sezione III civile; ordinanza 20 febbraio 2002, n. 2471; Pres. Favara, Rel. Limongelli, P.M.Iannelli (concl. conf.); Soc. Zenith (Avv. Barbantini, Mevio) c. Della Patrona (Avv. Giugni).Regolamento di competenza avverso Trib. Sondrio 3 gennaio 2001Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2002), pp. 2081/2082-2083/2084Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23196547 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
secondo effetto consiste nella c.d. patrimonializzazione della
capacità generica, con una confusione di ruoli, di essenza, e con
le ingiustificate censure di duplicazione. Effetto evidenziato nel secondo corollario del ragionamento
censurato, che contiene una ultrapetizione: infatti il parametro areddituale della capacità generica è addirittura utilizzato come
presunzione di una possibilità di futura occupazione, da porsi in
compensazione rispetto alla totalità del danno patrimoniale ac
certato.
Congettura più che presunzione e compensazione non giusti ficata da alcuna deduzione o prova avversaria sul punto come
fatto riduttivo del risarcimento. Inoltre, si ricorda, in tema di
compensazione, che la stessa presuppone la omogeneità delle
poste e la derivazione causale dallo stesso fatto lesivo (cfr. Cass. n. 1140 e n. 7748 del 1997, non massimate) mentre, se
condo gli assunti illogici della corte territoriale, dovrebbe con
getturarsi che nel futuro e con rilevante probabilità, l'invalido
che abbia perso totalmente e permanentemente la capacità lavo
rativa specifica, riceva fonti di reddito solidali, sociali o retri
butive, evidentemente in relazione a situazioni che solo indiret
tamente derivano dalla disgrazia che gli è capitata. Sussiste dunque il vizio della motivazione e l'errata interpre
tazione delle norme che determinano la valutazione del danno
patrimoniale del lavoratore.
Merita accoglimento, per quanto di ragione, il secondo moti
vo in cui si deduce:
a) l'omessa rivalutazione delle somme, da liquidarsi all'at
tualità, all'epoca della seconda pronuncia;
b) la migliore determinazione degli interessi, sugli importi da
liquidare, ivi compresi gli acconti versati dall'assicuratore, te
nendosi conto dell'ambiguità del dispositivo e della motivazio
ne che non precisa la natura degli interessi liquidati, se corri
spettivi o legali, rendendo così diffìcile il loro calcolo.
Il motivo è fondato quanto alla rivalutazione delle somme ri
conosciute a titolo di risarcimento ed indicata globalmente in
una cifra finale.
Infatti il Brandi nell'appello incidentale aveva espressamente domandato tale rivalutazione e la corresponsione degli interessi
compensativi per il ritardato pagamento, mentre la corte territo
riale si è limitata a ridurre (ed illegittimamente) il danno patri moniale da lucro cessante, conteggiando l'indennizzo residuo
senza rivalutarlo e senza considerare l'incidenza del ritardato
pagamento anche di tale indennizzo.
Il giudice di rinvio dovrà dunque:
a) procedere alla corretta valutazione del danno patrimoniale del lavoratore per la perdita totale della capacità lavorativa spe
cifica; b) rivalutare tale danno in termini di attualità, con l'aggiunta
degli interessi corrispettivi valutati anno per anno sulla base del
monte di capitale iniziale;
c) riconsiderare l'entità dell'indennizzo residuo dovuto e ri
valutarlo ai valori attuali con i relativi interessi corrispettivi;
d) fermo restando il criterio di calcolo per gli acconti versati, essendo tale punto della decisione già stato determinato nella
decisione di primo grado, senza che le parti ne abbiano conte
stato l'esattezza negli atti d'appello principale o incidentale.
Con il terzo motivo si deduce l'errata applicazione delle ta
belle di capitalizzazione in relazione allo scarto tra vita fisica e
lavorativa.
Il motivo è inammissibile per la sua novità, non potendosi evincere dall'appello incidentale una censura su tale punto.
Con il quarto motivo si deduce l'insufficiente liquidazione del danno morale. La corte ha tuttavia adeguatamente motivato
sul punto sulla base di una valutazione discrezionale che ha te
nuto conto dell'entità della sofferenza e del dolore.
