipriani, Omessa sospensione per regola mento di giurisdizione e poteri del giudice dell'impugnazione, ibid., 1533),

pur precisando che affinché operi l'effetto automatico è necessario che

il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione non soltanto sia

stato proposto, ma sia altresì' idoneo a dare ingresso nella sede competen te all'esame di merito in ordine alla sollevata questione di giurisdizione

(«sarebbe ispirato ad un ossequio puramente formale della legge, e con

trario ad ogni principio di economia di giudizi, farlo derivare in modo

meccanico dalla proposizione del ricorso»: cosi, Cass., sez. un., 2 aprile

1984, n. 2145, cit., alla quale si rinvia). Pertanto, la giurisprudenza delle

sezioni unite ha riconosciuto al giudice a quo il potere di accertare inci

dentalmente l'improcedibilità o inammissibilità del regolamento con il van

taggio, evidente, di un sollecito proseguimento del giudizio di merito senza

arresti ingiustificati: cfr., Cass., sez. un., 12 gennaio 1984, n. 222, cit.,

ed ivi il rinvio, in motivazione, ad alcuni precedenti sulla inoperatività della

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

È ammissibile, in materia elettorale, il ricorso collettivo proposto dal cittadino elettore e dal candidato non eletto in quanto, pur rivestendo una diversa posizione, dato che il primo è titolare

di un'azione popolare al corretto svolgimento delle operazioni

elettorali, mentre il secondo fa valere l'interesse alla preposi zione dell'ufficio elettivo, possono entrambi veder realizzato

il proprio interesse a seguito dell'annullamento delle operazioni elettorali e la conseguente toro rinnovazione. (2)

sospensione automatica. Peraltro, il giudice a quo può procedere all'ac certamento incidentale anche quando occorra, a tal fine, un'indagine giu ridica complessa cfr., Cass., sez. un., n. 222/84 cit.

Quanto ai provvedimenti che il giudice di merito può adottare durante

la sospensione del procedimento per effetto della proposizione del regola mento preventivo di giurisdizione cfr., fra le altre, Cass. 16 luglio 1985, n. 4164, id., Rep. 1985, voce Giurisdizione civile, n. 204 (che ha ritenuto le statuizioni provvisorie ed urgenti a tutela delle posizioni soggettive fat

te valere con la domanda, adottate durante la sospensione, non impugna bili con ricorso per cassazione a norma dell'art. Ill Cost., ma sindacabili

nell'ambito dello stesso procedimento); 10 aprile 1985, n. 2364, ibid., n. 203 (che ha escluso dal potere del giudice del merito di compiere atti

indifferibili, in applicazione analogica di quanto disposto dall'art. 48, 2° comma, c.p.c., la facoltà di adottare provvedimenti d'urgenza ai sensi

dell'art. 700 c.p.c. qualora, in quanto rivolti ad assicurare un'anticipata, ancorché provvisoria realizzazione della domanda, vengano sostanzialmente a frustrare la stessa finalità del regolamento preventivo); Pret. Rogliano 7 maggio 1985, id., 1985, I, 1714 (che ha ritenuto il pretore che abbia

pronunciato con decreto un provvedimento d'urgenza, non esonerato, dopo la proposizione del regolamento, dall'obbligo di fissare e tenere l'udienza

per la conferma, modifica o revoca del decreto); Pret. Pisa 6 maggio 1985, id., Rep. 1985, voce cit., n. 202, e in Giust. civ., 1985, I, 207, con nota di Cecchella (che distingue tra provvedimenti meramente con servativi della situazione di fatto esistente, consentiti durante la sospen sione, e provvedimenti, non consentiti, che possono anticipare la decisione di merito); Trib. Roma 31 maggio 1984, Foro it., 1985, I, 871 (che non ha escluso il potere del presidente di pronunciarsi sul procedimento di

nomina di un liquidatore di società ex art. 2450, 3° comma, c.c., qualora sia proposto regolamento preventivo di giurisdizione).

