sezione II; sentenza 20 aprile 2005, causa T-211/03; Pres. Pirrung; Soc. Faber chimica c. Ufficioper l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Uami)Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 5 (MAGGIO 2005), pp. 261/262-269/270Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200665 .
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
una pubblicità adeguata per le misure adottate dagli Stati mem
bri in attuazione di un obbligo derivante dal diritto comunitario
risiede nell'evidente necessità di garantire che i soggetti di di
ritto interessati da tali misure siano messi in grado di conoscere
la portata dei loro diritti ed obblighi nell'ambito particolare di
sciplinato dal diritto comunitario (sentenza Mulligan e a., cit.,
punto 52). 86. - Ne consegue che una pubblicità adeguata dev'essere
idonea a informare le persone fisiche o giuridiche interessate ri
guardo al loro quantitativo di riferimento individuale. Pertanto, non è escluso che una comunicazione dei quantitativi di riferi
mento individuali a mezzo di una pubblicazione in bollettini,
quale quella controversa nella causa principale, possa soddisfare
tale condizione, tenuto conto anche del fatto che, come ha af
fermato il governo italiano, i detti bollettini erano stati pubbli cati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Tuttavia,
spetta al giudice nazionale decidere, sulla base delle precedenti considerazioni e degli elementi di fatto di cui dispone, se ciò si
verifichi nelle cause principali. 87. - Tenuto conto delle considerazioni che precedono, alle
questioni terza, quarta e quinta si deve quindi rispondere dichia
rando che i regolamenti 3950/92 e 536/93 devono essere inter
pretati nel senso che l'assegnazione iniziale dei quantitativi di
riferimento individuali nonché ogni modificazione successiva
dei detti quantitativi devono essere comunicate ai produttori in
teressati dalle autorità nazionali competenti. Il principio di certezza del diritto esige che codesta comuni
cazione sia tale da fornire alle persone fisiche o giuridiche inte
ressate ogni informazione relativa all'assegnazione iniziale del
loro quantitativo di riferimento individuale o alla successiva
modifica di quest'ultimo. Spetta al giudice nazionale accertare, in base agli elementi dì fatto di cui dispone, se ciò si verifichi
nelle cause principali. ( Omissis) Per questi motivi, la corte (sesta sezione), pronunciandosi
sulle questioni sottopostele dal Tar Lazio con sentenze 6 luglio
2000, dichiara: 1) Gli art. 1 e 4 del regolamento (Cee) del consiglio 28 di
cembre 1992 n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché gli art.
3 e 4 del regolamento (Cee) della commissione 9 marzo 1993
n. 536, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo
supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che a
seguito di controlli uno Stato membro rettifichi i quantitativi di
riferimento individuali attribuiti ad ogni produttore e conse
guentemente ricalcoli, a seguito di riassegnazione dei quantita tivi di riferimento inutilizzati, i prelievi supplementari dovuti,
successivamente al termine di scadenza del pagamento di tali
prelievi per la campagna lattiera interessata.
2) I regolamenti 3950/92 e 536/93 devono essere interpretati nel senso che l'assegnazione iniziale dei quantitativi di riferi
mento individuali nonché ogni modificazione successiva di tali
quantitativi devono essere comunicate ai produttori interessati
dalle autorità nazionali competenti. Il principio di certezza del diritto esige che codesta comuni
cazione sia tale da fornire alle persone fisiche o giuridiche inte
ressate ogni informazione relativa all'assegnazione iniziale del
loro quantitativo di riferimento individuale o alla successiva
modifica di quest'ultimo. Spetta al giudice nazionale accertare,
in base agli elementi di fatto di cui dispone, se ciò si verifichi
nelle cause principali.
Il Foro Italiano — 2005 — Parte AM 2.
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sezione II; sentenza 20 aprile 2005, causa T
211/03; Pres. Pirrung; Soc. Faber chimica c. Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e mo
delli) (Uami).
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sezione II; sentenza 20 aprile 2005, causa T
Unione europea — Marchio comunitario — Marchio figura tivo complesso — Marchio denominativo anteriore —
Giudizio di confondibilità — Aspetto visivo — Requisiti —
Fattispecie (Regolamento 20 dicembre 1993 n. 40/94/Ce del
consiglio, sul marchio comunitario, art. 8). Unione europea — Marchio comunitario — Marchio figura
tivo complesso — Marchio denominativo anteriore —
Giudizio di confondibilità — Aspetto auditivo — Requisiti —
Fattispecie (Regolamento 20 dicembre 1993 n. 40/94/Ce
del consiglio, art. 8). Unione europea — Marchio comunitario — Marchio figura
tivo complesso — Marchio denominativo anteriore —
Giudizio di confondibilità — Valutazione complessiva —
Pubblico di riferimento (Regolamento 20 dicembre 1993 n.
40/94/Ce del consiglio, art. 8).