In conclusione deve accogliersi il ricorso del danneggiato per il primo ed il secondo motivo (per quanto di ragione) e respin
gersi per il terzo ed il quarto motivo. Il giudice del rinvio dovrà
attenersi ai principi di diritto come sopra precisati.
C) Esame del ricorso incidentale del danneggiante Nizzetto.
Il primo motivo è stato già esaminato come questione pregiudi ziale e ritenuto infondato. Segue l'esame degli altri motivi.
Nel secondo motivo si deduce il vizio della valutazione sul
danno biologico da valutarsi nella misura del cinquanta e non in
quella del cinquantacinque per cento.
Il motivo è inammissibile e infondato. Non si tratta in vero di
una motivazione insufficiente o inadeguata, ma di una motiva
1l Foro Italiano — 2002.
zione puntuale che replica alle censure del consulente di parte, confermando la maggior valutazione medico legale. Si tratta
allora di una censura riproposta in fatto e che attiene ad un pru dente apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità.
Nel terzo motivo si deduce il vizio della motivazione per omessa valutazione di prove documentali. La tesi è che in sede
d'appello la difesa del danneggiarne avrebbe prodotto un docu
mento contenente la prova di somme ricevute dal danneggiato,
dopo l'incidente, da parte di una ditta, somme che avrebbero
dovuto essere scomputate dal danno patrimoniale. Il motivo presenta un profilo di inammissibilità per difetto di
specificità, ed inoltre non è giuridicamente fondato. In vero il
danno che attiene al lavoratore è per la perdita definitiva della
capacità lavorativa specifica e come tale è stato liquidato con
una liquidazione tra l'altro riduttiva.
Non si comprende allora a che titolo il danneggiante pretenda di operare una sorta di compensazione in base a titoli non me
glio definiti. Con il quarto motivo si censura genericamente l'esosità della
liquidazione del danno morale. Valgono le considerazioni già svolte per respingere il ricorso del danneggiato sul punto, che
invece riteneva esigua tale liquidazione. Il ricorso incidentale dev'essere pertanto rigettato.
All'accoglimento nei sensi soprariferiti del ricorso principale
segue la cassazione con rinvio ad altra sezione della Corte di
appello di Venezia, che si atterra ai principi di diritto come so
pra enunciati.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; ordinanza 20
febbraio 2002, n. 2471; Pres. Favara, Rei. Limongelli, P.M.
Iannelli (conci, conf.); Soc. Zenith (Avv. Barbantini, Me
vio) c. Della Patrona (Avv. Giugni). Regolamento di compe tenza avverso Trib. Sondrio 3 gennaio 2001.
Competenza civile — Locazione di immobile urbano — Con
troversie — Competenza per materia del pretore
— Isti
tuzione del giudice unico di primo grado —
Conseguenze — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 8; d.leg. 19 febbraio 1998 n. 51, norme in materia di istituzione del giudice unico di
primo grado, art. 1).
In seguito all'entrata in vigore del d.leg. 51/98, che ha soppres so l'ufficio del pretore, trasferendo le relative competenze al
tribunale, rientrano nella competenza ratione materiae del
tribunale tutte le cause relative a rapporti di locazione di im
mobili urbani, già attribuite al pretore dall'(ora abrogato) art. 8, 2° comma, n. 3, c.p.c., comprese quelle concernenti gli oneri condominiali. (1)
Ritenuto in fatto: che la Zenith s.r.l., proprietaria di un immo
bile condotto in locazione da Della Patrona Fausto ha chiesto al
Pretore di Sondrio la condanna del conduttore al pagamento
(1) La Corte di cassazione risolve in modo sbrigativo la questione concernente la sorte delle controversie in materia di locazione di im
mobili urbani (nonché in materia di comodato di immobili urbani e di affitto di azienda), dopo l'introduzione della figura del giudice unico di
primo grado, confermando senza tentennamenti l'orientamento preva lente tra i giudici di merito e in dottrina: per riferimenti, v. la nota di ri
chiami di D. Piombo e la nota di R. Frasca a Cass. 28 marzo 2001, n.
