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sezione II; sentenza 20 dicembre 1993, n. 1688; Pres. Falcone, Est. Lamberti; Federazione trasporti...

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sezione II; sentenza 20 dicembre 1993, n. 1688; Pres. Falcone, Est. Lamberti; Federazione trasporti pubblici - Federtrasporti, Azienda trasporti area fiorentina - Ataf, Rete automobilistica maremmana amiatina di Grosseto - Rama (Avv. Tesauro) c. Min. finanze Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 4 (APRILE 1995), pp. 205/206-209/210 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23188799 . Accessed: 28/06/2014 09:30 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.213.220.103 on Sat, 28 Jun 2014 09:30:14 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione II; sentenza 20 dicembre 1993, n. 1688; Pres. Falcone, Est. Lamberti; Federazionetrasporti pubblici - Federtrasporti, Azienda trasporti area fiorentina - Ataf, Reteautomobilistica maremmana amiatina di Grosseto - Rama (Avv. Tesauro) c. Min. finanzeSource: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 4 (APRILE 1995), pp. 205/206-209/210Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23188799 .

Accessed: 28/06/2014 09:30

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

all'inconveniente con la richiesta di un'autorizzazione perma nente ad personam, sempre nell'ambito di quella normale atti

vità di programmazione, cui ciascun imprenditore diligente ed

efficiente è tenuto.

Quanto, poi, al difetto di motivazione, basta riportarsi a quan to sopra detto in materia di atti normativi a contenuto generale.

Anche il quarto motivo, rivolto specificamente contro la cir

colare, è infondato ed inammissibile, non essendo, oltretutto, dato comprendere quale lesione deriverebbe alle ricorrenti da

un uso obbligatorio, anziché meramente facoltativo, dei piloti ultrasessantenni ed essendo stato accertato che la norma che

prevede quell'uso obbligatorio è perfettamente legittima. Il ricorso va conclusivamente respinto.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA ZIO; sezione II; sentenza 20 dicembre 1993, n. 1688; Pres.

Falcone, Est. Lamberti; Federazione trasporti pubblici -

Federtrasporti, Azienda trasporti area fiorentina - Ataf, Re

te automobilistica maremmana amiatina di Grosseto - Rama

(Avv. Tesauro) c. Min. finanze.

Valore aggiunto (imposta sul) — Scontrino fiscale — Biglietto di trasporto — Adempimenti a carico delle aziende di tra

sporto pubblico — Circolare ministeriale — Illegittimità —

Fattispecie (L. 30 dicembre 1991 n. 413, disposizioni per am

pliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e poten ziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivaluta

zione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché

per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al presidente della re

pubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale, art. 12).

Le aziende di trasporto pubblico sono tenute ad assolvere agli

obblighi fiscali di cui all'art. 12, 1° comma, l. 30 dicembre 1991 n. 413 (e successivo d.m. 30 giugno 1992) in relazione

alla quantità di biglietti venduti e non in ragione del numero

di soggetti trasportati; ne consegue che l'interesse dell'erario

è salvaguardato non perseguendo l'utente trovato sprovvisto del titolo di viaggio, bensì con l'accertamento dell'importo dei biglietti messi in circolazione, sul cui ammontare viene

percepito il tributo, indipendentemente dal fatto che gli ac

quirenti ne facciano effettivo uso servendosi del mezzo pub blico (nella specie, il giudice amministrativo ha ritenuto ille

gittima la circolare 28 gennaio 1993 n. 10/461030 del ministe

ro delle finanze, nella parte in cui faceva obbligo alle imprese di pubblico trasporto di sostituire le apparecchiature oblitera

trici esistenti che non fossero in grado di annullare il biglietto anche con la specifica relativa all'anno, cosi come richiesto

dalla normativa sullo scontrino fiscale). (1)