Neil'operare il giudizio di confondibilità (relativo all'aspetto
visivo) tra un marchio comunitario figurativo complesso ed
un marchio nazionale denominativo anteriore, che abbiano in
comune elementi verbali identici o simili, non si può tener
conto degli aspetti grafici e stilistici che il marchio denomi
nativo potrebbe assumere in futuro e che renderebbero somi
gliante il marchio figurativo, così impedendone la registra zione, ma occorre valutare se l'aspetto figurativo proprio del
marchio complesso sia idoneo a costituire un elemento di
differenziazione sufficiente ad escludere l'esistenza di una
somiglianza visiva agli occhi del pubblico di riferimento. (1) Va esclusa la confondibilità dal punto di vista auditivo tra il
marchio nazionale denominativo anteriore Naber ed il mar
chio comunitario figurativo complesso Faber in quanto, pur esistendo una somiglianza fonetica connessa all'identità
della parte terminale dei due segni e dovendosi tener conto
del rilievo della vocale presente nella prima sillaba (perché
più sonora della consonante che la precede), la presenza di
distinte consonanti che producono suoni tra loro del tutto di
versi per caratteristiche fonetiche impedisce di ritenere che i
due marchi siano simili. (2)
L'esistenza di differenze visive, ricollegabili all'aspetto figu rativo di uno dei marchi in conflitto, e la differenziazione fo netica delie parti verbali dei due marchi, ove il pubblico
pertinente risulti un pubblico specializzato, dotato di un gra do di attenzione più elevato di quello del consumatore medio,
escludono la somiglianza tra i segni in conflitto. (3)
(1-3) Interessante applicazione dei principi della giurisprudenza co
munitaria relativa alle modalità di comparazione dei marchi, rispetto ad
una fattispecie in cui l'impressione immediata dell'osservatore avrebbe indotto (come aveva fatto la commissione di ricorso) ad affermare la si
cura somiglianza dei segni in conflitto. La società ricorrente, che aveva richiesto la registrazione del marchio
comunitario figurativo complesso composto dall'elemento verbale Fa
ber, rappresentato con particolari modalità (descritte puntualmente al
punto 32 della sentenza in epigrafe), si era vista opporre l'anteriorità di
un marchio nazionale denominativo costituito dall'elemento verbale
Naber, anteriorità che l'Uami aveva ritenuto idonea a far sorgere il ri
schio di confusione tra i due marchi, esaltando nel marchio denomina
tivo anteriore il nucleo verbale riprodotto nella parte finale del marchio
Faber e valutando la possibilità che il marchio anteriore, «registrato in
dipendentemente da una specifica caratterizzazione grafica, potesse es
sere utilizzato sotto diverse stilizzazioni, cosicché non poteva essere
esclusa la possibilità di una stilizzazione che lo rendesse simile, nel suo
uso concreto, al marchio richiesto». Anche dal punto di vista della so
miglianza uditiva, l'Uami aveva messo in luce l'identità della finale
comune ai due marchi («aber») e l'incidenza che in quella valutazione
andava riservata (essendo il marchio anteriore registrato nello Stato
spagnolo) alla vocale presente nella prima sillaba, che dava luogo ad
una sonorità più incisiva di quella delle differenti lettere iniziali.
Sulle caratteristiche del giudizio di confondibilità tra marchi, da ope rare contestualmente in relazione agli aspetti visivi, auditivi e concet
tuali dei segni, avendo riguardo all'impressione complessiva prodotta, v. la nota di richiami a Trib. I grado 13 luglio 2004, causa T-l 15/02, e
6 luglio 2004, causa T-l 17/02, Foro it., 2005, IV, 212. con riferimenti
sia alla giurisprudenza comunitaria che a quella italiana.
In ordine alla metodologia della comparazione visiva dei marchi ed
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PARTE QUARTA
I fatti
1. - Il 14 novembre 1997, la ricorrente ha presentato, ai sensi del regolamento (Ce) del consiglio 20 dicembre 1993 n. 40/94, sul marchio comunitario (G.U. 1994, L 11, pag. 1), come modi
ficato, una domanda di registrazione di marchio comunitario al l'ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, di
segni e modelli) (in prosieguo: l'«Uami»). 2. - Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno
figurativo Faber, come qui di seguito riprodotto:
abgn
3. -1 prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rien trano nelle classi 1, 2 e 3 ai sensi dell'accordo di Nizza del 15
giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei
prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi, come rivi sto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:
al rilievo da attribuire alle componenti figurative, v., in particolare, Trib. 1 grado 12 dicembre 2002, causa T-l 10/01, Raccolta, 2002, II, 5275, in cui si precisa che l'eventuale identità o somiglianza degli ele menti verbali compresi nei marchi in conflitto non impone di affermare la confondibilità dei segni ove l'elemento figurativo possieda caratteri stiche tali da costituire elemento di differenziazione rilevante; con par ticolare riguardo alle ipotesi di conflitto tra marchio, complesso ed altro marchio, v., nello stesso senso, Trib. I grado 23 ottobre 2002, causa T 6/01, Foro it., Rep. 2003, voce Unione europea, n. 1482 («un marchio complesso può essere considerato simile ad un altro marchio, identico o simile ad una delle componenti del marchio complesso, solo se que st'ultima costituisce l'elemento dominante nell'impressione complessi va prodotta dal marchio complesso; ciò si verifica quando tale compo nente può da sola dominare l'immagine di tale marchio che il pubblico pertinente conserva in memoria, in modo tale che tutte le altre compo nenti del marchio risultino trascurabili nell'impressione complessiva da questo prodotta»); per un'esemplificazione pratica, v. Trib. I grado 22 ottobre 2003, causa T-311/01, <www.europa.eu.int/eur-lex/it>, che ha escluso la confondibilità tra il marchio denominativo Asterix ed il mar chio figurativo complesso starix.
