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sezione III civile; ordinanza 20 febbraio 2002, n. 2471; Pres. Favara, Rel. Limongelli, P.M....

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sezione III civile; ordinanza 20 febbraio 2002, n. 2471; Pres. Favara, Rel. Limongelli, P.M. Iannelli (concl. conf.); Soc. Zenith (Avv. Barbantini, Mevio) c. Della Patrona (Avv. Giugni). Regolamento di competenza avverso Trib. Sondrio 3 gennaio 2001 Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2002), pp. 2081/2082-2083/2084 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23196547 . Accessed: 28/06/2014 15:22 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.238.114.151 on Sat, 28 Jun 2014 15:22:27 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione III civile; ordinanza 20 febbraio 2002, n. 2471; Pres. Favara, Rel. Limongelli, P.M.Iannelli (concl. conf.); Soc. Zenith (Avv. Barbantini, Mevio) c. Della Patrona (Avv. Giugni).Regolamento di competenza avverso Trib. Sondrio 3 gennaio 2001Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2002), pp. 2081/2082-2083/2084Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23196547 .

Accessed: 28/06/2014 15:22

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

secondo effetto consiste nella c.d. patrimonializzazione della

capacità generica, con una confusione di ruoli, di essenza, e con

le ingiustificate censure di duplicazione. Effetto evidenziato nel secondo corollario del ragionamento

censurato, che contiene una ultrapetizione: infatti il parametro areddituale della capacità generica è addirittura utilizzato come

presunzione di una possibilità di futura occupazione, da porsi in

compensazione rispetto alla totalità del danno patrimoniale ac

certato.

Congettura più che presunzione e compensazione non giusti ficata da alcuna deduzione o prova avversaria sul punto come

fatto riduttivo del risarcimento. Inoltre, si ricorda, in tema di

compensazione, che la stessa presuppone la omogeneità delle

poste e la derivazione causale dallo stesso fatto lesivo (cfr. Cass. n. 1140 e n. 7748 del 1997, non massimate) mentre, se

condo gli assunti illogici della corte territoriale, dovrebbe con

getturarsi che nel futuro e con rilevante probabilità, l'invalido

che abbia perso totalmente e permanentemente la capacità lavo

rativa specifica, riceva fonti di reddito solidali, sociali o retri

butive, evidentemente in relazione a situazioni che solo indiret

tamente derivano dalla disgrazia che gli è capitata. Sussiste dunque il vizio della motivazione e l'errata interpre

tazione delle norme che determinano la valutazione del danno

patrimoniale del lavoratore.

Merita accoglimento, per quanto di ragione, il secondo moti

vo in cui si deduce:

a) l'omessa rivalutazione delle somme, da liquidarsi all'at

tualità, all'epoca della seconda pronuncia;

b) la migliore determinazione degli interessi, sugli importi da

liquidare, ivi compresi gli acconti versati dall'assicuratore, te

nendosi conto dell'ambiguità del dispositivo e della motivazio

ne che non precisa la natura degli interessi liquidati, se corri

spettivi o legali, rendendo così diffìcile il loro calcolo.

Il motivo è fondato quanto alla rivalutazione delle somme ri

conosciute a titolo di risarcimento ed indicata globalmente in

una cifra finale.

Infatti il Brandi nell'appello incidentale aveva espressamente domandato tale rivalutazione e la corresponsione degli interessi

compensativi per il ritardato pagamento, mentre la corte territo

riale si è limitata a ridurre (ed illegittimamente) il danno patri moniale da lucro cessante, conteggiando l'indennizzo residuo

senza rivalutarlo e senza considerare l'incidenza del ritardato

pagamento anche di tale indennizzo.

Il giudice di rinvio dovrà dunque:

a) procedere alla corretta valutazione del danno patrimoniale del lavoratore per la perdita totale della capacità lavorativa spe

cifica; b) rivalutare tale danno in termini di attualità, con l'aggiunta

degli interessi corrispettivi valutati anno per anno sulla base del

monte di capitale iniziale;

c) riconsiderare l'entità dell'indennizzo residuo dovuto e ri

valutarlo ai valori attuali con i relativi interessi corrispettivi;

d) fermo restando il criterio di calcolo per gli acconti versati, essendo tale punto della decisione già stato determinato nella

decisione di primo grado, senza che le parti ne abbiano conte

stato l'esattezza negli atti d'appello principale o incidentale.