(1) Non constano precedenti in termini. A mente dell'art. 12, 1° comma, 1. 413/91, per le prestazioni di tra

sporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, i biglietti di trasporto assolvono la

funzione dello scontrino fiscale. Con d.m. 30 giugno 1992, il ministro

delle finanze ha fissato le caratteristiche dei suddetti biglietti, ribadendo

la funzione degli stessi. Tramite circ. 28 gennaio 1993, n. 10/461030, Dir. e pratica trib., 1993, I, 720, il ministero delle finanze ha introdotto

l'obbligo per le imprese di pubblico trasporto di sostituire le apparec chiature obliteratrici non in grado di apporre (anche) la specifica relati

va all'anno. In siffatto contesto normativo il giudice amministrativo

è pervenuto all'annullamento della circolare ministeriale mercé le se

guenti considerazioni: a) il biglietto di viaggio non è assimilabile ad

ogni effetto alla ricevuta e allo scontrino fiscale, bensì' assolve soltanto

la funzione di quest'ultimo documento fiscale — secondo quanto pre scrive l'art. 12, 1° comma, 1. 413/91 — per quanto concerne la propria attitudine a documentare il corrispettivo pagato; b) la deroga all'ordi

II Foro Italiano — 1995.

Diritto. — L'art. 12 1. 30 dicembre 1991 n. 413, ha imposto

l'obbligo generalizzato di certificare i corrispettivi delle cessioni

di beni e delle prestazioni di servizi assoggettabili ad imposta sul valore aggiunto per le quali non 4 obbligatoria l'emissione

di fattura se non richiesta dal cliente, mediante il rilascio della

ricevuta fiscale di cui all'art. 8 1. 249/76 ovvero dello scontrino

fiscale anche manuale, prestampato a tagli fissi di cui alla 1.

18/83. Per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone

e veicoli e bagagli al seguito con qualunque mezzo esercitato, la norma prescrive che i biglietti di trasporto assolvano a fun

zione dello scontrino fiscale e che tali biglietti devono risponde re dal 1° gennaio 1993 alle caratteristiche stabilite con apposito decreto del ministro delle finanze.

Con tale decreto del 30 giugno 1992, in prosieguo pubblicato nella G.U. 181/92, il ministero ha definito i particolari elementi

distintivi di cui deve essere connotato il titolo di viaggio relati

vamente ai tipi ed alle caratteristiche del trasporto, alla nume

razione progressiva ed alla data di emissione e di utilizzazione

del medesimo.

Nella circolare n. 10 del 28 gennaio 1993, il ministero delle

finanze, direzione generale delle tasse e delle imposte indirette

e sugli affari, ha chiarito i diversi aspetti interpretativi relativa

mente al contenuto biglietto-titolo di viaggio, specificando, tra

l'altro: — che il biglietto assolve soltanto alla funzione di scontrino

fiscale per quanto concerne la propria attitudine a documentare

il corrispettivo, senza peraltro che per lo stesso sia mutuabile

la disciplina sanzionatoria prevista per lo scontrino fiscale, ostan

dovi il principio per cui la sanzione non può essere applicata fuori dai casi espressamente previsti dalla legge;

nario regime dello scontrino fiscale è direttamente riconducibile alla par ticolare natura del contratto di trasporto mediante mezzi pubblici, per il quale è contemplata l'emissione del biglietto tramite strumenti auto matici ovvero la convalidazione di biglietti preacquistati attraverso ap posite apparecchiature; c) nel trasporto pubblico di persone il rapporto contrattuale deve ritenersi concluso con l'accesso del passeggero alla

vettura, con l'effetto che il titolo di viaggio non costituisce la prova di un rapporto sinallagmatico, ma documenta esclusivamente l'avvenu to pagamento da parte dell'utente della prestazione dovuta per un con tratto già concluso.

Ne deriva che il passeggero diviene soggetto passivo dell'imposta non all'atto di ricevere la prestazione, bensì al momento dell'acquisto del

biglietto che può non coincidere con l'uso, come normalmente avviene. Il vettore pubblico è obbligato, perciò, nei confronti dell'erario in rela zione alla quantità dei biglietti venduti e non in ragione del numero dei soggetti trasportati. Tanto basta ad escludere che il controllo sui mezzi pubblici di trasporto, circa il possesso del documento di viaggio correttamente annullato, possa essere ricompreso fra i compiti istituzio nali della guardia di finanza.