4503, in Foro it., 2001, I, 2209; da ultimo, anche D. Piombo, Locazio
ne. II. Controversie in materia di locazione, voce dell' Enciclopedia
giuridica Treccani, Roma, 2002, XIX, aggiornamento. Sull'ampiezza della locuzione «cause relative a rapporti di locazione ... di immobili
urbani», adoperata dall'(ora abrogato) art. 8, n. 3, c.p.c., v., da ultimo, Cass. 24 luglio 2001, n. 10070, Foro it., Mass., 854.
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2083 PARTE PRIMA 2084
della somma di lire 3.961.029 a titolo di oneri condominiali non
corrisposti; che il Tribunale di Sondrio (succeduto, in composizione mo
nocratica, al pretore, ai sensi del d.leg. 19 febbraio 1998 n. 51) ha declinato la propria competenza ratione valoris in favore del
giudice di pace; che la Zenith ha proposto ricorso per regolamento della com
petenza; che il Della Patrona ha prodotto scrittura difensiva.
Considerato in diritto: che l'art. 8, 2° comma, n. 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 3 1. 26 novembre 1990 n. 353, ha attri
buito al pretore ratione materiae e, quindi, senza considerazioni
di valore, la competenza su tutte le cause «relative a rapporti di
locazione» e, quindi, anche sulle cause concernenti gli oneri
condominiali che — come quelli di specie — si riferiscano a
rapporti di locazione; che il d.leg. 19 febbraio 1998 n. 51 ha soppresso l'ufficio del
pretore, trasferendo le relative competenze al tribunale;
che, pertanto, la competenza a provvedere sulla causa di che
trattasi appartiene al Tribunale di Sondrio.
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; ordinanza 19
febbraio 2002, n. 2420; Pres. Marvulli, Rei. A. Finocchiaro, P.M. Martone (conci, conf.); Giannuzzi e altri (Avv. Spa
gnolo) c. Lofano (Avv. Cipriani) e altri. Regolamento di giu risdizione.
Giurisdizione civile — Regolamento preventivo manifesta
mente inammissibile — Responsabilità processuale aggra
vata (Cod. proc. civ., art. 41, 96, 367).
La domanda di condanna per responsabilità aggravata deve es
sere accolta nei confronti di chi abbia proposto il ricorso per
regolamento di giurisdizione con la consapevolezza o con I '/
. gnoranza, gravemente colpevole, della sua infondatezza o
inammissibilità (nella specie, il regolamento era stato chiesto
per far dichiarare il difetto di giurisdizione dell'autorità giu diziaria ordinaria su una domanda di condanna ad arretrare
una costruzione). ( 1 )
Considerato che Pietro Giannuzzi ed altri litisconsorti in epi
grafe indicati hanno proposto ricorso per regolamento preventi vo di giurisdizione con il quale chiedono — in relazione alla
controversia pendente innanzi al Tribunale di Bari e proposta da
Vitantonio Lofano con la quale si richiede la condanna del
Giannuzzi ad arretrare la costruzione realizzata — la declarato
ria di difetto di giurisdizione del giudice adito; — considerato che il Lofano, nel resistere con controricorso,
insiste per l'inammissibilità del ricorso e, comunque, per la sua
infondatezza, con condanna dei ricorrenti ai sensi dell'art. 96
c.p.c.; — considerato che la più recente, ma ormai costante giuris
prudenza di queste sezioni unite — dopo la fondamentale Cass.
15 giugno 1987, n. 5256 (Foro it., 1987, I, 2015) — è nel senso
dell'inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione in una controversia fra privati nella quale non sia coinvolta la
pubblica amministrazione, sulla base del rilievo che il regola mento preventivo è previsto dall'art. 41 c.p.c. con limitato rife
ci) Questa ordinanza sta a dimostrare che la riforma dell'art. 367
c.p.c. non è stata sufficiente ad eliminare i regolamenti «senza capo né coda» di cui parlava Virgilio Andrioli trent'anni fa, ossia i regolamenti chiesti al solo scopo di lucrare la sospensione del processo: in tema, cfr., per tutte, Cass. 3 novembre 1986, n. 6420, e ord. 3 novembre
1986, n. 628, Foro it., 1987, 1, 57, con requisitoria del procuratore ge nerale M. Carisio e nota di C.M. Barone-F. Cipriani-A. Pizzorusso-A. Proto Pisani, Regolamento di giurisdizione, deontologia forense e cre dibilità delle sezioni unite.