Relativamente all'importanza della somiglianza fonetica, idonea anche da sé sola a costituire elemento di valutazione circa l'esistenza di un rischio di confusione, v. Corte giust. 22 giugno 1999, causa C 342/97, Foro it.. Rep. 1999, voce cit., n. 1239, e, per esteso, Dir. ind., 1999, 317; Trib. I grado 15 gennaio 2003, causa T-99/01, Rac colta, 2003, II, 43 (in cui si sottolinea come il marchio che contrasse gna bevande e bibite sia soggetto ad una penetrante valutazione del l'aspetto fonetico, dal momento che i prodotti contrassegnati sono solitamente presentati e richiesti oralmente); 23 ottobre 2002, causa T-104/01, Foro it., Rep. 2003, voce cit., n. 1486. Il rischio di confu sione è stato accertato da Trib. I grado 6 ottobre 2004, causa T 356/02, <www.europa.eu.int/eur-lex/it>, relativamente al marchio ri chiesto Vitakraft ed i marchi anteriori Krafft, per l'inidoneità della sola lettera f presente in aggiunta nei marchi anteriori a rendere di
stinguibili i due segni dal punto di vista fonetico e dal punto di vista visivo, mancando alcuna caratterizzazione concettuale dei marchi in conflitto.
Per ciò che attiene l'individuazione del «pubblico pertinente» e la rilevanza delle qualità dei soggetti che lo compongono, ove si tratti di professionisti operanti in specifici ambiti, incidente sul maggior grado di attenzione manifestato nella scelta dei prodotti contrassegnati, cfr. Trib. I grado 30 giugno 2004, causa T-317/01, ibid.', 9 aprile 2003, cau sa T-224/01, Raccolta, 2003, II, 1589; 27 febbraio 2002, causa T 34/00, Foro it.. Rep. 2003, voce cit., n. 1455.
In dottrina, l'importanza della comparazione contestuale dei diversi aspetti dei marchi in conflitto è sottolineata da Sena, Il nuovo diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitarioMilano, 2001, 67, nota 6: «A rigore si deve osservare che il marchio deve qualificarsi come un marchio complesso anche nell'ipotesi limite in cui sia costi tuito da una denominazione espressa in una grafia particolare; ciò spie ga perché siano rilevanti, tanto l'espressione fonetica, quanto l'aspetto grafico nei quali si estrinseca la funzione distintiva». Sul giudizio di confondibilità tra marchi complessi e marchi denominativi, alla luce della normativa nazionale, v. altresì Ubertazzi, Commentario breve al diritto della concorrenza . Padova, 2004, 397 s.
II. Foro Italiano — 2005.
— classe 1: «prodotti chimici destinati all'industria e alle
scienze; resine artificiali grezze; materie concianti; adesivi
(collanti) destinati all'industria»; — classe 2: «colori, vernici, lacche; preservanti contro la
ruggine e contro il deterioramento del legno; materie tintorie; mordenti; resine naturali grezze; metalli in fogli ed in polvere per pittori, decoratori, tipografi ed artisti»;
— classe 3: «preparati per la sbianca ed altre sostanze per il
bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare, abradere; sapo ni; profumeria, olì essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici».
4. - L'11 gennaio 1999 la domanda è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 2/99.
5. - Il 12 aprile 1999, l'Industrias Qufmicas Naber, SA Na bersa (in prosieguo: 1'«opponente»), ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 42 del regolamento 40/94, contro la registrazione del marchio richiesto, per tutti i prodotti oggetto della domanda di marchio. Il motivo dedotto a sostegno dell'opposizione era il rischio di confusione, menzionato all'art. 8, n. 1, lett. b), del re
golamento 40/94. L'opposizione si fondava sull'esistenza dei
seguenti marchi nazionali anteriori, di cui l'opponente è titolare: — il marchio denominativo Naber, registrato in Spagna con
il n. 801.202 per prodotti della classe 1 («prodotti chimici e so stanze adesive per l'industria, decoloranti; resine artificiali e
sintetiche»); — i tre marchi figurativi Naber, come rappresentati qui di
seguito, registrati in Spagna con i nn. 2.072.120, 2.072.121 e 2.072.122 per designare rispettivamente prodotti della classe 1
(«prodotti chimici destinati all'industria, alla scienza (con ecce zione di quelli destinati alla ricerca medica), alla fotografia co me anche all'agricoltura, orticoltura e silvicoltura; resine artifi ciali allo stato grezzo; materie plastiche allo stato grezzo; con cimi per la terra (naturali ed artificiali); composti disinfestanti; preparati per la tempera e la saldatura dei metalli; prodotti chi mici per la conservazione alimentare; materie concianti; sostan ze adesive per l'industria»), della classe 2 («colori, vernici, lac
che; preservanti contro la ruggine e contro il deterioramento del
legno; materie tintorie; mordenti; resine naturali grezze; metalli in fogli ed in polvere per pittori, decoratori, tipografi ed artisti») e della classe 3 («preparati per sbiancare ed altre sostanze per il
bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare, abradere; sapo ni; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici; deodoranti a uso personale»).
JiJO
6. - Con decisione 23 aprile 2001, la divisione di opposizione ha respinto l'opposizione dichiarando che non sussisteva somi
glianza visiva, fonetica o concettuale tra i marchi in oggetto né, pertanto, alcun rischio di confusione tra loro.
