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Sezione II; sentenza 20 marzo 1980 (in causa 106/79); Pres. Touffait, Avv. gen. Capotorti (concl.conf.); De Vereeniging ter Bevoordering van de Belangen des Boekhandels ed altri c. EldiRecords B. V.Source: Il Foro Italiano, Vol. 104, No. 4 (APRILE 1981), pp. 157/158-161/162Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23172903 .
Accessed: 25/06/2014 07:31
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
L'istanza d'intervento deve pertanto essere accolta;
Dopo aver ascoltato il rapporto del giudice-relatore;
Dopo aver ascoltato l'avvocato generale; La corte ordina:
1) che la Commissione consultiva degli ordini forensi della CEE
sia ammessa all'intervento nella causa 155/79;
quale la deontologia è regolata dalla lex loci e pretendono invece di
poter esercitare anche fuor di casa propria attività che qui sono con sentite mentre non lo sono nel paese ospitante (es.: possibilità di ricoprire cariche di amministratori con poteri gestionali, non incom
patibilità dell'esercizio dell'avvocatura con la posizione di lavoratóre
subordinato).
L'approfondito dibattito su questi argomenti, che ha avuto luogo alla sessione di Zurigo alla fine dello scorso mese di ottobre, ha avuto questo esito: che il dissenso sull'esercizio della professione anche rispetto al diritto del paese ospitante non è stato superato e si è quindi rimasti con una maggioranza di cinque delegazioni in fa vore di tale principio e quattro (Germania, Francia, Lussemburgo e
Belgio) contro; che, invece, è stata sostanzialmente raggiunta l'una nimità in ordine al secondo punto di dissenso, avendo le delegazioni britannica e olandese (sia pure con chiarimenti marginali) accettato la soggezione dell'avocai établi alle regole deontologiche del paese ospitante. Un serio progresso è stato quindi compiuto e, benché non sia fonte di orgoglio per l'avvocatura europea non essere essa riu scita a raggiungere un accordo unanime sulla direttiva, il testo della stessa ha accolto un numero di consensi più che sufficienti a con sentirne la sottoposizione alla Commissione CEE, sia pure unitamente alle note di dissenso ed ai chiarimenti sopra ricordati. La sottomis sione del citato testo di direttiva avverrà, in efletti, prossimamente e non è inverosimile che la Commissione CEE lo faccia proprio no nostante i ricordati dissensi minoritari.
§ 7) Altri problemi principali trattati. Il modo di vedere e gli auspici della CCBE si sono via via espressi attraverso voti e riso
luzioni, raccolti in volume, una prima volta nel 1968 (v. § 1 che
precede). Una seconda edizione aggiornata è in corso di prepara zione. Scorrere questa raccolta equivale identificare i campi e le materie che hanno formato oggetto dell'attività della Commissione, nonché l'evoluzione dei suoi sistemi di lavoro.
S'è già visto al precedente § 2) qual fosse l'originario approccio ai problemi. L'esperienza insegnando, si è giunti gradualmente al sistema che segue: 1) identificazione del problema e dei suoi limiti
precisi; 2) nomina di un relatore generale e di altrettanti relatori
nazionali; 3) formulazione di questionari destinati ad ottenere dalle differenti delegazioni nazionali i dati necessari nonché la loro presa di posizione sul problema; 4) redazione di un rapporto scritto di sintesi da parte del relatore generale; 5) discussione in assemblea; 6) voto o risoluzione.
Tra i problemi trattati, oltre quelli principali già descritti, pos siamo ricordare i seguenti:
— il problema dei giovani che ha formato oggetto della costante e ripetuta attenzione della Commissione, in vista principalmente della formazione europea dei nuovi avvocati. Sull'argomento si ha un
rapporto del Bàtonnier J. Corneloup (E) (1972) nonché alcune con venzioni stipulate tra consigli dell'ordine. Ricordiamo tra le prime quella stipulata dal consiglio dell'ordine di Parigi con il consiglio di Bruxelles e con quello di Roma. Tali convenzioni consentono di
considerare, ai fini della durata complessiva della pratica richiesta dai vari consigli dell'ordine, anche il periodo trascorso in uno studio di diverso paese CEE.
