sezione II; sentenza 20 dicembre 1993, n. 1688; Pres. Falcone, Est. Lamberti; Federazionetrasporti pubblici - Federtrasporti, Azienda trasporti area fiorentina - Ataf, Reteautomobilistica maremmana amiatina di Grosseto - Rama (Avv. Tesauro) c. Min. finanzeSource: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 4 (APRILE 1995), pp. 205/206-209/210Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23188799 .
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
all'inconveniente con la richiesta di un'autorizzazione perma nente ad personam, sempre nell'ambito di quella normale atti
vità di programmazione, cui ciascun imprenditore diligente ed
efficiente è tenuto.
Quanto, poi, al difetto di motivazione, basta riportarsi a quan to sopra detto in materia di atti normativi a contenuto generale.
Anche il quarto motivo, rivolto specificamente contro la cir
colare, è infondato ed inammissibile, non essendo, oltretutto, dato comprendere quale lesione deriverebbe alle ricorrenti da
un uso obbligatorio, anziché meramente facoltativo, dei piloti ultrasessantenni ed essendo stato accertato che la norma che
prevede quell'uso obbligatorio è perfettamente legittima. Il ricorso va conclusivamente respinto.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA ZIO; sezione II; sentenza 20 dicembre 1993, n. 1688; Pres.
Falcone, Est. Lamberti; Federazione trasporti pubblici -
Federtrasporti, Azienda trasporti area fiorentina - Ataf, Re
te automobilistica maremmana amiatina di Grosseto - Rama
(Avv. Tesauro) c. Min. finanze.
Valore aggiunto (imposta sul) — Scontrino fiscale — Biglietto di trasporto — Adempimenti a carico delle aziende di tra
sporto pubblico — Circolare ministeriale — Illegittimità —
Fattispecie (L. 30 dicembre 1991 n. 413, disposizioni per am
pliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e poten ziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivaluta
zione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché
per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al presidente della re
pubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale, art. 12).
Le aziende di trasporto pubblico sono tenute ad assolvere agli
obblighi fiscali di cui all'art. 12, 1° comma, l. 30 dicembre 1991 n. 413 (e successivo d.m. 30 giugno 1992) in relazione
alla quantità di biglietti venduti e non in ragione del numero
di soggetti trasportati; ne consegue che l'interesse dell'erario
è salvaguardato non perseguendo l'utente trovato sprovvisto del titolo di viaggio, bensì con l'accertamento dell'importo dei biglietti messi in circolazione, sul cui ammontare viene
percepito il tributo, indipendentemente dal fatto che gli ac
quirenti ne facciano effettivo uso servendosi del mezzo pub blico (nella specie, il giudice amministrativo ha ritenuto ille
gittima la circolare 28 gennaio 1993 n. 10/461030 del ministe
ro delle finanze, nella parte in cui faceva obbligo alle imprese di pubblico trasporto di sostituire le apparecchiature oblitera
trici esistenti che non fossero in grado di annullare il biglietto anche con la specifica relativa all'anno, cosi come richiesto
dalla normativa sullo scontrino fiscale). (1)
(1) Non constano precedenti in termini. A mente dell'art. 12, 1° comma, 1. 413/91, per le prestazioni di tra
sporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, i biglietti di trasporto assolvono la
funzione dello scontrino fiscale. Con d.m. 30 giugno 1992, il ministro
delle finanze ha fissato le caratteristiche dei suddetti biglietti, ribadendo
la funzione degli stessi. Tramite circ. 28 gennaio 1993, n. 10/461030, Dir. e pratica trib., 1993, I, 720, il ministero delle finanze ha introdotto
l'obbligo per le imprese di pubblico trasporto di sostituire le apparec chiature obliteratrici non in grado di apporre (anche) la specifica relati
va all'anno. In siffatto contesto normativo il giudice amministrativo
è pervenuto all'annullamento della circolare ministeriale mercé le se
guenti considerazioni: a) il biglietto di viaggio non è assimilabile ad
ogni effetto alla ricevuta e allo scontrino fiscale, bensì' assolve soltanto
la funzione di quest'ultimo documento fiscale — secondo quanto pre scrive l'art. 12, 1° comma, 1. 413/91 — per quanto concerne la propria attitudine a documentare il corrispettivo pagato; b) la deroga all'ordi
II Foro Italiano — 1995.