Sulla necessità che la proposizione del regolamento di giurisdizione non abbia fini meramente dilatori e sull'applicabilità dell'art. 96 c.p.c. nei confronti della parte che abbia proposto ricorso a tali fini, v., da ultimo, Cass., sez. un., 3 novembre 1986, n. 6420, id., 1987, I, 57 (resa su istan za per regolamento di giurisdizione proposta nel corso di un giudizio elettorale), con nota di richiami e con alcune notazioni di C.M. Barone

Cipriani-A. Pizzorusso-A. Proto Pisani, Regolamento di giurisdizione, deontologia forense e credibilità delle sezioni unite; ed ivi v. anche sez.

un., ord. 3 novembre 1986, n. 628 (che ha ritenuto violati i doveri di lealtà e correttezza nel processo dal difensore che proponga ricorso per regolamento di giurisdizione manifestamente infondato). In senso confor me da ultimo, v. Cass., sez. un., 6 aprile 1987, n. 3306, in questo fascico

lo, I, 2071.

In dottrina, v., in generale, sui problemi e le prospettive in tema di

regolamento di giurisdizione, A. Proto Pisani, Problemi e prospettive in tema (di regolamenti) di giurisdizione e di competenza, in Foro it., 1984, V, 89 ss.

(2) La massima è conforme a quell'indirizzo giurisprudenziale che, pur rilevando la sostanziale diversità tra la posizione del cittadino elettore

(titolare di un'azione popolare al regolare svolgimento delle operazioni elettorali) e quella del candidato non eletto (che fa valere il proprio inte resse alla preposizione dell'ufficio elettivo al quale concorre), ritiene che entrambe le posizioni possono eventualmente trovare soddisfazione a se

guito dell'annullamento delle operazioni elettorali e la loro conseguente rinnovazione. Fra le ultime, cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 aprile 1985, n. 194, Foro it., Rep. 1985, voce Giustizia amministrativa, n. 362; 18

giugno 1984, n. 472, id., Rep. 1984, voce Elezioni, n. 33 (contra, nel senso che l'azione popolare può essere esercitata solo dal cittadino eletto

re, con esclusione, quindi, del candidato non eletto, T.A.R. Puglia 16

gennaio 1984, n. 2, id., Rep. 1985, voce cit., n. 118; 16 aprile 1983, n. 233, id., Rep. 1983, voce cit., n. 120).

Diversa, invece, deve ritenersi la posizione del cittadino elettore rispet to a quella del candidato eletto, in modo da non potersi conciliare e cumulare nello stesso ricorso: cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 aprile 1986, n. 234, Cons. Stato, 1986, I, 534 (a differenza del cittadino elettore, che è titolare in quanto tale del potere di impugnativa delle operazioni eletto

rali, il candidato eletto, in tanto ha interesse ad impugnare le relative

operazioni, in quanto intenda ottenere una diversa e più favorevole collo cazione nella graduatoria degli eletti come conseguenza dell'annullamento dei risultati elettorali); 24 febbraio 1986, n. 136, Foro amm., 1986, 116.

In generale, sui limiti di ammissibilità del ricorso collettivo, ravvisati nella non conflittualità o inconciliabilità delle pretese fatte valere dagli interessati, cfr., fra le altre, Cons. Stato, sez. V, 16 aprile 1986, n. 218, Cons. Stato, 1986, I, 525; sez. IV 15 marzo 1986, n. 175, ibid., 277; T.A.R. Lazio 31 ottobre 1986, n. 3247, Trib. amm. reg., 1986, I, 3612;

Il Foro Italiano — 1987.

È ammissibile il voto assistito ogni volta che l'elettore sia porta tore di malattie che impediscono in modo assoluto l'espressio

ne diretta del voto, ma che nel contempo non escludono la

manifestazione del voto (nella specie, è stato ritenuto inammis

sibile il voto assistito trattandosi di malattie non incidenti di

per sé sull'espressione materiale del voto, quali l'arteriosclero

si, la cerebropatia infantile, la paraplegia agli arti inferiori, ov

vero, pur incidendo su di essa, non cosi gravi da essere assimilate

alla cecità, quali cataratte e riduzioni visive generiche). (3)

5 giugno 1985, n. 705, Foro it., Rep. 1985, voce Giustizia amministrati

va, n. 116, e in Trib. amm. reg., 1986, I, 2046; Cons. Stato, sez. V, 30 ottobre 1984, n. 780, Foro it., Rep. 1984, voce cit., n. 130; T.A.R.

Lazio 2 giugno 1984, n. 302, id., Rep. 1985, voce cit., n. 117, e in Trib.

amm. reg. 1984, I, 1992; 21 febbraio 1983, n. 146, Foro it., Rep. 1983, voce cit., n. 138, e in Foro amm., 1983, I, 1124; 12 maggio 1983 n.