7. - Il 25 giugno 2001, l'opponente ha proposto dinanzi al
l'Uami, ai sensi degli art. 57-62 del regolamento 40/94, ricorso avverso la decisione della divisione d'opposizione.
8. - Con decisione 19 marzo 2003 (in prosieguo: la «decisione
impugnata»), notificata alla ricorrente con lettera del 3 apri le 2003, la quarta commissione di ricorso dell'Uami ha, da un
lato, confermato la valutazione operata dalla divisione di oppo sizione secondo la quale non sussisteva somiglianza tra il mar chio richiesto e i marchi figurativi anteriori e, dall'altro, dopo aver escluso la pertinenza nella fattispecie della valutazione sul
piano concettuale, ha riconosciuto la sussistenza di una somi
glianza visiva e fonetica tra il marchio richiesto e il marchio de nominativo anteriore, nonché una somiglianza tra i prodotti contraddistinti da tali due marchi. La commissione di ricorso ha
pertanto accolto il ricorso, annullando parzialmente la decisione della divisione di opposizione.
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
Conclusioni delle parti
9. - La ricorrente chiede che il tribunale voglia: — annullare o riformare la decisione impugnata nella parte
in cui ritiene sussistente la similitudine, e quindi il rischio di
confusione, tra il marchio richiesto e il marchio denominativo
anteriore dell'opponente; — condannare l'Uami alle spese, comprese quelle sostenute
nel procedimento amministrativo dinanzi all'Uami; — in via istruttoria, ammettere una c.t.u. diretta ad accertare
l'esclusione della somiglianza fonetica tra i vocaboli «naber» e
«faber» nella lingua spagnola. 10. - L'ufficio conclude che il tribunale voglia: —
respingere il ricorso; — condannare la parte ricorrente alle spese.
In diritto
Argomenti delle partì
11. - La ricorrente deduce sostanzialmente un unico motivo,
vertente sulla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regola mento 40/94.
12. - In proposito, la ricorrente contesta alla commissione di
ricorso di aver ragionato in maniera contraddittoria valutando in
modo diverso, nella decisione impugnata, la somiglianza tra il
marchio richiesto e i marchi anteriori dell'opponente, a seconda
che si trattasse dei marchi anteriori figurativi o di quello deno
minativo. In tal senso, dopo aver correttamente concluso per l'insussistenza di ogni rischio di confusione tra il marchio ri
chiesto e i marchi figurativi anteriori, attribuendo un valore de
cisivo all'elemento visivo dei segni di cui trattasi (punti 14-25
della decisione impugnata), la commissione di ricorso avrebbe
poi erroneamente concluso per la sussistenza di un rischio di
confusione tra il detto marchio e il marchio denominativo ante
riore dell'opponente, per il motivo, in particolare, che quest'ul timo può adottare ogni tipo di rappresentazione grafica (pun to 26 della decisione impugnata). In questo iter logico, la com
missione di ricorso si sarebbe erroneamente fondata su un «po tenziale futuro ipotetico mutamento» del marchio in questione.
13. - Quanto alla comparazione tra i segni in conflitto, quali si presentano attualmente, la ricorrente afferma che non esiste
tra loro alcuna somiglianza visiva, fonetica o concettuale, fermo
restando, a suo parere, che l'aspetto visivo va considerato pre
ponderante ai fini di tale comparazione, cosicché, in assenza di
somiglianza visiva, dovrebbe escludersi qualunque rischio di
confusione.
14. - La ricorrente contesta inoltre la comparazione tra i pro dotti designati dai marchi in conflitto nonché la valutazione
globale del rischio di confusione alle quali si è proceduto nella
decisione impugnata. Essa deduce altresì argomenti vertenti sul
l'assenza di concorrenza effettiva sul mercato tra le imprese di
cui trattasi, nonché sulla mancanza di prove della notorietà di
cui godrebbero i marchi anteriori dell'opponente in Spagna. 15. - L'Uami sostiene che la decisione impugnata non è vi
ziata da alcuna contraddizione né da alcun errore di valutazione.
Più specificamente, la commissione di ricorso avrebbe corret
tamente comparato il marchio richiesto e i marchi anteriori, di
stinguendo questi ultimi in ragione della loro tipologia, ritenuta
capace di incidere in modo significativo sulla loro impressione d'insieme. Sarebbe infatti un dato irrefutabile che i marchi ante
riori presentino caratteristiche morfologiche diverse, che legit timano e, anzi, esigono una distinta valutazione e conducono a
conclusioni diverse.
16. - Giustamente, peraltro, la commissione di ricorso avreb
be ritenuto che il marchio denominativo anteriore, in quanto re
gistrato indipendentemente da una specifica caratterizzazione
grafica, potesse essere utilizzato sotto diverse stilizzazioni, co
sicché non poteva essere esclusa la possibilità di una stilizza
zione che lo rendesse simile, nel suo uso concreto, al marchio
richiesto.