Il Foro Italiano — 2002.
rimento alle «questioni di giurisdizione di cui all'art. 37», cioè
alle questioni attinenti alla giurisdizione del giudice ordinario
nei confronti della pubblica amministrazione o del giudice spe
ciale, ed alla giurisdizione del giudice italiano nei confronti
dello straniero; e che tale previsione, attesa la natura straordina
ria ed eccezionale dell'istituto, è tassativa e non può essere este
sa ad ipotesi non contemplate dalla norma dell'art. 37 c.p.c.
(cfr., fra le tante, Cass. 20 giugno 1987, n. 5449, id., Rep. 1987,
voce Giurisdizione civile, n. 103; 18 aprile 1988, n. 3036, id., Rep. 1988, voce cit., n. 125; 22 aprile 1988, n. 3131, ibid., n. 124; 7 luglio 1988, n. 4476, id., 1989,1, 131; 12 dicembre 1988, n. 6752, id.. Rep. 1988, voce Lavoro (rapporto), n. 610; 17 mar
zo 1989, n. 1353, id., Rep. 1989, voce Giurisdizione civile, n.
149; ord. 22 giugno 1989, n. 404, ibid., n. 158; ord. 22 giugno
1989, n. 405, ibid., n. 162; ord. 23 agosto 1989, n. 484, ibid., n. 160; 22 dicembre 1989, n. 5769, ibid., n. 152; ord. 19 febbraio 1990, n. 112, id.. Rep. 1990, voce cit., n. 214; 19 aprile 1990, n. 3269, ibid., n. 215, e successive conformi);
— considerato che la domanda di condanna per responsabilità
aggravata proposta dalla parte controricorrente deve essere ac
colta nei confronti di chi abbia proposto il ricorso con la consa
pevolezza o con l'ignoranza, gravemente colpevole, della sua
infondatezza o inammissibilità; — considerato che tale responsabilità va affermata anche
quando, come nella specie, il ricorso sia stato proposto in una
controversia fra privati prospettando questioni che la più recente
ma costante giurisprudenza esclude che possano essere dedotte
con il regolamento preventivo di giurisdizione; — considerato che ai fini della quantificazione del danno è
sufficiente il richiamo al principio giurisprudenziale secondo il
quale la condanna per responsabilità aggravata non postula che
la controparte deduca e dimostri uno specifico danno per il ri
tardo provocato dal ricorso sulla decisione della causa, tenendo
presente che questa corte, la quale ha facoltà di desumere detto
danno da nozioni di comune esperienza, può fare riferimento
anche al pregiudizio che detta controparte abbia subito di per sé
per essere stata costretta a contrastare una ingiustificata iniziati
va dell'avversario neppure compensata, sul piano strettamente
economico, dal rimborso delle spese e degli onorari del proce dimento stesso, liquidabili secondo tariffe che non concernono
il rapporto fra parte e cliente (Cass., ord. 15 dicembre 1989, n.
712, id., Rep. 1989, voce Spese giudiziali civili, n. 42, e succes
sive conformi); — considerato che, pertanto, il ricorso va dichiarato inam
missibile ed i ricorrenti, in solido, vanno condannati a risarcire
il danno ex art. 96 c.p.c. a favore della parte controricorrente,
liquidato, equitativamente, in lire 10.000.000, pari ad euro
5.164,56; nonché a rimborsare alla stessa le spese di questa fase
di giudizio.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 14 feb
braio 2002, n. 2149; Pres. Corona, Est. Del Core, P.M.
Schirò (conci, conf.); Risa (Avv. Pucci) c. Marini. Conferma
App. Salerno 22 marzo 1999.
Procedimento civile — Sostituzione di precedente difensore — Processo contumaciale — Memoria di replica
— Rila
scio di procura alle liti — Validità — Estremi (Cod. proc. civ., art. 83, 159, 190).
E valida la nomina in corso di causa di un nuovo difensore in
luogo di un altro, deceduto o sostituito per rinuncia o per al
tra causa, effettuata mediante conferimento della procura
speciale nella memoria di replica predisposta in processo contumaciale. ( 1 )
(1 ) L'affermazione riassunta nella massima è stata giustificata, prin cipalmente, con il richiamo alla tendenza giurisprudenziale che, repu
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