397, Foro it., 1983, III, 407 con nota di richiami; Cons. Stato, sez. VI, 2 aprile 1982, n. 163, id., 1982, III, 266, con nota di richiami.

Sugli eventuali vizi che, nel ricorso collettivo, possono inficiare la posi zione di uno dei ricorrenti, senza però comunicarsi agli altri ricorrenti, e senza, quindi, precludere che si pervenga ad una pronuncia di merito

relativamente agli altri ricorrenti, v., fra le ultime, T.A.R. Piemonte 19

luglio 1986, n. 360, Trib. amm. reg., 1986, I, 3305.

In dottrina, sul tema specifico dell'azione popolare in materia elettora

le, v. Secondino, Gli aspetti dell'azione popolare per la tutela dei diritti

soggettivi in materia elettorale, in Stato civile it., 1982, 425 ss.

(3) Sulla scia di un'ampia giurisprudenza in materia, il giudice ammini

strativo riconosce il carattere discrezionale della decisione del presidente della sezione elettorale che autorizza l'elettore invalido al voto assistito:

v. Cons. Stato, sez. V, 15 maggio 1985, n. 214, Foro it., Rep. 1985, voce Elezioni, n. 82; 22 aprile 1985, n. 195, ibid., n. 83; Cons, giust. amm. sic. 18 marzo 1985, n. 39, ibid., n. 84; Cons. Stato, sez. V, 18

ottobre 1984, n. 760, ibid., n. 85; 9 febbraio 1983, n. 47, id., Rep. 1983, voce cit., n. 54, e in Foro amm., 1983, I, 51; 3 maggio 1983, n. 133, Foro it., Rep. 1983, voce cit., n. 52; 20 giugno 1983, n. 251, ibid., n.

56; 2 giugno 1982, n. 487, id., Rep. 1982, voce cit., n. 124; 29 gennaio 1982, n. 60, ibid., n. 126, e in Confronti, 1982, 146; 28 settembre 1981, n. 414, Foro it., Rep. 1981, voce cit., n. 109; ad plen. 20 novembre

1979, n. 28, id., 1980, III, 89, con nota di richiami.

Sul sindacato giurisdizionale della valutazione del presidente, che, in

quanto atto del procedimento elettorale, è devoluto alla cognizione del

giudice amministrativo, v. la nota di richiami a Cass., sez. un., 11 aprile 1984, n. 2322, id., 1985, I, 219, e 2 aprile 1984, n. 2150, id., 1984, I,

937, con nota di richiami.

Quanto alle infermità che possono costituire presupposto per l'ammis sione al voto assistito, premesso che l'elenco contenuto nell'art. 41 d.p.r. cit. non è tassativo (v. fra le altre, Cons. Stato, sez. V, 15 maggio 1985, n. 214, id., Rep. 1985, voce cit., n. 80 e, da ultimo, 29 maggio 1986, n. 286, Cons. Stato, 1986, I, 685), occorre distinguere fra: a) malattie

che impediscono in modo assoluto l'espressione diretta del voto, pur nel

contempo non escludendo la manifestazione del voto; b) malattie che,

pur incidendo in vario modo sulla sfera visiva o sul movimento delle

mani, creano nell'elettore una mera difficoltà, senza essere ostative alla

materiale espressione del voto; c) infermità che determinano incapacità psichica, quali stato demenziale, grave deficit psichico, mongolismo. Dun

que, cominciando da quest'ultima ipotesi, considerato che le infermità mentali attengono non all'espressione della volontà dell'elettore, ma alla stessa formazione della volontà, per esse non sono ammissibili rimedi

sostitutivi, in quanto il voto è atto personalissimo: cfr. Cons. Stato, sez.

V, 22 aprile 1985, n. 195, Foro it., Rep. 1985, voce cit., n. 79; 22 aprile 1985, n. 194, cit.; 15 maggio 1985, n. 214, cit.; Cons, giust. amm. 10

aprile 1984, ibid., n. 76, e in Giur. costit., 1985, II, 41, e Cons. Stato, sez. V, 11 gennaio 1984, n. 31, Foro it., 1984, III, 234, con nota di richiami.