17. - Per quanto riguarda la comparazione tra i segni in con
flitto nella fattispecie, più specificamente sotto il profilo visivo,
l'Uami ritiene che la commissione di ricorso fosse legittimata a
fondarsi sull'identità di quattro lettere su cinque, costitutive del
suffisso «aber», e sullo scarso impatto della lettera «F» con la
[l Foro Italiano — 2005.
quale comincia il marchio richiesto, la cui particolare stilizza
zione ne inficerebbe l'immediata intelligibilità. 18. - Per quanto riguarda poi l'aspetto auditivo, l'Uami con
divide la valutazione della commissione di ricorso che, pur am
mettendo la differenza tra le lettere iniziali «F» e «N», giudicata a torto decisiva dalla divisione di opposizione, ha attribuito
maggior rilievo all'identità della finale comune «aber». Questa valutazione si fonderebbe sull'incidenza delle vocali, la cui
portata fonetica sarebbe generalmente più rilevante rispetto a
quella delle consonanti, in particolare nelle lingue romanze co
me lo spagnolo. Nel caso dei due marchi, la presenza della lette
ra «A» e del suffisso «ber» darebbe luogo a una sonorità com
plessivamente assorbente e più incisiva di quella della lettera
iniziale «F» o «N». 19. - L'Uami respinge altresì gli argomenti con i quali la ri
corrente contesta la comparazione tra i prodotti contrassegnati dai marchi in conflitto nonché la valutazione globale del rischio
di confusione alle quali si è proceduto nella decisione impu
gnata. Similmente, l'Uami contesta gli argomenti dedotti dalla
ricorrente con riferimento all'asserita assenza di concorrenza ef
fettiva sul mercato tra le imprese di cui trattasi, nonché alla
mancanza di prove della notorietà acquisita dai marchi anteriori
dell'opponente in Spagna.
Giudizio del tribunale
20. - Ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento 40/94,
in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il
marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa della
sua identità o somiglianza con il marchio anteriore e dell'iden
tità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi
sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pub blico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato.
21. - Secondo una costante giurisprudenza, il rischio di con
fusione in merito all'origine commerciale dei prodotti o servizi
dev'essere valutato globalmente, secondo la percezione che il
pubblico pertinente ha dei segni e dei prodotti o servizi di cui
trattasi, e tenendo conto di tutti i fattori che caratterizzano il ca
so di specie, in particolare dell'interdipendenza tra la somi
glianza dei segni e quella dei prodotti o dei servizi designati (v.
sentenza del tribunale 9 luglio 2003, causa T-162/01, Laborato
ries RTB/Uami - Giorgio Beverly Hills (Giorgio Beverly Hills),
Racc. pag. 11-2821, punti 29-33, nonché giurisprudenza ivi ci
tata). 22. - Nella fattispecie, il marchio denominativo anteriore del
l'opponente, che è l'unico in discussione nella presente lite, è
registrato in Spagna, che costituisce pertanto il territorio perti nente ai fini dell'applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del rego lamento 40/94.
23. - Per quanto riguarda la definizione del pubblico perti nente nella fattispecie, si deve rilevare, come ha già fatto la
commissione di ricorso (punto 31 della decisione impugnata), che i prodotti designati dal marchio denominativo anteriore del
l'opponente rientrano nella classe 1 e sono essenzialmente de
stinati ad una clientela industriale («prodotti chimici e sostanze
adesive per l'industria, decoloranti, resine artificiali e sinteti
che»). 24. - Occorre pertanto tener conto, ai fini della valutazione
globale del rischio di confusione, del punto di vista del pub blico pertinente, costituito essenzialmente dai consumatori in
dustriali in Spagna. In quanto professionisti, costoro sono in
grado di manifestare un grado di attenzione più elevato della
media al momento di scegliere i prodotti di cui trattasi (v., in
tal senso, sentenze del tribunale 9 aprile 2003, causa T-224/01,
Durferrit/Uami-Kolene (NU-TRIDE), Racc. pag. 11-1589,
punto 52, e 30 giugno 2004, causa T-317/01, M+M/Uami
Mediametrie (M+M EUROdATA), punto 52). 25. - Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre
verificare la comparazione, effettuata dalla commissione di ri
corso, da un lato, tra i segni in conflitto e, dall'altro, tra i pro
dotti di cui trattasi.
26. - Per quanto riguarda, in primo luogo, la comparazione
dei segni in discussione, occorre rilevare, in generale, che due
marchi sono simili allorché, dal punto di vista del pubblico
pertinente, esiste tra loro un'uguaglianza almeno parziale per
quanto riguarda uno o più aspetti rilevanti. Come risulta dalla
giurisprudenza della corte, rilevano gli aspetti visivo, auditivo
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PARTE QUARTA 268
e concettuale (v., in tal senso, sentenze della corte 11 novembre
1997, causa C-251/95, Sabel, Racc. pag. 1-6191, punto 23: Fo
ro it., Rep. 1998, voce Unione europea, n. 885, e 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Sehuhfabrik Meyer, Racc. pag. I
3819, punto 25; Foro it.. Rep. 1999, voce cit., n. 1239). Risulta
inoltre dalla medesima giurisprudenza che la valutazione glo bale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene
alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi di cui
trattasi, sull'impressione complessiva da essi prodotta, in con
siderazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti
dei marchi medesimi.
27. - Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, secondo la quale l'aspetto visivo dovrebbe essere considerato
preponderante, secondo la corte non si può escludere che la sola
somiglianza fonetica tra due marchi possa creare un rischio di
confusione (v., in tal senso, sentenza Lloyd Sehuhfabrik Meyer, cit. supra al punto 26, punto 28, e sentenza del tribunale 15
gennaio 2003, causa T-99/01, Mystery Drinks/LJami - Karlsberg
Brauerei (Mystery), Racc. pag. 11-43, punto 42). 28. - Nella fattispecie, emerge dalla decisione impugnata che
i segni in conflitto sono stati considerati simili dalla commissio
ne di ricorso in esito ad un'analisi visiva e auditiva. Peraltro, è
pacifico (v. punto 16 della decisione impugnata, non contestato
dalla ricorrente nell'ambito del presente ricorso) che i segni di
cui trattasi, non avendo alcun significato nella lingua spagnola, non sono comparabili sul piano concettuale.