Diritto. — L'art. 12 1. 30 dicembre 1991 n. 413, ha imposto
l'obbligo generalizzato di certificare i corrispettivi delle cessioni
di beni e delle prestazioni di servizi assoggettabili ad imposta sul valore aggiunto per le quali non 4 obbligatoria l'emissione
di fattura se non richiesta dal cliente, mediante il rilascio della
ricevuta fiscale di cui all'art. 8 1. 249/76 ovvero dello scontrino
fiscale anche manuale, prestampato a tagli fissi di cui alla 1.
18/83. Per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone
e veicoli e bagagli al seguito con qualunque mezzo esercitato, la norma prescrive che i biglietti di trasporto assolvano a fun
zione dello scontrino fiscale e che tali biglietti devono risponde re dal 1° gennaio 1993 alle caratteristiche stabilite con apposito decreto del ministro delle finanze.
Con tale decreto del 30 giugno 1992, in prosieguo pubblicato nella G.U. 181/92, il ministero ha definito i particolari elementi
distintivi di cui deve essere connotato il titolo di viaggio relati
vamente ai tipi ed alle caratteristiche del trasporto, alla nume
razione progressiva ed alla data di emissione e di utilizzazione
del medesimo.
Nella circolare n. 10 del 28 gennaio 1993, il ministero delle
finanze, direzione generale delle tasse e delle imposte indirette
e sugli affari, ha chiarito i diversi aspetti interpretativi relativa
mente al contenuto biglietto-titolo di viaggio, specificando, tra
l'altro: — che il biglietto assolve soltanto alla funzione di scontrino
fiscale per quanto concerne la propria attitudine a documentare
il corrispettivo, senza peraltro che per lo stesso sia mutuabile
la disciplina sanzionatoria prevista per lo scontrino fiscale, ostan
dovi il principio per cui la sanzione non può essere applicata fuori dai casi espressamente previsti dalla legge;
nario regime dello scontrino fiscale è direttamente riconducibile alla par ticolare natura del contratto di trasporto mediante mezzi pubblici, per il quale è contemplata l'emissione del biglietto tramite strumenti auto matici ovvero la convalidazione di biglietti preacquistati attraverso ap posite apparecchiature; c) nel trasporto pubblico di persone il rapporto contrattuale deve ritenersi concluso con l'accesso del passeggero alla
vettura, con l'effetto che il titolo di viaggio non costituisce la prova di un rapporto sinallagmatico, ma documenta esclusivamente l'avvenu to pagamento da parte dell'utente della prestazione dovuta per un con tratto già concluso.
Ne deriva che il passeggero diviene soggetto passivo dell'imposta non all'atto di ricevere la prestazione, bensì al momento dell'acquisto del
biglietto che può non coincidere con l'uso, come normalmente avviene. Il vettore pubblico è obbligato, perciò, nei confronti dell'erario in rela zione alla quantità dei biglietti venduti e non in ragione del numero dei soggetti trasportati. Tanto basta ad escludere che il controllo sui mezzi pubblici di trasporto, circa il possesso del documento di viaggio correttamente annullato, possa essere ricompreso fra i compiti istituzio nali della guardia di finanza.
Ad avviso del Tar Lazio, dunque, dotare i mezzi in circolazione di macchine obliteratrici che annullano il biglietto imprimendo su di esso tutti i dati richiesti dalla normativa sullo scontrino fiscale non realizza un rilevante interesse del fisco. Per quest'ultimo, invero, può ritenersi sufficiente l'avvenuta impossibilità per l'utente di avvalersi per più vol te dello stesso documento di viaggio.