Nella seconda ipotesi di ogni tipo di malattia che crei nell'elettore una mera difficoltà, è sufficiente che si provveda all'eventuale trasporto del l'elettore fino alla cabina, nella quale elettore accederà, e voterà, da solo:

cfr., da ultimo, sez. V 29 maggio 1986, n. 286, cit.

Pertanto, costituiscono presupposto per il voto assistito solo le malattie indicate sub a), di volta in volta individuate dalla giurisprudenza: v., fra le tante, con riguardo ad elettori colpiti da emiplegia e riduzione del

visus, Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 1985, n. 118, Foro it., Rep. 1985, voce cit., n. 81.

Sulle finalità che le disposizioni sull'assistenza al voto per gli elettori invalidi si prefiggono, e cioè di garantire la libertà delle scelte elettorali, escludendo la possibilità che taluno, improvvisandosi ad arte accompa gnatore di più invalidi, si proponga di influenzare il voto di chi si trova in condizioni fisiche menomate, e sugli effetti della loro violazione, che influendo sulla stessa libertà delle votazioni comporta la nullità delle rela tive operazioni, cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 dicembre 1984, n. 918, ibid., n. 88.

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PARTE TERZA

Diritto. — 1. - Va disattesa la richiesta dell'elettore Zarro Amelio

di sospensione del processo ex art. 367 c.p.c. per effetto della

proposizione da parte del medesimo del ricorso per regolamento

preventivo di giurisdizione, con atto depositato presso la cancel

leria della Corte di cassazione in data 14 ottobre 1986.

La giurisdizione della Corte di cassazione, pur essendo tuttora

attestata sul principio dell'obbligo della sospensione ipso iure del

processo nel corso del quale sia sollevata questione di giurisdizio

ne, ha precisato che in tanto opera l'effetto automatico della so

spensione del giudizio di merito, in quanto un ricorso per

regolamento preventivo di giuridizione non soltanto sia stato pro

posto (ed esibito in copia debitamente notificata in quel giudi

zio), ma sia idoneo a dare ingresso nella sede competente all'esame

di merito circa la sollevata questione di giurisdizione (cfr. Cass.,

sez. un., n. 2774 del 3 giugno 1978, Foro it., 1978, I, 1900, e

n. 222 del 12 gennaio 1984, id., 1984, I, 1242). Con il conseguen

te riconoscimento a favore del giudice a quo della possibilità di

accertare, sia pure solo in via incidentale, l'inammissibilità o l'im

procedibilità del regolamento, oltre che nei casi in cui il relativo

vizio appaia manifesto (cfr., in tali limiti, Cass. n. 1822 del 20 giugno 1973, id., 1973, I, 2418), anche quando occorre un'inda

gine giuridica complessa (cfr. Cass. n. 222/84, già citata). Il collegio non ha ragioni per discostarsi dal suddetto orienta

mento, che è giustificato dall'esigenza di una sollecita definizione

del giudizio di merito, al fine di non fargli subire sospensioni ingiustificate secondo l'ordinamento giuridico.

Nel caso in esame, da un lato, non risulta versata in atti, alla

data dell'udienza del 16 ottobre 1986, la copia del ricorso per

regolamento, in violazione dell'art. 367, 1° comma, c.p.c.; dal

l'altro la richiesta di sospensione del processo avanzata dallo Zarro

il 13 ottobre 1986 è successiva alla data di pubblicazione della

sentenza delle sezioni unite della Cassazione, n. 3226 del 16 mag

gio 1986 (id., Mass. 571), che, pronunciandosi sul regolamento

proposto da Musone Nicolino nel corso dello stesso giudizio, hanno

già dichiarato sulla controversia la giurisdizione del giudice am

ministrativo, trattandosi di questioni relative alla regolarità delle

operazioni elettorali.

D'altra parte, il contenzioso elettorale costituisce un giudizio

incidente su status, che tutti i cittadini elettori sono legittimati

a promuovere esercitando un'azione popolare correttiva, loro at

tribuita dalla legge con piena fungibilità, tanto che l'appello può

essere proposto anche dall'estraneo al giudizio di primo grado

ai sensi dell'art. 83/12 d.p.r. n. 570 del 10 maggio 1960, come

modificato dalla 1. n. 1147 del 23 dicembre 1966.