29. - Per quanto riguarda, anzitutto, la comparazione visiva, la commissione di ricorso muove dal principio che un marchio
denominativo può adottare ogni tipo di rappresentazione grafi ca (punto 26 della decisione impugnata). Secondo le memorie
scritte dell'Uami, essa fa con ciò riferimento all'eventualità di
un impiego futuro del marchio denominativo dell'opponente in
una forma stilizzata che lo renda graficamente simile al mar
chio richiesto.
30. - La ricorrente sostiene che, così ragionando, la commis
sione di ricorso si sarebbe erroneamente fondata su un «poten ziale futuro ipotetico mutamento» del marchio in questione. Se
condo la ricorrente, la comparazione va invece effettuata consi
derando il segno quale si presenta attualmente, e non ipotizzan do future modificazioni che non sono minimamente riconduci
bili al giudizio globale attuale. La ricorrente aggiunge che, se
l'opponente dovesse modificare in futuro la rappresentazione
grafica del proprio marchio, ne risulterebbe un altro segno di
stintivo, non tutelato, che i suoi clienti non comprenderebbero
più e che non potrebbe dunque più indicare la provenienza dei
suoi prodotti. 31. - L'Uami replica che il criterio valutativo applicato dalla
commissione di ricorso è noto e comunemente applicato, in
quanto la registrazione di un marchio puramente denominativo
conferisce al suo titolare un diritto esclusivo non confinato ad
una predefinita configurazione stilistica del segno. Ciò non alte
rerebbe in alcun modo l'attualità del giudizio di confondibilità effettuato nella fattispecie dalla commissione di ricorso. A con
trario, i marchi figurativi anteriori sarebbero, per loro stessa
natura, protetti esclusivamente nella morfologia esatta oggetto di registrazione. Nella specie, proprio questa «cristallizzazione» della loro morfologia avrebbe permesso di differenziare i mar chi figurativi anteriori dell'opponente, in modo da escludere
ogni rischio di confusione con il marchio richiesto. 32. - In proposito occorre rilevare che, nella fattispecie, la
comparazione visiva va effettuata tra un marchio denominativo, costituito dal vocabolo «naber», e un marchio figurativo com
plesso, comprendente tanto un elemento verbale, vale a dire il vocabolo «faber», quanto un elemento grafico. Questo marchio
figurativo complesso è descritto come segue nella domanda di marchio:
«Denominazione 'faber' in caratteri a stampa minuscoli, col trattino orizzontale della 'f che si allunga fin sopra a tutte le altre lettere, scendendo poi al di sotto del tratto orizzontale della
'r', senza toccarlo, e con trattino orizzontale inferiore della T che percorre il tratto verticale di questa stessa lettera 'f con un
prolungamento che scende e poi sottolinea la parola per intero,
per terminare poi di fronte al tratto orizzontale della 'r\ senza toccarlo. La denominazione ed i suoi prolungamenti sono in scritti in un'ellissi».
33. - Come giustamente afferma l'Uami sul suo sito Internet, un marchio denominativo è un marchio costituito esclusiva
II Foro Italiano — 2005.
mente da lettere, da parole o da associazioni di parole, scritte in
caratteri di stampa standard, senza elementi grafici particolari. Un marchio figurativo, per contro, è una riproduzione particola re di simboli verbali o grafici o una combinazione di elementi
verbali e grafici, a colori oppure no. Un marchio figurativo
complesso è costituito da due o più categorie di segni, che com
binano ad esempio lettere e un segno grafico, come il marchio
richiesto nella fattispecie. 34. - Alla luce di queste considerazioni preliminari, né il ra
gionamento della ricorrente né quello dell'Uami possono essere
condivisi. 35. - Da un lato, la ricorrente trascura le caratteristiche del
marchio denominativo anteriore allorché vuole ravvisarvi sol
tanto un tipo particolare di marchio figurativo, cristallizzato in
una data morfologia. Inoltre, la ricorrente commette un secondo
errore omettendo di prendere in considerazione l'elemento ver
bale del marchio complesso richiesto.
36. - Dall'altro, l'Uami sembra conferire al marchio denomi
nativo un elemento grafico di cui esso è, per definizione, privo. Inoltre, l'Uami adotta una prospettiva monca allorché giustifica la tutela conferita al marchio denominativo anteriore con la sua
idoneità a imitare in futuro la forma particolare del marchio
complesso richiesto.
37. - Al fine di valutare la somiglianza tra un marchio figura tivo complesso e un marchio denominativo anteriore, gli aspetti
grafici o stilistici particolari che quest'ultimo potrebbe even
tualmente assumere non sono pertinenti. In ogni caso, non si
deve sostituire alla valutazione della somiglianza con il marchio
denominativo anteriore, l'unica pertinente nella fattispecie, una
valutazione della somiglianza con un elemento figurativo che
non rientra nella sfera della tutela conferita dalla registrazione anteriore.