Ad avviso del Tar Lazio, dunque, dotare i mezzi in circolazione di macchine obliteratrici che annullano il biglietto imprimendo su di esso tutti i dati richiesti dalla normativa sullo scontrino fiscale non realizza un rilevante interesse del fisco. Per quest'ultimo, invero, può ritenersi sufficiente l'avvenuta impossibilità per l'utente di avvalersi per più vol te dello stesso documento di viaggio.

Rileva in argomento F. Pepe, Elementi innovativi nella disciplina fi scale dei titoli di viaggio, in Fisco, 1993, 7074, che la scelta di «fiscaliz zare» il biglietto di trasporto consente: 1) una più precisa ed attendibile

gestione e controllo delle aziende di trasporto; 2) concreti riscontri con tabili sull'attività svolta; 3) di scoraggiare la funzione di «prestazione» di trasporto da parte di soggetti che non possiedono nessun titolo di

viaggio; 4) di uniformarsi con quanto dispone il d.p.r. 633/72 in mate ria di prestazioni di servizi e cessioni di beni. Lo stesso a. osserva, inoltre, che attraverso la «fiscalizzazione» dei biglietti di trasporto, co me per altre categorie che svolgono prestazioni, i corrispettivi sono per

cepiti attraverso particolari tecniche contabili che non pongono in diret

to rapporto la clientela con le aziende di trasporto. In tema di irrogazione della prescritta sanzione amministrativa a per

sona trovata sprovvista di documento di viaggio su un autobus di azien

da pubblica di trasporto, v. Cass. 27 aprile 1994, n. 4016, Foro it.,

Mass., 362, secondo cui l'erronea opinione del trasgressore sulla liceità

dell'acquisto del biglietto alla prima fermata dell'autobus, pur essendo

al corrente dell'obbligo di munirsi preventivamente del documento di

viaggio, non è sufficiente ad escludere l'illecito, poiché l'errore sul fatto rilevante a tal fine non deve essere determinato da colpa (ex art. 3, 2° comma, 1. 24 novembre 1981 n. 689). Con specifico riferimento al

riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio a un

controllore di biglietti di una società per azioni di trasporti ad esclusiva

partecipazione pubblica, v. Trib. Lecce 23 dicembre 1991, id., 1992,

II, 712, con osservazioni di G. Bongiorno.

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PARTE TERZA

— che gli elementi di cui si compone la data di emissione

o di utilizzazione del documento sono giorno mese ed anno.

La circolare prescrive, pertanto, l'obbligo per le imprese di

pubblico trasporto di sostituire le apparecchiature obliteratici

che non siano in grado di apporre anche la specifica relativa

all'anno, cosi assolvendo esaurientemente gli obblighi normati

vi prescritti; anche se essa prevede che la sostituzione può avve

nire con criteri di gradualità e con l'utilizzo sino al 30 giugno 1993 dei titoli non compiutamente conformi.

Dal carattere meramente applicativo sia della 1. 413/91 sia

del successivo d.m. 30 giugno 1992 delle disposizioni contenute

nell'impugnata circolare, discende l'infondatezza della prima cen

sura di violazione dell'art. 17 1. 23 agosto 1988 n. 400, che

le ricorrenti ravvisano nel difetto del preventivo parere del Con

siglio di Stato. Detto parere è infatti richiesto per i soli provve dimenti dell'esecutivo aventi natura regolamentare e cioè di fonte

dell'ordinamento giuridico, anche se di rango inferiore a quella

primaria. Secondo quanto la norma prevede, tale carattere deve

risultare o dalla materia oggetto della disciplina oppure dalla

denominazione esplicita di «regolamento» allorché l'atto pro

venga dal ministro o da autorità ad esso sotto ordinate e la

legge abbia conferito loro un tale potere. Il provvedimento impugnato, oltre ad avere una diversa de

nominazione, contiene norme solamente esplicative ed interpre tative del decreto 30 giugno 1992, emanato dal ministro delle

finanze, espressamente autorizzato ad individuare le caratteri

stiche del biglietto di trasporto con proprio atto da pubblicare entro il 30 giugno 1992.

Solo tale decreto rappresenta, dunque, corretto esercizio del

la delega attribuita dall'art. 12 1. 413/91 ed al contempo ne

esaurisce l'operatività, considerato che il predetto termine deve

ritenersi quello finale in cui è consentito procedere alla discipli na della materia con efficacia innovativa per l'ordinamento ge nerale.