Ne discende che sia la rilevata fungibilità dell'azione popolare

correttiva, la quale comporta che, una volta intervenuto il giudi

cato nei confronti di alcuni legittimati, i suoi effetti non possono

essere disconosciuti dagli altri rimasti estranei al giudizio, sia l'o

peratività erga omnes propria del giudicato su status, inducono

a ritenere che la citata sentenza della Cassazione n. 3226/86, re

golatrice della giurisdizione sulla controversia, estenda i suoi ef

fetti anche nei confronti dello Zarro, sia pure intervenuto in

giudizio successivamente a quella pronuncia (cfr. Cass., sez. un.,

n. 2464 del 21 aprile 1982, id., 1982, I, 1265 e Cons. Stato, sez.

V, n. 133 del 3 maggio 1983, id., Rep. 1983, voce Elezioni, n.

90). Va dichiarata perciò, in via incidentale, l'inammissibilità del

ricorso per regolamento proposto dallo Zarro e quindi va respin

ta la richiesta di sospensione dal processo avanzata dal medesimo.

2. - I resistenti eccepiscono, in via pregiudiziale, l'inammissibi

lità del presente ricorso, per essere stato collettivamente proposto

da tre candidati non eletti (anche cittadini elettori) e da un citta

dino elettore, al fine di ottenere l'annullamento delle operazioni

elettorali svoltesi il 12 e 13 maggio 1985 per il rinnovo del consi

glio comunale di Pietralcina; o, in via subordinata, la correzione

del risultato elettorale. Assumono in proposito che il candidato

non eletto — a differenza del cittadino elettore, che esercita un'a

zione popolare — avrebbe interesse soltanto alla correzione del

risultato elettorale, al fine di una sua possibile inclusione tra gli

eletti. Vi sarebbe quindi, a loro avviso, contrasto tra la posizione

di elettore, che ha interesse all'annullamento delle operazioni elet

torali, e quella di candidato non eletto; cosi come un unico sog

getto non potrebbe rivestire nello stesso processo le posizioni di

elettore e candidato non eletto, in relazione alla pretesa inconci

liabilità tra di esse. L'eccezione non può essere condivisa.

Infatti, pur essendo diversa la posizione di cittadino elettore

rispetto a quella di candidato non eletto, posto che il primo è

Il Foro Italiano — 1987.

titolare di un'azione popolare al regolare svolgimento delle ope

razioni elettorali, mentre il secondo fa valere il proprio interesse

alla preposizione dell'ufficio elettivo cui concorre attraverso un

procedimento regolarmente svolto, entrambe le posizioni posso

no trovare soddisfazione a seguito dell'annullamento delle opera

zioni elettorali e la conseguente loro rinnovazione (cfr. Cons. Stato,

sez. V, n. 194 del 22 aprile 1985, id., Rep. 1985, voce Giustizia amministrativa, n. 362 e n. 472 del 18 giugno 1984, id., Rep.

1984, voce Elezioni, n. 33). Per cui l'interesse del candidato non

eletto può realizzarsi non solo immediatamente, con la correzio

ne del risultato elettorale, ma anche — contrariamente a quanto

sostenuto dai resistenti — in via mediata attraverso la rinnova

zione del procedimento in conseguenza dell'eleminazione del prov

vedimento impugnato.

Quest'ultima, anzi, è l'ipotesi normale quando l'atto lesivo ne

ghi al ricorrente (come nella specie ai candidati non eletti) una

situazione di vantaggio che soltanto la rinnovazione dell'atto im

pugnato potrebbe fargli conseguire. Le posizioni di cittadino elettore e di candidato non eletto sono

perciò tra loro conciliabili e cumulabili nello stesso ricorso, men

tre diversa potrebbe essere la soluzione qualora avessero propo

sto ricorso collettivo candidati eletti e cittadini elettori (cfr., per

quest'ultima ipotesi, Cons. Stato, sez. V, n. 136 del 24 febbraio

1986). 3. - Nel merito il ricorso è fondato.

Va condiviso il primo motivo, con il quale si deduce violazione

e falsa applicazione dell'art. 41 d.p.r. n. 570 del 1960.