— Materia delle società: a ciò che già è stato detto si può ag giungere che l'attività relativa ha compreso il contributo allo studio ed alla formazione della V" direttiva sulle strutture delle società per azioni (assemblee, amministrazione, controllo). La materia è parti colarmente importante in considerazione delle innovazioni previste, quali il doppio organo di amministrazione e la partecipazione dei lavoratori alla gestione.
— La situazione fiscale degli avvocati ha parimenti formato og getto di studio e di deliberazioni da parte della CCBE, a cominciare da quanto concerne la tassa sul valore aggiunto: al riguardo può dirsi che taluni dei risultati ottenuti in sede comunitaria a favore della classe forense hanno trovato la loro base negli studi compiuti e nelle raccomandazioni formulate dalla Commissione consultiva.
— La materia degli onorari degli avvocati dinanzi alle giurisdizioni internazionali ha formato oggetto di studio (v. rapporto dell'avv.
Biever, L.) e di un parere fornito alla corte del Lussemburgo. L'avv. De Gryse (B) predispose alla sua volta uno studio comparativo degli onorari di avvocati nei diversi paesi della Comunità.
— 11 primo riconoscimento della CCBE sul piano giudiziale quale
organo rappresentativo della professione forense della Comunità, è recentissimo e costituisce indubbiamente un sostanziale passo avanti
nell'aprire le più ampie prospettive per i futuri sviluppi della CCBE. Si
tratta dell'ordinanza qui riportata della Corte di giustizia della Comu nità del 7 maggio 1980, con la quale la corte ha ammesso l'intervento della CCBE nella causa AM & S nella quale, fra l'altro, vengono dibat tuti due argomenti di estremo interesse per l'avvocatura: la confidenzia lità delle comunicazioni fra avvocato e cliente e la corretta condotta
2) che sia fissato un termine per la presentazione, da parte
dell'interventore, delle sue osservazioni scritte in merito al pro cedimento principale;
3) che una copia di ogni documento di parte sia trasmessa al
l'interventore dal cancelliere;
4) che la determinazione sulle spese processuali sia riservata.
dell'avvocato nell'assistenza del proprio mandante. Con questo atto la Corte di giustizia ha in sostanza riconosciuto alla CCBE la qua lità di organo che rappresenta validamente l'avvocatura europea, e non sfuggirà certo al lettore il profondo significato di questo episodio.
— Altri due argomenti di notevole interesse generale, che la CCBE ha attualmente allo studio, sono quello dell'associazione fra avvocati di paesi diversi della Comunità (relatore l'inglese Leach) e la c. d. « protezione del consumatore », cioè l'assistenza legale alla quale possa far ricorso il pubblico secondo il modello scandinavo (relatore l'italiano Cagnani).
— Passaporto dell'avvocato europeo, o se vuoisi, meno pompo samente, carta di riconoscimento dello stesso. Trattasi di una tes
sera, predisposta dal segretariato generale e rilasciata dai singoli consigli dell'ordine, che accredita l'avvocato presso tutti i consigli dei paesi componenti la Comunità come presso le relative autorità
giudiziarie ed amministrative. — Nell'ottobre del 1974 la CCBE nominò un comitato permanente
con l'incarico di stabilire le regole-base di un consiglio di conci liazione e di arbitrato in materia deontologica avente lo scopo di dirimere le eventuali controversie insorgende fra i consigli dell'or
dine dei vari paesi componenti la CEE. Il regolamento è ora un fatto compiuto; il suo testo fu approvato in forma definitiva nel 1978
e, nonostante esso non abbia forza cogente, costituisce indubbiamente uno strumento estremamente utile affinché nel tempo possa raggiun
gersi quella uniformità di comportamento nell'esercizio dell'avvoca tura che tutti auspichiamo.