Con il terzo motivo si deduce l'errata applicazione delle ta

belle di capitalizzazione in relazione allo scarto tra vita fisica e

lavorativa.

Il motivo è inammissibile per la sua novità, non potendosi evincere dall'appello incidentale una censura su tale punto.

Con il quarto motivo si deduce l'insufficiente liquidazione del danno morale. La corte ha tuttavia adeguatamente motivato

sul punto sulla base di una valutazione discrezionale che ha te

nuto conto dell'entità della sofferenza e del dolore.

In conclusione deve accogliersi il ricorso del danneggiato per il primo ed il secondo motivo (per quanto di ragione) e respin

gersi per il terzo ed il quarto motivo. Il giudice del rinvio dovrà

attenersi ai principi di diritto come sopra precisati.

C) Esame del ricorso incidentale del danneggiante Nizzetto.

Il primo motivo è stato già esaminato come questione pregiudi ziale e ritenuto infondato. Segue l'esame degli altri motivi.

Nel secondo motivo si deduce il vizio della valutazione sul

danno biologico da valutarsi nella misura del cinquanta e non in

quella del cinquantacinque per cento.

Il motivo è inammissibile e infondato. Non si tratta in vero di

una motivazione insufficiente o inadeguata, ma di una motiva

1l Foro Italiano — 2002.

zione puntuale che replica alle censure del consulente di parte, confermando la maggior valutazione medico legale. Si tratta

allora di una censura riproposta in fatto e che attiene ad un pru dente apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità.

Nel terzo motivo si deduce il vizio della motivazione per omessa valutazione di prove documentali. La tesi è che in sede

d'appello la difesa del danneggiarne avrebbe prodotto un docu

mento contenente la prova di somme ricevute dal danneggiato,

dopo l'incidente, da parte di una ditta, somme che avrebbero

dovuto essere scomputate dal danno patrimoniale. Il motivo presenta un profilo di inammissibilità per difetto di

specificità, ed inoltre non è giuridicamente fondato. In vero il

danno che attiene al lavoratore è per la perdita definitiva della

capacità lavorativa specifica e come tale è stato liquidato con

una liquidazione tra l'altro riduttiva.

Non si comprende allora a che titolo il danneggiante pretenda di operare una sorta di compensazione in base a titoli non me

glio definiti. Con il quarto motivo si censura genericamente l'esosità della

liquidazione del danno morale. Valgono le considerazioni già svolte per respingere il ricorso del danneggiato sul punto, che

invece riteneva esigua tale liquidazione. Il ricorso incidentale dev'essere pertanto rigettato.

All'accoglimento nei sensi soprariferiti del ricorso principale

segue la cassazione con rinvio ad altra sezione della Corte di

appello di Venezia, che si atterra ai principi di diritto come so

pra enunciati.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; ordinanza 20

febbraio 2002, n. 2471; Pres. Favara, Rei. Limongelli, P.M.

Iannelli (conci, conf.); Soc. Zenith (Avv. Barbantini, Me

vio) c. Della Patrona (Avv. Giugni). Regolamento di compe tenza avverso Trib. Sondrio 3 gennaio 2001.

Competenza civile — Locazione di immobile urbano — Con

troversie — Competenza per materia del pretore

— Isti

tuzione del giudice unico di primo grado —

Conseguenze — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 8; d.leg. 19 febbraio 1998 n. 51, norme in materia di istituzione del giudice unico di

primo grado, art. 1).

In seguito all'entrata in vigore del d.leg. 51/98, che ha soppres so l'ufficio del pretore, trasferendo le relative competenze al

tribunale, rientrano nella competenza ratione materiae del

tribunale tutte le cause relative a rapporti di locazione di im

mobili urbani, già attribuite al pretore dall'(ora abrogato) art. 8, 2° comma, n. 3, c.p.c., comprese quelle concernenti gli oneri condominiali. (1)

Ritenuto in fatto: che la Zenith s.r.l., proprietaria di un immo

bile condotto in locazione da Della Patrona Fausto ha chiesto al

Pretore di Sondrio la condanna del conduttore al pagamento

(1) La Corte di cassazione risolve in modo sbrigativo la questione concernente la sorte delle controversie in materia di locazione di im

mobili urbani (nonché in materia di comodato di immobili urbani e di affitto di azienda), dopo l'introduzione della figura del giudice unico di

primo grado, confermando senza tentennamenti l'orientamento preva lente tra i giudici di merito e in dottrina: per riferimenti, v. la nota di ri

chiami di D. Piombo e la nota di R. Frasca a Cass. 28 marzo 2001, n.