La circolare impugnata non può dunque avere altro contenu

to se non esplicativo dei comportamenti cui devono conformar

si i titolari degli obblighi imposti dalla legge e dal regolamento, senza che sia possibile ravvisare diverso carattere. Ciò vale an

che per le prescrizioni che impongono di sostituire le apparec chiature obliteratrici non conformi alle nuove regole entro il

30 giugno 1993.

Tali oneri derivano infatti direttamente dalle indicazioni che

deve contenere il titolo di viaggio a norma dell'art. 1 d.m. 30

giugno 1992, dal quale direttamente discende l'obbligo per le

imprese di pubblico trasporto di provvedere all'adeguamento delle apparecchiature non in grado di soddisfare le prescrizioni

regolamentari. Ciò premesso, non può ritenersi fondato il secondo motivo,

ove le ricorrenti censurano di violazione di legge le prescrizioni della circolare che sottraggono il biglietto di trasporto pubblico alle sanzioni previste per il mancato possesso della ricevuta o

dello scontrino fiscale, in quanto difformi prima dell'art. 12, 11° comma, I. 413/91 e poi dal principio di riserva di legge stabilito per le pene criminali o amministrative, cui deve rap

portarsi l'esonero dalla disciplina sanzionatoria prevista in ge nerale dalla 1. 249/78 per il mancato possesso dello scontrino

fiscale.

Sotto il primo aspetto, il collegio rileva che la pena pecunia ria da lire 50.000 a lire 200.000, comminata dall'art. 12, 11°

comma, 1. 413/91 si applica alla sola . . . «violazione prevista dal 5° comma dell'art. 8 1. 10 maggio 1976 n. 249» e cioè nei

soli confronti del «destinatario della ricevuta fiscale che, a ri

chiesta degli organi di accertamento nel luogo della prestazione o nelle immediate adiacenze non è in grado di esibire la ricevuta

o la esibisce con l'indicazione del corrispettivo inferiore a quel lo reale».

Considerata la stretta interpretazione cui soggiacciono le di

sposizioni sanzionatone, l'applicazione di tale norma presuppo ne pertanto il mancato possesso o l'incompletezza di un docu

mento che debba qualificarsi ad ogni effetto come ricevuta o

scontrino fiscale, mentre non è tale il biglietto di trasporto, che

assolve solamente la funzione di scontrino fiscale, secondo quanto

prevede il 1° comma dell'art. 12.

La deroga all'ordinario regime dello scontrino fiscale stabili

ta dalla predetta norma è direttamente riconducibile alla parti colare natura del contratto di trasporto mediante mezzi pubblici

per il quale è prevista l'emissione del biglietto a tramite stru

menti automatici ovvero convalidazione di biglietti preacquista ti a mezzo di apposite apparecchiature.

Il Foro Italiano — 1995.

Nel trasporto pubblico di persone il rapporto contrattuale si

deve ritenere concluso con l'accesso del passeggero alla vettura, con la conseguenza che il mancato assolvimento dell'obbligo di regolarizzazione del titolo di viaggio costituisce mero ina

dempimento del passeggero senza peraltro precludere il perfe zionamento del rapporto contrattuale. Il biglietto di trasporto non costituisce pertanto la prova di un rapporto sinallagmatico, ma documenta solo il pagamento da parte dell'utente della pre stazione dovuta per un contratto già concluso.

Al particolare regime del titolo di viaggio, diverso come tale

dagli altri documenti di per sé idonei a comprovare la conclu

sione del contratto, risale, ad avviso del collegio, il regime cui

esso è assoggettato dalla 1. 413/91, che lo assimila allo scontri

no o alla ricevuta fiscale, senza che però ne condivida in tutto

e per tutto le caratteristiche, specie con riguardo al profilo san

zionatorio.