— Dichiarazione di Perugia in materia di etica professionale. Erano stati compiuti prima di oggi vari tentativi per codificare i
punti essenziali dell'etica e dell'etichetta professionali internazionali
(come distinte da quelle nazionali, e Dio sa se la distinzione è
importante!). Non può dirsi che nessuno di questi tentativi sia stato del tutto
fortunato. Forse per questo la risoluzione presa a Perugia dalla CCBE
in data 16 settembre 1977 ha costituito un deciso passo innanzi ed è stata generalmente ricevuta con favore dal ceto professionale. È
possibile che a ciò abbia contribuito il metodo di lavoro già descritto, costituito dalla partenza da relazioni nazionali, ciò che ha permesso al relatore generale (D.A.O. Edward) di compiere un lavoro di tutto
rispetto. § 8) Pubblicazioni. Tre delle tante materie trattate dalla CCBE
hanno dato luogo a pubblicazioni a stampa. La prima, redatta a cura del commissario Nicola Catalano (I)
(Editions de la Gazette du Palais, Paris), ha per oggetto « Le procès devant la Cour de Justice des Communautés Européennes » ed ha la funzione di mettere la classe forense europea al corrente delle fun zioni della corte del Lussemburgo e delle caratteristiche dei relativi
processi. La cosa si è rivelata d'utilità, specie per quelle nazioni che, non possedendo una legislazione interna in materia, ad es., di costi tuzionalità o di concorrenza, si trovano ad avere un ceto profes sionale non abituato a ragionare in questi termini e meno pronto quindi ad avvalersi degli strumenti che il trattato di Roma offre in
materia, e delle disposizioni di cui la corte del Lussemburgo è la
garante. La seconda pubblicazione si intitola « La profession d'avocat dans les
six Etats membres des Communautés Européennes » (Editions Sirey,
Paris). Lo studio, diretto dal Bàtonnier A. Brunois (F), fornisce, in otto capitoli, un esame comparativo dell'ordinamento della profes sione legale nei vari paesi membri della CEE, sotto i più diversi
aspetti: l'accesso alla professione, la disciplina, la pubblicità, l'at
tività giurisdizionale, le associazioni, i rapporti con i clienti, ed infine le attività stragiudiziali.
La terza pubblicazione è costituita dalla redazione a stampa della ricordata dichiarazione di Perugia in materia di etica professionale.
Ercole Graziadei
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE;
Sezione II; sentenza 20 marzo 1980 (in causa 106/79); Pres.
Touffait, Avv. gen. Capotorti (conci, conf.); De Vereeniging
ter Bevoordering van de Belangen des Boekhandels ed altri c.
Eldi Records B. V.
Comunità europee — CEE — Concorrenza — Commercio
libri — Accordi di vendita — Notifica — Requisiti formali
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PARTE QUARTA
Effetti — Esclusione temporanea — Irrilevanza (Trattato CEE, art. 85, 86, 177; reg. 6 febbraio 1962 n. 17/62/CEE del Con
siglio, recante applicazione degli art. 85 e 86 del -trattato CEE).
Un accordo può essere considerato come debitamente notificato nel suo complesso e può quindi fruire degli effetti di un ac
cordo notificato qualora il suo testo integrale sia stato allegato al modulo di notifica, anche se solo alcuni fra gli articoli del
l'accordo sono menzionati nel modulo, purché la descrizione
figurante in quest'ultimo riferisca in modo leale e corretto le in
formazioni sulle disposizioni che, a quell'epoca, erano consi
derate come le più importanti. (1)
Una lettera della Commissione con cui si chiedono, in forza del
l'art. 11 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962 n. 17,
primo regolamento d'applicazione degli art. 85 e £ó del trat
tato CEE, ulteriori informazioni circa un accordo notificato non
ha alcuna incidenza sugli effetti della notifica. (2)
Una categoria di merci compresa nella sfera d'applicazione di un
accordo al momento della notifica di questo, che ne sia stata
poi volontariamente esclusa dalle parti per un certo periodo di
tempo e successivamente vi sia stata nuovamente inclusa, è in
teressata dagli effetti della notifica originaria. (3)
La Corte, ecc. — Diritto. — 1. - Con sentenza 3 maggio 1979,
pervenuta in cancelleria il 2 luglio successivo, il vicepresidente deU'Arrondissementsrechtbank di Amsterdam ha sottoposto a que
sta corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, quattro que stioni vertenti sull'interpretazione delle disposizioni relative alla
notifica di accordi, decisioni e pratiche concordate esistenti alla
data dell'entrata in vigore del regolamento del Consiglio 6 feb
braio 1962 n. 17, primo regolamento d'applicazione degli art. 85
e 86 del trattato CEE (G. U. 1962, pag. 204).
2. - Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di un pro cedimento d'urgenza promosso dall'associazione olandese per la
tutela degli interessi dei commercianti di libri, unitamente a tre
editori da questa riconosciuti, e mirante a che venga inibito ad
un'impresa olandese di vendere al pubblico libri, ed in ispecie fu
metti, a prezzi diversi da quelli fissati dall'editore. Le attrici si ri
chiamano ad un regolamento per il commercio dei libri nei Paesi Bassi (in prosieguo: « regolamento »), che è stato elaborato dal l'associazione suddetta ed ha istituito, tra l'altro, un sistema verti
cale di prezzi. La convenuta, dal canto suo, sostiene che il « re
golamento » è in contrasto con l'art. 85, n. 1, del trattato, non
ha fruito di una deroga a norma dell'art. 85, n. 3, e non è nem meno provvisoriamente valido, poiché non è stato adeguatamente notificato ai sensi dell'art. 5, n. 1, del regolamento n. 17/62.
3. - Risulta dal fascicolo che il « regolamento » esisteva al mo mento dell'entrata in vigore del regolamento n. 17/62 e venne trasmesso alla Commissione, nella stesura allora vigente, il 30 ottobre 1962, cioè prima dello spirare del termine contemplato all'art. 5, n. 1, di quest'ultimo regolamento. 11 «regolamento» era accluso al modulo di notifica di cui all'allegato del regola mento della Commissione 3 maggio 1962 n. 27, «primo regola mento d'applicazione del regolamento n. 17 adottato dal Consi
glio in data 6 febbraio 1962 (forma, contenuto e altre modalità delle domande e delle notificazioni)» (G.U. 1962, pag. 1118). Sebbene il « regolamento » concernesse sia i libri editi nei Paesi Bassi sia i libri stranieri, le risposte fornite dall'associazione ai
quesiti figuranti nel modulo si riferivano, in generale, a disposi zioni relative ai libri stranieri.
4. - È assodato che la Commissione non ha ancora adottato al cuna decisione circa il «regolamento»; tuttavia, essa ha avuto uno scambio di lettere con l'associazione. Quest'ultima cita, in
particolare, la lettera della Commissione 18 marzo 1975, concer nente «... le notifiche... dei regolamenti della vostra associa zione ...» e con la quale si chiedono ulteriori informazioni « onde consentire alla Commissione di pronunciarsi con piena cognizione di causa sulla compatibilità dei regolamenti... sum menzionati con il diritto della Comunità economica europea in
materia di concorrenza». Secondo l'associazione, dal testo di que sta lettera si desume che la Commissione considerava il « regola mento » come interamente notificato.
(1-3) Nulla in termini. Circa gli effetti della notifica di accordi ai sensi del reg. 17/62,
cfr. di recente Corte giust. 14 dicembre 1977, in causa 59/77, Foro it., 1978, IV, 300, con nota di richiami.
5. - Successivamente al 30 ottobre 1962, l'associazione ha mo
dificato più volte il « regolamento ». Le parti nella causa princi
pale hanno espresso punii di vista divergenti quanto al se il
« regolamento », nelle versioni successive, concernesse i fumetti.
Secondo il giudice di rinvio, però, queste pubblicazioni, tranne
che per un periodo abbastanza breve, rientravano e rientrano
nella sfera d'applicazione del « regolamento ».
6. - Tenuto conto di questi fatti e allo scopo di statuire sul
l'eccezione sollevata dalla convenuta nella causa principale, det
to giudice ha chiesto alla corte di pronunziarsi su quattro que stioni che concernono tutte la validità provvisoria del « regola mento ».
7. - L'art. 177 del trattato non consente che la corte, nell'in
terpretare il diritto comunitario, si pronunzi su un caso specifico. Le questioni di cui trattasi nella presente causa, anche se sem
brano intese a questo scopo, consentono tuttavia di individuare,
agevolmente e inequivocabilmente, i problemi generali d'interpre tazione del diritto comunitario sollevati dalla controversia.
8. - Infatti, con la prima questione, il giudice di rinvio chiede
se un vecchio accordo, il cui testo integrale sia stato allegato al
modulo di notifica, si possa considerare notificato e, pertanto,
provvisoriamente valido per intero anche qualora nel modulo di
notifica vengano citati solo alcuni articoli di esso.
9. - Detta questione dev'essere esaminata alla luce degli scopi delle norme comunitarie in materia di notifica, quali risultano dal
secondo e dal terzo punto del preambolo del regolamento n.
17/62, che recitano:
« Considerando che le modalità di applicazione dell'art. 85,
par. 3, devono essere determinate tenendo conto della necessità
di assicurare una sorveglianza efficace nonché di semplificare,
per quanto possibile, il controllo amministrativo;
considerando che appare di conseguenza necessario sottoporre, in linea di principio, le imprese che desiderino avvalersi dell'art.