Rileva in argomento F. Pepe, Elementi innovativi nella disciplina fi scale dei titoli di viaggio, in Fisco, 1993, 7074, che la scelta di «fiscaliz zare» il biglietto di trasporto consente: 1) una più precisa ed attendibile
gestione e controllo delle aziende di trasporto; 2) concreti riscontri con tabili sull'attività svolta; 3) di scoraggiare la funzione di «prestazione» di trasporto da parte di soggetti che non possiedono nessun titolo di
viaggio; 4) di uniformarsi con quanto dispone il d.p.r. 633/72 in mate ria di prestazioni di servizi e cessioni di beni. Lo stesso a. osserva, inoltre, che attraverso la «fiscalizzazione» dei biglietti di trasporto, co me per altre categorie che svolgono prestazioni, i corrispettivi sono per
cepiti attraverso particolari tecniche contabili che non pongono in diret
to rapporto la clientela con le aziende di trasporto. In tema di irrogazione della prescritta sanzione amministrativa a per
sona trovata sprovvista di documento di viaggio su un autobus di azien
da pubblica di trasporto, v. Cass. 27 aprile 1994, n. 4016, Foro it.,
Mass., 362, secondo cui l'erronea opinione del trasgressore sulla liceità
dell'acquisto del biglietto alla prima fermata dell'autobus, pur essendo
al corrente dell'obbligo di munirsi preventivamente del documento di
viaggio, non è sufficiente ad escludere l'illecito, poiché l'errore sul fatto rilevante a tal fine non deve essere determinato da colpa (ex art. 3, 2° comma, 1. 24 novembre 1981 n. 689). Con specifico riferimento al
riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio a un
controllore di biglietti di una società per azioni di trasporti ad esclusiva
partecipazione pubblica, v. Trib. Lecce 23 dicembre 1991, id., 1992,
II, 712, con osservazioni di G. Bongiorno.
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PARTE TERZA
— che gli elementi di cui si compone la data di emissione
o di utilizzazione del documento sono giorno mese ed anno.
La circolare prescrive, pertanto, l'obbligo per le imprese di
pubblico trasporto di sostituire le apparecchiature obliteratici
che non siano in grado di apporre anche la specifica relativa
all'anno, cosi assolvendo esaurientemente gli obblighi normati
vi prescritti; anche se essa prevede che la sostituzione può avve
nire con criteri di gradualità e con l'utilizzo sino al 30 giugno 1993 dei titoli non compiutamente conformi.
Dal carattere meramente applicativo sia della 1. 413/91 sia
del successivo d.m. 30 giugno 1992 delle disposizioni contenute
nell'impugnata circolare, discende l'infondatezza della prima cen
sura di violazione dell'art. 17 1. 23 agosto 1988 n. 400, che
le ricorrenti ravvisano nel difetto del preventivo parere del Con
siglio di Stato. Detto parere è infatti richiesto per i soli provve dimenti dell'esecutivo aventi natura regolamentare e cioè di fonte
dell'ordinamento giuridico, anche se di rango inferiore a quella
primaria. Secondo quanto la norma prevede, tale carattere deve
risultare o dalla materia oggetto della disciplina oppure dalla
denominazione esplicita di «regolamento» allorché l'atto pro
venga dal ministro o da autorità ad esso sotto ordinate e la
legge abbia conferito loro un tale potere. Il provvedimento impugnato, oltre ad avere una diversa de
nominazione, contiene norme solamente esplicative ed interpre tative del decreto 30 giugno 1992, emanato dal ministro delle
finanze, espressamente autorizzato ad individuare le caratteri
stiche del biglietto di trasporto con proprio atto da pubblicare entro il 30 giugno 1992.
Solo tale decreto rappresenta, dunque, corretto esercizio del
la delega attribuita dall'art. 12 1. 413/91 ed al contempo ne
esaurisce l'operatività, considerato che il predetto termine deve
ritenersi quello finale in cui è consentito procedere alla discipli na della materia con efficacia innovativa per l'ordinamento ge nerale.
La circolare impugnata non può dunque avere altro contenu
to se non esplicativo dei comportamenti cui devono conformar
si i titolari degli obblighi imposti dalla legge e dal regolamento, senza che sia possibile ravvisare diverso carattere. Ciò vale an
che per le prescrizioni che impongono di sostituire le apparec chiature obliteratrici non conformi alle nuove regole entro il
30 giugno 1993.