38. - In realtà, non è per il fatto che un marchio denominativo
anteriore potrebbe in futuro assumere un aspetto grafico idoneo
a renderlo identico o simile a un marchio complesso richiesto
che quest'ultimo dovrebbe vedersi opporre un diniego di regi strazione, bensì perché tale marchio complesso è attualmente
costituito, a parte il suo aspetto figurativo singolare, da un ele
mento verbale identico o simile a quello che costituisce il mar
chio anteriore, e perché, nell'ambito della valutazione globale del rischio di confusione, tale elemento verbale non può essere
considerato accessorio rispetto all'altra componente del segno [v., a contrario, Yiter logico seguito dal tribunale ai punti 50 ss.
della sentenza 12 dicembre 2002, causa T-110/01, Vedial/Uami - France Distribution (Hubert), Racc. pag. 11-5275].
39. - Pertanto, nella fattispecie, occorre muovere dall'analisi
della somiglianza visiva tra gli elementi verbali «naber» e «fa
ber», per poi, nel caso in cui una tale somiglianza fosse accer
tata, verificare se l'elemento grafico o figurativo aggiuntivo,
proprio del marchio richiesto, sia idoneo a costituire un ele
mento di differenziazione sufficiente ad escludere l'esistenza di
una somiglianza visiva dei segni in conflitto agli occhi del pub blico di riferimento (v., in tal senso, sentenza Hubert, cit. supra al punto 38).
40. - Per quanto riguarda, anzitutto, il raffronto visivo tra gli elementi puramente verbali «faber» e «naber», vero è che questi due vocaboli hanno in comune le quattro lettere «aber». Tutta
via, come rileva la commissione di ricorso al punto 18 della de
cisione impugnata, il fatto che esista un elemento comune ai due
marchi messi a raffronto non significa che tale elemento sia ne
cessariamente la componente più attraente di entrambi. La va
lutazione della loro somiglianza dipenderà dunque essenzial
mente dalla maggiore o minore rilevanza riconosciuta alla lette
ra iniziale, che li distingue l'uno dall'altro, rispetto alle quattro lettere finali, che essi hanno in comune non soltanto tra loro, ma
anche, stando alle indicazioni fornite dalla ricorrente nel corso
del procedimento amministrativo, con numerosi altri marchi
presenti sul mercato spagnolo (v. punto II della decisione della
divisione d'opposizione e punto 4 della decisione impugnata). Alla luce di quest'ultimo elemento, la bilancia non pende net
tamente in favore dell'una o dell'altra opinione. Si deve per tanto concludere che esiste una certa somiglianza visiva tra que sti due segni, senza che essa appaia particolarmente determi
nante.
41. - Per quanto riguarda, poi, l'esame dell'elemento figura tivo aggiuntivo, proprio del marchio richiesto, il tribunale con
divide la valutazione della divisione di opposizione, secondo la
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
quale tale elemento non è secondario, atteso che esso «consiste
in una composizione di fantasia che necessita di uno sforzo con
cettuale di composizione». La divisione d'opposizione ha rile
vato, in particolare, che «la lettera d'attacco 'F' è fortemente
stilizzata poiché ricopre, da una parte, l'insieme dell'elemento
verbale nella sua parte superiore e, d'altra parte, la barra della
'F' sottolinea l'elemento verbale circondandolo dal basso fi
nendo poi con il coincidere con la barra della lettera finale 'R'».
Peraltro, l'ellisse entro la quale tale composizione è incastonata
ne accentua fortemente il particolare aspetto figurativo. 42. - Anche la commissione di ricorso ha riconosciuto, al
punto 27 della decisione impugnata, l'«importanza dell'aspetto
figurativo» del marchio richiesto.
43. - La combinazione di queste due valutazioni, nell'ambito
della valutazione globale della somiglianza visiva, induce il tri
bunale a ritenere che l'elemento grafico o figurativo aggiuntivo,
proprio del marchio richiesto, sia idoneo a costituire un ele
mento di differenziazione sufficiente ad escludere l'esistenza di
una somiglianza visiva dei segni in conflitto agli occhi del pub blico di riferimento, costituito da professionisti.
44. - A torto, pertanto, la commissione di ricorso ha concluso,
al punto 27 della decisione impugnata, nel senso di una somi
glianza visiva tra i segni in conflitto, nonostante l'«importante
aspetto figurativo» del marchio richiesto, per il motivo che la
finale «aber» vi sarebbe «chiaramente riconoscibile».
45. - Occorre peraltro sottolineare la contraddizione, anch'es
sa rilevata dalla ricorrente, tra quest'ultima valutazione e quella, effettuata al punto 21 della decisione impugnata, secondo la
quale la finale «aber» «non si distingue in modo particolare» nel
marchio di cui trattasi.
46. - Quanto al raffronto auditivo, la divisione di opposizione
aveva rilevato, da un lato, che la lettera iniziale è percepita con
maggiore intensità dal pubblico essendo in prima posizione e, d'altra parte, che il suono «F» è chiaramente distinto dal suono
«N». Questa sola differenza era sufficiente, a parere della divi
sione di opposizione, ad escludere qualunque somiglianza fone
tica tra i marchi in conflitto.