85, par. 3, all'obbligo di notificare alla Commissione i loro accor
di, decisioni e pratiche concordate».
10. - Attraverso la notifica, la Commissione deve acquisire le
informazioni necessarie perché possa adottare le decisioni con
template dal regolamento n. 17/62. Se l'accordo ha forma scritta
c se una copia del suo testo completo è allegata al modulo, le in
formazioni in questo fornite hanno il solo scopo di facilitare il
controllo. Se tali informazioni sono esatte e soprattutto se concer
nono lealmente le disposizioni considerate come le più impor
tanti al momento della notifica, gli scopi di questa sembrano
raggiunti. In tali casi, gli accordi vanno considerati come debita
mente notificati nel loro complesso, a meno che dalle indicazioni
fornite non risulti chiaramente l'intenzione di notificare solo una
parte dell'accordo.
11. - La prima questione dev'essere pertanto risolta nel senso
che un accordo può essere considerato come debitamente notifi
cato nel suo complesso e può quindi fruire degli effetti di un ac
cordo notificato qualora il suo testo integrale sia stato allegato al
modulo di notifica, anche se solo alcuni fra gli articoli dell'ac
cordo sono menzionati nel modulo, purché la descrizione figu rante in quest'ultimo riferisca in modo leale e corretto le infor
mazioni sulle disposizioni che, a quell'epoca, erano considerate
come le più importanti.
12. - La seconda questione mira a stabilire se una lettera con
cui la Commissione chiede ulteriori informazioni, dichiarando che
l'accordo notificato verrà interamente esaminato, abbia rilievo
per quanto concerne gli effetti della notifica.
13. - Poiché la lettera cui si fa riferimento costituisce semplice mente una richiesta d'informazioni ai sensi dell'art. 11 del regola mento n. 17/62 e siccome una lettera del genere non può in nessun caso — quali che siano i termini in cui è redatta —
modificare gli effetti della notifica, la questione va risolta nel
senso che una lettera della Commissione cui si chiedono, in forza
dell'art. 11 del regolamento n. 17/62, ulteriori informazioni circa
un accordo notificato non ha alcuna incidenza sugli effetti della
notifica.
14. - Siccome la prima questione è stata risolta in senso affer
mativo, la terza questione, proposta solo per il caso in cui alla
prima venisse data soluzione negativa, risulta priva d'oggetto.
15. - Con la quarta questione il giudice di rinvio chiede se,
posto che una determinata categoria di merci rientrasse nella sfe
ra d'applicazione di un accordo al momento della notifica, il fatto
che tali merci siano in seguito escluse da detta sfera d'applica
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
zione per un certo periodo di tempo possa eliminare gli effetti della notifica per quanto concerne la categoria di cui trattasi.
16. - Gli effetti della notifica si estendono alla sfera d'appli cazione dell'accordo al momento della notifica. Limitare tali ef
fetti, nell'ipotesi prospettata nella questione, equivarrebbe ad in
fliggere alle parti dell'accordo una sanzione per averne limitato
volontariamente la sfera d'applicazione, il che sarebbe in contra
sto con lo spirito delle norme in materia di concorrenza. La quar ta questione va pertanto risolta nel senso che una categoria di
merci compresa nella sfera d'applicazione di un accordo al mo
mento della notifica di questo, che ne sia stata poi volontaria
mente esclusa dalle parti per un certo periodo di tempo e suc
cessivamente vi sia stata nuovamente inclusa, è interessata dagli effetti della notifica originaria. (Omissis)
Per questi motivi, pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal vicepresidente dell'Arrondissementsrechtbank di Amsterdam, con sentenza 3 maggio 1979, dichiara:
1) Un accordo può essere considerato come debitamente notifi cato nel suo complesso e può quindi fruire degli effetti di un ac
cordo notificato qualora il suo testo integrale sia stato allegato al modulo di notifica, anche se solo alcuni fra gli articoli del l'accordo sono menzionati nel modulo, purché la descrizione figu rante in quest'ultimo riferisca in modo leale e corretto le infor
mazioni sulle disposizioni che, a quell'epoca, erano considerate
come le più importanti. 2) Una lettera della Commissione con cui si chiedono, in for
za dell'art. 11 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962 n.