Tali oneri derivano infatti direttamente dalle indicazioni che
deve contenere il titolo di viaggio a norma dell'art. 1 d.m. 30
giugno 1992, dal quale direttamente discende l'obbligo per le
imprese di pubblico trasporto di provvedere all'adeguamento delle apparecchiature non in grado di soddisfare le prescrizioni
regolamentari. Ciò premesso, non può ritenersi fondato il secondo motivo,
ove le ricorrenti censurano di violazione di legge le prescrizioni della circolare che sottraggono il biglietto di trasporto pubblico alle sanzioni previste per il mancato possesso della ricevuta o
dello scontrino fiscale, in quanto difformi prima dell'art. 12, 11° comma, I. 413/91 e poi dal principio di riserva di legge stabilito per le pene criminali o amministrative, cui deve rap
portarsi l'esonero dalla disciplina sanzionatoria prevista in ge nerale dalla 1. 249/78 per il mancato possesso dello scontrino
fiscale.
Sotto il primo aspetto, il collegio rileva che la pena pecunia ria da lire 50.000 a lire 200.000, comminata dall'art. 12, 11°
comma, 1. 413/91 si applica alla sola . . . «violazione prevista dal 5° comma dell'art. 8 1. 10 maggio 1976 n. 249» e cioè nei
soli confronti del «destinatario della ricevuta fiscale che, a ri
chiesta degli organi di accertamento nel luogo della prestazione o nelle immediate adiacenze non è in grado di esibire la ricevuta
o la esibisce con l'indicazione del corrispettivo inferiore a quel lo reale».
Considerata la stretta interpretazione cui soggiacciono le di
sposizioni sanzionatone, l'applicazione di tale norma presuppo ne pertanto il mancato possesso o l'incompletezza di un docu
mento che debba qualificarsi ad ogni effetto come ricevuta o
scontrino fiscale, mentre non è tale il biglietto di trasporto, che
assolve solamente la funzione di scontrino fiscale, secondo quanto
prevede il 1° comma dell'art. 12.
La deroga all'ordinario regime dello scontrino fiscale stabili
ta dalla predetta norma è direttamente riconducibile alla parti colare natura del contratto di trasporto mediante mezzi pubblici
per il quale è prevista l'emissione del biglietto a tramite stru
menti automatici ovvero convalidazione di biglietti preacquista ti a mezzo di apposite apparecchiature.
Il Foro Italiano — 1995.
Nel trasporto pubblico di persone il rapporto contrattuale si
deve ritenere concluso con l'accesso del passeggero alla vettura, con la conseguenza che il mancato assolvimento dell'obbligo di regolarizzazione del titolo di viaggio costituisce mero ina
dempimento del passeggero senza peraltro precludere il perfe zionamento del rapporto contrattuale. Il biglietto di trasporto non costituisce pertanto la prova di un rapporto sinallagmatico, ma documenta solo il pagamento da parte dell'utente della pre stazione dovuta per un contratto già concluso.
Al particolare regime del titolo di viaggio, diverso come tale
dagli altri documenti di per sé idonei a comprovare la conclu
sione del contratto, risale, ad avviso del collegio, il regime cui
esso è assoggettato dalla 1. 413/91, che lo assimila allo scontri
no o alla ricevuta fiscale, senza che però ne condivida in tutto
e per tutto le caratteristiche, specie con riguardo al profilo san
zionatorio.
La circolare impugnata non può quindi qualificarsi illegitti ma allorché prescrive per il biglietto di trasporto un regime di
verso da quello generale per la ricevuta o lo scontrino fiscale
con riferimento alle sanzioni pecuniarie connesse al suo manca
to possesso. Nel sistema dall'art. 12 1. 413/91 i biglietti di tra
sporto sono stati assimilati solo per alcuni profili alle ricevute
e agli scontrini fiscali, inerenti, in particolare, i soli adempi menti nei confronti dell'amministrazione finanziaria; la loro di
versità è invece rimasta ferma per gli altri aspetti, fra cui quelli attinenti le sanzioni di cui all'art. 8 1. 429/76, che il legislatore ha ritenuto non compatibili con le funzioni di titolo di viaggio cui esso assolve in tale qualità.