La circolare impugnata non può quindi qualificarsi illegitti ma allorché prescrive per il biglietto di trasporto un regime di

verso da quello generale per la ricevuta o lo scontrino fiscale

con riferimento alle sanzioni pecuniarie connesse al suo manca

to possesso. Nel sistema dall'art. 12 1. 413/91 i biglietti di tra

sporto sono stati assimilati solo per alcuni profili alle ricevute

e agli scontrini fiscali, inerenti, in particolare, i soli adempi menti nei confronti dell'amministrazione finanziaria; la loro di

versità è invece rimasta ferma per gli altri aspetti, fra cui quelli attinenti le sanzioni di cui all'art. 8 1. 429/76, che il legislatore ha ritenuto non compatibili con le funzioni di titolo di viaggio cui esso assolve in tale qualità.

Né d'altra parte siffatto trattamento appare in conflitto con

i criteri vigenti per l'imposizione sul valore aggiunto, come si

vorrebbe anche accreditare in un ulteriore profilo della censura

in esame.

L'avvocatura dello Stato ha chiarito in proposito come le pre scrizioni in materia assolvano al precipuo scopo di combattere

l'evasione fiscale e non a quello di garantire tutte le entrate

delle aziende di trasporto; scopo che deve essere perseguito dal

le aziende medesime con proprio personale di controllo abilita

to anche alla irrogazione di sanzioni a carattere pecuniario. Que sto sistema infatti rappresenta nel trasporto pubblico il normale

strumento di tutela delle aziende nei confronti del viaggiatore trovato sprovvisto di biglietto.

L'interesse dell'erario è invece salvaguardato non perseguen do il viaggiatore trovato sprovvisto del titolo di legittimazione, ma con l'accertamento dell'importo relativo ai biglietti messi

in circolazione, sul cui ammontare viene percepito il tributo,

indipendentemente dal fatto che il privato acquirente ne fruisca

servendosi del mezzo pubblico, specie ove trattisi di biglietti

preacquistati, come avviene quasi usualmente.

Ciò stante non è possibile equiparare — se non per un aspet to soltanto economico ma non certo fiscale — il pregiudizio del commerciante cui viene indebitamente sottratto un bene e

quello che subisce il vettore pubblico qualora effettui il traspor to del viaggiatore privo di biglietto.

Per quanto attiene agli obblighi nei confronti dell'erario deri

vanti dall'assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto, il sog

getto passivo dell'appropriazione indebita ha già assolto il tri

buto al momento di ricevere il bene che gli viene sottratto, di

talché non può trasferirne l'importo sul consumatore finale. Nel

caso del trasporto di persone non munite di titolo di viaggio, il vettore pubblico non soggiace a siffatta conseguenza essendo

obbligato nei confronti del fisco in relazione alla quantità di

biglietti venduti e non in ragione del numero dei soggetti tra

sportati. Tanto basta anche ad escludere che il controllo sui mezzi pub

blici di trasporto circa il possesso del titolo di viaggio regolar mente annullato possa essere un compito istituzionale della guar dia di finanza.

Differentemente da quanto normalmente accade per i con

tratti di dare o di fare dai quali discende l'obbligo di rilascio della ricevuta o scontrino per poterli esibire alla guardia di fi

nanza a prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta gravante sulla prestazione, analoghi oneri sono inconcepibili per i con

tratti conclusi con il vettore pubblico. L'utente diviene soggetto

passivo dell'imposta non all'atto di ricevere la prestazione, ma

al momento dell'acquisto del biglietto che può non coincidere

con l'uso, come normalmente avviene. L'adempimento degli ob

blighi fiscali non è dunque legato alla conclusione del contratto

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

di trasporto ma ad una diversa operazione, come è la vendita

del biglieto, posta in essere dal trasportatore stesso o da un

terzo, comunque diverso dall'utente finale, che pertanto non

è assoggettabile ad alcun controllo o verifica rilevante a fini

repressivi dell'evasione.

Risulta, a tal punto, evidente l'irrilevanza dell'annullamento

del titolo di viaggio ai fini della corretta esecuzione degli obbli

ghi fiscali, come avviene per le fatture o gli scontrini contem

plati dall'art. 8 1. 249/76. È però del pari evidente il fondamen

to di quanto le ricorrenti assumono circa l'irragionevolezza del

la circolare nella parte in cui richiede di inserire anche

l'indicazione dell'anno nel timbro di obliterazione del biglietto di trasporto.