17, primo regolamento d'applicazione degli art. 85 e 86 del trat tato CEE, ulteriori informazioni circa un accordo notificato non
ha alcuna incidenza sugli efletti della notifica.
3) Una categoria di merci compresa nella sfera d'applicazione di un accordo al momento della notifica di questo, che ne sia
stata poi volontariamente esclusa dalle parti per un certo periodo di tempo e successivamente vi sia stata nuovamente inclusa è
interessata dagli effetti della notifica originaria.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sentenza 25 ottobre 1979 (in causa 22/79); Pres. Kutscher, Avv. gen. Warner (conci, conf.); S.A.C.E.M. c. Société Greenwich Film Production e Société des Editions Labrador.
Comunità europee — CEE — Concorrenza — Divieto di abuso di posizione dominante — Contratti stipulati in uno Stato mem bro — Adempimento in paesi terzi — Applicabilità del divieto
(Trattato CEE, art. 86, 177).
Laddove i giudici nazionali accertino che una società per l'uti
lizzazione dei diritti d'autore dei compositori di musica va con
siderata impresa che sfrutta abusivamente una posizione do
minante sul mercato comune o su una parte sostanziale di
questo, la circostanza che tale sfruttamento riguardi, in taluni
casi, soltanto l'adempimento in paesi terzi di contratti stipulati nel territorio d'uno Stato membro da parti dipendenti da tale
Stato non osta all'applicazione dell'art. 86 del trattato. (1)
(1) Cass. 12 dicembre 1978, che ha sollevato (in occasione di una controversia che opponeva la Société des auteurs, compositeurs et editeurs de musique alla Soc. Greenwich Films per il pagamento dei diritti di esecuzione delle colonne sonore di due opere cinematogra fiche — « Adieu l'ami » e « Le passager de la pluie » — nei paesi in cui la loro percezione non era assicurata dalla stessa SACEM o dai suoi corrispondenti; in particolare, la Greenwich Films dedu ceva la nullità degli atti di adesione degli autori alla SACEM per contrarietà all'art. 86 trattato CEE) la questione pregiudiziale cui sì riferisce la pronunzia su riportata, si legge in RIDA, 1979, n. 100, pag. 204, ed in Gaz. Pai, 1979.2.442, con Note di A. Oser, il quale rilevava, tra l'altro, che: 1) per esser stata esclusa dai giudici d'ap pello la sussistenza di un pregiudizio al commercio tra Stati membri — profilo di mero fatto, la cui valutazione è rimessa alle « juri dictions de fond » — non aveva senso riproporre, in sede di legit timità, l'interrogativo circa l'applicabilità dell'art. 86; 2) la risposta al quesito della Cour de cassation era già stata fornita, a chiare
lettere, dalla giurisprudenza comunitaria. In effetti, come ricordato in motivazione, i presupposti della de
cisione in epigrafe si rinvengono in Corte giust. 6 marzo 1974, in cause 6 e 7/73, Foro it., 1974, IV, 261, con nota di richiami. Speci ficamente, per le pratiche abusive in materia di diritti d'autore, v. Corte giust. 27 marzo 1974, in causa 127/74, id., 1974, IV, 312, con nota di A. Tizzano (sull'opportunità di un controllo, ex art. 86,
dell'operato delle collecting societies, quanto meno sino all'entrata in vigore di un sistema legislativo uniforme, cfr. anche A. Dietz,
La Corte, ecc. — Diritto. — 1. - Con sentenza 12 dicembre
1978, pervenuta in cancelleria il 5 febbraio 1979, la Corte di cas
sazione francese ha sottoposto a questa corte, in forza dell'art.
177 del trattato CEE, una questione relativa all'interpretazione dell'art. 86 di detto trattato.
2. - La questione è stata sollevata nell'ambito di una contro
versia fra la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de
Musique (SACEM), da una parte, la S.A. Greenwich Film Pro duction e la Société des Editions Labrador, dall'altra.