Né d'altra parte siffatto trattamento appare in conflitto con
i criteri vigenti per l'imposizione sul valore aggiunto, come si
vorrebbe anche accreditare in un ulteriore profilo della censura
in esame.
L'avvocatura dello Stato ha chiarito in proposito come le pre scrizioni in materia assolvano al precipuo scopo di combattere
l'evasione fiscale e non a quello di garantire tutte le entrate
delle aziende di trasporto; scopo che deve essere perseguito dal
le aziende medesime con proprio personale di controllo abilita
to anche alla irrogazione di sanzioni a carattere pecuniario. Que sto sistema infatti rappresenta nel trasporto pubblico il normale
strumento di tutela delle aziende nei confronti del viaggiatore trovato sprovvisto di biglietto.
L'interesse dell'erario è invece salvaguardato non perseguen do il viaggiatore trovato sprovvisto del titolo di legittimazione, ma con l'accertamento dell'importo relativo ai biglietti messi
in circolazione, sul cui ammontare viene percepito il tributo,
indipendentemente dal fatto che il privato acquirente ne fruisca
servendosi del mezzo pubblico, specie ove trattisi di biglietti
preacquistati, come avviene quasi usualmente.
Ciò stante non è possibile equiparare — se non per un aspet to soltanto economico ma non certo fiscale — il pregiudizio del commerciante cui viene indebitamente sottratto un bene e
quello che subisce il vettore pubblico qualora effettui il traspor to del viaggiatore privo di biglietto.
Per quanto attiene agli obblighi nei confronti dell'erario deri
vanti dall'assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto, il sog
getto passivo dell'appropriazione indebita ha già assolto il tri
buto al momento di ricevere il bene che gli viene sottratto, di
talché non può trasferirne l'importo sul consumatore finale. Nel
caso del trasporto di persone non munite di titolo di viaggio, il vettore pubblico non soggiace a siffatta conseguenza essendo
obbligato nei confronti del fisco in relazione alla quantità di
biglietti venduti e non in ragione del numero dei soggetti tra
sportati. Tanto basta anche ad escludere che il controllo sui mezzi pub
blici di trasporto circa il possesso del titolo di viaggio regolar mente annullato possa essere un compito istituzionale della guar dia di finanza.
Differentemente da quanto normalmente accade per i con
tratti di dare o di fare dai quali discende l'obbligo di rilascio della ricevuta o scontrino per poterli esibire alla guardia di fi
nanza a prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta gravante sulla prestazione, analoghi oneri sono inconcepibili per i con
tratti conclusi con il vettore pubblico. L'utente diviene soggetto
passivo dell'imposta non all'atto di ricevere la prestazione, ma
al momento dell'acquisto del biglietto che può non coincidere
con l'uso, come normalmente avviene. L'adempimento degli ob
blighi fiscali non è dunque legato alla conclusione del contratto
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
di trasporto ma ad una diversa operazione, come è la vendita
del biglieto, posta in essere dal trasportatore stesso o da un
terzo, comunque diverso dall'utente finale, che pertanto non
è assoggettabile ad alcun controllo o verifica rilevante a fini
repressivi dell'evasione.
Risulta, a tal punto, evidente l'irrilevanza dell'annullamento
del titolo di viaggio ai fini della corretta esecuzione degli obbli
ghi fiscali, come avviene per le fatture o gli scontrini contem
plati dall'art. 8 1. 249/76. È però del pari evidente il fondamen
to di quanto le ricorrenti assumono circa l'irragionevolezza del
la circolare nella parte in cui richiede di inserire anche
l'indicazione dell'anno nel timbro di obliterazione del biglietto di trasporto.