L'individuazione dell'ora, giorno e mese attualmente già pre senti negli apparecchi in circolazione, sono sufficienti a tutti

gli effetti a garantire la correttezza dell'operazione di annulla

mento del biglietto, diretta a rendere possibile che l'utente non

possa usufruire per più di una volta del medesimo documento, e ciò nell'interesse prevalente del gestore del trasporto a non

fornire la prestazione a soggetti inadempienti all'obbligo del pa

gamento del biglietto. Dotare i mezzi in circolazione di obliteratrici che annullano

il biglietto fornendolo di tutti i dati richiesti dalla normativa

sullo scontrino fiscale non realizza quindi un rilevante interesse

dell'erario e pertanto può ritenersi convenientemente adempiu to nei riguardi di quest'ultimo una volta raggiunta la pratica

impossibilità per l'utente di avvalersi per più volte dello stesso

documento.

Oltre a non essere imposto dalla mera assimilazione del bi

glietto allo scontrino fiscale (che con esso non si identifica com

pletamente), un obbligo di tal fatta non è neppure esplicitamen te sancito nel decreto ministeriale. Esso pertanto espone le aziende

ad oneri non sorretti da alcuna ragione fiscale, atteso che dal

l'indicazione dell'anno sull'obliterazione del biglietto non dipende il corretto assolvimento degli obblighi fiscali realizzato, invece, con l'indicazione all'amministrazione del numero dei biglietti venduti per poter in tal modo calcolare l'imposta.

Va per conseguenza disattesa anche l'eccezione di carenza di

interesse all'impugnativa sollevata dall'avvocatura dello Stato

sotto l'aspetto che la disciplina introdotta avrebbe la sola natu

ra e finalità di tutelare il fisco dal fenomeno dell'evasione e

non le aziende dai possibili viaggiatori abusivi. L'adeguamento delle obliteratrici alle prescrizioni della circo

lare, con la sostituzione delle attuali che, al momento dell'obli

terazione, appongono sul biglietto giorno, mese ed ora con al

tro tipo di macchina idonea a completare i dati indicati anche

con l'indicazione dell'anno, si ripercuote sulla contabilità delle

aziende, costringendole a sostenere una spesa non sorretta da

alcun vantaggio concreto anche sotto l'aspetto del corretto adem

pimento degli obblighi fiscali. La finalità di sottrarsi ad un pregiudizio economico derivante

da una spesa che non procura loro alcun utile, vale sicuramente

a legittimare le ricorrenti a proporre la presente impugnativa. Il ricorso deve pertanto accogliersi anche se per le suddette

ragioni e deve essere annullata in parte qua l'impugnata circolare.

COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE; sezione VII; de cisione 5 settembre 1994, n. 2987; Pres. Mastelloni, Est. Lem

bo; Carini c. Ufficio imposte dirette di Verona.

COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE; :

Tributi in genere — Credito relativo a prestazioni professionali

— Morte del professionista — Erogazione agli eredi — Rite

nuta d'acconto (D.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, disposizioni

comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi,

art. 25).

Il credito relativo a prestazioni effettuate dal professionista, che

sia liquidato e pagato all'erede dopo la morte del professioni

sta medesimo, è soggetto alla ritenuta d'acconto dell'imposta

Il Foro Italiano — 1995.

sul reddito delle persone fisiche, quale reddito di lavoro au

tonomo. (1)

Fatto. — In data 10 marzo 1981 i sig. Carini Bruna e Bianchi

Stefano, eredi del defunto dr. Bianchi Pietro, chiedevano all'in

tendenza di finanza di Verona il rimborso della ritenuta Irpef

operata dalla Banca popolare di Verona sulla somma di lire

19.440.000 dovuta al suddetto dante causa e corrisposta ai suoi

eredi. Avverso il silenzio-rifiuto dall'amministrazione i menzionati

Carini e Bianchi ricorrevano alla commissione tributaria di pri mo grado la quale accoglieva il reclamo dei ricorrenti.

Appellava l'ufficio contro tale decisione alla commissione di

secondo grado la quale, in riforma dell'impugnata decisione e

in accoglimento dell'appello dell'ufficio, dichiarava legittima la

ritenuta Irpef operata dalla banca sulla somma dovuta al dr.

Bianchi e corrisposta ai suoi eredi.