4503, in Foro it., 2001, I, 2209; da ultimo, anche D. Piombo, Locazio

ne. II. Controversie in materia di locazione, voce dell' Enciclopedia

giuridica Treccani, Roma, 2002, XIX, aggiornamento. Sull'ampiezza della locuzione «cause relative a rapporti di locazione ... di immobili

urbani», adoperata dall'(ora abrogato) art. 8, n. 3, c.p.c., v., da ultimo, Cass. 24 luglio 2001, n. 10070, Foro it., Mass., 854.

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2083 PARTE PRIMA 2084

della somma di lire 3.961.029 a titolo di oneri condominiali non

corrisposti; che il Tribunale di Sondrio (succeduto, in composizione mo

nocratica, al pretore, ai sensi del d.leg. 19 febbraio 1998 n. 51) ha declinato la propria competenza ratione valoris in favore del

giudice di pace; che la Zenith ha proposto ricorso per regolamento della com

petenza; che il Della Patrona ha prodotto scrittura difensiva.

Considerato in diritto: che l'art. 8, 2° comma, n. 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 3 1. 26 novembre 1990 n. 353, ha attri

buito al pretore ratione materiae e, quindi, senza considerazioni

di valore, la competenza su tutte le cause «relative a rapporti di

locazione» e, quindi, anche sulle cause concernenti gli oneri

condominiali che — come quelli di specie — si riferiscano a

rapporti di locazione; che il d.leg. 19 febbraio 1998 n. 51 ha soppresso l'ufficio del

pretore, trasferendo le relative competenze al tribunale;

che, pertanto, la competenza a provvedere sulla causa di che

trattasi appartiene al Tribunale di Sondrio.

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; ordinanza 19

febbraio 2002, n. 2420; Pres. Marvulli, Rei. A. Finocchiaro, P.M. Martone (conci, conf.); Giannuzzi e altri (Avv. Spa

gnolo) c. Lofano (Avv. Cipriani) e altri. Regolamento di giu risdizione.

Giurisdizione civile — Regolamento preventivo manifesta

mente inammissibile — Responsabilità processuale aggra

vata (Cod. proc. civ., art. 41, 96, 367).

La domanda di condanna per responsabilità aggravata deve es

sere accolta nei confronti di chi abbia proposto il ricorso per

regolamento di giurisdizione con la consapevolezza o con I '/

. gnoranza, gravemente colpevole, della sua infondatezza o

inammissibilità (nella specie, il regolamento era stato chiesto

per far dichiarare il difetto di giurisdizione dell'autorità giu diziaria ordinaria su una domanda di condanna ad arretrare

una costruzione). ( 1 )

Considerato che Pietro Giannuzzi ed altri litisconsorti in epi

grafe indicati hanno proposto ricorso per regolamento preventi vo di giurisdizione con il quale chiedono — in relazione alla

controversia pendente innanzi al Tribunale di Bari e proposta da

Vitantonio Lofano con la quale si richiede la condanna del

Giannuzzi ad arretrare la costruzione realizzata — la declarato

ria di difetto di giurisdizione del giudice adito; — considerato che il Lofano, nel resistere con controricorso,

insiste per l'inammissibilità del ricorso e, comunque, per la sua

infondatezza, con condanna dei ricorrenti ai sensi dell'art. 96

c.p.c.; — considerato che la più recente, ma ormai costante giuris

prudenza di queste sezioni unite — dopo la fondamentale Cass.

15 giugno 1987, n. 5256 (Foro it., 1987, I, 2015) — è nel senso

dell'inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione in una controversia fra privati nella quale non sia coinvolta la

pubblica amministrazione, sulla base del rilievo che il regola mento preventivo è previsto dall'art. 41 c.p.c. con limitato rife

ci) Questa ordinanza sta a dimostrare che la riforma dell'art. 367

c.p.c. non è stata sufficiente ad eliminare i regolamenti «senza capo né coda» di cui parlava Virgilio Andrioli trent'anni fa, ossia i regolamenti chiesti al solo scopo di lucrare la sospensione del processo: in tema, cfr., per tutte, Cass. 3 novembre 1986, n. 6420, e ord. 3 novembre

1986, n. 628, Foro it., 1987, 1, 57, con requisitoria del procuratore ge nerale M. Carisio e nota di C.M. Barone-F. Cipriani-A. Pizzorusso-A. Proto Pisani, Regolamento di giurisdizione, deontologia forense e cre dibilità delle sezioni unite.