L'individuazione dell'ora, giorno e mese attualmente già pre senti negli apparecchi in circolazione, sono sufficienti a tutti
gli effetti a garantire la correttezza dell'operazione di annulla
mento del biglietto, diretta a rendere possibile che l'utente non
possa usufruire per più di una volta del medesimo documento, e ciò nell'interesse prevalente del gestore del trasporto a non
fornire la prestazione a soggetti inadempienti all'obbligo del pa
gamento del biglietto. Dotare i mezzi in circolazione di obliteratrici che annullano
il biglietto fornendolo di tutti i dati richiesti dalla normativa
sullo scontrino fiscale non realizza quindi un rilevante interesse
dell'erario e pertanto può ritenersi convenientemente adempiu to nei riguardi di quest'ultimo una volta raggiunta la pratica
impossibilità per l'utente di avvalersi per più volte dello stesso
documento.
Oltre a non essere imposto dalla mera assimilazione del bi
glietto allo scontrino fiscale (che con esso non si identifica com
pletamente), un obbligo di tal fatta non è neppure esplicitamen te sancito nel decreto ministeriale. Esso pertanto espone le aziende
ad oneri non sorretti da alcuna ragione fiscale, atteso che dal
l'indicazione dell'anno sull'obliterazione del biglietto non dipende il corretto assolvimento degli obblighi fiscali realizzato, invece, con l'indicazione all'amministrazione del numero dei biglietti venduti per poter in tal modo calcolare l'imposta.
Va per conseguenza disattesa anche l'eccezione di carenza di
interesse all'impugnativa sollevata dall'avvocatura dello Stato
sotto l'aspetto che la disciplina introdotta avrebbe la sola natu
ra e finalità di tutelare il fisco dal fenomeno dell'evasione e
non le aziende dai possibili viaggiatori abusivi. L'adeguamento delle obliteratrici alle prescrizioni della circo
lare, con la sostituzione delle attuali che, al momento dell'obli
terazione, appongono sul biglietto giorno, mese ed ora con al
tro tipo di macchina idonea a completare i dati indicati anche
con l'indicazione dell'anno, si ripercuote sulla contabilità delle
aziende, costringendole a sostenere una spesa non sorretta da
alcun vantaggio concreto anche sotto l'aspetto del corretto adem
pimento degli obblighi fiscali. La finalità di sottrarsi ad un pregiudizio economico derivante
da una spesa che non procura loro alcun utile, vale sicuramente
a legittimare le ricorrenti a proporre la presente impugnativa. Il ricorso deve pertanto accogliersi anche se per le suddette
ragioni e deve essere annullata in parte qua l'impugnata circolare.
COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE; sezione VII; de cisione 5 settembre 1994, n. 2987; Pres. Mastelloni, Est. Lem
bo; Carini c. Ufficio imposte dirette di Verona.
COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE; :
Tributi in genere — Credito relativo a prestazioni professionali
— Morte del professionista — Erogazione agli eredi — Rite
nuta d'acconto (D.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi,
art. 25).
Il credito relativo a prestazioni effettuate dal professionista, che
sia liquidato e pagato all'erede dopo la morte del professioni
sta medesimo, è soggetto alla ritenuta d'acconto dell'imposta
Il Foro Italiano — 1995.
sul reddito delle persone fisiche, quale reddito di lavoro au
tonomo. (1)
Fatto. — In data 10 marzo 1981 i sig. Carini Bruna e Bianchi
Stefano, eredi del defunto dr. Bianchi Pietro, chiedevano all'in
tendenza di finanza di Verona il rimborso della ritenuta Irpef
operata dalla Banca popolare di Verona sulla somma di lire
19.440.000 dovuta al suddetto dante causa e corrisposta ai suoi
eredi. Avverso il silenzio-rifiuto dall'amministrazione i menzionati
Carini e Bianchi ricorrevano alla commissione tributaria di pri mo grado la quale accoglieva il reclamo dei ricorrenti.
Appellava l'ufficio contro tale decisione alla commissione di
secondo grado la quale, in riforma dell'impugnata decisione e
in accoglimento dell'appello dell'ufficio, dichiarava legittima la
ritenuta Irpef operata dalla banca sulla somma dovuta al dr.
Bianchi e corrisposta ai suoi eredi.