A) La decisione del presidente della sezione elettorale che auto

rizza l'elettore invalido al voto assistito è atto discrezionale. Inve

ro è rimessa al prudente apprezzamento del presidente la

valutazione, caso per caso, della specifica capacità invalidante di

chiarata dall'elettore, o a sua cura certificata, e del relativo con

seguente impedimento fisico, che costituisce presupposto per

l'esistenza di altro elettore (cfr. Cons. Stato, sez. V n. 214 del

15 maggio 1985, id., Rep. 1985, voce cit., n. 80, e n. 286 del

29 maggio 1986). Peraltro, la valutazione del presidente costituisce atto del pro

cedimento elettorale, soggetto a controllo giurisdizionale anche

di merito (cfr. sez. V n. 251 del 20 giugno 1983, id., Rep. 1983,

voce cit., nn. 56-58, e n. 286/86, già citata).

Il giudizio in esame è quindi riconducibile alla verifica di quan

to operato dai presidenti delle quattro sezioni elettorali di Pietral

cina nei giorni 12 e 13 maggio 1985 e tende ad accertare se

l'ammissione al voto assistito sia stata assunta in conformità del

citato art. 41 d.p.r. n. 570/60, oppure come sostenuto dai ricor

renti oltre i limiti fissati dalla norma stessa.

B) Il menzionato art. 41, nel prevedere l'assistenza al voto per

'i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi e da altro

impedimento di analoga gravità', si riferisce indubbiamente a ma

lattie che impediscono in modo assoluto l'espressione diretta del

voto, ma che nel contempo non escludono la manifestazione del

voto (cfr. sez. V n. 118 del 17 febbraio 1986).

Gli impedimenti atipici (di analoga gravità) debbono cagionare una menomazione su entrambi gli occhi o entrambe le mani tal

mente grave da escludere che l'elettore possa votare da solo e

debbono perciò essere paragonabili alla cecità o alla paralisi di

ambedue le mani per essere ritenuti di analoga gravità. Non sono

quindi impedimenti legittimanti all'assistenza nella votazione in

nanzitutto le malattie di carattere mentale e poi tutte quelle situa

zioni, più o meno patologiche, che pur incidendo in vario modo

sulla sfera visiva o sul movimento delle mani creano nell'elettore

una mera difficoltà senza essere ostative alla materiale espressio

ne del voto; dovendosi provvedere in tali casi all'accompagna

mento o perfino al trasporto dell'elettore fino all'apposita cabina,

dove voterà da solo (cfr. Cons. Stato, sez. V n. 214/85 già citata;

T.A.R. Campania, sez. II, n. 472 del 25 ottobre 1985, conferma

ta da sez. V n. 286/86).

C) Nella specie hanno certamente errato i presidenti delle se

zioni elettorali di Pietralcina nell'ammettere al voto assistito al

meno n. 21 elettori, distribuiti in tutte e quattro le sezioni (n.

8 nella la, n. 3 nella 2a, n. 6 nella 3a e n. 4 nella 4a) affetti

da riduzione visiva o lieve diminuzione visiva (n. 9), da cataratta

anche sublaterale (n. 5), da arteriosclerosi anche se accompagna

ta da riduzione visiva (n. 5), da cerebropatia infantile (n. 1) e

da paraplegia agli arti inferiori (n. 1). Dette malattie infatti o

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

non incidono di per sé sull'espressione materiale del voto (arte riosclerosi, anche se senile o cerebrale, cerebropatia infantile e

paraplegia agli arti inferiori) o pur incidendo su di essa non pos

sono, oggettivamente, considerarsi talmente gravi da essere assi

milate alla cecità (trattandosi di cataratte e riduzioni visive

generiche). Né risulta comprovata dai verbali elettorali, versati in atti in

copia autenticata, la circostanza addotta dai resistenti secondo

cui i presidenti di seggio avrebbero proceduto a verificare la sus

sistenza dell'impedimento degli elettori accompagnati in tutti i

casi dubbi, con la conseguenza che l'omessa verifica per gli altri

casi starebbe a significare l'evidenza dell'invalidità denunciata.

Da detti verbali risulta, invece, che i presidenti di seggio hanno

accertato la gravità dell'impedimento soltanto nel caso di conte

stazione, limitandosi, per il resto, a registrare nei verbali le dia

gnosi indicate sui certificati medici prodotti dagli interessati.