47. - Al contrario, al punto 22 della decisione impugnata, la
commissione di ricorso ha ritenuto che tale differenza non fosse
decisiva. Ha rilevalo che, dal punto di vista fonetico, le parole sono divise in sillabe e che, in seno ad ogni sillaba, in particola re nella lingua spagnola, l'intensità della voce aumenta sulle
vocali, conformemente al fenomeno dell'accentuazione. Nella
specie, nella sillaba iniziale dei vocaboli «naber» e «faber», la
lettera «A» sarebbe, di conseguenza, più sonora della conso
nante iniziale. Poiché' la seconda sillaba, «ber», è, peraltro, identica nei due vocaboli, la commissione di ricorso conclude
affermando che esiste una certa somiglianza fonetica tra i segni in conflitto.
48. - Senza che sia necessario ricorrere alla perizia sollecitata
dalla ricorrente al fine di confutare tale tesi, il tribunale ritiene
che esista incontestabilmente una certa somiglianza fonetica tra
i segni in conflitto. Tuttavia, anche tenendo conto del fenomeno
dell'accentuazione evocato dall'Uami, tale somiglianza non è
sufficiente a neutralizzare la differenziazione fonetica indotta
dalla lettera iniziale, atteso che, come ha rilevato la divisione di
opposizione, i suoni prodotti dalle consonanti «F» e «N» sono
chiaramente distinti.
49. - Da un lato, infatti, la consonante «F» è sorda, vale a di
re che le corde vocali non vibrano con l'emissione del suono, a
differenza della consonante «N», che è sonora. D'altra parte, la
consonante «F» è fricativa, vale a dire che articolandola si pro duce un'impressione di frizione, mentre la consonante «N» è
nasale, ossia, in altre parole, la sua articolazione produce
un'impressione di risonanza.
50. - Alla luce del fatto che il pubblico pertinente è un pub blico specializzato, dotato di un grado di attenzione più elevato
di quello del consumatore medio, questa differenziazione fone
tica dei due segni in conflitto e, soprattutto, la marcata differen
ziazione visiva derivante dall'importante aspetto figurativo pro
prio di uno di essi sono sufficienti a concludere, in esito ad una
valutazione globale, che i segni costitutivi dei marchi di cui
trattasi, considerati nel loro insieme e tenendo conto, in parti colare, dei loro elementi distintivi e dominanti, non sono simili.
51. - Da quanto precede risulta che una delle condizioni indi
spensabili per applicare l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento 40/94 non è soddisfatta.
Il Foro Italiano — 2005.
52. - Occorre pertanto accogliere il motivo vertente sulla
violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento 40/94 e ac
cogliere le conclusioni della ricorrenente, senza che occorra
procedere al raffronto tra i prodotti di cui trattasi né esaminare
gli altri argomenti della ricorrente.
Per questi motivi, il tribunale (seconda sezione) dichiara e
statuisce:
La decisione 19 marzo 2003 (procedimento R 620/2001-4) della quarta commissione di ricorso dell'ufficio per l'armoniz
zazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è an
nullata nella parte in cui ha accolto l'opposizione del titolare del
marchio denominativo spagnolo Naber.
I
PARLAMENTO EUROPEO; risoluzione 12 gennaio 2005. PARLAMENTO EUROPEO;
Unione europea — Trattato che adotta una Costituzione per
l'Europa — Pronta ratifica da parte degli Stati membri
— Opportunità.
Deve sostenersi vivamente l'opportunità di una pronta ratifica da parte degli Stati membri del trattato che adotta una Co
stituzione per l'Europa, che rappresenta un «buon compro messo», migliora notevolmente i trattati esistenti e produce
benefici visibili ai cittadini, agli Stati membri ed all'efficace funzionamento delle istituzioni dell'Unione europea. (1 )
II
TRIBUNALE COSTITUZIONALE DI SPAGNA; pieno; di chiarazione 13 dicembre 2004, DTC 1/2004; Pres. Casas
Baamonde; ric. Governo spagnolo.
Diritto comparato e legislazione straniera — Spagna —
Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa —
Principio del primato del diritto comunitario — Contrasto
con il principio di supremazia della Costituzione nazionale — Esclusione.
Diritto comparato e legislazione straniera — Spagna
—
Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa —
Ambito di applicazione ed interpretazione della carta eu
ropea dei diritti fondamentali — Definizione — Contrasto
con la gerarchia costituzionale dei valori, diritti e principi stabilita in Costituzione — Esclusione.
Diritto comparato e legislazione straniera — Spagna —
Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa —
Principio del primato del diritto comunitario — Incidenza
(1) I. - Il testo integrale, in lingua ita.liana, della risoluzione del par lamento europeo è consultabile on line, alla pagina <http://www.2. europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//TEXT+TA+20050112+ ITEMS+DOC+XML+VO//IT&LEVEL=3&NAV=S> (5 aprile 2005).
II. - Sul trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, v.
AA.VV., Il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, in Foro
it., 2005, V, 1; Bassanini-Tiberi (a cura di). La Costituzione europea. Un primo commento, Bologna, 2004; L.S. Rossi (a cura di), il progetto di trattato costituzionale. Verso una nuova architettura dell'Unione
europea, Milano, 2004; Ziller, La nuova Costituzione europea, Bolo
gna, 2004; Bassanini-Tiberi (a cura di), Una Costituzione per l'Euro
pa. Dalla convenzione europea alla conferenza intergovernativa, Bolo
gna, 2003; Cide, Una Costituzione per la nuova Europa, Milano, 2003.
Cfr., altresì. Parlamento europeo, Sintesi della Costituzione adottata dal consiglio europeo di Bruxelles del 17-18 giugno 2004, in Foro it., 2004, V, 146.
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