3. - Dal fascicolo risulta che la SACEM ha citato in giudizio la Greenwich Film dinanzi al Tribunal de grande instance
di Parigi per il pagamento di determinate somme a titolo di
esecuzione pubblica della partitura musicale di due films, e
che la Greenwich Film, in corso di causa, ha chiamato in ga ranzia la Labrador per il rimborso delle somme che fosse even
tualmente tenuta a pagare alla SACEM. Il tribunale accertava che i compositori della musica dei due films di cui trattasi ave vano aderito alla SACEM, conferendo a quest'ultima il diritto
esclusivo, per il mondo intero, di autorizzare o vietare l'ese
cuzione pubblica delle loro opere; che la Greenwich, per assi
curarsi la collaborazione dei due compositori per i due films
di sua produzione, aveva concluso dei contratti con la Labrador, anch'essa aderente alla SACEM ed editore dei due compositori di musica; che la Greenwich sostiene di essere titolare dei di
ritti d'autore per la musica dei due films, avendo acquistato tali diritti dalla Labrador, cui essi erano stati direttamente
ceduti dagi autori; che l'adesione dei due compositori alla
SACEM risaliva ad una data anteriore a quella dei contratti
stipulati dalla Greenwich con la Labrador.
4. - Dagli accertamenti effettuati dal tribunale risulta inoltre
che, per quanto riguarda i diritti relativi all'esecuzione pubblica di musica di films, si deve fare una distinzione fra i paesi in cui
tali somme sono percepite direttamente dalla SACEM ed i paesi in cui ciò non avviene. Secondo la terminologia usata dalla SA
CEM, questi ultimi paesi sono detti « non ^statutari ». La doman
da della SACEM riguarda unicamente le somme dovute per l'esecuzione pubblica della musica di cui trattasi nei « paesi non
statutari ». Fra la Greenwich e la Labrador era stato convenuto
che, qualora la Greenwich fosse costretta a versare alla SACEM
somme relative ai diritti del compositore e dell'editore per detti
paesi, l'importo corrispondente alla quota «editore» le sarebbe
stato rimborsato integralmente dalla Labrador.
5. - In base a questi dati di fatto il tribunale condannava la
Greenwich a pagare le somme spettanti alla SACEM per l'ese
cuzione pubblica della partitura musicale dei due films in que stione nei « paesi non statutari ». Esso nominava un perito per determinare l'importo esatto del debito. Il tribunale statuiva,
quanto alla chiamata in garanzia, che la Labrador avrebbe do
vuto rimborsare alla Greenwich la quota « editore » sulle som
me che la Greenwich avrebbe dovuto versare alla SACEM.
6. - La Greenwich interponeva appello contro detta sentenza, facendo valere che le attività della SACEM, in particolare per
il fatto che questa avrebbe preteso dai due compositori, in con
formità al suo statuto allora vigente, il conferimento globale dei
diritti di ogni categoria per il mondo intero, costituivano abuso
di posizione dominante sul mercato. Tali attività dovevano quin di essere considerate vietate dall'art. 86 del trattato CEE, nonché
dall'art. 59 bis dell'ordinanza francese 30 giugno 1945.
7. - La corte d'appello competente respingeva la censura ba
sata sulla violazione dell'art. 59 bis dèll'ordinanza 30 giugno
1945, in base alla motivazione che nulla prova né fa presumere che le attività della SACEM abbiano (o abbiano avuto) lo scopo o possano avere (o aver avuto) l'effetto di ostacolare il funzio
namento del mercato, e che « le decisioni e le sentenze inter
venute sul piano europeo, ma non nei confronti della SACEM,
non sono evidentemente di alcun ausilio » per l'applicazione del
diritto interno francese.
8. - Quanto alla censura basata sulla violazione dell'art. 86 del
trattato, la corte d'appello considerava anzitutto che, se per ipo
tesi essa avesse dovuto valutarne il merito, a questa censura
avrebbero potuto opporsi, a suo avviso, motivi analoghi a quelli
Copyright Law in the European Community, Alphen aan den Rijn,
1978, 239-40, che non manca di esprimere la sua adesione ai criteri
scanditi nella sentenza menzionata da ultimo). Da notare, infine, come App. Douai 24 ottobre 1979, in Dir. autore,
1979, 1004, abbia escluso costituisse abuso di posizione dominante — atto ad invalidare il contratto intercorso tra il gestore di un locale
e la SACEM — la mancata comunicazione, da parte di quest'ultima, dell'effettiva composizione del suo repertorio e la fissazione di un
« canone » pari all'8,25 % del giro d'affari, tasse comprese, dell'uti
lizzatore.
Il Foro Italiano — 1981 — Parte IV-11.
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