Occorre precisare, comunque, che il collegio non ha incluso tra

i 21 elettori ritenuti illegittimamente ammessi al voto assistito al

cuno di quelli per i quali (complessivamente n. 19) i presidenti di seggio hanno verificato la portata dell'impedimento a seguito di reclamo, anche se nell'apposito riquadro del verbale (§§ 17

e 34) è stata annotata una menomazione di carattere generico

(ad es. riduzione visiva per Ferraro Barbara nella sez. 2a), doven

dosi tal formulazione integrarsi con quanto precisato nel para

grafo «proteste e reclami» e nei fogli aggiunti al verbale stesso.

Con la conseguenza che, limitatamente a dette ipotesi di autoriz

zazione all'assistenza previa contestazione, va presunto sussisten

te un impedimento di analoga gravità ex art. 41 d.p.r. n. 570/1060

in mancanza di prova contraria da parte dei ricorrenti.

D) Non si ritiene necessario disporre istruttoria per acquisire i certificati medici, essendo sufficienti le indicazioni riportate nei

verbali elettorali.

Detti certificati da una parte sarebbero irrilevanti per quelle menomazioni che normalmente sono estranee alla sfera visiva o

al movimento delle mani (ad es., arteriosclerosi, cerebropatia in

fantile e paraplegia arti inferiori) e dall'altra, per gli altri casi

di generiche riduzioni visive, quand'anche fosse attestata l'impos sibilità dell'elettore a votare da solo, un tale giudizio dovrebbe

ritenersi non sufficientemente plausibile in quanto incongruente con la diagnosi, che di per sé non elimina la possibilità di espri mere da solo il voto, potendosi utilizzare la rimanente capacità visiva.

In detti certificati sono riportate, evidentemente, le stesse dia

gnosi già registrate nei verbali e quindi non potrebbero apportare alcun elemento nuovo.

E) Da quanto sopra esposto discende che alle operazioni eletto

rali contestate siano state ammesse a votare, in violazione del

l'art. 41 d.p.r. n. 570/60, almeno 21 elettori nelle quattro sezioni

attivate.

Detti voti non sono individuabili e la loro invalidità inficia le operazioni elettorali delle sezioni elettorali medesime nelle quali si è votato per il rinnovo del consiglio comunale di Pietralcina

e per invalidità derivata il risultato elettorale nel suo complesso, insieme al verbale di proclamazione degli eletti del 14 maggio 1985.

È opportuno precisare che, pur ammettendosi in materia di voto assistito la prova di resistenza, come rilevato dai resistenti

ed in conformità dell'indirizzo seguito da questo tribunale (cfr., fra le tante, sez. I, n. 386 dell' 11 luglio 1984; ma contro, Cons.

Stato, sez. V n. 154 del 14 maggio 1983, id., Rep. 1983, voce

cit., n. 59, e n. 194 del 22 aprile 1985, cit.) detta prova va co

munque effettuata — trattandosi di votazione con il sistema mag

gioritario — con riguardo ai voti conseguiti dai candidati eletti e non già con riferimento ai voti di lista, che in effetti nel sistema

maggioritario si convertono in voti individuali (cfr. Cons. Stato, sez. V n. 918 del 12 dicembre 1984), id., Rep. 1985, voce cit., n. 88). Ne discende la rilevanza di detti 21 voti, dal momento che per loro diversa attribuzione avrebbe potuto sovvertire la gra duatoria dei candidati determinando la elezione di tutti i non eletti e la esclusione degli eletti posto che fra l'ultimo eletto e l'ultimo non eletto intercorrono solo 23 voti di prefernza.

3. - Per tali motivi il ricorso, assorbite le altre censure, va ac colto e per l'effetto vanno annullate le operazioni elettorali svol tesi nelle quattro sezioni il 12 e 13 maggio 1985 per il rinnovo

del consiglio comunale di Pietralcina e conseguentemente il ver

bale di proclamazione degli eletti del 14 maggio 1985.

Il Foro Italiano — 1987.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BA

SILICATA; sentenza 18 settembre 1986, n. 97; Pres. ed est.

Delfino; Giacobbe (Avv. Volpe) c. Comune di Matera (Avv.

Maffei).

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BA

SILICATA; sentenza 18 settembre 1986, n. 97; Pres. ed est.

Comune e provincia — Funzioni comunali di polizia amministra

tiva — Diniego di autorizzazione — Impugnabilità — Illegitti mità — Fattispecie (D.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, attuazione

della delega di cui all'art. 1 1. 22 luglio 1975 n. 382, art. 19).