Contro quest'ultima decisione è stato in questa sede interpo sto ricorso dai menzionati eredi percettori i quali sostengono di non essere tenuti a corrispondere l'Irpef sulle somme sopra descritte in quanto il credito da loro riscosso, come ogni altro

bene ricevuto in eredità, avrebbe natura di entrata patrimoniale e non di reddito assoggettabile all'Irpef.

Con successiva formale istanza in data 15 luglio 1993, propo sta ai sensi dell'art. 73 d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546 i ricor

renti hanno chiesto la trattazione del loro ricorso dinanzi a que sto collegio.

Motivi della decisione. — Viene all'esame della sezione la que stione se il credito relativo a prestazioni effettuate dal profes

sionista, che sia liquidato e pagato all'erede dopo la morte del

professionista medesimo, sia soggetto alla ritenuta di acconto

dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, quale reddito di

lavoro autonomo.

Al riguardo si osserva che tale compenso costituisce, per la

sua essenza, un reddito di lavoro autonomo, in quanto deriva

dall'esercizio di un'attività professionale, e conserva la detta na

tura anche se la somma relativa non viene corrisposta al profes sionista — non essendo questi più in vita — ma all'erede. Il

credito del de cuius si trasferisce all'erede medesimo con la sua

caratteristica reddituale.

Ne segue che era legittima l'applicazione della ritenuta di ac

conto, ai sensi dell'art. 25 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, sia

perché la Banca popolare di Verona era tenuta ad effettuarla

a mente dall'art. 23 del cit. d.p.r. n. 600, sia per la natura

stessa del compenso, la cui causale rimane quella del corrispet tivo delle prestazioni professionali svolte in vita dal de cuius.

Pertanto, non può essere condivisa la tesi dei ricorrenti i qua li affermano in sostanza che, giusta gli art. 49 e 50 d.p.r. 29

settembre 1973 n. 597, «i crediti riscossi dopo la morte del pro fessionista non possono essere assoggettati alla ritenuta di ac

conto Irpef, in quanto la determinazione del reddito per cassa

(1) Nello stesso senso, v. Comm. trib. centrale 5 settembre 1994, n.

2987, Tributi, 1994, 1142; 11 maggio 1994, n. 1566, ibid., 677 (m); 20 maggio 1988, n. 4436, Foro it., Rep. 1988, voce Tributi in genere, n. 602, e Giur. imp., 1988, 424, con nota di C. Berliri, La tassazione dei compensi per attività di lavoro autonomo percepiti dagli eredi-, 13

giugno 1984, n. 6241, Foro it., Rep. 1984, voce cit., n. 473, e Bollettino

trib., 1984, 1621, con nota di Mercatali; in termini analoghi, cfr. Comm. trib. centrale 19 giugno 1992, n. 4124, Foro it., Rep. 1992, voce Redditi

(imposte sui), n. 466. In senso conforme, v. anche L. Bellini, Tassa

zione di compensi professionali corrisposti agli eredi, in Corriere trib.,

1992, 3457; G. Ferraù, Compensi corrisposti agli eredi del professioni sta, id., 1991, 870; min. fin., ris. 3 gennaio 1994, n. III-5-1001, id.,

1994, 302; 1° dicembre 1980, n. 8/873, Fisco, 1981, 171.

Contra, Comm. trib. II grado Belluno 16 aprile 1987, Foro it., Rep.

1987, voce Reddito delle persone fisiche (imposta sul), n. 285, per il

quale l'ammontare percepito a titolo di onorario dagli eredi del profes sionista deve essere escluso dalla tassazione ai fini Irpef per essere as

soggettato all'imposta di successione; Comm. trib. I grado Torino 25

marzo 1983, id., Rep. 1984, voce Tributi in genere, n. 479; R. Merli

no, Natura dei redditi corrisposti agli eredi del lavoratore, in Fisco,

1981, 2009. In argomento, v. anche G. Metitieri, Trattamento tributario delle

riscossioni dei compensi e delle cessioni di beni di studio professionale da parte degli eredi del libero professionista defunto, in Vita not., 1984,

522; O. Poli, I crediti per prestazioni di lavoro autonomo percepiti

dagli eredi, in Bollettino trib., 1981, 992.

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