Il Foro Italiano — 2002.

rimento alle «questioni di giurisdizione di cui all'art. 37», cioè

alle questioni attinenti alla giurisdizione del giudice ordinario

nei confronti della pubblica amministrazione o del giudice spe

ciale, ed alla giurisdizione del giudice italiano nei confronti

dello straniero; e che tale previsione, attesa la natura straordina

ria ed eccezionale dell'istituto, è tassativa e non può essere este

sa ad ipotesi non contemplate dalla norma dell'art. 37 c.p.c.

(cfr., fra le tante, Cass. 20 giugno 1987, n. 5449, id., Rep. 1987,

voce Giurisdizione civile, n. 103; 18 aprile 1988, n. 3036, id., Rep. 1988, voce cit., n. 125; 22 aprile 1988, n. 3131, ibid., n. 124; 7 luglio 1988, n. 4476, id., 1989,1, 131; 12 dicembre 1988, n. 6752, id.. Rep. 1988, voce Lavoro (rapporto), n. 610; 17 mar

zo 1989, n. 1353, id., Rep. 1989, voce Giurisdizione civile, n.

149; ord. 22 giugno 1989, n. 404, ibid., n. 158; ord. 22 giugno

1989, n. 405, ibid., n. 162; ord. 23 agosto 1989, n. 484, ibid., n. 160; 22 dicembre 1989, n. 5769, ibid., n. 152; ord. 19 febbraio 1990, n. 112, id.. Rep. 1990, voce cit., n. 214; 19 aprile 1990, n. 3269, ibid., n. 215, e successive conformi);

— considerato che la domanda di condanna per responsabilità

aggravata proposta dalla parte controricorrente deve essere ac

colta nei confronti di chi abbia proposto il ricorso con la consa

pevolezza o con l'ignoranza, gravemente colpevole, della sua

infondatezza o inammissibilità; — considerato che tale responsabilità va affermata anche

quando, come nella specie, il ricorso sia stato proposto in una

controversia fra privati prospettando questioni che la più recente

ma costante giurisprudenza esclude che possano essere dedotte

con il regolamento preventivo di giurisdizione; — considerato che ai fini della quantificazione del danno è

sufficiente il richiamo al principio giurisprudenziale secondo il

quale la condanna per responsabilità aggravata non postula che

la controparte deduca e dimostri uno specifico danno per il ri

tardo provocato dal ricorso sulla decisione della causa, tenendo

presente che questa corte, la quale ha facoltà di desumere detto

danno da nozioni di comune esperienza, può fare riferimento

anche al pregiudizio che detta controparte abbia subito di per sé

per essere stata costretta a contrastare una ingiustificata iniziati

va dell'avversario neppure compensata, sul piano strettamente

economico, dal rimborso delle spese e degli onorari del proce dimento stesso, liquidabili secondo tariffe che non concernono

il rapporto fra parte e cliente (Cass., ord. 15 dicembre 1989, n.

712, id., Rep. 1989, voce Spese giudiziali civili, n. 42, e succes

sive conformi); — considerato che, pertanto, il ricorso va dichiarato inam

missibile ed i ricorrenti, in solido, vanno condannati a risarcire

il danno ex art. 96 c.p.c. a favore della parte controricorrente,

liquidato, equitativamente, in lire 10.000.000, pari ad euro

5.164,56; nonché a rimborsare alla stessa le spese di questa fase

di giudizio.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 14 feb

braio 2002, n. 2149; Pres. Corona, Est. Del Core, P.M.

Schirò (conci, conf.); Risa (Avv. Pucci) c. Marini. Conferma

App. Salerno 22 marzo 1999.

Procedimento civile — Sostituzione di precedente difensore — Processo contumaciale — Memoria di replica

— Rila

scio di procura alle liti — Validità — Estremi (Cod. proc. civ., art. 83, 159, 190).

E valida la nomina in corso di causa di un nuovo difensore in

luogo di un altro, deceduto o sostituito per rinuncia o per al

tra causa, effettuata mediante conferimento della procura

speciale nella memoria di replica predisposta in processo contumaciale. ( 1 )

(1 ) L'affermazione riassunta nella massima è stata giustificata, prin cipalmente, con il richiamo alla tendenza giurisprudenziale che, repu

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