Contro quest'ultima decisione è stato in questa sede interpo sto ricorso dai menzionati eredi percettori i quali sostengono di non essere tenuti a corrispondere l'Irpef sulle somme sopra descritte in quanto il credito da loro riscosso, come ogni altro
bene ricevuto in eredità, avrebbe natura di entrata patrimoniale e non di reddito assoggettabile all'Irpef.
Con successiva formale istanza in data 15 luglio 1993, propo sta ai sensi dell'art. 73 d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546 i ricor
renti hanno chiesto la trattazione del loro ricorso dinanzi a que sto collegio.
Motivi della decisione. — Viene all'esame della sezione la que stione se il credito relativo a prestazioni effettuate dal profes
sionista, che sia liquidato e pagato all'erede dopo la morte del
professionista medesimo, sia soggetto alla ritenuta di acconto
dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, quale reddito di
lavoro autonomo.
Al riguardo si osserva che tale compenso costituisce, per la
sua essenza, un reddito di lavoro autonomo, in quanto deriva
dall'esercizio di un'attività professionale, e conserva la detta na
tura anche se la somma relativa non viene corrisposta al profes sionista — non essendo questi più in vita — ma all'erede. Il
credito del de cuius si trasferisce all'erede medesimo con la sua
caratteristica reddituale.
Ne segue che era legittima l'applicazione della ritenuta di ac
conto, ai sensi dell'art. 25 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, sia
perché la Banca popolare di Verona era tenuta ad effettuarla
a mente dall'art. 23 del cit. d.p.r. n. 600, sia per la natura
stessa del compenso, la cui causale rimane quella del corrispet tivo delle prestazioni professionali svolte in vita dal de cuius.
Pertanto, non può essere condivisa la tesi dei ricorrenti i qua li affermano in sostanza che, giusta gli art. 49 e 50 d.p.r. 29
settembre 1973 n. 597, «i crediti riscossi dopo la morte del pro fessionista non possono essere assoggettati alla ritenuta di ac
conto Irpef, in quanto la determinazione del reddito per cassa
(1) Nello stesso senso, v. Comm. trib. centrale 5 settembre 1994, n.
2987, Tributi, 1994, 1142; 11 maggio 1994, n. 1566, ibid., 677 (m); 20 maggio 1988, n. 4436, Foro it., Rep. 1988, voce Tributi in genere, n. 602, e Giur. imp., 1988, 424, con nota di C. Berliri, La tassazione dei compensi per attività di lavoro autonomo percepiti dagli eredi-, 13
giugno 1984, n. 6241, Foro it., Rep. 1984, voce cit., n. 473, e Bollettino
trib., 1984, 1621, con nota di Mercatali; in termini analoghi, cfr. Comm. trib. centrale 19 giugno 1992, n. 4124, Foro it., Rep. 1992, voce Redditi
(imposte sui), n. 466. In senso conforme, v. anche L. Bellini, Tassa
zione di compensi professionali corrisposti agli eredi, in Corriere trib.,
1992, 3457; G. Ferraù, Compensi corrisposti agli eredi del professioni sta, id., 1991, 870; min. fin., ris. 3 gennaio 1994, n. III-5-1001, id.,
1994, 302; 1° dicembre 1980, n. 8/873, Fisco, 1981, 171.
Contra, Comm. trib. II grado Belluno 16 aprile 1987, Foro it., Rep.
1987, voce Reddito delle persone fisiche (imposta sul), n. 285, per il
quale l'ammontare percepito a titolo di onorario dagli eredi del profes sionista deve essere escluso dalla tassazione ai fini Irpef per essere as
soggettato all'imposta di successione; Comm. trib. I grado Torino 25
marzo 1983, id., Rep. 1984, voce Tributi in genere, n. 479; R. Merli
no, Natura dei redditi corrisposti agli eredi del lavoratore, in Fisco,
1981, 2009. In argomento, v. anche G. Metitieri, Trattamento tributario delle
riscossioni dei compensi e delle cessioni di beni di studio professionale da parte degli eredi del libero professionista defunto, in Vita not., 1984,
522; O. Poli, I crediti per prestazioni di lavoro autonomo percepiti
dagli eredi, in Bollettino trib., 1981, 992.
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