È impugnabile, e illegittimo perché difetta il parere prefettizio conforme, il provvedimento comunale di diniego di autorizza

zione in materia di polizia amministrativa, che il comune abbia

eseguito senza comunicarlo all'autorità statale, dando per con

cluso il procedimento. (1)

Diritto. — 1. - Con il settimo motivo, che merita di essere

esaminato con precedenza, la sig. Giacobbe lamenta la mancata

aquisizione del parere del prefetto di Matera sull'impugnato di

niego e la conseguente violazione dell'art. 19, ultimo comma, d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616. La censura è pertinente, perché — al con

trario di quanto sostiene la difesa del comune — l'adempimento in questione è prescritto precisamente per il caso di diniego dei

provvedimenti di cui al 1° comma, e non per quello inverso, per il quale, a sua volta, è prescritta soltanto la previa comunicazione

al prefetto. È invece dubbio se, nel caso in esame, la denunciata

omissione abbia inciso sulla legittimità del provvedimento impu

gnato ovvero soltanto sulla sua operatività: dubbio sollecitato dalla

formula, non certo perspicua, della disposizione, in forza della

quale il diniego «è efficace solo se il prefetto esprime parere con

forme»; e che sembrerebbe contraddittoriamente subordinare la

operatività della fattispecie a un atto avente invece, almeno no

minalmente, funzione preparatoria o, a tutto concedere, (co) decisoria.

In proposito giova, però, tener presente che l'«attribuzione»

ai comuni delle funzioni di polizia amministrativa elencate nel

1° comma dell'art. 19 costituisce attuazione del criterio, enuncia

to nella legge di delega 22 luglio 1975 n. 382 dell'aggregazione alla funzione principale nell'ambito di un dato settore organico di tutte quelle in una qualche guisa strumentali rispetto ad essa.

Precisamente in questo senso sono state scorporate dal complesso delle funzioni di competenza statale in materia di sicurezza e or

dine pubblico in genere, e appunto attribuite ai comuni, quelle ritenute più direttamente strumentali rispetto alle funzioni ammi

nistrative, divenute a loro volta di competenza comunale, in ma

(1) La sentenza ha applicato una norma che la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima con la sentenza 27 marzo 1987, n. 77, che sarà riportata nel prossimo fascicolo, che, sindacando con diversi esiti il complesso delle disposizioni previste dall'art. 19 d.p.r. 24

luglio 1977 n. 616, influenzerà la successiva giurisprudenza amministrativa. Per quella precedente, sul passaggio della competenza al sindaco per

la revoca della licenza di esercizio di una discoteca, nell'esercizio di fun zioni di polizia amministrativa contro le immissioni sonore (il provvedi mento, peraltro, è stato considerato illegittimo perché adottato senza che il prefetto fosse intervenuto nella procedura), T.A.R. Abruzzo 28 novem bre 1979, n. 434, Foro it., 1981, III, 369, con nota di richiami, ai quali adde, successivamente, sempre sotto il profilo del passaggio al comune della competenza a provvedere, T.A.R. Abruzzo 14 maggio 1980, n. 83, in materia di autorizzazione di polizia all'apertura di un pubblico eserci

zio, id., Rep. 1981, voce Regione, n. 301; T.A.R. Lombardia, sez. Bre

scia, 1° agosto 1985, n. 359, Trib. amm. reg., 1985, I, 3333. T.A.R.

Veneto, 8 maggio 1980, n. 395, Foro it., Rep., 1981, voce Commercio

(disciplina del), n. 20, dichiara dovuto il provvedimento sindacale di so

spensione di licenza di pubblica sicurezza che sia stato richiesto dal pre fetto, mentre T.A.R. Veneto 10 marzo 1983, n. 183, id., Rep. 1983, voce Pubblica sicurezza, n. 17, è relativo all'attribuzione al prefetto, e non al questore, della competenza a chiedere al sindaco la revoca delle licenze di pubblica sicurezza.

Sulla irrilevanza per la vigenza della norma incriminatrice l'esercizio altrimenti abusivo di un'attività soggetta a autorizzazione di pubblica si curezza (nella specie, un mestiere ambulante), del suddetto passaggio di

competenza al comune, Cass. 8 maggio 1978, Zamengo, id., 1979, II, 577, con nota di richiami.

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